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Sezione I civile; sentenza 16 maggio 1962, n. 1105; Pres. Di Pilato P., Est. Stella Richter, P. M....

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Sezione I civile; sentenza 16 maggio 1962, n. 1105; Pres. Di Pilato P., Est. Stella Richter, P. M. Silocchi (concl. conf.); Comune di Roma (Avv. Precone) c. Battisti (Avv. Pieroni) Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 11 (1962), pp. 2099/2100-2101/2102 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23153154 . Accessed: 25/06/2014 06:52 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.121 on Wed, 25 Jun 2014 06:52:02 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione I civile; sentenza 16 maggio 1962, n. 1105; Pres. Di Pilato P., Est. Stella Richter, P. M.Silocchi (concl. conf.); Comune di Roma (Avv. Precone) c. Battisti (Avv. Pieroni)Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 11 (1962), pp. 2099/2100-2101/2102Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23153154 .

Accessed: 25/06/2014 06:52

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2099 PARTE PRIMA 2100

a tali patti intesi nella loro efficacia precettiva, poiclie la

domanda dell'attrice e fondata sul diritto di proprietä e si basa sulla premessa clie i patti contrattuali non siano

piu operanti, e, quindi, non sia piu giustificata la deten

zione del materiale da parte della convenuta, essendo il

contratto risoluto per eonsenso delle parti. Pertanto il

giudice, al fine di pronunciare sulla domanda in relazione

alia causa petendi su eui essa e fondata, non deve affatto

applicare la c.d. legge del contratto, e, perciõ, non si pone un problema di «osservanza delle clausole » contrattuali,

per cui fu previsto il procedimento arbitrale. Per questa stessa ragione l'azione della Societa ricorrente non puõ ritenersi attratta nell'ambito della competenza arbitrale

in virtu della eccezione della Ditta convenuta, ebe, dedu

cendo alcune inadempienze dell'istante ai patti contrat

tuali, sostanzialmente si oppone alia restituzione del ma

teriale invocando il principio inadimplenti inadimplendum. Il Tribunale ha ritenuto applicabile, anche nella specie,

tale principio e, perciõ, ba osservato cbe, dovendo giudi care sulle inadempienze il collegio arbitrale previsto nella

clausola compromissoria, anche la controversia sulla resti

tuzione del materiale dovesse essere devoluta agli arbitri.

Ma, a parte che la vis attractiva sarebbe operante a fa

vore della competenza del giudice ordinario, ha carattere

assorbente la considerazione che l'eccezione di inadempi mento non puõ essere dedotta in relazione ad un contratto

estinto per la risoluzione consensuale; per concludere che, trattandosi di un'eccezione improponibile, e non essendo

quindi necessario esaminare i patti contrattuali, sui quali essa õ fondata, la decisione, e sulla domanda non dipende dalla risoluzione di alcuna questione inerente all'osservanza

delle clausole del contratto, per cui era stata prevista la

competenza arbitrale.

Si deve, pertanto, dichiarare la competenza del Tribu

nale di Alessandria, in accoglimento del secondo motivo

del ricorso.

Per questi motivi, ece.

GORTE SüPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione I civile; sentenza 16 maggio 1962, n. 1105; Pres.

Di Pilato P., Est. Stella RicIiter, P. M. Silocchi

(conel. conf.) ; Comune di Roma (Aw. Pbecone) c. Battisti (Aw. Pieroni).

(Gonferma A/pjt. Roma 30 novembre 1959)

Esproprlazione per pubblico interesse — Ablazionc

abusiva cli bene immobile situato luori del peri metro del piano rejjolatore — Indennizzo — Criteri.

Espropriazione per pubblico iulcresse — Occupa

zione di immobile protratta oltre il bicnnio —

Iliritti del proprietario (L. 25 giugno 1865 n. 2359,

espropriazione per pubblica utility, art. 73). Prescrizione in materia eivile — Possessori di mala

lede di bene non restituibile —- Interessi sull'in dennizzo — Prescrizione quinquennale — Inap plieabilitä (Cod. civ., art. 1148, 2948).

Ai fini della determinazione dell'indennizzo per Vablazione di terreno abmivamente acquisito dalla pubblica Ammini

strazione, la circostanza ehe il bene sia situato fuori del

perimetro del piano regolatore della cittä non e suffieiente ad eseluderne il earattere edifieatorio che pud pur desumersi da un complesso di cireostanze, quali la ubicazione, Vesi stenza di pubblici servizi e di strade pubbliehe, la dire zione dello sviluppo edilizio e quant'altro attesti I'edifiea bilitä (nella specie, Vimmobile era situato al lim.ite esterno del comprensorio dell'E.u.r.). (1)

(1) Sui criteri, alia stregua dei quali un suolo puõ dirsi edificabile, v., in senso conforme, Cass. 28 marzo 1962, n. 647 (Foro it., Mass., 191) ; Trib, Chiavari 22 gennajo 1959, id., 1959,

Al proprietario, cui non pud essere restituito Vimmobile abu

sivamente acquisito e mai espropriato dalla pubblica Ammi

nistrazione, questa ne deve il välore ai momento della li

quidazione giudiziale e i frutti perduti a titolo d'indennizzo

per Villegittima ablazione, mentre quale risarcimento del

danno provocato dalVoccupazione possono essere rieono

sciuti gli interessi legali sulla somma, come sõpra deter

minata, dall'inizio deWoccupazione alla liquidazione giu diziale senza distinguere il bierinio delVoccupazione abusiva dal periodo di tempo successivo. (2)

La prescrizione quinquennale non e applicabile ai oredito degli interessi sulla somma, dovuta, in luogo della cosa non

restituibile, dal possessore di malafede. (3)

La Corte, eco. —- Con il primo motivo, si denuncia la

violazione e la falsa applicazione della legge 17 luglio 1910

n. 491 e del regolamento 22 gennaio 1911 n. 248 sulla bo

nifica e la colonizzazione dell'agro romano, nonche del

r. decreto legge 6 luglio 1931 n. 981, convertito nella legge 24 marzo 1932 n. 355, anche in relazione alla legge 3 no

vembre 1952 n. 1902 e alla legge 21 dicembre 1955 n. 1357, nonche degli art. 869 e seguenti eod. civ., iii relazione al

1'art. 360, nn. 3 e 5, eod. proc. civ. Si sostiene ehe, trovan

dosi il terreno in agro romano, e cioe ai di lä dei limiti del

piano regolatore, esso non e suscettibile di edificazione e

quindi doveva essere valutato come agricolo. Infatti la legge sul piano regolatore di Roma vieta la lottizzazione a scopo edilizio dei terreni oltre il perimetro del piano, senza il per messo del Comune, ehe lo concedera solo nel caso in cui il

piano sottoposto non sia in contrasto con i criteri di massima

adottati per 1'ulteriore sviluppo della cittä, e sempre ehe

l'impresa lottizzatrice si obblighi a procedere a proprie

spese all'impianto dei pubblici servizi. Oltre a questa forma

speciale di lottizzazione sussiste, sempre all'esterno del

piano regolatore, un'altra specie di edificazione organiz zata, e cioö quella dei cosi detti nuclei edilizi, aggruppa menti sorti naturalmente e forniti di pubblici servizi. Fuori

di queste situazioni eccezionali, che nel nuovo piano re

golatore "vengono comprese nella cosi detta zona F (ri

I, 1403, con nota di richiami, a proposito della indennitä d'espro priazione.

(2) Nel senso che, ove non segua in alcun tempo il decreto d'espropriazione, sia dovuto l'integrale indennizzo del valore deirimmobile abusivamente acquisito dalla pubblica Ammi nistrazione, v., nella motivazione, Cass. 19 giugno 1961, n. 1440, Foro it., 1961, I, 1440 (retro, 644, con nota di Montesano) ; 3 agosto 1960, n. 2269, Foro it., Rep. 1961, voce Espropriazione per p. i., n. 265 ; 13 giugno 1959, n. 1811, id., 1960, I, 1001, con nota di richiami.

I criteri di determinazione dell'indennita nella misura specificata nella presente sentenza, sono stati giä enunciati da Oass. 5 aprile 1960, n. 773, id., Rep. I960, voce cit., n. 282.

Dal caso ora deciso diverge l'altro, in cui all'occupazione segua, ma tardivamente, il decreto d'espropriazione : v., in proposito, Oass. 24 ottobre 1960, n. 2892, id., 1961, I, 61, con ampia nota di richiami; successivamente Oass. 24 gennaio n. 119, 18 aprile n. 753 del 1962, id., Mass., 35, 225.

(3) L'inapplicabilitA della prescrizione quinquennale e im plicitamente affermata dalla eitata Cass. 19 giugno 1961, n. 1440, per la quale «la prescrizione estintiva del diritto all'in dennizzo, dovuto, in luogo della reintegrazione in forma speci fica, al proprietario del suolo, su cui I'Amministrazione, senza procedere all'espropriazione, ha abusivamente eseguito opere pubbliche stabili e permanenti, non decorre per l'abusiva oc cupazione t.

Nel senso che la prescrizione quinquennale sia inapplicabile al credito di restituzione dei frutti conseguenti alia dichiarazione di nullitä, della vendita del bene che li ha prodotti, App. Pa lermo 13 febbraio 1959, Foro it., Rep. 1960, voce Prescrizione civ., n. 68.

In dottrina v., per 1'inapplicabilitä della prescrizione breve al credito di restituzione dei frutti verso il possessore di mala fede al bene che li ha prodotti, e, nel caso di impossibility di restituzione, al credito degli interessi sull'indennizzo, ((rIL's.) Ptr gliese, Prescrizione estintiva, n. 208 (ivi citazioni giurispru denziali). Conf. limitatamente alia restituzione dei frutti Az zabiti e Scarpello,'Prescrizione, n. 8 sub art. 2748, in Com mentary del codice civile a cura di A. Scialoja e G. Bbanca,

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giurisprudenza costituzionale e civile

utrutturazione urbanistica) non e dato di parlare di suoli

edificatori. Soggiunge il ricorrente ehe il nuovo piano re

golatore in corso di approvazionc prevede, oltre alla detta

zona F, la seconda zona di espansione (G) e infine 1'agro romano (zona E) in oui e consentita la costruzione solo di

case coloniche, fattorie, ville, eco. Infine rileva ehe se anche

nell'interno del piano regolatore 1'indennitä di espropria zione di aree destinate a strade 6 notoriamente modesta, a maggior ragione deve esserlo ai di fuori del perimetro di quel piano.

La censura e infondata.

La circostanza ehe il terreno si trovi fuori del perimetro del piano regolatore non puõ considerarsi decisiva per esclu

dere la edificabilitä, poiche, come il consulente teenico ha

riferito, anehe il comprensorio dell'E.u.r. e ai di fuori di

quel perimetro, e ciõ non ostante esso e eertamente una

zona edilizia e di massima importanza ed estensione. Il

terreno in oggetto e situato appunto ai limite esterno del

comprensorio dell'E.u.r. ma deve considerarsi, sempre se

condo gli accertamenti tecnici eseguiti, un complemento dell'attrezzatura urbanistica dell'E.u.r. essendo parte di

una strada posta ai servizio di detto comprensorio. Quindi si tratta di una localita accessoria all'E.u.r. e come tale

valutabile alla stregua dei terreni dello stesso complesso edilizio.

Non deve dimenticarsi ehe si tratta di un'occupazione

abusiva, la quale importerebbe 1'obbligo della restituzione

dell'immobile, ed essendo questa impossibile per la tras

formazione a strada del terreno, importa 1'obbligo del ri

sarcimento del danno, pari ai valore venale del bene. Ora

per la determinazione di codesto valore si deve far riferi

mento ai prezzo ehe sarebbe stato realizzabile in una libera

eontrattazione; prezzo ohe i Giudici del merito hanno

stabilito in relazione alla edificabilita del terreno in consi

derazione appunto alla sua posizione marginale del com

prensorio dell'E.u.r. ehe e in continua estensione. Il carat

tere edificatorio di un terreno si puõ desumere da un com

plesso di circostanze, quali la sua ubicazione, 1'esistenza di

pubblici servizi e di strade pubbliche, la direzione dello

sviluppo edilizio e quant'altro attesti la edificabilita.

Quindi, mentre da un lato la non inclusione nel piano

regolatore non vale ad escludere la edificabilita, dall'altro

la particolare ubicazione ai confine dell'E.u.r. ehe e in

continuo sviluppo, vale ad ammetterla. E non e esatto

poi ehe vi sia un divieto di edificazione, poiche lo stesso

ricorrente riconosee ehe il nuovo piano regolatore prevede la zona di ristrutturazione edilizia, dove sorgano natural

mente nuclei edilizi forniti di pubblici servizi, nonche la

zona di espansione. Nella specie, il terreno e stato compreso nel comprensorio dell'E.u.r. quanto meno sotto il profilo della immediata espansione di esso.

Non e influente poi la circostanza ehe il terreno sia

stato destinato a strada, perche non risulta ehe esso fosse

vincolato preventivamente a tale destinazione.

Con il seeondo motivo di ricorso si deduce ehe il valore

dell'area doveva essere riferito ai valore corrente alla data

dell'occupazione e non giä all'epoca della liquidazione. Anehe tale doglianza e infondata. Questo Supremo collegio ha piil volte affermato ehe, verificatasi una occupazione

illegittima perche protrattasi oltre il termine di due anni

stabilito dall'art. 73 della legge sulle espropriazioni per

pubblica utilitä del 1865, qualora non sia possibile la restitu

zione del bene per le trasformazioni ad esso apportate o

per le opere eseguite dalla pubblica Amministrazione, il

proprietario ha diritto ai valore del bene, calcolato come in

libera eontrattazione, all'epoca della decisione, oltre ai

frutti perduti. Infatti il risareimento e il sostitutivo della

restituzione del bene e quindi deve equivalere al bene stesso

al momento in cui viene pagato, che si presume immediata

mente successivo alla sentenza di condanna.

Parimenti infondato e il terzo mezzo di ricorso, con cui

si assume che, liquidato il risareimento del danno in base

al valore del suolo al momento della liquidazione, nessun

altro indennizzo poteva essere accordato, e quindi doveva

essere escluso quello per l'occupazione temporanea. In

proposito b da osservare olio, se l'indennizzo pari al valore

del bene risarcisce il danno per la perdita del bene stesso, resta poi da risarcire la perdita per la mancata utilizza

zione del bene dalla data deH'ocoupazione al momento del

pagamento del detto indennizzo. E tale mancata utilizza

zione viene di regola vahitata pari all'interesse della somma

liquidata a titolo di indennizzo dalla data di ooeupazione a quella del pagamento. La Corte ha precisato ebe per il

primo biennio l'occupazione era legittima, mentre divenne

illegittima per il periodo successivo, ma ba valutato nella

stessa misura e cioe in quella degli interessi sulla somma do

vuta per il valore dell'immobile, sia l'indennita per l'occu

pazione legittima sia il risarcimento per quella illegittima. Trattasi di un apprezzamento di merito die non viola

alcuna norma o principio di diritto, ma anzi si adegua alia

giurisprudenza costante.

Con il quarto motivo si lamenta cbe siano stati attribuiti

al privato i frutti per il periodo dell'occupazione soste

nendosi che il Comune era un possessore di buona fede e cbe

quindi poteva fare suoi i frutti fino al giorno dalla domanda, ai sensi dell'art. 1148 cod. civ. Neanche questa tesi ba

pregio. L'ente pubblico che occupi temporaneamente un

terreno e che,decorso iltermine biennale previsto dall'art. 73

della legge sull'espropriazione, non proceda all'espropria zione e continui ad occupare il terreno, e per ciõ stesso in

mala fede, perchõ viola la legge, sottraendosi ad un dovere

da questa impostogli. Ne ba rilievo in contrario la circo

stanza cbe altro terreno attiguo sia stato espropriato, dato cbe dalla transazione concernente l'indennita per tale

esproprio risulta escluso il terreno oggi in discussione.

Con il quinto motivo di ricorso si sostiene cbe doveva

essere accolta l'eccezione di prescrizione relativamente ai

frutti maturati oltre il quinquennio dalla citazione, ai sensi

dell'art. 2948 cod. civ. Questa tesi b in contrasto con la

dottrina formatasi sotto l'impero del codice abrogato e

confermata sotto quello del codice vigente. In vero la

prescrizione breve non si ritiene applicabile all'obbliga zione di restituire i frutti della cosa altrui posseduta in mala

fede, perche tali frutti costituiscono una parte della cosa

e sono cbiesti con la stessa domanda di rivendicazione.

Qualora poi si tratti di interessi su di una somma da pa

garsi in luogo della restituzione della cosa, gli interessi stessi

insieme con la somma costituiscono l'oggetto del risarci

mento del danno. Ed b questa appunto l'ipotesi cbe si veri

fica nella specie. II criterio informativo dell'art. 2948, nn.

1 a 4 (il quale ultimo contempla gli interessi), e quello di

liberare il debitore dalle prestazioni scadute e non richieste

tempestivamente dal creditore, quando le prestazioni siano

periodicbe, in relazione ad una causa debendi continuativa.

Nel caso del possessore di mala fede non vi b una causa

debendi continuativa ma l'obbligo della restituzione della

cosa e dei frutti o del risarcimento del danno. Non e con

figurable una domanda dei frutti o degli interessi indipen dentemente da quella della restituzione o del risarcimento

e quindi non vi e una inerzia del creditore alia quale possa riconnettersi effetto estintivo. Come il proprietario puõ cliiedere in ogni tempo la restituzione della cosa, fino a

che il possessore non l'abbia usucapita, cosi puõ chiedere

in ogni tempo i relativi frutti, o in difetto, la somma corri

spondente al valore della cosa e i relativi interessi. Una con

ferma del principio e data dall'art. 1148 cod. civ. il quale attribuisce al possessore di buona fede il diritto di acquisire i frutti naturali o civili fino al giorno della domanda, esclu

dendo cosl qualsiasi diritto sui frutti del possessore di mala

fede e presupponendo anzi l'obbligo di tale possessore di

restituire tutti i frutti indebitamente percetti. (Omissis) Per questi motivi, rigetta, ecc.

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