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sezione I civile; sentenza 16 febbraio 2005, n. 3116; Pres. Saggio, Est. Morelli, P.M. Martone...

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sezione I civile; sentenza 16 febbraio 2005, n. 3116; Pres. Saggio, Est. Morelli, P.M. Martone (concl. conf.); Comune di Foggia (Avv. Cerisano) c. Tagarelli e altra (Avv. Follieri). Cassa App. Bari 27 settembre 2001 Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2005), pp. 2063/2064-2065/2066 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23201717 . Accessed: 28/06/2014 11:16 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.61 on Sat, 28 Jun 2014 11:16:19 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 16 febbraio 2005, n. 3116; Pres. Saggio, Est. Morelli, P.M. Martone(concl. conf.); Comune di Foggia (Avv. Cerisano) c. Tagarelli e altra (Avv. Follieri). Cassa App.Bari 27 settembre 2001Source: Il Foro Italiano, Vol. 128, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2005), pp. 2063/2064-2065/2066Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23201717 .

Accessed: 28/06/2014 11:16

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2063 PARTE PRIMA 2064

Letto il ricorso proposto dal comune di Bacoli avverso la

sentenza, meglio in epigrafe specificata, con la quale il Giudice di pace di Pozzuoli, ritenendo soggetta alla giurisdizione ordina

ria la domanda, proposta dal contribuente, di accertamento ne

gativo dell'obbligo di corresponsione di canoni di fognatura e

depurazione per periodi anteriori all'anno 2000, ha provveduto nel merito;

ritenuto che gli intimati non si sono costituiti; che lo stesso comune ha poi depositato un atto di rinuncia al

ricorso, giusta delibera del commissario straordinario n. 1 del 19

gennaio 2005, recante la data del 20 gennaio 2005, sottoscritto

personalmente dallo stesso commissario, nonché dal difensore; considerato che tale atto è idoneo a determinare l'estinzione

del giudizio di legittimità, ai sensi degli art. 390 e 391 c.p.c., senza condanna del rinunciante alle spese processuali, attesa la

mancata costituzione degli intimati, e senza necessità di pre ventivo scrutinio della sussistenza di tutte le condizioni di am

missibilità del ricorso, in adesione al più recente orientamento

espresso al riguardo dalle sezioni unite, le quali, con sentenza

22 dicembre 2004, n. 23737 (Foro it., Mass., 1749) hanno san

cito il principio per cui, in presenza di rinuncia al ricorso per cassazione, alla manifestazione della volontà abdicativa segue

sempre la declaratoria di estinzione, anche qualora sussista una

causa di inammissibilità dell'impugnazione.

mento collegiale, per modo che, se in luogo della dichiarazione d'estin

zione, la Cassazione, a motivo dell'intempestività della rinuncia, acco

glie il ricorso, la rinuncia rimane irrilevante, posto che la giustificazio ne di tale caratteristica va ravvisata nella prevalenza dell'interesse pub blico su quelli delle parti, propria del procedimento avanti la Corte di cassazione».

Dei significativi profili ora indicati non si coglie traccia né nell'ordi nanza n. 2492 del 2003 né tantomeno nelle successive due pronunzie delle sezioni unite, che, essendosi limitate ai singolari generici rinvìi dianzi indicati, hanno finito per avallare sic et simpliciter il revirement

propugnato dalla III sezione civile, sia pure nel modo sbrigativo ed ap prossimativo dianzi evidenziato. [C.M. Barone]

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 16 feb braio 2005, n. 3116; Pres. Saggio, Est. Morelli, P.M. Mar

tone (conci, conf.); Comune di Foggia (Avv. Cerisano) c. Tagarelli e altra (Avv. Follieri). Cassa App. Bari 27 settem bre 2001.

Espropriazione per pubblico interesse — Indennità — De

terminazione — Area agricola — Variante con localizza zione dell'opera pubblica — Edificabilità — Condizioni (L. 3 gennaio 1978 n. 1, accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche e di impianti e costruzioni in

dustriali, art. 1; d.l. 11 luglio 1992 n. 333, misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica, art. 5 bis\ 1. 8 agosto 1992 n. 359, conversione in legge, con modificazioni, del d.l.

11 luglio 1992 n. 333, art. unico).

La localizzazione di un'opera pubblica in zona agricola, com

portante variante allo strumento urbanistico generale, non

attribuisce di per sé natura edificabile, ai fini dell'indennità, al suolo espropriato, essendo necessario il previo accerta

mento del carattere conformativo e non ablatorio della va riante medesima. (1)

( 1 ) La pronuncia in rassegna si inserisce nel filone giurisprudenziale (sulla scia di Cass. 23 aprile 2001, n. 173/SU, Foro it., 2002, I, 150, con nota di Benini, Edificabilità legale e utilizzazione economica dei

fondi espropriati, citata in motivazione) per il quale, posto che l'edifi cabilità (legale) del suolo va ricavata in base agli strumenti urbanistici

vigenti (residuando un margine di operatività per l'edificabilità di fatto

Il Foro Italiano — 2005.

Svolgimento del processo. — Il comune di Foggia ricorre per

cassazione avverso la sentenza in data 27 settembre 2001, con la

quale la corte di Bari ha determinato in lire 210.666.110 e in lire

88.017.365 le indennità, rispettivamente, di espropriazione e di

occupazione legittima da esso dovute a Marino ed Alessandra

Tagarelli in relazione all'attuata espropriazione di un terreno di

proprietà del loro dante causa ricadente in zona individuata, con

delibera 27 marzo 1987, per la realizzazione dell'edificio scola

stico elementare Camporeale. Con i due connessi mezzi dell'odierna impugnazione, il co

mune critica la corte territoriale per avere duplicemente errato

nell'attribuire al suolo in questione una vocazione edificatoria

non avente riscontro nello strumento urbanistico e, comunque, nel non operare la detrazione del quaranta per cento di cui al

l'art. 5 bis 1. 359/92. Motivi della decisione. — 1. - Con il primo motivo del ricor

so, il comune censura la decisione per violazione dell'art. 5 bis

1. 359/92 là dove, in presenza di una qualificazione dei fondi nel

piano regolatore generale come non edificabili, perché recante

destinazione delle aree a verde pubblico, anziché applicare l'in

dennità per l'esproprio dei suoli agricoli (estesa ai suoli desti

nati a verde pubblico, a parcheggi o ad impianti sportivi) ha ri

tenuto potesse prevalere l'edificabilità di fatto quale imposta dalle stesse scelte espropriative del comune.

Il motivo è certamente fondato.

Va premesso — come esattamente rammentato dal comune

ricorrente — che l'art. 5 bis ha introdotto la nota dicotomia tra

aree edificabili e tutte le altre aree (Corte cost. 261/97, Foro it.,

1998, I, 1021) idonea ad escludere l'esistenza — ai fini dell'in

dennizzarbilità secondo il criterio del valore venale — di un ter

tium genus costituito da aree non edificabili, diverse da quelle

agricole, segnate da una specifica utilizzabilità diretta (quali verde pubblico attrezzato, parcheggio, impianti sportivi). È va

pur rammentato che, nella logica dell'individuazione dell'edifi

cabilità dell'area ablata, l'unico criterio imposto dalla ridetta

norma (codificante il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità) è quello della ricerca delle capacità legali di edi ficazione, il che è quanto dire che, in presenza di uno strumento

laddove vi sia assenza di pianificazione urbanistica) (Cass. 173/SU/01, cit. ; seguita, successivamente, tra le altre, da Cass. 25 febbraio 2004, n.

3724, id., Mass., 239; 13 febbraio 2004, n. 2781, ibid., 173, entrambe citate in motivazione; 1° agosto 2003, n. 11729, id., 2003, I, 2587, ci tata in motivazione; 21 febbraio 2003, n. 2641, id., Rep. 2003, voce

Espropriazione per p.i., n. 149, citata in motivazione; 1° febbraio 2002, n. 1286, id., Rep. 2002, voce cit., n. 148; 12 dicembre 2001, n. 15704, id., Rep. 2001, voce cit., n. 173; 19 settembre 2001, n. 11764, id., 2002, I, 311; 29 maggio 2001, n. 7258, id., Rep. 2001, voce cit., n. 142, citata in motivazione), l'eventuale variante apportata allo strumento urbani stico generale ex art. 1 1. 1/78, ossia in virtù dell'approvazione del pro getto di opera pubblica, può essere presa in considerazione al fine di stabilire il regime di edificabilità del suolo soltanto ove la stessa pre senti carattere conformativo, ossia si ponga in un'ottica di zonizzazione dell'intero territorio, rivolgendosi a tutti i beni in esso presenti. In caso

contrario, se i vincoli si appuntano su beni determinati in funzione della localizzazione dell'opera pubblica, gli stessi saranno qualificati come

preordinati all'esproprio, con la conseguenza che ad essi non potrà farsi riferimento per stabilire il regime dell'area, ma dovrà aversi riguardo esclusivamente alla destinazione del precedente strumento urbanistico

(Cass. 1° agosto 2003, n. 11729, e 25 giugno 2003, n. 10073, id., 2003, I, 2587, con menzione di due precedenti contrari nella nota di richiami che conferiscono carattere legalmente edificabile al suolo in virtù della sola approvazione del progetto di opera pubblica; 18 aprile 2003, n.

6301, id., Rep. 2003, voce cit., n. 168; 9 maggio 2002, n. 6635, id.,

Rep. 2002, voce cit., n. 147; 19 aprile 2002, n. 5727, id., Rep. 2003, voce cit., n. 137; 28 novembre 2001, n. 15114, id., Rep. 2002, voce cit., n. 144; 5 luglio 2001, n. 9062, id., Rep. 2001, voce cit., n. 164; 26 giu gno 2001, n. 8685, ibid., n. 177).

Nella specie, la Suprema corte ha ritenuto che il vincolo apposto per la realizzazione dell'opera pubblica avesse carattere preespropriativo e,

pertanto, non computabile ai fini del regime urbanistico del suolo, che andava perciò ricavato alla stregua dell'originario piano regolatore ge nerale che per la zona in questione aveva previsto la destinazione a verde pubblico. Pertanto, non è stato necessario vagliare l'ulteriore re

quisito (indicato da Cass. 23 aprile 2001, n. 172/SU, id., 2002, I, 151, con nota di Benini, e seguito, tra le altre, dalla citata Cass. 11729/03) per cui, in caso di acclarato carattere conformativo del vincolo deri vante dalla localizzazione dell'opera pubblica, è necessario verificare che la nuova destinazione impressa sia realizzabile ad iniziativa privata o promiscua pubblico-privata.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

urbanistico vigente ed applicabile, è sulla sua sola base che de

vesi individuare edificabilità e misura della stessa (Cass., sez.

un., 173/SU/01, id., 2002, I, 150; 7258/01, id., Rep. 2001, voce Espropriazione per p.i., n. 142; 1286/02, id., Rep. 2002, voce

cit., n. 148; 2641/03, id., Rep. 2003, voce cit., n. 149; 11729/03, id., 2003,1, 2587; 2781/04 e 3724/04, id., Mass., 173 e 239) re siduando il ricorso alla capacità edificatoria di fatto quale para metro utilizzabile in assenza di conformazione urbanistica del

suolo.

Quanto alla possibilità di un rilievo, ai fini in discorso, dell'i potesi che lo stesso espropriante abbia a modificare la destina

zione impressa dal piano regolatore generale o dal p.d.f. conte

stualmente all'adozione della misura ablativa e mediante l'ap

provazione di un piano di zona che imprima all'area vocazione

edificatoria, essa è indiscutibile nel momento in cui a tale stru

mento attuativo si assegni contestuale efficacia di variante dello

strumento di secondo livello (sez. un. 11433/97, id., 1998, I, 463).

Ma è altrettanto indubbio che tale efficacia non possa ricon

nettersi alla c.d. variante attuativa, disposta dal comune in dero

ga alla pianificazione territoriale ed allo scopo di realizzare

un'opera pubblica sull'area individuata ed ai sensi dell'art. 1, 5°

comma, 1. 3 gennaio 1978 n. 1, in tal caso la delibera dell'ente

essendo la fonte del vincolo preordinato all'esproprio della

quale, nell'individuazione delle possibilità edificatorie legali, non si deve tener conto alcuno (cfr. Cass. 11220/00, id., Rep. 2000, voce cit., n. 178; 8223/00, ibid., n. 177; 11729/03, cit.).

E ben vero, come già altra volta precisato, ai fini della deter

minazione dell'indennità di esproprio, in presenza di variante al

piano regolatore generale, il carattere conformativo di essa (che soltanto consente di tenerne conto ai fini indennitari) e non

ablatorio, non discende dalla collocazione in una specifica cate

goria di strumenti urbanistici, e neppure dalla tipologia delle de

stinazioni individuate, ma dipende soltanto dai requisiti oggetti vi, di natura e di struttura, che presentano i vincoli in essa con

tenuti. Tale carattere è dunque configurabile ove tali vincoli mi rino ad una (nuova) zonizzazione dell'intero territorio comunale o di parte di esso, sì da incidere su di una generalità di beni, nei

confronti di una pluralità indifferenziata di soggetti, in funzione

della destinazione dell'intera zona in cui i beni ricadono ed in

ragione delle sue caratteristiche intrinseche o del rapporto (per 10 più spaziale) con un'opera pubblica; per converso, se la va

riante non abbia una tal natura generale, ma imponga un vincolo

particolare incidente su beni determinati, in funzione non già di

una generale destinazione di zona, ma della localizzazione di

un'opera pubblica, la cui realizzazione non può coesistere con

la proprietà privata, il vincolo che la stessa contiene deve essere

qualificato come preordinato alla relativa espropriazione e da

esso deve, dunque, prescindersi nella qualificazione dell'area,

pur quando la variante abbia mutato la classificazione urbanisti

ca di quest'ultima, con la conseguenza che soltanto in tal caso

deve farsi riferimento alla previgente destinazione del piano re

golatore generale (cfr. 10265/04, id., Mass., 760). Nella specie, la sentenza di merito nel pervenire alla conclu

sione della vocazione edificatoria delle aree ablate ha violato i

testé sintetizzati principi: da un canto ha ritenuto che sulla de stinazione di piano (a verde pubblico) facesse premio la desti

nazione impressa in fatto dallo stesso ente locale con l'assegna zione dell'area all'edificabilità pubblica (scuola elementare) e

con la «confessoria» qualificazione contenuta nel decreto di

esproprio; dall'altro canto ha assegnato ruolo di variante («mu

tando») proprio alla delibera 26 gennaio 1987 di approvazione del progetto esecutivo, e recante dichiarazione di pubblica uti

lità adottata ai sensi dell'art. 1 1. 1/78.

E per entrambi i versi essendo stata violata la norma di legge ne segue l'accoglimento della censura.

2. - Assorbita va, quindi, dichiarata la cognizione del secondo

motivo del ricorso con il quale si denunzia come, nell'ambito

dell'erronea applicazione dell'indennità di cui all'art. 5 bis 1.

359/92, la corte di merito abbia poi negato la decurtazione del

quaranta per cento dell'indennizzo.

E l'assorbimento dell'applicabilità dell'art. 5 bis (di cui al primo mezzo).

3. - La sentenza impugnata va, pertanto, cassata in relazione

al motivo accolto, con il conseguente rinvio della causa alla

stessa corte di Bari in diversa composizione per la ridetermina

zione delle indennità in questione in applicazione dei principi

sopra enunciati.

11 Foro Italiano — 2005.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 11 feb braio 2005, n. 2858; Pres. Losavio, Est. Salvago, P.M. Rus

so (conci, conf.); Min. infrastrutture e trasporti (Avv. dello

Stato) c. Calcagno e altri (Avv. Camici, Germano). Cassa

App. Genova 15 febbraio 2001.

Espropriazione per pubblico interesse — Indennità — Op

posizione alla stima — Deposito presso la cassa depositi e

prestiti — Misura (L. 25 giugno 1865 n. 2359, espropriazio ni per causa di pubblica utilità, art. 48, 49; 1. 22 ottobre 1971 n. 865, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale

pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; mo

difiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942 n. 1150, 18 aprile 1962 n. 167, 29 settembre 1964 n. 847, ed autorizza

zione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edili

zia residenziale, agevolata e convenzionata, art. 15, 16).

Nel giudizio di opposizione alla stima, il giudice deve ordinare

il deposito presso la cassa depositi e prestiti non dell'intera

indennità liquidata giudizialmente, bensì della maggior som

ma rispetto a quella già depositata nel corso del procedi mento amministrativo. (1)

Svolgimento del processo. — La Corte d'appello di Genova, con sentenza del 15 febbraio 2001, ha determinato l'indennità

di espropriazione dovuta dal ministero dei trasporti a Pasquali no, Bruno e Fausto Calcagno per l'espropriazione di un terreno

e di un fabbricato di loro proprietà ubicato in Vado Ligure on

de realizzare la stazione di controllo autoveicoli dell'ufficio

(1) Negli stessi termini della pronuncia in epigrafe, v. Cass. 19 no vembre 2002, n. 16258, Foro it., Rep. 2002, voce Espropriazione per p.i., n. 216; 19 ottobre 2001, n. 12802, id., Rep. 2001, voce cit., n. 245; 11 aprile 2001, n. 5370, ibid., n. 246 (dove, conformemente a Cass.

2858/05, si ribadisce che gli interessi si calcolano sulla differenza tra indennità riconosciuta in sede di opposizione alla stima e quella già de

positata all'atto della pronuncia del decreto di esproprio); 22 marzo

2001, n. 4087, ibid., n. 244; 19 settembre 2000, n. 12408, id., Rep. 2000, voce cit., n. 271; 4 novembre 1997, n. 10785, id., Rep. 1999, vo ce cit., n. 231; 3 ottobre 1997, n. 9665, id., Rep. 1997, voce cit., n. 130; 1° febbraio 1995, n. 1125, id., Rep. 1996, voce cit., n. 121; 12 aprile 1994, n. 3406, id., Rep. 1994, voce cit., n. 130; 16 maggio 1992, n.

5842, id., Rep. 1992, voce cit., n. 125; 15 febbraio 1992, n. 1893, ibid., n. 124; 20 giugno 1990, n. 6207, id., Rep. 1991, voce cit., n. 93; 30 ot tobre 1990, n. 10510, id., Rep. 1990, voce cit., n. 89, citata in motiva

zione; 29 ottobre 1990, n. 10455, ibid., n. 90; 1° agosto 1990, n. 7671, ibid., n. 91, citata in motivazione; 1° giugno 1990, n. 5155, ibid., n. 92; 12 aprile 1990, n. 3115, ibid., n. 162; 14 marzo 1985, n. 1972, id., Rep. 1985, voce cit., n. 89; 17 maggio 1984, n. 3048, id., Rep. 1984, voce

cit., n. 86; 20 febbraio 1984, n. 1197, ibid., n. 288, citata in motivazio

ne; 3 dicembre 1983, n. 7243, id., Rep. 1983, voce cit., n. 101; 6 giugno 1983, n. 3825, ibid., n. 212.

Il giudice deve tener conto delle somme già depositate nel corso del

procedimento amministrativo, in quanto tale deposito ha efficacia libe ratoria per l'espropriante (oltre alla giurisprudenza citata supra, v. Cass. 23 aprile 2002, n. 5909, id., Rep. 2002, voce cit., n. 184).

L'ordine di deposito da parte del giudice costituisce lo strumento ti

pico per concretizzare la condanna al pagamento dell'indennità, non

potendo disporre il pagamento diretto all'espropriato, anche a garanzia dei diritti che i terzi intendessero far valere sull'indennità (per tali con

siderazioni, v., ex pluribus, Cass. 27 giugno 2000, n. 8721, id., Rep. 2000, voce cit., n. 312; 15 marzo 1999, n. 135/SU, id., Rep. 1999, voce

cit., n. 273; 2 marzo 1999, n. 109/SU, id., 1999,1, 785). Il deposito presso la cassa depositi e prestiti vige per il regolare corso

del procedimento ablatorio, mentre non trova applicazione allorché l'amministrazione sia condannata al risarcimento del danno per occu

pazione illegittima del suolo od occupazione acquisitiva (v., ex pluri bus, Cons. Stato, sez. IV, 4 febbraio 2003, n. 542, id., Rep. 2003, voce

cit., n. 342; Cass. 11 novembre 1998, n. 11360, id., Rep. 1998, voce

cit., n. 146). Se nel giudizio di opposizione alla stima non sono presenti tutti i

comproprietari (perché non hanno potuto o voluto promuoverlo) o pur essendo presenti non hanno tutti proposto opposizione, il giudice, pur dovendo determinare l'indennità con riferimento all'intero valore del

bene, ordina il deposito presso la cassa depositi e prestiti non già del

corrispondente importo nella sua interezza, ma solo di quella sua parte percentuale che coincide con la quota dei proprietari partecipanti al

giudizio (Cass. 16 luglio 1992, n. 8661, id., 1993, I, 449, con nota di

Pellecchia; contra, per il deposito dell'intera indennità liquidata, Cass. 19 novembre 1999, n. 12861, id., Rep. 1999, voce cit., n. 238; 22 aprile 1998, n. 4082, id., Rep. 1998, voce cit., n. 145).

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