sezione I civile; sentenza 16 dicembre 1986, n. 7526; Pres. Santosuosso, Est. Sensale, P. M.Paolucci (concl. conf.); Min. finanze (Avv. dello Stato Stipo) c. Comune di Anghiari (Avv.Ugolini). Cassa Comm. trib. centrale 27 luglio 1981, n. 2287Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 6 (GIUGNO 1987), pp. 1805/1806-1807/1808Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23178622 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 16 dicem
bre 1986, n. 7526; Pres. Santosuosso, Est. Sensale, P. M.
Paolucci (conci, conf.); Min. finanze (Avv. dello Stato Stipo) c. Comune di Anghiari (Avv. Ugolini). Cassa Comm. trib. cen
trale 27 luglio 1981, n. 2287.
Registro (imposta di) — Esenzione — Opere riguardanti impianti
sportivi — Idoneità degli impianti a soddisfare il pubblico inte
resse — Accertamento (R.d.l. 2 febbraio 1939 n. 302, modifi
cazioni alla 1. 21 giugno 1928 n. 1580, che disciplina la
costruzione dei campi sportivi, art. 3).
L'esenzione da ogni tassa sugli affari prevista dall'art. 3 r.d.l.
2 febbraio 1939 n. 302 è applicabile alle opere riguardanti la
costruzione, l'adattamento, il restauro o le modifiche di im
pianti sportivi solo se l'idoneità degli impianti a soddisfare il
pubblico interesse sia stata accertata dagli organi amministrati
vi preposti allo sport, secondo il procedimento all'uopo pre scritto che comprende anche l'approvazione prefettizia (o
ministeriale) dei progetti. (1)
Svolgimento del processo. — In relazione all'acquisto, con
atto pubblico in data 26 luglio 1968, di un terreno da destinare
alla costruzione di un campo sportivo, il comune di Anghiari chiese
ed ottenne, in sede di registrazione dell'atto presso l'ufficio del
registro di San Sepolcro, l'esenzione dalla normale imposta di
registro ex art. 3 r.d.l. 2 febbraio 1939 n. 302, ma tale agevola zione venne poi revocata in sede di pagamento del tributo, essen
dosi riscontrato che al momento della registrazione non era stato
ancora approvato dall'autorità amministrativa il progetto dell'im
pianto sportivo con le modalità prescritte dall'art. 1 r.d.l. cit.
(approvazione intervenuta il 22 dicembre 1970 con successiva rea
lizzazione dell'opera). La questione, dopo alterne vicende davanti alle commissioni
tributarie di primo e secondo grado, approdò alla cognizione del
la Commissione tributaria centrale la quale, con decisione impu
gnata in questa sede, accogliendo il ricorso del comune di Anghiari,
ha dichiarato non dovuta l'imposta. Ha osservato la Commissione tributaria centrale che l'imposta
di registro è tassa d'atto e che quando la legge fiscale agevolatri
ce impone, contestualmente alla registrazione stessa, la presenta
zione di documenti, anche se entro limiti predeterminati, a
comprova dell'esistenza delle condizioni per la concessione del
beneficio, l'onere viene esplicitamente indicato nella norma, cosa
che, invece, non è dato desumere dall'art. 3 r.d.l. 302/39, il qua
le, limitandosi a dire che «gli atti degli enti pubblici per l'esecu
zione delle opere contemplate nel precedente art. 1 sono esenti
da ogni tassa sugli affari», mostra di ricollegare l'esenzione tri
butaria ad elementi che devono risultare unicamente dall'atto sot
toposto a registrazione, escluso ogni riferimento ad elementi
ricavabili aliunde. Quindi il procedimento amministrativo deli
neato nell'art. 1 (approvazione dei progetti con decreto del pre
fetto, sentito l'ufficio del genio civile e previo parere favorevole,
in linea tecnica, della commissione impianti sportivi del C.o.n.i.)
deve ritenersi destinato a fini che non riguardano l'esenzione tri
butaria. Aggiunge la Commissione centrale, dandosi carico del
diverso orientamento espresso dalla Corte di cassazione con la
(1) La Cassazione ribadisce il proprio orientamento in materia (v. sent.
23 febbraio 1983, n. 1371, Foro it., Rep. 1983, voce Registro, n. 332; 12 febbraio 1979, n. 945, id., Rep. 1980, voce cit., n. 297; 29 novembre
1978, n. 5649, id., Rep. 1979, voce cit., n. 199; 19 aprile 1977, n. 1449,
id., 1977, I, 2232, con nota di richiami) respingendo il tentativo dei giudi ci tributari di estendere l'agevolazione fiscale anche alle ipotesi in cui
il procedimento amministrativo regolato dalla legge per accertare il soddi
sfacimento dell'interesse pubblico intervenga in un momento successivo
rispetto alla stipulazione dell'atto, posto che «non è ipotizzabile una de
cadenza dall'agevolazione fiscale» (in quanto la legge non fissa termini
per l'esecuzione delle opere predette né sono previsti controlli successivi
alla realizzazione degli impianti) e non è lecito presumere che il legislato re conceda agevolazioni «al buio» (sulla stessa posizione della decisione
cassata v. Comm. trib. centrale 7 novembre 1984, n. 9472, id., Rep. 1985,
voce cit., n. 304; 12 dicembre 1980, n. 3827, id., Rep. 1981, voce cit., n. 278; si sono invece uniformate alla giurisprudenza della corte di legitti mità Comm. trib. centrale 17 gennaio 1977, n. 1397, id., Rep. 1978, voce
cit., n. 240 e 15 marzo 1982, n. 1249, id., Rep. 1983, voce cit., n. 333). In dottrina cfr., da ultimo, Marani Toro, Impianti sportivi, voce del
Novissimo digesto, appendice, Torino, 1982, III, 1240 ss.
Il Foro Italiano — 1987.
sentenza n. 2488 del 1973 (Foro it., 1973, I, 2973), che non sem
bra influente il rilievo, contenuto in tale sentenza, secondo cui
11 riferimento dalla norma di favore alle «opere contemplate nel
precedente art. 1» include concettualmente il riferimento alle opere
approvate secondo il procedimento prescritto.
Invero, a parte il fatto che i prescritti pareri possono logica mente intervenire solo quando l'ente si sia già assicurata la dispo nibilità del terreno sul quale gli impianti devono sorgere, occorre
considerare che, una volta esauritosi il procedimento amministra
tivo con il crisma dei pareri e delle approvazioni, l'ente pubblico
potrebbe anche ritenere non più conforme ai propri interessi l'e
secuzione dell'opera, il che rivela la inutilità di chiedere, prima ancora che l'opera sia compiuta, la dimostrazione dell'approva zione di un progetto che potrebbe anche non essere mai realizzato.
Contro tale decisione l'amministrazione finanziaria dello Stato
ha proposto ricorso per cassazione deducendo un motivo di an
nullamento. Il comune di Anghiari resiste con controricorso.
Motivi della decisione. — Con l'unico motivo del ricorso, l'am
ministrazione delle finanze denuncia la violazione degli art. 1 e
3 r.d.l. 2 febbraio 1939 n. 302, convertito nella 1. 2 giugno 1939
n. 739, e successiva modificazione di cui all'art, unico 1. 2 aprile 1968 n. 526, dell'art. 14 disp. sulla legge in generale e dell'art.
12 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269, nonché il vizio di insufficienza
ed illogicità della motivazione.
Contro la impugnata decisione — secondo la quale, ai fini del
l'esenzione tributaria di cui si controverte, non occorre che al
momento della presentazione dell'atto per la registrazione il pro
getto di costruzione dell'impianto sia già stato approvato dall'au
torità amministrativa — l'amministrazione invoca la giurisprudenza di questa corte, affermatasi nel senso che il beneficio della regi strazione a tassa fissa, di cui all'art. 3 r.d.l. 2 febbraio 1939 n.
302, si applica rispetto alle opere indicate nel precedente art. 1
(impianti sportivi e loro accessori) soltanto se esse rientrino nella
complessiva previsione di tale ultima norma e, quindi, siano state
approvate secondo il provvedimento amministrativo all'uopo pre
scritto.
La censura è fondata. L'art. 1 r.d.l. n. 302/39 stabilisce che
i progetti per la costruzione, l'acquisto, l'adattamento, il restau
ro e le modifiche degli impianti sportivi e loro accessori sono
approvati dal prefetto (o, per maggiori importi, dal ministero dei
lavori pubblici), sentito l'ufficio del genio civile e previo parere
favorevole, in linea tecnica, della commissione impianti sportivi
del C.o.n.i. Il successivo art. 3 prescrive, poi, che gli atti degli enti pubblici per l'esecuzione delle opere contemplate nel prece dente art. 1 sono esenti da ogni tassa sugli affari.
Con giurisprudenza ormai costante, questa corte — abbando
nato l'indirizzo seguito dalla sentenza 13 luglio 1971, n. 2276 (id.,
Rep. 1971, voce Registro, n. 710, che considerò non necessaria,
ai fini dell'agevolazione in esame, la preventiva approvazione pre
vista dall'art. 1) — ha ritenuto che la esenzione da ogni tassa
sugli affari, prevista dall'art. 3 r.d.l. n. 302/39, è applicabile alle
opere contemplate nel precedente art. 1 (costruzione, acquisto,
adattamento, restauro, modifiche di impianti sportivi) soltanto
se la idoneità degl'impianti a soddisfare il pubblico interesse sia
stata accertata dagli organi amministrativi preposti allo sport se
condo il procedimento all'uopo prescritto, che comprende anche
l'approvazione prefettizia (o ministeriale, a seconda dell'impor
to), la quale si pone, quindi, come presupposto per la concessio
ne dell'agevolazione. La considerazione che da parte della commissione del C.o.n.i.
è previsto soltanto un esame preventivo è sufficiente per negare
la possibilità di un riscontro a posteriori, come è confermato dal
fatto che nella specie non è ipotizzabile una decadenza dall'age
volazione fiscale (i cui presupposti devono essere, perciò, neces
sariamente accertati in via preventiva) per il fatto stesso che non
è imposto un termine entro cui l'opera debba essere compiuta
o il preteso controllo del suo carattere sportivo debba essere ese
guito. E che il parere della commissione sportiva e l'approvazio
ne del progetto non siano previsti per servire ai soli fini della
espropriazione risulta confermato del rilievo che essi non sono
imposti soltanto per la costruzione e modificazione di impianti
sportivi, ma anche per il loro acquisto e restauro, vale a dire
in relazione a casi in cui non occorre far luogo alla espropriazione.
Contro la interpretazione qui accolta non vale obiettare che
l'imposta di registro è imposta d'atto e che l'esenzione non può
essere correlata ad elementi esterni all'atto stesso, poiché il pro
blema che si pone è proprio quello di stabilire se dall'atto non
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1807 PARTE PRIMA 1808
debbano già risultare l'approvazione del progetto e il rilascio dei
prescritti pareri favorevoli, e va risolto in senso affermativo, trat
tandosi di requisiti del procedimento amministrativo preordinato alla corretta formazione della volontà negoziale dell'ente pubbli
co, che, dovendo preesistere alla stipulazione del contratto, vi
devono essere necessariamente menzionati. Inoltre, dal fatto che
non sia prevista la decadenza dal beneficio (un beneficio che,
secondo la tesi della Commissione centrale, sarebbe concesso, per cosi dire, «al buio», contrariamente a quanto si prescrive, di re
gola, in materia di agevolazioni tributarie) si trae logicamente non già la conclusione che non rilevi la effettiva destinazione del
bene agli scopi ritenuti meritevoli di agevolazione, ma, al contra
rio, la conferma che gli elementi indicativi di tale destinazione
preesistono alla stipulazione del contratto e che proprio in vista
di essa l'ente pubblico può assicurarsi la disponibilità del bene
fruendo di un'agevolazione cui non avrebbe diritto ad altro tito
lo, il che ovviamente non condiziona il potere discrezionale del
l'ente di non procedere all'acquisto del bene, se una sopravvenuta rivalutazione dell'interesse pubblico lo abbia indotto a diversa de
terminazione, senza tuttavia che tale considerazione possa giusti ficare la tesi che, nella previsione della norma, il procedimento amministrativo (in essa strutturato come presupposto della esen
zione) possa svolgersi in un momento successivo alla stipulazione del contratto.
Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, la decisione im
pugnata, dev'essere cassata, con rinvio alla stessa Commissione
centrale, la quale riesaminerà la controversia conformandosi al
principio in base al quale la esenzione da ogni tassa sugli affari
prevista dall'art. 3 r.d.l. 2 febbraio 1939 n. 302 è applicabile alle
opere contemplate nel precedente art. 1 (costruzione, acquisto,
adattamento, restauro, modifiche di impianti sportivi) soltanto
se l'idoneità degli impianti a soddisfare il pubblico interesse sia
stata accertata dagli organi amministrativi preposti allo sport, se
condo il procedimento all'uopo prescritto, che comprende anche
l'approvazione prefettizia (o ministeriale) dei progetti, la quale si pone, quindi, come un presupposto per la concessione dell'age volazione. (Omissis)
I
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 9 di
cembre 1986, n. 7291; Pres. Granata, Est. Taddeucci, P. M.
Fabi (conci, conf.); Di Giorgio e altri (Avv. Aula) c. Proc.
gen. Corte dei conti per la regione siciliana. Regolamento di
giurisdizione.
Responsabilità contabile e amministrativa — Responsabilità degli amministratori comunali per soccombenza in giudizio — Giuris
dizione ordinaria (Cost., art. 103; r.d. 3 marzo 1934 n. 383, t.u. della legge comunale e provinciale, art. 260, 261, 265; d.l.
pres. reg. sic. 29 ottobre 1955 n. 6, ordinamento amministrati
vo degli enti locali, art. 244, 250, 251, 253).
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, e non in quella della Corte dei conti, la responsabilità degli amministratori co
munali per i danni subiti dal comune che ha dovuto corrispon dere un risarcimento al proprietario, nonché le relative spese
processuali, perché non avevano depositato tempestivamente
presso la cassa depositi e prestiti la somma stabilita quale in
dennità di espropriazione del terreno alla cui occupazione d'ur
genza l'amministrazione comunale era già stata autorizzata, e
ciò non di meno avevano instaurato e resistito in giudizio per la contestazione dell'ammontare dell'indennità. (1)
(1-2) L'art. 260 r.d. 3 marzo 1934 n. 383 devolve alla giurisdizione del giudice contabile (olim consiglio di prefettura, ora Corte dei conti) i giudizi di responsabilità degli amministratori e dei dipendenti dei comu ni e delle province, per i fatti di gestione tipizzati dai precedenti art.
252-259; mentre il successivo art. 265 riserva alla giurisdizione del giudice ordinario i giudizi di responsabilità dei medesimi amministratori e dipen denti nelle ipotesi indicate dagli art. 261, 263 e 264, ossia per la loro
responsabilità amministrativa. La Corte dei conti ha tentato di assorbire nella propria giurisdizio
ne anche i giudizi per tale responsabilità, in particolare sollevando re
II Foro Italiano — 1987.
II
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 21 no
vembre 1986, n. 6833; Pres. Tamburrino, Est. Iannotta,
P. M. Sgroi V. (conci, conf.); Iaria (Avv. Cardillo) c. Proc.
gen. Corte dei conti per la regione siciliana. Regolamento di
giurisdizione.
Responsabilità contabile e amministrativa — Responsabilità di am
ministratori comunali — Giurisdizione ordinaria (Cost., art. 103;
r.d. 3 marzo 1934 n. 383, art. 260, 261, 265; d.l. pres. reg. sic. 29 ottobre 1955 n. 6, art. 244, 250, 253).
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, e non in quella della Corte dei conti, la responsabilità del sindaco per i danni
subiti dal comune che ha dovuto corrispondere gli interessi sul
le indennità di fine servizio spettanti a due suoi dipendenti, nonché le relative spese processuali, perché aveva tenuto un
comportamento omissivo sulle loro legittime richieste di paga
mento delle indennità. (2)
plicatamente la questione di costituzionalità del citato art. 265 (per l'in
quadramento della vicenda nel problema dei limiti della giurisdizione con
tabile della Corte dei conti, v. la nota di richiami all'ordinanza 1° ottobre
1986, in questo fascicolo, III, con la quale le sezioni riunite della Corte
dei conti hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale del
l'art. 18 1. 8 luglio 1986 n. 349, che le ha sottratto la giurisdizione sui
giudizi di responsabilità per danno ambientale). Ma la Corte costituzio
nale ha dichiarato inammissibile la questione, da ultimo con la sentenza
11 luglio 1984, n. 189, Foro it., 1985, I, 38, con nota di Verrienti, annotata anche da Bertolissi, in Regioni, 1984, 1287.
Pare cosi risolto il dubbio sulla vigenza nel nostro ordinamento del
concorso della giurisdizione del giudice ordinario con quella della Corte
dei conti, sui giudizi di responsabilità degli amministratori e dei dipen denti dei comuni e delle province, secondo che tale responsabilità si con
figuri come amministrativa, oppure per fatti di gestione (v., peraltro, le
ulteriori ordinanze 7 ottobre 1986, n. 226, e 8 novembre 1984, in questo
fascicolo, III, con le quali, rispettivamente, le sezioni I e II della Corte
dei conti hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale degli art. 261 e 254 r.d. n. 383/34, in quanto, nell'ipotesi tipizzata dall'art.
254, limitano la giurisdizione della Corte dei conti ai giudizi di responsa bilità dei soli amministratori dei comuni e delle province, sottraendole
perciò quelli nei confronti dei dipendenti di questi enti). In tal modo, il problema dei limiti, sotto tale profilo, della giurisdizione della Corte
dei conti, si traduce in quello della distinzione tra l'una e l'altra responsa
bilità, e viene devoluto alla Cassazione come giudice della giurisdizione. La quale ricostruisce tale distinzione in modo restrittivo della responsabi lità per fatti di gestione rispetto a quella amministrativa: in modo netta
mente più restrittivo, comunque, di quanto faccia la Corte dei conti. Di
ciò, costituiscono esempio significativo le due sentenze ora riportate, le
quali puntualmente sottraggono alla giurisdizione della Corte dei conti
casi rispetto ai quali questa, al contrario, aveva affermato la propria giu
risdizione, come indicato nelle rispettive motivazioni.
In particolare, in ordine ai giudizi di responsabilità di amministratori
di enti locali per i danni provocati all'ente di appartenenza per irregolari tà in procedure espropriative, la Corte dei conti ha affermato la propria
giurisdizione, tra l'altro, con le decisioni della sez. II 1° e 30 ottobre
1984, nn. 215 e 276, Foro it., Rep. 1985, voce Responsabilità contabile, nn. 227, 228, e delle sez. riun. 23 giugno 1983, n. 340/A, id., Rep. 1984, voce cit., n. 132 (per altri riferimenti, v. sez. giur. reg. Sardegna 13 no
vembre 1984, n. 127/R, id., Rep. 1985, voce cit., n. 114, che ha negato la compensazione tra le somme rimaste nella disponibilità dell'ammini
strazione per l'omesso loro versamento agli aventi diritto o presso la cas
sa depositi e prestiti, e l'entità del danno che l'amministrazione è stata
chiamata a risarcire per il protrarsi della illegittima occupazione dei fon
di, dopo l'annullamento del decreto di espropriazione; sez. riun. 14 set
tembre 1982, n. 313, id., Rep. 1983, voce cit., n. 69, che parimenti ha
negato la compensazione tra il godimento del bene da parte dell'ammini
strazione per il periodo di occupazione ultrabiennale, e le maggiori som
me che perciò essa ha dovuto corrispondere). In ordine ai giudizi di
responsabilità degli amministratori per le spese processuali che hanno fat
to gravare sull'ente di appartenenza a causa di azioni giurisdizionali in
fondate da essi intentate o nelle quali avevano resistito, per analoghe affermazioni della giurisdizione della Corte dei conti, v. sez. I 27 novem
bre 1984, n. 2114, id., Rep. 1985, voce cit., n. 216; sez. giur. reg. sic.
18 ottobre 1983, n. 1357, ibid., n. 236; sez. II 30 maggio 1983, n. 59,
id., Rep. 1984, voce cit., n. 97 (queste due ultime decisioni hanno con
centrato nel sindaco la responsabilità); sez. II 14 settembre 1983, n. 100,
ibid., n. 76; sez. II 28 marzo 1983, n. 36, ibid., n. 153; sez. giur. reg. sic. 8 novembre 1982, n. 1328, ibid., n. 80, e 12 novembre 1981, n. 1293,
id., Rep. 1983, voce cit., n. 63.
Le sentenze ora riportate proseguono la definizione della giurisdizione
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