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sezione I civile; sentenza 17 giugno 2004, n. 11350; Pres. Olla, Est. Morelli, P.M. Sorrentino...

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sezione I civile; sentenza 17 giugno 2004, n. 11350; Pres. Olla, Est. Morelli, P.M. Sorrentino (concl. conf.); Min. economia e finanze (Avv. dello Stato Guida) c. Di Caprio (Avv. Carpinella). Cassa App. Roma, decr. 8 luglio 2002 e decide nel merito Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 12 (DICEMBRE 2004), pp. 3393/3394-3397/3398 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23200147 . Accessed: 28/06/2014 08:21 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.167 on Sat, 28 Jun 2014 08:21:18 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 17 giugno 2004, n. 11350; Pres. Olla, Est. Morelli, P.M. Sorrentino(concl. conf.); Min. economia e finanze (Avv. dello Stato Guida) c. Di Caprio (Avv. Carpinella).Cassa App. Roma, decr. 8 luglio 2002 e decide nel meritoSource: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 12 (DICEMBRE 2004), pp. 3393/3394-3397/3398Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23200147 .

Accessed: 28/06/2014 08:21

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 17 giu

gno 2004, n. 11350; Pres. Olla, Est. Morelli, P.M. Sorren

tino (conci, conf.); Min. economia e finanze (Avv. dello Stato

Guida) c. Di Caprio (Avv. Carpinella). Cassa App. Roma, decr. 8 luglio 2002 e decide nel inerito.

Diritti politici e civili — Diritto alla ragionevole durata del processo

— Processo tributario — Equa riparazione —

Limiti (L. 4 agosto 1955 n. 848, ratifica ed esecuzione della

convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle

libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e

del protocollo addizionale della convenzione stessa, firmato a

Parigi il 20 marzo 1952: convenzione, art. 6; 1. 24 marzo 2001

n. 89, previsione di equa riparazione in caso di violazione del

termine ragionevole del processo e modifica dell'art. 375 cod.

proc. civ., art. 3).

La disciplina dell'equa riparazione per violazione del termine

ragionevole di durata del processo sancita dalla I. 24 marzo 2001 n. 89 non si applica ai giudizi tributari, a meno che si

tratti di controversie riferibili alla materia civile — in quanto

riguardanti pretese del contribuente che non investano la de

terminazione del tributo, ma solo aspetti a questa consequen ziali — ovvero alla materia penale —

comprensiva anche

delle controversie relative all' applicazione di sanzioni tribu

tarie, ove queste, per la loro gravità, possano essere equipa rate a sanzioni penali. (1)

(1) I. - La sentenza in epigrafe — di cui non si rinvengono prece denti editi in termini nella giurisprudenza della Suprema corte — co stituisce la logica conseguenza del trend seguito dalla Cassazione in

punto di riconoscimento — in virtù del principio di sussidiarietà —

dell'efficacia vincolante della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo per i giudici nazionali chiamati ad applicare la 1. 24 marzo 2001 n. 89 (c.d. legge Pinto). In tal senso, cfr., nella giurispru denza nazionale, Cass., sez. un., 26 gennaio 2004, nn. 1340 e 1338, Fo ro it., 2004, I, 693, con nota di richiami di P. Gallo, cui si rinvia; 26

gennaio 2004, n. 1339, id., Mass., 84 (la sentenza è annotata da A. Di

Martino, Circolo «virtuoso» fra le corti sulla durata ragionevole dei

processi, in <http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/cronache/ archivio/durata_processi/>), le quali, in tema di determinazione del

quantum risarcibile, affermano che l'applicazione diretta nell'ordina mento italiano di una norma della convenzione europea dei diritti

dell'uomo, sancita dalla 1. 89/01 (e cioè l'art. 6, par. 1, sul «termine ra

gionevole»), non può discostarsi dall'interpretazione che della stessa norma dà il giudice europeo. Analogo avviso è espresso dalla stessa Corte europea dei diritti dell'uomo: v. dee. 27 marzo 2003, Scordino, in

Foro it., 2003, IV, 361, e 6 settembre 2001, Brusco, ibid., 362, con nota di richiami.

II. - La regula iuris enunciata nella prima parte della massima attinge esplicitamente a Corte eur. diritti dell'uomo 12 luglio 2001, Ferrazzini, id., Rep. 2001, voce Diritti politici e civili, n. 96, e Guida al dir., 2001, fase. 34, 95, con nota di G. Lisotta, Nessun potere per il giudice euro

peo sul contenzioso tributario italiano, che, sul rilievo che la materia fiscale ricade nel nocciolo duro delle prerogative del potere d'imperio, esclude che l'art. 6 della convenzione possa fondare un diritto del con tribuente all'equa durata del processo tributario.

III. - L'eccezione prevista per le sanzioni tributarie amministrative

trova, dal canto suo, conforto in quella giurisprudenza della corte euro

pea che assimila alle sanzioni penali (il giudizio sulle quali non v'è dubbio che debba concludersi in un termine ragionevole) le sanzioni amministrative suscettibili di esser commutate in pene detentive o che

abbiano un'afflittività particolarmente pronunciata; sulla possibilità di

annoverare tra le sanzioni penali le sanzioni amministrative fiscali, v.

Corte eur. diritti dell'uomo 23 luglio 2002, Janosevic c. Suede-, 3 mag

gio 2001. J.B. c. Svizzera; 24 febbraio 1994, Bendenoun c. Francia; 23

luglio 2002, Vàsteberga Taxi Aktiebolag e Vulic c. Svezia; 24 settembre

2002, Salomon c. Francia: 3 dicembre 2002, Mieg De Boofzheim c.

Francia; 3 febbraio 2003, Louerat c. Francia', 3 giugno 2003, Morel c.

Francia; 1° luglio 2003, Clinique Mozart s.a r.l. c. Francia; 2 settem

bre 2003, Ardex s.a c. c. Francia: 16 dicembre 2003, Faivre c. Francia: 4 marzo 2004, Silvester's Horeca Service c. Belgio: 9 dicembre 1994, Schoeten Meldrum c. Paesi Bassi, inedite a quanto consta.

IV. - In senso conforme a Cass. 11350/04 in epigrafe, cfr. Cass. 27

agosto 2004, n. 17139, Foro it., Mass., 1334 (sulla quale, v. R. Conti, La Cassazione riafferma la non applicabilità della legge Pinto ai pro cedimenti tributari, in <www.corrieregiuridico/Documenti/108193.asp?

linkparam=2>. V. - Nella giurisprudenza di merito edita, v., nel senso del

l'inapplicabilità della legge Pinto ai giudizi tributari, App. Brescia 26

febbraio 2002, Foro it., Rep. 2002, voce cit.. n. 260, e Riv. dir. trib.,

2002, II, 588, con nota di G. Boletto, Brevi riflessioni in merito ol

ii. Foro Italiano — 2004.

Fatto. — 1. - Il ministero ha impugnato per cassazione il de

creto in data 8 luglio 2002, con il quale la Corte d'appello di

Roma lo ha condannato al pagamento della somma di euro otto

cento in favore di Ivonne Concetta Di Caprio, a titolo di equo indennizzo, ai sensi dell'art. 2 1. n. 89 del 2001, per la violazio

ne del «termine ragionevole di durata» del processo da questa instaurato davanti alla Commissione tributaria di Benevento e

concluso con sentenza della Commissione regionale di Napoli, che aveva accolto l'istanza della contribuente per la declaratoria

l'applicabilità della legge Finto al processo tributario. In senso contra

rio, cfr. App. Venezia 26 settembre 2002, Corriere trib., 2003, 2213, con nota di P. Muccari, Per i processi tributari troppo lenti «torna» il diritto all'equa riparazione, e <http://www.finanze.it/tributi_on_line/ 2003/luglio/appell.htm>, con nota di G. Tognetti; App. Perugia 30 ot tobre 2001, Foro it.. Rep. 2002, voce cit., n. 244, e Corriere trib., 2002,

1431, con nota di E. De Mita, La «durata ragionevole» de! processo tributario tra norme interne e convenzionali; App. Brescia 9 agosto 2001, Foro it., Rep. 2002, voce cit., n. 238, e Bollettino trib., 2002, 227

ss., con nota di C. Papa, Irragionevole durata del processo ed equa ri

parazione; 17 agosto 2001, Foro it., Rep. 2001, voce cit., n. 112; App. Milano 12 dicembre 2003, Bollettino trib., 2004, 377.

VI. - In dottrina, v., in senso favorevole all'applicazione della legge Pinto ai processi tributari, S. Dorigo, Il diritto alla ragionevole durata de! giudizio tributario nella giurisprudenza recente della Corte euro

pea dei diritti dell'uomo, in Rass. trib., 2003, 42; M. Greggi, Giusto

processo e diritto tributario europeo: applicazione e limiti del princi pio (il caso Ferrazzini), in Riv. dir. trib., 2002, I, 529 ss., spec. 563

(dello stesso a., Dall'interesse fiscale al principio di non discrimina

zione nella convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in Riv. dir. fin., 2001, I, 412 ss.); A.A. Fer

rario, La convenzione europea dei diritti dell'uomo ed il diritto tribu

tario, in Dir. e pratica trib., 2002, II, 227 ss., spec. 266; A. Anfuso

Alberghina, La giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uo mo e le controversie tributarie, in <http://www.diritto.it/osserv_diritti_ umani/alberghina.html>; U. Perrucci, Prime pronunce sull'appli cabilità alla materia tributaria della normativa interna sulla irragione vole durata del processo, in Bollettino trib., 2004, 578 ss. Nel senso

dell'inapplicabilità della legge Pinto ai giudizi tributari, v. invece E. De

Mita, Divisi dall'Europa sui diritti tributari, in Dir. e pratica trib.,

2002, I, 487 ss.; dello stesso a., v. anche Una decisione nel solco della

giurisprudenza europea, in II Sole-24 Ore, 25 giugno 2002, 27; Id.,

Dopo la scossa, ibid., 1,21. VII. - Le conclusioni della Suprema corte sono condivise da M. De

Stefano, Perfetta simmetria tra la Cassazione italiana e corte di Stra

sburgo sulla natura del contenzioso fiscale, in Fisco 1, 2004, 4233 ss.; Id., Pace fatta tra Roma e Strasburgo sulla legge Pinto: la Cassazione si adegua alla corte europea dei diritti umani, in <http://www. diritto.it/articoli/processuale_civile/destefano.html> (dello stesso a., v.

anche La Cassazione italiana riconosce integralmente la giurispruden za della corte europea dei diritti umani, in Fisco 1, 2004, 929), e da F.

Fava, Equa riparazione nel processo tributario, in <http://www. commercialistatelematico.com/articolo.html?articolo_pubblico=CEDU. htm>.

Vili. - Ritengono che l'ambito operativo della legge Pinto sia trac ciato (anche) dall'art. Ill Cost., nella versione seguente alla riforma avvenuta con 1. cost. 23 novembre 1999 n. 2, A. Marcheselli, Il giusto processo tributario in Italia. Il tramonto dell'interesse fiscale?, in Dir.

e pratica trib., 2001, I, 793 ss., spec. 800 s.; P. Muccari, Sull'irragio nevole durata del processo tributario, in Corriere trib., 2002, 2327 ss.; G. Boletto, Brevi riflessioni in merito all'applicabilità della legge Pinto al processo tributario, cit.. 590 ss., spec. 607; S. Compagno, Di ritto de! contribuente alla ragionevole durata del processo tributario, in <http://www.diritto.it/articoli/tributario/compagnol.html>; G. Berti

Arnoaldi Veli, Il diritto ad un processo di ragionevole du rata. La legge Pinto e l'Europa tradita (riflessioni di un avvocato dalla

parte del cittadino), in Questione giustizia, 2003, 157 ss., che conside

rano, pertanto, riduttiva una lettura della legge Pinto che la intenda co me meramente applicativa dell'art. 6 della convenzione.

IX. - Sulla problematica dell'equa riparazione per l'eccessiva durata

del giudizio tributario, v. anche A. Rossi, Processi tributari eccessiva

mente lunghi. Nessun indennizzo al contribuente, in Fisco 1, 2004,

4633; A.L.G. Tarantino, Il giusto processo tributario, ibid., 2670; F.

Pace, Esclusione del processo tributario dalla disciplina dell'equa ri

parazione, in Forum fiscale, 2002, fase. 2, 35 ss. X. - L'art. 3 della legge Pinto venne modificato dal d.l. 11 settembre

2002 n. 201 (sul quale, v. A. Anfuso Alberghina, La legge Pinto —

previsione di un'equa riparazione a causa dell'eccessiva durata dei

processi — di fronte alle novità introdotte dal d.l. n. 201 dell'II set

tembre 2002. Parte seconda: le previsioni relative ai processi tributari,

l'efficacia dell'atto di transazione e modalità di esecuzione, in <http:// www.diritto.it/articoli/osservatorio_equa_riparaz/alberghina2.html>), che escluse dal suo ambito operativo i procedimenti di competenza del

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3395 PARTE PRIMA 3396

di nullità di un avviso di liquidazione di maggiori imposte rela

tiva ad un atto di compravendita. L'intimata resiste con controricorso.

2. - Con l'unico mezzo dell'odierno ricorso, illustrato con

memoria, il ministero — denunciando violazione e falsa appli cazione degli art. 3, 3° comma, 1. 89/01; 6, par. 1, della conven

zione europea dei diritti dell'uomo (Cedu) e della 1. 848/55 —

sostiene che abbia errato la corte di merito nel non rilevare la

(pur eccepita) inammissibilità della domanda della Di Caprio,

per inapplicabilità della disciplina in questione ai giudizi in materia tributaria, alla stregua dell'interpretazione del citato art.

6 Cedu resa, su tale profilo, dalla corte di Strasburgo (sent. 12

luglio 2001, Ferrazzini c. Governo italiano, in Foro it., Rep. 2001, voce Diritti politici e civili, n. 96).

Motivi della decisione. — 1. - La questione sottesa al motivo

impugnatorio dell'avvocatura di Stato — se sia, o non, applica bile anche ai giudizi in materia tributaria la disciplina dell'equa

riparazione, per «mancato rispetto del termine ragionevole di

cui all'art. 6, par. 1, Cedu», quale introdotta dagli art. 2 ss. 1.

89/01 — va risolta in senso negativo per le ragioni e nei limiti

di cui appresso si dirà.

Conducono convergentemente infatti a tale soluzione:

a) la considerazione del collegamento genetico (quale reite

ratamente sottolineato pure nei lavori preparatori) e funzionale

(testualmente ed univocamente postulato dall'art. 2) della citata

legge nazionale con la convenzione europea dei diritti dell'uo

mo;

b) il valore conformativo, in termini di diritto vivente (o del

c.d. valore di cosa interpretata) che riveste la giurisprudenza della corte di Strasburgo, relativamente alla definizione e deli

mitazione della portata applicativa della fattispecie disciplinata dalla norma europea (art. 6, par. 1, cit.), alla cui violazione, ap

punto, il nostro legislatore ha inteso porre rimedio con il mec

canismo riparatorio che qui viene in discussione;

c) le chiare indicazioni emergenti dalla giurisprudenza di

quella corte europea (anche di recente ribadite) nel senso della

non estensibilità del campo di applicazione dell'art. 6, par. 1, Cedu alle controversie tra il cittadino ed il fisco, aventi ad og

getto provvedimenti impositivi. 1.1.- Come riassuntivamente infatti ricordato anche nelle re

centi pronunzie delle sezioni unite nn. 1338 e 1340 del 2004

(id., 2004, I, 693), l'approvazione della 1. 89/01 (o c.d. legge Pinto) è stata determinata dalla necessità di prevedere un rime

dio giurisdizionale interno contro le violazioni relative alla du

rata dei processi in modo da realizzare quel principio di sussi

diarietà dell'intervento della corte di Strasburgo, sul quale si

fonda il sistema europeo di protezione dei diritti dell'uomo e dal

quale deriva che gli Stati che hanno ratificato la Cedu debbano

riconoscere a tali diritti una «protezione effettiva (art. 13 Cedu) e cioè tale da porre rimedio [alle eventuali loro violazioni] sen za necessità che si adisca la corte di Strasburgo».

Un tale rimedio in precedenza non esisteva nell'ordinamento

italiano, con la conseguenza che i ricorsi contro l'Italia per vio

lazione dell'art. 6 Cedu avevano «intasato» (è il termine usato

dal relatore Follieri nella seduta del senato del 28 settembre

2000) il giudice europeo. Rilevava la corte di Strasburgo, prima della 1. 89/01, che le dette inadempienze dell'Italia riflettono

una situazione che perdura, alla quale non si è ancora rimediato

e per la quale i soggetti a giudizio non dispongono di alcuna via

di ricorso interna. Tale accumulo di inadempienze è pertanto costitutivo di una prassi incompatibile con la convenzione

(quattro sentenze della corte in data 28 luglio 1999, su ricorsi di

Bottazzi, Di Mauro, Ferrari). La 1. 89/01 ha così dunque posto riparo a quelle precedenti

giudice tributario, ad eccezione di quelli penal-tributari; detta limita zione non è stata però riprodotta nella legge di conversione 14 novem bre 2002 n. 259.

XI. - Sulla legge Pinto, v.. di recente, seppure per altri profili, Corte eur. diritti dell'uomo 29 gennaio 2004, Sorrentino Prota, e 17 luglio 2003, Luordo, in Foro it., 2004, IV, 109, con note di P. Gallo e M. Fa biani.

I siti citati nella presente nota sono stati tutti consultati il 24 novem bre 2004.

Il Foro Italiano — 2004.

inadempienze dell'Italia, restituendo all'intervento della corte

europea il carattere suo proprio di sussidiarietà (e non di sup

plenza) rispetto all'intervento interno.

Da ciò la perfetta simmetria di contenuto della norma nazio

nale rispetto alla prescrizione comunitaria, nel senso e per la ra

gione (chiaramente esplicitati nei lavori preparatori: v. relazione

alla legge Pinto, in atti senato n. 3813 del 16 febbraio 1999) che

il meccanismo riparatorio introdotto dal legislatore italiano del

2001 mira ad assicurare al ricorrente «una tutela analoga a

quella che egli riceverebbe nel quadro dell'istanza internazio

nale», poiché il riferimento diretto all'art. 6 (quale all'uopo in

serito nel testo dell'art. 2 1. 89/01) consente di trasferire sul pia no interno «i limiti di applicabilità della medesima disposizione esistenti sul piano internazionale».

1.2. - Questa simmetria tra i due piani (interno ed internazio

nale) di tutela dei diritti dell'uomo — coessenziale, come detto,

all'attuazione del principio di sussidiarietà che deve ricondurli a

sistema — si realizza, appunto, conformando la fattispecie vio

lati va cui è ricollegata l'equa riparazione ex lege 89/01 a quella

disegnata dalla norma comunitaria di riferimento, come in con

creto (quest'ultima) vive attraverso l'esegesi della corte di Stra

sburgo. Atteso che — come pure precisato nei richiamati recenti

arresti delle sezioni unite — poiché il fatto costitutivo del diritto

attribuito dalla 1. 89/01 consiste in una determinata violazione

della Cedu, spetta al giudice della Cedu individuare tutti gli elementi di tale fatto giuridico che, pertanto, finisce per essere

«conformato» dalla corte di Strasburgo, la cui giurisprudenza si

impone, per quanto attiene all'applicazione della 1. 89/01, ai

giudici italiani. 1.3. - Ora, appunto, con riguardo al quesito esegetico posto

dal ricorso in esame, la Corte europea dei diritti dell'uomo, do

po aver premesso che la nozione di controversia in materia ci

vile e di controversia in materia penale (in relazione e nei limiti

delle quali è tutelato dall'art. 6, par. 1, Cedu il diritto alla ragio nevole durata del processo) va determinata «in modo autono

mo» da essa corte, poiché qualsiasi altra soluzione rischierebbe

di portare a risultati incompatibili con l'oggetto e la portata della convenzione (v. sentenze in cause Konig c. Repubblica fe derale di Germania del 28 giugno 1978, id., 1978, IV, 417; Ba

rami a c. Portogallo dell'8 luglio 1987; Maaonia c. Francia,

39652/98; Pierre Bloch c. Francia del 21 ottobre 1997) — ha

già poi avuto, a tal fine, occasione di escludere che rientrino

nella sfera di applicazione della convenzione le controversie

relative ad obbligazioni, pur di natura patrimoniale, che «risul

tino da una legislazione fiscale» ed attengano, invece che a di

ritti di natura civile, a doveri civici «imposti in una società de

mocratica» (v. Schoeten Meldrum c. Paesi Bassi del 9 dicembre

1994). Mentre con la più recente sentenza Ferrazzini c. Italia

del 12 luglio 2001, cit.. quella stessa corte — ripropostasi di (e

dopo aver provveduto a) «verificare», alla luce dei cambiamenti

intervenuti nella società con riguardo alla tutela concessa agli individui nei loro rapporti con lo Stato, se il campo di applica zione dell'art. 6, par. 1, Cedu dovesse o meno estendersi alle

vertenze relative alla legittimità dei provvedimenti dell'ammini

strazione finanziaria — ha ancora una volta ribadito l'estraneità

ed irriducibilità delle suddette vertenze al quadro di riferimento

delle liti in materia civile, cui ha riguardo il più volte citato art.

6 Cedu. Ed ha all'uopo sottolineato che «le evoluzioni verifica

tesi nelle società democratiche non riguardano la natura essen

ziale dell'obbligazione per gli individui di pagare le tasse» poi ché «la materia fiscale fa parte ancora del nucleo duro delle pre

rogative della potestà pubblica». 2. - Da ciò, quindi, la conclusione, per quel che qui rileva,

che l'equa riparazione prevista dalla legge nazionale per la vio

lazione dell'art. 6, par. 1, Cedu non è riferibile all'eventuale ec

cessiva protrazione della durata di controversie, involgenti la

potestà impositiva dello Stato, che dal quadro di tutela della

norma comunitaria restano, per come visto, escluse.

3. - Né è sostenibile che siffatta conclusione sia contraddetta

dalla previsione dell'art. 3 1. 89/01, che include, tra i soggetti legittimati passivi rispetto all'azione di riparazione, anche il

ministero delle finanze quando si tratti di procedimenti tributari.

Detta ultima disposizione — che per la sua natura di norma pro

cessuale attinente alle forme di esercizio del diritto non potreb be immutare ed ampliare i contenuti della tutela, quale definita e

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

circoscritta dalla normativa di portata sostanziale di cui al pre cedente art. 2 legge cit. va letta, infatti, in modo assolutamente

coerente con il complessivo impianto sistematico della legge nazionale e della convenzione, nel senso della sua riferibilità a

quelle (e soltanto a quelle) controversie di competenza del giu dice tributario, che siano riferibili:

a) alla materia civile, in quanto riguardanti pretese del con

tribuente che non investano la determinazione del tributo ma

solo aspetti a questa consequenziali, come nel caso, ad esempio, del giudizio di ottemperanza ad un giudicato del giudice tributa

rio ex art. 70 d.leg. 546/92 od in quello (anch'esso di competen za di quel giudice come rammentato da sez. un. 18208/03, non

massimata) di giudizio vertente sull'individuazione del soggetto di un credito di imposta non contestato nella sua esistenza;

b) alla materia penale, intesa quest'ultima — secondo la

«nozione autonoma» elaborata anche per tale profilo dalla giuris

prudenza della Cedu, di cui il giudice nazionale deve tener

conto — come comprensiva anche delle controversie relative

all'applicazione di sanzioni tributarie, ove queste siano com

mutabili in misure detentive ovvero siano, per la loro «gravità», assimilabili sul piano dell'afflittività ad una sanction pénale (v. sentenza Janosevic c. Suede del 23 luglio 2002).

4. - Priva di concreto rilievo è, a questo punto, anche l'argo mentazione della ricorrente, per cui nulla impediva al legislatore nazionale di ampliare l'ambito di tutela predisposto dalla con

venzione, estendendo l'equa riparazione anche alle procedure tributarie in senso stretto.

Quel che vincola l'interprete è, infatti, non ciò che il legisla tore avrebbe in astratto potuto ma ciò che effettivamente esso ha

in concreto voluto disporre. Ed il legislatore del 2001 (come

inequivocabilmente si è visto emergere dalla lettera, dalla ratio,

dal sistema e dalle finalità della 1. n. 89) ha inteso propriamente, ed esclusivamente, far coincidere l'area di operatività dell'equa

riparazione con quella (di violazione) delle garanzie assicurate

dalla Cedu.

5. - Né la 1. 89/01 — così come interpretata in correlazione e

piena sintonia con l'art. 6, par. 1, della convenzione — autoriz

za il dubbio, adombrato dal p.g. in udienza, di un suo possibile contrasto con il novellato art. 111 Cost, che, nel tutelare a sua

volta la ragionevole durata come elemento del giusto processo, fa riferimento ad ogni tipologia di processo, non escluso quello tributario.

Una siffatta questione di legittimità costituzionale sarebbe in

fatti, per definizione, inammissibile con riguardo ai limiti istitu

zionali della funzione sindacatoria della Corte costituzionale in

rapporto alla funzione legislativa, non essendo richiedibile a

quella corte un intervento volto ad elevare il tasso di costituzio

nalità di norme che siano (come si prospetta per quelle in esa

me) non integralmente attuative o comunque non pienamente in

sintonia con il precetto costituzionale.

In tal caso, invero, resta in premessa escluso alcun vulnus alla

Costituzione e la possibile correzione migliorativa della norma — in direzione di una integrale o più completa realizzazione del

valore costituzionale — resta di esclusiva competenza del legis latore (Corte cost. 188/95, id., 1996, I, 464).

6. - In conclusione, deve escludersi, in relazione all'oggetto del processo a quo (involgente l'imposizione tributaria) che fos

se in relazione alla durata dello stesso proponibile domanda di

equa riparazione ex art. 2 1. 89/01.

Dal che l'accoglimento del ricorso del ministero con la con

seguente cassazione senza rinvio del decreto impugnato. 7. - Ai sensi ed in applicazione del novellato art. 384 c.p.c., la

causa può decidersi nel merito, conseguendo direttamente —

alla rilevata estraneità della domanda al quadro normativo di

tutela della citata 1. 89/01 — il rigetto della stessa.

Il Foro Italiano — 2004.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 17 giu gno 2004, n. 11347; Pres. Vella, Est. Colarusso, P.M. Ca

restia (conci, parz. diff.); Lopardi (Avv. Di Paolo) c. Asl 4

L'Aquila (Avv. Leone). Cassa App. L'Aquila 6 marzo 2001.

Avvocato — Tariffa forense — Causa avanti al giudice am

ministrativo — Udienza di trattazione — Conciliazione

della lite — Onorario — Esclusione (D.m. 24 novembre

1990 n. 392, regolamento recante approvazione della delibera

del Consiglio nazionale forense in data 30 marzo 1990, che

stabilisce i criteri per la determinazione degli onorari, dei di

ritti e delle indennità spettanti agli avvocati ed ai procuratori

per le prestazioni giudiziali in materia civile e penale e stra

giudiziali, art. 5). Avvocato — Tariffa forense — «Tassa di opinamento» sulla

parcella — Rimborsabilità dalla controparte — Esclusio

ne — Limiti (L. 13 giugno 1942 n. 794, onorari di avvocato e

di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile, art.

25; d.leg.lgt. 23 novembre 1944 n. 382, norme sui consigli

degli ordini e collegi e sulle commissioni centrali professio nali, art. 7; d.m. 24 novembre 1990 n. 392, art. 4).

Per le cause davanti agli organi di giustizia amministrativa di

primo grado, non spettano gli onorari per l'udienza di tratta

zione e per la conciliazione della lite in quanto non previsti dalla tariffa professionale. (1)

Il rimborso della c.d. tassa di opinamento sulla parcella profes sionale dell'avvocato è dovuto nei soli casi di superamento dei massimi tariffari o di riduzione al di sotto dei minimi, con

la conseguenza che, in caso contrario, la spesa inerente alla

richiesta del parere non può essere ripetuta dalla controparte che ad essa non ha dato causa. (2)

Svolgimento del processo. — Con la sentenza n. 275 del 1998

il Tribunale de L'Aquila condannava la gestione liquidatoria dell'azienda unità sanitaria locale n. 4, a fronte della pretesa somma di lire 94.715.260, al pagamento, in favore dell'avv.

Riccardo Lopardi della minor somma di lire 40.694.400, con gli interessi dal 15 ottobre 1993, a titolo di spettanze professionali. Il professionista aveva difeso l'ente innanzi al Tar Abruzzo in

ventinove distinti giudizi in materia di pubblico impiego ed

aventi ad oggetto l'inquadramento dei ricorrenti ed il connesso

adeguamento retributivo. Tali giudizi, di identico tenore, erano

stati separatamente trattati, sia in sede di sospensiva che in sede

di merito, ed erano stati definiti per transazione.

Con la sentenza in data 12 dicembre 2000 - 6 marzo 2001, la

Corte d'appello de L'Aquila ha respinto sia l'appello principale

proposto dal Lopardi sia quello incidentale dalla gestione liqui datoria osservando, quanto all'appello principale e per quel che

ancora interessa: — che correttamente il tribunale aveva fatto applicazione

dell'art. 5, 4° comma, della tariffa professionale approvata con

d.m. 24 novembre 1990 n. 392 in considerazione dell'identità

delle questioni trattate in tutti i giudizi; — che la disposizione applicata ed il principio di conteni

mento dei compensi in essa contenuto non risultavano essere

(1-2) Con riferimento alla prima massima non constano precedenti. La riportata decisione, anche se riferita alla tariffa forense approvata con d.m. 24 novembre 1990 n. 392, è però «attuale» in quanto anche la

recente nuova tariffa forense approvata con d.m. 8 aprile 2004 n. 127

non prevede (tabella A, nn. 22-31), per le cause avanti agli organi di

giustizia amministrativa di primo grado, alcun compenso per l'udienza

di trattazione e per l'attività di conciliazione della lite.

Con riferimento alla seconda massima, in ordine al soggetto cui fa

carico la c.d. tassa di opinamento della parcella, oltre alla giurispruden za citata in motivazione, Cass. 12 maggio 2004, Velia, Foro it., 2004,

II, 474, con nota di richiami (ed in cui si afferma che la c.d. tassa di

opinamento sulla parcella, pagata dal difensore al consiglio dell'ordine

per ottenere l'obbligatorio parere preventivo ai fini della liquidazione del compenso professionale a norma dell'art. 82 d.p.r. n. 115 del 2002.

è ripetibile nei confronti dell'erario). Nel senso che il mancato o ritardato pagamento al consiglio dell'or

dine della tassa parere (o c.d. tassa di opinamento) per la liquidazione

degli onorari, costituisce illecito disciplinare sanzionato dagli art. 15 e

24 del codice deontologico forense, Cass., sez. un., 10 luglio 2003, n.

10842, id., 2003,1, 2985.

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