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sezione I civile; sentenza 16 dicembre 1986, n. 7526; Pres. Santosuosso, Est. Sensale, P. M....

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sezione I civile; sentenza 16 dicembre 1986, n. 7526; Pres. Santosuosso, Est. Sensale, P. M. Paolucci (concl. conf.); Min. finanze (Avv. dello Stato Stipo) c. Comune di Anghiari (Avv. Ugolini). Cassa Comm. trib. centrale 27 luglio 1981, n. 2287 Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 6 (GIUGNO 1987), pp. 1805/1806-1807/1808 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23178622 . Accessed: 28/06/2014 18:32 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.105.245.179 on Sat, 28 Jun 2014 18:32:11 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 16 dicembre 1986, n. 7526; Pres. Santosuosso, Est. Sensale, P. M.Paolucci (concl. conf.); Min. finanze (Avv. dello Stato Stipo) c. Comune di Anghiari (Avv.Ugolini). Cassa Comm. trib. centrale 27 luglio 1981, n. 2287Source: Il Foro Italiano, Vol. 110, No. 6 (GIUGNO 1987), pp. 1805/1806-1807/1808Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23178622 .

Accessed: 28/06/2014 18:32

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 16 dicem

bre 1986, n. 7526; Pres. Santosuosso, Est. Sensale, P. M.

Paolucci (conci, conf.); Min. finanze (Avv. dello Stato Stipo) c. Comune di Anghiari (Avv. Ugolini). Cassa Comm. trib. cen

trale 27 luglio 1981, n. 2287.

Registro (imposta di) — Esenzione — Opere riguardanti impianti

sportivi — Idoneità degli impianti a soddisfare il pubblico inte

resse — Accertamento (R.d.l. 2 febbraio 1939 n. 302, modifi

cazioni alla 1. 21 giugno 1928 n. 1580, che disciplina la

costruzione dei campi sportivi, art. 3).

L'esenzione da ogni tassa sugli affari prevista dall'art. 3 r.d.l.

2 febbraio 1939 n. 302 è applicabile alle opere riguardanti la

costruzione, l'adattamento, il restauro o le modifiche di im

pianti sportivi solo se l'idoneità degli impianti a soddisfare il

pubblico interesse sia stata accertata dagli organi amministrati

vi preposti allo sport, secondo il procedimento all'uopo pre scritto che comprende anche l'approvazione prefettizia (o

ministeriale) dei progetti. (1)

Svolgimento del processo. — In relazione all'acquisto, con

atto pubblico in data 26 luglio 1968, di un terreno da destinare

alla costruzione di un campo sportivo, il comune di Anghiari chiese

ed ottenne, in sede di registrazione dell'atto presso l'ufficio del

registro di San Sepolcro, l'esenzione dalla normale imposta di

registro ex art. 3 r.d.l. 2 febbraio 1939 n. 302, ma tale agevola zione venne poi revocata in sede di pagamento del tributo, essen

dosi riscontrato che al momento della registrazione non era stato

ancora approvato dall'autorità amministrativa il progetto dell'im

pianto sportivo con le modalità prescritte dall'art. 1 r.d.l. cit.

(approvazione intervenuta il 22 dicembre 1970 con successiva rea

lizzazione dell'opera). La questione, dopo alterne vicende davanti alle commissioni

tributarie di primo e secondo grado, approdò alla cognizione del

la Commissione tributaria centrale la quale, con decisione impu

gnata in questa sede, accogliendo il ricorso del comune di Anghiari,

ha dichiarato non dovuta l'imposta. Ha osservato la Commissione tributaria centrale che l'imposta

di registro è tassa d'atto e che quando la legge fiscale agevolatri

ce impone, contestualmente alla registrazione stessa, la presenta

zione di documenti, anche se entro limiti predeterminati, a

comprova dell'esistenza delle condizioni per la concessione del

beneficio, l'onere viene esplicitamente indicato nella norma, cosa

che, invece, non è dato desumere dall'art. 3 r.d.l. 302/39, il qua

le, limitandosi a dire che «gli atti degli enti pubblici per l'esecu

zione delle opere contemplate nel precedente art. 1 sono esenti

da ogni tassa sugli affari», mostra di ricollegare l'esenzione tri

butaria ad elementi che devono risultare unicamente dall'atto sot

toposto a registrazione, escluso ogni riferimento ad elementi

ricavabili aliunde. Quindi il procedimento amministrativo deli

neato nell'art. 1 (approvazione dei progetti con decreto del pre

fetto, sentito l'ufficio del genio civile e previo parere favorevole,

in linea tecnica, della commissione impianti sportivi del C.o.n.i.)

deve ritenersi destinato a fini che non riguardano l'esenzione tri

butaria. Aggiunge la Commissione centrale, dandosi carico del

diverso orientamento espresso dalla Corte di cassazione con la

(1) La Cassazione ribadisce il proprio orientamento in materia (v. sent.

23 febbraio 1983, n. 1371, Foro it., Rep. 1983, voce Registro, n. 332; 12 febbraio 1979, n. 945, id., Rep. 1980, voce cit., n. 297; 29 novembre

1978, n. 5649, id., Rep. 1979, voce cit., n. 199; 19 aprile 1977, n. 1449,

id., 1977, I, 2232, con nota di richiami) respingendo il tentativo dei giudi ci tributari di estendere l'agevolazione fiscale anche alle ipotesi in cui

il procedimento amministrativo regolato dalla legge per accertare il soddi

sfacimento dell'interesse pubblico intervenga in un momento successivo

rispetto alla stipulazione dell'atto, posto che «non è ipotizzabile una de

cadenza dall'agevolazione fiscale» (in quanto la legge non fissa termini

per l'esecuzione delle opere predette né sono previsti controlli successivi

alla realizzazione degli impianti) e non è lecito presumere che il legislato re conceda agevolazioni «al buio» (sulla stessa posizione della decisione

cassata v. Comm. trib. centrale 7 novembre 1984, n. 9472, id., Rep. 1985,

voce cit., n. 304; 12 dicembre 1980, n. 3827, id., Rep. 1981, voce cit., n. 278; si sono invece uniformate alla giurisprudenza della corte di legitti mità Comm. trib. centrale 17 gennaio 1977, n. 1397, id., Rep. 1978, voce

cit., n. 240 e 15 marzo 1982, n. 1249, id., Rep. 1983, voce cit., n. 333). In dottrina cfr., da ultimo, Marani Toro, Impianti sportivi, voce del

Novissimo digesto, appendice, Torino, 1982, III, 1240 ss.

Il Foro Italiano — 1987.

sentenza n. 2488 del 1973 (Foro it., 1973, I, 2973), che non sem

bra influente il rilievo, contenuto in tale sentenza, secondo cui

11 riferimento dalla norma di favore alle «opere contemplate nel

precedente art. 1» include concettualmente il riferimento alle opere

approvate secondo il procedimento prescritto.

Invero, a parte il fatto che i prescritti pareri possono logica mente intervenire solo quando l'ente si sia già assicurata la dispo nibilità del terreno sul quale gli impianti devono sorgere, occorre

considerare che, una volta esauritosi il procedimento amministra

tivo con il crisma dei pareri e delle approvazioni, l'ente pubblico

potrebbe anche ritenere non più conforme ai propri interessi l'e

secuzione dell'opera, il che rivela la inutilità di chiedere, prima ancora che l'opera sia compiuta, la dimostrazione dell'approva zione di un progetto che potrebbe anche non essere mai realizzato.

Contro tale decisione l'amministrazione finanziaria dello Stato

ha proposto ricorso per cassazione deducendo un motivo di an

nullamento. Il comune di Anghiari resiste con controricorso.

Motivi della decisione. — Con l'unico motivo del ricorso, l'am

ministrazione delle finanze denuncia la violazione degli art. 1 e

3 r.d.l. 2 febbraio 1939 n. 302, convertito nella 1. 2 giugno 1939

n. 739, e successiva modificazione di cui all'art, unico 1. 2 aprile 1968 n. 526, dell'art. 14 disp. sulla legge in generale e dell'art.

12 r.d. 30 dicembre 1923 n. 3269, nonché il vizio di insufficienza

ed illogicità della motivazione.

Contro la impugnata decisione — secondo la quale, ai fini del

l'esenzione tributaria di cui si controverte, non occorre che al

momento della presentazione dell'atto per la registrazione il pro

getto di costruzione dell'impianto sia già stato approvato dall'au

torità amministrativa — l'amministrazione invoca la giurisprudenza di questa corte, affermatasi nel senso che il beneficio della regi strazione a tassa fissa, di cui all'art. 3 r.d.l. 2 febbraio 1939 n.

302, si applica rispetto alle opere indicate nel precedente art. 1

(impianti sportivi e loro accessori) soltanto se esse rientrino nella

complessiva previsione di tale ultima norma e, quindi, siano state

approvate secondo il provvedimento amministrativo all'uopo pre

scritto.

La censura è fondata. L'art. 1 r.d.l. n. 302/39 stabilisce che

i progetti per la costruzione, l'acquisto, l'adattamento, il restau

ro e le modifiche degli impianti sportivi e loro accessori sono

approvati dal prefetto (o, per maggiori importi, dal ministero dei

lavori pubblici), sentito l'ufficio del genio civile e previo parere

favorevole, in linea tecnica, della commissione impianti sportivi

del C.o.n.i. Il successivo art. 3 prescrive, poi, che gli atti degli enti pubblici per l'esecuzione delle opere contemplate nel prece dente art. 1 sono esenti da ogni tassa sugli affari.

Con giurisprudenza ormai costante, questa corte — abbando

nato l'indirizzo seguito dalla sentenza 13 luglio 1971, n. 2276 (id.,

Rep. 1971, voce Registro, n. 710, che considerò non necessaria,

ai fini dell'agevolazione in esame, la preventiva approvazione pre

vista dall'art. 1) — ha ritenuto che la esenzione da ogni tassa

sugli affari, prevista dall'art. 3 r.d.l. n. 302/39, è applicabile alle

opere contemplate nel precedente art. 1 (costruzione, acquisto,

adattamento, restauro, modifiche di impianti sportivi) soltanto

se la idoneità degl'impianti a soddisfare il pubblico interesse sia

stata accertata dagli organi amministrativi preposti allo sport se

condo il procedimento all'uopo prescritto, che comprende anche

l'approvazione prefettizia (o ministeriale, a seconda dell'impor

to), la quale si pone, quindi, come presupposto per la concessio

ne dell'agevolazione. La considerazione che da parte della commissione del C.o.n.i.

è previsto soltanto un esame preventivo è sufficiente per negare

la possibilità di un riscontro a posteriori, come è confermato dal

fatto che nella specie non è ipotizzabile una decadenza dall'age

volazione fiscale (i cui presupposti devono essere, perciò, neces

sariamente accertati in via preventiva) per il fatto stesso che non

è imposto un termine entro cui l'opera debba essere compiuta

o il preteso controllo del suo carattere sportivo debba essere ese

guito. E che il parere della commissione sportiva e l'approvazio

ne del progetto non siano previsti per servire ai soli fini della

espropriazione risulta confermato del rilievo che essi non sono

imposti soltanto per la costruzione e modificazione di impianti

sportivi, ma anche per il loro acquisto e restauro, vale a dire

in relazione a casi in cui non occorre far luogo alla espropriazione.

Contro la interpretazione qui accolta non vale obiettare che

l'imposta di registro è imposta d'atto e che l'esenzione non può

essere correlata ad elementi esterni all'atto stesso, poiché il pro

blema che si pone è proprio quello di stabilire se dall'atto non

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1807 PARTE PRIMA 1808

debbano già risultare l'approvazione del progetto e il rilascio dei

prescritti pareri favorevoli, e va risolto in senso affermativo, trat

tandosi di requisiti del procedimento amministrativo preordinato alla corretta formazione della volontà negoziale dell'ente pubbli

co, che, dovendo preesistere alla stipulazione del contratto, vi

devono essere necessariamente menzionati. Inoltre, dal fatto che

non sia prevista la decadenza dal beneficio (un beneficio che,

secondo la tesi della Commissione centrale, sarebbe concesso, per cosi dire, «al buio», contrariamente a quanto si prescrive, di re

gola, in materia di agevolazioni tributarie) si trae logicamente non già la conclusione che non rilevi la effettiva destinazione del

bene agli scopi ritenuti meritevoli di agevolazione, ma, al contra

rio, la conferma che gli elementi indicativi di tale destinazione

preesistono alla stipulazione del contratto e che proprio in vista

di essa l'ente pubblico può assicurarsi la disponibilità del bene

fruendo di un'agevolazione cui non avrebbe diritto ad altro tito

lo, il che ovviamente non condiziona il potere discrezionale del

l'ente di non procedere all'acquisto del bene, se una sopravvenuta rivalutazione dell'interesse pubblico lo abbia indotto a diversa de

terminazione, senza tuttavia che tale considerazione possa giusti ficare la tesi che, nella previsione della norma, il procedimento amministrativo (in essa strutturato come presupposto della esen

zione) possa svolgersi in un momento successivo alla stipulazione del contratto.

Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, la decisione im

pugnata, dev'essere cassata, con rinvio alla stessa Commissione

centrale, la quale riesaminerà la controversia conformandosi al

principio in base al quale la esenzione da ogni tassa sugli affari

prevista dall'art. 3 r.d.l. 2 febbraio 1939 n. 302 è applicabile alle

opere contemplate nel precedente art. 1 (costruzione, acquisto,

adattamento, restauro, modifiche di impianti sportivi) soltanto

se l'idoneità degli impianti a soddisfare il pubblico interesse sia

stata accertata dagli organi amministrativi preposti allo sport, se

condo il procedimento all'uopo prescritto, che comprende anche

l'approvazione prefettizia (o ministeriale) dei progetti, la quale si pone, quindi, come un presupposto per la concessione dell'age volazione. (Omissis)

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 9 di

cembre 1986, n. 7291; Pres. Granata, Est. Taddeucci, P. M.

Fabi (conci, conf.); Di Giorgio e altri (Avv. Aula) c. Proc.

gen. Corte dei conti per la regione siciliana. Regolamento di

giurisdizione.

Responsabilità contabile e amministrativa — Responsabilità degli amministratori comunali per soccombenza in giudizio — Giuris

dizione ordinaria (Cost., art. 103; r.d. 3 marzo 1934 n. 383, t.u. della legge comunale e provinciale, art. 260, 261, 265; d.l.

pres. reg. sic. 29 ottobre 1955 n. 6, ordinamento amministrati

vo degli enti locali, art. 244, 250, 251, 253).

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, e non in quella della Corte dei conti, la responsabilità degli amministratori co

munali per i danni subiti dal comune che ha dovuto corrispon dere un risarcimento al proprietario, nonché le relative spese

processuali, perché non avevano depositato tempestivamente

presso la cassa depositi e prestiti la somma stabilita quale in

dennità di espropriazione del terreno alla cui occupazione d'ur

genza l'amministrazione comunale era già stata autorizzata, e

ciò non di meno avevano instaurato e resistito in giudizio per la contestazione dell'ammontare dell'indennità. (1)

(1-2) L'art. 260 r.d. 3 marzo 1934 n. 383 devolve alla giurisdizione del giudice contabile (olim consiglio di prefettura, ora Corte dei conti) i giudizi di responsabilità degli amministratori e dei dipendenti dei comu ni e delle province, per i fatti di gestione tipizzati dai precedenti art.

252-259; mentre il successivo art. 265 riserva alla giurisdizione del giudice ordinario i giudizi di responsabilità dei medesimi amministratori e dipen denti nelle ipotesi indicate dagli art. 261, 263 e 264, ossia per la loro

responsabilità amministrativa. La Corte dei conti ha tentato di assorbire nella propria giurisdizio

ne anche i giudizi per tale responsabilità, in particolare sollevando re

II Foro Italiano — 1987.

II

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 21 no

vembre 1986, n. 6833; Pres. Tamburrino, Est. Iannotta,

P. M. Sgroi V. (conci, conf.); Iaria (Avv. Cardillo) c. Proc.

gen. Corte dei conti per la regione siciliana. Regolamento di

giurisdizione.

Responsabilità contabile e amministrativa — Responsabilità di am

ministratori comunali — Giurisdizione ordinaria (Cost., art. 103;

r.d. 3 marzo 1934 n. 383, art. 260, 261, 265; d.l. pres. reg. sic. 29 ottobre 1955 n. 6, art. 244, 250, 253).

Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, e non in quella della Corte dei conti, la responsabilità del sindaco per i danni

subiti dal comune che ha dovuto corrispondere gli interessi sul

le indennità di fine servizio spettanti a due suoi dipendenti, nonché le relative spese processuali, perché aveva tenuto un

comportamento omissivo sulle loro legittime richieste di paga

mento delle indennità. (2)

plicatamente la questione di costituzionalità del citato art. 265 (per l'in

quadramento della vicenda nel problema dei limiti della giurisdizione con

tabile della Corte dei conti, v. la nota di richiami all'ordinanza 1° ottobre

1986, in questo fascicolo, III, con la quale le sezioni riunite della Corte

dei conti hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale del

l'art. 18 1. 8 luglio 1986 n. 349, che le ha sottratto la giurisdizione sui

giudizi di responsabilità per danno ambientale). Ma la Corte costituzio

nale ha dichiarato inammissibile la questione, da ultimo con la sentenza

11 luglio 1984, n. 189, Foro it., 1985, I, 38, con nota di Verrienti, annotata anche da Bertolissi, in Regioni, 1984, 1287.

Pare cosi risolto il dubbio sulla vigenza nel nostro ordinamento del

concorso della giurisdizione del giudice ordinario con quella della Corte

dei conti, sui giudizi di responsabilità degli amministratori e dei dipen denti dei comuni e delle province, secondo che tale responsabilità si con

figuri come amministrativa, oppure per fatti di gestione (v., peraltro, le

ulteriori ordinanze 7 ottobre 1986, n. 226, e 8 novembre 1984, in questo

fascicolo, III, con le quali, rispettivamente, le sezioni I e II della Corte

dei conti hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale degli art. 261 e 254 r.d. n. 383/34, in quanto, nell'ipotesi tipizzata dall'art.

254, limitano la giurisdizione della Corte dei conti ai giudizi di responsa bilità dei soli amministratori dei comuni e delle province, sottraendole

perciò quelli nei confronti dei dipendenti di questi enti). In tal modo, il problema dei limiti, sotto tale profilo, della giurisdizione della Corte

dei conti, si traduce in quello della distinzione tra l'una e l'altra responsa

bilità, e viene devoluto alla Cassazione come giudice della giurisdizione. La quale ricostruisce tale distinzione in modo restrittivo della responsabi lità per fatti di gestione rispetto a quella amministrativa: in modo netta

mente più restrittivo, comunque, di quanto faccia la Corte dei conti. Di

ciò, costituiscono esempio significativo le due sentenze ora riportate, le

quali puntualmente sottraggono alla giurisdizione della Corte dei conti

casi rispetto ai quali questa, al contrario, aveva affermato la propria giu

risdizione, come indicato nelle rispettive motivazioni.

In particolare, in ordine ai giudizi di responsabilità di amministratori

di enti locali per i danni provocati all'ente di appartenenza per irregolari tà in procedure espropriative, la Corte dei conti ha affermato la propria

giurisdizione, tra l'altro, con le decisioni della sez. II 1° e 30 ottobre

1984, nn. 215 e 276, Foro it., Rep. 1985, voce Responsabilità contabile, nn. 227, 228, e delle sez. riun. 23 giugno 1983, n. 340/A, id., Rep. 1984, voce cit., n. 132 (per altri riferimenti, v. sez. giur. reg. Sardegna 13 no

vembre 1984, n. 127/R, id., Rep. 1985, voce cit., n. 114, che ha negato la compensazione tra le somme rimaste nella disponibilità dell'ammini

strazione per l'omesso loro versamento agli aventi diritto o presso la cas

sa depositi e prestiti, e l'entità del danno che l'amministrazione è stata

chiamata a risarcire per il protrarsi della illegittima occupazione dei fon

di, dopo l'annullamento del decreto di espropriazione; sez. riun. 14 set

tembre 1982, n. 313, id., Rep. 1983, voce cit., n. 69, che parimenti ha

negato la compensazione tra il godimento del bene da parte dell'ammini

strazione per il periodo di occupazione ultrabiennale, e le maggiori som

me che perciò essa ha dovuto corrispondere). In ordine ai giudizi di

responsabilità degli amministratori per le spese processuali che hanno fat

to gravare sull'ente di appartenenza a causa di azioni giurisdizionali in

fondate da essi intentate o nelle quali avevano resistito, per analoghe affermazioni della giurisdizione della Corte dei conti, v. sez. I 27 novem

bre 1984, n. 2114, id., Rep. 1985, voce cit., n. 216; sez. giur. reg. sic.

18 ottobre 1983, n. 1357, ibid., n. 236; sez. II 30 maggio 1983, n. 59,

id., Rep. 1984, voce cit., n. 97 (queste due ultime decisioni hanno con

centrato nel sindaco la responsabilità); sez. II 14 settembre 1983, n. 100,

ibid., n. 76; sez. II 28 marzo 1983, n. 36, ibid., n. 153; sez. giur. reg. sic. 8 novembre 1982, n. 1328, ibid., n. 80, e 12 novembre 1981, n. 1293,

id., Rep. 1983, voce cit., n. 63.

Le sentenze ora riportate proseguono la definizione della giurisdizione

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