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Sezione I civile; sentenza 15 maggio 1963, n. 1209; Pres. Celentano P., Est. Stella Richter, P. M....

Date post: 31-Jan-2017
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Sezione I civile; sentenza 15 maggio 1963, n. 1209; Pres. Celentano P., Est. Stella Richter, P. M. Silocchi (concl. conf.); Finanze (Avv. dello Stato Masi) c. Soc. Mazzonis (Avv. Biamonti, Ferreri) Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 10 (1963), pp. 2191/2192-2193/2194 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23152987 . Accessed: 28/06/2014 08:23 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.116 on Sat, 28 Jun 2014 08:23:56 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: Sezione I civile; sentenza 15 maggio 1963, n. 1209; Pres. Celentano P., Est. Stella Richter, P. M. Silocchi (concl. conf.); Finanze (Avv. dello Stato Masi) c. Soc. Mazzonis (Avv. Biamonti,

Sezione I civile; sentenza 15 maggio 1963, n. 1209; Pres. Celentano P., Est. Stella Richter, P. M.Silocchi (concl. conf.); Finanze (Avv. dello Stato Masi) c. Soc. Mazzonis (Avv. Biamonti, Ferreri)Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 10 (1963), pp. 2191/2192-2193/2194Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23152987 .

Accessed: 28/06/2014 08:23

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2i9i parte prima 2102

marzo 1932 n. 355. Ora la pronunzia su tale punto iniportava ehe il Tribunale avesse riconosciuto la propria giurisdizione

quale giudiee ordinario ed ayesse dicliiarato inveee la in

competenza per materia, conseguentemente il Collegio ar

bitrale avrebbe violato il giudicato sulla giurisdizione af

fermata dal Tribunale, nel ritenere ebe la domanda di de

terminazione dell'indennitä fosse stata proposta davanti al

Tribunale stesso « carente di giurisdizione », anziche davanti

ad un giudiee incompetente, come il Tribunale stesso si era

qualificato ; ed a causa di tale errore il Collegio arbitrale

avrebbe ritenuto inapplicabile nella specie di principio della

translatio iudicii affermato nell'art. 50 cod. proc. civile.

La censura non e fondata.

La pronuncia del Tribunale dichiarativa di incompetenza a provvedere sulla domanda di determinazione dell'inden

nitä di espropriazione, perclie questa si sarebbe dovuta

proporre davanti al Collegio arbitrale, non importava af

fatto una dichiarazione implicita della giurisdizione del

giudiee ordinario, ma lasciava impregiudicata la questione se si trattasse di competenza interna fra due giudici appar tenenti alio stesso ordine o di competenza esterna fra il

giudiee ordinario ed un giudiee speciale. Non puõ attribuirsi

valore decisivo all'espressione usata nella sentenza, poiche

questa non vincola l'interprete, il quale deve avere riguardo al contenuto precettivo della pronuncia in relazione alia

domanda per identificare il decisum anehe ai fini dell'impu

gnazione e della cosa giudicata. E poiche nella specie il

decisum era nel senso dell'incompetenza del Tribunale do

vendo la domanda proporsi davanti al Collegio arbitrale,

questo giudiee era ancora libero di esaminare se il Tribunale

avesse declinato la giurisdizione o negato la sua competenza in relazione alia domanda.

Ma quest'indagine non aveva carattere risolutivo ai

fini della decisione sull'effetto conservativo della domanda.

Anehe ammesso ehe il Tribunale avesse affermato la giuris dizione e dicliiarato l'incompetenza per materia, come

sostiene il ricorrente, si doveva ancora esaminare se il

giudiee davanti al quale la domanda veniva riproposta ap

parteneva alio stesso ordine del Tribunale o fosse un giudiee

speciale, al fine di stabilire se fosse applicabile o meno il

citato art. 50 cod. proc. civ. Non & dubbio, infatti, che l'ef

fetto conservativo della domanda sussista solo quando essa

sia stata proposta davanti ad un giudiee incompetente nel

Tämbito della stessa giurisdizione (sentenza n. 2263 del 20

ottobre 1961, Foro it., 1962, I, 718) ; in tal senso e la norma

dell'art. 50, che prevede l'effetto conservativo solo in rela

zione alia riassunzione in termini della causa davanti al giu diee dichiarato competente in virtu di una precedente pro nuncia di altro giudiee ehe abbia negato la propria compe tenza o di una sentenza di regolamento della competenza.

In virtu di tale principio il Collegio arbitrale ha negato nella specie l'effetto conservativo, rilevando elie non poteva verificarsi trasmigrazione della eausa fra un giudiee ordi

nario ed un giudiee speciale, qual'6 lo stesso Collegio. La Societa ricorrente deduce che l'affermazione sarebbe

erronea, perclie sono giudici speciali solo quelli considerati tali da disposizioni espresse di legge ; rileva che il Collegio e presieduto da un magistrato di Corte d'appello, pronuncia sentenze ed osserva le norme comuni del codice di proce dura civile, e che dell'ufficio fanno parte i normali ausiliari del giudiee. Osserva infine che, in ogni caso, l'art. 50 do

vrebbe trovare applicazione anehe se il Collegio arbitrale si

qualifica un giudiee speciale, poieM l'art. 5 r. decreto 16

giugno 1932 n. 901 dispone espressamente che per la trat tazione delle cause davanti al Collegio stesso si applicano le norme del codiee di procedura civile per i giudizi da

vanti al tribunale. La Corte di cassazione osserva che con sentenza n.

1143 del 17 aprile 1956 (Foro it., Rep. 1956, voce Espro priazione per p. L, n. 129) e stata giä, affermata la natura di giudiee speciale del Collegio arbitrale istituito presso la Corte di appello di Koma per la determinazione delle iiidennitä di espropriazione e contributi di miglioria in

esecuzione del piano regolatore di Koma. E non v'e ragione di discostarsi da tale decisione, avuto riguardo alia

delimitazione della materia devoluta alia cognizione del

Collegio arbitral©, alla sua composizione ed al modus pro cedendo.

£ vero die la determinazione dell'indennitä di espropria zione non õ, di per se stessa, materia special©, ma puõ as sumere tale qualitä quando si riferisca a determinate espro priazioni, come quelle inerenti all'esecuzione del piano re

golatore di Roma. Non si puõ contestare, poi, il carattere

speciale di un Collegio composto da un solo magistrate e due

tecnici, che decide in unico grado, sia pure con l'osservanza.

delle comuni regole di procedura. Ma l'osservanza di tali regole, anclie in virtü dell'art. 5

del citato decreto n. 901 del 1932, non puõ essere retta da

principi diversi da quelli riflettenti la loro applicazione nel

processo ordinario. Se, quindi, l'effetto conservativo e ammesso dall'art. 50 cod. proc. civ. solo in relazione ad una istanza proposta ad un giudice incompetente quando venga riassunta in termini davanti al giudice competente, non

si vede ragione per cui la norma stessa, superando i normali

confini, debba trovare applicazione, relativamente alle con troversie devolute alia cognizione del Collegio arbitrate, anche quando la domanda, erroneamente proposta da

vanti al giudice ordinario, sia riproposta davanti ad un

giudice speciale, qual'õ il Collegio stesso. (Omissis) Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione I civile ; sentenza 15 maggio 1963, n. 1209 ; Pres.

Celentano P., Est. Stella Richter, P. M. Silocchi

(concl. conf.) ; Finanze (Aw. dello Stato Masi) c. Soc.

Mazzonis (Ayy. Biamonti, Ferreri).

(Oonferma App. Torino 23 dieembre 1960)

Tassa sull'entrata — Esportazioni — Materie prime

appartenenti ai committentc straniero tempo raneamente importate per la lavorazione —

Beneficio dcl la restituzione (Legge 19 giugno 1940

n. 762, istituzione di una impost a generale sull'entrata, art. 19, 21 ; legge 41uglio 1941 n. 770, provvedimenti in materia di imposta generale sull'entrata, art. 5 ;

legge 31 luglio 1954 n. 570, restituzione dell'imposta

generale sull'entrata sui prodotti esportati ed istitu zione di un diritto compensative sulle importazioni, art. 1, 2, 3, 5, 7).

II benefieio della restituzione dell'imposta generale sulVentrata

pagata sui prodotti esportati, sulle materie prime e sui

semilavorati impiegati per la loro fabbricazione si applica anche nella ipotesi di prodotti risultanti dalla lavorazione di materie prime appartenenti al com/mittente straniero,

importate non dejinitivamente, per sottoporle alia lavo razione in Italia. (1)

La Corte, ecc. — L'art. 1 della legge 31 luglio 1954 n. 570 dispone cbe « gli esportatori dei prodotti industriali, elencati nella tabella allegato A al decreto previsto dal l'art. 3 della presente legge, sono ammessi alia restituzione

dell'imposta sull'entrata in relazione alle merci esportate ed alle materie prime ed altri prodotti impiegati nella loro fabbricazione». L'art. 3 autorizza il Presidente della

Kepubblica a formare e approvare le tabelle di cui al l'art. 1, al ebe il Presidente ba provveduto con decreto 14 agosto 1954 n. 676.

La presente controversia attiene aH'interpretazione della

indicata norma, vale a dire alia sua applicability o meno

all'ipotesi in cui l'esportazione riguardi non vendite di beni all'estero, ma esportazione di prodotti risultanti dalla lavorazione di materie prime o di semilavorati ef fettuata per conto di committenti stranieri.

(1) Non risultano precedenti giurisprudenziali; v., in proposito, la nota redazionale del Bollettino trib., 1963, 1025.

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2193 G1URISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 2194

La Corte d'appello ha adottato la soluzione affermativa

e d & peroiõ censurata dall'Amministrazione rioorrente, la

quale sostiene clie la disposizione riguarda esclusivamente

le vendite fatte all'estero, al pari di quella precedente mente vigente dell'art. 21 della legge organica istitutiva

dell'imposta generale sull'entrata 19 giugno 1940 n. 762, il quale parlava espressamente di vendite.

Deduce PAmministrazione che nessuna innovazione ha

apportato la vigente legge n. 570 del 1954, infatti: a) in

essa e nel relativo regolamento di esecuzione 27 febbraio

1955 n. 192 si usano quasi le stesse espressioni : b) l'art. 2, 2° comma, della legge n. 570 del 1954 stabilisce che la misura

del rimborso dell'imposta sull'entrata per i prodotti espor tati 6 determinata per ciascuna delle categorie previste nel

precedente comma, rispettivamente nel 4, 3, 2 e 1 per cento

« del prezzo di vendita all'estero ». Correlativamente l'art. 3

del decreto n. 192 del 1955 dispone che l'ammontare del

l'imposta da restituire e calcolato « sul prezzo globale adde

bitato in fattura all'acquirente estero », e gli art. 1 e 2 dello

stesso decreto prescrivono di presentäre in dogana ad ogni

esportazione «la fattura di vendita destinata all'acquirente estero » ; c) la legge n. 570 del 1954 con l'art. 7 ha abrogato il penultimo comma dell'art. 21 della legge n. 762 del 1940, che riguardava la restituzione dell'imposta a gli esporta -

tori, ma ha lasciato in vigore il 1° comma dello stesso arti

colo, concernente l'esenzione dall'imposta, il che dimostra

che non si e verificata una sostituzione deU'esenzione con la

restituzione.

La tesi della ricorrente non e fondata.

L'art. 21 della legge 19 giugno 1940 n. 762 prevedeva nel 1° comma l'esenzione dell'imposta dell'entrata deri

vante dalle vendite che avevano luogo in Italia di merci

destinate dall'acquirente all'esportazione, a condizione che

le merci fossero dal venditore spedite direttamente all'estero

o introdotte in un deposito o punto franco o in magazzini

soggetti a vigilanza doganale. II penult, comma dello

stesso articolo dava facoltii al Ministro delle finanze di

consentire agli esportatori la restituzione dell'imposta

gik corrisposta sulle merci esportate e sulle materie prime

impiegate nella loro fabbricazione, nei casi, nella misura

e con le norme da determinarsi a giudizio insindacabile

dello stesso Ministro.

La prima disposizione quindi esentava dal tributo le

vendite di merci da esport.are ; la seconda prevedeva una

eventuale restituzione dell'imposta pagata sulle merci

esportate e sulle materie prime impiegate nella loro lavo

razione. La nuova legge 31 luglio 1954 n. 570 concede, invece, in

via generale la restituzione dell'imposta sulle merci espor tate e sulle materie prime e gli altri prodotti impiegati nella loro fabbricazione. In contrapposto a tale agevolazione istituisce un'imposta di conguaglio sulle importazioni, rap

portata all'imposta sull'entrata che gli stessi prodotti avreb

bero assolto durante la loro fabbricazione in Italia (art. 1). La misura del rimborso (al pari di quella della imposta di

conguaglio) viene determinata, con criteri approssimativi, mediante percentuali stabilite, a seconda delle categorie dei prodotti (art. 2).

Quando l'esportazione riguarda prodotti fabbricati con

materie prime temporaneamente importate dall'estero, l'art. 19 della legge 19 giugno 1940 n. 762 accorda il beneficio

della restituzione dell'imposta sull'entrata (oltre che dei

diritti doganali), depositata all'atto dell'importazione, sem

pre che abbia luogo tempestivamente la riesportazioue. E l'art. 5 della legge n. 570 del 1954, al fine di evitare una

doppia restituzione, dispone che, per i prodotti fabbricati con

materiali temporaneamente importati all'estero, dall'am

montare dell'imposta da restituirsi a norma dell'art. 1 deve

essere dedotto l'ammontare di quella relativa ai materiali

esteri da ammettere a scarico delle bollette di temporanea

importazione. Da tale disciplina risulta che la nuova legge concede il

beneficio della restituzione, sia sulle merci esportate, sia

sulle materie prime e gli altri prodotti impiegati nella loro

fabbricazione, e prevede espressamente 1'applica.bilitä del

beneficio ai prodotti fabbricati con materie prime tempo

raneamente importate (salva la riduzionedell'imposta per la importazione di tali materie, per la quale giä, spetta la

restituzione in base alia legge organica del 1940). Posto ciõ, e arbitrario il limitare siffatto beneficio al

l'ipotesi di prodotti fabbricati con materie prime tempora neamente importate, che siano state acquistate dall'opera tore italiano, escludendolo invece nell'ipotesi cbe si tratti di

materie appartenenti al cliente straniero, importate per

sottoporle alia lavorazione. ft yero cbe mm costituiscono

entrata imponibile le somme introitate per la lavorazione

in Italia di materie, merci e prodotti di provenienza estera

non importati definitivemente (art. 5 della kgge 4 luglio 1941 n. 770), ma ciõ importa che la restituzione di cui si

parla riguarda solo le materie e gli altri prodotti impiegati nella lavorazione, restituzione domandata appunto dalla

Societä manifattura Mazzonis.

La interpretazione sostenut.a daH'Amministrazione fi

nanziaria, non soltanto non 6 giustificata dalla lettera

della legge, la quale fa riferimento all'esportazione e non

solo alla vendita, ma e in contrasto con la ratio delle sue

norme.

Come risulta dalla Relazione delle Commissioni perma nenti IV e X della Camera dei deputati sul di segno della

legge del 1954, il provvedimento e ispirato alla, f inalita di

inerementare gli scambi migliorando l'equilibrio della

bilancia commerciale, ed ba perciõ rielaborato ab imis

la materia della restituzione dell'imposta generale sull'en

trata sui prodotti esportati, concedendo le maggiori agevo lazioni possibili. Non si comprenderebbe perche un cosl largo favore per i nostri esportatori dovrebbe divenire del tutto

inoperante, nel caso di materie prime fornite dal cliente

straniero, per quelle altre materie o prodotti occorrenti per la lavorazione, cbe sono espressamente e generalmente ammessi al beneficio.

Gli argomenti addotti dalla ricorrente si riducono al

ricbiamo letterale di alcune disposizioni, cbe parlano di

vendita. £ evidente cbe non puõ non attribuirsi valore

prevalente alia norma dell'art. 1 delle legge, cbe parla in

vece di esportazione, e cbe, d'altra parte, il riferimento alia

vendita non tende a limitare il significato deU'esportazione, ma e giustificato dal carattere normale cbe l'esportazione

assume, quello cioe della vendita.

Non 6 conferente, poi, l'argomento della permanenza in vigore del 1° comma dell'art. 21 della legge organica, cbe concede l'esenzione daH'imposta per le vendite. La

coesistenza di essa con il diritto alia restituzione dell'im

posta per tutte le esportazioni dimostra che in nessun caso

gli esportatori devono essere gravati dal tributo.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione III civile ; sentenza 23 aprile 1963, n. 1048 ; Pres.

Casta P., Est. Sbrocca, P. M. Silocchi (concl. conf.) ; Carozzo (Aw. Salyucci) c. Lavagnino (Aw. Amo

BETTI, CELLA, COESI).

(Oassa senza rinvio App. Genova 27 luglio 1960)

Iiiipuynazioni in materia civile Inammissibilita del

yravamc del « ialsus procurator» — Partccipa zione alio prccedcnti fasi del giudizio Irrilc

vanza (Cod. proc. civ., art. 77).

II giudice dell'impugnazione promossa da procuratore ad

negotia privo della rappresentanza processuale, deve di

cliiarare inammissibile il gravame e non pronunciare

la nullita delVintero giudizio nel quale sia stato convenuto

il falsus procurator. (1)

(1) Non constano precedenti giurisprudenziali specific]. Sui rimedi consentiti al falsamente rappresentato, di cui si oc

cupa nella parte finale della motivazione l'annotata sentenza,

Il Foro Italiano — Volume LXXXVl — Parte /-140.

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