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sezione I civile; sentenza 19 febbraio 2000, n. 1917; Pres. Carbone, Est. Reale, P.M. Russo (concl....

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sezione I civile; sentenza 19 febbraio 2000, n. 1917; Pres. Carbone, Est. Reale, P.M. Russo (concl. conf.); Saulle (Avv. Panariti, Dellaquila) c. Spadavecchia (Avv. Logrieco). Conferma App. Bari 5 dicembre 1997 Source: Il Foro Italiano, Vol. 123, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2000), pp. 2247/2248-2249/2250 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23194609 . Accessed: 28/06/2014 16:19 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.55 on Sat, 28 Jun 2014 16:19:04 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 19 febbraio 2000, n. 1917; Pres. Carbone, Est. Reale, P.M. Russo (concl.conf.); Saulle (Avv. Panariti, Dellaquila) c. Spadavecchia (Avv. Logrieco). Conferma App. Bari 5dicembre 1997Source: Il Foro Italiano, Vol. 123, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 2000), pp. 2247/2248-2249/2250Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23194609 .

Accessed: 28/06/2014 16:19

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2247 PARTE PRIMA 2248

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 19 feb

braio 2000, n. 1917; Pres. Carbone, Est. Reale, P.M. Russo

(conci, conf.); Saulle (Avv. Panariti, Dellaquila) c. Spada vecchia (Avv. Logrieco). Conferma App. Bari 5 dicembre

1997.

Famiglia (regime patrimoniale della) — Comunione legale —

Acquisto di beni personali — Esclusione dalla comunione —

Condizioni — Manifestazione di volontà del coniuge escluso

dall'acquisto — Natura ed effetti — Impugnabilità per errore

di fatto o violenza (Cod. civ., art. 179, 2732).

Per impedire che un bene immobile o mobile registrato, acqui stato a titolo personale dopo il matrimonio, cada in comu

nione tra i coniugi, dall'atto di acquisto deve risultare la sus

sistenza dei presupposti obiettivi di cui all'art. 179, 1° com

ma, lett. e), à), f), c.c., nonché la partecipazione all'atto del

coniuge escluso, il quale non deve necessariamente rilasciare

una dichiarazione espressa, essendo sufficiente che manifesti, sia pure con il silenzio, la propria volontà di non opporsi o di non contestare la veridicità della dichiarazione resa dal

coniuge acquirente in ordine all'esistenza delle condizioni che

impediscono l'acquisto in comunione. (1) La manifestazione di volontà del coniuge escluso, che non ha

natura dispositiva, ma ricognitiva, determina una presunzio ne assoluta di esclusione del bene dalla comunione, la quale può essere rimossa solo per errore di fatto o violenza, nei

limiti in cui ciò è consentito per la confessione. (2)

(1-2) La Corte di cassazione — chiamata a pronunciarsi sull'applica zione dell'art. 179, 2° comma, c.c., la cui interpretazione è tutt'altro che pacifica — enuclea le condizioni necessarie e sufficienti affinché

l'acquisto personale di beni immobili o mobili registrati sia escluso dal la comunione tra coniugi, ed aderisce al prevalente orientamento dottri

nale, secondo cui l'atto di acquisto può avere l'effetto di escludere il bene dalla comunione, purché ad esso abbia partecipato il coniuge escluso

(in senso contrario, Clan, Sulla pubblicità del regime patrimoniale della

famiglia, in Riv. dir. civ., 1976, I, 46, sostiene che l'esclusione debba risultare dall'atto di acquisto soltanto quando il coniuge escluso ne fos se parte originaria in veste di coacquirente, ed occorra quindi solo pre cisare se l'acquisto cada in comunione legale oppure ordinaria; tale opi nione, ripresa da Majello, Comunione dei beni tra coniugi, 1. Profili sostanziali, voce dell' Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1988, VII, viene usualmente confutata sotto il profilo che determinerebbe un so stanziale svuotamento della disposizione in esame).

Negli stessi termini, circa le condizioni di esclusione dell'acquisto dal la comunione, già Trib. Catania 14 novembre 1989, Foro it., Rep. 1990, voce Famiglia (regime patrimoniale), n. 56, nonché Trib. Parma 28 marzo

1985, id., Rep. 1986, voce cit., n. 26, che ha ritenuto sufficiente la dichiarazione del coniuge acquirente di impiegare denaro proprio, e la conferma da parte dell'altro coniuge circa la provenienza del denaro, senza necessità di ulteriori riscontri oggettivi.

V., inoltre, Cass. 25 ottobre 1996, n. 9307, id., Rep. 1997, voce cit., n. 42, e, per esteso, Giust. civ., 1997, I, 2887, per la quale l'art. 179, 2° comma, c.c. impone tassativamente l'inserimento nell'atto di acqui sto, al quale abbiano partecipato entrambi i coniugi, di una dichiara zione bilaterale di esclusione dell'acquisto dalla comunione, onde evita re che il bene oggetto dell'acquisto vi cada fin dall'origine, ancor prima del perfezionamento della fattispecie acquisitiva; Trib. Pistoia 21 otto bre 1995, Foro it., Rep. 1996, voce cit., n. 66, e Famiglia e dir., 1996, 50, secondo cui l'immobile acquistato da uno dei coniugi in regime di comunione legale senza dichiarazione in ordine alla sussistenza di circostanze di esclusione del bene dalla comunione, senza la partecipa zione all'acquisto dell'altro coniuge e senza la richiesta giudiziale di accertamento del diritto all'acquisto individuale, cade in comunione e non vi è la possibilità di sostenerne l'appartenenza al novero dei beni personali.

Trib. Lucca 8 maggio 1978, Foro it., Rep. 1978, voce cit., n. 64, ha affermato che la dichiarazione di consenso del coniuge escluso non deve essere necessariamente contestuale all'atto di acquisto, potendo essere successiva allo stesso.

Quanto al contenuto della partecipazione del coniuge non acquirente, la sentenza in rassegna precisa come allo stesso non sia richiesta una dichiarazione espressa, essendo sufficiente che manifesti anche con il

silenzio, definito «espressivo», la propria volontà di non opporsi o di non contestare la veridicità della dichiarazione resa dal coniuge acquirente.

Tale partecipazione è configurata come atto giuridico in senso stret to, privo di contenuto negoziale, considerato che l'esclusione dell'ac

quisto dalla comunione dipende non già dall'assenso dell'altro coniuge, ma dal realizzarsi della fattispecie legale; i suoi effetti sono quelli di uno strumento probatorio qualificato — in conformità all'opinione che attribuisce alla dichiarazione del coniuge escluso la natura di riconosci

li Foro Italiano — 2000.

Svolgimento del processo. — Con citazione notificata il 23

dicembre 1991 Angela Maria Lucia Saulle esponeva che il co

niuge, Pietro Spadavecchia, con atto in notar Consiglio del 29

dicembre 1987, aveva acquistato un immobile per uso ufficio,

mento dell'esistenza dei fatti costitutivi dell'acquisto personale — equi parato alla confessione, e dunque superabile solo per errore di fatto o per violenza.

Sul carattere non dispositivo della dichiarazione resa dal coniuge esclu

so, si era già espressa Cass. 8 febbraio 1993, n. 1556, id., Rep. 1993, voce cit., n. 35, e Giust. civ., 1993, I, 2425, con nota di Finocchiaro, la quale ha affermato che al prezzo del trasferimento dei beni personali deve essere equiparato il denaro acquisito a titolo gratuito da ciascun

coniuge, e che, laddove risulti obiettivamente certo il carattere persona le del corrispettivo impiegato dal coniuge acquirente, i beni da questo acquistati sono comunque personali, anche se l'altro non abbia affatto

partecipato all'atto (peraltro, secondo questa pronuncia, l'oggettiva cer tezza in ordine alla provenienza del corrispettivo renderebbe superflua la stessa dichiarazione resa dal coniuge acquirente ai sensi dell'art. 179, 1° comma, lett. y); nella medesima prospettiva, Cass. 18 agosto 1994, n. 7437, Foro it., Rep. 1994, voce cit., n. 35).

Trib. Napoli 17 novembre 1993, id., Rep. 1995, voce cit., n. 73, sul

presupposto della natura non negoziale della dichiarazione del coniuge escluso, ha ritenuto inammissibile contro di essa l'azione di simulazio

ne, dovendosi piuttosto esperire un'azione di accertamento del falso unilaterale e concordato.

Diversa la prospettazione di Trib. Parma 21 gennaio 1994, id., Rep. 1994, voce cit., n. 46, e Gius, 1994, fase. 6, 111, con nota di Masucci, secondo cui il riconoscimento della estraneità del bene alla comunione da parte del coniuge non acquirente non vale come rifiuto di acquistare la comproprietà di un bene non oggettivamente personale, con conse

guente possibilità di dimostrare che lo stesso ricada in comunione legale. Trib. Terni 3 febbraio 1993, Foro it., Rep. 1994, voce cit., n. 31,

per il caso di rifiuto ingiustificato ad intervenire all'atto di acquisto da parte del coniuge escluso, ha riconosciuto la responsabilità dello stesso ex art. 2043 c.c. per i danni patiti dall'altro coniuge in conseguenza della lesione del diritto di procedere all'acquisto a titolo personale, in accordo con la ricostruzione di chi individua nell'accertamento giudi ziale della illegittimità del rifiuto lo strumento di tutela del coniuge acquirente che non riesca ad ottenere la partecipazione all'atto dell'al tro coniuge (sul punto specifico, cfr. Bocchini, Rapporto coniugale e

circolazione dei beni, Napoli, 1989, 278). Perplessità ha suscitato Cass. 2 giugno 1989, n. 2688, Foro it., 1990, 1, 608, con note critiche di Parente — alla quale si rinvia per principali indicazioni della dottrina sulla materia de qua — e Jannarelli, secondo la quale il consenso

espresso dal coniuge escluso, e risultante dall'atto di acquisto, varrebbe ad impedire la caduta in comunione anche al di fuori delle ipotesi di beni personali (la successiva Cass. 23 settembre 1997, n. 9355, id., 1999, 1, 1323, afferma invece che i beni acquistati con i proventi dell'attività

separata di uno dei coniugi entrano immediatamente a far parte della

comunione, senza che vi sia possibilità di escluderli mediante la dichia razione prevista dall'art. 179, 1° comma, lett./, applicabile al solo ac

quisto effettuato con il prezzo del trasferimento dei beni «personali», tassativamente indicati dallo stesso art. 179).

Per una rassegna della giurisprudenza di legittimità e di merito circa

l'acquisto di beni personali ai sensi dell'art. 179 c.c., cfr. Giurispruden za del diritto di famiglia (casi materiati) a cura di M. Bessone, raccolti da M. Dogliotti e G. Ferrando, Milano, 1997, II, 283 ss., ove si trovano estratti di alcune delle pronunce sopra richiamate.

Una sintesi critica dei diversi orientamenti espressi dalla dottrina cir ca la natura e gli effetti della partecipazione all'atto di acquisto da

parte del coniuge escluso si rinviene invece in Schlesinger, Commenta rio del diritto italiano di famiglia, Padova, 1992, II, sub art. 179 c.c., 157.

In argomento, v. anche Picardi, Comunione legale e acquisto perso nale di beni immobili o mobili registrati (nota a Cass. 25 ottobre 1996, n. 9307, cit.), in Giust. civ., 1997, I, 2888; Caliendo, Acquisto e tra

sformazione di beni «personali» immobili o mobili registrati, in Fami

glia e dir., 1996, 50; Marasco, Sull'ambito applicativo delle norme di cui alla lett. f) ed all'ultimo comma dell'art. 179 c.c.: un'altra «spal lata» della Cassazione al sistema delta comunione legale dei beni, in Riv. not., 1995, 237.

Sul non secondario problema della pubblicità del carattere personale dei beni acquistati ex art. 179, 1° comma, lett. c), d) ef), c.c., Oberto, Pubblicità dei regimi patrimoniali della famiglia (1991-1995), in Riv. dir. civ., 1996, I, 245 ss., il quale si mostra peraltro critico nei confron ti della tesi del valore di mero accertamento delle formalità previste dalla norma in oggetto.

Sulla questione connessa del rapporto tra acquisto di beni destinati all'esercizio dell'impresa (art. 178 c.c.) ed acquisto di beni personali, v. Trib. Piacenza 9 aprile 1991, Foro it., Rep. 1992, voce cit., n. 53, e Trib. Monza 8 giugno 1988, id., Rep. 1990, voce cit., n. 53; infine, sulla esclusione dalla comunione del bene acquistato da uno dei coniugi per effetto di donazione indiretta, Cass. 15 novembre 1997, n. 11327, id., 1999, I, 994, con nota di richiami.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

sito in Molfetta, via Muscati 38, come bene personale ai sensi

dell'art. 179, lett. d) ed J), c.c.; che al rogito aveva partecipato essa esponente confermando le dichiarazioni non veritiere del

coniuge acquirente. Ciò premesso conveniva in giudizio avanti

al Tribunale di Trani lo Spadavecchia, dal quale nelle more si

era separata, chiedendo che fosse dichiarata la nullità dell'atto

pubblico e l'esclusione del bene dalla comunione legale. Il convenuto resisteva e, in via riconvenzionale, chiedeva l'im

mediato rilascio dell'immobile dalla Saulle detenuto a titolo

precario. Il tribunale, con sentenza del 22 ottobre 1994, rigettava la

domanda e, in accoglimento della riconvenzionale, condannava

la Saulle al rilascio dell'immobile fissando il termine di due me

si dal passaggio in giudicato della sentenza.

Proponeva appello la Saulle.

Lo Spadavecchia resisteva e, con appello incidentale, censu

rava l'omessa pronuncia sull'istanza di provvisoria esecuzione

della sentenza e di rettifica del termine di restituzione dell'im

mobile. Con sentenza del 6 marzo 1998 la Corte d'appello di Bari

rigettava l'appello principale e, accogliendo l'appello incidenta

le, dichiarava provvisoriamente esecutiva la sentenza. Osserva

va a) che l'immobile era stato acquistato dallo Spadavecchia

con l'intenzione di adibirlo a proprio studio professionale e che

la diversa successiva utilizzazione non legittimava un'azione di

nullità dell'atto d'acquisto; b) che nessuna prova l'appellante aveva fornito in ordine all'assunto che l'immobile non fosse

stato acquistato dal coniuge con denaro proprio. La corte, inol

tre, dopo aver premesso che alla dichiarazione resa dalla Saulle

avanti al notaio rogante doveva essere riconosciuto valore nego

ziale, affermava che, in tema di comunione legale di beni, quando

all'acquisto proceda uno solo dei coniugi il consenso dato al

riguardo dall'altro — purché nello stesso atto d'acquisto e qua

lora questo abbia per oggetto beni immobili o beni mobili regi

strati — impedisce la caduta del bene nella comunione ancorché

non ricorrano le ipotesi specificamente contemplate dall'art. 179,

1° comma, lett. c), d), e J), c.c. in quanto il rifiuto della conti

tolarità integra una dichiarazione con valore negoziale.

La Saulle ha proposto ricorso per cassazione affidato a cin

que motivi.

Lo Spadavecchia ha resistito con controricorso ed ha propo

sto ricorso incidentale.

Motivi della decisione. — (Omissis). Con il primo motivo di

ricorso, denunziando violazione e falsa applicazione degli art.

1344, 1418 e 1421 c.c., in riferimento al d.p.r. 917/86, nonché

omessa motivazione, la Saulle sostiene che il contratto costituì

per lo Spadavecchia il mezzo per eludere l'applicazione di una

norma imperativa, quella che (art. 50 d.p.r. 917/86) non per

mette, se non in riferimento a beni strumentali, di poter usu

fruire di quote di ammortamento.

Con il terzo motivo di ricorso, denunziando violazione e fal

sa applicazione dell'art. 179, lett. d), c.c., la Saulle sostiene

che l'immobile aveva destinazione di deposito. La richiesta di

mutamento a studio professionale fu opera della ricorrente e

questo era di per sé sufficiente per non ricomprendere l'immo

bile tra i beni personali non costituenti oggetto della comunione

tra i coniugi. Con il quarto motivo la Saulle, denunziando violazione o fal

sa applicazione dell'art. 179, lett. J), c.c., censura l'assunto che

il bene sia stato acquistato con denaro ricavato dalla vendita

di beni personali e rileva che lo Spadavecchia non ha fornito

alcuna prova di tale assunto.

Con il quinto ed ultimo motivo la ricorrente, denunziando

erronea e falsa applicazione dell'art. 179, 2° comma, c.c., si

duole che la corte barese abbia erroneamente qualificato «nego

ziale» la dichiarazione resa in sede di stipula del contratto.

Le doglianze, che per la loro connessione possono essere esa

minate congiuntamente, sono infondate.

La Saulle, in concreto, nega la sussistenza delle condizioni

oggettive richieste dall'art. 179, lett. d) ef), c.c. e si duole che

la corte abbia erroneamente attribuito natura negoziale anziché

meramente ricognitiva alla dichiarazione da lei resa avanti al

notaio.

Le deduzioni relative al carattere meramente ricognitivo della

dichiarazione resa dal coniuge dell'acquirente, che pur si condi

vidono, non modificano l'esattezza della decisione impugnata

Il Foro Italiano — 2000.

che deve essere solo corretta nella motivazione ai sensi dell'art.

384, 2° comma, c.p.c. per le ragioni che seguono. Il 2° comma dell'art. 179 c.c., richiamando le lett. e), d) e

f) del 1 ° comma, al fine di escludere l'acquisto alla comunione

dei beni immobili (o mobili registrati), richiede, oltre ai requisi ti oggettivi indicati, che «tale esclusione risulti dall'atto d'ac

quisto se di esso sia stato parte anche l'altro coniuge». È suffi

ciente, pertanto, per impedire il coacquisto che dall'atto risulti

a) l'esclusione del bene per una delle ragioni indicate dal 1°

comma e b) la partecipazione del coniuge escluso, che potrà contestare la veridicità delle circostanze relative alla «personali tà» dei beni e conseguentemente opporsi alla intestazione indi

viduale dell'acquisto. Il coniuge escluso dalla comunione può rilasciare una dichia

razione di conferma e di adesione o, semplicemente, può pren dere atto della dichiarazione resa dal coniuge acquirente con

implicito riconoscimento della sua veridicità e, quindi, della sus

sistenza delle condizioni richieste dalle lett. c), d), e J) del 1°

comma dell'art. 179 c.c.

La norma, è opportuno ribadire, non richiede affatto una

dichiarazione da parte del coniuge escluso dalla comunione ba

stando che questi partecipi all'atto dal quale risulti uno degli elementi obiettivi richiesti e manifesti, anche con il silenzio (in questo caso «espressivo»), la volontà di non opporsi o di non

contestare la veridicità della dichiarazione resa dal coniuge che

acquista.

Questa corte, con sentenza 1556/93 (Foro it., Rep. 1993, vo

ce Famiglia (regime patrimoniale), n. 35), ha rilevato che l'e

ventuale dichiarazione non avrebbe natura dispositiva ma tut

t'al più ricognitiva perché l'esclusione dell'acquisto dalla comu

nione dipende non già dall'assenso dell'altro coniuge ma dal

realizzarsi della fattispecie legale. Il collegio condivide questa

conclusione, sostenuta dalla dottrina, che configura l'intervento

come un atto giuridico in senso stretto privo di contenuto nego

ziale, volto ad attestare che quanto dichiarato dall'acquirente

corrisponde a verità.

Può conclusivamente affermarsi che l'esclusione del coacqui

sto, secondo la previsione del 2° comma dell'art. 179 c.c. per

i beni immobili (o mobili registrati), è determinato dalla circo stanza che i presupposti oggettivi indicati dalle lett. e), d) e f)

del 10 comma risultino dall'atto «se di esso sia stato parte l'al

tro coniuge». La dichiarazione di conferma degli elementi obiet

tivi risultanti dall'atto, pur se non assume carattere negoziale ma meramente ricognitivo, soddisfa egualmente le condizioni

che la norma richiede perché un acquisto possa considerarsi per

sonale e possa essere legittimamente intestato soltanto al coniu

ge acquirente. Da tale premessa discende quale corollario che, quando l'e

sclusione risulta dall'atto cui ha partecipato l'altro coniuge, la

dichiarazione di questi (o il mero comportamento di non conte

stazione) costituisce un atto giuridico volontario e consapevole

a cui il legislatore ricollega effetti giuridici quale qualificato stru

mento probatorio secondo la condivisibile opinione della dottri

na che assegna a tale comportamento valenza di «testimonianza

privilegiata» o di «riconoscimento della destinazione» (lett. d)

o di «riconoscimento della continuità tra bene personale ceduto

e acquisto effettuato» (lett. f). La mancata contestazione della dichiarazione inserita in con

tratto dal coniuge acquirente o, come nel presente caso, l'espli

cito riconoscimento del carattere personale dell'acquisto — cui

segue la trascrizione nei registri immobiliari ai sensi dell'art.

2643 c.c. — determina una presunzione iuris et de iure di esclu

sione della contitolarità dell'acquisto ed assicura, in modo in

controvertibile, il bene alla sfera personale dell'acquirente.

Il vincolo che deriva dalla riferita presunzione non è assoluto

ma può essere rimosso solo per errore di fatto o violenza, nei

limiti in cui è consentito per la confessione (art. 2732 c.c.), cui

può equipararsi il riconoscimento di una situazione giuridica.

Sulla base del riferito convincimento di carattere assorbente,

la contestazione della ricorrente sulla qualità di «bene che servi

va all'esercizio della professione» — ragione sufficiente a deter

minare l'esclusione (art. 179, lett. d) senza necessità di valutare

la seconda ragione (bene acquisito con il prezzo di bene perso

nale, ex art. 179, lett. f) — urta, nell'ambito probatorio, con

la dichiarazione esplicitamente resa in sede di stipula dell'atto,

anche per il rilievo che la giustificazione sulla ragione del men

dacio (motivi fiscali) non è incompatibile con le ragioni dell'e sclusione. (Omissis)

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