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sezione I civile; sentenza 16 giugno 2000, n. 8233; Pres. Olla, Est. Felicetti, P.M. Palmieri...

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sezione I civile; sentenza 16 giugno 2000, n. 8233; Pres. Olla, Est. Felicetti, P.M. Palmieri (concl. conf.); Ceci (Avv. Angeloni) c. Bastioni. Cassa App. L'Aquila 27 febbraio 1998 Source: Il Foro Italiano, Vol. 124, No. 4 (APRILE 2001), pp. 1315/1316-1317/1318 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23197000 . Accessed: 28/06/2014 09:51 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 141.101.201.39 on Sat, 28 Jun 2014 09:51:40 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 16 giugno 2000, n. 8233; Pres. Olla, Est. Felicetti, P.M. Palmieri (concl.conf.); Ceci (Avv. Angeloni) c. Bastioni. Cassa App. L'Aquila 27 febbraio 1998Source: Il Foro Italiano, Vol. 124, No. 4 (APRILE 2001), pp. 1315/1316-1317/1318Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23197000 .

Accessed: 28/06/2014 09:51

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1315 PARTE PRIMA

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 16 giu gno 2000, n. 8233; Pres. Olla, Est. Felicetti, P.M. Palmieri

(conci, conf.); Ceci (Avv. Angeloni) c. Bastioni. Cassa App.

L'Aquila 27febbraio 1998.

Matrimonio — Divorzio — Assegno — Esclusione — Fatti specie (L. 1° dicembre 1970 n. 898, disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio, art. 5; 1. 6 marzo 1987 n. 74, nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di ma

trimonio, art. 10).

L'assegno di divorzio non spetta al coniuge, ancorché econo

micamente più debole, per volontà e colpa del quale il rap

porto matrimoniale sia stato solo formalmente istituito e non

abbia dato luogo ad alcuna comunione materiale e spirituale tra i coniugi, sfociando dopo breve tempo in una domanda di

divorzio per inconsumazione. ( 1 )

(1) I. - La sentenza è annotata da M. Finocchiaro, in Guida al dir., 2000, fase. 25, 34.

La giurisprudenza afferma che l'attribuzione dell'assegno divorzile

(sul presupposto della natura esclusivamente assistenziale dello stesso, a seguito della novella del 1987) è indefettibilmente subordinata alla

specifica circostanza di fatto della mancanza di mezzi adeguati (in essi

compresi redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità), o dell'impossibi lità di procurarseli per ragioni oggettive, da intendersi come inadegua tezza alla conservazione di un tenore di vita analogo a quello condotto in costanza di matrimonio, da parte del coniuge istante.

Cfr., in tal senso, Cass. 16 giugno 2000, n. 8225, Foro it., Mass., 746; 4 maggio 2000, n. 5582, ibid., n. 521; 29 marzo 2000, n. 3792, Famiglia e dir., 2000, 441 (sulla ricostruzione ope iudicis della posi zione patrimoniale e reddituale dei coniugi); 17 marzo 2000, n. 3101, Foro it., Mass., 334 (secondo cui l'inadeguatezza dei mezzi va valutata anche con riferimento ai mezzi di sostentamento acquisibili attraverso

l'esplicazione di attività lavorativa confacente alla qualificazione della

persona ed alla sua posizione sociale e di fatto; alle condizioni perso nali, di età e di salute; alle condizioni socio-ambientali, intese come concrete possibilità offerte dal locale mercato del lavoro); 8 febbraio

2000, n. 1379, ibid., 144 (secondo cui il giudice di merito deve deter minare la situazione economico-familiare esistente al momento della cessazione della convivenza matrimoniale, raffrontandola con quella del coniuge richiedente al momento della pronuncia di divorzio, al fine di stabilire se quest'ultima sia tale da consentire al richiedente medesi mo di mantenere un tenore di vita analogo a quello corrispondente alla indicata situazione economica della famiglia); 28 gennaio 2000, n. 958, ibid., 97 (con riferimento ai presupposti per la revisione dell'assegno divorzile); 17 novembre 1999, n. 12729, id., Rep. 1999, voce Matri

monio, n. 134; 29 ottobre 1999, n. 12182, ibid., n. 133; 22 settembre

1999, n. 10260, ibid., n. 132; 28 agosto 1999, n. 9056, ibid., n. 143

(sulla revisione dell'assegno); 28 luglio 1999, n. 8183, ibid., n. 130

(secondo cui l'istante deve dimostrare il dato del passato e quindi la fa scia socio-economica d'appartenenza della coppia all'epoca della con vivenza e il conseguente stile di vita adottato manente matrimonio e la situazione economica attuale); 19 luglio 1999, n. 7672, ibid., n. 129; 22

giugno 1999, n. 6307, ibid., n. 127; 20 maggio 1999, n. 4905, ibid., vo ce Separazione di coniugi, n. 87; 29 aprile 1999, n. 4319, ibid., voce Matrimonio, n. 126 (secondo cui, nella determinazione dell'assegno, occorre aver riguardo anche agli incrementi delle condizioni patrimo niali del coniuge obbligato che costituiscano naturale e prevedibile sviluppo dell'attività svolta durante il matrimonio); 1° marzo 1999, n. 1695, ibid., n. 124; 26 novembre 1998, n. 12010, id., Rep. 1998, voce cit., n. 160; 29 ottobre 1998, n. 10801, ibid., n. 150; 29 agosto 1998, n. 8654, ibid., n. 159 (sulla revisione dell'assegno); 27 luglio 1998, n. 7352, id., Rep. 1999, voce cit., n. 128; 2 luglio 1998, n. 6468, id., Rep. 1998, voce cit., n. 149; 13 maggio 1998, n. 4809, ibid., n. 148; 7 mag gio 1998, n. 4617, id., Rep. 1999, voce cit., n. 125; 20 marzo 1998, n.

2955, id., 1999,1, 1306; 26 febbraio 1998, n. 2087, id., Rep. 1998, voce cit., n. 143; 15 gennaio 1998, n. 317, ibid., n. 142; 8 ottobre 1997, n. 9758, id., Rep. 1997, voce cit., n. 146; 26 settembre 1997, n. 9455, id., Rep. 1998, voce cit., n. 141; 21 agosto 1997, n. 7799, id., Rep. 1997, voce cit., n. 144; 6 agosto 1997, n. 7269, id., Rep. 1998, voce cit., n. 140 (sull'onere della prova, attinente alla inadeguatezza dei mezzi ed incombente sull'istante); 5 agosto 1997, n. 7199, ibid., n. 139; 9 luglio 1997, n. 6207, id., Rep. 1997, voce cit., n. 141; 3 luglio 1997, n. 5986, ibid., n. 154; 26 giugno 1997, n. 5720, ibid., n. 153; 10 giugno 1997, n. 5194, ibid., n. 138; 26 novembre 1996, n. 10465, ibid., n. 149; 3 set tembre 1996, n. 8057, id., Rep. 1996, voce cit., n. 165; 18 marzo 1996, n. 2273, ibid., n. 163; 20 dicembre 1995, n. 13017, ibid., n. 161; 7 set tembre 1995, n. 9415, id., Rep. 1995, voce cit., n. 208; 21 giugno 1995, n. 6974, ibid., n. 206 (le ultime due sulla revisione dell'assegno); 23 dicembre 1994, n. 11117, id., Rep. 1994, voce cit., n. 190; 13 aprile 1994, n. 3429, ibid., n. 189; 29 marzo 1994, n. 3049, id., Rep. 1995,

Il Foro Italiano — 2001.

Svolgimento del processo. — Bastioni Maria Antonietta, con

ricorso 28 dicembre 1991 al Tribunale di L'Aquila, premesso di

avere contratto matrimonio concordatario con Ceci Domenico il

19 settembre 1991, deduceva l'inconsumazione del matrimonio

e ne chiedeva la cessazione degli effetti civili ai sensi dell'art. 3, lett. f), 1. n. 898 del 1970, imponendosi a carico del marito un assegno di divorzio.

Il Ceci non si opponeva alla domanda di cessazione degli ef

fetti civili del matrimonio, ma chiedeva il rigetto della domanda

di un assegno di divorzio, non essendosi instaurata, per volontà

della Bastioni, la comunione di vita fra i coniugi. Il tribunale pronunciava la cessazione degli effetti civili del

matrimonio e attribuiva alla Bastioni un assegno divorzile di

duecentomila lire mensili. Il Ceci impugnava la sentenza, deducendo che la brevità della

durata del matrimonio costituiva motivo per negare il diritto

della Bastioni all'assegno. Deduceva altresì che l'ex moglie non

aveva dimostrato l'esistenza di ragioni obiettive che le impedis sero di procurarsi mezzi adeguati alle proprie esigenze di vita.

La Corte d'appello di L'Aquila, con sentenza depositata il 27

febbraio 1998, respingeva l'appello, affermando che il tribuna

voce cit., n. 194; 1° dicembre 1993, n. 11860, id., Rep. 1994, voce cit., n. 191; 16 novembre 1993, n. 11326, id., 1995, I, 631 (sulla revisione

dell'assegno). II. - Per la rilevanza della posizione reddituale e delle contribuzioni

dei conviventi dei coniugi, v. Cass. 24 novembre 1999, n. 13053, e 20 settembre 1999, n. 10149, id., 2000,1, 1229.

III. - Solo in una seconda fase, una volta cioè che sia stato ricono sciuto (alla stregua dei criteri sopra richiamati) il diritto in astratto al

l'assegno, il giudice potrà procedere alla determinazione quantitativa, in concreto, dell'ammontare dell'assegno, vale a dire delle somme suf ficienti a superare l'inadeguatezza dei mezzi di cui dispone l'avente di ritto.

Il giudice terrà conto, a tal fine, degli elementi indicati dall'art. 5 1.

898/70, tra cui la durata del matrimonio (ed ancora: le condizioni dei

coniugi; le ragioni della decisione; il contributo personale ed economi co di ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patri monio nel periodo matrimoniale; il reddito di entrambi), con riguardo al momento della pronuncia di divorzio, senza che risulti obbligatorio il ricorso a tutti, contemporaneamente, i suddetti parametri, e tenuto conto delle deduzioni e delle specifiche richieste delle parti.

In altri termini, tali fattori incidono solo sulla quantificazione del

l'assegno, una volta provato Van debeatur, ed operano come fattori di moderazione e diminuzione della somma considerata in astratto; v., specificamente, Cass. 29 aprile 1999, n. 4319, cit.; 13 maggio 1998, n.

4809, cit.; 7 maggio 1998, n. 4617, cit.; 15 gennaio 1998, n. 317, cit.; 8 ottobre 1997, n. 9758, cit.; 9 luglio 1997, n. 6207, cit.; 2 settembre

1996, n. 7990, id., Rep. 1996, voce cit., n. 164 (sulla incidenza delle

ragioni della decisione); 15 febbraio 1995, n. 1616, id., Rep. 1995, voce

cit., n. 199; 24 marzo 1994, n. 2872, id., Rep. 1994, voce cit., n. 186; 5 novembre 1992, n. 11978, id., 1993,1, 1123, con nota di richiami, e 12 marzo 1992, n. 3019, ibid., 1635, con nota di Quadri.

IV. - I fattori in questione, anzi, in ipotesi estreme, possono addirittu ra azzerare il diritto all'assegno, ciò quando la conservazione del tenore di vita assicurato dal matrimonio finisca per risultare incompatibile con detti elementi di quantificazione: v. Cass. 1° marzo 1999, n. 1695, id., Rep. 1999, voce cit., n. 124 (la Suprema corte ha cassato la sentenza del giudice di merito, il quale aveva attribuito l'assegno individuando nel divorziato un'obiettiva mancanza di mezzi di sussistenza e facendo

poi un generico richiamo ai criteri stabiliti dall'art. 5 cit., senza specifi care quali di quei criteri fossero stati considerati e senza esaminare se la loro valutazione, ponderata e bilaterale, avesse semmai potuto con durre all'esclusione, azzerandone la misura, della spettanza dell'asse

gno stesso); in termini, Cass. 13 maggio 1998, n. 4809, cit. (richiamata dalla sentenza in rassegna).

Così, qualora il matrimonio abbia avuto durata brevissima, può escludersi lo stesso diritto all'assegno divorzile, che pure — in astratto — sarebbe spettato, tenuto però conto delle ragioni che avevano deter minato il matrimonio «dato che la necessità di assicurare al coniuge meno abbiente un tenore di vita quanto più adeguato a quello goduto durante il matrimonio viene meno, allorché nessun contributo personale possa essere ravvisato in detto coniuge alla conduzione familiare e alla costituzione della comunione spirituale, in realtà mai esistita»: v. Cass. 29 ottobre 1996, n. 9439, id., 1997, I, 1541, con nota di Quadri; in ter mini, nella giurisprudenza di merito, v. Trib. Casale Monferrato 24

giugno 1998, id., Rep. 1999, voce cit., n. 139. V. - Nel caso di cui alla sentenza in epigrafe il divorzio era stato

pronunciato per inconsumazione del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. f), 1. 898/70; peraltro, una tale pronuncia di per sé non preclude, sussistendo i presupposti di legge, l'attribuzione dell'assegno divorzile: v. Cass. 21 settembre 1998, n. 9442, ibid., n. 122.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

le, non avendo la Bastioni redditi propri, aveva giustamente af

fermato il diritto all'assegno, e che la brevità della durata del

matrimonio influiva solo sulla misura dell'assegno. Avverso tale sentenza il Ceci ha proposto ricorso a questa

corte con atto notificato alla Bastioni il 13 gennaio 1999, for

mulando un unico, ma articolato motivo di gravame. La parte intimata non ha controdedotto.

Motivi della decisione. — 1. - Con l'unico motivo di ricorso

si denunciano la violazione e falsa applicazione dell'art. 5 1. n.

898 del 1970, come modificato dalla 1. n. 74 del 1987, nonché l'omesso esame di un punto decisivo della controversia.

Si deduce al riguardo che risulta accertato in fatto che il ma

trimonio durò solo tre mesi e non fu consumato per volontà

della moglie. Si lamenta che ciò nonostante la corte d'appello abbia confermato la sentenza del tribunale, che riconosceva alla

ex moglie il diritto ad un assegno divorzile, stante la sua asso

luta mancanza di redditi, potendo influire le su dette circostanze

solo sulla misura dell'assegno. Ciò premesso, sotto un primo profilo si deduce che le ragioni

del divorzio e la durata del matrimonio, secondo quanto affer

mato dalla giurisprudenza di questa corte, possono anche con

durre all'esclusione dell'assegno. In particolare si afferma che

allorquando, come nel caso di specie, la comunione spirituale fra i coniugi non sia mai esistita e nessun apporto sia stato dato

dal coniuge che richieda l'assegno alla conduzione della fami

glia, l'assegno deve essere escluso, traducendosi altrimenti in

una rendita priva di giustificazione. Sotto altro profilo si lamenta altresì che la corte d'appello, ai

fini della concessione dell'assegno, non abbia ritenuta necessa

ria la prova, da parte di chi richieda l'assegno, della sua impos sibilità e procurarsi redditi adeguati per ragioni obiettive, così

violando il disposto dell'art. 5 sopra menzionato, che identifica

i presupposti dell'assegno nella mancanza di redditi adeguati o

nell'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive. 2. - Il motivo è fondato in relazione al primo profilo, con as

sorbimento del secondo.

La corte d'appello, nel giudicare su una domanda di assegno di divorzio con riferimento a un matrimonio durato solo tre mesi

e non consumato, lo ha liquidato, sia pure in misura minima, af

fermando il principio secondo il quale la condizione di assoluta

mancanza di reddito e di sostanziale bisogno del coniuge richie

dente è di per sé sufficiente ad attribuire a detto coniuge il di

ritto all'assegno, a norma dell'art. 5 1. n. 898 del 1970, nel testo

di cui alla 1. n. 74 del 1987. Tale principio è errato ed è contraddetto dall'orientamento

interpretativo dell'art. 5 su detto adottato da questa corte sin

dalla sentenza delle sezioni unite n. 11490 del 1990 (Foro it.,

1991,1, 67). Secondo tale orientamento interpretativo, che questo collegio

condivide, l'assegno di divorzio, nella disciplina introdotta dal

l'art. 10 1. n. 74 del 1987, ha carattere esclusivamente assisten

ziale, atteso che la sua concessione trova presupposto nell'ina

deguatezza dei mezzi del coniuge istante, da intendersi come in

sufficienza dei medesimi a consentirgli di conservargli un teno

re di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio. Pe

raltro, ove sussista detto presupposto — che dovrà essere valu

tato anche con riferimento ai mezzi che possono essere acquisiti attraverso un'attività lavorativa confacente alla qualificazione lavorativa e posizione sociale del coniuge richiedente, ove in

concreto espletabile — la liquidazione dell'assegno dovrà esse

re effettuata in base alla valutazione ponderata e bilaterale dei

criteri enunciati in detto art. 5 (condizioni dei coniugi; ragioni della decisione; contributo personale ed economico dato da cia

scuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimo nio di ciascuno o di quello comune; reddito di entrambi; durata

del matrimonio), e tale valutazione, in particolare nel caso di

convivenze brevissime in cui non si sia formata alcuna comu

nione materiale e spirituale fra i coniugi, e tenuto conto in rela

zione a ciò anche delle rispettive responsabilità, potrà condurre — secondo il prudente e motivato giudizio del giudice di merito

— non solo al contenimento ma anche all'esclusione dell'asse

gno (in tal senso, v., anche, Cass. 13 maggio 1998, n. 4809, id., Rep. 1998, voce Matrimonio, n. 148; 27 novembre 1992, n.

12682, id., Rep. 1992, voce cit., n. 190). In particolare questa corte nella sentenza n. 9439 del 1996

(id., 1997,1, 1541), nel confermare che la valutazione ponderata dei su detti criteri enunciati dall'art. 5 può anche condurre a ne

II Foro Italiano — 2001.

gare l'attribuzione dell'assegno, ha affermato che la brevissima

durata della convivenza, la contrazione del vincolo per motivi

apertamente utilitaristici e la mancata costituzione di una comu

nione spirituale e materiale fra i coniugi, possono condurre al

l'esclusione dell'assegno di divorzio.

Detti principi vanno riaffermati, dovendosi sottolineare che

l'assegno di divorzio, nello spirito dell'art. 5 1. n. 898 del 1970, nel testo di cui alla 1. n. 74 del 1987, ha lo scopo di tutelare il

coniuge economicamente più debole, ancorché il matrimonio

abbia avuto breve durata, ed ancorché la comunione materiale e

spirituale non si sia potuta costituire senza sua colpa, influendo

in tal caso tali elementi unicamente sulla misura dell'assegno. Esula viceversa dalla ratio della norma il riconoscimento di

un assegno di divorzio ove il rapporto matrimoniale, per volontà

e colpa del richiedente l'assegno, risulti solo formalmente isti

tuito, e non abbia dato luogo alla formazione di alcuna comu

nione materiale e spirituale fra i coniugi, sfociando dopo breve

tempo in una domanda di divorzio.

La sentenza va pertanto cassata in relazione al primo profilo del motivo, con assorbimento del secondo e la causa va rinviata

alla Corte d'appello di Roma che farà applicazione dei principi di diritto sopra enunciati, stabilendo sulla base di essi in ordine all'assegno di divorzio richiesto.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 14 giu gno 2000, n. 8109; Pres. Grieco, Rei. A. Finocchiaro, Est.

Salmè, P.M. Mele (conci, diff.); Bocchi (Avv. Guancioli, Pongolini) c. Tedeschi. Conferma App. Bologna 13 novem

bre 1997.

Matrimonio — Divorzio — Rapporti patrimoniali tra i co

niugi — Accordo trasfuso nella separazione consensuale

— Carattere transattivo — Nullità per illiceità della causa — Esclusione — Rilevanza — Limiti (Cod. civ., art. 160, 1418, 1421; 1. 1° dicembre 1970 n. 898, disciplina dei casi di

scioglimento del matrimonio, art. 5).

L'accordo inforza del quale uno dei coniugi si obbliga all'ero

gazione in favore dell 'altro di una somma mensile vitalizia,

benché parzialmente trasfuso nei patti di separazione consen

suale, non è nullo per illiceità della causa, ove sia volto a

porre transattivamente fine a controversie patrimoniali tra i

coniugi, senza alcun riferimento al futuro assetto dei rapporti economici tra i coniugi medesimi conseguenti alla eventuale

pronuncia di divorzio; tuttavia, dell'accordo stesso si dovrà

tenere conto nella determinazione dell 'assegno divorzile. ( 1 )

(1) La sentenza (annotata da Carbone, in Famiglia e dir., 2000, 429, da Dellacasa, in Contratti, 2001, 46, da Balestra, in Corriere giur., 2000, 1023 e da M. Finocchiaro, in Guida al dir., 2000, fase. 24, 42) sembra parzialmente (e non senza traumi, come testimonia la circostan

za che l'estensore sia diverso dal relatore) discostarsi dai precedenti in

materia. La giurisprudenza afferma costantemente che gli accordi con i quali i

coniugi fissano in sede di separazione il regime giuridico del futuro ed

eventuale divorzio sono invalidi per illiceità della causa, sia nella parte

riguardante i figli, sia in quella concernente l'assegno spettante all'ex

coniuge, in forza della indisponibilità preventiva dei diritti patrimoniali

conseguenti allo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 160 c.c.

Cfr. Cass. 18 febbraio 2000, n. 1810, Foro it., Mass., 209 (secondo cui di tali accordi non può tenersi conto non solo quando limitino o ad

dirittura escludano il diritto del coniuge economicamente più debole al

conseguimento di quanto è necessario per soddisfare le esigenze della

vita, ma anche quando soddisfino pienamente dette esigenze, per il ri

lievo che una preventiva pattuizione — specie se allettante e condizio

nata alla non opposizione al divorzio — potrebbe determinare il con

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