+ All Categories
Home > Documents > sezione I civile; sentenza 16 febbraio 1998, n. 1649; Pres. Baldassarre, Est. De Musis, P.M. Nardi...

sezione I civile; sentenza 16 febbraio 1998, n. 1649; Pres. Baldassarre, Est. De Musis, P.M. Nardi...

Date post: 27-Jan-2017
Category:
Upload: dangtuyen
View: 213 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
3
sezione I civile; sentenza 16 febbraio 1998, n. 1649; Pres. Baldassarre, Est. De Musis, P.M. Nardi (concl. conf.); Min. finanze c. Soc. Istituto triveneto leasing. Cassa App. Venezia 18 ottobre 1994 Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 3 (MARZO 1998), pp. 725/726-727/728 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23192299 . Accessed: 28/06/2014 18:01 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.220.202.141 on Sat, 28 Jun 2014 18:01:49 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript

sezione I civile; sentenza 16 febbraio 1998, n. 1649; Pres. Baldassarre, Est. De Musis, P.M. Nardi(concl. conf.); Min. finanze c. Soc. Istituto triveneto leasing. Cassa App. Venezia 18 ottobre1994Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 3 (MARZO 1998), pp. 725/726-727/728Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23192299 .

Accessed: 28/06/2014 18:01

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 91.220.202.141 on Sat, 28 Jun 2014 18:01:49 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

1996, n. 369, id., 1996, I, 3257). In detta decisione si riconosce,

tuttavia, che «la regola generale di integralità della riparazione ed equivalenza al pregiudizio cagionato al danneggiato non ha...

copertura costituzionale» e che, nel caso di specie, sussistono, in astratto, «gli estremi giustificativi di un intervento normativo

ragionevolmente riduttivo della misura della ripartizione dovuta

dalla pubblica amministrazione al proprietario dell'immobile che

sia venuto ad essere... incorporato nell'opera pubblica». La ra

gionevolezza della riduzione dipende — secondo la corte — «dal

l'equilibrato componimento... degli opposti interessi in gioco»

(da individuarsi, da un lato, in quello «referibile all'ammini

strazione, di conservazione dell'opera di pubblica utilità, con

contenimento dell'incremento di spesa» e, dall'altro, nell'inte

resse «del privato ad ottenere ripartizione per l'illecito subito»);

componimento che la norma denunziata non aveva invece rea

lizzato, avendo fatto coincidere la misura del risarcimento per

l'illegittima acquisizione dell'immobile con l'entità dell'inden

nizzo dovuto in caso di procedura ablatoria legittima: di qui il suo contrasto con l'art. 3, oltre che con l'art. 42, 2° comma,

della nostra Carta costituzionale.

3.2. - Il legislatore è però intervenuto nuovamente in materia

con l'art. 3, comma 65, 1. 23 dicembre 1996 n. 662, che ha

aggiunto al citato art. 5 bis un ulteriore comma, il 7 bis, del

seguente tenore: «In caso di occupazioni illegittime di suoli per causa di pubblica utilità intervenute anteriormente al 30 settem

bre 1996 si applicano, per la liquidazione del danno, i criteri

di determinazione di cui al 1° comma, con esclusione della ri

duzione del quaranta per cento. In tal caso, l'importo del risar

cimento è altresì aumentato del dieci per cento. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai procedimenti in corso non definiti con sentenza passata in giudicato».

L'espressa esclusione dell'applicabilità, ai fini della determi

nazione del risarcimento dovuto al danneggiato, della riduzione

del quaranta per cento stabilita per il caolcolo dell'indennità

da corrispondere all'espropriato a norma del 1° comma del

l'art. 5 bis, vale a superare le incertezze interpretative sorte in

relazione alla disposizione dichiarata costituzionalmente illegit

tima. Non vi è dubbio che tale previsione, unitamente a quella

concernente la percentuale di aumento (del dieci per cento), ha

introdotto elementi di diversificazione tra la posizione del dan

neggiato e quella dell'espropriato più tangibili di quelli presi in considerazione dalla Corte costituzionale con la sentenza n.

369 del 1996 (Foro it., 1996, I, 3257). La determinazione del risarcimento continua tuttavia ad esse

re ancorata, pur con tali temperamenti, ai parametri stabiliti

per la determinazione dell'indennità di esproprio alla stregua

del citato art. 5 bis. E questo comporta che, ai fini della indivi

duazione del controvalore del bene illegittimamente acquisito, la natura edificatoria del suolo non può essere più desunta esclu

sivamente dalle caratteristiche obiettive del fondo, ma — alla

stregua di quanto disposto dal 3° comma della norma in esame — deve invece essere armonizzata con l'edificabilità «di dirit

to», non diversamente da quanto è stabilito per il calcolo del

l'indennità di esproprio (Cass. 11 dicembre 1996, n. 11037, id.,

1997, I, 814; 28 marzo 1996, n. 2856, id., 1996, I, 1630): infat ti, proprio in virtù di tale richiamo, l'accertamento del valore

venale effettivo del fondo (vale a dire del valore che esso avreb

be avuto in una libera contrattazione), a differenza di quel che

doveva ritenersi nel vigore della disciplina preesistente (Cass. 7 luglio 1994, n. 6388, id., Rep. 1995, voce Espropriazione per

p.i., n. 260; 2 febbraio 1993, n. 1280, id., Rep. 1993, voce

cit., n. 193), non assume più diretta rilevanza ai fini della deter

minazione del risarcimento spettante a chi sia illegittimamente

privato dell'area utilizzata per la realizzazione dell'opera pubblica.

La nuova norma, entrata in vigore il 1° gennaio 1997, quan

do il ricorso introduttivo era già stato notificato, è stata dichia

rata espressamente applicabile «ai procedimenti in corso non

definiti con sentenza passata in giudicato». Dalla sua esistenza non può quindi prescindersi ai fini della

definizione del presente giudizio. Infatti, secondo il comune lin

guaggio, il termine «suoli», che compare nel primo periodo del

la nuova disposizione, non è sinonimo di «aree edificabili» e si presta quindi ad essere utilizzato anche per indicare i terreni

destinati ad attività agricole e quelli che, pur non avendo tale

specifica destinazione, siano tuttavia inedificabili per vincoli di

legge o di piano. Ciò induce a ritenere che i nuovi criteri di

determinazione del risarcimento del danno dettati dall'art. 3,

Il Foro Italiano — 1998.

comma 65, 1. 662/96 siano di generale applicazione, abbia (o

meno) l'area irreversibilmente destinata alla realizzazione del

l'opera pubblica natura edificatoria; anche perché una diversa

conclusione — che circoscrivesse il loro ambito di rilevanza ai

suoli aventi attitudine edificatoria, con la conseguenza che nelle

ipotesi in cui l'illegittima acquisizione avesse ad oggetto un ter

reno agricolo o comunque non edificabilc il risarcimento sareb

be regolato dai principi generali e sarebbe quindi commisurato

all'effettivo pregiudizio subito dal danneggiato — farebbe assu

mere a tale disposizione contenuti difficilmente giustificabili sul piano della razionalità (e quindi della loro conformità con il

principio costituzionale di eguaglianza), dal momento che la dif

ferente natura dell'area occupata non sarebbe idonea a dar ra

gione di una così radicale diversità di disciplina. Non vi è dubbio, pertanto, che la sentenza impugnata debba

essere, sotto tale profilo, cassata e che la causa debba essere

conseguentemente rimessa al giudice di rinvio, perché determini

il risarcimento spettante al ricorrente alla stregua dei nuovi pa rametri fissati dalla norma sopravvenuta, fermo restando che, essendo stata la sentenza della Corte territoriale gravata d'im

pugnazione solo dal proprietario dell'area, il risarcimento non

potrà essere inferiore a quello determinato dalla decisione cas

sata (Cass. 18 luglio 1996, n. 6480, id., Rep. 1996, voce cit., n. 246). (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 16 feb

braio 1998, n. 1649; Pres. Baldassarre, Est. De Musis, P.M.

Nardi (conci, conf.); Min. finanze c. Soc. Istituto triveneto

leasing. Cassa App. Venezia 18 ottobre 1994.

Autoveicoli e autoscafi (tassa sugli) — Insufficiente versamento — Ingiunzione di pagamento — Processo verbale di accerta

mento — Previa notifica — Esclusione (L. 24 gennaio 1978

n. 27, modifiche al sistema sanzionatorio in materia di tasse

automobilistiche, art. 2; d.l. 30 dicembre 1982 n. 953, misure

in materia tributaria, art. 5; 1. 28 febbraio 1983 n. 53, con

versione in legge, con modificazioni, del d.l. 30 dicembre 1982

n. 953, art. 1).

Nel caso di (rilevazione, e quindi di) comunicazione, ai sensi

dell'art. 5, 39° comma, d.l. 30 dicembre 1982 n. 953 (conver

tito, con modificazioni, nella l. 28 febbraio 1983 n. 53), da

parte degli uffici che curano la tenuta del pubblico registro automobilisico e degli altri registri di immatricolazione per

veicoli, all'amministrazione finanziaria, delle notizie occor

renti per l'applicazione della tassa automobilistica e per l'in

dividuazione del proprietario del veicolo, non ricorre l'obbli

go — previsto dall'art. 2 l. 24 gennaio 1978 n. 27 — di redi

gere specifico processo verbale di accertamento dell'infrazione

e quindi di notificare lo stesso all'interessato anteriormente

alla notificazione dell'ingiunzione. (1)

Svolgimento del processo. — L'Ufficio del registro di Rovigo

ingiunse alla s.p.a. «Istituto triveneto del leasing» il pagamento

(1) La Suprema corte, nell'affermare che la trasformazione — avve

nuta con il d.l. 30 dicembre 1982 n. 953 (convertito, con modificazioni, nella 1. 28 febbraio 1983 n. 53) — della tassa di circolazione del veicolo

in tributo sul possesso dello stesso ha fatto venir meno l'obbligo della

previa notifica all'interessato del processo verbale di accertamento del

l'infrazione di mancato pagamento della tassa automobilistica, si pone in (inconsapevole) contrasto con Cass. 14 novembre 1997, n. 11273, Foro it., 1998, I, 477, con nota di richiami, per la quale è illegittima

l'ingiunzione di pagamento della tassa de qua emessa senza che all'au

tore della violazione sia stato notificato l'accertamento.

This content downloaded from 91.220.202.141 on Sat, 28 Jun 2014 18:01:49 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

PARTE PRIMA

di lire 1.976.920 per l'omesso versamento della tassa automobi

listica per l'anno 1983 sul veicolo tg. RO 164097.

La società pagò detta somma e ne chiese la restituzione dedu

cendo l'illegittimità dell'ingiunzione e la non debenza del tributo.

Il Tribunale di Venezia respinse la domanda ma la pronuncia fu riformata, con sentenza del 18 ottobre 1994, dalla corte d'ap

pello della stessa città, la quale dichiarò inefficace l'ingiunzione

perché l'obbligazione si era estinta per mancanza di previa noti

fica del processo verbale di accertamento dell'infrazione, riten

ne assorbito l'esame degli altri motivi addotti dalla società, e

condannò l'amministrazione finanziaria al pagamento dell'indi

cata somma.

A sostegno della pronunzia la corte rilevò che la trasforma

zione legislativa della tassa di circolazione del veicolo in tributo

per il possesso dello stesso non aveva fatto venir meno l'obbli

go di detta notifica, previsto nella 1. 24 gennaio 1978 n. 27,

poiché l'art. 5 1. 53/83 (di conversione del d.l. 953/82) — la quale tale trasformazione aveva introdotto — dispone che per la repressione delle violazioni concernenti il pagamento delle tasse

automobilistiche si applicano le disposizioni della 1. 27/78 senza

prevedere alcuna limitazione di tale rinvio.

Ha proposto ricorso per cassazione la soccombente; non ha

resistito l'intimata.

Motivi della decisione. — Con il primo motivo di ricorso si

deduce violazione e falsa applicazione degli art. 5, commi 31, 32 e 36, d.l. 953/82, convertito nella 1. 53/83, 2 1. 27/78 e 3 d.l. 597/85 in relazione al d.l. 2/86, nonché vizio di motivazio ne perché la trasformazione legislativa della tassa di circolazio

ne in tributo sul possesso ha determinato il venir meno dell'ob

bligo della previa notifica del verbale di accertamento dell'in

frazione in quanto ha reso non più necessario tale accertamento

per la constatazione dell'infrazione.

Il motivo è fondato. Va premesso che in fatto — come emer

ge dall'impugnata sentenza — l'ingiunzione è stata basata sulla

denunzia dell'Aci, istituto al quale la 1. 39/53 consente di affi

dare la riscossione «di tutte le tasse di circolazione e dei tributi

annessi».

La 1. 27/78 — contenente modifiche al sistema sanzionatorio

in materia di tasse automobilistiche — dispone nell'art. 2: che

le violazioni — per il mancato o insufficiente pagamento delle

tasse automobilistiche e dell'abbonamento all'autoradio e per l'inosservanza delle altre disposizioni del t.u. approvato con d.p.r. 39/53 — sono accertate con processo verbale; che il processo verbale di accertamento relativo alle infrazioni delle norme ri

guardanti la tassa erariale e la tassa regionale di circolazione

è notificato, contestualmente oppure entro novanta giorni dalla

data dell'accertamento, all'interessato; che l'obbligazione di pa

gare la somma dovuta per la violazione si estingue in caso di

omissione di detta notificazione nell'indicato termine; che il pro cesso verbale dev'essere trasmesso all'ufficio del registro; che

l'interessato può beneficiare del pagamento nella misura di un

terzo delle soprattasse; che in difetto dell'utilizzazione di tale

beneficio l'ufficio emette ingiunzione di pagamento. La 1. 53/83, di conversione del d.l. 953/82, dopo aver previ

sto la trasformazione della tassa di circolazione del veicolo in

tributo (erariale) sul possesso dello stesso ed una graduale ridu

zione della soprattassa in relazione al momento (successivo alla

scadenza dell'obbligazione), del pagamento del tributo, dispo ne: a) che «gli uffici che curano la tenuta del pubblico registro automobilistico e degli altri registri di immatricolazione per vei coli ed autoscafi sono tenuti a comunicare all'amministrazione

finanziaria le notizie occorrenti per l'applicazione del tributo

e per l'individuazione del proprietario del veicolo e dell'auto

scafo nonché le relative variazioni»; b) che per la repressione delle violazioni concernenti il pagamento delle tasse automobili

stiche «si applicano le disposizioni della 1. 27/78». Il problema consiste nello stabilire se la trasformazione della

tassa di circolazione del veicolo in tributo sul possesso dello

stesso abbia fatto venir meno l'obbligo di notifica all'interessa

to dell'accertamento della violazione (del pagamento delle tasse

automobilistiche). Esso va risolto non, come ha fatto il giudice del merito, in

base alla mera rilevazione che il rinvio — di cui sub b — non

Il Foro Italiano — 1998.

contiene limitazioni, ma in base alla rilevazione dell'eventuale

incompatibilità — con conseguente necessità dell'individuazione

della disciplina che il legislatore ha inteso effettivamente porre — tra le due riportate previsioni: e cioè quella di rinvio, in

base alla quale si applicherebbe (per intero) la disciplina recepi

ta, e quindi sussisterebbe l'obbligo di redazione e notifica del

verbale di accertamento, oppure quella che, ponendo quale uni

co incombente l'obbligo degli uffici accertatori di comunicare

agli uffici finanziari le notizie occorrenti per l'applicazione del

tributo, non prevede a carico di alcuno dei due uffici, e quindi

esclude, la redazione di un processo verbale di accertamento

e la comunicazione dello stesso all'interessato.

Ora, nell'individuato contrasto, e quindi nella incompatibili

tà, tra le due disposizioni, non può che darsi prevalenza alla

seconda delle stesse.

E ciò perché questa, dopo aver disposto la trasformazione

della natura della violazione, nel senso più sopra indicato, ha

conseguentemente introdotto la disciplina ordinaria da applica re in base alla trasformazione stessa.

Conforta la conclusione cui si è pervenuti il rilievo che in

via generale l'accertamento concerne un fatto la cui esistenza

giuridica non può che essere rivelata dall'accertamento stesso:

laddove il fatto costituente l'infrazione nella specie emerge —

come per qualsiasi tributo diretto — dalla scadenza dell'obbli

gazione senza che sia avvenuto il pagamento. Costituisce argomento di ulteriore conferma della conclusio

ne il rilievo che uno degli scopi correlati alla notifica del verba

le, e consistente nella definizione della controversia con il paga mento in misura ridotta, è venuto meno con la nuova discipli

na, la quale ha determinato preventivamente la misura della

soprattassa in relazione all'epoca del pagamento effettuato suc

cessivamente alla scadenza del tributo.

Dalle considerazioni finora svolte può enuclearsi il seguente

principio: nel caso di (rilevazione, e quindi di) comunicazione, ai sensi dell'art. 5, comma 39, 1. 53/83, da parte degli uffici

che curano la tenuta del pubblico registro automobilistico e de

gli altri registri di immatricolazione per veicoli e autoscafi, al

l'amministrazione finanziaria, delle notizie occorrenti per l'ap

plicazione del tributo e per l'individuazione del proprietario del

veicolo o dell'autoscafo (nonché le relative variazioni), non ri

corre l'obbligo — previsto nell'art. 2 1. 27/78 — di redigere

specifico processo verbale di accertamento della violazione e

(quindi) di notificare lo stesso all'interessato anteriormente alla

notificazione dell'ingiunzione. La sentenza impugnata dev'essere pertanto cassata e la causa

va rinviata ad altro giudice, il quale deciderà nuovamente, atte

nendosi all'indicato principio. Le ulteriori censure contenute nel motivo di ricorso sono inam

missibili perché concernono questioni — la rilevanza della per dita del possesso del veicolo e la maturazione della prescrizione — che sono state ritenute (globalmente) assorbite dalla corte

d'appello e che pertanto, se proposte, possono essere ad essa

riprospettate in sede di rinvio.

This content downloaded from 91.220.202.141 on Sat, 28 Jun 2014 18:01:49 PMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended