sezione I civile; sentenza 18 ottobre 1985, n. 5134; Pres. Santosuosso, Est. Lipari, P. M. Caristo(concl. conf.); Min. finanze (Avv. dello Stato Palatiello) c. Bonfante. Cassa Comm. trib. centrale28 maggio 1982, n. 2833Source: Il Foro Italiano, Vol. 109, No. 1 (GENNAIO 1986), pp. 89/90-91/92Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23180116 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
agevolazione meno sfavorevole (nel qual caso va pagato il tributo
ridotto); in altri termini, il pagamento del tributo è sempre e
soltanto giustificato dal fatto dell'immissione, nel mercato interno, di un prodotto esterno tale che, se fosse stato direttamente
preparato in Italia, sarebbe stato soggetto ad imposta di fabbrica zione (essendo la sovrimposta di confine costitutiva, appunto, di
tale tributo). Ne consegue che, allorché un prodotto, avente caratterstiche tali da poter essere destinato ad un uso per il
quale, se fabbricato in Italia, sarebbe stato esente da imposta di
fabbricazione, sia in conseguenza di ciò importato con esenzione
dalla sovraimposta di confine, esso non può essere successivamen te sottoposto a tributo se venga in concreto destinato ad un uso
diverso, ma pur esso fruente della medesima esenzione, non
esistendo, comunque, il presupposto dell'imposizione e non essen
do ipotizzabile una fraudolenta evasione di imposta. La sentenza va pertanto cassata sul punto, con rinvio ad altro
giudice di merito, che deciderà in conformità ai principi qui
enunciati, restando assorbiti il quarto e quinto motivo di ricorso, attinenti alla questione subordinata (e di conseguenza divenuta
irrilevante), della legittimazione passiva della ricorrente al tributo.
(Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 18 ottobre
1985, n. 5134; Pres. Santosuosso, Est. Lipari, P. M. Caristo
(conci, conf.); Min. finanze (Avv. dello Stato Palatiello) c.
Bonfante. Cassa Comm. trib. centrale 28 maggio 1982, n. 2833.
Tributi in genere — Soprattassa — Interessi di mora — Applica bilità — Fattispecie (L. 29 gennaio 1961 n. 29, norme per la
disciplina delle riscossioni dei carichi in materia di tasse e
imposte indirette sugli affari, art. 1).
Legittimamente l'ufficio del registro, a seguito della decadenza del
contribuente dal beneficio tributario, richiede il pagamento del
tributo in misura normale e della relativa soprattassa, nonché
gli interessi dalla data dell'atto sia sull'imposta che sulle
soprattasse. (1)
Svolgimento del processo. — Con atto notar Unia registrato il
29 dicembre 1973 la sig.ra Maria Grazia Bonfante acquistava
alcuni terreni agricoli siti nel territorio di Nizza Monferrato,
dichiarando che intendeva eseguire delle opere di miglioramento fondario.
L'atto era ammesso al trattamento fiscale agevolato secondo la
1. 18 novembre 1964 n. 1271. Ma, poiché le opere di miglioramento non erano state eseguite entro il termine assegnato dall'ispettorato
provinciale dell'agricoltura (16 ottobre 1976), l'amministrazione
finanziaria pretendeva il pagamento della normale imposta di
registro con gli interessi di mora sul predetto tributo.
La Bonfante ricorreva alle commissioni tributarie, deducendo
che gli interessi sulla soprattassa andavano fatti decorrere dalla
data di costituzione di mora e non dalla data dell'atto.
La Commissione tributaria centrale, con la decisione ora im
pugnata, ha ritenuto fondata tale tesi, osservando che la specifica
disciplina degli interessi sui tributi indiretti introdotta con la 1. 29
(1) La decisione si adegua all'opinione espressa dalle sezioni unite nella sent. 5 ottobre 1982, n. 5115, Foro it., Rep. 1983, voce Tributi
in genere, n. 1158, con cui era stato composto il contrasto insorto tra Cass. 29 luglio 1980, n. 4879, id., Rep. 1980, voce cit., n. 1158, a cui
dire gli interessi moratori non potevano esser applicati sulle somme
relative a pene pecuniarie quali le soprattasse (nello stesso senso v.
App. Genova 23 febbraio 1978, id., Rep. 1978, voce cit., n. 920), e
Cass. 29 maggio 1978, n. 2689, 5 aprile 1978, n. 1549, 16 febbraio
1978, n. 727, ibid., nn. 917-919; tutte concordi nell'affermare che
anche in relazione alle soprattasse possono decorrere gli interessi, in
forza dell'equiparazione tra soprattassa — obbligazione accessoria di
natura tributaria — ed imposta principale (su cui v. Cass. 16 dicembre
1968, n. 3983, id., 1969, I, 2334, con nota di richiami; nonché Comm.
trib. centrale 6 luglio 1977, n. 9834, id., Rep. 1978, voce cit., n. 957; in dottrina v. Salvini, La natura della soprattassa nella giurisprudenza della Cassazione, in Riv. dir. fin., 1983, II, 165).
Gli organi di giustizia tributaria, invece, continuano a negare la
possibilità di imporre gli interessi moratori anche in relazione alle
soprattasse; cfr. Comm. trib. centrale 16 marzo 1984, n. 2476, Foro it.,
Rep. 1984, voce cit., n. 1002; 28 maggio 1982, n. 2833, id., Rep. 1983, voce cit., n. 1159; 7 ottobre 1980, n. 2877, id., Rep. 1982, voce cit., n.
1113; Comm. trib. I grado Piacenza 29 giugno 1979, id., Rep. 1980, voce cit., n. 1160 (ma v., contra, Comm. trib. centrale 8 febbraio 1980, n. 431, ibid., n. 1159).
Il Foro Italiano — 1986.
gennaio 1961 n. 29, nettamente difforme da quella generale accolta dal codice civile, è applicabile esclusivamente nelle ipotesi
espressamente indicate dalla legge tra le quali sono comprese soltanto quelle concernenti le somme dovute per tasse o im
poste indirette, secondo la formula dell'art. 1, di cui non è
consentita un'applicazione analogica ex art. 14 preleggi. Una
conferma di tale conclusione sarebbe desumibile dall'art. 4 1. 29
gennaio 1961 n. 29, che espressamente considera la penalità e
le soprattasse previste dalle leggi tributarie come obbligazioni distinte da quella relativa all'imposta.
Ricorre per cassazione l'amministrazione delle finanze, con un unico motivo.
Invocando la pronuncia delle sezioni unite di questa corte
(sentenza n. 5115/82, Foro it., Rep. 1983, voce Tributi in genere, n. 1158), che ha composto il contrasto verificatosi nella giurispru denza della prima sezione civile, si sostiene che le soprattasse, atteso il loro carattere di prestazione integrativa del tributo, hanno la stessa natura del tributo stesso, con la conseguenza che anche con riferimento alle somme dovute a tale titolo decorrono
gli interessi dalla data in cui è sorto l'obbligo del pagamento del tributo principale.
Motivi della decisione. — 1. - Il ricorso è fondato.
Si discute in causa della fondatezza o meno della pretesa dell'ufficio del registro il quale, a seguito della decadenza del
contribuente dal beneficio tributario, ha preteso non soltanto il
tributo nella misura normale e la soprattassa, ma anche gli interessi dalla data dell'atto sia sull'imposta che sulla soprattassa.
La Commissione centrale ha dato ragione al contribuente ri
chiamando una pronunzia di questa Corte suprema (Cass. 4879
del 1980, id., Rep. 1980, voce cit., n. 1158), secondo cui gli interessi moratori sulle somme dovute all'erario per tasse o
imposte indirette, essendo contemplati da norma di carattere ecce
zionale, non sono applicabili, neppure in via analogica, alle
somme dovute per le pene pecuniarie o per le soprattasse
conseguenti all'inadempimento di obbligazioni tributarie, sicché
non spettano sulle somme dovute a titolo di soprattassa riscossa
al momento della tardiva registrazione. Tale pronuncia, per la verità, si poneva in contrasto con
l'orientamento manifestato per l'innanzi da questa prima sezione
la quale aveva ritenuto che fra le « somme » dovute per tasse ed
imposte indirette sugli affari, con riguardo alle quali sono appli
cabili gli interessi moratori previsti dalla 1. 26 gennaio 1961 n. 29
(interpretata autenticamente dalla 1. 28 marzo 1962 n. 147), vanno
comprese le soprattasse, in considerazione del loro carattere
integrativo del tributo e del conseguente assoggettamento alla
relativa disciplina^
L'applicabilità degli interessi anche per il periodo antecedente
alla loro liquidazione era fatto discendere dalla qualificazione delle soprattasse medesime come obbligazioni accessorie di natura
tributaria, in quanto tali regolabili dalla stessa disciplina applica bile ai tributi (cfr. Cass. 727/78, id., Rep. 1978, voce cit., n. 919;
1549/78, ibid., n. 918; 2689/78, ibid., n. 917; ricollegabili quanto alla natura giuridica della soprattassa a Cass., sez. un., 3983/68,
id., 1969, I, 2334; 446/67, id., Rep. 1967, voce Tassa sul patrimonio
straordinaria, n. 25; 1238/70, id., Rep. 1970, voce cit., n. 29). Il contrasto è stato superato dall'apposito intervento delle
sezioni unite di questa corte, le quali hanno confermato l'indiriz
zo espresso dalle tre richiamate sentenze del 1978, stabilendo che
fra le somme dovute per tasse od imposte indirette sugli affari,
cui si applicano gli interessi di mora ai sensi dell'art. 1 1. 26
gennaio 1961 n. 29, autenticamente interpretata dall'art, unico 1.
28 marzo 1962 n. 147, vanno comprese quelle dovute a titolo di
soprattassa, perché questa configura una prestazione integrativa del tributo cui si riferisce, avente identica natura, e come tale
assoggettata alla stessa disciplina. Tali interessi, a norma dell'art. 2 1. cit., decorrono dal giorno
in cui, per il verificarsi del fatto generatore, la soprattassa è
divenuta esigibile, pure se non sia stata ancora liquidata, e,
pertanto, nel caso di soprattassa relativa a tributo complementare
gli interessi sulla soprattassa stessa sono dovuti dal giorno nel
quale è sorto il rapporto tributario ed il correlativo obbligo di
pagamento del tributo principale (il cui integrale tempestivo soddisfacimento è restato pregiudicato dal fatto generatore della
soprattassa). All'indirizzo segnato dalle sezioni unite è sufficiente fare ri
chiamo senza necessità di approfondimenti argomentativi dal
momento che la Commissione centrale si è limitata, puramente e
semplicemente, a recepire la « massima » della sentenza del 1980,
ripudiata dalle sezioni unite.
Fulcro del ragionamento svolto a sostegno dell'accolta soluzione
è il riconoscimento che alla soprattassa non può attribuirsi natura
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PARTE PRIMA
punitiva o risarcitoria, trattandosi di contribuzione pecuniaria imposta quale prestazione integrativa del tributo cui si riferisce e del quale costituisce mera maggiorazione.
La complementarità della disciplina della soprattassa rispetto a
quella del tributo per un verso vale a comprovare che la legge ha in realtà previsto l'imposizione di una prestazione integrativa del tributo e per altro verso comporta che anche ad ammettere la
duplicità delle obbligazioni, e la configurabilità di quella relativa alla soprattassa come obbligazione di natura satisfattoria, accesso ria a quella tributaria e perciò sottoposta ad identica disciplina formale, la soluzione della questione non muterebbe poiché la
soprattassa risulterebbe in tutto e per tutto assimilabile all'obbli
gazione tributaria cui accede con la correlativa estensione della
disciplina sugli interessi moratori dettata dalla 1. n. 29 del 1961, la quale, del resto, non si discosta,jse non per il tasso di interesse e per il computo temporale, dalla generale disciplina civilistica delle obbligazioni pecuniarie, essendo perfettamente applicabile al
riguardo il criterio dell'interpretazione estensiva. Ne consegue che correttamente sono stati pretesi gli interessi,
ed a ragione l'avvocatura lamenta l'ingiustizia della decisione della Commissione centrale che deve essere cassata con rinvio della causa alla stessa Commissione centrale. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 16 ottobre
1985, n. 5083; Pres. Moscone, Est. A. Finocchiaro, P. M.
Jannelli (conci, conf.); Min. finanze (Avv. dello Stato Sali
mei) c. Guidotti. Cassa Comm. trib. centrale 23 giugno 1982, n.
4544.
Tributi in genere — Condono — Presentazione della domanda —
Esenzioni spettanti al contribuente — Computabilità ai fini
della definizione agevolata — Esclusione (D.l. 5 novembre
1973 n. 660, norme per agevolare la definizione delle penden ze in materia tributaria, art. 1, 3, 10, 11; 1. 19 dicembre 1973
n. 823, conversione in legge, con modificazioni, del d.l. 5 no
vembre 1973 n. 660).
La presentazione della domanda di condono impedisce che si
possa tenere conto delle esenzioni spettanti al contribuente
(nella specie, si trattava dell'esenzione decennale dall'imposta di
r.m. per i redditi prodotti in zone economicamente depresse) ai
fini della liquidazione dell'imposta, a prescindere dal momento in cui il riconoscimento del diritto all'esenzione sia stato comunicato al contribuente. (1)
(1) IPer una soluzione sostanzialmente conforme v. Cass. 4 ottobre 1984, n. 4914, Foro it., 1985, I, 180, con nota di
richiami sul punto (il caso riguardava la domanda di condono
presentata erroneamente anche in relazione a redditi esenti, perché prodotti in zone depresse, e di cui si chiedeva la correzione; la corte ha rigettato la domanda motivando in relazione al carattere d'irrevoca bilità che assiste l'istanza volta alla definizione agevolata delle penden ze tributarie).
Di segno contrario sembra l'opinione espressa da Cass. 13 giugno 1984, n. 3543, id., Rep. 1984, voce Tributi in genere, n. 1118, a cui dire l'istanza di condono che faccia riferimento solo ad alcune
annualità, per essere le restanti relative a redditi esenti, limita
l'applicazione del condono agli anni indicati nella domanda, fermo restando l'accertamento del diritto alle esenzioni per gli altri periodi d'imposta.
Per ciò che riguarda la giurisprudenza della Commissione tributaria centrale, le più recenti decisioni negano l'identificazione tra la presen tazione della domanda di condono e la rinuncia alla precedente richiesta di esenzione: v. dee. 8 giugno 1984, n. 6178, ibid., n. 1158; 24 marzo 1984, n. 2810, ibid., n. 1159; 16 gennaio 1984, n. 201, ibid., n. 1160; 30 novembre 1983, n. 4326, ibid., n. 1161; 21 novembre
1983, n. 4044, ibid., n. 1162. Le pronunce precedenti, invece, offrono un
quadro più composito della materia; ai richiami contenuti in nota a Cass. 4914/84 vanno aggiunti: Comm. trib. centrale 8 luglio 1981, n.
7644, id., Rep. 1982, voce cit., n. 1048; 6 ottobre 1980, n. 9244, id., Rep. 1981, voce cit., n. 1217; 5 marzo 1981, n. 2620, ibid., nn. 1218, 1221; 2 marzo 1981, n. 3844, ibid., n. 1222; 22 febbraio 1980, n.
2288, id., Rep. 1980, voce cit., n. 1285; 20 settembre 1978, n. 12674, id., Rep. 1979, voce cit., n. 899; 11 luglio 1978, n. 12274, ibid., n. 901, che, facendo leva sull'irrevocabilità della domanda di condono o sulla capacità di quest'ultima di assorbire l'istanza diretta ad ottenere il riconoscimento dell'esenzione, negano ogni rilevanza al provvedimen to che attribuisca il diritto all'esenzione (in qualche modo affine a
questo orientamento è Comm. trib. centrale 10 aprile 1981, n. 13270, id., Rep. 1982, voce cit., n. 1047, secondo la quale nell'ipotesi in cui non sia ancora definito il procedimento relativo all'istanza per il riconoscimento dell'esenzione, correttamente si applica la disciplina del
Il Foro Italiano — 1986.
Svolgimento del processo. — Guidotti Gelfrido in data 30
giugno 1969 presentava istanza per la concessione dell'esenzione
decennale dall'imposta di r.m. in quanto operante in zona depres sa.
Successivamente, in data 1° marzo 1974, lo stesso Guidotti
presentava domanda di condono per gli anni 1970, 1971 e 1972
ed analoga istanza presentava il 28 marzo 1974, in luogo della
prescritta dichiarazione dei redditi per l'anno 1973.
L'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Prato in data 5
novembre 1977 escludeva il Guidotti dal beneficio dell'esenzione
decennale per gli anni coperti dal condono, ma tale pronuncia
veniva annullata dalla commissione tributaria di I grado di Prato
che dichiarava il diritto del contribuente all'esenzione decennale
anche per gli anni predetti. .
Tale decisione veniva confermata dalla commissione tributaria
di II grado ed il ricorso presentato dall'ufficio veniva rigettato dalle sezioni unite della Commissione tributaria centrale sulla
base del seguente iter argomentativo: in virtù della legge di
esenzione riguardante l'intero reddito assoggettabile al tributo,
l'obbligazione tributaria non sorge in capo al contribuente; la
circostanza che su una domanda di esenzione l'ufficio si pronunzi con notevole ritardo non può comportare conseguenze giuridiche
negative per l'interessato, il quale, una volta riconosciuto il suo
diritto all'esenzione, deve essere, ad ogni effetto considerato ex
tunc non soggetto ad imposta; se quindi il Guidotti non era
soggetto passivo del tributo né per gli anni cui si riferiva la
domanda di condono né nell'anno cui si riferiva l'ultimo imponi bile definito nei modi ordinari in funzione del quale sarebbe
dovuta avvenire la definizione automatica ai sensi dell'art. 3 d.l.
n. 660 del 1973, dal momento che il diritto alla esenzione era
stato riconosciuto a partire da anno anteriore a quelli interessanti
il condono, non si poneva un problema di definizione del
quantum debeatur, dovendosi escludere Van debeatur; per potere confermare l'assoggettamento del contribuente al tributo occorre
rebbe rinvenire una norma in tal senso nella legge di condono, che in realtà non contiene alcuna disposizione in tal senso, non
potendosi la stessa ricavare né dall'art. 3, 4° comma, d.l. n. 660
del 1973, nel testo sostituito dalla legge di conversione (dal momento che la stessa definisce il quantum debeatur nell'ipotesi in cui nell'anno da prendere a riferimento fossero spettate le
agevolazioni tributarie di cui all'art. 8 d.l. n. 918 del 1968 mentre
nella specie non si trattava di applicare le agevolazioni di cui al
predetto d.l. n. 918 del 1968 o di esenzione nuova rispetto all'anno di riferimento, in quanto l'esenzione non atteneva a
singoli redditi, ma riguardava l'intero reddito del contribuente, onde era da escludere lo stesso an debeatur), né dal carattere
irrevocabile della domanda di condono, dal momento che il
condono); Comm. trib. centrale 17 giugno 1982, n. 5370, id.. Rep. 1983, voce cit., n. 1299; 27 aprile 1982, n. 3676, ibid., n. 1301; Comm. trib. II grado Padova 5 dicembre 1978, id., Rep. 1979, voce
cit., n. 945, a cui dire la presentazione della domanda di condono non
equivale alla rinunzia al diritto all'esenzione (v. anche Comm. trib. centrale 10 giugno 1983, n. 1271, id., Rep. 1983, voce cit., n. 1292; 11 marzo 1982, n. 2454, id., Rep. 1982, voce cit., n. 1043, che fondano la stessa affermazione sulla natura dichiarativa, come tale avente effetto ex tunc, dal provvedimento di esenzione; cfr., inoltre, Comm. trib. centrale 7 luglio 1982, n. 5904, id., Rep. 1983, voce cit., n.
1297, che nega rilevanza alla tardività del riconoscimento del diritto all'esenzione, e Comm. trib. centrale 17 febbraio 1981, n. 1968, id., Rep. 1981, voce cit., n. 1219, che afferma l'illegittimità della revoca dell'esenzione — come effetto della presentazione della doman da di condono nel corso dell'istruttoria per il riconoscimento dell'esen zione — quante volte sia stato già notificato l'accoglimento della domanda di esenzione); Comm. trib. centrale 25 febbraio 1982, n.
2004, id., Rep. 1982, voce cit., n. 1044; 1" dicembre 1981, n. 10596, ibid., n. 1045, che affermano la compatibilità tra la domanda di condono e quella di esenzione, in quanto la prima non è che una richiesta subordinata al mancato accoglimento della seconda (sicché ove la domanda di esenzione venga accolta quella di condono resta
assorbita; Comm. trib. centrale 13 febbraio 1981, n. 1802, id., Rep. 1981, voce cit., n. 1220; Comm. trib. I grado Saluzzo 11 dicembre 1978, id., Rep. 1979, voce cit., n. 900); Comm. trib. centrale 16 ottobre 1980, n. 10150, id., Rep. 1981, voce cit., n. 1223; 30 settembre 1978, n. 13428, id., Rep. 1979, voce cit., n. 898; 17 maggio 1978, n. 9154, ibid., n. 944; 16 novembre 1978, n. 15658, ibid., n. 946, secondo le quali non rientrano nel reddito imponibile, ai fini del condono, i redditi esenti.
In dottrina v. Tinelli, Esenzione tributaria e domanda di definizio ne automatica dell'imponibile, in Bollettino trib., 1983, 253; Gatto, Condono e redditi esenti, in Fisco, 1982, 4135.
Sull'irrevocabilità/immodifìcabilità della domanda di condono v., da ultimo, Cass. 27 febbraio 1985, n. 1708, Foro it., 1985, I, 1310, con nota di richiami.
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