sezione I civile; sentenza 16 febbraio 1999, n. 1300; Pres. Corda, Est. Vitrone, P.M. Nardi(concl. conf.); Arena e altri (Avv. Iannelli, Gazzara) c. Min. trasporti, Min. finanze, Assessoratoal territorio e all'ambiente regione Sicilia. Conferma App. Messina 31 maggio 1996Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 6 (GIUGNO 1999), pp. 1859/1860-1861/1862Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193720 .
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1859 PARTE PRIMA 1860
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 16 feb
braio 1999, n. 1300; Pres. Corda, Est. Vitrone, P.M. Nar
di (conci, conf.); Arena e altri (Avv. Iannelli, Gazzara) c.
Min. trasporti, Min. finanze, Assessorato al territorio e al
l'ambiente regione Sicilia. Conferma App. Messina 31 mag
gio 1996.
Porti, spiagge, fari — Bacini di acqua salmastra — Apparte nenza al demanio marittimo — Condizioni — Fattispecie re
lativa ai laghi di Ganzirri (Cod. nav., art. 28).
L'acquisto per usucapione di diritti reali su porzioni di bacini
di acqua salmastra è escluso dalla natura demaniale maritti
ma propria delle acque liberamente comunicanti col mare ed
aventi oggettiva ed immediata attitudine all'uso pubblico del
mare (nella specie, dei laghi di Ganzirri e di Faro, a seguito del risanamento e trasformazione dei pantani omonimi, ac
que rese comunicanti col mare a mezzo di canali artificiali,
navigabili con piccole imbarcazioni pur non destinate a traf
fici commerciali e sfruttate economicamente attraverso l'eser
cizio della molluschicoltura e della pesca). (1)
(1) Trib. Messina 28 agosto 1989, decisione di primo grado nel giudi zio definito dalla decisione che si riporta, è massimata in Foro it., Rep. 1990, voci Pesca, nn. 7, 8, e Porti, spiagge, fari, n. 12, e, per esteso,
riportata in Giust. civ., 1990, I, 506, con nota di Malatino. Nella risalente interpretazione giurisprudenziale, non tutti i bacini di
acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comu nicano col mare sono classificabili beni del demanio marittimo, ma sol tanto quelli che in virtù di tale comunicazione siano oggettivamente ed attualmente idonei ai medesimi pubblici usi del mare, in tal finalisti co senso leggendosi l'avverbio «liberamente» posto dall'art. 28, lett.
b), c. nav. Accanto all'indispensabile elemento fisico-morfologico consistente nel
l'interscambio con il mare è infatti tradizionalmente introdotto anche
quello finalistico-funzionale (Cass. 6 giugno 1989, n. 2745, Foro it., Rep. 1989, voce cit., n. 65; 12 aprile 1984, n. 2352, id., Rep. 1984, voce cit., n. 12; 19 marzo 1984, n. 1863, ibid., n. 11, e, in extenso, Giust. civ., 1984, I, 1397; 23 novembre 1979, n. 6118, Foro it., Rep. 1979, voce cit., n. 17; 27 gennaio 1975, n. 316, id., 1975, I, 1118, con osservazioni di C.M. Barone, ove ulteriori richiami. Tra le più recenti pronunce di merito, v. Trib. Cagliari 28 aprile 1992, id., Rep. 1993, voce cit., n. 12, e, in extenso, Dir. trasporti, 1993, 151, con nota di Carboni; Pret. Palermo 18 luglio 1996, Foro it., 1998, II, 357).
Quanto al primo elemento, Cass. 316/75, cit. — affermando la de manialità degli stagni di Cabras — e Cass. 1863/84, cit. — escludendo la demanialità del lago di Paola (lago di Sabaudia) — hanno ritenuto che vi sia libero interscambio tra le acque interne e quelle marine anche se la comunicazione è assicurata dall'intervento dell'uomo mediante la
periodica esecuzione di opere di spurgo e di dragaggio. Quanto al se condo elemento, l'attitudine del bacino di acqua salmastra a servire ai pubblici usi del mare è stata individuata nella capacità di estendere a sé le medesime utilizzazioni proprie del mare (Cass. 2745/89, cit.), e, in particolare, ad assicurare la navigazione ed il trasporto marittimi
(Cass. 1863/84, cit.), profilo quest'ultimo invero dalla decisione che si riporta parzialmente svalutato in favore dell'attitudine a consentire la pesca e la coltivazione di molluschi.
Sul tema, in dottrina, N. Lugaresi, Le acque pubbliche, 1995, 88; U. Perrucci, Le acque pubbliche, 1981, 147; N. Saitta, Bacini, sta
gni, pantani. . . «et similia», in Dir. ammin., 1995, 167; V. Caputi
Jambrenghi, Beni pubblici, voce dell' Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1988, V, 16.
In virtù della contrapposizione tra demanio marittimo e demanio idrico, le norme del t.u. sulle acque pubbliche non sono applicabili ai beni di cui all'art. 28 c. nav., fatta eccezione per i soli ricorsi contro i prov vedimenti in materia di diritti esclusivi di pesca, la cui cognizione è deferita al Tribunale superiore delle acque, secondo il disposto dell'art.
143, lett. e), del relativo t.u. (cfr., da ultimo, Cass. 20 marzo 1998, n. 2930, Foro it., Mass., 306). Né, per identità di ratio, è stato ritenuto
applicabile l'art. 1 1. 5 gennaio 1994 n. 36, dichiarativo della pubblicità di tutte le acque superficiali e sotterranee, ancorché non estratte dal sottosuolo: in questo senso, App. Roma 25 febbraio 1997, Soc. Domi ziana c. Scalfari e altri, inedita, che — ancora pronunciando in merito al già richiamato lago di Paola — ne ha ritenuto l'applicabilità alle sole acque dolci e non anche, pertanto, ai bacini di acqua salmastra i quali rientrano nelle previsioni dell'art. 28 c. nav.; senonché, com'è stato ritenuto proprio per il lago di Paola, non tutte le acque salse o salmastre sono demaniali marittime in quanto idonee ai pubblici usi del mare, sicché così ragionando verrebbe a configurarsi (a parte le
acque minerali e termali che fanno a sé) un impossibile triplice regime delle acque: a) acque dolci: pubbliche ex 1. 36/94; b) acque salse o salmastre idonee ai pubblici usi del mare: demaniali marittime ex art.
Il Foro Italiano — 1999.
Svolgimento del processo. — Con ricorso depositato il 4 giu
gno 1985 Mangraviti Nicolò, in proprio e quale presidente del
l'associazione «I laghi dello Stretto», nonché di rappresentante
degli associati, premesso che i ricorrenti erano titolari di diritti
esclusivi di pesca per la coltivazione di molluschi nei laghi di
Ganzirri, chiedevano al Pretore di Messina la sospensione con
provvedimento d'urgenza di una gara motonautica organizzata dal Marina faro sporting club, la quale avrebbe comportato gravi danni per i molluschicoltori.
Con decreto del 5 giugno 1985 il pretore inibiva provvisoria mente lo svolgimento della gara.
Nel giudizio intervenivano gli associati in proprio, che aderi
vano al ricorso proposto dall'associazione, nonché i ministeri
della marina mercantile e delle finanze e l'assessorato al territo
rio e all'ambiente della regione siciliana i quali eccepivano che
entrambi i laghi di Ganzirri appartenevano al demanio maritti
mo e che su di essi non esistevano diritti di terzi.
Con ordinanza del 24 luglio 1985 il pretore confermava il
provvedimento di sospensione. Con ricorso depositato il 1° agosto 1985 Mangraviti Nicolò,
Mancuso Giuseppe, Mangraviti Giuseppe, Arena Giovanni e
Mangraviti Francesco, premesso che il Marina faro sporting club
aveva effettuato il 21 luglio una gara motonautica nel lago di
Ganzirri e ne programmava altre, chiedevano al Pretore di Mes
sina un provvedimento che inibisse temporaneamente lo svolgi mento di qualsiasi gara nelle acque del lago.
Con decreto del 1° agosto 1985 il pretore ordinava la sospen sione provvisoria di tutte le gare nel lago di Ganzirri, disponeva la riunione dei due giudizi e l'espletamento di una consulenza
tecnica e all'esito, con ordinanza del 27 luglio 1987, conferma
va i provvedimenti di sospensione delle gare motonautiche e
rimetteva le parti dinanzi al Tribunale di Messina, competente
per il giudizio di merito. Con atto notificato il 22 e 27 gennaio 1988 gli attori conveni
vano quindi in giudizio dinanzi al Tribunale di Messina il mini stero della marina mercantile, il ministero delle finanze, l'asses
sorato al territorio e all'ambiente della regione siciliana e il Ma
rina faro sporting club per sentir dichiarare che essi erano titolari
di diritti reali su singole porzioni di lago e che l'attività agoni stica svolta nelle sue acque aveva determinato gravi danni alle
proprietà di essi attori e alle coltivazioni su di esse esistenti, e per ottenere la condanna del Marina faro sporting club al
risarcimento dei danni da accertarsi in corso di causa e l'inibi
zione di ogni ulteriore attività agonistica. Il Marina faro sporting club chiedeva il rigetto della doman
da e proponeva domanda riconvenzionale per il risarcimento
dei danni subiti per il mancato svolgimento della gara da esso
organizzata. Le amministrazioni convenute eccepivano che la demanialità
dei laghi escludeva qualsiasi diritto di proprietà privata sulle
sue acque in favore degli attori, i quali, inoltre, non potevano dirsi neppure titolari di diritti esclusivi di pesca poiché tali dirit
ti, seppur sussistenti, dovevano considerarsi estinti per non ave
re i titolari presentato la prescritta domanda di riconoscimento
nel termine di legge del 31 dicembre 1921; conseguentemente chiedevano in via riconvenzionale la dichiarazione di estinzione
dei diritti di pesca vantati dagli attori e la loro condanna al
rilascio delle porzioni di lago da essi occupati e al risarcimento
dei danni per la loro abusiva occupazione in misura da determi
narsi in corso di causa, previa revoca dei provvedimenti d'ur
genza emessi dal pretore eccedendo i limiti della giurisdizione civile.
Nel giudizio spiegavano intervento adesivo Arena Antonino
e altri trentotto molluschicoltori.
Con sentenza del 17 febbraio-28 agosto 1989 (.Foro it., Rep.
1990, voce Pesca, nn. 7, 8, e voce Porti, spiagge, fari, n. 12) il tribunale riconosceva agli attori la titolarità di diritti esclusivi
di pesca sulle acque dei laghi di Ganzirri, confermava i provve dimenti d'urgenza del pretore e rigettava le domande riconven
28 c. nav.; c) acque salse o salmastre non idonee ai pubblici usi del mare: private. Il tertium genus è tuttavia inapplicabile alla mera bipar tizione tra demanio idrico e marittimo, con la conseguenza che un'ac
qua salmastra dichiarata — almeno rebus sic stantibus — estranea al demanio marittimo deve dirsi necessariamente appartenente a quello idrico e allora ricadente nell'ambito applicativo della 1. 36/94. [F. Pietrosanti]
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
zionali dei convenuti nonché la domanda risarcitoria avanzata
dagli attori per insussistenza del danno.
La pronuncia veniva impugnata sia dalle amministrazioni con
venute sia dagli attori e la Corte d'appello di Messina, nella
contumacia del Marina faro sporting club, con sentenza del 15
febbraio-31 maggio 1996 rigettava l'appello incidentale con il
quale gli attori avevano censurato il mancato riconoscimento
del diritto di proprietà da essi vantato su singole porzioni dei
laghi di Ganzirri e dichiarava il difetto di giurisdizione del giu dice ordinario sull'appello principale delle amministrazioni con
venute, volto all'accertamento dell'avvenuta estinzione dei di
ritti esclusivi di pesca riconosciuti ai molluschicoltori, affermando
che la domanda rientrava nella giurisdizione di unico grado del
Tribunale superiore delle acque pubbliche. Con riferimento al diritto di proprietà vantato dagli attori
la corte osservava che dalla consulenza tecnica d'ufficio era ri
masto accertato che i laghi di Ganzirri e di Faro appartenevano ad un'area lagunare ed erano collegati tra loro e con il mare
per mezzo di canali artificiali: ciò consentiva di affermare che
essi rivestivano un'attitudine oggettiva ed immediata all'uso pub blico con la conseguente loro appartenenza al demanio maritti
mo, prima statale e attualmente regionale, ai sensi dell'art. 28
c. nav., a norma del quale i bacini di acqua salmastra che alme
no una parte dell'anno comunicavano liberamente col mare fanno
parte del demanio marittimo. Inoltre la corte rilevava che dai
titoli di acquisto prodotti dagli attori emergeva la concessione
di diritti di pesca riconosciuti e concessi dall'autorità sovrana
che aveva sempre conservato la titolarità del dominio eminente
sulle acque del lago, sicché ne conseguiva non già l'attribuzione
di un diritto di proprietà, bensì unicamente un diritto di uso
finalizzato all'allevamento dei molluschi e all'esercizio della pe
sca; osservava, infine, che il vantato diritto di proprietà non
avrebbe potuto essere stato acquistato per usucapione, essendo
tale modo di acquisto inconciliabile con la natura demaniale
dei laghi. Contro la sentenza ricorrono per cassazione Arena Giuseppe,
Mancuso Giuseppe, Arena Pietro, Arena Simone, Rando Nun
zio, Ruello Giuseppe e Mancuso Nicola con due motivi illustra
ti da memoria.
Resistono con controricorso, contenente ricorso incidentale
adesivo affidato a due motivi, Mancuso Giuseppe e gli altri con
sorti di lite meglio indicati in epigrafe. Resistono altresì con controricorso il ministero dei trasporti
e della navigazione (già ministero della marina mercantile), il
ministero delle finanze e l'assessorato al territorio e all'ambien
te della regione siciliana.
Non ha presentato difese il Marina faro sporting club.
Motivi della decisione. — Va disposta preliminarmente la riu
nione dei due ricorsi proposti contro la medesima sentenza.
Sia i ricorrenti principali che quelli incidentali adesivi hanno proposto un duplice motivo di ricorso, contestando la ritenuta
esclusione del vantato diritto di proprietà su singole porzioni dei laghi e l'affermata demanialità dei medesimi.
Con il primo motivo di entrambi i ricorsi viene denunciata
la violazione e la falsa applicazione degli art. 832, 840, 842 e
1158 c.c., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. e si sostiene
che la sentenza impugnata avrebbe escluso la titolarità del dirit
to di proprietà vantato dai ricorrenti con un'affermazione apo
dittica, secondo cui sin dai tempi più remoti l'autorità sovrana
si era sempre riservata il dominio eminente sui laghi con la con
seguente esclusione del riconoscimento di diritti di proprietà in
dividuali. Sostengono al riguardo che il diritto di proprietà sa
rebbe stato acquistato in tempi antichi a seguito dell'avvenuto
risanamento e trasformazione dei margini paludosi di quelli che
un tempo erano i pantani di Faro e di Ganzirri, e della confor
mazione dei terreni in maniera tale che essi potessero essere ido
nei alla coltivazione dei molluschi attraverso la realizzazione di
vivai, con esenzione per grazia sovrana di ogni tributo fondiario.
La censura non può trovare accoglimento poiché i ricorrenti,
lungi dall'illustrare le dedotte violazioni di legge, rimaste allo
stato di mera enunciazione, si limitano a sottoporre al giudice di legittimità un inammissibile riesame delle risultanze istrutto
rie al fine di pervenire ad una diversa decisione della controver
sia ad essi favorevole. E infatti, nel denunziare il vizio di insuf
ficiente od omessa motivazione su un punto decisivo della con
troversia, non indicano alcun documento dal quale possa desumersi l'acquisto del preteso diritto di proprietà, il cui esa
li. Foro Italiano — 1999.
me sia stato pretermesso dalla sentenza impugnata, ma chiedo
no unicamente una diversa ricostruzione delle vicende storiche
emergenti dalla documentazione in atti, la quale non è consenti
ta nel giudizio di cassazione che è volto unicamente al controllo
della correttezza giuridica e della congruità logica della motiva
zione senza alcuna possibilità di un rinnovato giudizio delle ri
sultanze istruttorie attraverso un riesame diretto della documen
tazione prodotta dalle parti. Col secondo motivo di entrambi i ricorsi viene denunciata
la violazione e l'errata applicazione degli art. 822 e 1158 c.c.
e 28 c. nav. in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c., per aver
la sentenza impugnata desunta la natura demaniale dei laghi di Ganzirri unicamente dalla loro comunicazione con il mare
attraverso canali artificiali senza alcun accertamento della loro
attitudine oggettiva ed immediata all'uso pubblico, e in partico lare ai fini della navigazione e del trasporto marittimo. In parti colare i giudici del merito non avrebbero considerato che dalla
consulenza tecnica d'ufficio sarebbe emerso che i laghi presen tavano estese zone di secche artificiali; che i canali di comunica
zione con il mare presentavano caratteristiche tali che senza l'in
tervento dell'uomo sarebbe impossibile il transito di qualsiasi natante tra i laghi e il mare; che in definitiva risultava consenti
to solo il transito di barche di non oltre quattro metri di lun
ghezza e senza sovrastrutture fisse superiori: tali caratteristiche
avrebbero dovuto far ritenere consentito l'acquisto per usuca
pione della proprietà poiché i laghi di Ganzirri non avevano
mai presentato l'attitudine a realizzare gli usi pubblici del mare.
Le censure dei ricorrenti sono supportate da richiami alla giu
risprudenza di questa corte la quale afferma, con interpretazio ne costante, che il requisito della libera comunicazione col mare
durante una parte almeno dell'anno dei bacini di acqua salsa
o salmastra non è rilevante di per sé ai fini della loro apparte nenza al demanio marittimo necessario, ma solo in quanto assi
cura l'idoneità oggettiva ed immediata di detti bacini agli usi
pubblici del mare, indipendentemente da qualsiasi indagine sul
la loro idoneità ad utilizzazioni pubbliche meramente potenziali e future (Cass. 27 gennaio 1975, n. 316, id., 1975, I, 1118; 23 novembre 1979, n. 6118, id., Rep. 1979, voce cit., n. 17; 19 marzo 1984, n. 1863, id., Rep. 1984, voce cit., n. 11; 6 giu
gno 1989, n. 2745, id., Rep. 1989, voce cit., n. 65, citate in
ricorso). Il vizio di insufficiente motivazione non sussiste e, comun
que, non è rilevante poiché la sentenza impugnata, pur nella
sua concisione, ha affermato che i laghi di Ganzirri non solo
comunicano col mare, ma rivestono altresì una attitudine ogget tiva ed immediata all'uso pubblico. Tale affermazione, ancor
ché non assistita da esemplificazioni illustrative dell'asserito uso
pubblico delle acque, è del tutto corretta, come mostra la stessa
illustrazione delle censure formulate dai ricorrenti.
È infatti incontestato che i laghi consentono una sia pur limi
tata navigazione di imbarcazioni provenienti dal mare o ivi di
rette e che le loro acque sono suscettibili di sfruttamento econo
mico attraverso l'esercizio della molluschicoltura e della pesca, consentendo di tal modo attività del tutto simili a quelle che
possono essere esercitate in mare aperto. Il vizio di fondo im
plicito nella prospettazione dei ricorrenti — posto in evidenza
dal controricorso delle amministrazioni pubbliche — è agevol mente ravvisabile nell'erroneo convincimento che l'uso pubbli co dei bacini salsi o salmastri comunicanti col mare debba esse
re identificato con la navigazione e il trasporto marittimo di
imbarcazioni destinate a traffici commerciali, del tutto impossi bili nei laghi di Ganzirri per la scarsa profondità delle loro ac
que e per le limitate dimensioni dei canali di comunicazione
con il mare: va invece ribadito che l'uso pubblico dei bacini
salsi o salmastri dev'essere ravvisato tutte le volte che essi, per la loro conformazione ed estensione, consentano l'esercizio di
attività economiche del tutto simili a quelle che possono svol
gersi in mare aperto, come la pesca e la molluschicoltura che
costituiscono indubbia espressione di una utilizzazione imme
diata e diretta dei laghi di Ganzirri del tutto identica a quella cui può adempiere il mare, come puntualmente evidenziato dal
le pronunce di questa corte citate dai ricorrenti.
In conclusione, perciò, previa integrazione della motivazione
della sentenza impugnata con le considerazioni che precedono, sia il ricorso principale che quello incidentale adesivo sono de
stituiti di fondamento e debbono essere respinti.
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