Sezione I civile; sentenza 17 giugno 1982, n. 3682; Pres. U. Miele, Est. Caturani, P. M. Antoci(concl. diff.); Salvi e Angelucci (Avv. Marzolo, M. Russo) c. Pasquale (Avv. L. Russo). Cassa App.L'Aquila 17 febbraio 1981Source: Il Foro Italiano, Vol. 106, No. 1 (GENNAIO 1983), pp. 133/134-135/136Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23176834 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
l'aspetto della progressione e della irriversibilità della carriera
nell'ambito della professionalità acquisita ed accertata.
Nella puntuale applicazione di tali principi il tribunale ha ac
certato, con apprezzamento di fatto, logico e coerente, e perciò incensurabile in questa sede, che il Triponsi, avendo partecipato al concorso al fine di ottenere le funzioni di direzione del reparto ed il riconoscimento della corrispondente qualifica, cui era con
nessa una ben precisa posizione professionale e gerarchica, e aven
do, per di più, svolto per più di tre mesi mansioni, sia pure par
ziali, tipiche del capo-reparto non poteva più essere adibito a
funzioni subordinate o meno qualificanti, con peggioramento della
posizione, professionale e morale, raggiunta nella azienda.
Accertato, per i rilievi esposti, che il Triponsi aveva diritto alla
qualifica di capo-reparto controllo esazioni e varie fin dal 15 ot tobre 1970, il tribunale ha correttamente attribuito al predetto il beneficio, di cui all'accordo sindacale del 30 gennaio 1975, che
estendeva l'inquadramento nella cat. A/1 ai capi reparto delle
zone con meno di 110.000 utenze nel presupposto che ricorresse
l'analogia di valore professionale, desumibile dal contenuto del
l'art. 15 del contratto collettivo, dovendosi logicamente ritenere
che a parità di qualifiche corrispondesse una sostanziale equiva lenza di mansioni fra i capi dei vari reparti della sezione ammi
nistrativa di zona.
Infine, la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto che co
munque l'E.n.el. aveva l'obbligo di riutilizzare il dipendente ad
un posto di prestigio e di valore professionale non inferiore a
quello prima occupato, senza pregiudizio del grado della quali fica e della retribuzione, in ottemperanza dell'art. 20 del c.c.n.l.
del 1970, data l'analogia fra la situazione del dipendente, che
resti privo del proprio posto di lavoro per soppressione del re
parto o ufficio, cui era addetto, e quella del personale, prescelto
per un determinato posto mediante concorso interno, che non
poteva essere avviato al posto stesso per mancata istituzione del
reparto o ufficio. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE; Sezione I civile; sentenza 17 giu
gno 1982, n. 3682; Pres. U. Miele, Est. Caturani, P. M.
Antoci (conci, diff.); Salvi e Angelucci (Avv. Marzolo, M.
Russo) c. Pasquale (Avv. L. Russo). Cassa App. L'Aquila 17 febbraio 1981.
Elezioni — Elezioni amministrative — Contenzioso — Costitu
zione tramite procuratore — Notificazione della sentenza perso nalmente alla parte — Termine breve per l'impugnazione —
Decorrenza — Inidoneità (Cod. proc. civ., art. 82, 84, 170, 285; 1. 23 dicembre 1966 n. 1147, modificazione del contenzioso eletto
rale amministrativo, art. 3, 82/3). Elezioni — Elezioni amministrative — Cause di ineleggibilità e
incompatibilità — Lite pendente — Nozione secondo la nuova
disciplina (L. 23 aprile 1981 n. 154, norme in materia di ine
leggibilità e incompatibilità alle cariche di consigliere regiona
le, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di in
compatibilità degli addetti al servizio sanitario nazionale, art. 3).
Nei giudizi elettorali ove la parte — anziché stare personalmente in giudizio come le sarebbe consentito — si sia costituita col
ministero di un procuratore, la notificazione della sentenza
effettuata personalmente alla parte è inidonea a fare decorrere
il termine breve di impugnazione di venti giorni. (1)
(1) Esplicitamente nello stesso senso, ma sotto il vigore della 1.
7 ottobre 1947 n. 1058 (la quale peraltro — alla stessa stregua di
quanto oggi disposto dall'art. 3 1. 1147/1966 — consentiva alla parte di stare personalmente in giudizio), v. Cass. 9 luglio 1953, n. 2214, Foro it., Rep. 1953, voce Elezioni, n. 152; in senso contrario — sotto
il vigore della 1. 1147/1966 — v. Cass. 20 marzo 1972, n. 838, id.,
1972, I, 1226. Entrambe le decisioni sono richiamate nella motiva
zione della sentenza in epigrafe, anche se di Cass. 2214/1953 è rife
rita solo la prima massima — generica — in tema di applicabilità
dell'art. 170, 1° comma, c. p. c. ove la parte si sia costituita col mini
stero di un difensore, e non la seconda massima — specifica — rela
tiva alla inidoneità della notificazione della sentenza effettuata alla
parte personalmente a fare decorrere il termine breve per impugnare.
Genericamente, nel senso che ove la parte si sia avvalsa, ai sensi
dell'art. 3 1. 23 dicembre 1966 n. 1147, di un difensore tecnico, tale
scelta comporta come unico limite che la parte deve attenersi, in tal
caso, a tutte le disposizioni relative alla rappresentanza tecnica nel
giudizio, « onde evitare una continua alternanza di forme tra difesa
personale e rappresentanza tecnica nei giudizi elettorali », v. Cass.
20 novembre 1979, n. 6062, id., Rep. 1979, voce cit., n. 91.
In tema di contenzioso elettorale v. da ultimo Cass. 14 maggio
A seguito dell'entrata in vigore dell'art. 3, n. 4, l. 154/1981 (per
espressa previsione applicabile anche ai giudizi pendenti) è
da escludere che costituisca causa di incompatibilità alla ca
rica di consigliere comunale (provinciale e regionale) la pen dènza di un processo penale nei confronti dell'eletto per reato
commesso in danno del comune ove questi non si sia costi
tuito parte civile. (2)
Motivi della decisione. — Nell'ordine logico è necessario pre mettere l'esame dell'eccezione con cui il resistente assume la
inammissibilità del ricorso per decadenza, essendo stato propo sto quando erano decorsi i venti giorni dalla notificazione della
sentenza impugnata direttamente dai ricorrenti in data 20 marzo
1981.
La tesi viene sostenuta in questa sede sulla base di quanto
questa corte ebbe a statuire con la sentenza 20 marzo 1972,
n. 838 (Foro it., 1972, I, 1226), secondo cui — avendo la 1. 23
dicembre 1966 n. 1147 in materia elettorale introdotto un auto
nomo sistema di notificazione diverso da quello previsto dal
codice di rito, sia in relazione ai soggetti che per i termini e le
modalità di esecuzione — qualora, pur essendo dalla legge con
sentito alla parte di stare in giudizio personalmente questa si sia
costituita con il ministero di un difensore, ai fini della decorren
za del termine di giorni venti per la proposizione del ricorso è
sufficiente che la sentenza sia stata notificata alla parte perso
nalmente, non sussistendo un obbligo di notificare la sentenza
stessa al procuratore costituito.
Tale indirizzo, tuttavia, dopo ulteriore approfondimento del
problema, non può essere ribadito in questa sede, in base alle
seguenti considerazioni.
L'art. 82 1. 16 maggio 1960 n. 570 come sostituito — nella
parte che interessa — dall'art. 82/3 1. 23 dicembre 1966 n. 1147
cosi stabilisce: « Le sentenze pronunciate in secondo grado dalla
corte d'appello possono essere impugnate con ricorso per cassa
zione dalla parte soccombente e dal procuratore generale presso la corte d'appello entro venti giorni dalla loro notificazione ... ».
L'art. 3 della stessa 1. n. 1147/1966 dispone inoltre che «nei
giudizi elettorali sia davanti agli organi di giurisdizione ordina
ria sia davanti agli organi di giurisdizione amministrativa, non è
necessario il ministero di procuratore o di avvocato».
Poiché, come risulta chiaramente dalla stessa formulazione
delle norme ed è stato riconosciuto da questa corte (sent. 20
novembre 1979, n. 6062, id., Rep. 1979, voce Elezioni, n. 91), la
facoltà della parte di stare in giudizio personalmente nei giu dizi in materia elettorale non esclude tuttavia che essa possa avvalersi della rappresentanza tecnica, si tratta di stabilire se,
in tal caso, la notificazione della sentenza, al fine della decor
renza del termine per l'impugnazione, possa essere eseguita
personalmente alla parte ovvero non sia necessaria la notifica
zione al procuratore costituito secondo la regola generale con
tenuta negli art. 170 e 285 c.p.c. Ora è certamente esatto che la disciplina delle notificazioni
ha subito in materia elettorale qualche modifica specie relativa
mente ai termini e alle modalità di esecuzione (notifica tramite
il sindaco), ma questo rilievo, a giudizio del collegio, non au
torizza a ricavare dalla legge in esame una norma derogatoria alla regola generale accennata contenuta nel codice di rito.
Al fine di individuare la fonte normativa applicabile in ma
teria, non soccorre il dato testuale contenuto nell'art. 82/3 1.
1966 n. 1147, posto che la norma, richiamando per quanto non
diversamente disposto le norme del codice di procedura civile,
si riferisce al giudizio di cassazione, mentre nella specie la di
sciplina da individuare riguarda un momento cronologicamente anteriore alla stessa instaurazione del giudizio di legittimità. 11
collegio, tuttavia, non dubita che, in mancanza di una norma
specifica contenuta nella legge in esame, la quale precisi le
modalità della notificazione della sentenza emessa dalla corte
d'appello, ai fini della decorrenza del termine per la impugna
'bilità, deve farsi richiamo alle regole generali contenute nel co
dice di rito.
Da quest'ultimo si desume che mentre l'art. 82 stabilisce quali
sono le ipotesi in cui le parti possano stare in giudizio senza
1982, n. 3022, id., 1982, 1, 2216; 15 aprile 1982, n. 2259, ibid.
2245, nonché Cass. 11 marzo 1980, n. 1622, id., 1980, I, 1664, con ani
pia nota di richiami.
(2) In senso conforme oltre a Cass. 21 novembre 1981, n. 6200, Foro it., Rep. 1981, voce Elezioni, nn. 170, 181 (e in Giush civ.,
1982, 1, 407), v., non richiamate in motivazione, Cass. 18 febbraio
1982, nn. 1020 e 1015, Foro it., 1982, I, 1931, con osservazioni di
A. Lener e nota di G. Saporito, Alcune questioni sulla nuova disci
plina dell'elettorato passivo e sulla applicabilità dello « ius super veniens » in Cassazione.
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PARTE PRIMA
ministero di difensore rispetto a quelle in cui è obbligatorio il
ministero di un procuratore legalmente esercente a seconda del
l'autorità giudiziaria davanti alla quale si intende proporre la
causa, il successivo art. 84 detta la regola secondo cui, quando
la parte sta in giudizio con il ministero del difensore questi può
compiere e ricevere, nell'interesse della parte stessa, tutti gli atti
del processo che dalla legge non sono ad essa espressamente ri
servati. Il che si è interpretato, proprio in materia elettorale vi
gente la 1. 7 ottobre 1947 n. 1058, nel senso che, qualora pur essendo dalla legge consentito alla parte di stare in giudizio
personalmente ciononostante questa siasi costituita col ministe
ro di un difensore, sono in tal caso applicabili le disposizioni
del codice di rito riflettenti la notificazione degli atti, onde ai sensi
dell'art. 170, 1° comma, le notificazioni vanno eseguite al procu ratore costituito (sent. 9 luglio 1953, n. 2214, id., Rep. 1953,
voce cit-, n. 151).
Infatti, dalla disciplina contenuta nel codice di rito si trae
il principio secondo cui, ai fini della decorrenza del termine
(acceleratorio) di impugnazione si richiede la notificazione del
la sentenza al procuratore costituito e non personalmente alla
parte, anche quando quest'ultima possa stare in giudizio senza
ministero del difensore, ma abbia ritenuto invece di avvalersi
della rappresentanza tecnica, alla stregua di quanto stabilisce
l'art. 170, 1° comma, c. p. c., secondo cui, dopo la costituzione
in giudizio, tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al
procuratore costituito, salvo che la legge disponga altrimenti.
E questa regola generale, in mancanza di una contraria dispo sizione contenuta in materia di giudizio elettorale, è altresì ap
plicabile nell'ipotesi prevista dall'art. 82/3 1. n. 1147/1966. Il ricorso deve essere pertanto ritenuto ammissibile, essendo
stato proposto — in mancanza di notificazione della sentenza
impugnata al procuratore costituito ex art. 170 e 285 c.p.c. — nel
l'anno della sua pubblicazione (art. 327 c. p. c.).
Nel merito, con il primo motivo i ricorrenti sostengono che
la 1. sopravvenuta 23 aprile 1981 n. 154, applicabile anche ai
giudizi in corso, ha modificato la nozione di lite pendente che
determina lo stato di ineleggibilità del candidato alla carica di
consigliere comunale, per modo che erroneamente la sentenza
impugnata avrebbe dichiarato i medesimi ineleggibili. La censura è fondata. Questa corte ha già avuto occasiona
di statuire che in tema di ineleggibilità e di incompatibilità alla
carica di consigliere comunale, provinciale e regionale, le dispo sizioni contenute nella 1. 23 aprile 1981 n. 154 sono applicabili ai sensi dell'art. 12 della legge anche ai giudizi in corso al mo
mento della entrata in vigore di essa (aprile 1981) non definiti
con sentenza passata in giudicato e quindi anche ex officio nel
giudizio di cassazione (sent. 21 novembre 1981, n. 6200, id., Rep.
1981, voce cit., nn. 170, 181; 28 novembre 1981, n. 6338, id.,
1982, I, 1933).
Si è altresì precisato che a seguito della legge anzidetta, sol
tanto la pendenza attuale di una effettiva e formale controversia
in sede contenziosa civile o amministrativa nella quale l'eletto
sia parte contro l'ente, è causa di incompatibilità alla carica di
consigliere comunale, regionale o provinciale (art. 3, n. 4, 1. n.
154/1981) e che a tal fine la pendenza di un processo penale nei confronti dell'eletto per reato commesso in danno del co
mune non è di per sé causa di incompatibilità la quale può ravvisarsi solo quando l'ente si sia costituito parte civile (sent. 21 novembre 1981, n. 6200, cit.).
Poiché nella specie i ricorrenti sono stati sottoposti a procedi mento penale per costruzione eseguita abusivamente senza cioè
l'apposito atto permissivo della p. a., mentre il comune non si
è costituito parte civile nel processo penale, deve escludersi che
nel caso in esame sussista tra I ricorrenti ed il comune la lite
pendente, nel senso precisato dalla nuova legge.
L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento de
gli altri due motivi .con cui i ricorrenti sostengono che: a) il
comune non avrebbe, comunque, potuto costituirsi parte civile
per mancanza di un danno risarcibile; b) la surrogazione dei
consiglieri esclusi con gli aventi diritto non era possibile in
grado di appello. In conclusione, poiché questa corte, in materia elettorale, de
cide anche nel merito ponendosi come giudice di terza istanza
(sent. 11 aprile 1972, n. 1102, id., Rep. 1972, voce cit., n. 286;
22 ottobre 1974, n. 3013, id., Rep. 1974, voce cit., n. 124; 28
novembre 1981, n. 6338, id., Rep. 1981, voce cit., n. 167; 11
marzo 1980, n. 1622, id., 1980, I, 1664; 8 gennaio 1979, n. 72,
id., Rep. 1979, voce cit., n. 75) in accoglimento del ricorso i
ricorrenti vanno dichiarati eleggibili alla carica di consigliere comunale del comune di Rama dei Peligni in luogo di coloro
dichiarati eletti in loro vece dalla sentenza impugnata. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE; Sezione I civile; sentenza 14 giu
gno 1982, n. 3613; Pres. Sandulli, Est. Maltese, P. M. An
toci (conci, conf.); Lloyd internazionale (Avv. Longo) c. Me
schis (Avv. Dato, Ferotti). Cassa App. Palermo 6 settembre
1979.
Rappresentanza nei contratti — Contratto di assicurazione stipu lato da società assicuratrice anche per altra società — Man
canza di potere rappresentativo — Conseguenze (Cod. civ., art.
1337, 1338, 1398).
La società assicuratrice che abbia assunto per sé solo una quota del rischio, dichiarando di impegnare per la restante quota al
tra società assicuratrice, ma senza averne il potere, è tenuta
all'indennizzo limitatamente alla propria quota, e risponde della
mancata copertura assicurativa per la restante quota nella mi
sura dell'interesse contrattuale negativo della controparte. (1)
(1) Sentenza veramente «misteriosa», che riafferma un principio quasi unanimemente ricevuto dalla giurisprudenza in tema di respon sabilità del falsus procurator, ma non si sa a quale esito concreto potrà portare in sede di rinvio, dove non sarà facile individuare un interesse negativo .. . diverso da quello commisurabile alla perdita della copertura assicurativa, e dunque dall'interesse positivo. Un'in dicazione sintomatica offre la sent. 12 febbraio 1982, n. 855, Foro it
Mass., 180, in cui la Cassazione, dopo aver ritualmente ribadito che, in caso di rappresentanza senza poteri riguardo alla stipulazione di un contratto di fideiussione per un mutuo, si ha diritto all'interesse
negativo e non all'esecuzione in forma specifica, conclude afferman do che il contraente in buona fede, per poter conseguire una somma « corrispondente a quella mutuata, doveva (invece) provare che, fa cendo affidamento incolpevole nella validità del negozio, aveva per duto l'occasione di concludere il medesimo contratto di fideiussione con altro fideiussore ». Cosi facendo, infatti, la corte ha già imboc cato una strada che conduce ad un esito opposto al principio pro clamato, in quanto, spostando l'attenzione dai criteri di liquidazio ne del danno al profilo probatorio, finisce con l'ammettere la pos sibilità, se sia fornita la prova richiesta, di una copertura integrale del mutuo, corrispondente in via sostanziale all'interesse contrattuale
positivo (Erfulliingsinteresse). Questa incongruenza è il portato della rigida applicazione alla fat
tispecie del lalsus procurator (cfr. Cass. 7 settembre 1979, n. 4734, id.. Rep. 1979, voce Rappresentanza nei contratti, n. 11; 7 maggio 1977, n. 1756, id., Rep. 1977, voce cit., n. 8; 7 febbraio 1966, n. 402, id., Rep. 1966, voce Obbligazioni e contratti, n. 435; 7 marzo 1964, n. 486, id., Rep. 1964, voce cit., n. 341, tutte citate in motivazione, nonché Cass. 5 febbraio 1980, n. 837, id., Rep. 1980, voce Rappre sentanza nei contratti, n. 16; 13 luglio 1977, n. 3149, id., Rep. 1977, voce cit., n. 7; 9 ottobre 1971, n. 2801, id., Rep. 1972, voce cit., n. 14; 17 giugno 1971, n. 1844, id., Rep. 1971, voce cit., n. 7; App. Napoli 1° aprile 1965, id., Rep. 1965, voce Obbligazioni e contratti, n. 165) delle direttive elaborate, già qui senza duttilità, nella materia della responsabilità precontrattuale per ritiro ingiusti ficato dalle trattative o per mancata comunicazione di una causa d'invalidità del contratto: fra le pronunce più recenti v. Cass. 20 agosto 1980, n. 4982, id., Rep. 1980, voce Contratto in genere, n. 78; 20 maggio 1977, n. 2083, id., Rep. 1977, voce cit., n. 80; 11 gen naio 1977, n. 93, ibid., n. 81; App. Milano 14 gennaio 1977, ibid., n. 82; Cass. 17 giugno 1975, n. 1781, id.. Rep. 1975, voce cit., n. 106; Trib. Roma 26 settembre 1973, id.. Rep. 1974, voce cit., n. 108; Cass. 13 aprile 1973, n. 1057, id., Rep. 1973, voce Danni civili, n. 61; Trib. Catania 26 febbraio 1971, id., Rep. 1971, voce Contratto in genere. n. 112; Cass. 15 febbraio 1971, n. 372, ibid., voce Danni civili, n.
10; App. Napoli 11 giugno 1968, id., Rep. 1970, vece Obbligazioni e
contratti, n. 120. Pochissime sono, invece, le sentenze (nessuna in materia di falsus
procurator) che non rispettano l'impostazione dominante, discostan dosene nelle affermazioni di principio o nelle conseguenze pratiche: App. Milano 31 luglio 1964, id., Rep. 1965, voce cit., n. 164, afferma che l'ingiustificato recesso dalle trattative impone una valutazione equitativa del danno da parte del giudice; Cass. 5 maggio 1955, n. 1259, id., 1956, 1, 375, proclama che l'art. 1338 regola un'ipotesi di colpa aquiliana, che però, riguardo alla valutazione dei danni, fa il paio con quella contrattuale e quindi, nei limiti dell'interesse negativo, comprende il lucro cessante e il danno emergente; App. Venezia 11 aprile 1953, id., Rep. 1954, voce cit., n. 110, considera la responsa bilità nelle trattative di natura contrattuale, anche se nella liquida zione del danno non va al di là dell'interesse contrattuale negativo.
Come si vede, le maggiori perplessità si appuntano sull'uniformità di trattamento di ipotesi vistosamente differenti, al quale riguardo è stata avanzata la proposta di un intervento più articolato. Secondo Ravazzoni, La formazione del contratto, li, Le regole del comporta mento, Milano, 1974, 222, la giurisprudenza ha finora tenuto pre sente più la presunta natura della regola violata (assimilata a quella dell'art. 2043 c. c.), che non le conseguenze della sua trasgressione, laddove occorrerebbe portare in primo piano l'interesse pregiudicato per commisurare ad esso la lesione. Poiché, peraltro, vi sono ipotesi in cui l'interesse leso dalla trasgressione della regola della buona fede nella formazione del contratto « è proprio e soltanto quello dell'esatto adempimento delle obbligazioni del contratto», l'a. pro
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