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sezione I civile; sentenza 16 gennaio 1986, n. 228; Pres. La Torre, Est. F. E. Rossi, P. M....

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sezione I civile; sentenza 16 gennaio 1986, n. 228; Pres. La Torre, Est. F. E. Rossi, P. M. Pandolfelli (concl. conf.); Min. finanze (Avv. dello Stato Vittoria) c. Trovato. Cassa Comm. trib. centrale 8 luglio 1981, n. 2637 Source: Il Foro Italiano, Vol. 109, No. 6 (GIUGNO 1986), pp. 1573/1574-1575/1576 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23180402 . Accessed: 28/06/2014 08:59 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 141.101.201.139 on Sat, 28 Jun 2014 08:59:59 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 16 gennaio 1986, n. 228; Pres. La Torre, Est. F. E. Rossi, P. M.Pandolfelli (concl. conf.); Min. finanze (Avv. dello Stato Vittoria) c. Trovato. Cassa Comm. trib.centrale 8 luglio 1981, n. 2637Source: Il Foro Italiano, Vol. 109, No. 6 (GIUGNO 1986), pp. 1573/1574-1575/1576Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23180402 .

Accessed: 28/06/2014 08:59

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

con riferimento all'art. 1455 c.c., per il caso di mancato pagamen to del canone oltre i venti giorni dalla scadenza prevista e

per il caso di mancato pagamento, nel termine previsto, degli oneri accessori quando l'importo di tali oneri superi quello di due mensilità del canone. La norma si applica, quindi, automati camente ed anche nel caso di inadempimento parziale, essendo

prevista anche per l'ipotesi del mancato pagamento dei soli oneri accessori. Né incide sulla sua applicabilità l'eventuale fondatezza

dell'eccezione relativa alla misura del canone, sotto il profilo, invero, più che nell'importanza dell'inadempimento, della colpevo lezza dell'inadempiente, quando, come nella specie, pur essendo

contestata la misura del canone dovuto, non sia stato pagato l'importo non contestato.

Ciò, a parte la considerazione che, nella sentenza impugnata, con giudizio di fatto insindacabile in questa sede perché immune da vizi logici e giuridici, è stata anche valutata e ritenuta

l'importanza dell'inadempimento ai fini della risolubilità del con

tratto ex art. 1453 c.c. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; sezione i civile; sentenza 16 gennaio 1986, n. 228; Pres. La Torre, Est. F. E. Rossi, P. M.

Pandolfelli (conci, conf.); Min. finanze (Avv. dello Stato

Vittoria) c. Trovato. Cassa Comm. trib. centrale 8 luglio 1981, n. 2637.

Sicilia — Imposta di registro — Agevolazioni — Trasferimenti

immobiliari — Recezione della legge nazionale — Effetti (L. 2

luglio 1949 n. 408, disposizioni per l'incremento delle costru

zioni edilizie, art. 17; 1. reg. sic. 30 luglio 1969 n. 29,

proroga e coordinamento delie disposizioni agevolative in mate ria di costruzioni edilizie, art. 1, 4).

La l. reg. sic. 30 luglio 1969 n. 29 ha recepito integralmente i

presupposti delle agevolazioni tributarie previste dalla l. 408/49

per l'imposta di registro dovuta sui trasferimenti immobiliari; sicché l'agevolazione si applica ai soli trasferimenti di case già costruite ed abitabili (o abitate), con esclusione dei trasferimen ti di case ancora in corso di costruzione. (1)

Svolgimento del processo. — Speranza Antonino vendette a

Salvatore e Concetta Trovato, con atto rogato il 6 settembre

1970, un appezzamento di terreno nel quale era in corso una

costruzione sull'area di demolizione di precedente casa colonica, con richiesta delle agevolazioni fiscali previste dalle 1. reg. sic. nn. 8 e 9 del 13 maggio 1966, n. 35 del 12 aprile 1967 e n. 29 del 30

luglio 1969, nonché dalla 1. statale n. 408 del 2 luglio 1949. L'ufficio registrò l'atto con le richieste agevolazioni, ma poi le

revocò ed ingiunse il pagamento della normale imposta di regi stro, con atto notificato ai compratori il 15 giugno 1974, ritenen do che la citata 1. reg. n. 29 del 1969, adeguandosi integralmente alla 1. statale n. 408 del 1949, non prevede alcun beneficio per gli edifici in costruzione, a differenza della precedente legge regionale, avendo limitato le agevolazioni fiscali ai trasferimenti di fabbricati

ultimati, avvenuti entro i quattro anni successivi alla dichiarazione di abitabilità o di effettiva abitazione.

Adita dai contribuenti la commissione tributaria di I grado rigettò il loro ricorso. Ma la commissione tributaria di II grado ne accolse l'appello.

La Commissione tributaria centrale, con decisione depositata l'8

luglio 1981, ha respinto il ricorso proposto dall'ufficio, affermando che l'art. 1 1. reg. sic. applicabile nella specie non contiene alcuna limitazione delle agevolazioni ai trasferimenti delle sole case di abitazione ultimate, ma anzi riferisce esplicitamente le

agevolazioni ai trasferimenti onerosi di case di abitazione la cui

(1) La soluzione espressa dalla decisione in epigrafe è in linea con

quella di Cass. 29 giugno 1981, n. 4200, Foro it., Rep. 1982, voce

Sicilia, n. 55. Anche la Commissione tributaria centrale si è pronuncia ta nel senso che la concessione del beneficio è subordinata all'ultima zione del fabbricato prima della stipula dell'atto: v. dee. 12 giugno 1978, n. 1883, id., Rep. 1978, voce cit., n. 45, nonché, implicitamente, dee. 16 giugno 1981, n. 2597, id., Rep. 1982, voce cit., n. 56.

Cass., ord. 12 marzo 1982, id., 1984, I, 3077, con nota di richiami, ha sollevato questione di legittimità costituzionale delle normativa

regionale siciliana nella parte in cui ha prorogato il termine di

applicabilità delle agevolazioni già previste in precedenti atti legislativi regionali.

Sulla legittimità costituzionale dell'art. 17 1. 408/49, cfr. Corte cost., ord. l'I dicembre 1985, n. 325, in questo fascicolo.

Il Foro Italiano — 1986.

costruzione sia iniziata entro il 31 dicembre 1970 e sia stata

ultimata non oltre il 31 dicembre 1973.

Avverso tale decisione il ministero delle finanze, propone ricorso per cassazione con atto notificato il 10 maggio 1982

deducendo un unico motivo. Motivi della decisione. — La ricorrente amministrazione, dedu

cendo violazione e falsa applicazione delle leggi sopra citate, in

particolare del loro art. 1, sostiene che gli atti ai quali deve

ritenersi applicabile la (più ampia) agevolazione tributaria accor

data dalla legge regionale siciliana sono gli stessi contemplati dal

l'art. 17 1. nazionale n. 408 del 1949 cioè i trasferimenti aventi ad

oggetto case di abitazione non in corso di costruzione ma già

costruite, effettuati nei quattro anni dalla dichiarazione di abitabi

lità o dalla effettiva abitazione.

11 ricorso va accolto. La decisione impugnata si discosta senza

convincenti ragioni dalla giurisprudenza di questa corte, che in

tema di imposta di registro sui trasferimenti di case di abitazione

ha enunciato l'opposto principio affermando che la 1. reg. sic. 30

luglio 1969 n. 29, nell'estendere l'efficacia temporale delle agevo lazioni di cui alle precedenti 1. reg. 13 maggio 1966 nn. 8 e 9, non introduce alcuna immutazione in ordine ai presupposti delle

agevolazioni medesime fissati dalla 1. nazionale 2 luglio 1949 n.

408; le quali pertanto, in base all'art. 17 di tale ultima legge, sono applicabili ai soli trasferimenti di case già costruite ed

abitabili (od abitate), con esclusione di quelli di case ancora in

corso di costruzione (cfr. sent. n. 4200 del 29 giugno 1981, Foro

it., Rep. 1982, voce Sicilia., n. 55).

Contrariamente a quanto ritenuto con la decisione impugnata, la 1. reg. sic. n. 29 del 30 luglio 1969 non istituì nuove

agevolazioni in materia di trasferimenti di aree edificabili o di

case di abitazione, ma si limitò ad estendere l'efficacia temporale della normativa di cui alla precedente 1. reg. n. 8 del 13 maggio

1966, modificata dalla 1. reg. n. 9 di pari data.

Detta legge regionale del 1966 aveva ridotto la misura dell'im

posta proporzionale di registro stabilita nella legislazione naziona

le per i trasferimenti di case la cui costruzione fosse iniziata

entro il 31 dicembre 1966 <o fosse già in corso alla data di

entrata in vigore della legge) e che fosse ultimata entro il

triennio successivo al suo inizio; praticamente limitando il be

neficio ai trasferimenti di abitazioni la cui costruzione fosse

ultimata al massimo entro il 31 dicembre 1969.

La successiva 1. reg. n. 29 del 1969 ha poi prorogato il

suddetto termine al 31 dicembre 1973, sia per le case di abitazio

ne la cui costruzione fosse già iniziata nei termini previsti dalle

precedenti leggi regionali (art. 5), sia per quelle la cui costruzione

fosse in corso o fosse iniziata entro il 31 dicembre 1970 (art. 4, 1°

comma). E con il 2° comma dello stesso art. 4 ha limitato l'applicabilità

delle agevolazioni ai soli trasferimenti avvenuti non oltre quattro anni dalla effettiva abitazione e dalla dichiarazione di abitabilità.

Questa disposizione non può ritenersi innovativa, in quanto costiuisce un'appendice della disciplina delle agevolazioni in que

stione, indicate nel comma precedente, come quelle previste dall'art. 1 1. reg. sic. n. 8 del 1966; legge che a sua volta non

conteneva nessuna specifica normativa in merito ai presupposti

dell'agevolazione, ma si limitava a richiamare la 1. nazionale n.

408 del 1949.

Alla quale ultima occorre quindi fare riferimento per l'accer

tamento dei presupposti delle agevolazioni. Per l'art. 17 di tale legge doveva ricorrere, per l'applicazione

dell'agevolazione, un duplice presupposto: che si trattasse di case

costruite ai sensi dell'art. 13 della stessa legge e che i trasferi

menti avessero luogo entro quattro anni dalla dichiarazione di

abitabilità e dalla effettiva abitazione.

Per l'art. 13 era previsto che la costruzione delle case avesse

inizio entro una certa data e fosse ultimata entro un certo

termine, dall'inizio.

Pertanto, per poter godere dell'agevolazione, secondo la legge

nazionale, era necessario un duplice requisito: uno, attinente agli

alloggi in se e per se (e cioè che si trattasse di alloggi la cui

costruzione fosse iniziata entro una certa data ed ultimata entro

un'altra data), l'altro attinente all'epoca dell'alienazione agevolata,

epoca fissata in un certo periodo intercorrente tra la dichiarazio

ne di abitabilità (e l'effettiva abitazione) e lo scadere del qua driennio successivo alla data suddetta.

Solo nel corso di tale quadriennio era pertanto applicabile

l'agevolazione tributaria ai trasferimenti, a condizione sempre che

si trattasse di alloggi costruiti entro un determinato periodo

precedente alla data iniziale del quadriennio stesso.

Quindi l'agevolazione, a parte il periodo in cui la costruzione

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1575 PARTE PRIMA 1576

aveva avuto luogo, si applicava solo ai trasferimenti di case già costruite ed abitabili (o abitate); come deve evincersi anche dalla ratio legis, che era quella di agevolare le costruzioni ed i trasferimenti di case per i meno abbienti, nonché dal fatto che l'agevolazione era possibile solo per i trasferimenti di case di abitazione vere e proprie, non anche di appartamenti destinati ad uffici (presupposto accertabile solo a costruzione ultimata) e dalla stessa dizione della norma, che contemplava i trasferimenti di case « costruite » e fissava come ambito di efficacia temporale dell'agevolazione il quadriennio avente inizio dalla dichiarazione di abitabilità o della effettiva abitazione di case quindi già costruite.

La legislazione regionale applicabile in materia non si è disco stata da tale normativa.

Se avesse voluto fissare i presupposti dell'agevolazione in modo diverso dalla legge nazionale, lo avrebbe espressamente fatto: come era avvenuto con la 1. reg. n. 11 del 28 aprile 1954, che espressamente aveva previsto all'art. 6 l'applicabilità dell'agevola zione anche ai trasferimenti aventi ad oggetto case di abitazione in corso di costruzione.

Invece, cassata l'efficacia temporale di detta legge, quella suc cessiva n. 8 del 1966 non ripetette la formula della precedente legge, ma si limitò a prevedere un'ulteriore riduzione dell'imposta proporzionalmente già ridotta dalla legge nazionale per i trasfe rimenti aventi ad oggetto gli immobili di cui all'art. 13 1. nazionale n. 408 del 1949; con il che implicitamente recepì' completamente, senza apportarvi modificazioni, la legislazione nazionale, ivi compreso tutto quanto atteneva ai presupposti per l'ammissione al beneficio fiscale di cui era stata modificata solo l'entità e non anche la disciplina (come confermato dall'art. 4 1. reg. n. 8 del 1966).

Su tale regime nessuna innovazione ha apportato la 1. reg. n. 29 del 30 luglio 1969, limitatasi a stabilire, al 1° comma dell'art. 4, che le agevolazioni tributarie previste dalla 1. reg. del 1966 (aventi la stessa natura di quelle previste dalla legge nazionale) si applicavano ulteriormente in relazione alle abitazioni la cui costruzione sarebbe stata ultimata entro una certa data, il che attiene al beneficio oggettivo della costruzione, non anche al diverso requisito dell'epoca del trasferimento; e a ripetere, al 2° comma, quanto a questo secondo requisito, la previsione della 1. nazionale n. 408 del 1949, ripetendone pressoché testualmente il testo. E cioè che, per poter usufruire delle agevolazioni, i trasferi menti dovevano avvenire non oltre quattro anni dalla dichiara zione di abitabilità e dalla effettiva abitazione; espressione identi ca a quella usata dalla legge nazionale.

La decisione impugnata va cassata con rinvio alla stessa Commissione centrale. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili, sentenza 16 gennaio 1986, n. 224; Pres. Mirabelli, Est. o. Fanelli, iP. M. Pandolfelli (conci, conf.); Clementini (Avv. Pirani) c. I.n.p.s. (Avv. Sciacca, Sacerdoti). Conferma Trib. Pescara 17 gennaio 1881.

Sanitario — Medico convenzionato con l'I.n.p.s. — Lavoro auto nomo — Giurisdizione ordinaria (Cod. civ., art. 2094; cod. proc. civ., art. 409).

Sanitario — Medico convenzionato — Compenso — Disciplina applicabile (Cost., art. 36).

Professioni intellettuali — Onorari — Convenzione — Inderogabi lità dei minimi tariffari — Nullità dei patti in deroga —

Esclusione (Cod. civ., art. 1362, 1418, 2233; 1. 21 febbraio 1963 n. 244, norme generali relative agli onorari e ai compensi per le prestazioni medico-chirurgiche e istituzione della relativa tariffa, art. 2).

Il rapporto avente ad oggetto l'espletamento di attività sanitaria a regime convenzionale con l'I.n.p.s. ha natura di lavoro autono mo e non di pubblico impiego; pertanto, esso è devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario. (1)

(1) Il riconoscimento della natura non subordinata del rapporto di lavoro del medico convenzionato costituisce, ormai, ius receptum: v. da ultimo, Cass., sez. un., 5 dicembre 1985, n. 6094, Foro it., 1986, I, 955, con nota di richiami e Cass. 2 ottobre 1985, n. 4766, ibid., 956; in termini, per il rapporto del sanitario convenzionato con l'I.n.p.s., v. Cass. 10 maggio 1982, n. 2875, id., Rep. 1983, voce Sanitario, n. 30; e

Il Foro Italiano — 1986.

Il principio di cui all'art. 36 Cost, è applicabile al solo lavoro

subordinato (nella specie, l'applicazione è stata esclusa per i medici convenzionati). (2)

Il compenso per prestazioni professionali va determinato attri

buendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta

fra le parti e, poi, in ordine successivo e solo in mancanza di

convenzione, alle tariffe e agli usi e, infine, ove anche questi manchino, alla determinazione del giudice; la violazione del

precetto normativo che impone l'inderogabilità dei minini ta

riffari non importa la nullità, ex art. 1418, 1" comma, c.c., del

patto in deroga, in quanto trattasi di precetto non riferibile ad un interesse generale, cioè dell'intera collettività, ma solo ad un interesse della categoria professionale. (3)

Svolgimento del processo. — Con ricorso al Pretore di Pescara

depositato il 12 ottobre 1974 Carlo Clementini esponeva che dal

luglio 1972 al settembre 1973 aveva lavorato presso il gabinetto diagnostico dell'I.n.p.s. in qualità di medico incaricato di accer tamenti sanitari ad assicurati richiedenti prestazioni previden ziali e per una durata 2-34 ore giornaliere per 6 gior ni alla settimana; che il suo lavoro era soggetto al controllo del direttore sanitario dell'I.n.p.s. che redigeva anche note di

qualifica; che era stato retribuito con un compenso a visita determinato unilateralmente dall'I.n.p.s. e comunque notevolmente inferiore sia ai compensi previsti dalla tariffa della Federazione nazionale ordine dei medici, sia a quelli corrisposti dall'I.n.p.s. ai medici specialisti; che l'I.n.p.s. non aveva provveduto a versare i contributi dovuti all'E.n.p.a.m.; che aveva diritto alla differenza tra il trattamento economico corrispostogli e quello previsto dai minimi tariffari o quanto meno quello stabilito dall'I.n.p.s. per i medici specialisti; che, in via subordinata, nella specie si sareb be potuto ipotizzare la sussistenza di un rapporto d'impiego.

Tanto premesso il dott. Clementini chiedeva che il pretore, in via principale, condannasse l'I.n.p.s. al pagamento della somma di lire 154.843.896 e lire 47.396.760 per i titoli di cui alla premessa; dichiarando altresì' l'istituto tenuto al versamento dei contributi non corrisposti dall'E.n.p.a.m.; e, in via subordinata, dichiarasse che tra le parti era intervenuto un rapporto d'impiego privato a

tempo indeterminato. Costituitosi il contraddittorio, l'I.n.p.s. so steneva che il rapporto intercorso col dott. Clementini aveva avuto natura di lavoro autonomo; che i compensi corrisposti

14 febbraio 1980, n. 1053, id., Rcp. 1980, voce Impiegalo dello Stato, n. 104.

(2) Sul punto della inapplicabilità del principio di cui all'art. 36 Cost, (diritto del lavoratore ad una retribuzione sufficiente) ai rapporti di lavoro diversi da quello subordinato, v., da ultimo, Cass., sez. un., 15 marzo 1985, n. 2016, Foro it., 1985, I, 1653, con nota di richiami.

(3) Sulla inapplicabilità del principio di cui all'art. 1418, 1° comma, c.c. nel caso di violazione delle norme che impongono minimi tariffari per prestazioni professionali medico-chirurgiche, v., tra le altre, Cass. 13 gennaio 1983, n. 260, Foro it., Rep. 1984, voce Professioni intellettuali, n. 83; 12 novembre 1982, n. 6034, id., Rep. 1982, voce cit., n. 87; 10 maggio 1982, n. 2875, id., Rep. 1983, voce Sanitario, n. 42; 14 febbraio 1980, n. 1053, id., Rep. 1980, voce Professioni intellettuali, n. 67; 8 giugno 1979, n. 3273, id., Rep. 1979, voce cit., n. 69.

La nullità ex art. 1418, 1° comma, c.c. è, invece, ritenuta commina bile per un contratto di prestazione professionale stipulato con un professionista non iscritto al relativo albo professionale: v. Cass. 28 maggio 1980, n. 3511, id., Rep. 1981, voce cit., n. 29; e 13 feb braio 1976, n. 467, id., 1976, I, 2434.

Si ricorda che al professionista è consentita la prestazione gratuita: v. Cass. 6 luglio 1976, n. 2507, id., Rep. 1978, voce cit., n. 66.

Sulla gerarchia delle fonti di determinazione dei compensi profes sionali ex art. 2233 c.c., v., tra le altre, Cass. 14 dicembre 1983, n. 7374, id., Rep. 1984, voce cit., n. 81; 27 gennaio 1982, n. 530, id., Rep. 1982, voce cit., n. 83; 7 gennaio 1981, n. 104, id., Rep. 1981, voce cit., n. 59; 11 ottobre 1980, n. 5453, id., Rep. 1980, voce cit., n. 63; 3 aprile 1979, n. 1903, id., Rep. 1979, voce cit., n. 64; 4 ago sto 1977, n. 3508, id., Rep. 1977, voce cit., n. 33.

L'art. 2233, 1° comma, c.c. è stato riconosciuto non in contrasto con i principi costituzionali di cui agli art. 3, 1° comma, 24, 2" comma, e 101, 2° comma, Cost, da Corte cost. 13 febbraio 1974, n. 32, id., 1974, I, 993.

La violazione dei minimi tariffari è stata, però, ritenuta assoggettabi le a sanzione disciplinare da Cass. 10 marzo 1971, n. 669, id., 1971, I, 1587, con nota di V. Andrioli.

In dottrina: Minafra, Il potere tariffario degli ordini e collegi sanitari e delle federazioni, in Rass. amm. sanità, 1981, 345; G. Pezzano, Onorario, voce dell'Enciclopedia del diritto, 1980, XXX, 175; Lega, Le libere professioni intellettuali nelle leggi e nella giurisprudenza, 1974, 757, ss.; Caputo, Conseguenze derivanti dalla violazione dei mini mi di tariffa, in Temi, 1973, 485; Ruperto, Tariffa professionale, voce del Novissimo digesto, 1971, XVIII, 1063.

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