Sezione I civile; sentenza 15 maggio 1963, n. 1210; Pres. Vistoso P., Est. Pece, P. M. Maccarone(concl. conf.); Soc. cantieri navali Dante Itoyz (Avv. Guardone) c. Finanze (Avv. dello StatoCorreale)Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 9 (1963), pp. 1949/1950-1951/1952Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23152866 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
virtù, del richiamo che l'art. 344 fa all'art. 404, come
nou si è mai ritenuta l'improcedibilità dell'intervento
per la sospensione o la revoca della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, così questo evento non potrebbe influire sulla prosecuzione dell'opposizione. Invero il pa rallelismo fra l'intervento in appello e l'opposizione di
terzo sussiste solo per quanto attiene alla legittimazione, ma non anche per le altre condizioni, che possono essere
diverse ; ciò è vero specialmente per l'interesse, che ri
guardo all'intervento può essere dato dal pregiudizio che
il terzo paventa di potere subire al suo diritto anche dalla
futura decisione della lite fra le parti principali del processo. Infine il ricorrente riscontra un argomento testuale
a favore della sua tesi nella disposizione dell'art. 407, che
consente al giudice dell'opposizione di sospendere l'esecuzione
della sentenza impugnata con tale mezzo, su istanza di
parte inserita nell'atto di citazione. Non si può sostenere,
egli rileva, che il provvedimento sull'esecuzione faccia
caducare la opposizione, se la legge faculta l'opponente a proporre tale istanza.
La Corte osserva che la norma ben può riferirsi solo
all'ipotesi in cui l'opposizione sia proposta contro la sen
tenza passata in giudicato ; in tal caso la sospensione della esecuzione non elimina l'interesse alla rescissione
della sentenza impugnata ovvero alla dichiarazione di
inefficacia nei confronti del terzo. Ma, anche se la norma
si riferisce, attesa la sua portata generale, all'ipotesi in
cui la opposizione è proposta contro la sentenza esecutiva
e non passata in giudicato, essa tuttavia non induce al
l'argomentazione del ricorrente. Se, in quest'ipotesi, la
ragione giustificatrice dell'azione è di rimuovere il pregiu dizio che il terzo potrebbe risentire dall'esecuzione della
sentenza fra le parti del processo in cui essa fu pronunciata, deriva che la sospensione dell'esecuzione concessa sulla
istanza dell'opponente concreta la realizzazione dell'in
teresse che egli tende a tutelare e non costituisce una
sanzione impeditiva della prosecuzione del processo a ca
rico dell'istante. E non si può neanche trascurare, a tale
riguardo, l'altra considerazione, che il citato art. 407
consenta di regolare, unitamente all'art. 351 cod. proc. civ., il concorso fra l'appello e la opposizione di terzo, in luogo di una norma espressa come quella dell'art. 398 : nel senso
che il giudice dell'impugnazione ordinaria o quello della
opposizione hanno facoltà di fare arrestare l'azione del
terzo, eliminando la condizione essenziale di proponib'lità e di procedibilità dell'azione stessa, cioè l'eseguibilità della
sentenza contro cui l'opposizione è diretta.
Se ciò è vero, rimane assorbito anche il quesito subor
dinato proposto dal ricorrente relativo alla sospensione del giudizio di opposizione in attesa della definizione del
l'impugnazione ordinaria. Indubbiamente v'è un certo di
sagio ad adottare una pronuncia di improcedibilità del
l'opposizione in dipendenza di un fatto esterno, quando normalmente il provvedimento consegue come una san
zione all'inattività processuale della parte successiva alla
proposizione della domanda. Ma il disagio viene meno
se l'improcedibilità s'intende come l'« improseguibilità », la quale espressione trova riscontro nel citato art. 382, ult.
comma, cod. proc. civile. Se ben si guarda, però, non v'è
sostanziale differenza fra la sospensione del processo di
opposizione di terzo in attesa della definizione del giu dizio sull'impugnazione ordinaria, secondo la tesi del ri
corrente, e la dichiarazione di improcedibilità-improsegui bilità dell'azione allo stato, per essere venuta meno la
esecutività della sentenza impugnata. In entrambi i casi,
infatti, l'istanza del terzo non è respinta, ma può essere
riattivata dopo la decisione del giudice della impugna zione ordinaria, se risorge l'interesse, mediante riassun
zione o riproposizione dell'istanza stessa, senza alcuna
conseguenza pregiudizievole per le parti nell'una o nel
l'altra ipotesi, neanche per quanto attiene al regolamento delle spese se esso è improntato ad esatti criteri giuridici.
(Omissis) Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione I civile ; sentenza 15 maggio 1963, n. 1210 ; Pres.
Vistoso P., Est. Pece, P. M. Maccarone (conci,
conf.) ; Soc. cantieri navali Dante Itoyz (Avv. Guar
done) c. Finanze (Avv. dello Stato Correale).
(Conferma 0. centrale 10 novembre 1960, n. 34103)
Registro — Contratti inerenti alla costruzione di navi — Mancata presentazione del contratto di commessa registrato — Decadenza dal bene iieio della tassa lissa — Fattispecie (Legge 17
luglio 1954 n. 522, provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento, art. 4, 16).
La mancata presentazione al Ministero della marina mer cantile di copia autentica del contratto di commessa determina la decadenza dal beneficio della tassa fissa di
registro, previsto dall'art. 4 della legge 17 luglio 1954 n. 522, per i contratti inerenti alla costruzione di navi, anche se il conseguimento di detto beneficio sia stato con siderato dalle parti quale condizione risolutiva. (1)
La Corte, ecc. — Per una più esatta intelligenza del
ricorso, giova richiamare che l'art. 4 della legge 17 lu
glio 1954 n. 522 (recante agevolazioni fiscali in materia di registro e di imposta generale sull'entrata per i contratti navali e per contratti di forniture) statuisce che « sono ammessi a registrazione con il pagamento dell'imposta fissa e beneficiano della esenzione dell'imposta generale sull'entrata i contratti inerenti alla costruzione della nave e dell'apparato motore, anche se stipulati separatamente ».
(Omissis) L'art. 16 della stessa legge fissa, sotto la rubrica («termini
per l'inizio e compimento dei lavori ») : « I lavori previsti dalla presente legge debbono essere iniziati, a pena di
decadenza, entro tre mesi dalla data di notificazione del
provvedimento di ammissione ai benefici. «Per le nuove costruzioni la decadenza dei benefici ha,
altresì, luogo quando non sia stata presentata al Mini stero della marina mercantile, entro due mesi dalla data di notificazione del provvedimento di ammissione, copia autentica del contratto di commessa, regolarmente regi strato, e quando le costruzioni non abbiano raggiunto il 25 per cento di avanzamento globale entro i seguenti termini ». (Omissis)
Nella specie, il contratto di appalto per la costruzione dei due natanti era stato registrato mediante la perce zione della sola tassa, ma, poiché non venne presentata copia autentica del contratto di commessa regolarmente
registrato, il competente ufficio del registro provvide a
revocare il beneficio fiscale ed a liquidare la normale tassa di registrazione sul contratto di appalto de quo.
Con l'unico mezzo di ricorso, i ricorrenti Cantieri navali denunciano che la decadenza dai benefici fiscali,
prevista dal sopratrascritto art. 16 della legge n. 522 del
1954, opera ex nunc e non anche, come ritenuto dalla Com
missione centrale per le imposte, ex tunc. E cioè la deca denza non opererebbe anche sulla registrazione del con
tratto a tassa fissa, la quale (registrazione) avrebbe ca
rattere definitivo perchè conseguenza, non già della ef
(1) Non constano precedenti giurisprudenziali editi. Per riferimenti circa i requisiti richiesti per la concessione
dei benefici fiscali nella registrazione di contratti di costruzione di navi, cfr. C. centrale 21 gennaio 1958, n. 648, Foro it., Rep. 1959, voce Registro, nn. 482, 483 ; 9 luglio 1954, n. 63497, id., Rep. 1955, voce cit., n. 236, e, sulla decadenza dai benefici stessi, C. centrale 26 gennaio 1958, n. 10057, id., Rep. 1959, voce cit., nn. 444, 445.
Che l'avverarsi di condizione risolutiva apposta ad un contratto non abbia influenza sul trattamento fiscale di questo agli effetti della imposta di registro è esplicitamente affermato in dottrina da Uckmab, La legge del registro, 1958, I, pag. 210, n. 246.
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1951 É>ARTE PRIMA 1052
fettiva costruzione della nave, ma della già avvenuta am
missione del contratto ai benefici fiscali. I ricorrenti ag giungono che nella specie il contratto di costruzione dei
due natanti doveva intendersi subordinato al particolare che la predetta costruzione avvenisse con la utilizzazione
dei benefici fiscali. La decadenza dai predetti benefici,
importando secondo i ricorrenti la mancata attuazione della
predetta condizione, importava che lo etesso contratto di
appalto avrebbe dovuto intendersi risolto e, come tale, non
più assoggettabile alla normale tassazione, giusta l'art. 17 della legge di registro.
Le censure dei ricorrenti Cantieri sono infondate. Dal coordinato disposto dei trascritti art. 4 e 16 della
legge n. 522 del 1954 si ricava che la concessione dei bene fici fiscali, di cui è discussione, è stata determinata dalla finalità di agevolare le costruzioni navali e, attraverso queste, tutto il complesso dell'industria cantieristica navale.
La causale giuridica dei benefici fiscali non può quindi essere identificata nella semplice prospettazione che le
parti facciano di future costruzioni, ma dalla effettiva esecuzione delle predette costruzioni. Ed è per questo che l'art. 16 ha dettato una serie di termini acceleratori, entro i quali, e sotto pena di decadenza dai benefici fiscali, devono essere progressivamente realizzate le varie fasi della costruzione navale. Posto ciò, la iniziale ammissione ai benefici fiscali non può essere considerata come un fatto giuridico definitivo, a sè stante, e, come tale, in
sensibile alle ulteriori vicende della costruzione. Se ciò
fosse, nella ipotesi di mancata progressione nei lavori (e nella specie gli stessi non furono neppure iniziati), la re
gistrazione (per stare alla ipotesi di causa) a tassa fissa
del contratto di appalto dei lavori di costruzione resterebbe non più coperta dalla causa giuridica voluta dalla legge.
D'altra parte, la stessa lettera della legge, parlando di decadenza dai benefici fiscali, senza ulteriore specifi cazione o restrizione di sorta, rende evidente che i fatti da cui origina tale decadenza assumono, nella economia della legge speciale de qua, il carattere giuridico di cause risolutive della precedente ammissione ai predetti benetici in tutta loro interezza, sicché non è ipotizzabile, in rela zione alla predetta decadenza, quella limitata efficacia ex nunc che è stata, invece, dedotta dai Cantieri ricorrenti.
Questi ultimi, come si è detto, hanno anche dedotto che il concreto godimento dei benefici fiscali avrebbe do vuto essere considerato, dalla Commissione centrale, quale fatto che condizionava sospensivamente la efficacia giu ridica del contratto di appalto de quo.
I ricorrenti ne deducono, con riferimento all'art. 17 della legge di registro, che, non essendosi verificata la asserita condizione del godimento dei benefici fiscali, il contratto di appalto avrebbe dovuto essere dichiarato inefficace anche ai fini fiscali e non avrebbe potuto essere
assoggettato alla normale tassazione. In contrario, deve essere rilevato che la possibilità di
godere delle provvidenze fiscali, dettate dalla legge spe ciale a favore dell'industria cantieristica navale, poteva essere configurato solo come uno dei motivi (come tali, non rilevanti giuridicamente) che potevano avere indotto
gli interessati alla stipula del contratto di appalto per la costruzione dei due natanti.
Viceversa il godimento delle provvidenze fiscali non
poteva configurarsi come condizione di efficacia di quel contratto neppure ai soli fini fiscali, in quanto l'art. 17 della legge di registro non contiene disposizioni speciali sul concetto giuridico della condizione e quindi, implici tamente ma necessariamente, rinvia alle norme, in pro posito, del codice civile.
Ciò posto, il godimento dei benefici fiscali non poteva funzionare da condizione per la efficacia del contratto di appalto de quo, per la semplice ragione che non si pre sentava come un fatto futuro ed incerto e soprattutto autonomo al contenuto di quel contratto, dato che i be nefici fiscali, al contrario, costituivano, essi stessi, la con
seguenza di legge, sul piano tributario, di un contratto di appalto già efficace. E ciò conferisce, sotto un ulteriore
profilo, carattere decisivo al comportamento dei contraenti,
i quali decaddero dallo speciale trattamento fiscale per fatto volontario proprio (mancata presentazione della
commessa al Ministero della marina mercantile), sicché
riprende efficacia il principio generale, per il quale il tri
buto di registro, essendo imposta di titolo, colpisce gli atti contemplati dalla legge di registro indipendentemente dalle ulteriori vicende del negozio consacrato nell'atto
stesso.
Stante tale principio, poiché il normale trattamento
fiscale resta insensibile perfino alla sopravvenuta dichia
razione (con sentenza passata in giudicato) della nullità
dell'atto fin dalla sua origine, quando tale nullità sia stata dichiarata per vizio (dell'atto) dipeso dalla volontà delle
parti (ex n. 2 dell'art. 14 della legge di registro), non si
comprenderebbe un differente e più benevolo trattamento
fiscale qualora la volontà delle parti avesse determinato
la semplice inefficacia dall'atto, così come, per quanto
già detto, si sarebbe verificato nella specie secondo la stessa costruzione giuridica dedotta dai ricorrenti.
Concludendo, il ricorso deve essere rigettato e la So cietà ricorrente Cantieri navali Itoyz Dante deve essere condannata alla perdita del deposito ed alle spese di que sto giudizio di cassazione.
Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione II civile ; sentenza 11 maggio 1963, n. 1159 ; Pres. CrviLETTi P., Est. Berei, P. M. Pisano (conci, conf.) ;
Porpora (Avv. D'Amato) c. I.n.a.i.l. (Avv. Flamini).
(Conferma App. Napoli 5 agosto 1961)
Infortuni sul lavoro — Malattia prolessionale prevista in nuova legge — Insorgenza antecedente — I II -
dennizzabilità — Esclusione (Legge 15 novembre 1952 n. 1967, modificazioni alla tabella delle malattie
professionali allegata al r. d. 17 agosto 1935 n. 1765, art. un.).
Non è indennizzabile la malattia insorta in epoca anteriore, ma aggravatasi in misura indennizzabile in epoca succes siva all'entrata in vigore della legge che per la prima volta l'ha compresa tra quelle professionali. (1)
La. Corte, ecc. — (Omissis). Il Supremo collegio deve
prendere in esame il secondo motivo, per il suo carattere assorbente. Ove, infatti, dovesse ritenersi che la legge 15 novembre 1952 n. 1967, che per la prima volta ba incluso tra le malattie professionali quella di cui è affetto il ricor rente (sordità da rumori), sia inapplicabile alle malattie
professionali manifestatesi prima dell'entrata in vigore della
legge, ancbe se aggravatesi successivamente, ogni altra
questione verrebbe ovviamente ad essere assorbita. Una fattispecie analoga, ricaduta in malattia profes
sionale il cui primo insorgere si era manifestato prima del
l'applicazione della legge del 1952 e la cui ricaduta si era verificata nel pieno vigore della nuova legge, che per la
prima volta aveva compreso l'infermità allora in questione tra le malattie professionali, è già stata presa in esame da questa stessa Sezione con la sentenza 25 giugno 1958, n. 2259 (Foro it., 1959,1, 814), che, in applicazione dei prin
(1) In senso conforme, per le ipotesi di ricaduta successiva all'entrata in vigore della legge che ha riconosciuto la indenniz zabilità, Trib. Padova 26 gennaio 1961, Foro it., Rep. 1961, voce Infortuni sul lavoro, n. 110 e Cass. 25 giugno 1958, n. 2259, id., 1959, I, 814, con ampia nota di richiami.
Contra, per un caso di sordità da rumori insorta parzial mente prima dell'entrata in vigore della legge n. 1967 del 1952, Trib. Napoli 18 gennaio 1960, id., Rep. 1960, voce cit., n. 186.
La Cass. 22 maggio 1957, n. 1848, citata nella motivazione della presente, è annotata da Cataldi, in Itiv. dir. tav., 1957, II, 436.
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