sezione I civile; sentenza 19 novembre 1998, n. 11661; Pres. R. Sgroi, Est. Losavio, P.M. Sepe(concl. conf.); Min. finanze c. Tornetta (Avv. Tinelli, Taverna). Conferma Comm. trib. centrale31 luglio 1996, n. 4075Source: Il Foro Italiano, Vol. 122, No. 3 (MARZO 1999), pp. 879/880-881/882Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23194194 .
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PARTE PRIMA
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 19 no
vembre 1998, n. 11661; Pres. R. Sgroi, Est. Losavio, P.M.
Sepe (conci, conf.); Min. finanze c. Tornetta (Avv. Tinelli,
Taverna). Conferma Comm. trib. centrale 31 luglio 1996, n. 4075.
Redditi (imposte sui) — Irpef — Redditi di lavoro dipendente — Emolumenti arretrati — Tassazione separata (D.p.r. 29
settembre 1973 n. 597, istituzione e disciplina dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche, art. 12).
Ai sensi dell'art. 12, 1° comma, lett. à), d.p.r. 29 settembre
1973 n. 597, costituiscono emolumenti arretrati, agli effetti dell'Irpef, quelli corrisposti, per qualsivoglia ragione non ad debitabile al contribuente, in un periodo di imposta successi vo rispetto a quello in cui è maturato il relativo diritto. (1)
(1) Comm. trib. centrale 31 luglio 1996, n. 4075, ora confermata, è massimata in Foro it., Rep. 1997, voce Redditi (imposte), n. 480 (la decisione è annotata da F. Petrucci in Riv. dir. trib., 1997, II, 222).
Il principio di diritto di cui in massima è condiviso dalla giurispru denza assolutamente prevalente. In senso conforme, cfr. Cass. 3 mag gio 1986, n. 3019, Foro it., Rep. 1986, voce Reddito delle persone fisi che (imposta), n. 170, per la quale l'art. 12 d.p.r. n. 597 del 1973, che fa eccezione alla regola generale, nello stabilire la tassazione sepa rata degli emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti percepiti dai prestatori di lavoro dipendente, non opera, nell'ambito dell'eccezione, alcuna distinzione, pertanto è legittima la tassazione separata di emolu menti relativi ad anni precedenti tardivamente corrisposti per la man canza di fondi; analogamente, Cass. 22 gennaio 1987, n. 564, id., Rep. 1987, voce cit., n. 233; 3 giugno 1993, n. 6227, id., Rep. 1993, voce Redditi (imposte), n. 264, e Mass. giur. lav., 1994, 81, con nota di F. Petrucci, Il trattamento fiscale degli arretrati - Perplessità interpre tative.
Per la giurisprudenza tributaria, v., nel medesimo senso, Comm. trib. centrale 14 novembre 1996, n. 5671, Foro it., Rep. 1997, voce cit., n. 477; 13 novembre 1996, n. 5656, ibid., n. 478; 11 novembre 1996, n. 5533, ibid., n. 479; 6 settembre 1995, n. 3026, id., Rep. 1995, voce cit., n. 429; 22 novembre 1994, n. 4016, ibid., n. 430; 27 ottobre 1994, n. 3525, ibid., n. 431; 8 luglio 1992, n. 4366, id., Rep. 1992, voce cit., n. 408; Comm. trib. I grado Roma 23 ottobre 1991, Giurispruden za tributaria di merito (a cura di V. Amato e F. Amato), Milano, 1993, 254; Comm. trib. centrale 24 maggio 1989, n. 3647, Foro it., Rep. 1989, voce cit., n. 278, e Dir. e pratica lav., 1989, 2512, con nota di Lavagni no; 18 aprile 1989, n. 2830, Foro it., Rep. 1989, voce cit., n. 279; Comm. trib. I grado Milano 4 febbraio 1988, id., Rep. 1990, voce cit., n. 326; Comm. trib. II grado Matera 19 novembre 1988, id., Rep. 1989, voce cit., n. 280; Comm. trib. centrale 18 novembre 1987, n. 8332, id., Rep. 1988, voce cit., n. 309; 23 ottobre 1987, n. 7687, id., Rep. 1987, voce Reddito delle persone fisiche (imposta), n. 234; Comm. trib. I grado Macerata 27 dicembre 1985, id., Rep. 1986, voce cit., n. 172; Comm. trib. centrale 14 settembre 1985, n. 7573, id., Rep. 1985, voce cit., n. 156; 18 maggio 1984, n. 5387, id., Rep. 1984, voce cit., n. 217; 5 settembre 1983, n. 2267, ibid., n. 223; 30 maggio 1983, n. 1131, id., Rep. 1983, voce cit., n. 215; Comm. trib. I grado Ravenna 7 mag gio 1982, id., Rep. 1982, voce cit., n. 201; Comm. trib. centrale 5 lu glio 1982, n. 5858, id., Rep. 1983, voce cit., n. 217; 5 aprile 1982, n. 3082, ibid., n. 218; 22 marzo 1982, n. 2778, ibid., n. 220; 11 marzo 1982, n. 2424, ibid., n. 221; 1° dicembre 1981, n. 10614, id., Rep. 1982, voce cit., n. 198; 27 giugno 1980, n. 6710, ibid., n. 200.
In senso conforme, v., tra i contributi della dottrina meno risalenti, F. Corsetti, Il trattamento tributario degli emolumenti arretrati di la voro dipendente, in Tributi, 1995, 161, per il quale l'indirizzo accolto dalla giurisprudenza, pur dettato da indubbie ragioni di equità, «po trebbe favorire manovre elusive ad opera dei datori di lavoro che, d'in tesa con i propri dipendenti, potrebbero scegliere il momento più op portuno per assoggettare alcuni pagamenti a tassazione separata piutto sto che a quella più gravosa in coacervo»; analoghe preoccupazioni per un possibile ricorso ad espedienti elusivi sono espresse da A. Iacondi ni, Emolumenti arretrati: un concetto da rivedere, in Fisco, 1994, 5042.
La circolare del ministero delle finanze 15 dicembre 1973, n. l/RT/50550, cit. in sentenza, si legge in Repertorio tributario della prassi amministrativa e della giurisprudenza, Piacenza, 1983, I, 12 ss. (spec. 36 s., ove si precisa che «per emolumenti arretrati devono intendersi tutte quelle somme che, per effetto di leggi, contratti, sentenze, promo zioni, cambiamenti di qualifica o di altro titolo similare, sono corrispo ste per anni precedenti a quello in cui vengono percepite (. . .). In rela zione alla suesposta nozione di arretrati, restano fuori dal particolare sistema di tassazione quegli emolumenti la cui ritardata percezione non trova giustificazione in uno degli anzidetti titoli»). Il principio — al quale la stessa amministrazione finanziaria ammetteva deroghe in con siderazione di situazioni particolari: cfr. nota 18 novembre 1974, n. 10/1697, ibid., 829, e 12 novembre 1979, n. 8/1906, id., 1986, II, 1502
Il Foro Italiano — 1999.
Svolgimento del processo. — La Banca d'Italia, avendo cor
risposto nel giugno 1987 al proprio dipendente Livio Tornetta
l'indennità di trasferimento, prima sistemazione e viaggio (per trasferimento d'ufficio avvenuto nel novembre 1986), considerò la somma spettante al Tornetta a quel titolo (lire 27.641.800) come concorrente a formare il reddito imponibile dell'anno di
imposta 1987, operando conseguentemente le dovute ritenute. Alla istanza del Tornetta che, sul presupposto che quell'inden nità era soggetta a tassazione separata con applicazione della
minore aliquota, chiedeva il rimborso della somma ritenuta in
eccedenza, l'intendenza di finanza di Roma opponeva il silenzio
rifiuto, impugnato dal contribuente. La commissione tributaria di primo grado accoglieva il ricorso con decisione confermata da quella di secondo grado. La Commissione tributaria centrale con la decisione qui impugnata rigettava il ricorso dell'inten dente di finanza di Roma, riconoscendo nella indennità corri
sposta al Tornetta la natura di «emolumento arretrato», perché relativo all'anno precedente (1986) rispetto a quello (1987) in cui fu percepito e perciò, a norma dell'art. 12, 1° comma, lett.
d), d.p.r. 597/73, soggetto ad applicazione separata dell'impo sta liquidata con l'aliquota di cui all'art. 86 stesso decreto. (La stessa commissione richiamava le indicazioni della circolare mi nisteriale secondo la quale doveva ritenersi escluso dal concetto di emolumento arretrato soltanto il compenso per lavoro straor dinario prestato nel mese di dicembre e pagato nel mese di gen naio consecutivo).
Contro questa decisione il ministero delle finanze ha propo sto ricorso per cassazione con un unico motivo di impugnazio ne, cui resiste il contribuente con controricorso.
Motivi della decisione. — 1. - Nell'unico motivo di impugna zione l'amministrazione ricorrente deduce violazione e falsa ap plicazione dell'art. 12 d.p.r. 597/73, nonché vizio di motivazio
ne, e lamenta che i giudici tributari abbiano ammesso a tassa zione separata «emolumenti» percepiti dal contribuente nel
periodo di imposta 1987, che non potevano considerarsi «arre trati» — a norma della lett. d) dell'indicato art. 12 — poiché il ritardo era esclusivamente dovuto alle modalità burocratiche della relativa liquidazione. Il disposto del citato art. 12 dovreb be essere interpretato, infatti, alla luce del «principio di cassa», riaffermato (in ordine alla determinazione del reddito di lavoro
dipendente) dall'art. 48 stesso decreto, secondo cui concorrono a formare il reddito tutti i compensi ed emolumenti «percepiti nel (e non per il) periodo di imposta in dipendenza del lavoro
prestato», sicché nel concetto di «emolumenti arretrati» dovreb bero essere compresi soltanto quelli che nell'anno di riferimento non sono stati pagati per difetto del titolo giuridico alla loro
percezione — per la impossibilità giuridica della liquidazione — giacché soltanto in tali casi non vi può essere luogo all'ac cordo tra datore di lavoro e dipendente per eludere l'aliquota dovuta.
2. - Resistendo con controricorso il contribuente Tornetta ha
— è stato ribadito da min. fin. nota 25 giugno 1981, n. 8/807, Fisco, 1981, 2943; 17 ottobre 1981, n. 8/1147, ibid., 4008; 16 marzo 1983, n. 8/075, id., 1983, 1974, e, più di recente, da ris. 5 aprile 1993, n. 8/505, id., 1993, 8592.
La disciplina della tassazione ai fini Irpef degli emolumenti arretrati è stata di recente riformulata dall'art. 3, comma 82, 1. 28 dicembre 1995 n. 549, che ha sostituito la lett. b) dell'art. 16 d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917 (in cui era stato trasfuso l'art. 12, lett. d, d.p.r. 597/73), poi ancora modificata dall'art. 5, 1° comma, d.leg. 2 settembre 1997 n. 314: alla stregua della vigente normativa, costituiscono emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente quelli riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sen tenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipen denti dalla volontà delle parti.
Sulla nuova normativa, applicabile agli emolumenti percepiti a parti re dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della 1. 549/95 (i.e.: 1° gennaio 1996), v. A. Corinaldesi, Emolumenti arre trati: nozione ed analisi del trattamento fiscale previsto con riferimento a fattispecie concrete, id., 1997, 10956: G. Spaziani Testa, Il concetto di emolumento arretrato ai fini della tassazione separata: vecchia e nuova disciplina, id., 1996, 1065, e min. fin. circ. 5 febbraio 1997, n. 23/E/5-040, Corriere trib., 1997, 693.
In tema di tassazione separata degli emolumenti arretrati, v. anche, per altri profili, Corte cost. 22 luglio 1996, n. 287, Foro it., 1996, I, 2961, che ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 16, lett. b), d.p.r. 917/86, nella parte in cui non ricomprende tra i redditi ammessi a tale beneficio l'indennità di disoccupazione.
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso, a suo di
re privo dei necessari requisiti di «contenuto» prescritti dall'art.
366 c.p.c., per essere stati nella specie violati il principio dell'«au
tonomia formale del ricorso» e quello della «necessaria indivi
duabilità del relativo oggetto», nell'asserito difetto «di qualsiasi riferimento sia al contenuto della decisione impugnata, sia a
specifiche o generiche doglianze alla stessa riferite».
Una tale eccezione è infondata. Il ricorso nella enunciazione
in «fatto» (che precede la deduzione e l'argomentazione del «mo
tivo» di impugnazione) dà conto, sia pure per essenziali riferi
menti, della specifica vicenda processuale e indica le rispettive
posizioni delle parti (la domanda di rimborso del contribuente
e il suo prospettato fondamento; le ragioni di resistenza dell'uf
ficio), richiamando la censura che l'ufficio aveva rivolto alla
decisione della commissione di secondo grado e che la commis
sione centrale aveva disatteso «osservando che la formula del
l'art. 12 (lett. d) d.p.r. 597/73 imponeva di considerare gli emo
lumenti di che trattasi soggetti a tassazione separata». Il motivo
infine enuncia le ragioni per cui questa decisione della commis
sione centrale avrebbe violato il disposto dell'art. 12 e dovrebbe
perciò essere cassata, così precisamente definendo i termini del
la controversia, rimessa al vaglio di legittimità, che verte sulla
questione in diritto posta dalla interpretazione della locuzione
«emolumenti arretrati» di cui al più volte richiamato disposto. Né per altro è ragione di inammissibilità del motivo (e perciò
prive di fondamento sono pure le considerazioni conclusive del
controricorso) la enunciazione — nella intitolazione dello stesso
motivo — di un asserito vizio di motivazione (estraneo al sinda
cato di stretta legalità cui è limitata la impugnazione — come
nella specie — ex art. 111 Cost.), giacché in effetti, nello svilup
po degli argomenti nei quali si sostanzia, la censura null'altro
denuncia che un errore di diritto (mentre il vizio di cui all'art.
360, n. 5, c.p.c. attiene alla motivazione del giudizio sul fatto,
nella specie invece non controverso). 3. - Il ricorso, per certo ammissibile, è però infondato.
Afferma dunque l'amministrazione ricorrente che il disposto dell'art. 12, lett. d), d.p.r. 597/73 deve essere interpretato alla
luce del «principio di cassa» così come enunciato anche dal
l'art. 48 stesso decreto, secondo cui nella determinazione del
reddito di lavoro dipendente sono ricompresi tutti i compensi ed emolumenti percepiti nel periodo di imposta, in dipendenza del lavoro prestato, a prescindere cioè dal riferimento al perio do di imposta di competenza. Ma è agevole obiettare (secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, così della Com
missione tributaria centrale, come di questa corte: Cass. n. 6227
del 1993, Foro it., Rep. 1993, voce Redditi (imposte), n. 264;
n. 564 del 1987, id., Rep. 1987, voc t Reddito delle persone fisi che (imposta), n. 233; nn. 4423 e 3019 del 1986, id., Rep. 1986,
voce cit., nn. 169, 170) che il richiamo al «principio di cassa»
non è idoneo a costituire un criterio interpretativo del disposto dell'art. 12, poiché tale disposto introduce specifiche deroghe a quel principio nella considerazione delle ragioni di equità che
vi si oppongono con riguardo a speciali situazioni e inducono
ad applicare il diverso più favorevole trattamento di cui al con
secutivo art. 13, quando in particolare (lett. d) il compenso o
l'emolumento imponibili siano corrisposti, per qualsivoglia ra
gione non addebitabile al contribuente, in un periodo di impo sta successivo rispetto a quello in cui egli abbia maturato il rela
tivo diritto.
Per «emolumenti arretrati» dovrebbero intendersi, invece, se
condo la prospettazione dell'amministrazione ricorrente, soltan
to quelli per i quali, nel periodo di competenza, mancava il
«titolo giuridico» per la relativa percezione, costituito successi
vamente, come nei casi di maggiorazioni stipendiali dipendenti
da contratti collettivi con efficacia retroattiva, di disposizioni
normative che ricostruiscano la carriera del prestatore di lavo
ro, di provvedimenti amministrativi che conferiscano promo
zioni con effetto retroattivo, di accertamenti giudiziali che ab
biano riconosciuto il controverso diritto al compenso o all'emo
lumento. Si tratterebbe dunque di tutti i casi in cui non sia
ipotizzabile l'accordo tra datore e prestatore di lavoro per una
ritardata corresponsione elusiva della aliquota dovuta. Ma una
tale lettura — osserva il collegio — è palesemente contraria alla
ratio della norma, poiché ne ridurrebbe arbitrariamente il cam
po di applicazione in contrasto con le ragioni di equità cui essa
è ispirata, escludendo dal beneficio il prestatore di lavoro che,
nella ipotesi normale e di frequente ricorrenza (cui corrisponde
Il Foro Italiano — 1999.
per certo la fattispecie del presente giudizio), subisce il ritardo
del datore di lavoro; né la astratta configurabilità di ipotesi mar
ginali di applicazione elusiva di obblighi tributari può valere — di per sé — a costituire idoneo criterio di interpretazione
restrittiva, quando ne risulterebbe indiscriminatamente sacrifi
cata la generale esigenza di equità che la norma intende sod
disfare.
CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 16 no
vembre 1998, n. 11546; Pres. V. Sgroi, Est. Triola, P.M.
Morozzo Della Rocca (conci, conf.); Soc. Sanguinetti edi
tore (Aw. Gueli, Beduschi) c. Ente poste italiane; Ente po ste italiane (Avv. dello Stato Palmieri) c. Soc. Sanguinetti editore. Regolamento preventivo di giurisdizione.
Posta e comunicazioni — Spedizione in abbonamento postale — Tariffe agevolate — Controversie — Giurisdizione ordina
ria (Cod. civ., art. 2597; d.p.r. 29 marzo 1973 n. 156, appro vazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia
postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, art. 56; d.p.r. 29 maggio 1982 n. 655, approvazione del regolamento di ese
cuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunica
zioni, art. 68).
Rientra nella cognizione del giudice ordinario la controversia
concernente l'applicazione della tariffa postale per spedizioni di stampa periodica (nella specie, è stata affermata la sussi
stenza del diritto soggettivo dell'utente postale alla correspon sione di una tariffa esattamente corrispondente al servizio pre stato dall'amministrazione postale in relazione al tipo di ma
teriale). (1)
Svolgimento del processo. — Con atto notificato il 20 aprile 1990 la Sanguinetti editore s.r.l. conveniva davanti al Tribunale
(1) Con questa decisione la Suprema corte ribalta l'orientamento con
solidato nella giurisprudenza amministrativa, che riconosce natura au
toritativa al provvedimento dell'amministrazione postale e, conseguen temente, la giurisdizione del giudice amministrativo in tema di esclusio ne dal beneficio della tariffa ridotta per la spedizione di pubblicazioni con pubblicità inferiore al settanta per cento. Nello stesso senso della sentenza su riportata, Cass. 8 maggio 1998, n. 4665, Foro it., Mass., 489. Cfr. anche Cass. 15 febbraio 1995, n. 1617, id., Rep. 1995, voce
Posta, n. 21, per un'interpretazione della locuzione «pubblicità» come
comprensiva anche delle inserzioni che non offrono una diretta esplici tazione di qualità e caratteristiche del prodotto, ma comunicano che
tale esplicitazione avverrà in un tempo successivo ed in un luogo deter minato. Per la giurisprudenza amministrativa contraria, di cui si è det
to, v. Tar Lazio, sez. II, 20 ottobre 1994, n. 1313, ibid., n. 30, in
cui si afferma la giurisdizione amministrativa in tema di abbonamento
per spedizione postale a tariffa agevolata, ove non si contestano impor ti di tariffe in quanto errati nel calcolo e neanche criteri di determina
zione, bensì si censura di illegittimità il provvedimento che ammette
l'agevolazione tariffaria, in base ad un'interpretazione dell'art. 81 d.p.r. 29 maggio 1982 n. 655 che si assume errata, e si censura lo stesso art. 81 in base a valutazioni che, in entrambe i casi, si assume non coinvol
gano diritti soggettivi perfetti ma interessi legittimi; Cons. Stato, sez.
VI, 24 ottobre 1994, n. 1570, id., 1995, III, 508, con nota di richiami, ove si criticano le posizioni della giurisprudenza amministrativa, rile
vando la poca coerenza sussistente tra queste e l'orientamento generale in tema di riparto di giurisdizione in materia di tariffe per la fruizione
di pubblici servizi. Cfr. anche Cass. 27 ottobre 1994, n. 8854, id., Rep. 1995, voce cit.,
n. 19, ove si precisa che per la determinazione della «superficie totale»
del periodico, ai fini dell'applicazione della tariffa agevolata, poiché la pubblicità non deve superare il trenta per cento del totale, occorre
aver riguardo, non solo alla parte scritta, ma alla superficie complessi va del giornale, compresi i margini non scritti per esigenze d'impagina zione. Sulle modalità con cui si può essere ammessi ad usufruire delle
tariffe postali agevolate, v., da ultimo, il d.p.c.m. 25 maggio 1998 n.
394, Le leggi, 1998, I, 4361.
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