sezione I civile; sentenza 16 giugno 2000, n. 8233; Pres. Olla, Est. Felicetti, P.M. Palmieri (concl.conf.); Ceci (Avv. Angeloni) c. Bastioni. Cassa App. L'Aquila 27 febbraio 1998Source: Il Foro Italiano, Vol. 124, No. 4 (APRILE 2001), pp. 1315/1316-1317/1318Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23197000 .
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1315 PARTE PRIMA
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 16 giu gno 2000, n. 8233; Pres. Olla, Est. Felicetti, P.M. Palmieri
(conci, conf.); Ceci (Avv. Angeloni) c. Bastioni. Cassa App.
L'Aquila 27febbraio 1998.
Matrimonio — Divorzio — Assegno — Esclusione — Fatti specie (L. 1° dicembre 1970 n. 898, disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, art. 5; 1. 6 marzo 1987 n. 74, nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di ma
trimonio, art. 10).
L'assegno di divorzio non spetta al coniuge, ancorché econo
micamente più debole, per volontà e colpa del quale il rap
porto matrimoniale sia stato solo formalmente istituito e non
abbia dato luogo ad alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sfociando dopo breve tempo in una domanda di
divorzio per inconsumazione. ( 1 )
(1) I. - La sentenza è annotata da M. Finocchiaro, in Guida al dir., 2000, fase. 25, 34.
La giurisprudenza afferma che l'attribuzione dell'assegno divorzile
(sul presupposto della natura esclusivamente assistenziale dello stesso, a seguito della novella del 1987) è indefettibilmente subordinata alla
specifica circostanza di fatto della mancanza di mezzi adeguati (in essi
compresi redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità), o dell'impossibi lità di procurarseli per ragioni oggettive, da intendersi come inadegua tezza alla conservazione di un tenore di vita analogo a quello condotto in costanza di matrimonio, da parte del coniuge istante.
Cfr., in tal senso, Cass. 16 giugno 2000, n. 8225, Foro it., Mass., 746; 4 maggio 2000, n. 5582, ibid., n. 521; 29 marzo 2000, n. 3792, Famiglia e dir., 2000, 441 (sulla ricostruzione ope iudicis della posi zione patrimoniale e reddituale dei coniugi); 17 marzo 2000, n. 3101, Foro it., Mass., 334 (secondo cui l'inadeguatezza dei mezzi va valutata anche con riferimento ai mezzi di sostentamento acquisibili attraverso
l'esplicazione di attività lavorativa confacente alla qualificazione della
persona ed alla sua posizione sociale e di fatto; alle condizioni perso nali, di età e di salute; alle condizioni socio-ambientali, intese come concrete possibilità offerte dal locale mercato del lavoro); 8 febbraio
2000, n. 1379, ibid., 144 (secondo cui il giudice di merito deve deter minare la situazione economico-familiare esistente al momento della cessazione della convivenza matrimoniale, raffrontandola con quella del coniuge richiedente al momento della pronuncia di divorzio, al fine di stabilire se quest'ultima sia tale da consentire al richiedente medesi mo di mantenere un tenore di vita analogo a quello corrispondente alla indicata situazione economica della famiglia); 28 gennaio 2000, n. 958, ibid., 97 (con riferimento ai presupposti per la revisione dell'assegno divorzile); 17 novembre 1999, n. 12729, id., Rep. 1999, voce Matri
monio, n. 134; 29 ottobre 1999, n. 12182, ibid., n. 133; 22 settembre
1999, n. 10260, ibid., n. 132; 28 agosto 1999, n. 9056, ibid., n. 143
(sulla revisione dell'assegno); 28 luglio 1999, n. 8183, ibid., n. 130
(secondo cui l'istante deve dimostrare il dato del passato e quindi la fa scia socio-economica d'appartenenza della coppia all'epoca della con vivenza e il conseguente stile di vita adottato manente matrimonio e la situazione economica attuale); 19 luglio 1999, n. 7672, ibid., n. 129; 22
giugno 1999, n. 6307, ibid., n. 127; 20 maggio 1999, n. 4905, ibid., vo ce Separazione di coniugi, n. 87; 29 aprile 1999, n. 4319, ibid., voce Matrimonio, n. 126 (secondo cui, nella determinazione dell'assegno, occorre aver riguardo anche agli incrementi delle condizioni patrimo niali del coniuge obbligato che costituiscano naturale e prevedibile sviluppo dell'attività svolta durante il matrimonio); 1° marzo 1999, n. 1695, ibid., n. 124; 26 novembre 1998, n. 12010, id., Rep. 1998, voce cit., n. 160; 29 ottobre 1998, n. 10801, ibid., n. 150; 29 agosto 1998, n. 8654, ibid., n. 159 (sulla revisione dell'assegno); 27 luglio 1998, n. 7352, id., Rep. 1999, voce cit., n. 128; 2 luglio 1998, n. 6468, id., Rep. 1998, voce cit., n. 149; 13 maggio 1998, n. 4809, ibid., n. 148; 7 mag gio 1998, n. 4617, id., Rep. 1999, voce cit., n. 125; 20 marzo 1998, n.
2955, id., 1999,1, 1306; 26 febbraio 1998, n. 2087, id., Rep. 1998, voce cit., n. 143; 15 gennaio 1998, n. 317, ibid., n. 142; 8 ottobre 1997, n. 9758, id., Rep. 1997, voce cit., n. 146; 26 settembre 1997, n. 9455, id., Rep. 1998, voce cit., n. 141; 21 agosto 1997, n. 7799, id., Rep. 1997, voce cit., n. 144; 6 agosto 1997, n. 7269, id., Rep. 1998, voce cit., n. 140 (sull'onere della prova, attinente alla inadeguatezza dei mezzi ed incombente sull'istante); 5 agosto 1997, n. 7199, ibid., n. 139; 9 luglio 1997, n. 6207, id., Rep. 1997, voce cit., n. 141; 3 luglio 1997, n. 5986, ibid., n. 154; 26 giugno 1997, n. 5720, ibid., n. 153; 10 giugno 1997, n. 5194, ibid., n. 138; 26 novembre 1996, n. 10465, ibid., n. 149; 3 set tembre 1996, n. 8057, id., Rep. 1996, voce cit., n. 165; 18 marzo 1996, n. 2273, ibid., n. 163; 20 dicembre 1995, n. 13017, ibid., n. 161; 7 set tembre 1995, n. 9415, id., Rep. 1995, voce cit., n. 208; 21 giugno 1995, n. 6974, ibid., n. 206 (le ultime due sulla revisione dell'assegno); 23 dicembre 1994, n. 11117, id., Rep. 1994, voce cit., n. 190; 13 aprile 1994, n. 3429, ibid., n. 189; 29 marzo 1994, n. 3049, id., Rep. 1995,
Il Foro Italiano — 2001.
Svolgimento del processo. — Bastioni Maria Antonietta, con
ricorso 28 dicembre 1991 al Tribunale di L'Aquila, premesso di
avere contratto matrimonio concordatario con Ceci Domenico il
19 settembre 1991, deduceva l'inconsumazione del matrimonio
e ne chiedeva la cessazione degli effetti civili ai sensi dell'art. 3, lett. f), 1. n. 898 del 1970, imponendosi a carico del marito un assegno di divorzio.
Il Ceci non si opponeva alla domanda di cessazione degli ef
fetti civili del matrimonio, ma chiedeva il rigetto della domanda
di un assegno di divorzio, non essendosi instaurata, per volontà
della Bastioni, la comunione di vita fra i coniugi. Il tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del
matrimonio e attribuiva alla Bastioni un assegno divorzile di
duecentomila lire mensili. Il Ceci impugnava la sentenza, deducendo che la brevità della
durata del matrimonio costituiva motivo per negare il diritto
della Bastioni all'assegno. Deduceva altresì che l'ex moglie non
aveva dimostrato l'esistenza di ragioni obiettive che le impedis sero di procurarsi mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita.
La Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza depositata il 27
febbraio 1998, respingeva l'appello, affermando che il tribuna
voce cit., n. 194; 1° dicembre 1993, n. 11860, id., Rep. 1994, voce cit., n. 191; 16 novembre 1993, n. 11326, id., 1995, I, 631 (sulla revisione
dell'assegno). II. - Per la rilevanza della posizione reddituale e delle contribuzioni
dei conviventi dei coniugi, v. Cass. 24 novembre 1999, n. 13053, e 20 settembre 1999, n. 10149, id., 2000,1, 1229.
III. - Solo in una seconda fase, una volta cioè che sia stato ricono sciuto (alla stregua dei criteri sopra richiamati) il diritto in astratto al
l'assegno, il giudice potrà procedere alla determinazione quantitativa, in concreto, dell'ammontare dell'assegno, vale a dire delle somme suf ficienti a superare l'inadeguatezza dei mezzi di cui dispone l'avente di ritto.
Il giudice terrà conto, a tal fine, degli elementi indicati dall'art. 5 1.
898/70, tra cui la durata del matrimonio (ed ancora: le condizioni dei
coniugi; le ragioni della decisione; il contributo personale ed economi co di ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patri monio nel periodo matrimoniale; il reddito di entrambi), con riguardo al momento della pronuncia di divorzio, senza che risulti obbligatorio il ricorso a tutti, contemporaneamente, i suddetti parametri, e tenuto conto delle deduzioni e delle specifiche richieste delle parti.
In altri termini, tali fattori incidono solo sulla quantificazione del
l'assegno, una volta provato Van debeatur, ed operano come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto; v., specificamente, Cass. 29 aprile 1999, n. 4319, cit.; 13 maggio 1998, n.
4809, cit.; 7 maggio 1998, n. 4617, cit.; 15 gennaio 1998, n. 317, cit.; 8 ottobre 1997, n. 9758, cit.; 9 luglio 1997, n. 6207, cit.; 2 settembre
1996, n. 7990, id., Rep. 1996, voce cit., n. 164 (sulla incidenza delle
ragioni della decisione); 15 febbraio 1995, n. 1616, id., Rep. 1995, voce
cit., n. 199; 24 marzo 1994, n. 2872, id., Rep. 1994, voce cit., n. 186; 5 novembre 1992, n. 11978, id., 1993,1, 1123, con nota di richiami, e 12 marzo 1992, n. 3019, ibid., 1635, con nota di Quadri.
IV. - I fattori in questione, anzi, in ipotesi estreme, possono addirittu ra azzerare il diritto all'assegno, ciò quando la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con detti elementi di quantificazione: v. Cass. 1° marzo 1999, n. 1695, id., Rep. 1999, voce cit., n. 124 (la Suprema corte ha cassato la sentenza del giudice di merito, il quale aveva attribuito l'assegno individuando nel divorziato un'obiettiva mancanza di mezzi di sussistenza e facendo
poi un generico richiamo ai criteri stabiliti dall'art. 5 cit., senza specifi care quali di quei criteri fossero stati considerati e senza esaminare se la loro valutazione, ponderata e bilaterale, avesse semmai potuto con durre all'esclusione, azzerandone la misura, della spettanza dell'asse
gno stesso); in termini, Cass. 13 maggio 1998, n. 4809, cit. (richiamata dalla sentenza in rassegna).
Così, qualora il matrimonio abbia avuto durata brevissima, può escludersi lo stesso diritto all'assegno divorzile, che pure — in astratto — sarebbe spettato, tenuto però conto delle ragioni che avevano deter minato il matrimonio «dato che la necessità di assicurare al coniuge meno abbiente un tenore di vita quanto più adeguato a quello goduto durante il matrimonio viene meno, allorché nessun contributo personale possa essere ravvisato in detto coniuge alla conduzione familiare e alla costituzione della comunione spirituale, in realtà mai esistita»: v. Cass. 29 ottobre 1996, n. 9439, id., 1997, I, 1541, con nota di Quadri; in ter mini, nella giurisprudenza di merito, v. Trib. Casale Monferrato 24
giugno 1998, id., Rep. 1999, voce cit., n. 139. V. - Nel caso di cui alla sentenza in epigrafe il divorzio era stato
pronunciato per inconsumazione del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. f), 1. 898/70; peraltro, una tale pronuncia di per sé non preclude, sussistendo i presupposti di legge, l'attribuzione dell'assegno divorzile: v. Cass. 21 settembre 1998, n. 9442, ibid., n. 122.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
le, non avendo la Bastioni redditi propri, aveva giustamente af
fermato il diritto all'assegno, e che la brevità della durata del
matrimonio influiva solo sulla misura dell'assegno. Avverso tale sentenza il Ceci ha proposto ricorso a questa
corte con atto notificato alla Bastioni il 13 gennaio 1999, for
mulando un unico, ma articolato motivo di gravame. La parte intimata non ha controdedotto.
Motivi della decisione. — 1. - Con l'unico motivo di ricorso
si denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 1. n.
898 del 1970, come modificato dalla 1. n. 74 del 1987, nonché l'omesso esame di un punto decisivo della controversia.
Si deduce al riguardo che risulta accertato in fatto che il ma
trimonio durò solo tre mesi e non fu consumato per volontà
della moglie. Si lamenta che ciò nonostante la corte d'appello abbia confermato la sentenza del tribunale, che riconosceva alla
ex moglie il diritto ad un assegno divorzile, stante la sua asso
luta mancanza di redditi, potendo influire le su dette circostanze
solo sulla misura dell'assegno. Ciò premesso, sotto un primo profilo si deduce che le ragioni
del divorzio e la durata del matrimonio, secondo quanto affer
mato dalla giurisprudenza di questa corte, possono anche con
durre all'esclusione dell'assegno. In particolare si afferma che
allorquando, come nel caso di specie, la comunione spirituale fra i coniugi non sia mai esistita e nessun apporto sia stato dato
dal coniuge che richieda l'assegno alla conduzione della fami
glia, l'assegno deve essere escluso, traducendosi altrimenti in
una rendita priva di giustificazione. Sotto altro profilo si lamenta altresì che la corte d'appello, ai
fini della concessione dell'assegno, non abbia ritenuta necessa
ria la prova, da parte di chi richieda l'assegno, della sua impos sibilità e procurarsi redditi adeguati per ragioni obiettive, così
violando il disposto dell'art. 5 sopra menzionato, che identifica
i presupposti dell'assegno nella mancanza di redditi adeguati o
nell'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive. 2. - Il motivo è fondato in relazione al primo profilo, con as
sorbimento del secondo.
La corte d'appello, nel giudicare su una domanda di assegno di divorzio con riferimento a un matrimonio durato solo tre mesi
e non consumato, lo ha liquidato, sia pure in misura minima, af
fermando il principio secondo il quale la condizione di assoluta
mancanza di reddito e di sostanziale bisogno del coniuge richie
dente è di per sé sufficiente ad attribuire a detto coniuge il di
ritto all'assegno, a norma dell'art. 5 1. n. 898 del 1970, nel testo
di cui alla 1. n. 74 del 1987. Tale principio è errato ed è contraddetto dall'orientamento
interpretativo dell'art. 5 su detto adottato da questa corte sin
dalla sentenza delle sezioni unite n. 11490 del 1990 (Foro it.,
1991,1, 67). Secondo tale orientamento interpretativo, che questo collegio
condivide, l'assegno di divorzio, nella disciplina introdotta dal
l'art. 10 1. n. 74 del 1987, ha carattere esclusivamente assisten
ziale, atteso che la sua concessione trova presupposto nell'ina
deguatezza dei mezzi del coniuge istante, da intendersi come in
sufficienza dei medesimi a consentirgli di conservargli un teno
re di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. Pe
raltro, ove sussista detto presupposto — che dovrà essere valu
tato anche con riferimento ai mezzi che possono essere acquisiti attraverso un'attività lavorativa confacente alla qualificazione lavorativa e posizione sociale del coniuge richiedente, ove in
concreto espletabile — la liquidazione dell'assegno dovrà esse
re effettuata in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei
criteri enunciati in detto art. 5 (condizioni dei coniugi; ragioni della decisione; contributo personale ed economico dato da cia
scuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimo nio di ciascuno o di quello comune; reddito di entrambi; durata
del matrimonio), e tale valutazione, in particolare nel caso di
convivenze brevissime in cui non si sia formata alcuna comu
nione materiale e spirituale fra i coniugi, e tenuto conto in rela
zione a ciò anche delle rispettive responsabilità, potrà condurre — secondo il prudente e motivato giudizio del giudice di merito
— non solo al contenimento ma anche all'esclusione dell'asse
gno (in tal senso, v., anche, Cass. 13 maggio 1998, n. 4809, id., Rep. 1998, voce Matrimonio, n. 148; 27 novembre 1992, n.
12682, id., Rep. 1992, voce cit., n. 190). In particolare questa corte nella sentenza n. 9439 del 1996
(id., 1997,1, 1541), nel confermare che la valutazione ponderata dei su detti criteri enunciati dall'art. 5 può anche condurre a ne
II Foro Italiano — 2001.
gare l'attribuzione dell'assegno, ha affermato che la brevissima
durata della convivenza, la contrazione del vincolo per motivi
apertamente utilitaristici e la mancata costituzione di una comu
nione spirituale e materiale fra i coniugi, possono condurre al
l'esclusione dell'assegno di divorzio.
Detti principi vanno riaffermati, dovendosi sottolineare che
l'assegno di divorzio, nello spirito dell'art. 5 1. n. 898 del 1970, nel testo di cui alla 1. n. 74 del 1987, ha lo scopo di tutelare il
coniuge economicamente più debole, ancorché il matrimonio
abbia avuto breve durata, ed ancorché la comunione materiale e
spirituale non si sia potuta costituire senza sua colpa, influendo
in tal caso tali elementi unicamente sulla misura dell'assegno. Esula viceversa dalla ratio della norma il riconoscimento di
un assegno di divorzio ove il rapporto matrimoniale, per volontà
e colpa del richiedente l'assegno, risulti solo formalmente isti
tuito, e non abbia dato luogo alla formazione di alcuna comu
nione materiale e spirituale fra i coniugi, sfociando dopo breve
tempo in una domanda di divorzio.
La sentenza va pertanto cassata in relazione al primo profilo del motivo, con assorbimento del secondo e la causa va rinviata
alla Corte d'appello di Roma che farà applicazione dei principi di diritto sopra enunciati, stabilendo sulla base di essi in ordine all'assegno di divorzio richiesto.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 14 giu gno 2000, n. 8109; Pres. Grieco, Rei. A. Finocchiaro, Est.
Salmè, P.M. Mele (conci, diff.); Bocchi (Avv. Guancioli, Pongolini) c. Tedeschi. Conferma App. Bologna 13 novem
bre 1997.
Matrimonio — Divorzio — Rapporti patrimoniali tra i co
niugi — Accordo trasfuso nella separazione consensuale
— Carattere transattivo — Nullità per illiceità della causa — Esclusione — Rilevanza — Limiti (Cod. civ., art. 160, 1418, 1421; 1. 1° dicembre 1970 n. 898, disciplina dei casi di
scioglimento del matrimonio, art. 5).
L'accordo inforza del quale uno dei coniugi si obbliga all'ero
gazione in favore dell 'altro di una somma mensile vitalizia,
benché parzialmente trasfuso nei patti di separazione consen
suale, non è nullo per illiceità della causa, ove sia volto a
porre transattivamente fine a controversie patrimoniali tra i
coniugi, senza alcun riferimento al futuro assetto dei rapporti economici tra i coniugi medesimi conseguenti alla eventuale
pronuncia di divorzio; tuttavia, dell'accordo stesso si dovrà
tenere conto nella determinazione dell 'assegno divorzile. ( 1 )
(1) La sentenza (annotata da Carbone, in Famiglia e dir., 2000, 429, da Dellacasa, in Contratti, 2001, 46, da Balestra, in Corriere giur., 2000, 1023 e da M. Finocchiaro, in Guida al dir., 2000, fase. 24, 42) sembra parzialmente (e non senza traumi, come testimonia la circostan
za che l'estensore sia diverso dal relatore) discostarsi dai precedenti in
materia. La giurisprudenza afferma costantemente che gli accordi con i quali i
coniugi fissano in sede di separazione il regime giuridico del futuro ed
eventuale divorzio sono invalidi per illiceità della causa, sia nella parte
riguardante i figli, sia in quella concernente l'assegno spettante all'ex
coniuge, in forza della indisponibilità preventiva dei diritti patrimoniali
conseguenti allo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 160 c.c.
Cfr. Cass. 18 febbraio 2000, n. 1810, Foro it., Mass., 209 (secondo cui di tali accordi non può tenersi conto non solo quando limitino o ad
dirittura escludano il diritto del coniuge economicamente più debole al
conseguimento di quanto è necessario per soddisfare le esigenze della
vita, ma anche quando soddisfino pienamente dette esigenze, per il ri
lievo che una preventiva pattuizione — specie se allettante e condizio
nata alla non opposizione al divorzio — potrebbe determinare il con
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