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sezione I civile; sentenza 19 dicembre 1996, n. 11343; Pres. Senofonte, Est. Berruti, P.M. Sepe...

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sezione I civile; sentenza 19 dicembre 1996, n. 11343; Pres. Senofonte, Est. Berruti, P.M. Sepe (concl. conf.); Soc. Nuove edizioni Mazzotta (Avv. Monzini, Venturini) c. Siae (Avv. Pinna, Nicolai). Conferma App. Roma 8 febbraio 1993 Source: Il Foro Italiano, Vol. 120, No. 9 (SETTEMBRE 1997), pp. 2555/2556-2557/2558 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23191693 . Accessed: 25/06/2014 00:39 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.2.32.58 on Wed, 25 Jun 2014 00:39:56 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 19 dicembre 1996, n. 11343; Pres. Senofonte, Est. Berruti, P.M. Sepe(concl. conf.); Soc. Nuove edizioni Mazzotta (Avv. Monzini, Venturini) c. Siae (Avv. Pinna,Nicolai). Conferma App. Roma 8 febbraio 1993Source: Il Foro Italiano, Vol. 120, No. 9 (SETTEMBRE 1997), pp. 2555/2556-2557/2558Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23191693 .

Accessed: 25/06/2014 00:39

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2555 PARTE PRIMA 2556

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 19 dicem

bre 1996, n. 11343; Pres. Senofonte, Est. Berruti, P.M.

Sepe (conci, conf.); Soc. Nuove edizioni Mazzotta (Aw. Mon

zini, Venturini) c. Siae (Avv. Pinna, Nicolai). Conferma

App. Roma 8 febbraio 1993.

Diritti d'autore — Opera d'arte figurativa — Riproduzione fo

tografica — Diritto riservato all'autore (L. 22 aprile 1941 n.

633, protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, art. 13).

Diritti d'autore — Opera d'arte figurativa — Riproduzione fo

tografica dell'opera — Utilizzazioni libere — Esclusione (L. 22 aprile 1941 n. 633, art. 70).

La riproduzione fotografica di un'opera d'arte figurativa (nella

specie, in un catalogo di una mostra) rappresenta una forma di utilizzazione economica dell'opera pittorica e rientra nel

diritto esclusivo di riproduzione riservato all'autore. (1) La riproduzione fotografica di un'opera pittorica non rientra nella

categoria delle utilizzazioni libere previste dall'art. 701. 633/41,

che, riferendosi a brani o parti di opera, è operante solo per le riproduzioni parziali (il c.d. particolare) e non per quelle che riproducono per intero l'opera dell'arte figurativa. (2)

(1-2) I. - La sentenza, ora confermata, App. Roma 8 febbraio 1993, è massimata in Foro it., Rep. 1994, voce Diritti d'autore, nn. 84, 107, e riportata in extenso in Dir. autore, 1994, 440, con nota di Zincone.

L'idea secondo cui il contenuto del diritto di riproduzione dell'opera pittorica comprende necessariamente la moltiplicazione mediante foto

grafia dell'opera dell'arte figurativa, costituisce un dato ormai pacifica mente acquisito dalla giurisprudenza di merito: cfr. Trib. Roma 10 ago sto 1990, Foro it., Rep. 1991, voce cit., n. 47, e Dir. autore, 1991, 76 (si trattava di una fattispecie del tutto simile a quella su cui è inter venuta la presente pronuncia); Trib. Verona 13 ottobre 1989, Foro it., 1990, I, 2626, con nota di richiami di Caso (specialmente in motivazio

ne, là dove l'organo giudicante osserva che «è ben vero che nelle arti

figurative vi è una maggiore compenetrazione fra l'opera ideale e il

corpus, ma questo non significa che un altro mezzo espressivo (nel ca

so, la fotografia) non possa adeguatamente ripetere le caratteristiche

dell'originale da cui è tratto. In tale prospettiva, per riproduzione deve intendersi ogni processo di moltiplicazione di più copie, mediante la realizzazione di opere visibili, suscettibili di circolazione ed utilizzazione

autonoma»). Sulla stessa linea, cfr. Pret. Milano 10 luglio 1989, id., Rep. 1991, voce cit., n. 48, e Dir. informazione e informatica, 1991, 614 Oa fattispecie riguardava le fotografie non autorizzate di personag gi creati dalla Walt Disney, riprodotti su magliette, depliants e riviste; il giudicante rileva che l'illecito sfruttamento del diritto patrimoniale dell'autore dell'opera prescinde dal fatto che il personaggio disneyano appaia, nel prodotto, come semplice disegno o sia, invece, materializza to in un oggetto che ne riproduce fedelmente le fattezze); Pret. Milano 4 ottobre 1982, Foro it.. Rep. 1983, voce cit., n. 37, e Dir. autore, 1983, 41, con nota di Fabiani. Più elastica la soluzione offerta, in una

fattispecie analoga, da App. Roma 13 maggio 1961, Foro it., 1961, I, 1017. La corte capitolina ha ritenuto che la riproduzione fotografica «in bianco e nero» di un'opera dell'arte figurativa, inserita in un cata

logo di mostra, non sia soggetta al consenso dell'autore, qualora abbia come finalità la pubblicità dell'opera e non costituisca utilizzazione a

scopo commerciale dell'ideazione artistica. Per un esame critico di que sta affermazione, cfr. V. Sgroi, La riproduzione delle opere delle arti

figurative, in Giust. civ., 1968, I, 1533. Sempre nell'orbita della ripro duzione fotografica dell'opera dell'ingegno, cfr. anche Trib. Milano 8 novembre 1989, Foro it., Rep. 1992, voce cit., n. 54, e Dir. autore, 1992, 382 (la questione si riferiva ad una rivista di abbigliamento per bambini, nella quale erano state inserite fotografie riproducenti raccon ti a fumetti; per i giudici milanesi «non costituisce violazione del diritto di utilizzazione del fumetto se la riproduzione non sia tale da consentire un godimento estetico e narrativo dell'opera»)., Sulla scia del pacifico indirizzo giurisprudenziale or ora tratteggiato si pone una recente pro nuncia (inedita) della Pretura di Torino, ord. 23 maggio 1997, giud. Venditelli, Siae c. Soc. Newton Compton, che, ai sensi degli art. 156 e 161 l.d.a., ha ordinato, tra l'altro, il sequestro dei libri — editi dalla soc. Newton Compton, ed esposti in vendita presso il salone del libro di Torino — recanti in copertina riproduzioni di opere dell'arte figura tiva create da artisti appartenenti alla Siae.

Il principio affermato dal provvedimento in epigrafe trova pieno ri scontro anche in dottrina. Cfr. Zincone, L'illecita riproduzione di ope re d'arte in cataloghi di mostre, in Dir. autore, 1994, 446; Fabiani, Protezione dell'opera d'arte figurativa: diritto di esposizione in pubbli co e diritto dell'autore di produzione, id., 1990, 398. Nello stesso sen so, cfr., anche, Crugnola, Utilizzazione delle opere dell'ingegno in spot pubblicitari, id., 1996, 205, a cui dire l'inserimento di un'opera pittori ca in spot pubblicitari realizza una forma di moltiplicazione dell'opera, riservata all'autore ai sensi dell'art. 13 l.d.a.

Il Foro Italiano — 1997.

Svolgimento del processo. — La s.r.l. Mazzotta conveniva

in giudizio la Siae davanti al Tribunale di Roma. Precisava di aver versato, a seguito di invito della convenuta la somma di

lire 2.524.020 a titolo di diritti di riproduzione spettanti agli autori a seguito della pubblicazione in un catalogo che contene

va riproduzioni fotografiche di opere inserite in mostre d'arte.

Affermava che la pretesa della Siae relativamente alla spettanza di tali diritti era infondata, giacché nella specie doveva invece

trovare applicazione l'art. 70 1. n. 633 del 1941. Chiedeva dun

que che il tribunale adito dichiarasse non dovuti i diritti di pro duzione in questione, e condannasse la convenuta alla restitu

zione dell'importo predetto, rivalutato.

Resisteva la Siae. Il tribunale rigettava la domanda. La corte

di Roma rigettava l'appello. Il secondo giudice, per quanto attiene alle questioni ancora

rilevanti, riteneva che le riproduzioni fotografiche, ancorché in

serite in catalogo, davano titolo alla Siae di pretendere i diritti

in questione, essendo le riproduzioni fotografiche forme di uti

lizzazione economica dell'opera afferente il diritto di autore.

Negava peraltro che al caso di specie fosse applicabile l'ipotesi di cui all'art. 70 della legge stessa, non potendosi ravvisare nel

la pubblicazione su catalogo la finalità critico-didattica contem

plata da tale norma.

La s.r.l. Nuova edizioni Gabriele Mazzotta ricorre in Cassa

zione con tre motivi. Resiste la Siae. Le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione. — 1. - Con il primo motivo di ricorso

la società Mazzotta lamenta l'omesso esame di una questione

decisiva, il difetto di motivazione e la violazione dell'art. 13

1. n. 633 del 1941. Sostiene che la decisione impugnata muove

dalla affermazione apodittica per la quale l'inserimento di foto

grafie di opere d'arte in un catalogo costituisce riproduzione vietata delle stesse, dimenticando che il diritto esclusivo dell'au

tore è di moltiplicare l'opera in vere e proprie copie, ovvero

in esemplari dotati della stessa caratteristica estetica. Tale iden

tità di contenuto estetico manca, invece, nelle riproduzioni in

questione.

la) Osserva il collegio che l'art. 13 l.a. stabilisce che oggetto del diritto esclusivo di riprodurre l'opera è la moltiplicazione della stessa con ogni mezzo, come la copiatura a mano, la stam

pa, la litografia, l'incisione, la fotografia ed altro. La legge dun

que menziona espressamente la fotografia, senza distinguere

II. - Con la seconda massima i giudici di legittimità, in stretta adesio ne ad un'interpretazione letterale della norma di cui all'art. 70 l.d.a., affermano che la fotografia di un'opera pittorica, ripresa per intero, non rientra nella categoria delle utilizzazioni libere dell'opera dell'inge gno. La statuizione fa il paio con la più recente elaborazione esagonale; v. ora Cass. civ. 4 luglio 1995, in D., 1996, con nota di Edelman.

Ai sensi dell'art. 70, sono utilizzabili liberamente il riassunto, la cita zione o la riproduzione di brani o parti di opere per scopi di critica, di discussione o di insegnamento. Secondo il prevalente orientamento

giurisprudenziale, il nucleo normativo della disposizione sinteticamente descritta non consente una riproduzione integrale dell'opera (da ultimo, cfr. Trib. Milano 20 aprile 1993, Foro it., Rep. 1994, voce cit., n. 110, e Dir. informazione e informatica, 1994, 45, con nota di Mioli; Cass. 15 gennaio 1992, n. 412, Foro it., Rep. 1993, voce cit., n. 66, e Dir.

informazione e informatica, 1993, 97, con nota di Fazzini; Trib. Roma 12 febbraio 1992, Foro it., Rep. 1994, voce cit., n. Ili; 10 agosto 1990, cit.; 23 maggio 1981, id., Rep. 1986, voce cit., n. 41, e Riv. dir. comm., 1983, II, 415).

In dottrina si rinvengono voci inclini a sottolineare che le facoltà di libere utilizzazioni dell'opera disciplinate dall'art. 70 costituiscono eccezioni (o, secondo altro indirizzo, deroga) alla regola generale di cui all'art. 13, che riserva all'autore il potere esclusivo di riproduzione dell'idea dell'ingegno, sicché esse devono essere oggetto di interpreta zione restrittiva o, quantomeno, non estensiva (cfr. Zincone, op. cit., 454; Cartella, Presupposti e limiti dei riassunti (e citazioni) di opere altrui, in Riv. dir. ind., 1980, I, 405). In questa direzione si asserisce che alcune opere (si fa proprio l'esempio delle opere pittoriche), a causa della loro fruibilità necessariamente integrale, non possono essere og getto di utilizzazioni libere (cfr., ancora, Zincone, op. ult. cit.-, Greco e Vercellone, I diritti sulle opere dell'ingegno, Torino, 1974, 172). Contra, Fazzini, Diritto di citazione e tutela del diritto d'autore, in Dir. informazione e informatica, 1993, 104; Santoro, Spunti minimi sulla citazione delle opere dell'ingegno, in Dir. radiodiffusione, 1972, 190. Per ulteriori ragguagli in subiecta materia, cfr. Ubertazzi Ammendola, Il diritto d'autore, Torino, 1993, 77; Ubertazzi, Diritto d'autore, voce del Digesto comm., Torino, 1989, IV, 436.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

il caso in cui l'opera d'arte riprodotta non consenta al fotogra fo di ripetere, se non prospetticamente, i caratteri reali, come

avviene nella fotografia di un oggetto tridimensionale quale può essere un'opera di scultura. Non vi è dubbio pertanto che la

legge non ha voluto vietare solo la moltiplicazione di copie fisi

camente identiche all'originale, in quanto ripetenti tutte le sue

dimensioni nello spazio così da moltiplicare, se possibile, lo stesso

messaggio estetico. Perché in tal caso risulterebbe proibita, per restare alla fotografia, solo quella che riproducesse a sua volta

un'opera fotografica. La legge non stabilisce affatto, come ri

tiene la ricorrente, che all'autore rimanga il diritto esclusivo

di effettuare copie purché queste conservino il valore estetico

dell'originale, ma invece conformemente alle sue finalità speci

fiche, ha voluto proteggere l'utilizzazione economica che può effettuare l'autore mediante la riproduzione in copie, ed altresì

mediante qualunque tipo di moltiplicazione in grado di inserirsi

nel mercato della riproduzione.

Conseguentemente, non sussiste la violazione di legge allega

ta, e la motivazione adottata dalla corte di merito non fa emer

gere alcun vizio censurabile in questa sede.

2. - Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione

e la falsa applicazione delle norme innanzi citate, nonché del

l'art. 832 c.c., e, quindi, la motivazione insufficiente sul punto. La corte di merito non avrebbe esaminato la questione del dirit

to di esposizione dell'opera che spetta al proprietario, ancorché

questi non sia più l'autore, diritto che includerebbe quello di

pubblicizzare le qualità dell'opera, anche mediante un catalogo. La doglianza è infondata. La corte territoriale (foglio 11 del

la sentenza impugnata) ha esaminato il punto ed ha esattamente

precisato che poiché l'autore resta titolare dei diritti di riprodu zione dell'opera benché l'abbia ceduta a terzi, salvo patto con

trario ai sensi dell'art. 110 l.a., nella specie non può porsi una

tale questione di estensione dei diritti del cessionario dell'ori

ginale. 3. - Con l'ultimo motivo la società ricorrente lamenta la vio

lazione dell'art. 70 l.a., derivante dall'avere la corte di merito

trascurato la particolarità di una pubblicazione in un catalogo, in scala ridotta rispetto all'originale, così da dar luogo ad una

delle eccezioni al principio di esclusiva di cui alla norma citata.

La doglianza è infondata. La norma dell'art. 70 l.a. che pe

raltro, in quanto facente eccezione al regime ordinario dell'e

sclusiva, non può essere applicata oltre i casi espressamente pre

visti, indica quelli della citazione, del riassunto, e della riprodu zione di parti dell'opera, effettuati per finalità di critica, di discussione e di insegnamento. La corte di merito ha esaminato

il punto, corrispondente ad un motivo di impugnazione, ed ha

escluso tanto l'assimilabilità della riproduzione in scala alla ri

produzione parziale, ovvero in forma di citazione o riassuntiva,

quanto la finalità critico-culturale della pubblicazione in que stione.

Osserva pertanto il collegio che la riproduzione fotografica che l'art. 13 innanzi esaminato menziona, è quella che riprodu ce l'opera tutta integra, quale che sia la scala adottata e dunque la proporzione rispetto all'originale. Altra cosa pertanto è la

riproduzione di un particolare, che la norma dell'art. 70 non

considera in quanto tale ma in funzione di una trattazione criti

ca dell'opera che comporti la necessità di menzionare il partico lare medesimo, ed altra cosa ancora è il concetto di riassunto,

così come adoperato dalla legge, neppure esso peraltro applica bile oltre le ipotesi di opere letterarie alle quali storicamente

si riferisce.

In conclusione, esattamente è stato escluso che una tale ecce

zione possa adattarsi al caso di specie, considerando per di più

che la pubblicazione di un catalogo, a pagamento, ed in gran numero di copie, è di per sé in grado di incidere sul mercato

della riproduzione e dunque sul diritto esclusivo dell'autore al

l'utilizzazione commerciale della sua opera. 4. - Il ricorso deve pertanto essere respinto.

Il Foro Italiano — 1997.

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 12 di cembre 1996, n. 11088; Pres. Bile, Est. Nicastro, P.M. Leo

(conci, conf.); Skf Textilmaschinen Komponenten Gmbh (Aw.

Silvetti, Durando) c. Soc. Unobieffe (Aw. Villani, Bu

glioni). Regolamento preventivo di giurisdizione.

Giurisdizione civile — Giurisdizione italiana o straniera — Clau

sola di proroga della competenza — Risoluzione del contrat

to per inadempimento (Cod. civ., art. 1341; cod. proc. civ., art. 2, 3, 4, 5; 1. 21 giugno 1971 n. 804, ratifica ed esecuzione

della convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968: conven

zione, art. 2, 17; 1. 31 maggio 1995 n. 218, riforma del siste

ma di diritto internazionale privato, art. 3).

In caso di contratto di distribuzione, stipulato tra una conces

sionaria tedesca ed una società italiana, contenente la c.d.

clausola di proroga della competenza, va dichiarato il difetto di giurisdizione italiana in favore del giudice tedesco (nella

specie, la controversia riguardava la risoluzione del contratto

per inadempimento). (1)

(1) L'art. 17 (come sostituito dall'art. 11 della convenzione di Lus

semburgo del 1978) della convenzione di Bruxelles consente agli Stati membri dell'Unione europea di derogare alle norme sulla giurisdizione mediante la c.d. clausola di proroga della competenza, purché questa sia «conclusa per iscritto, [. . .] verbalmente con conferma scritta, [ov vero] nel commercio internazionale, in una forma ammessa dagli usi in questo campo e che le parti conoscevano o avrebbero potuto co noscere».

L'ambito di applicazione della disposizione menzionata ha formato

oggetto di diverse pronunce giurisprudenziali, sia della Corte di giusti zia che della Cassazione, per lo più in sede di regolamento preventivo della giurisdizione, alcune delle quali richiamate in motivazione.

Preliminarmente, occorre ricordare l'orientamento della Cassazione in base al quale, nel caso in cui le parti di un determinato rapporto

giuridico abbiano deciso di accordarsi per attribuire al giudice di uno

degli Stati contraenti la competenza esclusiva a decidere tutte le contro versie derivanti da tale rapporto, la sede scelta dalle parti diviene «crite rio unico per l'individuazione dell'ordinamento del giudice esclusiva mente competente a decidere le controversie medesime» (Cass., sez. un., 13 dicembre 1994, n. 10620, Foro it., Rep. 1994, voce Giurisdizione

civile, n. 99, citata in motivazione: nella specie, le parti di un contratto di rappresentanza commerciale avevano individuato quale giudice com

petente a decidere sulle controversie inerenti a tutti i rapporti derivanti da tale contratto quello della «sede dell'attrice»). In tal modo, il foro

convenzionalmente determinato diviene il foro esclusivo per le contro

versie derivanti dai rapporti giuridici in corso tra le parti contraenti, con la conseguente irrilevanza, tra le parti, di qualsiasi altra attribuzio

ne di competenza facoltativa (tale orientamento risale a Corte giust. 9 novembre 1978, causa 23/78, id., 1979, IV, 246, richiamata in moti

vazione, che ha ritenuto valido il patto con cui si stabiliva che ciascuna delle parti, domiciliate in Stati diversi, di un contratto di compravendi ta, potesse essere convenuta solo dinnanzi ai giudici del proprio Stato).

A parte queste osservazioni preliminari, l'attenzione della giurispru denza è stata rivolta alle problematiche connesse all'interpretazione e all'ambito di applicazione della disposizione di cui all'art. 17 della con venzione di Bruxelles. In particolare, l'orientamento della Corte di giu stizia, inaugurato con la causa 24/76 (sentenza 14 dicembre 1976, id., 1977, IV, 133; fattispecie di clausola relativa alla competenza giurisdi zionale compresa tra le condizioni generali stampate a tergo del con

tratto sottoscritto da entrambe le parti), è stato, almeno fino alla metà

degli anni ottanta (in particolare, sent. 11 novembre 1986, causa 313/85,

id., 1988, IV, 342, nella quale la Corte di giustizia ha affermato la

validità della clausola di proroga della competenza in presenza di rap

porti commerciali continuativi tra le parti ovvero in presenza di condi

zioni contrattuali aventi valore di usi nel commercio internazionale, in

dipendentemente dalla sottoscrizione di entrambe le parti), nel senso

di accogliere un'interpretazione restrittiva della disposizione in esame, sì che è stata ritenuta valida la clausola di deroga convenzionale della

competenza, purché la stessa fosse espressione dell'effettivo consenso

delle parti (oltre alla sentenza 14 dicembre 1976, cit., v. Corte giust. 14 dicembre 1976, causa 25/76, id., 1977, IV, 133: nella specie, per la validità della clausola, contenuta in un contratto verbale, si era rite

nuta necessaria l'accettazione per iscritto, da parte del compratore, del

la conferma scritta, inviata dal venditore e contenente le condizioni ge nerali di vendita; 19 giugno 1984, causa 71/83, id., 1985, IV, 212, nonché in Ross. avv. Stato, 1984, I, 917, con nota di Fiumara, e Dir.

maritt., 1985, 580, con nota di Lopez De Gonzalo: nella specie, la

clausola ex art. 17 era contenuta in un contratto di trasporto maritti

mo; da ultimo, Corte giust. 10 marzo 1992, causa C-214/89, Foro it.,

1995, IV, 119, con nota di C. Silvestri, Clausola di attribuzione giuris

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