Sezione I civile; sentenza 15 maggio 1963, n. 1209; Pres. Celentano P., Est. Stella Richter, P. M.Silocchi (concl. conf.); Finanze (Avv. dello Stato Masi) c. Soc. Mazzonis (Avv. Biamonti, Ferreri)Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 10 (1963), pp. 2191/2192-2193/2194Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23152987 .
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2i9i parte prima 2102
marzo 1932 n. 355. Ora la pronunzia su tale punto iniportava ehe il Tribunale avesse riconosciuto la propria giurisdizione
quale giudiee ordinario ed ayesse dicliiarato inveee la in
competenza per materia, conseguentemente il Collegio ar
bitrale avrebbe violato il giudicato sulla giurisdizione af
fermata dal Tribunale, nel ritenere ebe la domanda di de
terminazione dell'indennitä fosse stata proposta davanti al
Tribunale stesso « carente di giurisdizione », anziche davanti
ad un giudiee incompetente, come il Tribunale stesso si era
qualificato ; ed a causa di tale errore il Collegio arbitrale
avrebbe ritenuto inapplicabile nella specie di principio della
translatio iudicii affermato nell'art. 50 cod. proc. civile.
La censura non e fondata.
La pronuncia del Tribunale dichiarativa di incompetenza a provvedere sulla domanda di determinazione dell'inden
nitä di espropriazione, perclie questa si sarebbe dovuta
proporre davanti al Collegio arbitrale, non importava af
fatto una dichiarazione implicita della giurisdizione del
giudiee ordinario, ma lasciava impregiudicata la questione se si trattasse di competenza interna fra due giudici appar tenenti alio stesso ordine o di competenza esterna fra il
giudiee ordinario ed un giudiee speciale. Non puõ attribuirsi
valore decisivo all'espressione usata nella sentenza, poiche
questa non vincola l'interprete, il quale deve avere riguardo al contenuto precettivo della pronuncia in relazione alia
domanda per identificare il decisum anehe ai fini dell'impu
gnazione e della cosa giudicata. E poiche nella specie il
decisum era nel senso dell'incompetenza del Tribunale do
vendo la domanda proporsi davanti al Collegio arbitrale,
questo giudiee era ancora libero di esaminare se il Tribunale
avesse declinato la giurisdizione o negato la sua competenza in relazione alia domanda.
Ma quest'indagine non aveva carattere risolutivo ai
fini della decisione sull'effetto conservativo della domanda.
Anehe ammesso ehe il Tribunale avesse affermato la giuris dizione e dicliiarato l'incompetenza per materia, come
sostiene il ricorrente, si doveva ancora esaminare se il
giudiee davanti al quale la domanda veniva riproposta ap
parteneva alio stesso ordine del Tribunale o fosse un giudiee
speciale, al fine di stabilire se fosse applicabile o meno il
citato art. 50 cod. proc. civ. Non & dubbio, infatti, che l'ef
fetto conservativo della domanda sussista solo quando essa
sia stata proposta davanti ad un giudiee incompetente nel
Tämbito della stessa giurisdizione (sentenza n. 2263 del 20
ottobre 1961, Foro it., 1962, I, 718) ; in tal senso e la norma
dell'art. 50, che prevede l'effetto conservativo solo in rela
zione alia riassunzione in termini della causa davanti al giu diee dichiarato competente in virtu di una precedente pro nuncia di altro giudiee ehe abbia negato la propria compe tenza o di una sentenza di regolamento della competenza.
In virtu di tale principio il Collegio arbitrale ha negato nella specie l'effetto conservativo, rilevando elie non poteva verificarsi trasmigrazione della eausa fra un giudiee ordi
nario ed un giudiee speciale, qual'6 lo stesso Collegio. La Societa ricorrente deduce che l'affermazione sarebbe
erronea, perclie sono giudici speciali solo quelli considerati tali da disposizioni espresse di legge ; rileva che il Collegio e presieduto da un magistrato di Corte d'appello, pronuncia sentenze ed osserva le norme comuni del codice di proce dura civile, e che dell'ufficio fanno parte i normali ausiliari del giudiee. Osserva infine che, in ogni caso, l'art. 50 do
vrebbe trovare applicazione anehe se il Collegio arbitrale si
qualifica un giudiee speciale, poieM l'art. 5 r. decreto 16
giugno 1932 n. 901 dispone espressamente che per la trat tazione delle cause davanti al Collegio stesso si applicano le norme del codiee di procedura civile per i giudizi da
vanti al tribunale. La Corte di cassazione osserva che con sentenza n.
1143 del 17 aprile 1956 (Foro it., Rep. 1956, voce Espro priazione per p. L, n. 129) e stata giä, affermata la natura di giudiee speciale del Collegio arbitrale istituito presso la Corte di appello di Koma per la determinazione delle iiidennitä di espropriazione e contributi di miglioria in
esecuzione del piano regolatore di Koma. E non v'e ragione di discostarsi da tale decisione, avuto riguardo alia
delimitazione della materia devoluta alia cognizione del
Collegio arbitral©, alla sua composizione ed al modus pro cedendo.
£ vero die la determinazione dell'indennitä di espropria zione non õ, di per se stessa, materia special©, ma puõ as sumere tale qualitä quando si riferisca a determinate espro priazioni, come quelle inerenti all'esecuzione del piano re
golatore di Roma. Non si puõ contestare, poi, il carattere
speciale di un Collegio composto da un solo magistrate e due
tecnici, che decide in unico grado, sia pure con l'osservanza.
delle comuni regole di procedura. Ma l'osservanza di tali regole, anclie in virtü dell'art. 5
del citato decreto n. 901 del 1932, non puõ essere retta da
principi diversi da quelli riflettenti la loro applicazione nel
processo ordinario. Se, quindi, l'effetto conservativo e ammesso dall'art. 50 cod. proc. civ. solo in relazione ad una istanza proposta ad un giudice incompetente quando venga riassunta in termini davanti al giudice competente, non
si vede ragione per cui la norma stessa, superando i normali
confini, debba trovare applicazione, relativamente alle con troversie devolute alia cognizione del Collegio arbitrate, anche quando la domanda, erroneamente proposta da
vanti al giudice ordinario, sia riproposta davanti ad un
giudice speciale, qual'õ il Collegio stesso. (Omissis) Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione I civile ; sentenza 15 maggio 1963, n. 1209 ; Pres.
Celentano P., Est. Stella Richter, P. M. Silocchi
(concl. conf.) ; Finanze (Aw. dello Stato Masi) c. Soc.
Mazzonis (Ayy. Biamonti, Ferreri).
(Oonferma App. Torino 23 dieembre 1960)
Tassa sull'entrata — Esportazioni — Materie prime
appartenenti ai committentc straniero tempo raneamente importate per la lavorazione —
Beneficio dcl la restituzione (Legge 19 giugno 1940
n. 762, istituzione di una impost a generale sull'entrata, art. 19, 21 ; legge 41uglio 1941 n. 770, provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata, art. 5 ;
legge 31 luglio 1954 n. 570, restituzione dell'imposta
generale sull'entrata sui prodotti esportati ed istitu zione di un diritto compensative sulle importazioni, art. 1, 2, 3, 5, 7).
II benefieio della restituzione dell'imposta generale sulVentrata
pagata sui prodotti esportati, sulle materie prime e sui
semilavorati impiegati per la loro fabbricazione si applica anche nella ipotesi di prodotti risultanti dalla lavorazione di materie prime appartenenti al com/mittente straniero,
importate non dejinitivamente, per sottoporle alia lavo razione in Italia. (1)
La Corte, ecc. — L'art. 1 della legge 31 luglio 1954 n. 570 dispone cbe « gli esportatori dei prodotti industriali, elencati nella tabella allegato A al decreto previsto dal l'art. 3 della presente legge, sono ammessi alia restituzione
dell'imposta sull'entrata in relazione alle merci esportate ed alle materie prime ed altri prodotti impiegati nella loro fabbricazione». L'art. 3 autorizza il Presidente della
Kepubblica a formare e approvare le tabelle di cui al l'art. 1, al ebe il Presidente ba provveduto con decreto 14 agosto 1954 n. 676.
La presente controversia attiene aH'interpretazione della
indicata norma, vale a dire alia sua applicability o meno
all'ipotesi in cui l'esportazione riguardi non vendite di beni all'estero, ma esportazione di prodotti risultanti dalla lavorazione di materie prime o di semilavorati ef fettuata per conto di committenti stranieri.
(1) Non risultano precedenti giurisprudenziali; v., in proposito, la nota redazionale del Bollettino trib., 1963, 1025.
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2193 G1URISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 2194
La Corte d'appello ha adottato la soluzione affermativa
e d & peroiõ censurata dall'Amministrazione rioorrente, la
quale sostiene clie la disposizione riguarda esclusivamente
le vendite fatte all'estero, al pari di quella precedente mente vigente dell'art. 21 della legge organica istitutiva
dell'imposta generale sull'entrata 19 giugno 1940 n. 762, il quale parlava espressamente di vendite.
Deduce PAmministrazione che nessuna innovazione ha
apportato la vigente legge n. 570 del 1954, infatti: a) in
essa e nel relativo regolamento di esecuzione 27 febbraio
1955 n. 192 si usano quasi le stesse espressioni : b) l'art. 2, 2° comma, della legge n. 570 del 1954 stabilisce che la misura
del rimborso dell'imposta sull'entrata per i prodotti espor tati 6 determinata per ciascuna delle categorie previste nel
precedente comma, rispettivamente nel 4, 3, 2 e 1 per cento
« del prezzo di vendita all'estero ». Correlativamente l'art. 3
del decreto n. 192 del 1955 dispone che l'ammontare del
l'imposta da restituire e calcolato « sul prezzo globale adde
bitato in fattura all'acquirente estero », e gli art. 1 e 2 dello
stesso decreto prescrivono di presentäre in dogana ad ogni
esportazione «la fattura di vendita destinata all'acquirente estero » ; c) la legge n. 570 del 1954 con l'art. 7 ha abrogato il penultimo comma dell'art. 21 della legge n. 762 del 1940, che riguardava la restituzione dell'imposta a gli esporta -
tori, ma ha lasciato in vigore il 1° comma dello stesso arti
colo, concernente l'esenzione dall'imposta, il che dimostra
che non si e verificata una sostituzione deU'esenzione con la
restituzione.
La tesi della ricorrente non e fondata.
L'art. 21 della legge 19 giugno 1940 n. 762 prevedeva nel 1° comma l'esenzione dell'imposta dell'entrata deri
vante dalle vendite che avevano luogo in Italia di merci
destinate dall'acquirente all'esportazione, a condizione che
le merci fossero dal venditore spedite direttamente all'estero
o introdotte in un deposito o punto franco o in magazzini
soggetti a vigilanza doganale. II penult, comma dello
stesso articolo dava facoltii al Ministro delle finanze di
consentire agli esportatori la restituzione dell'imposta
gik corrisposta sulle merci esportate e sulle materie prime
impiegate nella loro fabbricazione, nei casi, nella misura
e con le norme da determinarsi a giudizio insindacabile
dello stesso Ministro.
La prima disposizione quindi esentava dal tributo le
vendite di merci da esport.are ; la seconda prevedeva una
eventuale restituzione dell'imposta pagata sulle merci
esportate e sulle materie prime impiegate nella loro lavo
razione. La nuova legge 31 luglio 1954 n. 570 concede, invece, in
via generale la restituzione dell'imposta sulle merci espor tate e sulle materie prime e gli altri prodotti impiegati nella loro fabbricazione. In contrapposto a tale agevolazione istituisce un'imposta di conguaglio sulle importazioni, rap
portata all'imposta sull'entrata che gli stessi prodotti avreb
bero assolto durante la loro fabbricazione in Italia (art. 1). La misura del rimborso (al pari di quella della imposta di
conguaglio) viene determinata, con criteri approssimativi, mediante percentuali stabilite, a seconda delle categorie dei prodotti (art. 2).
Quando l'esportazione riguarda prodotti fabbricati con
materie prime temporaneamente importate dall'estero, l'art. 19 della legge 19 giugno 1940 n. 762 accorda il beneficio
della restituzione dell'imposta sull'entrata (oltre che dei
diritti doganali), depositata all'atto dell'importazione, sem
pre che abbia luogo tempestivamente la riesportazioue. E l'art. 5 della legge n. 570 del 1954, al fine di evitare una
doppia restituzione, dispone che, per i prodotti fabbricati con
materiali temporaneamente importati all'estero, dall'am
montare dell'imposta da restituirsi a norma dell'art. 1 deve
essere dedotto l'ammontare di quella relativa ai materiali
esteri da ammettere a scarico delle bollette di temporanea
importazione. Da tale disciplina risulta che la nuova legge concede il
beneficio della restituzione, sia sulle merci esportate, sia
sulle materie prime e gli altri prodotti impiegati nella loro
fabbricazione, e prevede espressamente 1'applica.bilitä del
beneficio ai prodotti fabbricati con materie prime tempo
raneamente importate (salva la riduzionedell'imposta per la importazione di tali materie, per la quale giä, spetta la
restituzione in base alia legge organica del 1940). Posto ciõ, e arbitrario il limitare siffatto beneficio al
l'ipotesi di prodotti fabbricati con materie prime tempora neamente importate, che siano state acquistate dall'opera tore italiano, escludendolo invece nell'ipotesi cbe si tratti di
materie appartenenti al cliente straniero, importate per
sottoporle alia lavorazione. ft yero cbe mm costituiscono
entrata imponibile le somme introitate per la lavorazione
in Italia di materie, merci e prodotti di provenienza estera
non importati definitivemente (art. 5 della kgge 4 luglio 1941 n. 770), ma ciõ importa che la restituzione di cui si
parla riguarda solo le materie e gli altri prodotti impiegati nella lavorazione, restituzione domandata appunto dalla
Societä manifattura Mazzonis.
La interpretazione sostenut.a daH'Amministrazione fi
nanziaria, non soltanto non 6 giustificata dalla lettera
della legge, la quale fa riferimento all'esportazione e non
solo alla vendita, ma e in contrasto con la ratio delle sue
norme.
Come risulta dalla Relazione delle Commissioni perma nenti IV e X della Camera dei deputati sul di segno della
legge del 1954, il provvedimento e ispirato alla, f inalita di
inerementare gli scambi migliorando l'equilibrio della
bilancia commerciale, ed ba perciõ rielaborato ab imis
la materia della restituzione dell'imposta generale sull'en
trata sui prodotti esportati, concedendo le maggiori agevo lazioni possibili. Non si comprenderebbe perche un cosl largo favore per i nostri esportatori dovrebbe divenire del tutto
inoperante, nel caso di materie prime fornite dal cliente
straniero, per quelle altre materie o prodotti occorrenti per la lavorazione, cbe sono espressamente e generalmente ammessi al beneficio.
Gli argomenti addotti dalla ricorrente si riducono al
ricbiamo letterale di alcune disposizioni, cbe parlano di
vendita. £ evidente cbe non puõ non attribuirsi valore
prevalente alia norma dell'art. 1 delle legge, cbe parla in
vece di esportazione, e cbe, d'altra parte, il riferimento alia
vendita non tende a limitare il significato deU'esportazione, ma e giustificato dal carattere normale cbe l'esportazione
assume, quello cioe della vendita.
Non 6 conferente, poi, l'argomento della permanenza in vigore del 1° comma dell'art. 21 della legge organica, cbe concede l'esenzione daH'imposta per le vendite. La
coesistenza di essa con il diritto alia restituzione dell'im
posta per tutte le esportazioni dimostra che in nessun caso
gli esportatori devono essere gravati dal tributo.
Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione III civile ; sentenza 23 aprile 1963, n. 1048 ; Pres.
Casta P., Est. Sbrocca, P. M. Silocchi (concl. conf.) ; Carozzo (Aw. Salyucci) c. Lavagnino (Aw. Amo
BETTI, CELLA, COESI).
(Oassa senza rinvio App. Genova 27 luglio 1960)
Iiiipuynazioni in materia civile Inammissibilita del
yravamc del « ialsus procurator» — Partccipa zione alio prccedcnti fasi del giudizio Irrilc
vanza (Cod. proc. civ., art. 77).
II giudice dell'impugnazione promossa da procuratore ad
negotia privo della rappresentanza processuale, deve di
cliiarare inammissibile il gravame e non pronunciare
la nullita delVintero giudizio nel quale sia stato convenuto
il falsus procurator. (1)
(1) Non constano precedenti giurisprudenziali specific]. Sui rimedi consentiti al falsamente rappresentato, di cui si oc
cupa nella parte finale della motivazione l'annotata sentenza,
Il Foro Italiano — Volume LXXXVl — Parte /-140.
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