sezione I civile; sentenza 17 ottobre 1997, n. 10184; Pres. Sgroi, Est. Pignataro, P.M. Sepe(concl. conf.); Min. finanze c. Soc. Geotronics Italia; Soc. Geotronics Italia (Avv. Barbato, Miani)c. Min. finanze. Cassa App. Milano 20 gennaio 1995 e decide nel meritoSource: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 12 (DICEMBRE 1998), pp. 3647/3648-3649/3650Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23192757 .
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3647 PARTE PRIMA 3648
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 17 otto
bre 1997, n. 10184; Pres. Sgroi, Est. Pignataro, P.M. Sepe
(conci, conf.); Min. finanze c. Soc. Geotronics Italia; Soc.
Geotronics Italia (Aw. Barbato, Miani) c. Min. finanze. Cas
sa App. Milano 20 gennaio 1995 e decide nel merito.
Dogana — Importazione — Erronea indicazione del valore —
Successiva correzione — Tardivo pagamento — Interessi —
Decorrenza (D.p.r. 23 gennaio 1973 n. 43, approvazione del
testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale,
art. 36, 74, 86).
In materia di tributi doganali, gli interessi moratori dovuti per tardivo pagamento imputabile al soggetto passivo (che, nella
specie, aveva erroneamente indicato nella bolletta d'importa
zione il valore delle merci) decorrono dal momento in cui
si verifica il presupposto dell'obbligazione tributaria, costitui
to, ai sensi dell'art. 36 d.p.r. 23 gennaio 1973 n. 43, dalla
destinazione al consumo delle merci. (1)
Svolgimento del processo. — Il 5 giugno 1987 la s.r.l. Geo
tronics Italia, tramite lo spedizioniere doganale suo rappresen
tante, presentò alla dogana di Ponte Chiasso, ai sensi dell'art.
74 d.p.r. 43/73 (testo unico delle leggi doganali), istanza di re
visione dell'accertamento contenuto nella bolletta di importa
zione A/46 n. 3977 del 5 febbraio 1987, ponendo in rilievo che
la Geotronics svedese, nel compilare la fattura della merce (stru
menti di geotecnica) e nel convertire la moneta svedese in quella
italiana, aveva indicato erroneamente la somma di lire 19.762.376
anziché quella esatta di lire 197.623.760 (omettendo cioè lo zero
finale di quest'ultima) e che l'errore non era stato rilevato.
La dogana di Ponte Chiasso provvide alla revisione con ver
bale dell'11 luglio 1988, ricalcolando i diritti doganali dovuti sulla somma di lire 197.623.760 ed addebitando alla società im
portatrice i relativi interessi di mora nell'importo di lire 5.756.200
nonché la pena pecuniaria di lire 3.197.890 ai sensi dell'art. 303
del citato testo unico delle leggi doganali. La predetta società, dopo aver pagato tali somme, conveniva
dinanzi al Tribunale di Milano, con citazione del 24 dicembre
1988, l'amministrazione delle finanze dello Stato, chiedendo la
restituzione delle somme pagate (oltre agli interessi legali ed al
maggior danno) sull'assunto che gli interessi non erano dovuti
per avere la dogana provveduto con ingiustificato ritardo sull'i
stanza di revisione e che la pena pecuniaria non era dovuta ai
sensi dell'art. 27 bis delle disposizioni preliminari alla tariffa
dei dazi doganali introdotto col d.p.r. 690/75.
Nella resistenza dell'amministrazione convenuta, il tribunale
adito rigettava le domande.
Con sentenza del 20 gennaio 1995 la Corte d'appello di Mila
no, accogliendo parzialmente l'appello proposto dalla società
(1) Negli stessi termini, Cass. 18 luglio 1997, n. 6622, Foro it., Rep. 1997, voce Dogana, n. 55; 18 giugno 1986, n. 4056, id., Rep. 1986, voce cit., n. 54.
In generale, sulla problematica della decorrenza degli interessi mora
tori, v. 1. 26 gennaio 1961 n. 29, autenticamente interpretata dall'art,
unico 1. 28 marzo 1962 n. 147, a tenore del quale «gli interessi morato
ri, previsti dalla 1. 26 gennaio 1961 n. 29, dovuti sulle somme da corri
spondersi all'erario per i tributi indiretti sugli affari di natura comple mentare, che non poterono essere liquidati integralmente al momento
della liquidazione principale per mancanza od insufficienza degli ele
menti occorrenti alla liquidazione, decorrono dallo stesso giorno in cui,
per essere sorto il rapporto tributario, è dovuto il tributo principale. Se la mancanza o l'insufficienza degli elementi occorrenti alla liquida zione del tributo complementare non è dipesa da fatto imputabile al
contribuente, gli interessi sul tributo stesso decorrono dal giorno in cui ne è avvenuta la liquidazione».
Per un'applicazione di tali principi, v., con riferimento all'imposta
complementare di successione di cui al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 637, Cass. 14 dicembre 1995, n. 12816, id., Rep. 1996, voce Tributi in gene re, n. 1686, e 10 dicembre 1984, n. 6478, id., Rep. 1984, voce cit., n. 1006; Comm. trib. centrale 25 novembre 1987, n. 8659, id., Rep. 1988, voce cit., n. 1172; con riferimento all'imposta di registro, v. Cass. 15 maggio 1984, n. 2946, id., Rep. 1984, voce cit., n. 1003, e Comm.
trib. centrale 4 febbraio 1989, n. 939, id., Rep. 1989, voce cit., n. 1111;
nonché, con riferimento all'imposta sugli incrementi di valore delle aree
fabbricabili, v. Cass., sez. un., 17 ottobre 1991, n. 10958, id., Rep. 1992, voce Tributi locali, n. 211, e 10 settembre 1990, n. 9321, id.,
Rep. 1991, voce cit., n. 235.
Il Foro Italiano — 1998.
soccombente, condannava l'amministrazione finanziaria a resti
tuire all'appellante la somma di lire 5.756.200, oltre agli inte
ressi legali della data della domanda, ma respingeva la doman
da di risarcimento del maggior danno e quella relativa alla pena
pecuniaria, compensando interamente tra le parti le spese di
entrambi i gradi di giudizio. La corte territoriale riteneva non dovuti gli interessi di cui
all'art. 86 d.p.r. 43/73 per non essere imputabile alla società
importatrice il ritardo nel pagamento, dovendo la stessa società
attendere, a seguito della presentazione dell'istanza di revisione,
la nuova liquidazione da parte della dogana dei diritti dovuti
e non essendo prevista in materia un'autoliquidazione di tali
diritti. Quanto alla pena pecuniaria la corte d'appello considerava
che non ricorrevano le condizioni per l'esclusione della penalità
previste dalla norma invocata dalla società importatrice, non
essendo immune da colpa il comportamento della stessa società
(rappresentata dallo spedizioniere doganale) per essere agevol mente desumibile, dalla descrizione della quantità e qualità del
la merce importata contenuta nella fattura, che il valore dichia
rato, pari al dieci per cento di quello effettivo, era manifesta
mente inadeguato. Per la cassazione di tale sentenza l'amministrazione delle fi
nanze dello Stato ha proposto ricorso affidato ad un solo moti
vo, al quale la s.r.l. Geotronics Italia ha resistito con controri
corso, proponendo a sua volta ricorso incidentale pure basato
su un unico motivo.
Motivi della decisione. — 1. - Con l'unico motivo del ricorso
principale l'amministrazione finanziaria, denunziando violazio
ne e falsa applicazione degli art. 86 e 74 d.p.r. 43/73, censura
la sentenza impugnata per avere ritenuto non dovuti gli interes
si moratori richiesti e pagati dalla società importatrice. La ricorrente osserva che, contrariamente a quanto afferma
to dalla sentenza impugnata, la debenza di tali interessi non
era collegata all'esito della revisione di accertamento ed alla li
quidazione dei diritti doganali effettivamente dovuti, ma — ai
sensi dell'art. 86 del citato d.p.r. 43/73 — andava collegata alla data di esigibilità del credito, ossia al verificarsi del presup
posto dell'obbligazione tributaria, costituito dall'immissione in
consumo della merce ex art. 36 del citato decreto presidenziale. Il motivo è fondato.
L'art. 86 del citato testo unico delle leggi doganali dispone
che: «per il ritardato pagamento dei diritti doganali e di tutti
gli altri diritti che si riscuotono in dogana, si applica l'interes
se .. . semestrale commisurato all'importo dei diritti stessi. L'in
teresse si computa per semestri compiuti a decorrere dalla data
in cui il credito è divenuto esigibile». L'art. 36 dello stesso testo unico fissa l'elemento determinan
te per l'insorgenza dell'obbligazione tributaria nella destinazio
ne al consumo entro il territorio doganale delle merci estere,
precisando che si intendono destinate al consumo le merci este
re dichiarate per l'importazione definitiva e che l'obbligazione
sorge alla data apposta sulla dichiarazione dal funzionario inca
ricato dell'accettazione.
In base al combinato disposto delle predette norme deve riba
dirsi il principio già affermato dalla giurisprudenza di questa corte (con la sentenza 18 giugno 1986, n. 4056, Foro it., Rep.
1986, voce Dogana, n. 54), secondo il quale in materia di tribu
ti doganali, e con riferimento agli interessi dovuti per il tardivo
pagamento dei relativi importi, la disposizione dell'art. 86 t.u.
23 gennaio 1973 n. 43 (come quella precedente contenuta nel
l'art. 17 d.p.r. 2 febbraio 1970 n. 62) — che ne prevede il com
puto per semestri solari compiuti a partire dal semestre succes
sivo a quello in cui il credito è divenuto esigibile — assume
quest'ultima espressione («in cui è divenuto esigibile») come equi
pollente a quella («l'obbligazione sorge») contenuta nel prece dente art. 36. Pertanto, in applicazione di tale normativa, i sud
detti interessi decorrono dal momento in cui si verifica il pre
supposto dell'obbligazione tributaria, costituito, ai sensi del citato
art. 36, dalla «destinazione al consumo» (rispettivamente) entro
o fuori il territorio doganale (a seconda che si tratti di merci
straniere importate ovvero nazionali esportate da o per paesi
extracomunitari); destinazione che si intende a sua volta verifi
cata con la dichiarazione di importazione (o di esportazione)
definitiva, ai sensi del 2° comma del medesimo art. 36.
Gli interessi, in base al sistema delineato dal legislatore dele
gato, risalgono all'esigibilità del credito tributario che va rap
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
portata all'insorgenza del presupposto dell'obbligazione tribu
taria e cioè alla destinazione al consumo della merce, verificata
si nella specie — come risulta dalla sentenza impugnata — nel
febbraio 1987 con la dichiarazione di destinazione fatta dalla
società importatrice (o da chi per essa). È il sorgere del presupposto dell'obbligazione che rende do
vuto il diritto doganale, per cui la procedura di accertamento
è puramente strumentale al fine di constatare e valutare i vari
elementi costitutivi dell'obbligazione, dovendo l'amministrazio
ne applicare inderogabilmente l'aliquota corrispondente alla ba
se imponibile e determinare quantitativamente i termini di un
rapporto già in vita. L'effetto dell'accertamento è quello di de
terminare in forma certa e vincolante la predetta obbligazione, cioè a «dichiararla» con decorrenza dal suo sorgere.
Il debito tributario doganale, che nasce col venire in essere
del fatto imponibile, è esigibile nello stesso momento anche se
su di esso possa insorgere contestazione (la cui risoluzione ha
effetto retroattivo come in tutti i casi di accertamento dichiara
tivo), salvo lo spostamento di fatto al completamento del pro cedimento di accertamento dei diritti dovuti.
Pertanto, non può essere condivisa la tesi sostenuta dalla so
cietà importatrice ed accolta dalla sentenza impugnata, secondo
cui il debito tributario sarebbe sorto solo a seguito della corret
ta liquidazione dei diritti doganali dovuti in relazione all'effetti
vo valore della merce importata, in esito alla procedura di revi
sione richiesta dalla medesima società.
Il fondamento del debito degli interessi di cui all'art. 86 del
t.u. delle leggi doganali, come si è detto, è collegato al ritardo
nel pagamento dei diritti doganali dovuti. La colpa del debitore
sta nel ritardo e non nel motivo che lo ha determinato ed in
ordine ad essa vale la presunzione sancita dall'art. 1218 c.c.
che fa salva la causa non imputabile. Ma la società Geotronics
non ha vinto tale presunzione, posto che, come si è detto nella
parte narrativa e come si dirà nell'esaminare il ricorso inciden
tale, la corte di merito ha ritenuto sussistente un comportamen to negligente (cioè colpevole) della società importatrice per ave
re indicato, nella dichiarazione di importazione della merce, un
valore molto inferiore a quello reale, concretamente influente
sulla mancata corresponsione dei diritti doganali dovuti al mo
mento del sorgere dell'obbligazione tributaria.
Né la durata del procedimento di revisione dell'accertamento
può assumere rilievo per far escludere la debenza degli interessi
in questione in relazione all'inesistenza della previsione di auto
liquidazione dei diritti doganali (effettivamente) dovuti. Infatti, la società importatrice — alla quale era noto l'ammontare dei
diritti che non aveva pagato proprio per le ragioni poste a base
dell'istanza di revisione (erronea indicazione del valore della mer
ce importata nella misura del dieci per cento del valore effettivo
della stessa) — per evitare di dover pagare gli interessi di cui
all'art. 86 d.p.r. 43/73 avrebbe potuto e dovuto effettuare of
ferta delle residue somme dovute ai sensi dell'art. 1220 c.c.
Per le esposte considerazioni il ricorso va accolto e la senten
za impugnata deve essere cassata in parte qua. Poiché non sono
necessari ulteriori accertamenti di fatto, risultando in modo in
controverso dalla sentenza impugnata la somma (lire 5.756.200)
pagata a titolo di interessi moratori e costituente oggetto della
domanda di restituzione proposta dalla Geotronics Italia s.r.l.
con l'atto di citazione notificato il 24 dicembre 1988, la causa
deve essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. (nel testo sostituito dalla 1. 353/90) e la predetta domanda va riget tata. (Omissis)
Il Foro Italiano — 1998.
TRIBUNALE DI MESSINA; ordinanza 3 novembre 1998; Pres. ed est. Iannello; Recupero (Avv. Fatato) e. Pres. cons, mi nistri (Aw. dello Stato P. Grasso).
TRIBUNALE DI MESSINA;
Astensione, ricusazione e responsabilità del giudice — Azione risarcitoria contro lo Stato — Competenza — Questione non manifestamente infondata di costituzionalità (Cost., art. 3, 24; 1. 13 aprile 1988 n. 117, risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati, art. 4).
Non è manifestamente infondata la questione di legittimità co
stituzionale dell'art. 4, 1° comma, l. 13 aprile 1988 n. 117, nella parte in cui non esclude la competenza del tribunale del
luogo ove ha sede la corte d'appello del distretto più vicino a quello in cui è compreso l'ufficio giudiziario al quale appar teneva il magistrato (danneggiante) al momento del fatto, an che nel caso in cui l'azione risarcitoria sia promossa da un ma
gistrato che, al momento del fatto, operava nel medesimo tri bunale indicato come competente o che in ufficio dello stesso distretto sia venuto ad operare al momento della proposizione della domanda, in riferimento agli art. 3 e 24 Cost. (1)
Fatto. — 1. - Con atto di citazione notificato in data 26 mar zo 1998 il dott. Giuseppe Recupero, magistrato in servizio pres so la Pretura circondariale di Messina, conveniva in giudizio avanti questo tribunale, ai sensi dell'art. 4, 1° comma, 1. 13
aprile 1988 n. 117, il presidente del consiglio dei ministri, chie dendone la condanna al risarcimento dei danni subiti in conse
guenza dei provvedimenti con i quali il pubblico ministero pres so il Tribunale di Reggio Calabria, nelle persone dei dott. Giu liano Gaeta (procuratore) e Francesco Mollace (sost. proc.), prima, e il giudice delle indagini preliminari presso lo stesso
tribunale, dott. Domenico Ielasi, poi, avevano rispettivamente chiesto e ordinato nei suoi confronti l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere (sofferta per quattro mesi e ventidue giorni, dal 26 luglio 1993 al 6 ottobre 1993), con ciò determinando anche la sospensione di diritto dalle funzioni e dallo stipendio (disposta dalla sezione disciplinare del Csm con ordinanza in data 10 settembre 1993), in quanto sottoposto ad indagini per i delitti di concorso in lesioni personali aggrava te, concorso nella detenzione e nel porto illegale di arma da
(1) Questione particolarissima (già rimessa alla corte da altra ordi nanza dello stesso tribunale: 14 luglio 1997, G.U., la s.s., 4 marzo 1998, n. 9) che il legislatore non ha ipotizzato e regolato espressamente in sede di determinazione della competenza per la proposizione della domanda giudiziale di responsabilità dei magistrati, secondo l'art. 4 1. 117/88, e che il tribunale ritiene di non poter risolvere in via interpreta tiva a ragione della natura eccezionale della norma, già derogatoria dei principi generali di competenza del codice di procedura; in motivazio ne, si fa ampio richiamo alla recente Corte cost. 12 marzo 1998, n. 5*1, Giust. civ., 1998, I, 1496, che ha dichiarato inammissibile la que stione di costituzionalità degli art. 18-36 c.p.c. per l'omessa previsione di norme derogatorie del foro nelle cause riguardanti magistrati, a guisa di quanto disposto per il processo penale dall'art. 11 c.p.p., perché trattasi di scelte rimesse alla discrezionalità del legislatore. Da rilevare che l'eccezione di costituzionalità, seppure in via subordinata alla tesi
dell'interpretazione estensiva della norma, è stata sollevata dall'avvoca tura dello Stato che, di regola, evita tale iniziativa per non interferire sulla scelta «politica» operata dalla presidenza del consiglio in sede di decisione sull'intervento dinanzi alla Corte costituzionale; in conseguenza dell'iniziativa dell'avvocatura, si può prevedere che la presidenza del
consiglio sosterrà nel giudizio di costituzionalità la tesi dell'illegittimità della norma nei termini denunziati dal tribunale, come già una volta successo in passato (Corte cost. 7 luglio 1995, n. 305, Foro it., 1995, I, 3401), nell'ambito di una funzione assimilabile più a quella di pubbli co ministero che a quella di patrocinatore di parte che l'avvocatura dello Stato esplica nel giudizio di costituzionalità.
Per riferimenti sull'azione di responsabilità ex 1.117/88, Cass. 11 mar zo 1997, n. 2186, id., 1997,1,2969, con nota di V. Farnararo; sui criteri di competenza ex art. 4 stessa legge, Trib. Firenze 23 febbraio 1990, id., 1990,1, 2007; sui principi costituzionali dettati dagli art. 24 e 25 Cost., Corte cost. 21 e 7 novembre 1997, nn. 351 e 326, id., 1998,1, 1006, con nota di G. Scarselli, Terzietà del giudice e Corte costituzionale, nonché, da ultimo, Corte cost. 6 novembre 1998, n. 363, ord. 21 ottobre 1998, n. 359, e Cass. 23 ottobre 1998, n. 10527, ibid., 3033, con nota di richiami.
La recente 1. 2 dicembre 1998 n. 420 (G.U. n. 286 del 1998) ha modifi cato sia la competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati di cui all'art. 11 c.p.p., sia il foro per le cause in cui sono parti i magistrati at traverso l'inserimento nel c.p.c. dell'art. 30 bis. Ai criteri di cui all'art. 11 c.p.p. fa riferimento la 1. 23 novembre 1998 n. 405 (c.d. legge Sofri) (G.U. n. 276 del 1998) per l'individuazione della corte d'appello compe tente per la presentazione della richiesta di revisione e, in caso di accogli mento di quest'ultima, per la decisione del giudizio di revisione.
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