Sezione I civile; sentenza 16 maggio 1962, n. 1105; Pres. Di Pilato P., Est. Stella Richter, P. M.Silocchi (concl. conf.); Comune di Roma (Avv. Precone) c. Battisti (Avv. Pieroni)Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 11 (1962), pp. 2099/2100-2101/2102Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23153154 .
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2099 PARTE PRIMA 2100
a tali patti intesi nella loro efficacia precettiva, poiclie la
domanda dell'attrice e fondata sul diritto di proprietä e si basa sulla premessa clie i patti contrattuali non siano
piu operanti, e, quindi, non sia piu giustificata la deten
zione del materiale da parte della convenuta, essendo il
contratto risoluto per eonsenso delle parti. Pertanto il
giudice, al fine di pronunciare sulla domanda in relazione
alia causa petendi su eui essa e fondata, non deve affatto
applicare la c.d. legge del contratto, e, perciõ, non si pone un problema di «osservanza delle clausole » contrattuali,
per cui fu previsto il procedimento arbitrale. Per questa stessa ragione l'azione della Societa ricorrente non puõ ritenersi attratta nell'ambito della competenza arbitrale
in virtu della eccezione della Ditta convenuta, ebe, dedu
cendo alcune inadempienze dell'istante ai patti contrat
tuali, sostanzialmente si oppone alia restituzione del ma
teriale invocando il principio inadimplenti inadimplendum. Il Tribunale ha ritenuto applicabile, anche nella specie,
tale principio e, perciõ, ba osservato cbe, dovendo giudi care sulle inadempienze il collegio arbitrale previsto nella
clausola compromissoria, anche la controversia sulla resti
tuzione del materiale dovesse essere devoluta agli arbitri.
Ma, a parte che la vis attractiva sarebbe operante a fa
vore della competenza del giudice ordinario, ha carattere
assorbente la considerazione che l'eccezione di inadempi mento non puõ essere dedotta in relazione ad un contratto
estinto per la risoluzione consensuale; per concludere che, trattandosi di un'eccezione improponibile, e non essendo
quindi necessario esaminare i patti contrattuali, sui quali essa õ fondata, la decisione, e sulla domanda non dipende dalla risoluzione di alcuna questione inerente all'osservanza
delle clausole del contratto, per cui era stata prevista la
competenza arbitrale.
Si deve, pertanto, dichiarare la competenza del Tribu
nale di Alessandria, in accoglimento del secondo motivo
del ricorso.
Per questi motivi, ece.
GORTE SüPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione I civile; sentenza 16 maggio 1962, n. 1105; Pres.
Di Pilato P., Est. Stella RicIiter, P. M. Silocchi
(conel. conf.) ; Comune di Roma (Aw. Pbecone) c. Battisti (Aw. Pieroni).
(Gonferma A/pjt. Roma 30 novembre 1959)
Esproprlazione per pubblico interesse — Ablazionc
abusiva cli bene immobile situato luori del peri metro del piano rejjolatore — Indennizzo — Criteri.
Espropriazione per pubblico iulcresse — Occupa
zione di immobile protratta oltre il bicnnio —
Iliritti del proprietario (L. 25 giugno 1865 n. 2359,
espropriazione per pubblica utility, art. 73). Prescrizione in materia eivile — Possessori di mala
lede di bene non restituibile —- Interessi sull'in dennizzo — Prescrizione quinquennale — Inap plieabilitä (Cod. civ., art. 1148, 2948).
Ai fini della determinazione dell'indennizzo per Vablazione di terreno abmivamente acquisito dalla pubblica Ammini
strazione, la circostanza ehe il bene sia situato fuori del
perimetro del piano regolatore della cittä non e suffieiente ad eseluderne il earattere edifieatorio che pud pur desumersi da un complesso di cireostanze, quali la ubicazione, Vesi stenza di pubblici servizi e di strade pubbliehe, la dire zione dello sviluppo edilizio e quant'altro attesti I'edifiea bilitä (nella specie, Vimmobile era situato al lim.ite esterno del comprensorio dell'E.u.r.). (1)
(1) Sui criteri, alia stregua dei quali un suolo puõ dirsi edificabile, v., in senso conforme, Cass. 28 marzo 1962, n. 647 (Foro it., Mass., 191) ; Trib, Chiavari 22 gennajo 1959, id., 1959,
Al proprietario, cui non pud essere restituito Vimmobile abu
sivamente acquisito e mai espropriato dalla pubblica Ammi
nistrazione, questa ne deve il välore ai momento della li
quidazione giudiziale e i frutti perduti a titolo d'indennizzo
per Villegittima ablazione, mentre quale risarcimento del
danno provocato dalVoccupazione possono essere rieono
sciuti gli interessi legali sulla somma, come sõpra deter
minata, dall'inizio deWoccupazione alla liquidazione giu diziale senza distinguere il bierinio delVoccupazione abusiva dal periodo di tempo successivo. (2)
La prescrizione quinquennale non e applicabile ai oredito degli interessi sulla somma, dovuta, in luogo della cosa non
restituibile, dal possessore di malafede. (3)
La Corte, eco. —- Con il primo motivo, si denuncia la
violazione e la falsa applicazione della legge 17 luglio 1910
n. 491 e del regolamento 22 gennaio 1911 n. 248 sulla bo
nifica e la colonizzazione dell'agro romano, nonche del
r. decreto legge 6 luglio 1931 n. 981, convertito nella legge 24 marzo 1932 n. 355, anche in relazione alla legge 3 no
vembre 1952 n. 1902 e alla legge 21 dicembre 1955 n. 1357, nonche degli art. 869 e seguenti eod. civ., iii relazione al
1'art. 360, nn. 3 e 5, eod. proc. civ. Si sostiene ehe, trovan
dosi il terreno in agro romano, e cioe ai di lä dei limiti del
piano regolatore, esso non e suscettibile di edificazione e
quindi doveva essere valutato come agricolo. Infatti la legge sul piano regolatore di Roma vieta la lottizzazione a scopo edilizio dei terreni oltre il perimetro del piano, senza il per messo del Comune, ehe lo concedera solo nel caso in cui il
piano sottoposto non sia in contrasto con i criteri di massima
adottati per 1'ulteriore sviluppo della cittä, e sempre ehe
l'impresa lottizzatrice si obblighi a procedere a proprie
spese all'impianto dei pubblici servizi. Oltre a questa forma
speciale di lottizzazione sussiste, sempre all'esterno del
piano regolatore, un'altra specie di edificazione organiz zata, e cioö quella dei cosi detti nuclei edilizi, aggruppa menti sorti naturalmente e forniti di pubblici servizi. Fuori
di queste situazioni eccezionali, che nel nuovo piano re
golatore "vengono comprese nella cosi detta zona F (ri
I, 1403, con nota di richiami, a proposito della indennitä d'espro priazione.
(2) Nel senso che, ove non segua in alcun tempo il decreto d'espropriazione, sia dovuto l'integrale indennizzo del valore deirimmobile abusivamente acquisito dalla pubblica Ammi nistrazione, v., nella motivazione, Cass. 19 giugno 1961, n. 1440, Foro it., 1961, I, 1440 (retro, 644, con nota di Montesano) ; 3 agosto 1960, n. 2269, Foro it., Rep. 1961, voce Espropriazione per p. i., n. 265 ; 13 giugno 1959, n. 1811, id., 1960, I, 1001, con nota di richiami.
I criteri di determinazione dell'indennita nella misura specificata nella presente sentenza, sono stati giä enunciati da Oass. 5 aprile 1960, n. 773, id., Rep. I960, voce cit., n. 282.
Dal caso ora deciso diverge l'altro, in cui all'occupazione segua, ma tardivamente, il decreto d'espropriazione : v., in proposito, Oass. 24 ottobre 1960, n. 2892, id., 1961, I, 61, con ampia nota di richiami; successivamente Oass. 24 gennaio n. 119, 18 aprile n. 753 del 1962, id., Mass., 35, 225.
(3) L'inapplicabilitA della prescrizione quinquennale e im plicitamente affermata dalla eitata Cass. 19 giugno 1961, n. 1440, per la quale «la prescrizione estintiva del diritto all'in dennizzo, dovuto, in luogo della reintegrazione in forma speci fica, al proprietario del suolo, su cui I'Amministrazione, senza procedere all'espropriazione, ha abusivamente eseguito opere pubbliche stabili e permanenti, non decorre per l'abusiva oc cupazione t.
Nel senso che la prescrizione quinquennale sia inapplicabile al credito di restituzione dei frutti conseguenti alia dichiarazione di nullitä, della vendita del bene che li ha prodotti, App. Pa lermo 13 febbraio 1959, Foro it., Rep. 1960, voce Prescrizione civ., n. 68.
In dottrina v., per 1'inapplicabilitä della prescrizione breve al credito di restituzione dei frutti verso il possessore di mala fede al bene che li ha prodotti, e, nel caso di impossibility di restituzione, al credito degli interessi sull'indennizzo, ((rIL's.) Ptr gliese, Prescrizione estintiva, n. 208 (ivi citazioni giurispru denziali). Conf. limitatamente alia restituzione dei frutti Az zabiti e Scarpello,'Prescrizione, n. 8 sub art. 2748, in Com mentary del codice civile a cura di A. Scialoja e G. Bbanca,
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giurisprudenza costituzionale e civile
utrutturazione urbanistica) non e dato di parlare di suoli
edificatori. Soggiunge il ricorrente ehe il nuovo piano re
golatore in corso di approvazionc prevede, oltre alla detta
zona F, la seconda zona di espansione (G) e infine 1'agro romano (zona E) in oui e consentita la costruzione solo di
case coloniche, fattorie, ville, eco. Infine rileva ehe se anche
nell'interno del piano regolatore 1'indennitä di espropria zione di aree destinate a strade 6 notoriamente modesta, a maggior ragione deve esserlo ai di fuori del perimetro di quel piano.
La censura e infondata.
La circostanza ehe il terreno si trovi fuori del perimetro del piano regolatore non puõ considerarsi decisiva per esclu
dere la edificabilitä, poiche, come il consulente teenico ha
riferito, anehe il comprensorio dell'E.u.r. e ai di fuori di
quel perimetro, e ciõ non ostante esso e eertamente una
zona edilizia e di massima importanza ed estensione. Il
terreno in oggetto e situato appunto ai limite esterno del
comprensorio dell'E.u.r. ma deve considerarsi, sempre se
condo gli accertamenti tecnici eseguiti, un complemento dell'attrezzatura urbanistica dell'E.u.r. essendo parte di
una strada posta ai servizio di detto comprensorio. Quindi si tratta di una localita accessoria all'E.u.r. e come tale
valutabile alla stregua dei terreni dello stesso complesso edilizio.
Non deve dimenticarsi ehe si tratta di un'occupazione
abusiva, la quale importerebbe 1'obbligo della restituzione
dell'immobile, ed essendo questa impossibile per la tras
formazione a strada del terreno, importa 1'obbligo del ri
sarcimento del danno, pari ai valore venale del bene. Ora
per la determinazione di codesto valore si deve far riferi
mento ai prezzo ehe sarebbe stato realizzabile in una libera
eontrattazione; prezzo ohe i Giudici del merito hanno
stabilito in relazione alla edificabilita del terreno in consi
derazione appunto alla sua posizione marginale del com
prensorio dell'E.u.r. ehe e in continua estensione. Il carat
tere edificatorio di un terreno si puõ desumere da un com
plesso di circostanze, quali la sua ubicazione, 1'esistenza di
pubblici servizi e di strade pubbliche, la direzione dello
sviluppo edilizio e quant'altro attesti la edificabilita.
Quindi, mentre da un lato la non inclusione nel piano
regolatore non vale ad escludere la edificabilita, dall'altro
la particolare ubicazione ai confine dell'E.u.r. ehe e in
continuo sviluppo, vale ad ammetterla. E non e esatto
poi ehe vi sia un divieto di edificazione, poiche lo stesso
ricorrente riconosee ehe il nuovo piano regolatore prevede la zona di ristrutturazione edilizia, dove sorgano natural
mente nuclei edilizi forniti di pubblici servizi, nonche la
zona di espansione. Nella specie, il terreno e stato compreso nel comprensorio dell'E.u.r. quanto meno sotto il profilo della immediata espansione di esso.
Non e influente poi la circostanza ehe il terreno sia
stato destinato a strada, perche non risulta ehe esso fosse
vincolato preventivamente a tale destinazione.
Con il seeondo motivo di ricorso si deduce ehe il valore
dell'area doveva essere riferito ai valore corrente alla data
dell'occupazione e non giä all'epoca della liquidazione. Anehe tale doglianza e infondata. Questo Supremo collegio ha piil volte affermato ehe, verificatasi una occupazione
illegittima perche protrattasi oltre il termine di due anni
stabilito dall'art. 73 della legge sulle espropriazioni per
pubblica utilitä del 1865, qualora non sia possibile la restitu
zione del bene per le trasformazioni ad esso apportate o
per le opere eseguite dalla pubblica Amministrazione, il
proprietario ha diritto ai valore del bene, calcolato come in
libera eontrattazione, all'epoca della decisione, oltre ai
frutti perduti. Infatti il risareimento e il sostitutivo della
restituzione del bene e quindi deve equivalere al bene stesso
al momento in cui viene pagato, che si presume immediata
mente successivo alla sentenza di condanna.
Parimenti infondato e il terzo mezzo di ricorso, con cui
si assume che, liquidato il risareimento del danno in base
al valore del suolo al momento della liquidazione, nessun
altro indennizzo poteva essere accordato, e quindi doveva
essere escluso quello per l'occupazione temporanea. In
proposito b da osservare olio, se l'indennizzo pari al valore
del bene risarcisce il danno per la perdita del bene stesso, resta poi da risarcire la perdita per la mancata utilizza
zione del bene dalla data deH'ocoupazione al momento del
pagamento del detto indennizzo. E tale mancata utilizza
zione viene di regola vahitata pari all'interesse della somma
liquidata a titolo di indennizzo dalla data di ooeupazione a quella del pagamento. La Corte ha precisato ebe per il
primo biennio l'occupazione era legittima, mentre divenne
illegittima per il periodo successivo, ma ba valutato nella
stessa misura e cioe in quella degli interessi sulla somma do
vuta per il valore dell'immobile, sia l'indennita per l'occu
pazione legittima sia il risarcimento per quella illegittima. Trattasi di un apprezzamento di merito die non viola
alcuna norma o principio di diritto, ma anzi si adegua alia
giurisprudenza costante.
Con il quarto motivo si lamenta cbe siano stati attribuiti
al privato i frutti per il periodo dell'occupazione soste
nendosi che il Comune era un possessore di buona fede e cbe
quindi poteva fare suoi i frutti fino al giorno dalla domanda, ai sensi dell'art. 1148 cod. civ. Neanche questa tesi ba
pregio. L'ente pubblico che occupi temporaneamente un
terreno e che,decorso iltermine biennale previsto dall'art. 73
della legge sull'espropriazione, non proceda all'espropria zione e continui ad occupare il terreno, e per ciõ stesso in
mala fede, perchõ viola la legge, sottraendosi ad un dovere
da questa impostogli. Ne ba rilievo in contrario la circo
stanza cbe altro terreno attiguo sia stato espropriato, dato cbe dalla transazione concernente l'indennita per tale
esproprio risulta escluso il terreno oggi in discussione.
Con il quinto motivo di ricorso si sostiene cbe doveva
essere accolta l'eccezione di prescrizione relativamente ai
frutti maturati oltre il quinquennio dalla citazione, ai sensi
dell'art. 2948 cod. civ. Questa tesi b in contrasto con la
dottrina formatasi sotto l'impero del codice abrogato e
confermata sotto quello del codice vigente. In vero la
prescrizione breve non si ritiene applicabile all'obbliga zione di restituire i frutti della cosa altrui posseduta in mala
fede, perche tali frutti costituiscono una parte della cosa
e sono cbiesti con la stessa domanda di rivendicazione.
Qualora poi si tratti di interessi su di una somma da pa
garsi in luogo della restituzione della cosa, gli interessi stessi
insieme con la somma costituiscono l'oggetto del risarci
mento del danno. Ed b questa appunto l'ipotesi cbe si veri
fica nella specie. II criterio informativo dell'art. 2948, nn.
1 a 4 (il quale ultimo contempla gli interessi), e quello di
liberare il debitore dalle prestazioni scadute e non richieste
tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano
periodicbe, in relazione ad una causa debendi continuativa.
Nel caso del possessore di mala fede non vi b una causa
debendi continuativa ma l'obbligo della restituzione della
cosa e dei frutti o del risarcimento del danno. Non e con
figurable una domanda dei frutti o degli interessi indipen dentemente da quella della restituzione o del risarcimento
e quindi non vi e una inerzia del creditore alia quale possa riconnettersi effetto estintivo. Come il proprietario puõ cliiedere in ogni tempo la restituzione della cosa, fino a
che il possessore non l'abbia usucapita, cosi puõ chiedere
in ogni tempo i relativi frutti, o in difetto, la somma corri
spondente al valore della cosa e i relativi interessi. Una con
ferma del principio e data dall'art. 1148 cod. civ. il quale attribuisce al possessore di buona fede il diritto di acquisire i frutti naturali o civili fino al giorno della domanda, esclu
dendo cosl qualsiasi diritto sui frutti del possessore di mala
fede e presupponendo anzi l'obbligo di tale possessore di
restituire tutti i frutti indebitamente percetti. (Omissis) Per questi motivi, rigetta, ecc.
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