Sezione I civile; sentenza 16 maggio 1962, n. 1089; Pres. Lonardo P., Est. Di Majo, P. M. Pisano(concl. conf.); Marinaro (Avv. Berni) c. Amati (Avv. Vita)Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 7 (1962), pp. 1289/1290-1291/1292Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23150518 .
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1289 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 1290
ai euratore, ehe subentra ai fallito nel predetto oontratto
di mandato in rem propriam, il diritto di revoca (clie ha
di vers a natura giuridiea e piu limitata efficaoia dell'estin
zione senza snaturare il contratto previsto dallo stesso
art. 1723) non solamente quando la revocabilitä, sia pat
tuita, ma anche per la giusta causa.
La quale, nella multiforme Varietä del contenuto ehe il
mandato in rem propriam puõ assumere, puõ essere ricer
cata nella impossibility, da parte del mandatario, di disporre dei beni fallimentari ai di fuori e oltre gli stretti limiti
resi necessari dal soddisfaeimento del diritto del manda
tario stesso o del terzo, tutelato dalla norma e dal oontratto, ovvero puõ scaturire dalla valutazione delle menzionate
esigenze della procedura nell'interesse della massa dei
ereditori, valutazione affidata agli organi fallimentari.
Deve pertanto aecogliersi il primo motivo del ricorso
principale, in relazione alla censura sõpra esaminata, ehe
risulta fondata.
Per questi motivi, cassa, ecc.
GORTE SÜPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione I civile; sentenza 16 maggio 1962, n. 1089 ; Pres.
Lonardo P., Est. Di Majo, P. M. Pisano (eoncl. conf.); Marinaro (Aw. Bekni) c. Amati (Aw. Yita).
(öonferma App. Potenza 28 maggio 1959)
Vendita — Codice previgente — Riscatto convenzionale — Esercizio (Cod. civ. del 1865, art. 1518 ; eod. civ., art. 1503).
Vendita — Obbligazione di pagare il prezzo del ri
scatto — Natura (Cod. eiy. del 1865, art. 1518 ; ood.
civ., art. 1503). Vendita — Riscatto convenzionale — Obblighi del
venditore rimasto nel possesso del iondo (Cod. civ., art. 1502, 1528).
Nei contratti di compravendita con patto di riscatto stipulati
prima delVentrata in vigore dell'attuale codice civile era
sufficiente ehe il venditore, pwr senza restituire il prezzo o fame offerta reale, manifestasse tempestivamente la vo
lontä di riscattare. (1)
L'obbligazione di pagare il prezzo del riscatto e debito di va
luta e non di valore. (2) Se Vimmobile venduto con patto di riscatto sia rimasto nel
possesso del venditore, questo e debitore dei frutti percepiti dalla data della compravendita a quella della dichiarazione
di riscatto e delVinteresse legale sul prezzo del riscatto
per il tempo successivo ai riscatto sino alVeffettivo paga mento (nella specie, si trattava di vendita effettuata sotto
il vigore del codice abrogato). (3)
(1) V., in senso conforme, Cass. 17 marzo 1961, n. 606, Foro it., R?p. 1931, voce Vendita, n. 97 (ricordata nella motiva
zione) ; 14 sebtembre 1960, n. 2474, pure ricordata sotto diverso
profilo e eit. innanzi ; 16 ottobre 1957, n. 3883, id., Rep. 1957, voce eit., n. 190.
Per l'inapplicabilitä dell'art. 1502 nell'ipotesi regolata dall'art. 2 legge 26 gennaio 1952 n. 29, v. Cass. 9 aprile 1958, n. 1158, id., Rep. 1958, voce eit., n. 176 e la nota di GiACOBBE, in Giust. civ., 1958, I, 1056.
Oon riferimento ai eod. civ. vigente, nel senso ehe 1'onere del venditore consiste nell'offerta reale e non pure nel deposito, v. Oass. 21 giugno 1958, n. 2190, Foro it., R?p. 1958, voce eit., n. 179.
(2) Nsl senso ehe il debito relativo ai prezzo del riscatto 6 dabito di valuta, mentre 6 d-ibito di valore quello relativo ai rimborso delle migliorie, v. Cass. 14 settembre 1960, n. 2474, Foro it., Rep. 1960, voce Vendita, n. 154; Cass. 24 febbraio e 26 aprile 1951, id., Rep. 1951, voce eit., nn. 285-288 ; App. Trento 25 novembre 1946, id., 1947,1, 1037, con nota di richiami.
(3) Non ris il ta aa preoedenti giurisprudenziali editi.
La Corte, ecc. — Con il primo mezzo si demmcia la
violazione ed errata interpretazione dell'art. 1518 cod. civ.
1865 e dell'art. 1503 cod. civ. vigente. Assume il ricorrente che la Corte di appello ha errato nel ritenere idonea la ci
tazione del 1942 a manifestare la voiorita del venditore di
operare il riscatto, perclie non lia considerato che, anclie
sotto l'impero del codice abrogato, la voiorita di riscattare
doveva essere manifestata prima di promuovere il giudizio
per ottenere sentenza che tenesse luogo dell'atto di retro
cessione, per cui nella specie, st abi lita l'inefficacia dell'atto
stragiudiziale 26 marzo 1942 con cui Marinaro Emanuele
aveva espresso la sua volontä di effettuare il riscatto (inef ficacia dipendente dal fatto che 1'atto era stato notificato
ad un terzo e non al compratore), ne conseguiva che la
citazione del 28 marzo 1942 era di per sõ inidonea a rag
giungere lo scopo di manifestare la volonta di riscatto,
giacche, essendo i due atti strettamente collegati, l'invali
ditä del primo rendeva il secondo improduttivo di effetti
giuridici. La censura non ha fondamento. E certo in punto di fatto che Marinaro Emanuele do
veva manifestare la propria volonta di riscattare l'immobile
entro il 4 aprile 1942 e con l'atto di citazione del 28 marzo
detto anno (ritualmente notificato al Marinaro Domenico) il primo promosse appunto l'azione di riscatto nel termine
convenuto.
Questa Corte suprema anche di recente ha avuto occa sione di consolidare il suo precedente indirizzo, secondo cui
nei contratti di compravendita con patto di riscatto, stipu lati prima della entrata in vigore del nuovo codice civile, se era indispensabile che l'azione per l'esercizio del diritto di riscatto venisse proposta nel termine stabilito dalla
legge, non era invece necessario (come lo 6 oggi per l'art. 1503 cod. civ. vigente, avente carattere innovativo) che
il venditore, per evitare la decadenza, restituisse il prezzo o ne facesse offerta reale prima della scadenza, essendo
all'uopo sufficiente che egli, tempestivamente, con atto di diffida o altro mezzo idoneo, manifestasse la intenzione di
voler riscattare (sent. 17 marzo 1961, n. 606, Foro it.,
Eep. 1961, voce Vendita, n. 97). II primo mezzo del ricorso e, quindi, da respingere.
(0 missis) Con il quarto mezzo il ricorrente, denunciando sotto
altro prof lo la violazione dell'art. 1518 cod. civ. 1865 e 1503 cod. civ. vigente, nonche l'omessa valutazione delle
prove, sostiene che la Corte di appello avrebbe dovuto di chiarare Marinaro Emanuele decaduto dalla facoltä di eser citare il riscatto per non avere il medesimo proceduto al
pagamento delle somme dovute o per non avere, quanto meno, messo in mora il creditore, a norma dell'art. 1206 e segg. cod. civile.
La Corte del merito, assume il ricorrente, avrebbe poi errato nel ritenere che il venditore fosse tenuto a rimbor sare le lire 30.000 risultanti dall'atto di vendita, anziche la somma corrispondente ai 1700 dollari effettivamente esborsati dal compratore. Al riguardo la Corte non ha con siderato che le norme disciplinanti il riscatto, tanto del codice abrogato quanto di quello vigente, fanno riferimento non proprio al rimborso del prezzo pagato, ma al rimborso di tutte le somme dovute ed effettivamente spese per l'ac
quisto, onde nella specie, avendo dovuto il compratore inviare dollari dall'America, ove risiedeva, tale valuta do veva essergli rimborsata nel suo equivalente al cambio corrente.
La censura non coglie nel segno. Giä. si e detto innanzi, con richiamo alia sentenza 17
marzo 1961, n. 606, e non occorre quindi ripetere, che, nel vigore del cod. civ. 1865, la seria intenzione della volonta di riscattare, manifestata prima della scadenza del termine, impediva la decadenza indipendentemente dalla effettiva restituzione del prezzo. II quale, nella fatti
specie, era stato del resto offerto, come ha accertato la
Corte di merito, dal Marinaro Emanuele nelle lire 30.000 di cui all'atto di citazione originario, mentre il creditore
aveva sempre manifestato una volontä contraria ad esigere il prezzo medesimo opponendosi al riscatto.
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1291 PARTE PRIMA 1292
E su tale punto, contrariamente alia tesi delPodierno
rioorrente, correttamente la Corte di appello lia ritenuto
ehe il riscattante fosse tenuto al pagamento della indicata
somma, e non di quella maggiore pretesa dal Marinaro
Domenico, perche l'obbligazione di pagare il prezzo del
riscatto e debito di valuta e non di valore (sent. Cass. 14
settembre 1960, n. 2474, Foro it., Eep. 1960, voce Vendita, n. 154). (Omissis)
Con il sesto mezzo il rioorrente denuneia la violazione
delle regole relative alla corresponsione dei frutti e degli interessi in tema di riscatto. Egli deduce che la Corte di
appello ha errato nel ritenere che il Marinaro fosse tenuto
alia restituzione dei frutti soltanto fino alia data della
ricbiesta di riscatto, perche invece, posto clie il fondo 6
sempre stato nel possesso di Marinaro Emanuele come ora
e nel possesso dei suoi eredi, tutti i frutti percepiti da lui
e dai suoi eredi spettano al compratore, in virtu del prin
cipio che nella vendita con patto di riscatto gli interessi
della somma pagata si compensano con i frutti dell'immo
bile compravenduto. II che discende anche dal disposto dell'art. 1502 cod. civ., in forza del quale I'acquirente ha
diritto di ritenere la cosa fino al rimborso di tutte le somme
dovute ; diritto il cui esercizio comporta ovviamente anche
quello di godere il fondo e di far propri i frutti.
Anche questa ultima doglianza deve essere respinta. La Corte di merito ha sottolineato che, a differenza di
quanto avviene normalmente nella vendita con patto di
riscatto in cui il venditore rilascia la cosa alienata ed il
compratore prende possesso della cosa medesima, onde i
frutti del fondo durante la pendenza della condizione si
acquistano dal compratore e si compensano con gli interessi
sul prezzo detenuto dal venditore, nel caso di specie rim
mobile alienato era rimasto nella disponibilitä, del venditore
Marinaro Emanuele. E su tale base esattamente la Corte
stessa ha ritenuto che costui doveva essere ritenuto a
tal titolo debitore dei frutti percepiti dalla data della com
pravendita (4 aprile 1937) alia data della dichiarazione di
riscatto (28 marzo 1942) e corrispondere invece 1'interesse
legale sul prezzo del riscatto pel tempo successivo sino alio
effettivo pagamento. Una volta invero operato validamente
il riscatto, ciõ e sufficiente a produrre la risoluzione della
compravendita con effetto ex tunc col conseguente auto
matico ritorno della propriety della cosa nel venditore (salvo 1 'ius retentionis, secondo le diverse previsioni di cui all'art.
1528, 1° comma, cod. civ. abrogato e 1502, 2° comma, cod. civ. vigente).
Sicche, nel caso, si scorge agevolmente come a ragione i Griudici di appello abbiano considerato che, per quanto concerneva l'obbligo del Marinaro Emanuele di corrispon dere la somma costituente il prezzo del riscatto, sulla somma
stessa, escluso un ritardo colpevole da parte del debitore, erano dovuti i soli interessi legali.
Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione iii civile; sentenza 14 maggio 1962, n. 985 ; Pres.
Mastrapasqua P., Est. Salerni, P. M. Silocchi (concl. conf.); Reda (Aw. Rizzo) c. Soo. Arturo Mondini
(Aw. Cavasola, Martorana, Giorgianni).
(Oassa App. Boma 30 giugno 1960)
Comunitä europee — C.e.c.a. —- Prezzi dell'aeciaio —
Dirilto di allineamento — IVozione.
Ai sensi delVart. 60, n. 2, lett. b, del Trattato istitutivo della
G.e.c.a., alVimpresa produttrice e consentita la facoltä, non imposto I'obbligo, di concedere agli acquirenti ribassi sui prezzi, allineandosi al listino di altra impresa con
eorrente, onde nessun diritto a ribasso compete all'ae
quirente. (1)
(1) Non constano precedenti in termini. A commento della norma di cui all'art. 60, n. 2, lett. b, del
La Corte, ecc. — (0missis). Resta da esaminare l'ul
timo (quinto) motivo del ricorso Reda, con cui si denuncia
violazione dell'art. 360, n. 3, cod. proc. civ., in relazione
all'art. 60 del Trattato ehe istituisce la Comunitä europea del carbone e dell'acciaio, nonche delle decisioni dell'Alta
autorita, in data 2 maggio 1953 (nn. 30-53 e 31-53). Sem
bra ehe il ricorrente intenda sostenere che esso eompratore avrebbe avuto diritto di ottenere, dalla Soe. Mondini, i ri bassi previsti dall'art. 60 del Trattato C.e.c.a., ehe e
legge interna per 1'Italia, e, specificamente, lo sconto del
3,50%, per ribassi di « quantitä » e di « specifica », da pra ticarsi sui prezzi dei prodotti siderurgici, e che erronea
mente i G-iudici di appello non avrebbero ritenuto vinco lanti per i pri vati le norme eitate.
Anche tale censura 6 priva di fondamento. A1 fine di
assicurare, nell'ambito del Mercato comune del carbone e
dell'acciaio, «la costituzione, il mantenimento ed il rispetto di condizioni normali di concorrenza » secondo quanto di
spone l'art. 5 del Trattato C.e.c.a., l'art. 60 del Trattato medesimo vieta le p rati che di concorrenza sleale e quelle discriminatorie, attribuendo all'Alta autorita (istituzione ehe costituisce il potere esecutivo della Comunita carbo
siderurgica) il potere di definire le pratiche oggetto di questo divieto, con decisioni adottate dopo consultazione del Co mitate consultivo e del Consiglio speciale di Ministri. II mezzo con cui l'Alta autorita puõ controllare che sia osser
vato, da parte delle imprese produttrici di carbone ed ac
ciaio, il principio di non discriminazione, e costituito dalla
pubblicitä dei prezzi e delle condizioni di vendita praticati dalle imprese medesime (art. 60, n. 2, lett. a, del Trattato).
Le imprese sono tenute al rigoroso rispetto dei prezzi stabiliti nei loro listini, nei confronti di tutti gli acquirenti; peraltro, esse possono modificare i prezzi ogni qualvolta lo ritengono opportuno, ma, per far ciõ, debbono predisporre un nuovo listino, che modifichi il precedente e che sia
pubblicato nei modi previsti dalle decisioni dell'Alta au torita.
A questa regola e apportata un'eccezione, ed e il punto che qui interessa ; l'art. 60, n. 2, lett. b del Trattato con
sente, alle imprese produttrici, di concedere, agli acqui renti, ribassi sui prezzi, allineandosi sul listino di altra
impresa concorrente, scelta in base al criterio del punto di paritä alle precise e rigorose condizioni indicate nella
disposizione medesima.
ft questo il cosiddetto diritto di allineamento a favore
dell'acquirente. Senonche tale allineamento, mediante il
quale il produttore puõ concedere riduzioni di prezzo agli acquirenti õ configurato, dalla norma in esame, dato l'am bito di applicazione del Trattato (art. 80), come un diritto del produttore, non dell'acquirente. Pertanto, se il produt tore non si avvalga del diritto all'allineamento, l'acquirente non puõ pretendere ribassi, ma soltanto che gli vengano praticati i prezzi risultanti dal listino di vendita predisposto dal produttore medesimo e non prezzi maggiori.
Nella specie, non sussistono listini della Societa Mon dini ; non 6 risultato neppure che essa concedesse ribassi, in base ad un giusto esercizio del suo diritto all'allinea mento riferito ad un determinato punto di paritä,; il Eeda
pretende un ribasso dopo avere convenuto il prezzo (nella misura accertata dai Griudici di merito) e, precisamente
Trattato, che dispone il citato «diritto di allineamento » del produttore, possono corsultarsi le Relazioni di minoranza al Senato dell'on. Pastore (Le Leggi, 1952, II, 1615) ed alia Ca mera degli on. Giolitti e Bottai [ibid., 1636).
Per quanto concerne la pubblicazione dei listini dei prezzi da parte delle imprese produttrici e la vincolativith dei mc desimi, si vedano Guglielmetti, Le regole di concorrenza nei Trattato sul mercato comune, loro identificazione e disciplina, in Riv. dir. ind., 1958, I, 221 ; Favara, Aspetti della disciplina della formazione dei prezzi secondo il Trattato, i regolamenti e la giuris prudenza della C.e.c.a., id., 1956, II, 3, a commento delle deci sioni del 1953 e del 1954 dell'Alta autoritä. della C.e.c.a. in argo mento e della sentenza della Corte di giustizia della C.e.c.a. del 21 dicembre 1954, che ha sancito la rigiditä dei listini pub blicati (le mässime della sentenza possono leggersi in Foro it., Rep. 1954, voce Comunitä europee, n. 5).
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