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Sezione I civile; sentenza 17 giugno 1982, n. 3682; Pres. U. Miele, Est. Caturani, P. M. Antoci...

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Sezione I civile; sentenza 17 giugno 1982, n. 3682; Pres. U. Miele, Est. Caturani, P. M. Antoci (concl. diff.); Salvi e Angelucci (Avv. Marzolo, M. Russo) c. Pasquale (Avv. L. Russo). Cassa App. L'Aquila 17 febbraio 1981 Source: Il Foro Italiano, Vol. 106, No. 1 (GENNAIO 1983), pp. 133/134-135/136 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23176834 . Accessed: 25/06/2014 02:16 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.78.108.81 on Wed, 25 Jun 2014 02:17:00 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione I civile; sentenza 17 giugno 1982, n. 3682; Pres. U. Miele, Est. Caturani, P. M. Antoci(concl. diff.); Salvi e Angelucci (Avv. Marzolo, M. Russo) c. Pasquale (Avv. L. Russo). Cassa App.L'Aquila 17 febbraio 1981Source: Il Foro Italiano, Vol. 106, No. 1 (GENNAIO 1983), pp. 133/134-135/136Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23176834 .

Accessed: 25/06/2014 02:16

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

l'aspetto della progressione e della irriversibilità della carriera

nell'ambito della professionalità acquisita ed accertata.

Nella puntuale applicazione di tali principi il tribunale ha ac

certato, con apprezzamento di fatto, logico e coerente, e perciò incensurabile in questa sede, che il Triponsi, avendo partecipato al concorso al fine di ottenere le funzioni di direzione del reparto ed il riconoscimento della corrispondente qualifica, cui era con

nessa una ben precisa posizione professionale e gerarchica, e aven

do, per di più, svolto per più di tre mesi mansioni, sia pure par

ziali, tipiche del capo-reparto non poteva più essere adibito a

funzioni subordinate o meno qualificanti, con peggioramento della

posizione, professionale e morale, raggiunta nella azienda.

Accertato, per i rilievi esposti, che il Triponsi aveva diritto alla

qualifica di capo-reparto controllo esazioni e varie fin dal 15 ot tobre 1970, il tribunale ha correttamente attribuito al predetto il beneficio, di cui all'accordo sindacale del 30 gennaio 1975, che

estendeva l'inquadramento nella cat. A/1 ai capi reparto delle

zone con meno di 110.000 utenze nel presupposto che ricorresse

l'analogia di valore professionale, desumibile dal contenuto del

l'art. 15 del contratto collettivo, dovendosi logicamente ritenere

che a parità di qualifiche corrispondesse una sostanziale equiva lenza di mansioni fra i capi dei vari reparti della sezione ammi

nistrativa di zona.

Infine, la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto che co

munque l'E.n.el. aveva l'obbligo di riutilizzare il dipendente ad

un posto di prestigio e di valore professionale non inferiore a

quello prima occupato, senza pregiudizio del grado della quali fica e della retribuzione, in ottemperanza dell'art. 20 del c.c.n.l.

del 1970, data l'analogia fra la situazione del dipendente, che

resti privo del proprio posto di lavoro per soppressione del re

parto o ufficio, cui era addetto, e quella del personale, prescelto

per un determinato posto mediante concorso interno, che non

poteva essere avviato al posto stesso per mancata istituzione del

reparto o ufficio. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; Sezione I civile; sentenza 17 giu

gno 1982, n. 3682; Pres. U. Miele, Est. Caturani, P. M.

Antoci (conci, diff.); Salvi e Angelucci (Avv. Marzolo, M.

Russo) c. Pasquale (Avv. L. Russo). Cassa App. L'Aquila 17 febbraio 1981.

Elezioni — Elezioni amministrative — Contenzioso — Costitu

zione tramite procuratore — Notificazione della sentenza perso nalmente alla parte — Termine breve per l'impugnazione —

Decorrenza — Inidoneità (Cod. proc. civ., art. 82, 84, 170, 285; 1. 23 dicembre 1966 n. 1147, modificazione del contenzioso eletto

rale amministrativo, art. 3, 82/3). Elezioni — Elezioni amministrative — Cause di ineleggibilità e

incompatibilità — Lite pendente — Nozione secondo la nuova

disciplina (L. 23 aprile 1981 n. 154, norme in materia di ine

leggibilità e incompatibilità alle cariche di consigliere regiona

le, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di in

compatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale, art. 3).

Nei giudizi elettorali ove la parte — anziché stare personalmente in giudizio come le sarebbe consentito — si sia costituita col

ministero di un procuratore, la notificazione della sentenza

effettuata personalmente alla parte è inidonea a fare decorrere

il termine breve di impugnazione di venti giorni. (1)

(1) Esplicitamente nello stesso senso, ma sotto il vigore della 1.

7 ottobre 1947 n. 1058 (la quale peraltro — alla stessa stregua di

quanto oggi disposto dall'art. 3 1. 1147/1966 — consentiva alla parte di stare personalmente in giudizio), v. Cass. 9 luglio 1953, n. 2214, Foro it., Rep. 1953, voce Elezioni, n. 152; in senso contrario — sotto

il vigore della 1. 1147/1966 — v. Cass. 20 marzo 1972, n. 838, id.,

1972, I, 1226. Entrambe le decisioni sono richiamate nella motiva

zione della sentenza in epigrafe, anche se di Cass. 2214/1953 è rife

rita solo la prima massima — generica — in tema di applicabilità

dell'art. 170, 1° comma, c. p. c. ove la parte si sia costituita col mini

stero di un difensore, e non la seconda massima — specifica — rela

tiva alla inidoneità della notificazione della sentenza effettuata alla

parte personalmente a fare decorrere il termine breve per impugnare.

Genericamente, nel senso che ove la parte si sia avvalsa, ai sensi

dell'art. 3 1. 23 dicembre 1966 n. 1147, di un difensore tecnico, tale

scelta comporta come unico limite che la parte deve attenersi, in tal

caso, a tutte le disposizioni relative alla rappresentanza tecnica nel

giudizio, « onde evitare una continua alternanza di forme tra difesa

personale e rappresentanza tecnica nei giudizi elettorali », v. Cass.

20 novembre 1979, n. 6062, id., Rep. 1979, voce cit., n. 91.

In tema di contenzioso elettorale v. da ultimo Cass. 14 maggio

A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3, n. 4, l. 154/1981 (per

espressa previsione applicabile anche ai giudizi pendenti) è

da escludere che costituisca causa di incompatibilità alla ca

rica di consigliere comunale (provinciale e regionale) la pen dènza di un processo penale nei confronti dell'eletto per reato

commesso in danno del comune ove questi non si sia costi

tuito parte civile. (2)

Motivi della decisione. — Nell'ordine logico è necessario pre mettere l'esame dell'eccezione con cui il resistente assume la

inammissibilità del ricorso per decadenza, essendo stato propo sto quando erano decorsi i venti giorni dalla notificazione della

sentenza impugnata direttamente dai ricorrenti in data 20 marzo

1981.

La tesi viene sostenuta in questa sede sulla base di quanto

questa corte ebbe a statuire con la sentenza 20 marzo 1972,

n. 838 (Foro it., 1972, I, 1226), secondo cui — avendo la 1. 23

dicembre 1966 n. 1147 in materia elettorale introdotto un auto

nomo sistema di notificazione diverso da quello previsto dal

codice di rito, sia in relazione ai soggetti che per i termini e le

modalità di esecuzione — qualora, pur essendo dalla legge con

sentito alla parte di stare in giudizio personalmente questa si sia

costituita con il ministero di un difensore, ai fini della decorren

za del termine di giorni venti per la proposizione del ricorso è

sufficiente che la sentenza sia stata notificata alla parte perso

nalmente, non sussistendo un obbligo di notificare la sentenza

stessa al procuratore costituito.

Tale indirizzo, tuttavia, dopo ulteriore approfondimento del

problema, non può essere ribadito in questa sede, in base alle

seguenti considerazioni.

L'art. 82 1. 16 maggio 1960 n. 570 come sostituito — nella

parte che interessa — dall'art. 82/3 1. 23 dicembre 1966 n. 1147

cosi stabilisce: « Le sentenze pronunciate in secondo grado dalla

corte d'appello possono essere impugnate con ricorso per cassa

zione dalla parte soccombente e dal procuratore generale presso la corte d'appello entro venti giorni dalla loro notificazione ... ».

L'art. 3 della stessa 1. n. 1147/1966 dispone inoltre che «nei

giudizi elettorali sia davanti agli organi di giurisdizione ordina

ria sia davanti agli organi di giurisdizione amministrativa, non è

necessario il ministero di procuratore o di avvocato».

Poiché, come risulta chiaramente dalla stessa formulazione

delle norme ed è stato riconosciuto da questa corte (sent. 20

novembre 1979, n. 6062, id., Rep. 1979, voce Elezioni, n. 91), la

facoltà della parte di stare in giudizio personalmente nei giu dizi in materia elettorale non esclude tuttavia che essa possa avvalersi della rappresentanza tecnica, si tratta di stabilire se,

in tal caso, la notificazione della sentenza, al fine della decor

renza del termine per l'impugnazione, possa essere eseguita

personalmente alla parte ovvero non sia necessaria la notifica

zione al procuratore costituito secondo la regola generale con

tenuta negli art. 170 e 285 c.p.c. Ora è certamente esatto che la disciplina delle notificazioni

ha subito in materia elettorale qualche modifica specie relativa

mente ai termini e alle modalità di esecuzione (notifica tramite

il sindaco), ma questo rilievo, a giudizio del collegio, non au

torizza a ricavare dalla legge in esame una norma derogatoria alla regola generale accennata contenuta nel codice di rito.

Al fine di individuare la fonte normativa applicabile in ma

teria, non soccorre il dato testuale contenuto nell'art. 82/3 1.

1966 n. 1147, posto che la norma, richiamando per quanto non

diversamente disposto le norme del codice di procedura civile,

si riferisce al giudizio di cassazione, mentre nella specie la di

sciplina da individuare riguarda un momento cronologicamente anteriore alla stessa instaurazione del giudizio di legittimità. 11

collegio, tuttavia, non dubita che, in mancanza di una norma

specifica contenuta nella legge in esame, la quale precisi le

modalità della notificazione della sentenza emessa dalla corte

d'appello, ai fini della decorrenza del termine per la impugna

'bilità, deve farsi richiamo alle regole generali contenute nel co

dice di rito.

Da quest'ultimo si desume che mentre l'art. 82 stabilisce quali

sono le ipotesi in cui le parti possano stare in giudizio senza

1982, n. 3022, id., 1982, 1, 2216; 15 aprile 1982, n. 2259, ibid.

2245, nonché Cass. 11 marzo 1980, n. 1622, id., 1980, I, 1664, con ani

pia nota di richiami.

(2) In senso conforme oltre a Cass. 21 novembre 1981, n. 6200, Foro it., Rep. 1981, voce Elezioni, nn. 170, 181 (e in Giush civ.,

1982, 1, 407), v., non richiamate in motivazione, Cass. 18 febbraio

1982, nn. 1020 e 1015, Foro it., 1982, I, 1931, con osservazioni di

A. Lener e nota di G. Saporito, Alcune questioni sulla nuova disci

plina dell'elettorato passivo e sulla applicabilità dello « ius super veniens » in Cassazione.

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PARTE PRIMA

ministero di difensore rispetto a quelle in cui è obbligatorio il

ministero di un procuratore legalmente esercente a seconda del

l'autorità giudiziaria davanti alla quale si intende proporre la

causa, il successivo art. 84 detta la regola secondo cui, quando

la parte sta in giudizio con il ministero del difensore questi può

compiere e ricevere, nell'interesse della parte stessa, tutti gli atti

del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente ri

servati. Il che si è interpretato, proprio in materia elettorale vi

gente la 1. 7 ottobre 1947 n. 1058, nel senso che, qualora pur essendo dalla legge consentito alla parte di stare in giudizio

personalmente ciononostante questa siasi costituita col ministe

ro di un difensore, sono in tal caso applicabili le disposizioni

del codice di rito riflettenti la notificazione degli atti, onde ai sensi

dell'art. 170, 1° comma, le notificazioni vanno eseguite al procu ratore costituito (sent. 9 luglio 1953, n. 2214, id., Rep. 1953,

voce cit-, n. 151).

Infatti, dalla disciplina contenuta nel codice di rito si trae

il principio secondo cui, ai fini della decorrenza del termine

(acceleratorio) di impugnazione si richiede la notificazione del

la sentenza al procuratore costituito e non personalmente alla

parte, anche quando quest'ultima possa stare in giudizio senza

ministero del difensore, ma abbia ritenuto invece di avvalersi

della rappresentanza tecnica, alla stregua di quanto stabilisce

l'art. 170, 1° comma, c. p. c., secondo cui, dopo la costituzione

in giudizio, tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al

procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti.

E questa regola generale, in mancanza di una contraria dispo sizione contenuta in materia di giudizio elettorale, è altresì ap

plicabile nell'ipotesi prevista dall'art. 82/3 1. n. 1147/1966. Il ricorso deve essere pertanto ritenuto ammissibile, essendo

stato proposto — in mancanza di notificazione della sentenza

impugnata al procuratore costituito ex art. 170 e 285 c.p.c. — nel

l'anno della sua pubblicazione (art. 327 c. p. c.).

Nel merito, con il primo motivo i ricorrenti sostengono che

la 1. sopravvenuta 23 aprile 1981 n. 154, applicabile anche ai

giudizi in corso, ha modificato la nozione di lite pendente che

determina lo stato di ineleggibilità del candidato alla carica di

consigliere comunale, per modo che erroneamente la sentenza

impugnata avrebbe dichiarato i medesimi ineleggibili. La censura è fondata. Questa corte ha già avuto occasiona

di statuire che in tema di ineleggibilità e di incompatibilità alla

carica di consigliere comunale, provinciale e regionale, le dispo sizioni contenute nella 1. 23 aprile 1981 n. 154 sono applicabili ai sensi dell'art. 12 della legge anche ai giudizi in corso al mo

mento della entrata in vigore di essa (aprile 1981) non definiti

con sentenza passata in giudicato e quindi anche ex officio nel

giudizio di cassazione (sent. 21 novembre 1981, n. 6200, id., Rep.

1981, voce cit., nn. 170, 181; 28 novembre 1981, n. 6338, id.,

1982, I, 1933).

Si è altresì precisato che a seguito della legge anzidetta, sol

tanto la pendenza attuale di una effettiva e formale controversia

in sede contenziosa civile o amministrativa nella quale l'eletto

sia parte contro l'ente, è causa di incompatibilità alla carica di

consigliere comunale, regionale o provinciale (art. 3, n. 4, 1. n.

154/1981) e che a tal fine la pendenza di un processo penale nei confronti dell'eletto per reato commesso in danno del co

mune non è di per sé causa di incompatibilità la quale può ravvisarsi solo quando l'ente si sia costituito parte civile (sent. 21 novembre 1981, n. 6200, cit.).

Poiché nella specie i ricorrenti sono stati sottoposti a procedi mento penale per costruzione eseguita abusivamente senza cioè

l'apposito atto permissivo della p. a., mentre il comune non si

è costituito parte civile nel processo penale, deve escludersi che

nel caso in esame sussista tra I ricorrenti ed il comune la lite

pendente, nel senso precisato dalla nuova legge.

L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento de

gli altri due motivi .con cui i ricorrenti sostengono che: a) il

comune non avrebbe, comunque, potuto costituirsi parte civile

per mancanza di un danno risarcibile; b) la surrogazione dei

consiglieri esclusi con gli aventi diritto non era possibile in

grado di appello. In conclusione, poiché questa corte, in materia elettorale, de

cide anche nel merito ponendosi come giudice di terza istanza

(sent. 11 aprile 1972, n. 1102, id., Rep. 1972, voce cit., n. 286;

22 ottobre 1974, n. 3013, id., Rep. 1974, voce cit., n. 124; 28

novembre 1981, n. 6338, id., Rep. 1981, voce cit., n. 167; 11

marzo 1980, n. 1622, id., 1980, I, 1664; 8 gennaio 1979, n. 72,

id., Rep. 1979, voce cit., n. 75) in accoglimento del ricorso i

ricorrenti vanno dichiarati eleggibili alla carica di consigliere comunale del comune di Rama dei Peligni in luogo di coloro

dichiarati eletti in loro vece dalla sentenza impugnata. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; Sezione I civile; sentenza 14 giu

gno 1982, n. 3613; Pres. Sandulli, Est. Maltese, P. M. An

toci (conci, conf.); Lloyd internazionale (Avv. Longo) c. Me

schis (Avv. Dato, Ferotti). Cassa App. Palermo 6 settembre

1979.

Rappresentanza nei contratti — Contratto di assicurazione stipu lato da società assicuratrice anche per altra società — Man

canza di potere rappresentativo — Conseguenze (Cod. civ., art.

1337, 1338, 1398).

La società assicuratrice che abbia assunto per sé solo una quota del rischio, dichiarando di impegnare per la restante quota al

tra società assicuratrice, ma senza averne il potere, è tenuta

all'indennizzo limitatamente alla propria quota, e risponde della

mancata copertura assicurativa per la restante quota nella mi

sura dell'interesse contrattuale negativo della controparte. (1)

(1) Sentenza veramente «misteriosa», che riafferma un principio quasi unanimemente ricevuto dalla giurisprudenza in tema di respon sabilità del falsus procurator, ma non si sa a quale esito concreto potrà portare in sede di rinvio, dove non sarà facile individuare un interesse negativo .. . diverso da quello commisurabile alla perdita della copertura assicurativa, e dunque dall'interesse positivo. Un'in dicazione sintomatica offre la sent. 12 febbraio 1982, n. 855, Foro it

Mass., 180, in cui la Cassazione, dopo aver ritualmente ribadito che, in caso di rappresentanza senza poteri riguardo alla stipulazione di un contratto di fideiussione per un mutuo, si ha diritto all'interesse

negativo e non all'esecuzione in forma specifica, conclude afferman do che il contraente in buona fede, per poter conseguire una somma « corrispondente a quella mutuata, doveva (invece) provare che, fa cendo affidamento incolpevole nella validità del negozio, aveva per duto l'occasione di concludere il medesimo contratto di fideiussione con altro fideiussore ». Cosi facendo, infatti, la corte ha già imboc cato una strada che conduce ad un esito opposto al principio pro clamato, in quanto, spostando l'attenzione dai criteri di liquidazio ne del danno al profilo probatorio, finisce con l'ammettere la pos sibilità, se sia fornita la prova richiesta, di una copertura integrale del mutuo, corrispondente in via sostanziale all'interesse contrattuale

positivo (Erfulliingsinteresse). Questa incongruenza è il portato della rigida applicazione alla fat

tispecie del lalsus procurator (cfr. Cass. 7 settembre 1979, n. 4734, id.. Rep. 1979, voce Rappresentanza nei contratti, n. 11; 7 maggio 1977, n. 1756, id., Rep. 1977, voce cit., n. 8; 7 febbraio 1966, n. 402, id., Rep. 1966, voce Obbligazioni e contratti, n. 435; 7 marzo 1964, n. 486, id., Rep. 1964, voce cit., n. 341, tutte citate in motivazione, nonché Cass. 5 febbraio 1980, n. 837, id., Rep. 1980, voce Rappre sentanza nei contratti, n. 16; 13 luglio 1977, n. 3149, id., Rep. 1977, voce cit., n. 7; 9 ottobre 1971, n. 2801, id., Rep. 1972, voce cit., n. 14; 17 giugno 1971, n. 1844, id., Rep. 1971, voce cit., n. 7; App. Napoli 1° aprile 1965, id., Rep. 1965, voce Obbligazioni e contratti, n. 165) delle direttive elaborate, già qui senza duttilità, nella materia della responsabilità precontrattuale per ritiro ingiusti ficato dalle trattative o per mancata comunicazione di una causa d'invalidità del contratto: fra le pronunce più recenti v. Cass. 20 agosto 1980, n. 4982, id., Rep. 1980, voce Contratto in genere, n. 78; 20 maggio 1977, n. 2083, id., Rep. 1977, voce cit., n. 80; 11 gen naio 1977, n. 93, ibid., n. 81; App. Milano 14 gennaio 1977, ibid., n. 82; Cass. 17 giugno 1975, n. 1781, id.. Rep. 1975, voce cit., n. 106; Trib. Roma 26 settembre 1973, id.. Rep. 1974, voce cit., n. 108; Cass. 13 aprile 1973, n. 1057, id., Rep. 1973, voce Danni civili, n. 61; Trib. Catania 26 febbraio 1971, id., Rep. 1971, voce Contratto in genere. n. 112; Cass. 15 febbraio 1971, n. 372, ibid., voce Danni civili, n.

10; App. Napoli 11 giugno 1968, id., Rep. 1970, vece Obbligazioni e

contratti, n. 120. Pochissime sono, invece, le sentenze (nessuna in materia di falsus

procurator) che non rispettano l'impostazione dominante, discostan dosene nelle affermazioni di principio o nelle conseguenze pratiche: App. Milano 31 luglio 1964, id., Rep. 1965, voce cit., n. 164, afferma che l'ingiustificato recesso dalle trattative impone una valutazione equitativa del danno da parte del giudice; Cass. 5 maggio 1955, n. 1259, id., 1956, 1, 375, proclama che l'art. 1338 regola un'ipotesi di colpa aquiliana, che però, riguardo alla valutazione dei danni, fa il paio con quella contrattuale e quindi, nei limiti dell'interesse negativo, comprende il lucro cessante e il danno emergente; App. Venezia 11 aprile 1953, id., Rep. 1954, voce cit., n. 110, considera la responsa bilità nelle trattative di natura contrattuale, anche se nella liquida zione del danno non va al di là dell'interesse contrattuale negativo.

Come si vede, le maggiori perplessità si appuntano sull'uniformità di trattamento di ipotesi vistosamente differenti, al quale riguardo è stata avanzata la proposta di un intervento più articolato. Secondo Ravazzoni, La formazione del contratto, li, Le regole del comporta mento, Milano, 1974, 222, la giurisprudenza ha finora tenuto pre sente più la presunta natura della regola violata (assimilata a quella dell'art. 2043 c. c.), che non le conseguenze della sua trasgressione, laddove occorrerebbe portare in primo piano l'interesse pregiudicato per commisurare ad esso la lesione. Poiché, peraltro, vi sono ipotesi in cui l'interesse leso dalla trasgressione della regola della buona fede nella formazione del contratto « è proprio e soltanto quello dell'esatto adempimento delle obbligazioni del contratto», l'a. pro

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