sezione I civile; sentenza 18 agosto 1998, n. 8143; Pres. Vessia, Est. Morelli, P.M. Nardi (concl.conf.); Fall. soc. Special Tranciati (Avv. Della Rocca, Molin) c. Soc. Piam (Avv. D'Ottavi,Gualtieri). Conferma App. Venezia 4 ottobre 1995Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 10 (OTTOBRE 1999), pp. 3015/3016-3017/3018Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23194927 .
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3015 PARTE PRIMA 3016
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 18 agosto 1998, n. 8143; Pres. Vessia, Est. Morelli, P.M. Najrdi (conci,
conf.); Fall. soc. Special Tranciati (Avv. Della Rocca, Mo
lin) c. Soc. Piam (Aw. D'Ottavi, Gualtieri). Conferma
App. Venezia 4 ottobre 1995.
Impugnazioni civili in genere — Notificazione della sentenza
in forma esecutiva alla parte nel domicilio eletto presso il pro curatore — Decorrenza del termine breve per l'impugnazione — Ammissibilità (Cod. proc. civ., art. 170, 285, 326).
Notificazione e comunicazione di atti civili — Incertezza della
data di avvenuta consegna dell'atto — Nullità (Cod. proc.
civ., art. 160).
Ai fini della decorrenza del termine breve per l'impugnazione, la notifica della sentenza effettuata in forma esecutiva alla
parte nel domicilio da questa eletto presso il procuratore co
stituito, deve considerarsi equipollente a quella effettuata, a
norma degli art. 170 e 285 c.p.c., al procuratore stesso (nella motivazione si precisa che entrambe le forme di notificazione assicurano che la sentenza sia portata a conoscenza di una
persona professionalmente qualificata a valutare l'opportuni tà dell'impugnazione). (1)
È nulla la notifica della sentenza quando nella relazione di noti
ficazione, stilata sulla copia dell'atto consegnata, non sia pos sibile ricavare con certezza il giorno di avvenuta consegna. (2)
Motivi della decisione. — 1. - È pregiudiziale l'esame dell'ec
cezione di tardività, e conseguente inammissibilità, del ricorso, formulata dalla società resistente sul rilievo dell'intervenuta sua
notifica (il 19 marzo 1996) con quattro giorni di ritardo rispetto al termine perentorio di sessanta giorni decorrente dalla data
di notificazione della sentenza (15 gennaio 1996) ai sensi degli art. 325, 326 c.p.c.
Di detta eccezione, la curatela ha contestato la fondatezza,
replicando che nella specie, la notifica della sentenza d'appello come nei suoi confronti operata, sarebbe duplicemente nulla —
e per ciò inidonea a far decorrere il termine breve di impugna zione — in primo luogo perché effettuata in forma esecutiva
alla parte, nel domicilio eletto presso il procuratore e non «al
procuratore costituito» come prescritto dalla legge; e, in secon do luogo, per «assoluta incertezza della data», «non essendo
possibile identificare il giorno (15 o 19?) in cui è avvenuta la
consegna dell'atto». Ed opponendo, in ulteriore subordine, che — ove pur esclusa la nullità della predetta notifica e ritenuta
la stessa come validamente effettuata «l'ultimo giorno» del me
li) Con la decisione in rassegna la Suprema corte ha esaminato l'ido neità o meno a far decorrere il termine breve di impugnazione della notificazione della sentenza eseguita in forma esecutiva alla parte nel domicilio eletto presso il procuratore costituito.
È pacifico il principio secondo cui la notificazione della sentenza in forma esecutiva, fatta alla parte personalmente, qualora questa sia re
golarmente costituita in giudizio, è inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione sia per il destinatario che per il notificante (v., tra le più recenti, Cass. 9 luglio 1997, n. 6213, Foro it., Rep. 1997, voce Impugnazioni civili, n. 37; sez. un. 24 maggio 1995, n. 5689, id., 1995, I, 2337).
Secondo parte minoritaria della giurisprudenza, tale inidoneità sussi sterebbe anche nel caso in cui la sentenza venga notificata alla parte personalmente ma presso il procuratore costituito, poiché la finalità della
disposizione sarebbe, non già di portare a conoscenza del difensore la decisione, bensì di porre in essere gli atti propedeutici dell'esecuzione forzata (Cass. 24 maggio 1986, n. 3510, id., Rep. 1986, voce cit., n. 32).
La sentenza in epigrafe si è conformata all'orientamento giurispru denziale maggioritario che ritiene la notifica della sentenza alla parte presso il procuratore costituito equivalente alla notifica eseguita al pro curatore, a norma degli art. 170 e 285 c.p.c.
La prevalente giurisprudenza di legittimità perviene a tale conclusio ne argomentando che, dovendo la notifica con le modalità suddette
perseguire la finalità di consentire al soggetto professionalmente quali ficato di avere conoscenza della decisione ed esprimere un parere sulla possibilità di proporre il gravame, tale obiettivo deve ritenersi raggiun to sia che la notifica sìa stata effettuata secondo il combinato disposto degli art. 170 e 285 c.p.c., sia (come nel caso di specie) che sia stata eseguita in forma esecutiva nel domicilio dalla parte eletto presso il
procuratore costituito (cfr. Cass. 21 agosto 1997, n. 7818, id., Rep. 1997, voce cit., n. 38; 15 marzo 1990, n. 2121, id., Rep. 1990, voce cit., n. 30), soddisfacendo in ogni caso l'esigenza che la decisione sia comunicata al professionista.
Il Foro Italiano — 1999.
se ed anno ivi indicati (e cioè alla data del «19», e non del
«15» gennaio, come risultante dalla normale disamina della scrit
turazione) — il ricorso per cassazione (notificato il 19 marzo
successivo) sarebbe comunque tempestivo, anche rispetto al ter
mine breve (di sessanta giorni) di cui ai citati art. 325, 326 c.p.c. 1.1. - Al riguardo, osserva il collegio che non può innanzitut
to condividersi la prospettata inidoneità della notifica della sen
tenza a far decorrere il termine breve d'impugnazione, per il
profilo della sua effettuazione con formula esecutiva e della con
segna dell'atto alla parte presso il suo procuratore domiciliatario.
È pur vero, infatti, che quando la notifica della sentenza sia
effettuata, anziché al procuratore costituito, secondo la previ sione degli art. 285 e 170, 1° comma, c.p.c., alla controparte
personalmente, in forma esecutiva (art. 479 c.p.c.), la notifica
stessa è inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugna zione nei confronti sia del notificato sia del notificante, stante
la comunanza di tale termine ad entrambe le parti (come reite
ratamente affermato da Cass. 1859/85, Foro it., Rep. 1985, voce Impugnazioni civili, n. 30; 3297/85, ibid., n. 28; 3870/86, id., Rep. 1986, voce cit., n. 31; 5296/86, ibid., n. 28; 5658/86, ibid., n. 30; 7573/86, ibid., n. 29; 5066/88, id., Rep. 1988, voce cit., n. 23; 1120/90, id., Rep. 1990, voce cit., n. 34;
11089/94, id., Rep. 1995, voce Lavoro e previdenza (controver
sie), n. 188). Ma quando si parla di notifica della sentenza «alla
controparte personalmente» come causa impeditiva del decorso
del termine breve per l'impugnazione, il riferimento va propria mente alla notifica effettuata, ai fini dell'esecuzione, «alla con
troparte nel suo domicilio reale» (cfr. Cass. 384/86, id., Rep. 1986, voce Impugnazioni civili, n. 27; 886/89, id., Rep. 1989, voce cit., n. 9).
Viceversa, ai fini della decorrenza del predetto termine per
l'impugnazione, la notifica della sentenza alla parte presso il
procuratore costituito deve considerarsi equivalente alla notifi
ca al procuratore stesso, prescritta dagli art. 285 e 170 c.p.c.,
poiché «entrambe le forme di notifica soddisfano l'esigenza di
assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte
per il tramite del suo rappresentante processuale e, in particola re, che la persona professionalmente qualificata venga a cono scenza della sentenza in modo da poter esprimere un parere tecnicamente fondato sulla convenienza e opportunità di pro
porre impugnazione» (cfr. Cass. 1435/79, id., Rep. 1979, voce
Sentenza civile, n. 98; 3047/81, id., Rep. 1981, voce Impugna zioni civili, n. 42; 4909/87, id., Rep. 1987, voce cit., n. 32; 2121/90, id., Rep. 1990, voce cit., n. 30; 6186/92, id., Rep. 1992, voce cit., n. 19).
E tanto vale anche quando la notifica della sentenza sia effet
In particolare, per un'ampia analisi giurisprudenziale sull'argomento, v. Cass. 23 settembre 1976, n. 3162, id., 1977, I, 145.
In dottrina, per riferimenti, v., da ultimo, La China, Notificazione (dir. proc. civ.), voce dell' Enciclopedia giurìdica Treccani, Roma, 1990, XXI; G. Balena, Notificazione e comunicazione, voce del Digesto civ., Torino, 1995, XII.
(2) Affermando il principio di cui alla massima, la Suprema corte si è espressa enunciando un orientamento di diritto in materia di nullità della notifica della sentenza che si discosta dai precedenti.
Nella decisione in rassegna, il giudice di legittimità ha dichiarato nul la la notifica della sentenza impugnata poiché nella relata in calce alla
copia consegnata al destinatario risulta incerto il giorno in cui è avve nuta la consegna dell'atto, a causa di un segno grafico equivoco relati vo al numero indicante il giorno.
In tal modo la corte ha effettuato un'applicazione letterale dell'art. 160 c.p.c. mentre, antecedentemente, si era pronunciata nel senso di analizzare e scindere i singoli elementi temporali componenti la relata di notificazione.
A conferma di quanto sopra esposto, v. il principio generale statuito da Cass. 14 dicembre 1983, n. 7374, Foro it., Rep. 1984, voce Notifi cazione civile, n. 41; 14 maggio 1969, n. 1681, id., 1970, I, 590, secon do cui l'incertezza della data di notificazione, per spiegare gli effetti invalidanti a norma dell'art. 160 c.p.c., deve essere assoluta, tale cioè da non permettere di individuare la data effettiva neppure per relationem.
In particolare, in una fattispecie analoga al caso de quo, v. Cass. 27 ottobre 1992, n. 11649, id., Rep. 1992, voce Impugnazioni civili, n. 46, ove viene precisato che se la data risulta indicata con un segno illeggibile per il giorno, ma risulta certa l'indicazione del mese e dell'an no, non vi è, di per sé, nullità della notificazione perché in quest'ipotesi la notifica si deve ritenere avvenuta l'ultimo giorno del mese indicato nella relata.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
tuata, come nella specie, in forma esecutiva, alla parte nel do
micilio da questa eletto presso il procuratore costituito (Cass.
1021/85, id., Rep. 1985, voce cit., n. 27; 886/89, cit.), non
potendosi far distinzione tra la notifica della sentenza al procu ratore domiciliatario e la notifica della sentenza alla parte pres so quest'ultimo (Cass. 16 febbraio 1982, n. 976, id., Rep. 1982, voce cit., n. 30), e non importando che la notifica sia avvenuta
ai fini dell'esecuzione.
1.2. - La notifica della sentenza impugnata è, comunque, nulla
per la diversa ragione che, nella relata in calce alla copia conse
gnata (per altro neppure direttamente) al procuratore domicilia
tario dell'odierna ricorrente, non è possibile identificare con cer
tezza il giorno in cui è avvenuta la consegna medesima, stante
l'effettiva equivocità del segno grafico della seconda cifra del
primo numero (quello indicante il giorno della decade del me
se): segno parimenti ed alternativamente leggibile come «5» e/o
come «9» con le opposte conseguenze di cui si è detto.
1.3. - Non può, di conseguenza, nella specie, considerarsi de
corso il termine breve di impugnazione di cui all'art. 325 c.p.c.,
per cui l'odierno ricorso risulta tempestivamente proposto entro
il termine annuale di decadenza di cui al successivo art. 327
c.p.c. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE; sezione i civile; sentenza 23 luglio
1998, n. 7209; Pres. Corda, Est. Losavio, P.M. Buonajuto
(conci, conf.); Soc. Nescar (Aw. Staffa, Sassi) c. Poletti
e altri; Poletti e altri (Aw. D'Angelantonio, Pierro) c. Soc.
Nescar; Soc. Giardino De Sanctis e altri (Avv. Bruno, Piro
vano) c. Soc. Nescar. Conferma App. Milano 9 settembre
1994.
Società — Società di capitali — Limitazione dell'attività all'am
ministrazione del patrimonio immobiliare — Trasformazione
in comunione di godimento — Esclusione — Fattispecie (Cod.
civ., art. 1100, 2248; 1. 27 luglio 1978 n. 392, disciplina delle
locazioni di immobili urbani, art. 38). Locazione — Legge 392/78 — Immobili adibiti ad uso diverso
dall'abitazione — Cessione del pacchetto azionario della so
cietà proprietaria — Prelazione del conduttore — Esclusione — Fattispecie (L. 27 luglio 1978 n. 392, art. 38, 39).
Il fatto che una società di capitali cessi di svolgere ogni attività
di impresa commerciale dedicandosi esclusivamente all'ammi
nistrazione del proprio patrimonio immobiliare, quando ri
manga la struttura societaria, non determina il venir meno
della società e la trasformazione dell'impresa sociale in una
comunione a scopo di godimento, con la conseguente appli
cazione delle regole dettate dagli art. 1100 ss. c.c.; sicché de
ve ritenersi corretta, in tale situazione, la decisione del giudi ce del merito che faccia discendere dalla cessione dell'intero
pacchetto azionario della società stessa l'effetto del trasferi mento non già del diritto di proprietà sugli immobili costi
tuenti il patrimonio sociale, ma dello status di soci. (1) Le disposizioni in tema di prelazione e riscatto, di cui agli art.
38 e 391. 392/78, non sono applicabili al caso di trasferimen to del pacchetto azionario della società locatrice il cui patri monio sia costituito esclusivamente dall'immobile oggetto del
diritto di prelazione vantato dal conduttore (nella specie, pe
raltro, il patrimonio della società era costituito anche da un'al
tra unità immobiliare, distintamente concessa in locazione ad
altro conduttore). (2)
(1-2) La sentenza in epigrafe si colloca nel solco a suo tempo traccia
to da Cass. 24 ottobre 1983, n. 6256, Foro it., 1983, I, 3004, con osser
vazioni di Piombo, secondo cui a) «nel caso di vendita in blocco di
intero edificio del quale fanno parte immobili locati ad uso diverso
dall'abitazione, i conduttori di questi non hanno il diritto di prelazione
Il Foro Italiano — 1999.
Svolgimento del processo. — La società a r.l. Nescar, con
duttrice dei locali di autorimessa posti al n. 23 di via Volvinio
in Milano, di proprietà della s.p.a. Giardino De Sanctis, citava
in giudizio davanti al Tribunale di Milano (con atto notificato
il 26, il 27 e il 28 giugno 1989) la società locatrice, i soci della stessa società Giuseppe Poletti, Carlo Poletti e Clotilde Poletti, Sebastiano Conforti, la società a r.l. Patmo e la società a r.l.
Touring auto e chiedeva che fosse accertato l'avvenuto trasferi
mento a proprio favore, a mezzo di contratto verbale concluso
con i convenuti Poletti, della totalità delle azioni della s.p.a.
e di riscatto previsto dagli art. 38 e 39 1. 392/78, né sull'unità immobi liare oggetto del rispettivo rapporto locativo né sull'intero complesso immobiliare, costituendo questo un bene diverso dalle singole unità che lo compongono, sia strutturalmente, sia dal punto di vista giuridico e amministrativo, sia sotto il profilo economico»; b) «non sussiste il diritto di prelazione e di riscatto di cui agli art. 38 e 39 1. 392/78 qualo ra vengano trasferite quote ideali dell'edificio in cui è ubicato l'immo bile locato, attraverso la cessione del pacchetto azionario o di frazione del capitale della società cui appartiene lo stabile, oppure attraverso
l'assegnazione ai soci di quote del patrimonio della società in liquida zione, o attraverso la liquidazione della quota in favore del socio re cedente».
Per quanto riguarda il principio sub a), Cass. 7209/98 ha ritenuto che la vendita, in unico atto, di un negozio e di un'autorimessa integri una vendita «in blocco», caratterizzata dal fatto che l'insieme degli im mobili venduti costituisce un bene diverso dalle singole unità che lo
compongono, con conseguente impossibilità di ammettere la prelazione del conduttore (Cass. 15 aprile 1997, n. 3230, id., Rep. 1997, voce Lo
cazione, n. 247). In proposito, tuttavia, si segnalano Cass. 5 dicembre 1997, n. 12360,
ibid., n. 246; 22 aprile 1997, n. 3467, id., 1997, I, 3269, che hanno
circoscritto l'inapplicabilità della prelazione al caso in cui tra gli immo bili venduti sia ipotizzabile un'interconnessione oggettiva e funzionale, ammettendo, invece, la prelazione del conduttore nell'ipotesi di sempli ce aggregazione dei beni, in cui la determinazione del prezzo del singolo immobile può effettuarsi in sede giudiziale attraverso una consulenza tecnica.
Del principio sub b), Cass. 7209/98 — al pari di Trib. Genova 17
gennaio 1984, id., Rep. 1985, voce cit., n. 336 — ripropone solo la
parte relativa alla non equivalenza della cessione del pacchetto aziona rio della società, proprietaria dell'immobile locato, al trasferimento a
titolo oneroso dell'immobile medesimo. Come ricordato in motivazione, a questa conclusione la giurispruden
za è già pervenuta in tema di prelazione agraria (Cass. 25 agosto 1990, n. 8732, id., Rep. 1990, voce Agricoltura, n. 127; 23 gennaio 1986, n. 423, id., Rep. 1986, voce cit., n. 159; 7 novembre 1983, n. 6566,
id., Rep. 1984, voce cit., n. 108, e Giur. it., 1984, I, 1, 1611, con
nota di Memmo): l'irriducibilità della cessione della partecipazione so
ciale al trasferimento dei beni compresi nel patrimonio della società
ceduta, è stata affermata sul rilievo che, nel primo caso, oggetto del
trasferimento — e controvalore del prezzo pattuito — non è una por zione dei beni comuni, ma la quota di patrimonio sociale rappresentata dalla partecipazione sociale, sulla cui «valutazione incidono, da un la
to, l'assunzione di passività eventuali per operazioni pregresse, l'esposi zione debitoria per le obbligazioni già contratte, il subingresso in una
posizione di rischio e, per altro verso, l'acquisto di crediti, di potere di indirizzo o di gestione dei programmi societari, di aspettative ad essi
connessi» (Cass. 7 novembre 1983, n. 6566, cit.). Di qui i corollari
che l'imposta di registro si applica con riferimento alla cessione della
partecipazione e non dei cespiti compresi nel patrimonio sociale, anche
se il risultato economico per l'acquirente fosse equivalente (Cass. 23
marzo 1991, n. 3174, Foro it., Rep. 1991, voce Registro (imposta), n.
157), e che l'eventuale inconsistenza patrimoniale della società si riflette
sulla validità del contratto di cessione della stessa solo in presenza di
clausole dirette a garantirne il valore (Cass. 6 agosto 1998, n. 7693,
id., Mass., 842, e Giur. it., 1999, 120; 21 giugno 1996, n. 5773, Foro
it., 1996, I, 3382, con nota di Vasques). V., però, Cass. 20 gennaio
1997, n. 549, id., 1997, I, 1498, con osservazioni di A. Palmieri, per la possibilità che l'alienazione delle quote sociali realizzi «sostanzial mente» l'alienazione dell'azienda, con conseguente applicazione a cari
co del cedente del divieto di concorrenza ex art. 2557 c.c.
Per riferimenti relativi al problema della simulazione del contratto
di società, affrontato in motivazione, cfr. la nota di G. La Rocca che
segue.
* # *
A proposito di «società simulata», comunione e art. 2248 c.c.
1. - L'applicazione della disciplina del trasferimento del bene all'ipo tesi della cessione della società proprietaria è negata da Cass. 7209/98
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