sezione I civile; sentenza 17 aprile 2003, n. 6167; Pres. De Musis, Est. Nappi, P.M. Apice (concl.conf.); Franzini (Avv. Cavaliere) c. Prefettura di Latina. Cassa Pret. Latina 9 marzo 1999Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 10 (OTTOBRE 2003), pp. 2719/2720-2721/2722Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23198706 .
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PARTE PRIMA 2720
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 17
aprile 2003, n. 6167; Pres. De Musis, Est. Nappi, P.M. Apice
(conci, conf.); Franzini (Avv. Cavaliere) c. Prefettura di La
tina. Cassa Pret. Latina 9 marzo 1999.
Circolazione stradale — Sanzione amministrativa — Ver
bale di accertamento — Tutela giurisdizionale — Pregiu
dizialità del ricorso amministrativo — Esclusione (Cost., art. 24; 1. 24 novembre 1981 n. 689, modifiche al sistema pe
nale, art. 22; d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, nuovo codice della
strada). Circolazione stradale — Sanzione amministrativa — Conte
stazione dell'infrazione — Decorrenza del termine di ses
santa giorni per l'opposizione giurisdizionale (L. 24 no vembre 1981 n. 689, art. 22; d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, art.
202,203).
Per le sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al co
dice della strada, il ricorso al prefetto contro il verbale di ac
certamento dell'infrazione non costituisce presupposto neces
sario per l'opposizione giurisdizionale. (1) In materia di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni
al codice della strada il trasgressore, nel termine di sessanta
giorni dalla contestazione della violazione, può, in via alter
nativa, effettuare il pagamento della sanzione in misura ri
dotta, oppure presentare ricorso amministrativo al prefetto, ovvero proporre opposizione davanti al giudice ordinario. (2)
(1) La Cassazione applica il principio sancito da Corte cost. 27 luglio 1994. n. 366, Foro it., 1996, I, 2596, secondo cui contro il verbale di
accertamento per violazioni al codice della strada il ricorso giurisdizio nale (previsto dagli art. 22 ss. 1. 24 novembre 1981 n. 689) è ammesso anche se non sia stato proposto il ricorso al prefetto. Conformi, Cass. 5 marzo 2002, n. 3128, id., Rep. 2002, voce Sanzioni amministrative e
depenalizzazione, n. 112; sez. un. 21 dicembre 2001, n. 16181, ibid., voce Circolazione stradale, n. 176; 15 novembre 2001, n. 14319, ibid., n. 178; 26 luglio 2001, n. 10194, ibid., n. 177; 5 aprile 2001, n. 5046, id.. Rep. 2001, voce cit., n. 230; 4 aprile 2001, n. 4928, ibid., n. 229; sez. un. 16 novembre 1999, n. 779/SU, id., Rep. 2000, voce cit., n. 214; 29 settembre 1999, n. 10768, id., Rep. 1999, voce cit., n. 236; 22 gen naio 1999, n. 574, ibid., n. 222; sez. un. 1° luglio 1997, n. 5897, id.,
Rep. 1997, voce cit., n. 193; 13 dicembre 1995, n. 12777, id.. Rep. 1996, voce cit., n. 163. Secondo queste pronunce l'opposizione al giu dice ordinario contro il verbale di accertamento di violazione al codice della strada va proposta entro sessanta giorni dalla notifica del verbale.
Se il verbale non viene impugnato con ricorso amministrativo o, in al
ternativa, con ricorso giurisdizionale, e non viene effettuato il paga mento in misura ridotta, l'accertamento diventa definitivo ed il verbale
acquista forza di titolo esecutivo (art. 203, 3° comma, d.leg. 30 aprile 1992 n. 285).
In passato un orientamento minoritario ha sostenuto invece che l'op
posizione al giudice ordinario contro il verbale di accertamento della violazione al codice della strada potrebbe essere proposta solo dopo che il verbale abbia acquisito efficacia di titolo esecutivo, per analogia con
quanto previsto in generale dall'art. 22 1. 689/81 per l'opposizione al
l'ordinanza-ingiunzione: all'ordinanza-ingiunzione, che è fin dall'ori
gine titolo esecutivo (cfr. art. 18 1. 689/81), corrisponderebbe non il verbale di accertamento in quanto tale, ma il verbale divenuto titolo esecutivo per il decorso del termine per il ricorso al prefetto (art. 203
d.leg. 285/92). Dato che poi l'art. 22 1. 689/81 precisa che il termine
per l'opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione decorre dalla notifica
dell'atto, ed il nuovo codice della strada non prevede alcuna specifica notifica per il verbale di accertamento che abbia acquisito valore di ti tolo esecutivo, il termine per l'opposizione giurisdizionale finirebbe in
pratica col decorrere dalla notifica del ruolo esattoriale, formato in base al verbale (art. 206 d.leg. 285/92). Questo orientamento minoritario è stato accolto da Pret. Padova 30 gennaio 1998, id.. Rep. 1998, voce
Sanzioni amministrative e depenalizzazione, n. 151; Pret. Roma 21 no vembre 1997, inedita, ma cassata da Cass. 26 luglio 2001, n. 10194, cit.; Pret. Salerno 2 maggio 1996, inedita, ma confermata sul punto da Cass. 20 gennaio 1999, n. 482, id., Rep. 1999, voce cit., n. 154.
(2) La sentenza aderisce all'orientamento prevalente secondo cui il termine per proporre opposizione al giudice ordinario contro il verbale di accertamento delle violazioni al codice della strada sarebbe di ses santa giorni dalla notifica del verbale, ossia sarebbe identico a quello previsto dall'art. 203 d.leg. 30 aprile 1992 n. 285 (nuovo codice della
strada) per proporre ricorso al prefetto e a quello indicato all'art. 202
d.leg. cit., per effettuare il pagamento della sanzione in misura ridotta. In questo senso, cfr. Cass. 24 settembre 2002, n. 13872, Foro it.. Rep. 2002, voce Circolazione stradale, n. 194; 3 aprile 2000, n. 4006, id.,
Rep. 2000, voce cit., n. 216; 29 settembre 1999, n. 10768, id.. Rep.
Il Foro Italiano — 2003.
Svolgimento del processo. ■— Massimiliano Franzini impugna
per cassazione la sentenza che ne ha dichiarato inammissibile,
perché tardiva, l'opposizione proposta il 1° aprile 1998 avverso
il verbale con il quale in data 4 febbraio 1998 gli era stata con
testata una violazione del codice della strada.
Motivi della decisione. — Con l'unico motivo d'impugnazio ne il ricorrente deduce violazione degli art. 22, 23 1. n. 689 del
1981, e 205 cod. strada. Sostiene che, riconosciuta in base alla
giurisprudenza della Corte costituzionale l'impugnabilità anche
in sede giurisdizionale del verbale di accertamento, la sua oppo sizione doveva essere considerata tempestiva, perché proposta
prima del decorso del termine di sessanta giorni che rende ese
cutivo il verbale.
Il ricorso è fondato.
La Corte costituzionale, investita della questione di legitti mità dell'art. 203 cod. strada, ha ritenuto, con «interpretazione
adeguatrice», che il ricorso amministrativo previsto da questa norma non escluda la possibilità di impugnare immediatamente
in via giurisdizionale il verbale di accertamento delle infrazioni
stradali; e ha aggiunto che, «mancando una specifica disciplina circa i termini e le modalità da osservarsi per l'esperimento del
l'azione giudiziaria ... spetta al giudice dinanzi al quale l'azio
ne è proposta di verificare, alla stregua del diritto vigente, il
quomodo ed il quando della sua esperibilità, affinché la tutela
risulti assicurata nella sua pienezza» (Corte cost. 23 giugno
1994, n. 255, Foro it., 1994, I, 3329; 15 luglio 1994, n. 311, ibid., 3327; ord. 12 luglio 1995, n. 315, id., Rep. 1995, voce Circolazione stradale, n. 72; 21 settembre 1995, n. 437, id.,
1995,1, 3060). Sicché è ormai indiscusso nella giurisprudenza di questa cor
te, che «in materia di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al codice della strada il ricorso al prefetto avverso il
verbale di accertamento dell'infrazione al codice della strada —
secondo l'interpretazione adeguatrice dell'art. 142 bis, 1° com
ma, d.p.r. n. 393 del 1959 (previgente cod. strada), nel testo di
cui all'art. 24 1. 24 marzo 1989 n. 122 (ed ora dell'art. 203, 3°
comma, d.leg. 30 aprile 1992 n. 285, nuovo cod. strada) pre scritta dalla Corte costituzionale (sentenze nn. 255 e 311 del
1994, ordinanza n. 315 e sentenza n. 437 del 1995) — non co
stituisce presupposto processuale per poter adire il giudice ordi
nario e quindi il previo esperimento di tale ricorso amministra
tivo è meramente facoltativo, potendo l'interessato rivolgersi al
giudice indipendentemente da esso» (Cass., sez. un., 1° luglio
1999, voce cit., n. 236. Sono rimasti isolati Giud. pace Racconigi 21 di
cembre 2001, id.. Rep. 2002, voce cit., n. 196, e Cass. 20 gennaio 1999, n. 482, id., Rep. 1999, voce Sanzioni amministrative e depenalizzazio ne, n. 154, secondo i quali il termine per l'opposizione giurisdizionale sarebbe quello di trenta giorni previsto in generale dall'art. 22 1. 689/81
per l'opposizione a ordinanza-ingiunzione. L'orientamento prevalente ritiene che non si possa ammettere per
l'opposizione giurisdizionale un termine più breve rispetto a quello (di sessanta giorni) previsto dall'art. 203 d.ieg. 285/92 per il ricorso am ministrativo al prefetto. Si tenga presente, però, che in base all'art. 205
d.ieg. 285/92 il termine per l'opposizione al giudice civile contro la de cisione del prefetto che abbia respinto il ricorso amministrativo (e per ciò abbia emesso ordinanza-ingiunzione per il pagamento della sanzio ne amministrativa) è quello ordinario di trenta giorni. Pertanto, in base all'orientamento prevalente, il termine per l'azione giurisdizionale ri sulta diverso, in base al fatto che il ricorso sia proposto direttamente contro il verbale (ossia, in alternativa al ricorso amministrativo al pre fetto), o sia proposto invece contro l'ordinanza-ingiunzione emanata dal prefetto in esito al ricorso amministrativo presentato contro il me desimo verbale.
Si tenga presente che nei moduli dei verbali di contestazione di vio lazioni al codice della strada predisposti dal ministero dell'interno per la polizia stradale (mod. 352 poi. str.), la possibilità di ricorrere al giu dice ordinario contro il verbale non è neppure menzionata. La necessità di tale menzione era stata affermata già da Corte cost. 15 luglio 1994, n. 311, id., 1994, I, 3327, con nota di Romboli, sulla base del principio generale previsto dall'art. 3, ultimo comma, 1. 7 agosto 1990 n. 241 (la mancata inclusione nell'atto dell'autorità cui ricorrere non costituisce un vizio di legittimità, secondo Cass. 25 luglio 2000, n. 9725, id., 2001,
I, 3348, con nota di L. Carbone, cui adde Cass. 26 maggio 2000, n.
6976, id., Rep. 2000. voce cit., n. 141: impedisce però la decadenza
dall'opposizione; secondo Cass. 25 giugno 2002, n. 9263, id.. Rep. 2002, voce Atto amministrativo, n. 357, giustifica, invece, in caso di
impugnazione tardiva, la rimessione in termini per errore scusabile).
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
1997, n. 5897, id., Rep. 1997, voce cit., n. 193), con un'opposi zione proposta ex art. 22 1. n. 689 del 1981 contro il verbale di
accertamento dell'infrazione anziché contro l'ordinanza
ingiunzione del prefetto (Cass., sez. un., 16 novembre 1999, n.
779/SU, id., Rep. 2000, voce cit., n. 214). E controversa, tuttavia, l'individuazione del termine entro il
quale l'opposizione contro il verbale di accertamento dell'ille
cito deve essere proposta. Secondo una parte della giurisprudenza, invero, il termine è
quello di trenta giorni dalla notifica del verbale di accertamento,
previsto appunto dall'art. 22 1. n. 689 del 1981 (Cass. 20 gen naio 1999, n. 482, id.. Rep. 1999, voce Sanzioni amministrative
e depenalizzazione, n. 154).
Secondo altra parte della giurisprudenza, invece, «l'atto di
opposizione contro il verbale di contravvenzione al codice della
strada deve essere depositato, a pena d'inammissibilità, nella
cancelleria del giudice nel termine di sessanta giorni dalla con
testazione o dalla notificazione della contravvenzione stessa»
(Cass. 29 settembre 1999, n. 10768, ibid., voce Circolazione
stradale, n. 236). Dei due orientamenti è peraltro preferibile il secondo, perché
il primo, che pure aveva un riscontro normativo nel d.l. 17 mag
gio 1996 n. 270, poi non convertito in legge, crea problemi di
raccordo sia con il termine per il ricorso amministrativo, che
può essere proposto entro sessanta giorni, sia con il termine per il pagamento della sanzione in misura ridotta, che è indicato an
cora in sessanta giorni dall'art. 202 cod. strada.
Sicché deve ritenersi che entro l'unico termine di sessanta
giorni dalla contestazione il trasgressore può optare o per il pa
gamento in misura ridotta della sanzione o per il ricorso al pre fetto o per l'opposizione davanti all'autorità giudiziaria. E qua lora entro tale termine l'interessato non si sia avvalso di alcuna
delle indicate facoltà, «il verbale, in deroga alle disposizioni di
cui all'art. 17 1. 24 novembre 1981 n. 689, costituisce titolo ese
cutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione
amministrativa edittale e per le spese di procedimento», secon
do quanto espressamente prevede al 3° comma lo stesso art. 203
cod. strada.
E questa la sola soluzione compatibile sia con il procedi mento sanzionatorio previsto dal codice della strada sia con le
esigenze di garanzia della difesa cui hanno inteso corrispondere le pronunce della Corte costituzionale.
In accoglimento del ricorso la sentenza del Pretore di Latina
va pertanto cassata con rinvio al Tribunale di Latina, succeduto
al soppresso ufficio di pretura, perché, «secondo la regola gene rale stabilita dall'art. 5 c.p.c., in assenza di disposizioni transito
rie del d.leg. 30 dicembre 1999 n. 507, l'art. 98 di questo de
creto, attributivo della competenza al giudice di pace in tema di
opposizione a sanzione amministrativa, non influisce sulla com
petenza del giudice del rinvio, in caso di cassazione di una sen
tenza del pretore, che pertanto è il tribunale» (Cass. 2 agosto 2000, n. 10109, id., Rep. 2000, voce Rinvio civile, n. 16; 21
febbraio 2001, n. 2494, id.. Rep. 2001, voce Competenza civile, n. 27).
Il Foro Italiano — 2003.
I
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 15
aprile 2003, n. 5991; Pres. Ianniruberto, Est. Proto, P.M.
Palmieri (conci, conf.); Ircac - Istituto regionale per il credito
alla cooperazione (Avv. Dell'Olio) c. Pellegrino. Conferma
App. Palermo 3 maggio 2000.
Giurisdizione civile — Contributi concessi dalla legge in fa
vore di privati — Controversie — Giurisdizione ordinaria.
Rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia
promossa dal privato che pretenda la corresponsione di un
contributo dopo che sia stata esaurita la fase di accertamento
delle condizioni richieste per l'erogazione del contributo me
desimo e, quindi, abbia acquisito effettivamente una posizione di diritto soggettivo nei confronti dell' amministrazione. (1)
II
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 10
aprile 2003, n. 5669; Pres. Losavio. Est. Di Palma, P.M. Sepe
(conci, diff.); Vetrano (Avv. Acone) c. Comune di Baiano
(Avv. Barra). Conferma App. Napoli 15 dicembre 1998.
Calamità pubbliche, terremoto, alluvioni — Contributi con
cessi dalla legge in favore di privati — Necessità di parere favorevole (L. 14 maggio 1981 n. 219, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 19 marzo 1981 n. 75, recante ulte
riori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi
sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Provvedi
menti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori
colpiti, art. 14; d.l. 23 gennaio 1982 n. 9, norme per l'edilizia
residenziale e provvidenze in materia di sfratti; 1. 25 marzo
1982 n. 94, conversione in legge, con modificazioni, del d.l.
23 gennaio 1982 n. 9).
Il diritto al contributo disciplinato dalla l. 14 maggio 1981 n.
219 in tanto nasce in quanto sia stato previamente espresso
parere favorevole dall'apposita commissione, mentre non ha
rilevanza il silenzio-assenso di cui all'art. 8 I. n. 94 del
1982. (2)
III
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; ordinanza 4 novembre 2002, n. 15439; Pres. Grieco, Rei. Bonomo, P.M.
Maccarone (conci, diff.); Paola (Avv. Siriani, Ambrosino) c. Comune di Pannarano (Avv. Supino). Regolamento di giu risdizione.
Calamità pubbliche, terremoto, alluvioni — Contributi con
cessi dalla legge in favore di privati — Controversie —
Giurisdizione ordinaria (L. 14 maggio 1981 n. 219; 1. 23 gennaio 1992 n. 32, disposizioni in ordine alla ricostruzione
nei territori di cui al t.u. delle leggi per gli interventi nei ter
ritori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti da
gli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del
marzo 1982, approvato con d.leg. 30 marzo 1990 n. 76; d.leg. 31 marzo 1998 n. 80, nuove disposizioni in materia di orga
(1-4) Sulla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario con riferimento a controversie promosse dal soggetto beneficiario di un
provvedimento di sovvenzione che sia già stato individuato con formale atto senza che residui alcuno spazio discrezionale in capo all'ammini
strazione, v. Cass., sez. un., 10 maggio 2002, n. 6736, Foro it., 2003, I, 1217, con nota di richiami, cui adde ord. 18 febbraio 2002, n. 2369, id.,
Rep. 2002, voce Calamità pubbliche, n. 8. La pronuncia n. 6489, in epigrafe, si occupa di una fattispecie in
parte diversa (in ordine alla quale è comunque riconosciuta la giurisdi zione del giudice ordinario), riguardando il caso di provvedimento di
revoca/decadenza da un beneficio assunto dall'amministrazione a se
guito dell'asserito inadempimento della disciplina che regola il rap
porto. Nello stesso senso, v. sez. un. 5 settembre 1997, n. 8585. id.,
Rep. 1997, voce Giurisdizione civile, n. 88. Nulla in termini sulla seconda massima. La sent. n. 15349, in epigrafe, relativa a causa introdotta nel novem
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