sezione I civile; sentenza 19 giugno 1996, n. 5675; Pres. Cantillo, Est. Fioretti, P.M. Maccarone(concl. diff.); Min. finanze (Avv. dello Stato Fiorilli) c. Grimaldi. Cassa Comm. trib. centrale 17giugno 1992, n. 4051 e decide nel meritoSource: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 1 (GENNAIO 1998), pp. 229/230-231/232Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23192230 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 19 giugno
1996, n. 5675; Pres. Cantillo, Est. Fioretti, P.M. Macca
rone (conci, diff.); Min. finanze (Avv. dello Stato Fiorilli) c. Grimaldi. Cassa Comm. trib. centrale 17 giugno 1992, n.
4051 e decide nel merito.
Tributi in genere — Violazioni e sanzioni — Sostituto di impo sta — Dichiarazione presentata in ritardo — Sanzione appli cabile (D.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, art. 46, 47).
Con riferimento alla dichiarazione dei sostituti d'imposta (mod.
770), in caso di presentazione con ritardo non superiore al
mese, la riduzione ad un quarto, prevista dal 6° comma del
l'art. 46 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, in virtù del richiamo
contenuto nell'ultimo comma dell'art. 47 dello stesso d.p.r., va applicata sulla pena pecuniaria prevista dalla prima parte del 1 ° comma dello stesso art. 47 (e cioè sul multiplo dell'im
posta dovuta) e non sulla sanzione fissa, prevista dalla secon
da parte del 1° comma dell'art. 46 (per l'ipotesi che «non
siano dovute imposte»). (1)
Svolgimento del processo. — Grimaldi Welman presentava
(1) Negli stessi termini, Cass. 29 maggio 1996, n. 4973, Foro it., Rep. 1996, voce Tributi in genere, n. 1782; 30 luglio 1996, n. 6895, ibid., n. 1783; Comm. trib. centrale 14 giugno 1996, n. 3260, ibid., n. 1785; 28 giugno 1993, n. 2212, id., Rep. 1995, voce cit., n. 1731; Comm.
trib. I grado Torino 23 gennaio 1991, id., Rep. 1991, voce cit., n. 1531, e Dir. e pratica trib., 1991, II, 968, con nota di M. Rossi; Comm.
trib. II grado Bergamo 13 dicembre 1985, Foro it., Rep. 1986, voce
cit., n. 1182; v., anche, Comm. trib. centrale 8 marzo 1994, n. 600,
id., Rep. 1995, voce cit., n. 1730, per la quale la mancata presentazione della dichiarazione da parte di un sostituto d'imposta, dà luogo ad un
illecito di natura sostanziale, non formale, per cui è legittimo che que st'ultimo sia perseguito mediante la sanzione prevista dall'art. 47 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, a prescindere dal fatto che il sostituto tra
sgressore abbia effettuato le prescritte ritenute e le abbia regolarmente versate all'erario.
In dottrina, condivide la soluzione di cui in massima, F. Batistoni
Ferrara, Omessa o tardiva dichiarazione del sostituto d'imposta: san
zioni applicabili (nota a Comm. trib. centrale 18 novembre 1993, n.
3209), in Dir. e pratica trib., 1994, II, 280.
Contra, e cioè nel senso che la presentazione tardiva della dichiara
zione dei sostituti d'imposta (mod. 770) entro il mese successivo alla
scadenza, in presenza di versamenti delle ritenute regolarmente effet
tuati nel corso dell'anno, rientra nel caso in cui «non sono dovute im
poste» e, pertanto, va sanzionata con l'applicazione della pena pecunia ria nella misura fissa di cui al 1° comma, secondo periodo, dell'art.
46 d.p.r. 600/73, ridotta ad un quarto in base al disposto del 6° comma
del medesimo articolo, v. Comm. trib. centrale 1° aprile 1996, n. 1490, Foro it., Rep. 1996, voce cit., n. 1786; 5 ottobre 1994, n. 3236, ibid., n. 1784; 5 luglio 1994, n. 2436, ibid., n. 1787; 8 gennaio 1994, n. 103,
id., Rep. 1994, voce cit., n. 1341; 18 novembre 1993, n. 3209, ibid., n. 1342, e Riv. giur. trib., 1994, 780, con nota di G. Glendi; 14 no
vembre 1991, n. 7664, Foro it., Rep. 1992, voce cit., n. 1358; 30 gen naio 1990, n. 819, id., Rep. 1990, voce cit., n. 2941; Comm. trib. I
grado Macerata 3 giugno 1989, ibid., n. 2943; Comm. trib. II grado Udine 20 febbraio 1989, id., Rep. 1991, voce cit., n. 1530; Comm.
trib. I grado Bergamo 15 novembre 1984, id., Rep. 1985, voce cit., n. 1069; Comm. trib. II grado Bolzano 12 dicembre 1980, id., Rep.
1981, voce cit., n. 1165. In dottrina, in questo senso, v. R. Lupi, Sulle
sanzioni per omessa o tardiva dichiarazione dei redditi quando «non
sono dovute imposte» (nota a Comm. trib. centrale 27 novembre 1991, n. 8036), in Riv. dir. trib., 1992, II, 603.
Per i profili di costituzionalità, v. Corte cost. 26 maggio 1995, n.
194, Foro it., Rep. 1995, voce cit., n. 1729, e Corriere trib., 1995,
1903, con nota di C. Pino, che ha ritenuto inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, in riferimento agli art. 3, 53 e 76 Cost., laddove, nel comminare la
sanzione da due a quattro volte l'ammontare delle ritenute in caso di
omessa dichiarazione del sostituto di imposta, non prevede una diminu
zione di pena pecuniaria nell'ipotesi in cui sia stato regolarmente versa
to l'ammontare complessivo delle ritenute d'acconto; in precedenza, Corte
cost. 3 marzo 1989, n. 83, Foro it., 1990,1, 1145, aveva reputato inam
missibile, implicando un intervento positivo del legislatore, la questione di legittimità costituzionale degli art. 46 e 47 d.p.r. 29 settembre 1973
n. 600, nella parte in cui dispongono la medesima sanzione sia per l'i
potesi della dichiarazione tardiva del sostituto d'imposta preceduta dal
versamento delle ritenute, sia per quella della dichiarazione ugualmente tardiva ma non accompagnata dal previo versamento delle somme do
vute, in riferimento all'art. 76 Cost, ed in relazione all'art. 10, 2° com
ma, n. 11, 1. 9 ottobre 1971 n. 825.
Il Foro Italiano — 1998.
tardivamente, ma entro il mese dalla scadenza del termine per la presentazione, la dichiarazione del sostituto d'imposta mod.
770, relativa all'anno 1980. Per tale fatto l'amministrazione fi
nanziaria irrogava al Grimaldi, ai sensi dell'art. 47 d.p.r. n.
600 del 1973, la pena pecuniaria di lire 767.000, pari al doppio delle imposte dovute, ridotta ad un quarto in applicazione della
disposizione di cui all'ultimo comma del precedente art. 46. A
seguito di ricorso del contribuente la commissione di primo gra do riduceva tale pena pecuniaria a lire 12.500, asserendo che
il richiamo dell'ultimo comma dell'art. 47 d.p.r. n. 600 del 1973 all'ultimo comma dell'art. 46 dello stesso decreto comportasse automaticamente l'applicabilità delle pene pecuniarie, previste dal 1° comma dell'art. 46 dello stesso decreto, anche nel caso
della tardiva presentazione del mod. 770. La commissione tri
butaria di secondo grado, su appello dell'ufficio, riformava la
decisione del primo giudice, dichiarando dovuta la pena irroga ta dall'amministrazione finanziaria. La Commissione tributaria
centrale, su ricorso del contribuente, riformava la decisione di
secondo grado, confermando quella della commissione di pri mo grado. Avverso questa decisione l'ufficio ha proposto ricor
so per cassazione sulla base di un unico motivo. Il contribuente
non si è costituito in giudizio. Motivi della decisione. — Denuncia l'ufficio, con l'unico mo
tivo di ricorso, violazione dell'art. 47 d.p.r. 29 settembre 1973
n. 600 in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che il
riferimento operato dall'ultimo comma dell'art. 47 del citato
d.p.r. all'art. 46 non può essere inteso altrimenti che alla per centuale di riduzione della pena pecuniaria, determinata nella
misura prevista dal 1° comma del medesimo art. 47.
Il ricorso è fondato. La Commissione centrale sostiene che
il richiamo dell'ultimo comma dell'art. 47 d.p.r. n. 600 del 1973
all'ultimo comma dell'art. 46 dello stesso decreto comporta au
tomaticamente l'applicabilità delle pene pecuniarie previste dal
1° comma del medesimo art. 46, ridotte a un quarto, per la
tardiva presentazione della dichiarazione dei redditi anche nel
caso della tardiva presentazione del mod. 77Ó, atteso che «non
si vede per quali fondate ragioni avrebbe dovuto la legge opera re un trattamento differenziato e più grave a carico del sostitu
to d'imposta nella medesima situazione di tardività» in cui ven
ga a trovarsi il soggetto tenuto alla presentazione della dichiara
zione dei redditi. Ritiene il collegio che, per pervenire ad una corretta soluzio
ne della questione in esame, sia opportuno un preliminare chia
rimento. L'art. 46, 1° comma, d.p.r. n. 600 del 1973 (nella formulazione vigente all'epoca dei fatti per cui è causa) dispone che nel caso di omessa presentazione della dichiarazione di cui
agli articoli da 1 a 6, 10 e 11 (cioè della dichiarazione dei reddi ti) si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'ammo
nare delle imposte dovute e comunque non inferiore a lire 50.000.
Il successivo art. 47, sempre al 1° comma, dispone che nel caso
di omessa presentazione della dichiarazione prescritta dall'art.
7 (dichiarazione dei sostituti d'imposta) si applica la pena pecu niaria da due a quattro volte l'ammontare complessivo delle
ritenute relative ai compensi, interessi e altre somme non di
chiarati. Se le sanzioni per i comportamenti omissivi considerati fosse
ro previste esclusivamente nella misura sopra indicata, la que stione in esame non avrebbe ragione di essere, in quanto il ri
chiamo, operato dall'art. 47 al 6° comma dell'art. 46 per l'ipo tesi di presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore al mese, consentirebbe l'applicazione della sanzione secondo una
identica proporzione, sia che si adotti l'interpretazione data dalla
Commissione centrale che quella data dall'amministrazione fi
nanziaria. La questione in esame si è posta in quanto la com
missione tributaria di primo grado e la Centrale, poi (come di mostrato dal fatto che entrambe hanno ridotto la sanzione pe
cuniaria, irrogata dall'amministrazione finanziaria, a lire 12.550, che costituisce un quarto di lire 50.000), hanno ritenuto che il richiamo del 6° comma dell'art. 46 — operato dall'ultimo comma dell'art. 47 — consentisse l'applicazione della sanzione
prevista dalla seconda parte del 1° comma dell'art. 46, il quale
dispone che, «se non sono dovute imposte, la pena pecuniaria
si applica nella misura di lire cinquantamila . . .». Tale assunto non può essere condiviso, atteso che la disposi
zione anzidetta si riferisce a situazione non ipotizzabile per il sostituto di imposta. Va innanzi tutto osservato che il d.p.r.
n. 600 del 1973 disciplina l'accertamento delle imposte sui red
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PARTE PRIMA
diti e, quindi, stabilisce le sanzioni per la violazione di obblighi inerenti all'accertamento, prescindendo dal fatto se il tributo
venga pagato o meno. Il pagamento del tributo è disciplinato,
invece, dal d.p.r. n. 602 del 1973, recante disposizioni per la
riscossione delle imposte sui redditi, che prevede anche le san
zioni per la violazione di obblighi inerenti alla riscossione. Il
fatto che la disposizione in esame sia contenuta in un comples so normativo, che riguarda la fase dell'accertamento del tribu
to, mentre quella della riscossione è disciplinata da un diverso
complesso di norme, comporta che l'espressione «se non sono
dovute imposte» non possa essere intesa anche nel senso di im
poste non più dovute, perché sono state pagate, ma debba esse
re intesa nel senso di dichiarazione relativa a redditi, che non
sono assoggettabili ad imposta. Tale interpretazione è avvalorata dalle disposizioni che preve
dono l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei reddi
ti e, in particolare, dall'art. 1, 1° comma, d.p.r. n. 600 del
1973, il quale dispone che ogni soggetto passivo deve dichiarare
annualmente i redditi posseduti anche se non ne consegue alcun
debito d'imposta. Dal collegamento di detta disposizione con
la seconda parte del 1° comma dell'art. 46 si evince chiaramen
te che il legislatore ha inteso sanzionare con lire 50.000 e, quin
di, con una sanzione più tenue, la violazione dell'obbligo di
presentazione della dichiarazione nell'ipotesi in cui la dichiara
zione sia relativa esclusivamente a redditi dai quali non conse
gue un debito di imposta. Ma mentre per la dichiarazione dei
redditi, salvo le specifiche ipotesi di esonero previste dallo stes
so art. 1, sussiste obbligo di dichiarazione sia nell'ipotesi di red
diti che devono essere assoggettati al tributo sia nell'ipotesi di
redditi che non comportino debito d'imposta, analogo obbligo non è previsto per il sostituto d'imposta. Infatti, l'art. 7, che
disciplina la dichiarazione dei sostituti d'imposta, prevede l'ob
bligo della dichiarazione per determinati soggetti, che corrispon dono somme o valori, nell'unica ipotesi che questi cespiti deb
bano essere assoggettati a ritenuta alla fonte. Pertanto, la viola
zione di minore gravità, prevista per il soggetto passivo dalla
seconda parte del 1° comma dell'art. 46 d.p.r. n. 600 sopracita to per l'ipotesi in cui la dichiarazione dei redditi si riferisca
esclusivamente a redditi che non comportino debito di imposta, non è ipotizzabile nel caso del sostituto di imposta, atteso che
tale figura presuppone che vengano corrisposti somme o valori
soggetti a ritenuta alla fonte e, quindi, che sussista un debito
d'imposta.
Ma, a parte le su esposte considerazioni, vi è una considera
zione ancor più decisiva per ritenere che il riferimento operato dall'ultimo comma dell'art. 47 d.p.r. n. 600 del 1973 all'art.
46, 6° comma, va esclusivamente limitato alla percentuale di
riduzione della pena pecuniaria. L'art. 46, 6° comma, nel di
sporre che, se la dichiarazione è stata presentata con ritardo
non superiore a un mese, si applicano le pene di cui al 10 com
ma ridotte ad un quarto, prevede una forma attenuata di viola
zione dello stesso obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, sanzionato dal 1° comma per l'ipotesi di omessa
presentazione. Se le due fattispecie sono collegate alla violazio ne di un identico obbligo, non si vede come l'ipotesi di violazio ne attenuata dall'obbligo della dichiarazione del sostituto di im
posta possa essere collegata, per la determinazione della pena, al 1° comma dell'art. 46, che si riferisce alla violazione dell'ob
bligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, e non, in
vece, al 1° comma dell'art. 47 che sanziona la più grave ipotesi di violazione del medesimo obbligo di presentazione della di
chiarazione dei sostituti di imposta. Ne si può affermare, come fa la Centrale, che tale interpreta
zione crea una disparità di trattamento tra chi è tenuto alla
dichiarazione dei redditi e chi è tenuto a presentare la dichiara
zione dei sostituti di imposta, in quanto si è dimostrto che la
situazione di non debenza dell'imposta, sanzionata con lire cin
quantamila, non può ricorrere per il sostituto di imposta, essen
do l'obbligo della sua dichiarazione esclusivamente ancorato al l'esistenza di somme o valori sui quali debba essere effettiva
mente operata ritenuta alla fonte.
Conclusivamente va affermato che nell'ipotesi di presentazio ne della dichiarazione dei sostituti d'imposta con ritardo non
superiore al mese, la riduzione di un quarto, prevista dal 6°
comma dell'art. 46 d.p.r. 29 settembre 1973 n. 600, in virtù
del richiamo contenuto nell'ultimo comma dall'art. 47 dello stesso
Il Foro Italiano — 1998.
d.p.r., va applicata sulla pena pecuniaria prevista dal 1° com
ma dello stesso art. 47. Il ricorso, pertanto, va accolto e la
sentenza impugnata, in quanto affetta dalla summenzionata vio
lazione di legge, va cassata. Non essendo necessari ulteriori ac
certamenti di fatto, la causa, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., come
modificato dall'art. 66 1. 26 novembre 1990 n. 353, va decisa
nel merito rigettando la domanda del contribuente.
I
TRIBUNALE DI TRANI; ordinanza 26 novembre 1997; Pres.
Pica, Rei. Mastrorilli; Coppola (Avv. Cipriani) c. Tempe sta (Avv. Topa, Brunetti).
TRIBUNALE DI TRANI;
Separazione di coniugi — Procedimento — Provvedimento del
giudice istruttore sul mantenimento — Reclamo al collegio — Inammissibilità (Cod. proc. civ., art. 669 terdecies, 708).
Procedimenti cautelari — Separazione di coniugi — Procedi
mento — Provvedimenti nell'interesse dei coniugi e della pro le — Irreclamabilità — Questione manifestamente infondata
di costituzionalità (Cost., art. 3, 24; cod. proc. civ., art. 669
terdecies, 669 quaterdecies, 708).
Il provvedimento col quale il giudice istruttore del giudizio di
separazione coniugale rigetta l'istanza di modifica dell'asse
gno di mantenimento determinato dal presidente, non ha na
tura cautelare e non è reclamatile al collegio ex art. 669 ter
decies c.p.c. (1) È manifestamente infondata la questione di legittimità costitu
zionale dell'art. 669 quaterdecies c.p.c., nella parte in cui esclu
de che i provvedimenti nell'interesse dei coniugi e della prole dati nel processo di separazione siano reclamatili. (2)
II
TRIBUNALE DI PAVIA; ordinanza 9 gennaio 1997; Pres. Lom
bardi, Rei. Lambertucci; Campani c. Goggi.
Separazione di coniugi — Procedimento — Provvedimento del
giudice istruttore sul mantenimento — Reclamo ai collegio — Inammissibilità (Cod. proc. civ., art. 669 terdecies, 708).
(1, 3) Nello stesso senso, Trib. Roma 27 gennaio 1994, e Trib. Cata nia 21 luglio 1993, Foro it., 1994, I, 1216, con nota di richiami; Trib. Pisa 13 aprile 1995, Gius, 1995, 1856. In dottrina, dopo i noti interven ti della Corte costituzionale sul reclamo cautelare, v., per l'irreclamabi lità (Bonilini e) Tommaseo, Lo scioglimento del matrimonio, 1997, 310; Saletti, in II diritto di famiglia diretto da Bonilini e Cattaneo, I, 1997, 603; Civinini, Provvedimenti cautelari e rapporti patrimoniali tra
coniugi in crisi, in Famiglia e dir., 1995, 381 s.; per la reclamabilità, v., invece, Cecchella, Il processo cautelare, Torino, 1997, 243 s.; Mer
lin, Procedimenti cautelari ed urgenti in genere, voce del Digesto civ., 1996, XIV, 429 ss.; Martinelli, Alcune questioni sull'ambito di appli cazione del nuovo rito cautelare uniforme, in Foro it., 1995, V, 176
(che ammette il reclamo limitatamente ai provvedimenti di natura eco
nomica). Nel senso che i provvedimenti ex art. 708 c.p.c. siano cautelari, v.
Cass. 12 aprile 1994, n. 3415, id., Rep. 1994, voce Separazione di co
niugi, n. 74; 18 settembre 1991, n. 9728, id., Rep. 1991, voce cit., n. 48; 22 maggio 1990, n. 4613, id., Rep. 1990, voce cit., n. 23; 14 feb braio 1986, n. 878, id., Rep. 1986, voce cit., n. 67; 10 maggio 1984, n. 2864, id., Rep. 1984, voce cit., n. 47; 30 dicembre 1981, n. 6774, id., Rep. 1981, voce cit., n. 47; 28 aprile 1977, n. 1607, id., 1977, I, 1907; 1° dicembre 1966, n. 2823, id., 1967, I, 273.
(2) Questione nuova, sulla quale v. Cipriani, L'impugnazione dei prov vedimenti «nell'interesse dei coniugi e della prole» e il lento ritorno al garantismo, in corso di stampa in Famiglia e diritto, 1998, e negli Studi in onore di Rescigno.
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