+ All Categories
Home > Documents > sezione I civile; sentenza 17 aprile 2003, n. 6172; Pres. De Musis, Est. Plenteda, P.M. Golia...

sezione I civile; sentenza 17 aprile 2003, n. 6172; Pres. De Musis, Est. Plenteda, P.M. Golia...

Date post: 30-Jan-2017
Category:
Upload: hakiet
View: 217 times
Download: 4 times
Share this document with a friend
5
sezione I civile; sentenza 17 aprile 2003, n. 6172; Pres. De Musis, Est. Plenteda, P.M. Golia (concl. conf.); Chindemi (Avv. Guerrera) c. Corigliano (Avv. Corigliano) e altro. Cassa senza rinvio App. Reggio Calabria 30 giugno 2000 Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2003), pp. 2055/2056-2061/2062 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23198040 . Accessed: 25/06/2014 04:28 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 62.122.72.20 on Wed, 25 Jun 2014 04:28:03 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: sezione I civile; sentenza 17 aprile 2003, n. 6172; Pres. De Musis, Est. Plenteda, P.M. Golia (concl. conf.); Chindemi (Avv. Guerrera) c. Corigliano (Avv. Corigliano) e altro. Cassa

sezione I civile; sentenza 17 aprile 2003, n. 6172; Pres. De Musis, Est. Plenteda, P.M. Golia(concl. conf.); Chindemi (Avv. Guerrera) c. Corigliano (Avv. Corigliano) e altro. Cassa senzarinvio App. Reggio Calabria 30 giugno 2000Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2003), pp. 2055/2056-2061/2062Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23198040 .

Accessed: 25/06/2014 04:28

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 62.122.72.20 on Wed, 25 Jun 2014 04:28:03 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: sezione I civile; sentenza 17 aprile 2003, n. 6172; Pres. De Musis, Est. Plenteda, P.M. Golia (concl. conf.); Chindemi (Avv. Guerrera) c. Corigliano (Avv. Corigliano) e altro. Cassa

2055 PARTE PRIMA 2056

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 17 aprile 2003, n. 6172; Pres. De Musis, Est. Plenteda, P.M.

Golia (conci, conf.); Chindemi (Avv. Guerrera) c. Coriglia no (Avv. Corigliano) e altro. Cassa senza rinvio App. Reggio Calabria 30 giugno 2000.

Fallimento — Accertamento del passivo —

Impugnazione del credito ammesso tardivamente — Sentenza notificata — Appello — Termine breve (R.d. 16 marzo 1942 n. 267,

disciplina del fallimento, art. 90, 100, 101). Fallimento — Accertamento del passivo

— Impugnazione di

crediti ammessi — Rinuncia del creditore — Mancata ac

cettazione del curatore — Estinzione del giudizio —

Esclusione (R.d. 16 marzo 1942 n. 267, art. 100). Fallimento — Accertamento del passivo — Insinuazione

tardiva — Decreto di ammissione — Mancata comunica

zione — Impugnazione del decreto — Termine annuale —

Esclusione (Cod. proc. civ., art. 327; r.d. 16 marzo 1942 n.

267, art. 100, 101).

La sentenza che decide sull'impugnazione di un credito ammes

so tardivamente al passivo se notificata deve essere appellata nel termine breve di quindici giorni. (1)

Nel giudizio d'impugnazione di crediti ammessi al passivo la

rinuncia al ricorso effettuata da parte del creditore che lo ha

proposto non provoca l'estinzione del processo se manca

l'accettazione del curatore costituito. (2) Il termine per proporre impugnazione avverso il decreto di am

missione tardiva al passivo di credito può decorrere solo

dalla comunicazione, in difetto della quale non trova applica zione il termine annuale. (3)

(1-3) Con la pronuncia in rassegna il giudice di legittimità risolve tre

questioni di carattere processuale tutte afferenti il procedimento con

tenzioso d'impugnazione dei crediti ammessi. Il primo profilo affrontato è quello meno significativo visto che esi

ste un richiamo normativo testuale (Cass. 9 luglio 1996, n. 6244, Foro

it.. Rep. 1997, voce Liquidazione coatta amministrativa, n. 53), nel l'art. 100, 4° comma, 1. fall.. laddove si stabilisce che si applica all'im

pugnazione la disciplina dell'opposizione allo stato passivo per quanto attiene alla decisione. In dottrina, nella stessa direzione, Bonfatti, L'accertamento del passivo e dei diritti mobiliari, in Le procedure concorsuali. Il fallimento, trattato diretto da G. Ragusa Maggiore e C.

Costa, Torino, 1997, III, 353. Per ciò che attiene al ruolo del curatore che è parte necessaria del

procedimento, va osservato che costituisce un principio consolidato il fatto che nel giudizio d'impugnazione dei crediti ammessi al passivo fallimentare previsto dall'art. 100 1. fall, la legittimazione è attribuita a ciascun creditore e non anche al curatore al quale il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza vanno notificati affinché la sentenza sia op ponibile alla massa (Cass. 8 agosto 1997, n. 7401, Foro it., Rep. 1998, voce Fallimento, n. 641), sì che il curatore non assume la qualità di

parte in senso stretto nel giudizio di opposizione, essendo la sua pre senza contemplata al solo fine di rendere estensibile nei suoi confronti l'efficacia della sentenza (Cass. 26 luglio 1994, n. 6954, id., Rep. 1995, voce cit., n. 577; Trib. Milano 4 gennaio 1990. id., Rep. 1992, voce cit., n. 556, e Giur. comm., 1991, II, 997, con nota di Canale); da ciò si è tratta la logica conseguenza che il curatore, pur avendo la facoltà di

svolgere deduzioni nell'ambito del processo ritualmente instaurato, non

può proporre ricorso per cassazione per censurare la sentenza di appello a cui abbiano fatto acquiescenza le parti legittimate all'impugnazione (Cass. 27 luglio 1994, n. 7024, Foro it., Rep. 1995, voce cit., n. 578; 26

gennaio 1988, n. 659, id., Rep. 1988, voce cit., n. 500; per Trib. Milano 4 gennaio 1990, cit., nel giudizio d'impugnazione dei crediti ammessi al passivo del fallimento il curatore non è legittimato a far propria la domanda proposta da un creditore; in dottrina, Bozza(-Schiavon), L'accertamento dei crediti nel fallimento e le cause di prelazione, Mi

lano, 1992, 29; Gio. Tarzia, L'impugnazione dei crediti ammessi, in

Fallimento, 1990, 942; Pajardi, Manuale di diritto fallimentare, Mila

no, 1986, 505; Ferrara, Il fallimento, Milano, 1989, 536; Provinciali, Trattato di diritto fallimentare, Milano, 1974, III, 1494). In tale conte sto la decisione in rassegna lascia nel limbo la collocazione istituzio nale del curatore, non risultando chiaro se la decisione possa essere considerata una frizione con questo orientamento, ovvero se la sua

portata vada limitata nel senso che il curatore, come parte costituita, non può essere estromessa dalla valutazione delle parti di definire il

processo con la rinuncia agli atti del giudizio, ed ha quindi il diritto a contestare l'estinzione, quanto meno sotto il profilo della regolazione delle spese di lite. Per una diversa visione sul ruolo del curatore nel

giudizio d'impugnazione dei crediti ammessi, cfr. Bonfatti, L'accer tamento de! passivo e dei diritti mobiliari, cit., 342, ad avviso del quale al curatore deve essere riconosciuta la facoltà di proporre gravame au

II Foro Italiano — 2003.

Svolgimento del processo. — Il giudice delegato del falli

mento di Cassone Giuseppe, dichiarato il 29 aprile 1998 dal

Tribunale di Reggio Calabria, ammise in via privilegiata con decreto 2 dicembre 1994 il credito di lire 200.000.000 oltre Iva

e Cpa, fatto valere con ricorso tardivo ex art. 101 1. fall, dal

l'avv. Mario Corigliano, che aveva dedotto di avere curato, giu sta convenzione del 31 maggio 1981, tutti gli affari del falli

mento, in sede contenziosa e stragiudiziale, per i quali era stato

fissato un compenso forfettario di lire 12.000.000 annui per l'attività stragiudiziale e per la contenziosa il compenso che sa

rebbe stato liquidato a conclusione di ciascun giudizio. Dei crediti maturati propose la liquidazione equitativa, assu

mendo che essa fosse nell'interesse della massa fallimentare,

perché ben maggiore sarebbe stato l'importo, se si fosse proce duto attraverso le singole note specifiche corredate dai pareri

tonomo, la facoltà di proseguire il giudizio anche in caso d'inammissi

bilità o improcedibilità del ricorso proposto dal creditore, il diritto a

condizionare l'estinzione del processo partecipando all'accordo con i

creditori (su quest'ultimo punto, v. anche Tedeschi, Manuale di diritto

fallimentare, Padova, 2001, 520; Guguelmucci, Lezioni di diritto falli mentare, Torino, 2001, 243; Mercurio, Creditori e curatori del falli mento nel procedimento d'impugnazione dei crediti ammessi, in Falli

mento, 1989, 40; Russo, L'accertamento del passivo nel fallimento, Milano, 1988, 255); la possibilità del curatore di «far propria» l'azione

del creditore (già affermata in passato da Cass. 30 maggio 1974, n.

1547, Foro it., Rep. 1974, voce cit., n. 511) e di poter introdurre nuove

eccezioni è difesa da Jorio, Le crisi d'impresa. Il fallimento, Torino,

2000, 644; Montanari, Dell'accertamento del passivo e dei diritti mo biliari dei terzi, in Le procedure concorsuali a cura di G.U. Tedeschi,

Torino, 1996, I, 2, 879; Lo Cascio, Il fallimento e le altre procedure concorsuali, Milano, 1995, 365; Canale, Il curatore e l'art. 100 l. fall., in Giur. comm., 1991, II, 1009; Satta, Diritto fallimentare, Padova,

1990, 319; Bonsignori, Il fallimento, in Trattato di diritto commerciale

e diritto pubblico dell'economia diretto da F. Galgano, Padova, 1986, IX, 620; Lanfranchi, La verificazione del passivo nel fallimento, Mila

no, 1979, 424; Di Lauro, Fallimento, processo e diritto sostanziale,

Napoli, 1971, 1141.

Quando è stato dichiarato illegittimo (Corte cost. 22 aprile 1986, n.

102, Foro it., 1986, I, 1762), per violazione dell'art. 24, 2° comma,

Cost., l'art. 100, 1° comma, 1. fall, (nella parte in cui prevedeva che il

termine per l'impugnazione dei crediti ammessi decorresse dalla data del deposito dello stato passivo in cancelleria anziché dalle date di rice

zione delle raccomandate con avviso di ricevimento con cui il curatore

deve dare notizia dell'avvenuto deposito a tutti i creditori che hanno

presentato domanda di ammissione al passivo), non si era considerato che analogo problema si sarebbe riproposto con riferimento all'impu

gnazione dei decreti d'ammissione di domande tardive. A seguito di

tale pronuncia ablativa, si è poi affermato che il termine per proporre l'impugnazione di un credito ammesso a seguito di dichiarazione tardi va decorresse dalla data di deposito in cancelleria dello stato passivo aggiornato in base al decreto di ammissione pronunciato dal giudice

delegato ai sensi dell'art. 101, 3° comma, 1. fall. (Cass. 15 luglio 1988, n. 4672, id., 1988, I, 2869), ma a tale interpretazione — ritenuta non

completamente appagante — è poi seguito il decisum del giudice delle

leggi che ha dichiarato illegittimo, per violazione dell'art. 24 Cost., l'art. 100, 1° comma, 1. fall., nella parte in cui, in relazione all'art. 101, 3° comma, prevedeva che il termine d'impugnazione dei crediti am messi tardivamente decorresse dal deposito in cancelleria del decreto di variazione dello stato passivo, anziché dalla ricezione della raccoman data con la quale il curatore deve dare avviso ai creditori della varia zione stessa (Corte cost. 14 dicembre 1990, n. 538, id., 1992, I, 602; Caiafa, Lezioni di diritto concorsuale, Padova, 2003, 245; critiche al l'intervento additivo del giudice delle leggi sono espresse da Berti, Ammissione tardiva di crediti: impugnabilità e termine di decorrenza

per la Corte costituzionale, in Giur. comm., 1992, II, 17; Del Pinto, Ancora sul diritto di difesa nei giudizi di verificazione ordinaria del

passivo nel fallimento, id., 1991, II, 549). La novità introdotta da Cass. 6172/03 è rappresentata dal fatto che mentre per ciò che attiene al giu dizio di opposizione allo stato passivo si reputa applicabile, nel difetto della comunicazione, il termine lungo annuale importato dal codice di rito in tema di impugnazioni — art. 327 c.p.c. — (cfr. Trib. Catania 13

giugno 1998, Foro it., 1998, I, 3010, alla cui nota di richiami si rinvia),

per l'ipotesi dell'impugnazione del decreto di ammissione di domanda tardiva si esclude l'utilizzazione di questo principio per effetto della ritenuta mancanza di una data certa a partire dalla quale far decorrere il

predetto termine annuale. Va segnalato, infine, che nel disegno di legge approvato dal governo

il 1° marzo 2002, assegnato alla commissione del senato con il n. 1243

(ma mai avanzato in sede parlamentare), si è previsto in capo al curato re il potere autonomo di proporre l'impugnazione ex art. 100 1. fall. [M. Fabiani]

This content downloaded from 62.122.72.20 on Wed, 25 Jun 2014 04:28:03 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: sezione I civile; sentenza 17 aprile 2003, n. 6172; Pres. De Musis, Est. Plenteda, P.M. Golia (concl. conf.); Chindemi (Avv. Guerrera) c. Corigliano (Avv. Corigliano) e altro. Cassa

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

dell'ordine professionale, e addusse a fondamento del privilegio invocato di avere operato in regime di parasubordinazione; chiese infine la rivalutazione monetaria e il riconoscimento del

trattamento di fine rapporto. L'ammissione fu impugnata ai sensi dell'art. 100 1. fall, da

Cotroneo Angelo, creditore ammesso in via privilegiata, con

l'assunto che la pretesa di credito non era provata; che il credito

non fosse privilegiato e che era comunque prescritto. Il Corigliano eccepì l'inammissibilità, improcedibilità ed in

fondatezza del ricorso e chiese che i suoi crediti fossero ride

terminati in misura superiore a quanto prima richiesto.

Nel giudizio si costituì, aderendo all'impugnazione, il curato

re speciale dott. Francesco De Domenico nominato ad istanza

del p.m. presso il Tribunale di Reggio Calabria, in considera

zione del conflitto d'interessi in cui versava il curatore falli

mentare che, per non essersi costituito nel giudizio d'impugna zione, nell'interesse del fallimento, era stato sottoposto a proce dimento penale.

Nell'udienza fissata, tuttavia, il creditore impugnante com

parve personalmente e dichiarò di rinunziare agli atti di causa.

La rinunzia fu accettata dal Corigliano, ma non dal curatore

speciale, che dichiarò di voler coltivare autonomamente l'impu

gnazione e ribadì l'eccezione di prescrizione e le altre contesta

zioni di merito, in ordine all'esistenza del credito e, all'invocata

causa di prelazione. Il Corigliano rifiutò il contraddittorio e insistette perché fosse

dichiarato estinto il giudizio. Con sentenza 31 dicembre 1998 il tribunale accolse l'impu

gnazione e riformò il decreto del giudice delegato, riducendo il

credito a lire 687.500 in via privilegiata e a lire 4.939.900 in via chirografaria, oltre Iva e Cpa.

La sentenza fu appellata dal Corigliano e riformata dalla

Corte d'appello di Reggio Calabria, che con decisione del 30

giugno 2000 ha dichiarato estinto il giudizio per rinunzia agli atti.

Ha ritenuto la corte territoriale — dopo avere giudicato tem

pestivo l'appello del Corigliano, benché proposto nel termine di

trenta giorni anziché nei quindici dalla notifica della sentenza — che il curatore non ha potere d'impugnazione avverso il de

creto del giudice delegato di esecutività dello stato passivo, in

quanto partecipa alla verifica dei crediti, non come parte proces suale, ma come organo della procedura, che assiste il giudice e

con lui collabora in posizione di assoluta terzietà, sì da non po tere assumere posizioni processuali e sostanziali di contrasto

con quelle di tale giudice.

Propone ricorso per cassazione con due motivi il curatore fal

limentare; resiste con controricorso l'avv. Mario Corigliano, che

ha anche proposto ricorso incidentale condizionato, con un mo

tivo.

Entrambi hanno depositato memorie; non ha presentato difese

Cotroneo Angelo. Motivi della decisione. — Con il primo motivo il ricorrente

principale denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art.

325 c.p.c. e degli art. 99, 5° comma, e 100, 4° comma, 1. fall, e

lamenta l'omessa dichiarazione d'inammissibilità dell'appello, per erronea qualificazione del procedimento.

Deduce che la corte d'appello abbia errato nell'applicazione

all'appello dell'avv. Corigliano del termine ordinario di trenta

giorni, in luogo di quello abbreviato di quindici, previsto dal

l'art. 99, 5° comma, 1. fall., richiamato dall'art. 100; e ciò abbia

fatto, richiamando le disposizioni processuali sull'insinuazione

tardiva, ma non considerando che il credito era stato sì insinuato

tardivamente, ma in via precontenziosa, e che la controversia

sull'accertamento del passivo era quella sorta successivamente

per iniziativa del Cotroneo, creditore ammesso al passivo, sulla

quale nessuna rilevanza esercitava la tardività o tempestività dell'ammissione contestata.

Conseguentemente il termine per l'appello era quello previsto dall'art. 99 cit.

Con il secondo si denunziano la violazione e falsa applicazio ne dell'art. 306 c.p.c., in relazione all'art. 100 1. fall.

Assume il ricorrente che il curatore è parte nel procedimento di verifica dei crediti, quanto meno una volta che il giudizio di

impugnazione sia stato instaurato, tant'è che l'art. 100, 3°

comma, prevede l'accordo che, necessariamente, richiede l'ade

sione del curatore; a meno di volerlo considerare semplice in

terveniente adesivo.

Il Foro Italiano — 2003.

Con il ricorso incidentale il Corigliano deduce l'errore della

sentenza impugnata, ai fini della correzione della motivazione,

per non avere esaminato altre questioni in conseguenza del

l'adozione di una diversa ratio decidendi.

In particolare rileva che la sentenza di primo grado era stata

notificata a cura della parte, che aveva eletto domicilio in modo

diverso rispetto a quanto avvenuto in primo grado, e cioè presso l'avv. Mandaglio anziché presso l'avv. Postorino; e poiché la

parte medesima era stata indicata come dott. Francesco De Si

mone e non come Francesco De Domenico ed era mancato il

nome del difensore di primo grado nella relata della copia noti

ficata e l'indicazione del nuovo domiciliatario era stata incom

pleta, non essendo stati specificati via e civico dello studio in

Reggio Calabria, tutto ciò aveva impedito di proporre impugna zione nel termine breve di quindici giorni, essendo occorso un

tempo maggiore per le necessarie identificazioni, in realtà avve

nute, ma solo successivamente; sicché, per essere state la di

chiarazione di domicilio invalida ed errata l'indicazione del nome della parte, la notifica della sentenza era stata non idonea

a far decorrere il termine breve, tanto da rendere rituale l'ap

pello proposto nel termine lungo. Rileva, inoltre, che la notifica era stata eseguita ad istanza di

un soggetto — il curatore speciale

— che non era stato parte del

processo, perché non era titolare del diritto di azione nel proce dimento ex art. 100 1. fall.

Nega che, costituendosi, egli avesse potuto sanare la posizio ne illegittima della curatela, riconoscendole la possibilità di

contraddire, sia pure con riguardo all'eventualità che il giudizio

potesse essere dichiarato estinto; e ciò in quanto egli aveva di

chiarato subito di non accettare il contraddittorio.

Deduce, ancora, che illegittima era stata la nomina del curato

re speciale, non essendo prospettabile alcun conflitto d'interes

si, sicché il provvedimento di nomina, per la sua abnormità, de

ve considerarsi inesistente e in quanto tale sottratto all'operati vità dei principi dell'assorbimento delle nullità nei mezzi di

gravame e del giudicato conseguente all'eventuale inammissi

bilità dell'impugnazione. Essendo il provvedimento inidoneo ad

esplicare giuridica rilevanza, la denunzia predetta sarebbe pro

ponibile in ogni tempo e con qualsiasi mezzo, non potendosi

configurare sulla questione alcun giudicato endofallimentare.

Infine rileva che, essendo stata l'ammissione tardiva disposta con decreto 2 dicembre 1994 o impugnata il 29 settembre 1997,

impugnazione che la curatela speciale aveva fatto propria il 2

marzo 1998, era decorso un anno dal decreto di ammissione non

comunicato; ipotesi corrispondente al deposito dello stato passi vo, nel caso di verifica dei crediti ordinaria, sì da far decorrere il

termine lungo per l'impugnazione e da produrre il giudicato in

terno, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, ove l'eccezione

relativa non sia mai stata sollevata prima, esaminata ed esplici tamente o implicitamente rigettata.

Dei ricorsi va preliminarmente disposta la riunione, ai sensi

dell'art. 335 c.p.c. Del ricorso principale è fondato il primo motivo.

La sentenza impugnata ha ritenuto tempestivo l'appello pro

posto da Corigliano Mario, avverso la sentenza del tribunale che

aveva accolto l'impugnazione proposta ex art. 100 1. fall, da un creditore ammesso al passivo, affermando che il termine abbre

viato di quindici giorni, previsto dall'art. 99, 5° comma, 1. fall., richiamato dall'art. 100, non sia applicabile ai giudizi conse

guenti ad insinuazioni tardive ex art. 101 1. fall., regolati dalle

norme ordinarie del codice di rito con riguardo ai termini di im

pugnazione. L'assunto, che muove da una prospettazione in fatto errata, è

giuridicamente infondato.

Va, infatti, considerato che il giudizio in questione non era

conseguito ad un ricorso per insinuazione tardiva, la quale ne è

stata semmai l'antefatto, essendo la controversia insorta sul

l'impugnazione promossa da un creditore ammesso al passivo, avverso quella insinuazione. Trattasi, cioè, di procedimento del

tutto autonomo, rispetto a quello conclusosi con l'insinuazione

tardiva, avviato ai sensi dell'art. 100 1. fall., che al 4° comma ri

chiama, per l'istruzione e la decisione delle impugnazioni, le di

sposizioni dell'articolo precedente, il quale, al 1° comma, stabi

lisce che il termine per appellare è di quindici giorni dall'affis sione (decorrenza dichiarata illegittima da Corte cost. 152/80, Foro it., 1981, I, 2, per violazione dell'art. 24 Cost, e sostituita

dalla notificazione) della sentenza.

This content downloaded from 62.122.72.20 on Wed, 25 Jun 2014 04:28:03 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 4: sezione I civile; sentenza 17 aprile 2003, n. 6172; Pres. De Musis, Est. Plenteda, P.M. Golia (concl. conf.); Chindemi (Avv. Guerrera) c. Corigliano (Avv. Corigliano) e altro. Cassa

2059 PARTE PRIMA 2060

Conseguentemente l'appello del Corigliano, proposto oltre il

quindicesimo giorno, è inammissibile perché tardivo; e l'acco

glimento sul punto del ricorso, porta all'assorbimento dell'altro

motivo di censura.

Infondato è, invece, il ricorso incidentale condizionato.

Il complesso gravame, formulato con unico motivo, si articola

su tre punti, con il primo dei quali, nella implicita adesione alla

tesi di controparte, circa il termine di cui sopra, il Corigliano so

stiene che esso non ebbe a decorrere — e trova, quindi, applica zione il termine lungo annuale, previsto dall'art. 327 c.p.c.

per vizi di notificazione della sentenza di primo grado, dovuti al

fatto che: 1) la notifica era avvenuta ai sensi dell'art. 330, 1°

comma, c.p.c., con l'elezione di domicilio della parte richie

dente presso l'avv. Mandaglio, e cioè in modo diverso dall'ele

zione compiuta in primo grado, presso l'avv. Postorino; 2) era

mancata l'identificazione certa della parte predetta, risultando

nella relata della copia notificata il dott. Francesco De Simone, anziché il dott. Francesco De Domenico, e comunque il soggetto richiedente, il curatore speciale, non era stato parte del proces so, perché non era titolare del diritto d'azione, ai sensi dell'art.

100 1. fall., mentre la costituzione in giudizio di esso controri

corrente non aveva sanato quella posizione illegittima, avendo

egli subito dichiarato di non accettare il contraddittorio; 3) non

era stato citato il procuratore e difensore del primo grado, che

era dunque il solo ad essere noto alla controparte, ma il nuovo

domicilitario avv. Francesco Mandaglio, con studio in Reggio Calabria, ma senza alcuna indicazione sulla via e sul numero ci

vico.

Si aggiunge, con il secondo, che la nomina del curatore spe ciale era stata illegittima ed anzi abnorme e dunque inesistente — mancando il conflitto di interessi; per l'effetto, quand'anche

l'impugnazione fosse stata inammissibile, la denunzia in ordine

al vizio di tale nomina sarebbe proponibile in ogni tempo e con

ogni mezzo, esso incidendo sulla ritualità, procedibilità, validità

e sulla stessa esistenza del procedimento ex art. 100 1. fall.

Infine con il terzo si assume che l'impugnazione ex art. 100

era avvenuta circa tre anni dopo (il 29 settembre 1997) l'insi

nuazione tardiva del credito (2 dicembre 1994), mai comunica

ta, ed era stata fatta propria dalla curatela speciale il 2 marzo

1987; sicché, essendo decorso il termine lungo, si era formato il

giudicato interno, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado. Nessuno dei profili considerati può essere condiviso.

Quanto al primo, dedotto a fondamento della tempestività

dell'appello, in quanto proposto nel termine annuale, quello breve non avendo mai cominciato a decorrere, non par dubbio

che la notifica della sentenza sia stata correttamente richiesta e

validamente eseguita; legittima essendo stata la diversa domici

liazione, rispetto a quella di primo grado; irrilevante l'errore

nell'indicazione del cognome del curatore speciale, per la palese sua materialità, posto che nella relata si era indicata, appunto, la

qualità di curatore speciale del fallimento di Cassone Giuseppe, con la quale il dott. Francesco De Domenico era stato in giudi zio; inconferente l'indicazione del nuovo domiciliatario con il

solo nome e la residenza, senza la specificazione della via e del

numero civico dello studio, essendo gli elementi presenti idonei

ad agevolmente identificarlo, senza possibilità di equivoci, non

essendosi, peraltro, nemmeno dedotto che altri avvocati omoni

mi operassero in Reggio Calabria.

Ed è sufficiente rilevare che la notificazione dell'impugna zione fu poi effettuata correttamente, seppure soltanto il 6 mag

gio 1999 e cioè nei trenta anziché nei quindici giorni dalla noti

fica della sentenza, e che nessuna osservazione fu compiuta con

l'appello, a sostegno dell'inefficacia, invalidità o addirittura

inesistenza — come ora si assume — di quest'ultimo atto, tali

da avere abilitato all'utilizzazione del termine lungo, per con

cludere che il decorso del maggior tempo, rispetto a quello di

rito, conseguì al convincimento che il termine breve fosse più

ampio dei quindici giorni e non già alle anomalie della notifica. Né ha qualche pregio l'ulteriore assunto che la notifica co

munque mancò, perché richiesta da un soggetto che non era

parte processuale, limitando l'art. 100 1. fall, l'impugnazione solo ai creditori ammessi e non anche al curatore.

Se quest'ultima circostanza è vera, altrettanto certo è che nel

procedimento d'impugnazione il curatore è considerato, ope le

gis (art. 100, 2° comma), contraddittore necessario, dovendo es

sere chiamato in giudizio, al pari dei creditori ammessi, il cui credito sia contestato, assumendo così la qualità di parte proces

II Foro Italiano — 2003.

suale (Cass. 1547/74, id., Rep. 1974, voce Fallimento, n. 511),

che, per quanto non legittimata all'impugnazione ex art. 100,

per la sua qualità di organo di collaborazione del giudice nella

fase della verifica dei crediti, una volta entrata nel processo im

pugnatorio, assume e conserva tutte le facoltà delle altre parti, ad eccezione del diritto di azione, in primo grado e nei gradi successivi (Cass. 7024/94, id., Rep. 1995, voce cit., n. 578;

659/88, id., Rep. 1988, voce cit., n. 500), sì da svolgere iniziati ve, attività e conclusioni pertinenti al thema decidendum.

Conseguentemente la rinunzia del curatore impugnante, ac

cettata dal Corigliano, ma non anche dal curatore fallimentare, non ha prodotto l'effetto estintivo del giudizio, il quale, ai sensi

dell'art. 306 c.p.c., si produce per rinunzia «quando questa è ac

cettata dalle parti costituite che potrebbero avere interesse alla

prosecuzione»; interesse che al curatore non può essere negato, esso inerendo alla stessa sua partecipazione al giudizio, previ sta, come si è detto, obbligatoriamente e in effetti avvenuta con

la costituzione e l'assunzione delle stesse difese del creditore

impugnante. E per la stessa ragione la notifica della sentenza, a sua istan

za, è valida ed efficace, in quanto proveniente da una parte abi

litata ed in concreto interessata.

Quanto al secondo profilo, che deduce l'invalidità della no

mina del curatore speciale — dal ricorrente incidentale addirit

tura prospettata in termini di inesistenza, a causa della supposta sua abnormità, allo scopo di legittimare la denunzia per la prima volta nel presente grado

— la doglianza si sostanzia esclusiva

mente nell'assunto che il curatore speciale era stato nominato in

sostituzione del curatore fallimentare, per essere stato quest'ul timo «colpito da un asserito e non meglio identificato conflitto

di interessi».

Tuttavia nell'esposizione dei fatti processuali il Corigliano ri

ferisce, che nelle fasi intercorse tra il ricorso ex art. 100 e l'u

dienza del 2 marzo 1998, era avvenuta la nomina del curatore

speciale da parte del presidente del Tribunale di Reggio Cala

bria, su richiesta del p.m. — sollecitato dal fallito Cassone —

che aveva prospettato un conflitto di interessi «in cui sarebbe

venuta a trovarsi la curatela nell'ambito del procedimento di cui

sopra, per l'esistenza di un procedimento penale a suo carico

per fatti imprecisati connessi all'uso del suo ufficio, nonché per il fatto che all'epoca della fase tardiva non aveva proposto op

posizione, nonché infine per la non avvenuta costituzione in

giudizio». Da tale narrativa riceve diretta smentita l'assunto circa «l'as

serito e non meglio identificato conflitto d'interessi»; mentre

inammissibile è la disamina dell'effettiva esistenza di quel con

flitto, perché impinge in valutazioni di merito, inibite al giudice di legittimità.

E ciò quand'anche fosse condivisibile la deduzione della giu ridica inesistenza dell'atto di nomina, della sua rilevabilità d'uf

ficio e della sua proponibilità per la prima volta in questo grado. Per ciò che attiene, infine, alla decorrenza dell'anno dal de

creto di ammissione tardiva del credito, poi impugnato, mai co

municato o notificato, che avrebbe reso inammissibile l'impu

gnazione ex art. 100, la reductio ad legittimatem operata dalla

Corte costituzionale, con la sentenza 538/90 (id., 1992, I, 602), non autorizza la proposta conclusione.

La Consulta, dichiarando illegittimo per violazione dell'art.

24 Cost., il 10 comma della norma — nella parte in cui prevede va che il termine per proporre l'impugnazione contro i crediti

ammessi tardivamente decorresse dal momento del deposito in

cancelleria dello stato passivo aggiornato, a seguito del decreto

d'ammissione tardiva pronunciato dal giudice delegato ex art.

101,3° comma, 1. fall., e non invece dalla data di ricezione della

raccomandata, con cui i creditori ammessi hanno notizia del de

creto di variazione dello stato passivo — ha considerato neces

saria, perché decorra il termine di cui si tratta, la predetta comu

nicazione del curatore, che pone il creditore interessato nell'ef

fettiva condizione di conoscere il provvedimento che ha variato

in aumento le passività ammesse.

Tanto giova ad escludere l'applicabilità in via analogica del

l'art. 327 c.p.c., che, in mancanza di notificazione della senten

za, fissa in un anno il termine di decadenza dall'impugnazione, a far tempo dalla sua pubblicazione.

L'estensione della norma alla fattispecie in esame, che pure è

stata ritenuta possibile (Cass. 3924/99, id., Rep. 1999, voce cit., n. 697; 8763/90, id., Rep. 1991, voce cit., n. 492) con riguardo

This content downloaded from 62.122.72.20 on Wed, 25 Jun 2014 04:28:03 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 5: sezione I civile; sentenza 17 aprile 2003, n. 6172; Pres. De Musis, Est. Plenteda, P.M. Golia (concl. conf.); Chindemi (Avv. Guerrera) c. Corigliano (Avv. Corigliano) e altro. Cassa

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

all'opposizione di cui all'art. 98 1. fall., per la quale il deposito dello stato passivo in cancelleria (art. 97, 2° comma, 1. fall.), unitamente al decreto che lo dichiara esecutivo, è stato assimi

lato alla pubblicazione della sentenza, trova resistenza nella cir

costanza che, a differenza di quanto stabilito in quella ipotesi,

per l'ammissione tardiva del credito, a norma dell'art. 101 1.

fall., disposta con decreto, la legge non prevede alcun deposito dello stato passivo aggiornato; sicché l'applicazione della nor

ma processuale richiamata finirebbe per svuotare la garanzia di

difesa, che l'intervento del giudice delle leggi ha reso effettiva, sebbene il riferimento in esso contenuto al deposito del decreto

di variazione dello stato passivo, compiuto sulla scia di pronun zie di questa Corte di legittimità (Cass. 4713/88, id., Rep. 1988, voce cit., n. 509, e 4672/88, id., 1988, I, 2869), lasci supporre quanto in realtà la legge non dispone.

In ogni caso il rilievo del ricorrente incidentale, secondo cui

sarebbe maturato il c.d. termine lungo, suppone che fossero stati

accertati in punto di fatto il deposito di quell'aggiornamento e la

data di esso, dal quale poter determinare siffatta decorrenza; sicché l'assenza di tale accertamento priva di fondatezza, anche

per tale aspetto, la doglianza. La sentenza impugnata va pertanto, in considerazione del

l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale, cassata

senza rinvio, attesa l'inammissibilità dell'appello a suo tempo

proposto da Corigliano Mario.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 3 aprile 2003, n. 5154; Pres. Calfapietra, Est. Malpica, P.M. Ve

lardi (conci, diff.); Bracci (Avv. Martorelli) c. Soc. Ima

(Avv. Luchetti). Cassa Trib. Macerata 4 novembre 1999.

Possesso e azioni possessorie — Azione di reintegrazione —

Termine annuale — Scadenza (Cod. civ., art. 1168).

Il termine annuale per l'esperimento dell'azione di reintegra zione previsto dall'art. 1168 c.c. va calcolato con riferimento alla data di deposito del ricorso anche se diversa da quella in

cui il ricorso giunga a diretta conoscenza dell'autore dello

spoglio. (1)

(1) Non constano precedenti specifici editi. Secondo il principio di diritto sancito dalla corte in relazione al termine annuale per l'esperi mento dell'azione di reintegrazione previsto dall'art. 1168 c.c. occorre far riferimento alla data di deposito del ricorso a nulla rilevando la cir costanza che il ricorso giunga a conoscenza dell'autore dello spoglio in un secondo tempo. Nella specie, l'effettivo autore dello spoglio era ve nuto a conoscenza del ricorso successivamente rispetto al deposito dello stesso, ed oltre la scadenza del termine annuale previsto dall'art. 1168 c.c., a seguito di chiamata in causa iussu iudicis, per essere avve nuta la sua esatta individuazione a procedimento avviato, grazie alle eccezioni proposte dall'originario convenuto. La corte ha osservato che il decorso del termine annuale previsto dall'art. 1168 c.c. deve ritenersi definitivamente impedito quando viene sottoposto al giudice il fatto e viene chiesta la relativa tutela nei confronti di chi appaia ragionevol mente responsabile dello spoglio, non potendo rilevare il fatto che una diversa o più esatta individuazione dell'autore dello spoglio avvenga più tardi a seguito delle eccezioni proposte dall'originario convenuto o dalle prove testimoniali acquisite. Secondo la corte «una diversa solu zione si presterebbe a facili collusioni in danno dello spogliato con la

possibilità che il convenuto, contestata la propria legittimazione passi va, abbia interesse a far emergere solo tardivamente l'identità del pre teso spogliarne o adotti altro utile espediente al fine di precludere allo

spogliato il proficuo esperimento dell'azione». Pur non rinvenendosi precedenti, vale la pena osservare che il princi

pio di diritto espresso nella sentenza in epigrafe ben può essere acco

stato (è la corte stessa ad effettuare tale accostamento nella motivazione

Il Foro Italiano — 2003.

Svolgimento del processo. — Con ricorso al Pretore di Mace

rata depositato il 9 gennaio 1990, Bracci Dalmo, lamentando di

aver scoperto nel febbraio 1989 — allorché si era recato sul po sto dalla sua abituale residenza di Perugia — che su un suo ap

pezzamento di terreno sito in San Genesio, località Pian di Pie

ca, erano stati costruiti abusivamente alcuni pozzi per la capta zione di acqua, invocava la tutela possessoria nei confronti di

Ferriccioni Gabriella, proprietaria del fondo confinante, sul quale erano stati realizzati altri simili pozzi, e nei confronti

della ditta Ci.pre. s.r.l., corrente in San Genesio, esecutrice delle

opere. Il ricorrente lamentava anche che la ditta Ci.pre., per ese

guire i pozzi, aveva occupato la sua confinante proprietà con

inerti e breccia sistemata al fine di agevolare il transito di auto

carri.

Instauratosi il contraddittorio, la Ferriccioni si dichiarava

estranea ai fatti, mentre la Ci.pre. ammetteva di aver eseguito la

sola apertura del tracciato — peraltro nel lontano 1983 — ma

escludeva di aver proceduto ali'escavazione dei pozzi, indican

done come responsabile la Ima s.n.c.

Disposta la chiamata iussu iudicis della soc. Ima, questa si

costituiva a mezzo del legale rappresentante Ciabocco Federico, marito della Ferriccioni e amministratore nel contempo anche

della soc. Ci.pre., ed ammetteva di aver eseguito l'escavazione

dei pozzi sia nella proprietà della Ferriccioni, sia nella proprietà del ricorrente, in data 18 gennaio 1989, eccependo il difetto di

clandestinità e dell'animus spoliandi, in quanto i lavori erano

stati eseguiti con il consenso del padre del ricorrente Bracci

Franco.

Con ordinanza 2 maggio 1990 il pretore ordinava l'immediata

sospensione dell'attività di sollevamento dell'acqua dai pozzi realizzati sul fondo del ricorrente e la rimessa in pristino dei

luoghi, confermando poi il tutto con la sentenza 9-15 aprile 1993, con la quale condannava altresì la Ima al risarcimento dei

danni, liquidati in lire cinque milioni. Avverso la sentenza del pretore la Ima s.n.c. proponeva ap

pello al Tribunale di Macerata eccependo: a) che il Bracci era

decaduto dall'azione per essere decorso oltre un anno tra la data

del preteso spoglio e la data di chiamata in causa della Ima, di

sposta con ordinanza del pretore 5 febbraio 1990; b) che la do

manda risarcitoria era stata introdotta in causa tardivamente; c) che, infine, era irrituale la liquidazione equitativa ben potendo

procedersi alla determinazione del suo preciso ammontare.

Con la sentenza 686/99 il Tribunale di Macerata, in totale ri

forma della sentenza pretorile, respingeva sia la domanda di re

integrazione che quella accessoria di risarcimento, siccome im

proponibile per tardività, e condannava il Bracci alla rifusione

dei due gradi di giudizio. Argomentava il tribunale che lo spoglio era avvenuto pacifi

camente il giorno 18 gennaio 1989 e che, data la presenza sul

posto del padre del ricorrente, non poteva ritenersi che l'atto

avesse i requisiti della clandestinità al fine di consentire la pro va di una diversa data di conoscenza dello spoglio stesso. Inol

tre assumeva il giudice d'appello che il termine annuale deve ri

sultare rispettato con riferimento alla data in cui è evocato in

giudizio l'autore dello spoglio, e tale data con riferimento alla

ditta responsabile, era individuabile nell'ordinanza di chiamata in causa del pretore, a nulla rilevando che la società convenuta dal Bracci e quella chiamata in causa fossero legalmente rappre sentate dalla stessa persona fisica.

Per l'annullamento della nominata sentenza propone ricorso

il Bracci formulando due motivi.

Resiste la soc. Ima s.n.c. con controricorso. Il ricorrente ha

altresì depositato memoria illustrativa ai sensi dell'art. 378

c.p.c. Motivi della decisione. — Con il primo motivo il ricorrente

della sentenza) al principio, più volte affermato in giurisprudenza, se condo il quale ai fini della tempestività dell'azione di spoglio entro l'anno dal fatto deve farsi riferimento al giorno del deposito in cancel leria del ricorso e non a quello successivo della notificazione del ricor so stesso con il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle

parti (Cass. 4 novembre 1993, n. 10936, Foro it., Rep. 1994, voce Pos

sesso, n. 64; Trib. Cagliari 23 novembre 1983, id., Rep. 1986, voce cit., n. 77; contra, Pret. Milano 11 luglio 1949, id., Rep. 1950, voce cit., n.

Ili); nella formulazione di entrambi i principi la giurisprudenza, met tendo da parte schemi interpretativi rigidamente formalistici, mira a ga rantire l'effettività della tutela possessoria.

This content downloaded from 62.122.72.20 on Wed, 25 Jun 2014 04:28:03 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended