sezione I civile; sentenza 16 dicembre 1985, n. 6377; Pres. Sandulli, Est. A. Finocchiaro, P. M.Pandolfelli (concl. conf.); Ente ospedaliero «Regina Margherita e ospedale civile »di Vittoria(Avv. Florio, Andolina) c. Secolo (Avv. Passanisi, Borrometi). Conferma App. Catania 17febbraio 1982Source: Il Foro Italiano, Vol. 109, No. 1 (GENNAIO 1986), pp. 71/72-73/74Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23180112 .
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PARTE PRIMA
Motivi della decisione. — Con il primo mezzo i ricorrenti si
dolgono per la violazione e falsa applicazione dell'art. 2112 c.c.
degli art. 416 e 437 c.p.c. e degli art. 91 e 92 c.p.c. Erroneamente
è stato ritenuto dal tribunale che il pretore pronunciando con
danna nei confronti della soc. cooperativa in solido con l'E.r.it., sarebbe incorso in ultrapetizione: in primo grado la società
cooperativa non solo non aveva eccepito la propria estraneità ai
giudizi, ma si era dichiarata obbligata verso i ricorrenti al
pagamento della indennità di anzianità per il rapporto intercorso
con l'E.r.it. Ingiustificata e non conforme alla soccombenza la
disposta compensazione delle spese. Con il secondo mezzo i ricorrenti si dolgono della violazione
del d.m. 26 settembre 1979 con riferimento al d.1.1. 22 febbraio 1946 n. 170, alla 1. 3 agosto 1949 n. 536, alla 1. 7 novembre 1957 n. 1051, all'art. 93 c.p.c. (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.) per aver
liquidato i diritti di procuratore in misura inferiore a quanto previsto dalla tariffa forense senza porre a carico dell'E.r.it. il rimborso delle spese anticipate dal procuratore legale: anche gli onorari sono stati liquidati in misura inferiore ai minimi indero
gabili. Si deve innanzi tutto esaminare la questione dell'ammissibilità
del ricorso proposto con unico atto contro più sentenze pronun ciate tra parti diverse. Questa corte ha più volte affermato che al
di fuori delle ipotesi di congiunta impugnazione delle sentenze di
merito e di revocazione o anche di regolamento preventivo di
giurisdizione relativo ai procedimenti connessi e tra le stesse
parti, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto, conte
stualmente e con unico atto da soggetti diversi, contro sentenze
diverse pronunciate dal giudice di merito in separati procedimen ti, anche nel caso di controversie di lavoro, relativamente alle
quali opera il disposto dell'art. 151 disp. att. c.p.c. nel senso di
riservare esclusivamente al giudice il potere di disporre la riunio
ne di distinte impugnazioni.
Questa Suprema corte (già con la sent. 6754/82, Foro it., Rep.
1982, voce Impugnazioni civ., n. 17, e poi da ultimo con la sent,
n. 915/84, id., Rep. 1984, voce Lavoro e previdenza (controver
sie), n. 485) ha affermato che, al di fuori dell'ipotesi in cui il
litisconsorzio sia necessario per l'impossibilità giuridica di deci
sioni separate (art. 102 c.p.c.), la legge consente a più parti di
riunirsi per l'esercizio congiunto di azioni collegate dalla connes
sione degli oggetti o dei titoli o dalla comunanza di questioni da
risolvere (art. 103 c.p.c.), solo all'atto dell'introduzione del giudi zio.
La facoltà o l'obbligo di riunire in prosieguo più cause che
siano in tali modi o altrimenti collegate è per contro riservata al
giudice '(art. 273, 274, 350 c.p.c., art. 151 disp. att. c.p.c.) e
l'impugnazione con unico atto di più sentenze è prevista (art. 340
e 361 c.p.c.) solo per il caso in cui le stesse siano state emesse in
uno stesso procedimento. Al di fuori di quest'ultimo caso, al quale si sono ritenuti
assimilati quello della impugnazione congiunta di una sentenza di
merito e di quella emessa nel giudizio di revocazione della stessa
(Cass. n. 1297/77, id., Rep. 1977, voce Cassazione civ., n. 171;
5457/80, id., 1981, I, 428) e, talora, in contrasto con altri
giudicati, quello del ricorso contro più decisioni emessa dalla
Commissione tributaria centrale nei confronti di un medesimo
contribuente (Cass. n. 892/79, id., Rep. 1979, voce cit., n. 41;
901/79, ibid., n. 42; 267/81, id., Rep. 1981, voce cit., n. 57;
2704/81, ibid., voce Tributi in genere, n. 1085) e quello della
istanza di regolamento preventivo di giurisdizione riferita a più
procedimenti vertenti fra le stesse parti e tanto intimamente
connessi da non potere essere decisi separatamente (Cass. n.
2162/75, id., Rep. 1975, voce Giurisdizione civ., n. 180; 3428/76,
id., Rep. 1976, voce cit., n. 168) l'impugnazione congiunta di più sentenze deve dunque ritenersi vietata.
La sanzione di tale divieto non può che essere la nullità
dell'atto di impugnazione, in ragione del suo impiego per un fine
che trascende i limiti assegnatigli dalla legge e che interferisce
con l'esercizio di un potere riservato al giudice. D'altra parte vi è
la impossibilità di porre rimedio a tale vizio con la separazione dei giudizi, dal momento che la facoltà relativa è attribuita al
giudice con specifico riferimento ai casi di litisconsorzio facoltati
vo e di riunione per connessione meramente soggettiva (art. 103 e
104 c.p.c.) e che. in via di interpretazione estensiva può ad essi
essere assimilata (Cass. sent. n. 237/73, id., Rep. 1973, voce
Procedimento civ., n. 212) solo quello della riunione di cause per
disposizione dello stesso giudice (art. 274 c.p.c.). Non può condurre a conclusioni diverse da quelle della nullità
dell'atto, per quanto attiene alle controversie regolate dal rito del
lavoro, il rilievo che per questo l'art. 151 disp. att. c.p.c. (ritenuto
applicabile in via di applicazione estensiva anche ai giudizi di
Il Foro Italiano — 1986.
cassazione: Cass. n. 2604/78, id., Rep. 1978, voce Lavoro e
previdenza (controversie), n. 366; 1451/79, id., Rep. 1979, voce
cit., n. 148) stabilisce l'obbligatorietà della riunione dei procedi menti connessi anche per semplice identità di questioni, salvo che
la stessa non appaia destinata a risolversi in eccessiva gravosità e
durata del processo. Tale norma, infatti, che ha carattere ordinatorio e non è
assistita da sanzioni processuali, ha come destinatario il giudice e
lascia ferma la riserva al giudice del potere di disporre la
riunione; in presenza di tale riserva come le parti non possono impugnare le decisioni, positive o negative, esplicite o implicite, adottate al riguardo (Cass. n. 2307/76, id., Rep. 1976, voce cit., n.
142; 3598/79, id., Rep. 1979, voce cit., n. 145) cosi, tanto meno,
possono sostituirsi al giudice nell'adottarle, con conseguenze che
potrebbero risolversi in danno per l'altra parte o, comunque, sul funzionamento degli uffici.
Nei giudizi ordinari, inoltre, si porrebbe altresì la questione della violazione delle norme sul bollo.
Per queste ragioni, in conformità delle conclusioni del p.g., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché affetto da
nullità assoluta. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 16 dicem bre 1985, n. 6377; Pres. Sandulli, Est. A. Finocchiaro, P.M. Pandolfelli (conci, conf.); Ente ospedaliero « Regina Margheri ta e ospedale civile » di Vittoria (Avv. Florio, Andolina) c. Secolo (Avv. Passanisi, Borjrometi). Conferma App. Catania 17 febbraio 1982.
Sanità pubblica — Regione siciliana — Ente ospedaliero soppres so — Responsabilità per fatti anteriori al 1° gennaio 1980 —
Condanna ai danni — Ricorso per cassazione — Inammissibili tà — Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 75; 1. 23 dicembre 1978
n. 833, istituzione del servizio sanitario nazionale, art. 61, 66; 1.
reg. sic. 12 agosto 1980 n. 87, istituzione delle unità sanitarie
locali, art. 38, 39; 1. reg. sic. 6 gennaio 1981 n. 6, ordinamento interno dei servizi sanitari e attuazione del servizio informativo sanitario e dell'osservatorio epidemiologico regionale. Modifiche alla 1. reg. sic. 12 agosto 1980 n. 87, riguardante la istituzione delle unità sanitarie locali, art. 7; 1. reg. sic. 18 aprile 1981 n.
69, norme suHia contabilità e l'amministrazione del patrimonio delle unità sanitarie locali, art. 78).
Il ricorso per cassazione, avverso sentenza di condanna ai danni
per fatti anteriori al 1° gennaio 1980, proposto da ente ospeda liero siciliano, dopo aver perduto la personalità giuridica in
dipendenza della istituzione nella regione, ai sensi e per gli effetti degli art. 61 e 66 l. 23 dicembre 1978 n. 833, delle
U.s.L, è inammissibile per difetto di capacità processuale del ricorrente. {1)
Motivi della decisione. — Pregiudiziale all'esame del merito, nonché della questione sollevata dai controricorrenti e relativa all'inammissibilità del ricorso per cassazione per essere stato lo stesso notificato al defunto Vincenzo Secolo, malgrado la interve nuta notifica della sentenza impugnata ad istanza degli eredi di
quest'ultimo, è la risoluzione della questione, che il collegio ritiene di doversi prospettare ex officio, se, a seguito della istituzione del servizio sanitario nazionale con la 1. n. 833/78, sussista ancora la capacità processuale di un ente ospedaliero
(1) Sugli effetti della soppressione degli enti ospedalieri e sul coordinamento degli art. 61 e 66 1. n. 833/78 (considerati anche da Corte cost. 26 aprile 1985, n. 119, Foro it., 1985, ì, 2182, con richiami) con atti legislativi della regione Lazio attuativi del nuovo sistema sanitario, Cass. 23 marzo 1985, n. 2087, citata in motivazione, e 19 marzo 1985, n. 2029, id., 1985, I, 2183, con richiami (cui adde, con sepecifico riferimento alla normativa della regione siciliana, Andrioli, Le unità sanitarie locali, 1982, 80 ss., 187 ss., 285 ss.) e nota di M. Grossi.
Sulla rilevabilità d'ufficio in ogni stato e grado del processo, e quindi anche per la prima volta in cassazione, del difetto di legitima tio ad processum (per il cui collegamento con la capacità di agire, fra le altre, Cass. 16 dicembre 1983, n. 7413, foro it., Rep. 1983, voce Procedimento civile, n. Ili; 14 giugno 1977, n. 2480, id., Rep. 1977, voce cit., n. 34), con il solo limite della preclusione derivante dal giudicato, Cass. 23 ottobre 1979, n. 5526 e 17 maggio 1979, n. 2830, id., Rep. 1979, voce cit., nn. 33, 34; 16 febbraio 1978, n. 756, id., Rep. 1978, voce cit., n. 19; in motivazione, Cass. 28 luglio 1977, n. 3532, id., 1977, I, 2158, con nota di richiami.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
(venuto a cessare in conseguenza della richiamata legge in perio do antecedente alla proposizione del ricorso per cassazione) di
proporre tale ricorso avverso una sentenza che abbia deciso su una domanda di risarcimento per fatti avvenuti anteriormente al 1° gennaio 1980.
Costituisce infatti costante giurisprudenza l'affermazione del
principio secondo cui il giudice deve accertare d'ufficio l'esistenza della capacità processuale delle parti, in quanto la regolare costituzione del rapporto giuridico processuale interessa l'ordine
pubblico, con la conseguenza che il difetto di legitimatio ad
processum, ripercuotendosi sulla legittimità del contraddittorio e sulla validità della sua costituzione, oltre a poter essere eccepito dalle parti, deve essere rilevato anche d'ufficio in ogni stato e
grado del giudizio, ivi compreso quello di cassazione.
L'accertamento della legitimatio ad processum del ricorrente si
pone, poi, come logicamente preliminare rispetto all'accertamento
della costituzione del rapporto processuale, essendo evidente come
la negazione di tale legittimazione rende ultroneo ogni altro
accertamento su un rapporto che non può mai sorgere. Punto di partenza della indagine è la 1. 23 dicembre 1978 n.
833 che, come è stato esattamente rilevato in dottrina e già affermato da questa corte (Cass. 23 marzo 1985, n. 2087, Foro it.,
1985, I, 2183, in motivazione), costituisce la legge cornice della
legislazione regionale in argomento ed integra non solo il quadro di riferimento ma anche il sistema di limite e di principi ai quali si devono uniformare gli atti di normazione delle singole regioni.
Fondamentale in proposito è l'art. 66 1. cit., il quale, per la
parte che interessa, dispone che sono trasferiti al patrimonio del
comune, in cui sono collocati, con vincolo di destinazione alle
U.s.l., i beni mobili ed immobili e le attrezzature degli enti ospe dalieri.
La stessa norma cosi prosegue: «I rapporti giuridici relativi
alle attività di assistenza sanitaria attribuite alle U.s.l. sono tra
sferiti ai comuni competenti per territorio.
« È affidata alle U.s.l. la gestione dei beni mobili ed im
mobili e delle attrezzature destinate ai servizi igienico-sanitarie dei comuni e dell'esercizio di tutte le funzioni dei comuni e loro
consorzi in materia, igienico-sanitaria. « Le regioni adottano gli atti legislativi ed amministrativi
necessari per realizzare i trasferimenti di cui ai precedenti commi
e per regolare i rapporti patrimoniali attivi e passivi degli enti ed
istituti di cui alle lett. a) e b) del 1° comma.
« Ai trasferimenti di cui al presente articolo si provvede con le
modalità e nei termini previsti dall'art. 61.
« Con le stesse modalità ed entro gli stessi termini gli enti ed
istituti di cui alle lett. a) e b) del 1° comma perdono, ove
l'abbiano, la personalità giuridica ».
L'art. 61 prevede, poi, che le regioni, con provvedimen to da adottare entro il 31 dicembre 1979, costituiscono le
U.s.l., e con lo stesso provvedimento adottano disposizioni per il
graduale trasferimento ai comuni, perché siano attribuiti alle
U.s.l. delle funzioni, dei beni e delle attrezzature di cui sono
attualmente titolari gli enti o gli uffici di cui, a norma della
legge stessa, vengano a cessare i compiti nelle materie proprie del servizio sanitario nazionale.
Nell'ambito di questi principi, nella regione Sicilia per il titolo
VII 1. reg. 12 agosto 1980 n. 87, entro sessanta giorni dall'entrata
in vigore della legge (26 agosto-25 ottobre), il presidente della
regione, previa deliberazione della giunta regionale, con suo
decreto avente carattere definitivo, costituiva le U.s.l. (art. 38, 1°
comma), ai sensi e per gli effetti degli art. 61 e 66 1. n. 833/78 e, con lo stesso provvedimento, adottava le disposizioni relative al
trasferimento ai comuni, in modo graduale, ove necessario, dei
beni mobili ed immobili e delle attrezzature di enti ed istituti di
cui all'art. 66, 1° comma, lett. a) e b), della predetta 1. n. 833/78
(art. 38, 2° comma), con vincolo di destinazione d'uso alla
competente U.s.l. previa ricognizione straordinaria (art. 39, 1" e 4°
comma), mentre venivano trasferiti ai comuni competenti per ter
ritorio i rapporti giuridici relativi alle attività di assistenza sani
taria attribuite alle U.s.l. (art. 39, 5° comma).
Con la successiva 1. reg. 18 aprile 1981 n. 69 si è stabili
to che « alle U.s.l. non devono essere imputate situazioni
attive o passive, provenienti dalle funzioni di assistenza sanitaria
trasferite, anteriori alla data dell'effettivo trasferimento » (art. 78,
1° comma), alla cui gestione procedono le unità medesime me
diante apposita contabilità stralcio, che sboccano nel conto cor
rente aperto presso la tesoreria regionale per essere destinate, nell'ambito regionale, alla copertura dei disavanzi accertati in
altre gestioni stralcio relative agli stessi enti (art. 78, 2° e 3°
comma).
Il Foro Italiano — 1986.
In attuazione poi del principio secondo cui a seguito della
istituzione delle U.s.l. gli enti e gli istituti di cui alle
lett. a) e b) del 1° comma dell'art. 66 1. n. 833/78 perdono la
personalità giuridica, la 1. reg. 6 gennaio 1981 n. 6, nel disciplina re l'ordinamento interno dei servizi sanitari, prevede espressamen te che gli stabilimenti ospedalieri sono strutture dell'U.s.l.
che provvedono, in regime di ricovero, di ospedale diurno
o ambulatorio, alla diagnosi, alla cura ed alla riabilitazio
ne degli infermi e partecipano alla tutela della salute in coordi
namento con le attività degli altri presidi e servizi dell'U.s.l. (art.
7, 1° comma). In base al prospettato quadro normativo, appare evidente
come, successivamente alla costituzione, nella regione Sicilia,
delle U.s.l., avvenuta a seguito delle richiamate leggi regio
nali, l'ente ospedaliero « Regina Margherita e ospedale ci
vile » ha perduto la personalità giuridica e come questa perdita, avvenuta antecedentemente alla proposizione del ricorso per cas
sazione, rende inammissibile tale ricorso, siccome proposto da
una struttura dell'U.s.l. priva di capacità giuridica nei rappor ti di diritto sostanziale e quindi non avente la capacità di
essere soggetto di diritto nel rapporto processuale (Cass. 16 otto
bre 1957, n. 3890, id., 1958, I, 567). Tali conclusioni, sufficienti da sole alla declaratoria di inammis
sibilità del ricorso, rendono ultronea ogni ulteriore indagine rivolta ad accertare il soggetto fornito di capacità processuale
legittimato alla proposizione del ricorso per cassazione. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 9 dicembre
1985, n. 6220; Pres. Scanzano, Est. Vercellone, P. M. Di Renzo
(conci, conf.); Registro aeronautico italiano (Avv. dello Stato
Bruno) c. Soc. Aerolinee Itavia (Avv. Ercole, Lavaggi). Con
ferma A pp. Roma 12 novembre 1982. <
Aeromobile — Registro aeronautico italiano — Visite e ispezioni di aeromobili — Spese a carico dell'esercente — Limiti (Cod.
nav., art. 768; 1. 6 agosto 1981 n. 469, integrazione dell'art. 768
c. nav., art. un.; d.p.r. 2 marzo 1971 n. 285, approvazione del
nuovo statuto del registro aeronautico italiano, art. 20; r.d. 1.
24 novembre 1938 n. 1912, istituzione del registro aeronautico
italiano, art. 2; r.d. 11 gennaio 1925 n. 356, regolamento per la
navigazione aerea, art. 148).
Per le visite periodiche e straordinarie e per le ispezioni degli aeromobili eseguite dal registro aeronautico italiano prima del
l'entrata in vigore della l. 6 aprile 1981 n. 469, l'esercente è
tenuto a corrispondere le spese vive e non anche i diritti. (1)
Svolgimento del processo. — Il 21 dicembre 1973 la s.p.a. Aerolinee Itavia convenne il Registro aeronautico italiano dinanzi
al Tribunale di Roma. Premesso che, come concessionaria di
servizi di trasporti aerei di linea, era soggetta a visite ed
ispezioni disposte ed eseguite dal registro (RAI) per l'accertamen
to della idoneità all'impiego degli aeromobili, chiedeva la restitu
zione delle somme pagate al RAI a titolo di « diritti ». Assumeva che il pagamento di tali diritti non aveva alcun fondamento
legislativo in quanto l'art. 768 c. nav. si limitava a porre a carico dell'esercente la mera « spesa » delle visite periodiche e straordi narie e delle ispezioni. La pretesa della RAI si fondava dunque soltanto sull'art. 20, n. 3, d.p.r. 2 marzo 1971 il quale stabiliva che al RAI erano dovuti diritti « per le prestazioni di propria
(1) La Cassazione interpreta il 3° comma dell'art. 768 c. nav., coordinandone la portata con testi normativi anteriori, coevi e succes sivi al codice, sottolineando il carattere innovativo della disposizione aggiunta, dall'art, unico 1. n. 469/81, nel menzionato art. 768. Nella relazione al codice della navigazione (n. 488) il ministro guardasigilli afferma, a proposito della norma de qua, di aver distinto « le visite e le ispezioni, rivolte a controllare l'idoneità dell'aeromobile alla naviga zione e all'impiego dopo il rilascio del certificato di navigabilità, seguendo la terminologia adottata dal regolamento per il servizio aeronautico del registro italiano, in periodiche, le quali avvengono in determinati periodi di tempo, e corrispondono alle visite ordinarie, previste per le navi, e straordinarie. Disporre ispezioni o visite straordinarie è in massima rimesso all'apprezzamento discrezionale del
registro aeronautico italiano; costituisce, invece, un obbligo del detto
registro, quando ne sia richiesto dall'autorità aeronautica locale o da
quella consolare. Anche in quest'ultimo caso la spesa delle visite e delle ispezioni è posta a carico dell'esercente » (sulle cui funzioni e connotazioni si può consultare Grigoli, in Giusi, civ., 1977, IV, 23).
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