Sezione I civile; sentenza 18 gennaio 1961, n. 75; Pres. Torrente P., Est. Malfitano, P. M. Toro(concl. conf.); Fall. Tosco (Avv. Modesti, Vitale) c. Calva (Avv. Bodo)Source: Il Foro Italiano, Vol. 84, No. 1 (1961), pp. 13/14-15/16Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23174701 .
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13 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 14
relitte nonché del numero e della qualità degli eredi im
porta anche e soprattutto che bisogna far salvi i diritti in
tangibili dei legittimari. Ora, a questo fine, è necessario e sufficiente che l'ammontare effettivo dell'assegno non ri
sulti sproporzionato per eccesso rispetto alla consistenza
economica della parte del relictum che è contenuta nei limiti
della disponibile e sia posto a carico di coloro che conseguono tale porzione per legge o per testamento, siano essi gli stessi
legittimari o altri soggetti. Per contro, se si aderisse alla tesi dei ricorrenti, secondo
la quale, ripetesi, la quota dovuta ex lege al figlio naturale
riconosciuto, la cui rendita segna il limite massimo dell'as
segno, dovrebbe esser determinata in rapporto alla sola
disponibile, quasiché essa esaurisse l'asse ereditario, il
diritto di cui si discute soggiacerebbe a priori ed incondi
zionatamente a limitazioni che, oltre a non trovare riscon
tro nel senso letterale e logico dell'art. 580, trascendono
nettamente la esigenza che non resti comunque intaccata la
legittima ; la quale esigenza, come è ormai chiaro, costi
tuisce la vera ed unica ratio della disposizione per cui l'as
segno stesso deve gravare sulla disponibile ed è a carico dei
beneficiari di essa.
L'esattezza dei suenunciati rilievi è confermata appunto dalla considerazione dei risultati ai quali si perviene nel
caso di specie in base alle opposte tesi. Infatti, come si è
già accennato, poiché il patrimonio relitto ammonta a
45 milioni, la quota contemplata dall'art. 580, se calcolata
in conformità dell'art. 574 ed in rapporto all'intero asse, risulta di 15 milioni ; mentre seguendo il criterio prospettato dai ricorrenti, la detta quota sarebbe di appena 5 milioni.Ora
questa ingente differenza in meno non è punto giustificata
dall'esigenza della integrità della legittima, giacché è pa cifico tra le parti che la quota di riserva spettante al figlio
legittimo non eccede i 30 milioni, e che in conseguenza la
porzione dell'asse che integra la disponibile, o sulla quale deve gravare l'assegno, non è affatto inferiore alla anzi
detta quota di 15 milioni, cui avrebbe diritto il figlio na
turale se fosse stato riconosciuto.
Pertanto, si deve concludere che la decisione adottata
dalla Corte di merito è giuridicamente ineccepibile, dato
che l'assegno è stato fissato in misura inferiore alla rendita
di 15 milioni, che segna il limite massimo stabilito dalla
legge, e risulta contenuto nell'ambito della porzione di
sponibile. Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione I civile ; sentenza 18 gennaio 1961, n. 75 ; Pres.
Torrente P., Est. Malfitano, P. M. Toro (conci,
conf.) ; Fall. Tosco (Avv. Modesti, Vitale) c. Calva
(Avv. Bodo).
(Gassa App. Milano 26 agosto 1958)
Fallimento — Ammissione al passivo con riserva —
Produzione dei documenti —■ Termine —■ Omessa
opposizione — Conseguenze (R. d. 16 marzo 1942
n. 267, disciplina del fallimento, art. 95, 98, 100, 113).
Il creditore che, ammesso al passivo del fallimento nello stato
predisposto dal giudice delegato, con riserva di produzione dei documenti giustificativi, non li esibisca prima del
decreto di esecutorietà, deve' proporre tempestiva oppo
sizione, pena la definitiva esclusione. (1)
(1) È la prima volta, per quanto consta, che la Corte suprema decide la questione, dibattuta fra i giudici di merito : per tutti i richiami si veda l'ampia nota redazionale di O. Fanelli alla sentenza ora cassata, App. Milano 26 agosto 1958, Foro it., 1959, I, 126, cui adde Speranza, Natura ed effetti dell'ammis sione al passivo fallimentare con riserva di produzione della docu
mentazione, ibid., IY, 148. Conforme all'orientamento ora seguito dalla Cassazione, Trib. Genova 5 luglio 1960, Dir. fall., 1960,
La Corte, eoe. •— Con l'unico motivo del ricorso, denun
ciandosi la violazione degli art. 98 e 113 legge fall., si cen
sura la sentenza impugnata per avere ritenuto cho il credi
tore, ammesso al passivo con riserva di produzione dei docu
menti giustificativi, possa produrre i documenti e ottenere
l'ammissione definitiva anche dopo la scadenza del termine
per proporre opposizione contro lo stato passivo, purché la produzione avvenga prima del riparto filiale dell'attivo
fallimentare. Al riguardo si sostiene che l'art. 98 legge fall., nell'indicare i soggetti legittimati a proporre l'opposi zione allo stato passivo, non distingue tra i creditori ammessi
con riserva di produzione dei documenti giustificativi e
quelli esclusi per contestazione del titolo posto a fonda
mento della domanda di ammissione, di tal che anche i
primi, per ottenere l'ammissione al passivo in via defini
tiva, devono proporre opposizione nel termine di quindici
giorni dal deposito in cancelleria dello stato passivo. La censura è fondata.
La determinazione del limite temporale per lo sciogli mento della riserva nell'ammissione al passivo fallimentare
di un credito con riserva di produzione dei documenti
giustificativi è stata oggetto di ampia discussione in dot
trina, la quale è sostanzialmente divisa in due correnti :
l'una opina che la riserva può essere sciolta in qualunque momento della procedura fallimentare fino alla riparti zione finale dell'attivo, l'altra sostiene che la riserva deve
essere sciolta al più tardi nel giudizio di opposizione allo
stato passivo accertato dal giudice delegato.
Invero, poiché la possibilità di sciogliere la riserva di
presentazione dei documenti in qualunque momento della
procedura fallimentare sottrarrebbe il creditore all'onere di
proporre opposizione allo stato passivo e, quindi, di dimo
strare in contraddittorio del curatore nel termine perentorio stabilito dalla legge, nonché alle eventuali impugnazioni
degli altri creditori previste dall'art. 100 legge fall., il
legislatore ha equiparato i creditori esclusi a quelli ammessi
con riserva e ha stabilito (art. 98) che tanto gli uni che gli altri possono proporre opposizione allo stato passivo per dimostrare l'esistenza del credito e ottenere l'ammissione
in via definitiva, con la conseguenza che, se l'opposizione non sia tempestivamente proposta o sia abbandonata, il
credito s'intende definitivamente escluso.
L'ammissione del credito con riserva di produzione di
documenti s'inquadra negli accertamenti a cognizione som
maria, che sono assorbiti per conferma, modifica o annul
lamento dalla successiva pronunzia definitiva e, pertanto,
deve essere integrata da una ulteriore pronunzia sul merito
della domanda di ammissione in base ai documenti esibiti.
Questa pronunzia è attribuita al tribunale in sede conten
ziosa, perchè la funzione giurisdizionale del giudice delegato, in ordine all'accertamento dei crediti in sede di verifica
zione dello stato passivo, si esaurisce con il decreto con il
quale egli dichiara esecutivo lo stato medesimo.
Pertanto, il creditore ammesso, con riserva di produ
zione dei documenti giustificativi, nello stato passivo pre
disposto dal giudice delegato a norma dell'art. 95 legge fall.,
se non presenta i documenti prima che lo stato passivo
sia chiuso con il decreto che lo dichiara esecutivo, ma intende
conservare efficacia all'ammissione, deve proporre oppo
sizione allo stato passivo ed esibire i documenti nel giudizio
che ne consegue. Invero, l'opposizione, aprendo l'ulteriore fase del pro
cedimento di ammissione dei crediti al passivo, conserva
al credito ammesso con riserva il carattere di provviso
rietà, mantiene operante la riserva e consente di tener
conto del credito nelle ripartizioni parziali e nel concor
dato (art. 113, n. 2, e 127 legge fall.).
II, 971, con nota illustrativa di !.]}!ARDO, Ancora sull'ammis
sione con riserva e l'art. 98 legge fall.
Sull'impossitilità di riproporre le domande di insinuazione
tardiva (ma per l'ipotesi di intempestiva costituzione del credi
tore), Ferrante, Ancora sulla pretesa irriproponibilità della di
chiarazione tardiva di credito nel caso di mancata costituzione in
termine del creditore, in Foro it., 1960, I, 1775, in nota a Cass.
7 agosto 1959, n. 2490, ibid., 250.
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15 PARTE PRIMA
Se l'opposizione lion è proposta tempestivamente, la
riserva cade, il credito è definitivamente escluso e non è
più possibile il riesame del provvedimento del giudice dele
gato con dichiarazioni tardive, nè con pretese di dimostrare l'esistenza del credito. L'accoglimento della tesi, secondo la quale il giudice delegato potrebbe integrare il provvedi mento di ammissione al passivo con riserva di produzione di documenti in qualunque momento questi gli siano pre sentati e, fino alla ripartizione finale dell'attivo, darebbe
luogo a una procedura priva di quella garanzia del contrad
dittorio, richiesta dalla legge nel procedimento di verifi cazione dello stato passivo e attuabile nel giudizio di oppo sizione a tale stato e persino nel procedimento per le domande di ammissione tardiva. Invero, nulla disponendo la legge, non si saprebbe in quale sede e nei confronti di obi il cre ditore dovrebbe dare la dimostrazione del proprio credito.
Nè può sostenersi che l'art. 113, n. 2, legge fall., stabi lendo che nelle ripartizioni parziali dell'attivo, le quali possono essere disposte dopo la dichiarazione di esecuti vità dello stato passivo, confermerebbe la tesi, secondo la
quale l'ammissione con riserva di produzione di documenti
produrrebbe effetti anche dopo il decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo, perchè l'interpretazione siste matica impone di chiarire tale disposizione nel senso che essa riguarda proprio l'ipotesi che l'ammissione con riserva sia stata mantenuta in vita con la tempestiva opposizione allo stato passivo e in pendenza di questa si faccia, luogo alla ripartizione parziale.
Consegue che si deve accogliere il ricorso, cassare la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rin viare la causa per nuovo esame ad altra sezione della Corte
d'appello, la quale si uniformerà al principio secondo il
quale : « nelle ammissioni al passivo fallimentare di crediti con riserva di produzione dei documenti giustificativi, questi, se non siano stati presentati al giudice delegato prima che sia dichiarato esecutivo lo stato passivo, pos sono essere esibiti soltanto nel giudizio instaurato dal cre ditore a seguito di opposizione allo stato passivo », e prov vederà anche sulle spese di questo grado del giudizio.
Per questi motivi, cassa, ecc.
I
CORTE SOPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione II civile ; sentenza 9 gennaio 1961, n. 24 ; Pres. Vela P., Est. Serba, P. M. Maccarone (conci, conf.) ; Cresta (Avv. Lama, Monassero) c. Battagliero.
(Regolamento di competenza avverso Trib. Gasale Monferrato 20 febbraio 1960)
Contratti agrari— Proroga legale — Ambito di esten sione -—- Competenza delle sezioni specializzate (L. 28 marzo 1957 n. 244, proroga dei contratti agrari, art. 1).
Spetta alle sezioni specializzate agrarie conoscere delle con troversie sulla risoluzione dei contratti agrari, che, seb bene stipulati dopo Ventrata in vigore della legge 28 marzo 1957 n. 244, sono assoggettati alla proroga da detta legge prevista. (1)
(1) Sui limiti di applicabilità della proroga dei contratti agrari e sul carattere non interpretativo della legge 28 marzo 1957 n. 244, vedi Cass. 19 maggio 1960, n. 1260, Foro it., 1960, I, 1117, con nota di richiami.
In senso conforme alla massima : Cass. 23 gennaio 1960, n. 55 (citata nel testo), id., Mass., 14 ; 28 ottobre 1959, n. 3144 (menzionata nel testo), id., Rep. 1959, voce Contratti agrari, nn. 292, 293 ; ed, implicitamente, Oass. 22 gennaio 1958, n. 139, id., Rep. 1958, voce cit., n. 307. In senso contrario : Trib. Sa lerno 30 maggio 1959, id., Rep. 1959, voce cit., il. 304.
Sulla natura innovativa della legge n. 244 del 1957, vedi Trib. Sala Consilina 5 giugno 1959, ibid., n. 174.
Per la giurisprudenza della Suprema corte, anteriore alla legge 28 marzo 1957, vedi Oass. 12 giugno 1957, n. 2200, id.,
La Corte, ecc. — Sostiene il ricorrente che, contraria mente a quanto ritenuto dal Tribunale, la legge n. 244 del 1957, interpretando la precedente legge n. 765 del 1952, lia confermato che la proroga legale spetta per tutti i con tratti in qualsiasi tempo stipulati, fino all'entrata in vigore della nuova legge di riforma organica dei contratti agrari, e che perciò le controversie relative rientrano nella compe tenza delle sezioni specializzate agrarie.
Il ricorso è fondato.
È da notare, anzitutto, che dopo la legge 11 luglio 1952 n. 765, con la quale (art. 1) venne disposta la proroga a tempo indeterminato (cioè fino alla predetta riforma) dei contratti agrari, sorse questione se tale proroga riguar dasse anche i contratti stipulati successivamente all'en trata in vigore della stessa legge.
Questo Supremo collegio si pronunciò più volte in senso
negativo. Sopravvenuta però la nuova legge 28 marzo 1957 n. 244, che estende espressamente detta proroga anche ai contratti stipulati dopo la legge precedente del
1952, lo stesso Supremo collegio ha statuito che siffatta
proroga riflette altresì i contratti che siano stati posti in essere successivamente alla stessa nuova legge del 1957, avuto riguardo soprattutto alla finalità di essa che è stata
quella di assoggettare ad una disciplina unitaria (proroga indeterminata fino alla prevista riforma) tutti i contratti
agrari, compresi quelli non ancora stipulati ma destinati ad operare nel periodo vincolistico (sent. n. 3144 del 1959, e n. 55 del 1960).
Ora, tale giurisprudenza è da confermare, non essendo decisivi in senso contrario gli argomenti della sentenza im
pugnata basati, da un lato, sull'inciso « contratti comunque attualmente in corso » contenuto nel testo di legge di che trattasi e, dall'altro, sui lavori preparatori per essersi in sede parlamentare manifestata (da parte del sottosegre tario Di Capua) l'opinione del Governo contraria all'estin zione della proroga ai contratti da stipulare dopo l'entrata in vigore della legge, come disponeva il relativo progetto con l'inciso finale dell'art. 1 (« nonché a quelli stipulati fino al momento dell'entrata in vigore di una nuova legge contenente norme di riforma dei contratti agrari »), inciso che non è stato riprodotto nel testo definitivo.
Infatti, quanto alla locuzione « (contratti) comunque attualmente in corso » è da dire che con essa, come è stato chiarito già dalle predette sentenze, non si è inteso propria mente porre un limite alla sfera di applicabilità della legge in oggetto, ma precisare, in riguardo ai contratti posti in essere dopo la entrata in vigore di quella precedente, che i contratti stessi fossero tuttora operanti, ossia non esauriti o non estinti.
I lavori preparatori di una legge, poi, in tanto possono avere un valore indicativo in quanto non contrastino con la volontà oggettiva della stessa legge quale risulta dal suo contesto in relazione alle sue finalità.
Ora, scopo della legge de qua è stato quello di confer mare, pure per i contratti agrari successivi al 12 luglio 1952, la proroga indeterminata disposta da quella precedente in ordine ai contratti anteriori a tale data : ciò per eliminare la disparità di trattamento che si era al riguardo venuta a creare, non apparendo giustificata di fronte alla medesima
esigenza di tutela per tutti tali contratti ricorrente e che postulava, perciò, il loro assoggettamento ad una uniforme disciplina normativa. Non si può quindi da tale disciplina escludere la serie di contratti posti in essere successiva mente alla legge in oggetto, poiché siffatta esclusione urte rebbe contro lo spirito informatore della legge medesima.
Dovendo, pertanto, ritenersi anche detti contratti sog getti alla proroga legale, permane, in caso di relativa con
1957, I, 1630, con nota di richiami. In dottrina si consulti : A. Albertacci, Competenza delle sezioni agrarie specializzate rela tivamente alle controversie sulla proroga e risoluzione dei con tratti agrari, in Arch, ricerche giur., 1959, 749 ; D. Napolitano, Proroga dei contratti agrari stipulati successivamente alla entrata in vigore della legge n. 765 del 1952, in Giur. agr. it., 1958, 284 ; E. Favaba, Proroga dei contratti agrari e competenza specializ zata, in Dir. e giur., 1958, 465.
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