sezione I civile; sentenza 16 febbraio 1998, n. 1649; Pres. Baldassarre, Est. De Musis, P.M. Nardi(concl. conf.); Min. finanze c. Soc. Istituto triveneto leasing. Cassa App. Venezia 18 ottobre1994Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 3 (MARZO 1998), pp. 725/726-727/728Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23192299 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
1996, n. 369, id., 1996, I, 3257). In detta decisione si riconosce,
tuttavia, che «la regola generale di integralità della riparazione ed equivalenza al pregiudizio cagionato al danneggiato non ha...
copertura costituzionale» e che, nel caso di specie, sussistono, in astratto, «gli estremi giustificativi di un intervento normativo
ragionevolmente riduttivo della misura della ripartizione dovuta
dalla pubblica amministrazione al proprietario dell'immobile che
sia venuto ad essere... incorporato nell'opera pubblica». La ra
gionevolezza della riduzione dipende — secondo la corte — «dal
l'equilibrato componimento... degli opposti interessi in gioco»
(da individuarsi, da un lato, in quello «referibile all'ammini
strazione, di conservazione dell'opera di pubblica utilità, con
contenimento dell'incremento di spesa» e, dall'altro, nell'inte
resse «del privato ad ottenere ripartizione per l'illecito subito»);
componimento che la norma denunziata non aveva invece rea
lizzato, avendo fatto coincidere la misura del risarcimento per
l'illegittima acquisizione dell'immobile con l'entità dell'inden
nizzo dovuto in caso di procedura ablatoria legittima: di qui il suo contrasto con l'art. 3, oltre che con l'art. 42, 2° comma,
della nostra Carta costituzionale.
3.2. - Il legislatore è però intervenuto nuovamente in materia
con l'art. 3, comma 65, 1. 23 dicembre 1996 n. 662, che ha
aggiunto al citato art. 5 bis un ulteriore comma, il 7 bis, del
seguente tenore: «In caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità intervenute anteriormente al 30 settem
bre 1996 si applicano, per la liquidazione del danno, i criteri
di determinazione di cui al 1° comma, con esclusione della ri
duzione del quaranta per cento. In tal caso, l'importo del risar
cimento è altresì aumentato del dieci per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato».
L'espressa esclusione dell'applicabilità, ai fini della determi
nazione del risarcimento dovuto al danneggiato, della riduzione
del quaranta per cento stabilita per il caolcolo dell'indennità
da corrispondere all'espropriato a norma del 1° comma del
l'art. 5 bis, vale a superare le incertezze interpretative sorte in
relazione alla disposizione dichiarata costituzionalmente illegit
tima. Non vi è dubbio che tale previsione, unitamente a quella
concernente la percentuale di aumento (del dieci per cento), ha
introdotto elementi di diversificazione tra la posizione del dan
neggiato e quella dell'espropriato più tangibili di quelli presi in considerazione dalla Corte costituzionale con la sentenza n.
369 del 1996 (Foro it., 1996, I, 3257). La determinazione del risarcimento continua tuttavia ad esse
re ancorata, pur con tali temperamenti, ai parametri stabiliti
per la determinazione dell'indennità di esproprio alla stregua
del citato art. 5 bis. E questo comporta che, ai fini della indivi
duazione del controvalore del bene illegittimamente acquisito, la natura edificatoria del suolo non può essere più desunta esclu
sivamente dalle caratteristiche obiettive del fondo, ma — alla
stregua di quanto disposto dal 3° comma della norma in esame — deve invece essere armonizzata con l'edificabilità «di dirit
to», non diversamente da quanto è stabilito per il calcolo del
l'indennità di esproprio (Cass. 11 dicembre 1996, n. 11037, id.,
1997, I, 814; 28 marzo 1996, n. 2856, id., 1996, I, 1630): infat ti, proprio in virtù di tale richiamo, l'accertamento del valore
venale effettivo del fondo (vale a dire del valore che esso avreb
be avuto in una libera contrattazione), a differenza di quel che
doveva ritenersi nel vigore della disciplina preesistente (Cass. 7 luglio 1994, n. 6388, id., Rep. 1995, voce Espropriazione per
p.i., n. 260; 2 febbraio 1993, n. 1280, id., Rep. 1993, voce
cit., n. 193), non assume più diretta rilevanza ai fini della deter
minazione del risarcimento spettante a chi sia illegittimamente
privato dell'area utilizzata per la realizzazione dell'opera pubblica.
La nuova norma, entrata in vigore il 1° gennaio 1997, quan
do il ricorso introduttivo era già stato notificato, è stata dichia
rata espressamente applicabile «ai procedimenti in corso non
definiti con sentenza passata in giudicato». Dalla sua esistenza non può quindi prescindersi ai fini della
definizione del presente giudizio. Infatti, secondo il comune lin
guaggio, il termine «suoli», che compare nel primo periodo del
la nuova disposizione, non è sinonimo di «aree edificabili» e si presta quindi ad essere utilizzato anche per indicare i terreni
destinati ad attività agricole e quelli che, pur non avendo tale
specifica destinazione, siano tuttavia inedificabili per vincoli di
legge o di piano. Ciò induce a ritenere che i nuovi criteri di
determinazione del risarcimento del danno dettati dall'art. 3,
Il Foro Italiano — 1998.
comma 65, 1. 662/96 siano di generale applicazione, abbia (o
meno) l'area irreversibilmente destinata alla realizzazione del
l'opera pubblica natura edificatoria; anche perché una diversa
conclusione — che circoscrivesse il loro ambito di rilevanza ai
suoli aventi attitudine edificatoria, con la conseguenza che nelle
ipotesi in cui l'illegittima acquisizione avesse ad oggetto un ter
reno agricolo o comunque non edificabilc il risarcimento sareb
be regolato dai principi generali e sarebbe quindi commisurato
all'effettivo pregiudizio subito dal danneggiato — farebbe assu
mere a tale disposizione contenuti difficilmente giustificabili sul piano della razionalità (e quindi della loro conformità con il
principio costituzionale di eguaglianza), dal momento che la dif
ferente natura dell'area occupata non sarebbe idonea a dar ra
gione di una così radicale diversità di disciplina. Non vi è dubbio, pertanto, che la sentenza impugnata debba
essere, sotto tale profilo, cassata e che la causa debba essere
conseguentemente rimessa al giudice di rinvio, perché determini
il risarcimento spettante al ricorrente alla stregua dei nuovi pa rametri fissati dalla norma sopravvenuta, fermo restando che, essendo stata la sentenza della Corte territoriale gravata d'im
pugnazione solo dal proprietario dell'area, il risarcimento non
potrà essere inferiore a quello determinato dalla decisione cas
sata (Cass. 18 luglio 1996, n. 6480, id., Rep. 1996, voce cit., n. 246). (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 16 feb
braio 1998, n. 1649; Pres. Baldassarre, Est. De Musis, P.M.
Nardi (conci, conf.); Min. finanze c. Soc. Istituto triveneto
leasing. Cassa App. Venezia 18 ottobre 1994.
Autoveicoli e autoscafi (tassa sugli) — Insufficiente versamento — Ingiunzione di pagamento — Processo verbale di accerta
mento — Previa notifica — Esclusione (L. 24 gennaio 1978
n. 27, modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse
automobilistiche, art. 2; d.l. 30 dicembre 1982 n. 953, misure
in materia tributaria, art. 5; 1. 28 febbraio 1983 n. 53, con
versione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 dicembre 1982
n. 953, art. 1).
Nel caso di (rilevazione, e quindi di) comunicazione, ai sensi
dell'art. 5, 39° comma, d.l. 30 dicembre 1982 n. 953 (conver
tito, con modificazioni, nella l. 28 febbraio 1983 n. 53), da
parte degli uffici che curano la tenuta del pubblico registro automobilisico e degli altri registri di immatricolazione per
veicoli, all'amministrazione finanziaria, delle notizie occor
renti per l'applicazione della tassa automobilistica e per l'in
dividuazione del proprietario del veicolo, non ricorre l'obbli
go — previsto dall'art. 2 l. 24 gennaio 1978 n. 27 — di redi
gere specifico processo verbale di accertamento dell'infrazione
e quindi di notificare lo stesso all'interessato anteriormente
alla notificazione dell'ingiunzione. (1)
Svolgimento del processo. — L'Ufficio del registro di Rovigo
ingiunse alla s.p.a. «Istituto triveneto del leasing» il pagamento
(1) La Suprema corte, nell'affermare che la trasformazione — avve
nuta con il d.l. 30 dicembre 1982 n. 953 (convertito, con modificazioni, nella 1. 28 febbraio 1983 n. 53) — della tassa di circolazione del veicolo
in tributo sul possesso dello stesso ha fatto venir meno l'obbligo della
previa notifica all'interessato del processo verbale di accertamento del
l'infrazione di mancato pagamento della tassa automobilistica, si pone in (inconsapevole) contrasto con Cass. 14 novembre 1997, n. 11273, Foro it., 1998, I, 477, con nota di richiami, per la quale è illegittima
l'ingiunzione di pagamento della tassa de qua emessa senza che all'au
tore della violazione sia stato notificato l'accertamento.
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PARTE PRIMA
di lire 1.976.920 per l'omesso versamento della tassa automobi
listica per l'anno 1983 sul veicolo tg. RO 164097.
La società pagò detta somma e ne chiese la restituzione dedu
cendo l'illegittimità dell'ingiunzione e la non debenza del tributo.
Il Tribunale di Venezia respinse la domanda ma la pronuncia fu riformata, con sentenza del 18 ottobre 1994, dalla corte d'ap
pello della stessa città, la quale dichiarò inefficace l'ingiunzione
perché l'obbligazione si era estinta per mancanza di previa noti
fica del processo verbale di accertamento dell'infrazione, riten
ne assorbito l'esame degli altri motivi addotti dalla società, e
condannò l'amministrazione finanziaria al pagamento dell'indi
cata somma.
A sostegno della pronunzia la corte rilevò che la trasforma
zione legislativa della tassa di circolazione del veicolo in tributo
per il possesso dello stesso non aveva fatto venir meno l'obbli
go di detta notifica, previsto nella 1. 24 gennaio 1978 n. 27,
poiché l'art. 5 1. 53/83 (di conversione del d.l. 953/82) — la quale tale trasformazione aveva introdotto — dispone che per la repressione delle violazioni concernenti il pagamento delle tasse
automobilistiche si applicano le disposizioni della 1. 27/78 senza
prevedere alcuna limitazione di tale rinvio.
Ha proposto ricorso per cassazione la soccombente; non ha
resistito l'intimata.
Motivi della decisione. — Con il primo motivo di ricorso si
deduce violazione e falsa applicazione degli art. 5, commi 31, 32 e 36, d.l. 953/82, convertito nella 1. 53/83, 2 1. 27/78 e 3 d.l. 597/85 in relazione al d.l. 2/86, nonché vizio di motivazio ne perché la trasformazione legislativa della tassa di circolazio
ne in tributo sul possesso ha determinato il venir meno dell'ob
bligo della previa notifica del verbale di accertamento dell'in
frazione in quanto ha reso non più necessario tale accertamento
per la constatazione dell'infrazione.
Il motivo è fondato. Va premesso che in fatto — come emer
ge dall'impugnata sentenza — l'ingiunzione è stata basata sulla
denunzia dell'Aci, istituto al quale la 1. 39/53 consente di affi
dare la riscossione «di tutte le tasse di circolazione e dei tributi
annessi».
La 1. 27/78 — contenente modifiche al sistema sanzionatorio
in materia di tasse automobilistiche — dispone nell'art. 2: che
le violazioni — per il mancato o insufficiente pagamento delle
tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio e per l'inosservanza delle altre disposizioni del t.u. approvato con d.p.r. 39/53 — sono accertate con processo verbale; che il processo verbale di accertamento relativo alle infrazioni delle norme ri
guardanti la tassa erariale e la tassa regionale di circolazione
è notificato, contestualmente oppure entro novanta giorni dalla
data dell'accertamento, all'interessato; che l'obbligazione di pa
gare la somma dovuta per la violazione si estingue in caso di
omissione di detta notificazione nell'indicato termine; che il pro cesso verbale dev'essere trasmesso all'ufficio del registro; che
l'interessato può beneficiare del pagamento nella misura di un
terzo delle soprattasse; che in difetto dell'utilizzazione di tale
beneficio l'ufficio emette ingiunzione di pagamento. La 1. 53/83, di conversione del d.l. 953/82, dopo aver previ
sto la trasformazione della tassa di circolazione del veicolo in
tributo (erariale) sul possesso dello stesso ed una graduale ridu
zione della soprattassa in relazione al momento (successivo alla
scadenza dell'obbligazione), del pagamento del tributo, dispo ne: a) che «gli uffici che curano la tenuta del pubblico registro automobilistico e degli altri registri di immatricolazione per vei coli ed autoscafi sono tenuti a comunicare all'amministrazione
finanziaria le notizie occorrenti per l'applicazione del tributo
e per l'individuazione del proprietario del veicolo e dell'auto
scafo nonché le relative variazioni»; b) che per la repressione delle violazioni concernenti il pagamento delle tasse automobili
stiche «si applicano le disposizioni della 1. 27/78». Il problema consiste nello stabilire se la trasformazione della
tassa di circolazione del veicolo in tributo sul possesso dello
stesso abbia fatto venir meno l'obbligo di notifica all'interessa
to dell'accertamento della violazione (del pagamento delle tasse
automobilistiche). Esso va risolto non, come ha fatto il giudice del merito, in
base alla mera rilevazione che il rinvio — di cui sub b — non
Il Foro Italiano — 1998.
contiene limitazioni, ma in base alla rilevazione dell'eventuale
incompatibilità — con conseguente necessità dell'individuazione
della disciplina che il legislatore ha inteso effettivamente porre — tra le due riportate previsioni: e cioè quella di rinvio, in
base alla quale si applicherebbe (per intero) la disciplina recepi
ta, e quindi sussisterebbe l'obbligo di redazione e notifica del
verbale di accertamento, oppure quella che, ponendo quale uni
co incombente l'obbligo degli uffici accertatori di comunicare
agli uffici finanziari le notizie occorrenti per l'applicazione del
tributo, non prevede a carico di alcuno dei due uffici, e quindi
esclude, la redazione di un processo verbale di accertamento
e la comunicazione dello stesso all'interessato.
Ora, nell'individuato contrasto, e quindi nella incompatibili
tà, tra le due disposizioni, non può che darsi prevalenza alla
seconda delle stesse.
E ciò perché questa, dopo aver disposto la trasformazione
della natura della violazione, nel senso più sopra indicato, ha
conseguentemente introdotto la disciplina ordinaria da applica re in base alla trasformazione stessa.
Conforta la conclusione cui si è pervenuti il rilievo che in
via generale l'accertamento concerne un fatto la cui esistenza
giuridica non può che essere rivelata dall'accertamento stesso:
laddove il fatto costituente l'infrazione nella specie emerge —
come per qualsiasi tributo diretto — dalla scadenza dell'obbli
gazione senza che sia avvenuto il pagamento. Costituisce argomento di ulteriore conferma della conclusio
ne il rilievo che uno degli scopi correlati alla notifica del verba
le, e consistente nella definizione della controversia con il paga mento in misura ridotta, è venuto meno con la nuova discipli
na, la quale ha determinato preventivamente la misura della
soprattassa in relazione all'epoca del pagamento effettuato suc
cessivamente alla scadenza del tributo.
Dalle considerazioni finora svolte può enuclearsi il seguente
principio: nel caso di (rilevazione, e quindi di) comunicazione, ai sensi dell'art. 5, comma 39, 1. 53/83, da parte degli uffici
che curano la tenuta del pubblico registro automobilistico e de
gli altri registri di immatricolazione per veicoli e autoscafi, al
l'amministrazione finanziaria, delle notizie occorrenti per l'ap
plicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del
veicolo o dell'autoscafo (nonché le relative variazioni), non ri
corre l'obbligo — previsto nell'art. 2 1. 27/78 — di redigere
specifico processo verbale di accertamento della violazione e
(quindi) di notificare lo stesso all'interessato anteriormente alla
notificazione dell'ingiunzione. La sentenza impugnata dev'essere pertanto cassata e la causa
va rinviata ad altro giudice, il quale deciderà nuovamente, atte
nendosi all'indicato principio. Le ulteriori censure contenute nel motivo di ricorso sono inam
missibili perché concernono questioni — la rilevanza della per dita del possesso del veicolo e la maturazione della prescrizione — che sono state ritenute (globalmente) assorbite dalla corte
d'appello e che pertanto, se proposte, possono essere ad essa
riprospettate in sede di rinvio.
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