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Sezione I civile; sentenza 19 giugno 1962, n. 1563; Pres. Di Pilato P., Est. Giannattasio, P. M....

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Sezione I civile; sentenza 19 giugno 1962, n. 1563; Pres. Di Pilato P., Est. Giannattasio, P. M. Tavolaro (concl. conf.); Lo Casto (Avv. Angeloni) c. Banco di Sicilia (Avv. Dato, Benzo, Armao) Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 10 (1962), pp. 1943/1944-1945/1946 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23150827 . Accessed: 28/06/2014 17:17 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.61 on Sat, 28 Jun 2014 17:17:16 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: Sezione I civile; sentenza 19 giugno 1962, n. 1563; Pres. Di Pilato P., Est. Giannattasio, P. M. Tavolaro (concl. conf.); Lo Casto (Avv. Angeloni) c. Banco di Sicilia (Avv. Dato, Benzo,

Sezione I civile; sentenza 19 giugno 1962, n. 1563; Pres. Di Pilato P., Est. Giannattasio, P. M.Tavolaro (concl. conf.); Lo Casto (Avv. Angeloni) c. Banco di Sicilia (Avv. Dato, Benzo, Armao)Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 10 (1962), pp. 1943/1944-1945/1946Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23150827 .

Accessed: 28/06/2014 17:17

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1943 PARTE PRIMA 1944

ai prestatore d'opera di quello risultante dalla disciplina legislativa, dovrebbe concludersi per la validitä della clausola nella sua interezza, e sarebbe errato ritenere invalido uu solo fattore del conteggio, unioamente porclie esso, isolatamente considerato, appare in contrasto con

una previsione imperativa di legge. Il ehe 6 del tutto con

forme alla giä eitata sentenza delle Sezioni unite n. 1245

del 1959.

Applicando alla fattispecie tali criteri-base, appare chiaro ebe la clausola dell'art. 40 del contratto collettivo in contesa consacra un precetto negoziale di contenuto

unitario e inscindibile per la liquidazione delPindennitä di licenziamento, precetto ebe si articola su due elementi: da un lato la misura di giornate spettanti ai lavoratore

in relazione ai servizio anteriormente prestato, dall'altro la misura delPindennitä da attribuire ai lavoratore stesso'

per le giornate determinate secondo il criterio pattuito. Pertanto ö dalla sintesi dei due termini ebe il giudice deve stabilire se il risultato conduca ad una liquidazione di

indennitä inferiore ai minimo inderogabile di legge e unica

mente in riferimento ai risultato di taie sintesi va accer

tata, sotto il profilo sostanziale, la sussistenza della dedotta

nullita della intera clausola contrattuale, alla quale, in

oaso positivo, cio& di accertata nullitä, dovrä essere sosti tuita per intero la diseiplina legale. Ha errato, in conclu

sione, la Corte di merito nel considerare clausola a se,

semplice addentellato autonomo dell'intera pattuizione, uno dei fattori di conteggio delPindennitä, ebe non poteva essere isolatamente preso senza far violenza alla volontä

contrattuale, la cui liceitä, va esaminata alla stregua del l'intera clausola, definita in base ai criteri sõpra enuneiati.

£ evidente ebe 1'accertamento, ricbiesto dalle conside razioni sõpra poste, dovrä essere compiuto dal giudice di

rinvio.

L'accoglimento del primo motivo di ricorso, di carat tere assorbente, rende superfluo seendere all'esame del lecondo motivo.

Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE SÜPREMA DI CASSAZIONE.

Äezione I civile ; sentenza 19 giugno 1962, n. 1563 ; Pres. Di Pilato P., Est. Giannattasio, P. M. Tavolaro

(concl. conf.) ; Lo Casto (Avr. Angeloni) e. Banco di Sioilia (Aw. Dato, Benzo, Aemao).

(Oonjerma App. Palermo 30 gennaio 1961)

Amiuortamcuto — Conflitto trii possessore di buona tede del titolo immortato e ammortante — Pre valenza del primo (R. d. 14 dicembre 1933 n. 1669, norme sulla cambiale, art. 89-93 ; r. d. 21 dicembre 1933 n. 1736, sull'assegno bancario, art. 93).

Ammortamento — Pagamento a persona diversa dal ereditore — Ripetizione dell'indebito da parte della banca — Errore scusabile — Irrilevanza (R. d. 21 dicembre 1933 n. 1736, art. 93 ; cod. civ., art. 2033).

Nel conflitto tra il possessore di buona fede del titolo di ere dito ammortato e 1'ammortaiite prevale il primo, anohe se il decreto d'ammortamento sia diven/u.to definitivo per mancMta opposizione. (1)

(1) Giurisprudenza costante : cfr., da ultimo, Cass. 29 mag gio 1962, ii. 1287, retro,x 1274 (in motivazione), la quale ha altresi precisatp ehe il decreto di ammortamento, anche dopo la pub blicazione, © finchü non diviene definitivo, non esclude nel titolo l'efficacia rappresentativa del credito, non ne vieta la circola zione, iie. impedisce 1'acquisto della titolärita del credito, purche avvenga senza dolo o colpa grave. Vedi anche : Cass. 4 ottobre 1957, n. 3603, Foro it., Rep. 1957, voce Ammortamento, nn. 20 22 ; 3 maggio 1957, n. 1493, ibid., n. 25; 28 marzo 1953, n. 819, id., 1953, I, 940 ; 28 febbraio 1952, n. 533, ibid., 378.

In dottrina, cons. Peli.izzi, A proposi/o di distinzione tra

La banca, per ottenere la ripetiziane di quanto indebitamentc

pagato al presentatore dett'assegno bancario ammortato

che non sia risultato creditore, non e tenuta a dimo

strare di essere incorsa in errore scusabile nell'effettuare il pagamento. (2)

La Corte, ecc. — Con il prirno motivo il ricorrente cen sura la denunciata sentenza per violazione e falsa appli cazione degli art. 2033 cod. civ. e 96 r. decreto 21 dicembre

1933 n. 1736 e lamenta che sia stata ammessa la ripetizione dell'indebito in un caso in cui la norma dell'art. 2033 non

era applicabile, avendo effettuato il Banco di Sicilia al Lo

Casto un pagamento dovuto a norma dell'art. 96 legge assegni. Ciõ perche, secondo il ricorrente, il decreto di am

mortamento, quando sia divenuto definitivo, per mancanza di tempestiva opposizione, attribuisce aU'ammortante un vero e proprio diritto di esigere il pagamento del titolo ammortato e il debitore del titolo diviene debitore del

l'ammortante in forza del decreto di ammortamento. II

pagamento del debitore aU'ammortante e, quindi, paga mento di somma dovuta, come avrebbe dovuto affermare la Corte di merito, se non fosse incorsa in tal punto deci sivo in vizio di motivazione (art. 360, n. 5, cod. proc. civile).

La censura 6 infondata.

La Corte suprema non ha che da confermare il proprio indirizzo, affermato anclie dalle Sezioni unite (Cass. 28 marzo 1953, n. 819, Foro it., 1953, I, 940), secondo il quale il decreto definitivo di ammortamento non attribuisce

aU'ammortante, in modo definitivo, la qualitä di creditore

cambiario, ma gli da soltanto la legittimazione all'eser cizio del diritto cartolare, sicche egli puõ divenire creditore solo se ha conseguito la titolarita del credito. Invero, nel nostro ordinamento la procedura di ammortamento (art. 89

segg. r. decreto 14 dicembre 1933 n. 1669 ; art. 93 segg. r. de creto 21 dicembre 1933 n. 1736) e preordinata principal mente al fine di porre colui che ha perduto il possesso della cambiale o di un titolo cambiario, come gli assegni in ge nere, nella condizione di poter esercitare il diritto di cre dito incorporato nel titolo e di impedire, nel contempo, con il togliere ogni eventuale efficacia al titolo perduto, la ulteriore circolazione di questo, con la correlativa pos sibility che altri, acquistandone il possesso in buona fedc

(art. 1994 cod. civ.), possa presentarlo al debitore ed otte nere la prestazione in esso indicata. Trattasi, in sostanza, di procurare a chi ha perduto il possesso del titolo, un do cumento che di questo faccia le veci, con quegli stessi ef fetti formali che derivano dal possesso di un titolo cambiario ; ma, data la mancanza del titolo e ancor piii la rapidita cui deve essere informata la procedura di ammortamento, una seria indagine sul diritto del possessore non b conce

pibile, e, non essendo concepibile un accertamento del di

ritto, neppure & possibile l'esercizio della giurisdizione come realizzazione di interessi in conflitto. In altri termini, il decreto di ammortamento divenuto definitivo per mancata

opposizione contro di esso, attribuisce aU'ammortante il diritto di servirsene in luogo del titolo perduto, per esigere la prestazione che in questo sia menzionata, ma ciõ non

significa che attribuisca aU'ammortante, in modo defini tivo ed assoluto, la qualifica di creditore cambiario, to

gliendo efficacia con effetto retroattivo ad un eventuale

acquisto a non domino del titolo perduto, che, per essere

legittimazione e titolaritd nell'ammortamento dett'assegno cireolare, in Giur. it., 1958, I, 1, 410 ; Tonni, Decreto definitivo di ammor tamento e diritti del possessore non opponente del titolo ammortiz zato, in Banca, borsa, ecc., 1958, II, 179 ; Gionkbida, Processo di ammortamento, Milano, 1948, pag. 81 e segg. ; Asquini, I titoli di credito, Padova, 1951, pag. 563 ; Gualtieri, I titoli di credito, Torino, 1953, pag. 124.

(2) Vsdi, in senso conforme, Cass. 29 maggio 1962, n. 1287, sõpra eitata (in motivazione) ; 29 marzo 1958, n. 1080, Foro it., Rep. 1958, voce Ammortamento, nn. 22-24 ; 31 maggio 1950, n. 1301, id., 1951, I, 1382, eon nota di Fiokentino, In tema di pagamento di titolo di credito ammortizzato, eontenente richiami di giurisprudenza e dottrina, cui adde Andreoli, Appunti in tema di indebito soggettivo, in Banca, borsa, ecc., 1951, I, 134.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIViLE

stato compiuto in buoria fede ed in conformity delle norme

ehe disciplinano la eireolazione, fosse tale, a norma del

ricordato art. 1994 cod. civ., da attribuire all'acquirentc 1'inattaecabilitä, dell'acquisto.

Ciõ si desume dall'art. 93 legge cambiaria, dall'art. 74

della legge sull'assegno e dall'art. 2027, ult. comma, cod. civ., ehe concordemente affermano il principio, secondo il quale l'ammortamento del titolo lascia salve e non pregiudica le ragioni del detentore del titolo ammortato verso chi ha

ottenuto l'ammortamento, ragioni che, in favore del deten

tore del titolo, possono sorgere dalla propriety del titolo

medesimo legittimamente acquistata e dalla correlativa

titolaritä del credito incorporato ne' titolo. Nel conflitto

tra chi ha acquistato legittimamente la propriety del titolo

ammortato e, come tale, deve considerarsi il vero ed unico

titolare del diritto di credito, e colui che puõ vantare sol

tanto la legittimazione conferitagli dal decreto di ammor

tamento, la preferenza deve essere riconosciuta necessaria

mente al primo. La legge, in sostanza, ha ritenuto che il decreto di am

mortamento, semplice strumento di legittimazione in so

stituzione del titolo di cui si e perduto il possesso, non

põssa piü giustificare il pagamento del titolo ottenuto in

forza di quel decreto, se viene a risultare che altri sia ti

tolare del credito, per avere acquistato legittimamente la

proprieta del titolo durante la eireolazione di esso e prima che l'ammortamento lo avesse reso inefficace. Anche in

mancanza di opposizione al decreto di ammortamento da

parte del detentore del titolo, la legge considera l'eventuale

pagamento fatto dal debitore all'ammortante, come pa

gamento indebito quando si accerti che questi, avendo per

duto, oltre che il possesso, anche la proprieta del titolo, non poteva piü pretendere la titolaritä del credito ; reci

procamente, quando il pagamento sia stato eseguito, come

vuole la legge, a chi, con l'acquisto della proprieta del ti

tolo nel modo indicato dall'art. 1994 cod. civ., puõ vantare

una titolaritä del credito non separata dalla legittimazione, la validity di questo pagamento non puõ farsi dipendere dall'osservanza di un onere di opposizione al decreto di am

mortamento da parte del debitore che tale pagamento abbia eseguito. In tali sensi questo Supremo collegio, dopo la pronuncia delle Sezioni unite, si e ripetutamente pronun ciato (Cass. 3 maggio 1957, n. 1493, Foro it., Rep. 1957, voce Ammortamento, n. 25 ; 4 ottobre 1957, n. 3603, ibid., nn. 20-22) e tale indirizzo non e contrastato da una sen

tenza, che e stata invocata dal ricorrente (Cass. 23 marzo

1957, n. 1059, id., 1957, I, 982) che riguarda altra specie, e cioe il risareimento del danno. A tale esatto criterio si e

ispirata la sentenza denunciata, dando ampia giustifica zione del proprio assunto, onde priva di fondamento õ anche

la censura di difetto di motivazione su punto decisivo.

Con il secondo motivo il ricorrente censura la sentenza

per violazione dell'art. 93 r. decreto 21 dicembre 1933

n. 1736 e per difetto di motivazione. Premesso che, a norma

della seconda parte del quarto comma dell'art. 93 legge

assegni l'istituto emittente b responsabile verso l'ammor

tante se il pagamento del titolo viene effettuato da uno

qualsiasi dei suoi stabilimenti o recapiti dopo la notifica

del decreto di ammortamento, e che la Corte di merito ha

ritenuto superata la questione della effettiva titolaritä del

credito nel detentore e quindi del carattere estintivo del

pagamento, il ricorrente sostiene che la Corte di merito

abbia dato una erronea interpretazione alia espressione «rende responsabile », che invece implica un secondo paga

mento, se il primo non fu effettuato in conformitä della

legge e in ogni caso il pagamento effettuato dal Banco al

Lo Casto non sarebbe ripetibile per il Banco che vi era

tenuto per violazione dell'art. 93.

Anche tale censura non ha fondamento ed anche essa

b resistita da ripetute pronunce di questa Corte regolatrice

(Cass. 29 marzo 1958, n. 1080, Foro it., Rep. 1958, voce

Ammortamento, nn. 22-24; 31 marzo 1950, n. 1361, id.,

1951, I, 1382). La ripetizione di quanto indebitamente pagato al pre

sentatore del titolo non 6 preclusa dall'art. 93 legge assegni

perche trattasi di indebito soggettivo ex persona creditoris,

ohe abilita il solvens alla ripetizioue, senza clie põssa avere rilevanza il suo errore o la sua negligenza. Essendo, infatti,

l'ipotesi regolata dall'art. 2033 cod. civ. e non dal succes sivo art. 2036, ehe riguarda la sola ipotesi di pagamento indebito ex persona debitoris, la banca, per ottenere la ri

petizione di quanto indebitamente pagato, noil e tenuta a dimostrare di essere incorsa in errore scusabile nell'ef

fettuare il pagamento. La responsabilitä del debitore cambiario ex art. 93 va considerata in relazione alla natura e agli scopi della procedura di ammortamento e puõ sor

gere solo se, in seguito alla notifica del decreto di ammorta

mento, paghi ad una persona di cui sia accertata la maia fede o la colpa grave. £ chiaro ehe se la banca paghi a ehi non sia legittimato da una serie continua di girate, b esposta ad un secondo pagamento, ma, ove abbia accertato la con

tinuitä delle girate, il suo pagamento ha carattere libera torio. (Omissis)

Per questi motivi, rigetta, eec.

GORTE SÜPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione II civile; sentenza 19 giugno 1962, n. 1550; Pres.

Vela P., Est. Albano, P. M. Pisano (conel. conf.); Carrieri (Aw. Lokž) c. Marsan (Aw. Battista).

(Oonferma Trib. Bari 9 giugno 1961)

Locazionc — Immobili urbani — Esclusione dalla

proroga per oambio di alloggio — Legittima zionc dcll'usuiruttuario (Cod. civ., art. 981 ; 1. 23

maggio 1950 n. 253, disciplina delle locazioni, art. 4). Locazionc Immobili urbani — Locazioni conclu

sc dall'usulruttuario — Proroga legale (Cod. civ., art. 999).

L'usufruttuario di piil immobili urbani locati in regime di

proroga legale e legittimato a eonseguire la disponibilitä di uno di essi offrendo in cambio ai eonduttore altro alloggio resosi libero per la morte del precedente loeatario. (1)

L'assoggettamento alla proroga legale del rapporto di loca

zione relativo all'immobile offerto in oambio dalVusu

fruttuario ai eonduttore di altro alloggio bloeeato e oppo nibile ai nudo proprietario ehe abbia in se eonsolidato

1'usufrutto. (2)

(1-2) La giurisprudenza ha sempre riconosciuto ehe l'usu fruttuario ha sull'immobile uu diritto proprio idoneo a legittimare 1'esercizio delle azioni dirette a far valere le cause di decadenza o di cessazioue della proroga previste dalla legislazione vincoli stica ; cosi in una fattispecie consimile a quella decisa 6 stato, ritenuto (Trib. Venezia 20 maggio 1955, Foro it., Rep. 1955, voce Locazione, n. 702) ehe il locatore possa far cessare la pro roga, ai sensi dell'art. 4, n. 2,legge 23 maggio 1950 n. 253, offrendo ai eonduttore altro immobile idoneo di cui sia usufruttuario, senza che sia necessario l'intervento in giudizio del nudo proprie tario dell'appartamento offerto in cambio. Con piü frequenza risulta affermata la legittimazione dell'usufruttuario dell'immo bile locato in regime di blocco, ad opporsi alia proroga per la ne cessity propria o dei propri congiunti : App. Roma 5 luglio 1956, id., Rep. 1957, voce cit., n. 512 ; Cass. 27 aprile 1956, n. 1287, id., Rep. 1956, voce cit., n. 381 ; Trib. Bari 27 maggio 1953, id., Rep. 1954, voce cit., n. 73 ; Cass. 7 agosto 1952, n. 2572, id., Rep. 1952, voce cit., n. 497 ; Trib. Roma 12 dicembre 1951, ibid., n. 498.

Circa l'incidenza dell'art. 999 cod. civ. sulle locazioni concluse dall'usufruttuario in regime vincolistico, la giurisprudenza ritiene

opponibile la proroga legale ai nudo propriätario purclio ricorrano i presupposti che, secondo l'art. cit., condizionano la sopravvi venza del rapporto all'estinzione dell'usufrutto e cioõ che il con tratto risulti da atto pubblico o da scrittura privata di data certa anteriore ; v. Trib. Roma 22 giugno 1957, id., Rep. 1958, voce cit., n. 295 ; Cass. 20 luglio 1956, n. 2808, id., Rep. 1956, voce cit., n. 321 (richiamata in motivazione) ; Cass. 20 giugno 1953, n. 1870, id., 1953, I, 1430, con nota di richiami.

In dottrina, su entrambe le mässime, cons., in senso con forme all'indirizzo accolto dalla giurisprudenza nelle question!

Il Foro Italiano — Volume LXXXV — Parte /-124.

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