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sezione I civile; sentenza 15 luglio 2003, n. 11022; Pres. Proto, Est. Luccioli, P.M. Russo (concl....

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sezione I civile; sentenza 15 luglio 2003, n. 11022; Pres. Proto, Est. Luccioli, P.M. Russo (concl. conf.); Proc. gen. App. Ancona c. M. e altro. Dichiara inammissibile ricorso avverso App. Ancona, decr. 5 luglio 2002 Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 9 (SETTEMBRE 2004), pp. 2485/2486-2487/2488 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23199406 . Accessed: 28/06/2014 18:33 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 82.146.58.77 on Sat, 28 Jun 2014 18:33:18 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 15 luglio 2003, n. 11022; Pres. Proto, Est. Luccioli, P.M. Russo (concl.conf.); Proc. gen. App. Ancona c. M. e altro. Dichiara inammissibile ricorso avverso App.Ancona, decr. 5 luglio 2002Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 9 (SETTEMBRE 2004), pp. 2485/2486-2487/2488Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199406 .

Accessed: 28/06/2014 18:33

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

che nelle quietanze liberatorie sottoscritte dallo Scatà al mo

mento della cessazione del rapporto di lavoro non si rinviene al

cun riferimento all'equo premio, né vi è esternata la consape volezza della sua debenza, ovvero la volontà di rinunziarvi, sic

ché, tenuto conto della genericità delle formule impiegate, alla

stessa non può attribuirsi alcun valore abdicativo.

In conclusione, il ricorso va accolto limitatamente al secondo

e terzo motivo in relazione ai quali, quindi, la sentenza impu

gnata va annullata, con rinvio, anche per le spese di questo giu

dizio, alla Corte d'appello di Venezia.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 15 lu

glio 2003, n. 11022; Pres. Proto, Est. Luccioli, P.M. Russo

(conci, conf.); Proc. gen. App. Ancona c. M. e altro. Dichiara

inammissibile ricorso avverso App. Ancona, decr. 5 luglio 2002.

Potestà dei genitori — Vaccinazioni obbligatorie — Provve dimenti dell'autorità giudiziaria — Ricorso per cassazio ne — Inammissibilità (Cost., art. 30, 32, 34, 111; cod. civ., art. 333, 336; 1. 4 febbraio 1966 n. 51, obbligatorietà della vaccinazione antipoliomielitica, art. 1; 1. 23 dicembre 1978 n.

833, istituzione del servizio sanitario nazionale, art. 33; 1. 27

maggio 1991 n. 165, obbligatorietà della vaccinazione contro

l'epatite virale B, art. 1).

È inammissibile il ricorso per cassazione, proposto dal pubbli co ministero, avverso i provvedimenti adottati dall'autorità

giudiziaria in materia di vaccinazioni obbligatorie dei minori,

trattandosi di provvedimenti di volontaria giurisdizione, per tanto diretti a tutelare in via interinale l'interesse del minore

senza risolvere alcun contrasto tra diritti soggettivi e privi del

requisito della definitività, essendo in ogni tempo revocabi

li. (1)

(1) La decisione conferma la pacifica giurisprudenza della Suprema corte sul punto delia riduzione dei provvedimenti de quibus alla catego ria dei provvedimenti incidenti sull'esercizio della potestà dei genitori ai sensi dell'art. 333 c.c., con conseguente inammissibilità del ricorso

straordinario per cassazione in ragione della natura di provvedimento di

volontaria giurisdizione: negli stessi termini, cfr. Cass., sez. un., 15 ot

tobre 1999, n. 729/SU, Foro it., Rep. 2000, voce Potestà dei genitori, n. 25, e Giur. it., 2000, 1150; 4 marzo 1996, n. 1653, Foro it., Rep. 1996, voce Sanità pubblica, n. 223; 15 luglio 1995, n. 7744, id., Rep. 1995, voce Potestà dei genitori, n. 24; 27 giugno 1994, n. 6147, id.,

1995,1, 1924, con nota di Civinini. Più in generale, sull'inammissibilità del ricorso straordinario per cas

sazione avverso provvedimenti ablativi o modificativi della potestà dei

genitori, cfr. Cass., sez. un., 25 gennaio 2002, n. 911, id., 2002,1, 1007, con nota di Maltese, ove si afferma che «è inammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto, emanato in sede di reclamo, col quale la

corte d'appello, nell'assumere provvedimenti ablativi o modificativi

della potestà dei genitori naturali, affermi o neghi la giurisdizione del

giudice italiano nei confronti dello straniero; trattasi infatti di provve dimenti modificabili e revocabili in ogni tempo, privi di natura deciso

ria e inidonei a risolvere la questione di giurisdizione con effetti vin

colanti al di fuori del procedimento nel quale vengono resi».

Per l'inammissibilità del ricorso straordinario ex art. Ill Cost, av

verso provvedimenti di volontaria giurisdizione, anche sub specie di le

sione di diritti soggettivi processuali, cfr. Cass., sez. un., 15 luglio

2003, n. 11026, id., Mass., 1007; 3 marzo 2003, n. 3073, id., 2003, I,

2090, con nota di richiami, secondo cui «nei procedimenti di giurisdi zione volontaria, quali i procedimenti di omologazione di deliberazioni

societarie, è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione avver

so il decreto della corte d'appello che abbia dichiarato inammissibile il

reclamo per difetto di legittimazione attiva e fondato sull'asserita le

sione di diritti soggettivi processuali».

Il Foro Italiano — 2004.

Svolgimento del processo. — Con decreto del 3 gennaio

- 14

marzo 2002 il Tribunale per i minorenni di Ancona rigettava il

ricorso proposto dal pubblico ministero ai sensi dell'art. 333 c.c.

nei confronti di G.P. e genitori del minore A.P., in re

lazione all'omessa vaccinazione contro l'epatite virale B di

detto minore, rilevando che la non prevista coercibilità per legge

dell'obbligo in questione impedisce al giudice di intervenire e limitare la libertà dei genitori di provvedere alla salute dei figli nel modo che ritengano più idoneo e che d'altro canto nella spe cie i genitori avevano dimostrato di tutelare adeguatamente la

salute del minore.

Il reclamo proposto dallo stesso pubblico ministero era riget tato dalla Corte d'appello di Ancona, sezione per i minorenni,

con decreto del 5 giugno - 5 luglio 2002. Osservava in motiva

zione la corte territoriale che l'art. 11. n. 165 del 1991, nel porre

l'obbligo di vaccinazione in discorso, non prevede la possibilità di coercizione; che l'art. 33 1. n. 833 del 1978 individua soltanto

nel sindaco, nella sua qualità di autorità sanitaria, l'organo

competente a disporre gli accertamenti ed i trattamenti sanitari

obbligatori, su proposta motivata di un medico; che, se pure la

Corte costituzionale nella sentenza interpretativa di rigetto n.

132 del 1992 (Foro it., Rep. 1992, voce Sanità pubblica, n.

146), nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità

della 1. n. 51 del 1966 in tema di vaccinazione antipoliomieliti ca, in relazione agli art. 32 e 34 Cost., per la mancata previsione della coercibilità dell'obbligo, ha ritenuto che l'applicazione

degli art. 333 e 336 c.c. non può ritenersi preclusa in ragione

dell'espressa previsione di una sanzione amministrativa per il

caso di violazione dell'obbligo in esame, tuttavia ciò non com

porta che un intervento degli organi provvisti di iniziativa in tal

senso debba sempre e comunque effettuarsi, dovendo esso al

contrario esplicarsi soltanto se l'inerzia dei genitori, special mente se unita ad altri elementi, si palesi rivelatrice di quella inidoneità genitoriale che sta alla base dei provvedimenti previ sti dall'art. 333 c.c.

E poiché nella specie il rifiuto opposto, lungi dal denotare

trascuratezza da parte dei genitori, trovava ragione nella preoc

cupazione legittima — in quanto fondata su informazioni as

sunte anche in ambito scientifico — di sottoporre la salute del

bambino a rischi conseguenti alla vaccinazione stessa, a fronte

di benefici non del tutto certi, e tenuto conto che gli stessi ge nitori si erano impegnati ad educare il minore in modo da non

esporlo al concreto pericolo di epatite, escludeva la ricorrenza

delle condizioni per l'emissione del provvedimento invocato.

Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il

pubblico ministero presso la Corte d'appello di Ancona dedu

cendo due motivi.

Non vi è controricorso.

Motivi della decisione. — Il ricorso è inammissibile.

Questa Suprema corte ha in più occasioni affermato che il

provvedimento emesso dalla corte d'appello in sede di reclamo

avverso il decreto del tribunale per i minorenni con il quale, ai

sensi dell'art. 333 c.c., si fa obbligo ai genitori di sottoporre il

minore alle vaccinazioni obbligatorie non è impugnabile per cassazione ai sensi dell'art. Ill Cost., trattandosi di provvedi mento diretto a tutelare in via interinale l'interesse del minore

stesso senza risolvere alcun contrasto tra contrapposti diritti

soggettivi e privo del requisito della definitività, per essere

sempre revocabile (v. Cass. n. 1653 del 1996, id., Rep. 1996,

voce cit., n. 223; n. 7744 del 1995, id., Rep. 1995, voce Potestà

dei genitori, n. 24; n. 6147 del 1994, id., 1995, I, 1924; n. 3009 del 1994, id., Rep. 1996, voce cit., n. 15).

Il pubblico ministero ricorrente, dandosi carico della questio ne di ammissibilità del ricorso, deduce che la diversità della fat

tispecie in esame rispetto a quelle considerate nella richiamata

giurisprudenza — per essere stata qui emessa una pronuncia re

iettiva della richiesta del pubblico ministero d'imposizione del

l'obbligo di vaccinazione a fronte del comportamento omissivo

dei genitori, con diretto pregiudizio del diritto alla salute del

minore — renderebbe inapplicabili i principi che sostengono

quell'indirizzo. Tale assunto non può essere condiviso, attesa l'identità della

natura di volontaria giurisdizione del provvedimento adottato,

connotato dai medesimi caratteri di non decisorietà e non defi

nitività, certamente non influenzati dal contenuto negativo della

decisione rispetto all'istanza proposta. Ed invero detto provve

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2487 PARTE PRIMA 2488

dimento s'inscrive pur sempre tra quelli che il giudice è chia

mato ad adottare ai sensi dell'art. 333 c.c., in quanto mira a tu

telare in via interinale l'interesse del minore senza risolvere al

cun contrasto tra contrapposti diritti soggettivi, non acquista autorità di cosa giudicata ed è pur sempre suscettibile di revoca:

l'implicazione nella vicenda del diritto alla salute del minore, sotto il profilo della mancata fruizione della profilassi obbliga toria idonea a preservarlo dal rischio di malattia, non vale a

contrastare il decisivo rilievo che il giudice non decide in alcun

modo sul diritto stesso e non attribuisce o nega ad uno dei sog

getti coinvolti un bene della vita, ma accerta l'interesse del mi

nore con una pronuncia segnata dalla precaria efficacia giuridica

degli atti incidenti sul potere-dovere attribuito ai genitori dal

l'art. 30 Cost.

Il principio richiamato è peraltro del tutto coerente con l'indi

rizzo consolidato di questa Suprema corte secondo il quale le

statuizioni in tema di decadenza o di reintegrazione nella pote stà, di affidamento della prole e quelle emesse ai sensi dell'art.

333 c.c., nel quadro degli atti innominati incidenti sull'esercizio

della potestà dei genitori, non sono ricorribili per cassazione, in

quanto non sono assistite dall'autorità del giudicato sostanziale, ma si caratterizzano per un'efficacia meno intensa, propria dei

provvedimenti camerali di giurisdizione volontaria, i quali sono

soggetti a modifica o a revoca da parte dello stesso giudice che

li ha emessi (v., tra le tante, Cass. n. 911 del 2002, id., 2002,1,

1007, in motivazione; n. 2099 del 2001, id., Rep. 2001, voce Minore, infanzia e maternità, n. 48; n. 8633 del 1999, id., Rep. 1999, voce Potestà dei genitori, n. 17; n. 2998 del 1999, id.,

Rep. 2000, voce Filiazione, n. 77; n. 2337 del 1999, id., Rep. 1999, voce Potestà dei genitori, n. 16; n. 6421 del 1998, id.,

Rep. 1998, voce Adozione, n. 32; n. 3387 del 1998, ibid., voce

Potestà dei genitori, n. 10; n. 2934 del 1998, ibid., n. 9; n. 8619 del 1997, id., Rep. 1997, voce cit., n. 16; n. 5226 del 1997, ibid., n. 15; n. 4222 del 1996, id., Rep. 1996, voce Tribunale per i mi

norenni, n. 50; n. 1224 del 1995, id., Rep. 1995, voce Potestà

dei genitori, n. 21; n. 1026 del 1995, ibid., n. 20; n. 5431 del 1994, id., 1995, I, 2948; n. 1265 del 1994, id, Rep. 1994, voce cit., n. 22; n. 4644 del 1993, id., 1995, I, 1925; n. 4354 del 1993, id., Rep. 1994, voce Tribunale per i minorenni, n. 47; n.

13845 del 1991, id., Rep. 1991, voce Potestà dei genitori, n. 6; n. 4269 del 1991, id., 1991, I, 3108; n. 9312 del 1990, ibid., 3109; n. 7450 del 1990, id., Rep. 1991, voce cit., n. 7; n. 6776 del 1990, id., Rep. 1990, voce cit., n. 9; n. 4766 del 1989, id., Rep. 1989, voce cit., n. 7; n. 6896 del 1988, id., Rep. 1988, voce Adozione, n. 117; n. 3931 del 1988, id., 1988, I, 1858; n. 2673 del 1988, id., Rep. 1988, voce Potestà dei genitori, n. 6; n. 424

del 1988, id., 1989,1, 504; n. 187 del 1988, id., Rep. 1988, voce Adozione, n. 119; n. 9640 del 1987, id., Rep. 1989, voce Potestà

dei genitori, n. 5; n. 8974 del 1987, id., 1989,1, 504; n. 8825 del 1987, id., Rep. 1987, voce cit., n. 18; n. 5022 del 1987, ibid., n. 22; n. 4607 del 1987, id., 1987, I, 3278; n. 1694 del 1987, id., Rep. 1987, voce Adozione, n. 77; n. 6220 del 1986, id., 1987, I, 3278. V. altresì, più di recente, in motivazione, sez. un. n. 3073 del 2003, id., 2003,1, 2090, in tema di omologazione di delibere

societarie). Si è posto in evidenza nella richiamata giurisprudenza che

l'opzione del legislatore per la revocabilità in ogni tempo dei

provvedimenti in discorso — emessi a conclusione di procedi menti in cui si attua la gestione d'interessi, secondo la defini zione generalmente adottata nel distinguerli dai provvedimenti aventi ad oggetto diritti soggettivi o status — è pienamente con

facente all'interesse tutelato, che fa capo in modo esclusivo al

minore, e quindi deve non tanto essere accertato con efficacia di

giudicato, ma controllato e governato in relazione alle mutevoli

condizioni di fatto ed all'incalzare dei problemi esistenziali con

il duttile strumento del decreto camerale. Il giudice può e deve

ricercare d'ufficio i dati informativi per conoscere quale sia la

soluzione migliore nell'interesse del minore al momento dato:

la possibilità che esso in futuro possa mutare o anche che sia stato erroneamente valutato comporta che debba poter mutare la

pronuncia che tale interesse ha ritenuto di ravvisare.

Il Foro Italiano — 2004.

CORTE D'APPELLO DI MILANO; sentenza 18 giugno 2004; Pres. Mariani, Est. Cappabianca; Prati (Avv. Calon

ghi) c. Fabbrica (Avv. Ferrari).

CORTE D'APPELLO DI MILANO:

Locazione — Immobili adibiti ad abitazione — Legge 431/98

— Contratti in corso all'entrata in vigore della legge —

Tacita rinnovazione — Durata — Disciplina applicabile (L. 9 dicembre 1998 n. 431, disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo, art. 2, 3, 14).

I contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo sti

pulati prima del 30 dicembre 1998 e tacitamente rinnovatisi, in mancanza di tempestiva disdetta di una delle parti, con de

correnza successiva all'entrata in vigore della l. 431/98, alla

successiva scadenza sono assoggettati al meccanismo del rin

novo automatico quadriennale contemplato dal 1° comma

dell'art. 2 l. cit., salvo i casi previsti dall'art. 3 stessa legge; e ciò anche qualora alla data del 30 dicembre 1998 fosse già

spirato il termine utile per la comunicazione della disdetta

secondo il previgente regime. (1)

Svolgimento del processo. —- Con atto notificato il 23 maggio 2001, Federica Paola Fabbrica — locatrice dell'unità immobi

liare di Milano, viale Murillo 46, condotta in locazione, ad uso

abitazione, da Marcolina Prati in forza di contratto con origina ria decorrenza 29 giugno 1983 e, quindi, tacitamente rinnovatosi

alle scadenze quadriennali del 29 giugno 1987, 1991, 1995 e

1999 — intimava alla conduttrice licenza per finita locazione

per la successiva scadenza del 29 giugno 2003 e la conveniva, davanti al Tribunale di Milano, per la convalida.

Costituitasi in giudizio, Marcolina Prati si opponeva alla con

valida. In particolare, la convenuta deduceva che, in esito alla

tacita rinnovazione alla scadenza del 29 giugno 1999, il rap

porto, in forza della previsione del 6° comma dell'art. 2 1.

431/98, risultava regolato, quanto a durata, dalla disciplina contenuta nel 1° comma dell'articolo medesimo, che prevede la

durata quadriennale della locazione, con facoltà, per il locatore, di denegare il rinnovo alla prima successiva scadenza quadrien nale solo per i motivi di cui alle lett. da a) a g) del seguente art.

3 tempestivamente comunicati. Ciò posto, rilevava che, invocata

detta scadenza, la locatrice non aveva, tuttavia, fatto valere in

relazione ad essa alcun legittimo motivo di diniego di rinnova

ci) La Corte d'appello di Milano aderisce all'orientamento preva lente — sul quale, v. già Trib. Bergamo 23 gennaio 2003 e Trib. Paler mo 12 luglio 2002, Foro it., 2003, I, 1596, con nota di richiami — se condo cui il rinvio al 1° comma operato dall'ultimo comma dell'art. 2 1. 431/98 deve essere inteso in senso integrale (sicché alla prima sca denza successiva al 30 dicembre 1998, in mancanza di tempestiva di sdetta di una delle parti entro il termine semestrale di cui all'art. 3 1. 392/78, il contratto si rinnova per quattro anni + quattro anni, salvo di

niego per giusta causa del locatore al termine del primo quadriennio); con la puntualizzazione, peraltro, che (diversamente da quanto ritenuto dalla citata pronunzia del Trib. Bergamo e dalla dottrina maggioritaria), per stabilire il momento in cui si verifica il passaggio della locazione dalla vecchia alla nuova disciplina introdotta dalla 1. 431/98, ai sensi dell'art. 2, 6° comma, deve farsi riferimento esclusivamente alla data di scadenza del contratto, restando invece irrilevante la data in cui spira il termine utile per la disdetta.

Sul principio generale espresso nella massima, v., inoltre, in senso

conforme, Trib. Napoli-Portici 28 maggio 2003 e Trib. Firenze 2 mag gio 2003. Arch, locazioni, 2003, 675, con nota di N. Scripelliti; Trib.

Padova, ord. 9 ottobre 2003, ibid., 823. Contra, nel senso che la rinno vazione tacita di cui all'art. 2, ultimo comma, 1. 431/98 è per soli quat tro anni, v., invece, Trib. Torino 23 ottobre 2002, ibid., 374, e Trib. Fi renze 14 marzo 2003, ibid., 823.

In dottrina, v., inoltre, nel senso che il meccanismo di transito di cui all'art. 2, ultimo comma, 1. 431/98 riguarda i soli contratti ancora tem

pestivamente disdettabili alla data del 30 dicembre 1998, F. Lazzaro ni. Di Marzio, Le locazioni per uso abitativo, Milano, 2002, 80 ss.; A.

Mazzeo, Le locazioni nella legislazione speciale, Milano, 2002, 53; N.

Izzo, La disciplina transitoria dei contratti di locazione abitativa rin novati tacitamente dopo il 30 dicembre 1998, in Rass. locazioni, 2003, 140.

Sull'argomento, v., anche, A. Isalberti, La transizione delle loca zioni abitative al nuovo regime, id., 2002, 312, e N. Scripelliti, Con tratti di locazione precedenti la l. 431/98 (art. 2, 6° comma): quali gli effetti del rinnovo tacito?, in Arch, locazioni, 2003, 285.

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