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sezione I civile; sentenza 19 settembre 2003, n. 13895; Pres. De Musis, Est. W. Celentano, P.M....

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sezione I civile; sentenza 19 settembre 2003, n. 13895; Pres. De Musis, Est. W. Celentano, P.M. Apice (concl. conf.); Inps (Avv. Cantarini, Morielli, Aime, Tadris) c. Raggi e altri; Alabastri e altri (Avv. Saraceni, Bonifati) c. Inpdai e altri. Cassa Trib. Lodi, decr. 27 aprile 2000 Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 12 (DICEMBRE 2003), pp. 3317/3318-3319/3320 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23199710 . Accessed: 25/06/2014 09:31 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.107 on Wed, 25 Jun 2014 09:31:35 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 19 settembre 2003, n. 13895; Pres. De Musis, Est. W. Celentano, P.M.Apice (concl. conf.); Inps (Avv. Cantarini, Morielli, Aime, Tadris) c. Raggi e altri; Alabastri ealtri (Avv. Saraceni, Bonifati) c. Inpdai e altri. Cassa Trib. Lodi, decr. 27 aprile 2000Source: Il Foro Italiano, Vol. 126, No. 12 (DICEMBRE 2003), pp. 3317/3318-3319/3320Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199710 .

Accessed: 25/06/2014 09:31

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 19 set

tembre 2003, n. 13895; Pres. De Musis, Est. W. Celentano, P.M. Apice (conci, conf.); Inps (Avv. Cantarini, Morielli,

Aime, Tadris) c. Raggi e altri; Alabastri e altri (Avv. Sara

ceni, Bonifati) c. Inpdai e altri. Cassa Trib. Lodi, decr. 27

aprile 2000.

Fallimento — Ripartizione dell'attivo — Creditore privile

giato — Ammissione tardiva — Non imputabilità del ri

tardo — Irrilevanza (R.d. 16 marzo 1942 n. 267, disciplina del fallimento, art. 101, 112).

I creditori ammessi tardivamente al passivo fallimentare con

collocazione in privilegio hanno diritto di concorrere anche

sulle ripartizioni anteriori senza che occorra accertare la non

imputabilità del ritardo. (1)

(1) La disposizione contenuta nell'art. 112 1. fall, sembra dettare un

principio di agevole comprensione e cioè quello del diritto del creditore

privilegiato di partecipare alle ripartizioni anteriori eventualmente già effettuate dal curatore e ciò a prescindere dal fatto che il credito sia stato ammesso in ritardo per colpa ovvero per non imputabilità del cre ditore (in letteratura, è scontato che per i creditori privilegiati il diritto a concorrere anche sui riparti precedenti sia del tutto avulso dalle ragioni del ritardo; cfr., Caiafa, Lezioni di diritto concorsuale, Padova, 2003, 249; Guglielmucci, Lezioni di diritto fallimentare, Torino, 2001, 294; Tedeschi, Manuale di diritto fallimentare, Padova, 2001, 571; Jorio, Le crisi d'impresa. Il fallimento, Milano, 2000, 686; de Ferra, Manuale di diritto fallimentare, Milano, 1998, 257; Didone, La dichiarazione tar diva di credito nel fallimento, Milano, 1998, 174; Lo Cascio, Il falli mento e le altre procedure concorsuali, Milano, 1995, 420; Montanari, I procedimenti di liquidazione e ripartizione dell'attivo fallimentare, Padova, 1995, 510; Pajardi, Manuale di diritto fallimentare, Milano,

1986, 550; Bonsignori, Il fallimento, in Trattato di diritto commerciale e pubblico dell'economia diretto da F. Galgano, Padova, 1986, IX, 695). Viceversa, esaminando la fattispecie oggetto della decisione, si nota che il tribunale aveva ritenuto applicabile anche al creditore pri vilegiato la regola per la quale il diritto a concorrere alle distribuzioni anteriori è condizionato dall'accertamento — con sentenza — della non

imputabilità del ritardo. Per il creditore tardivo vale, come ha ricordato Cass. 19 febbraio

1999, n. 1391, Foro it., 1999, I, 2958, la regola per cui egli non ha di ritto a partecipare a riparti anteriori alla sua ammissione al passivo, né ha diritto all'accantonamento di somme a salvaguardia del suo credito non ancora ammesso.

11 creditore privilegiato, invece, ha diritto di percepire, nei limiti

della disponibilità, l'intero suo credito, eventualmente anche elidendo le quote di riparto dei creditori chirografari, ma senza diritto ad accan

tonamenti; cfr., Cass. 1° marzo 1991, n. 2186, id., Rep. 1991, voce

Fallimento, n. 560. L'unico limite è quello dell'insufficienza dell'atti

vo, posto che in tal caso deve trovare applicazione il principio stabilito

da Cass. 17 dicembre 1990, n. 11961, ibid., n. 562, secondo la quale il

creditore, ammesso tardivamente al passivo del fallimento (anche) nel caso in cui il ritardo sia dipeso da causa a lui non imputabile, può par tecipare, ai sensi dell'art. 112 1. fall., alla ripartizione dell'attivo solo

nei limiti della quantità di esso disponibile al momento della sua am

missione, senza che possa pretendere di incrementare le disponibilità residue all'atto dell'ammissione mediante la riduzione dei riparti rice vuti da altri creditori, dovendosi escludere, in presenza dell'espressa regolamentazione dell'art. 112 1. fall., la possibilità di ricorrere ad

un'applicazione in via estensiva della disciplina contenuta nell'art. 114

stessa legge (che prevede, invece, la restituzione delle somme già ri scosse dai creditori, con riferimento ai casi di revocazione di cui al pre cedente art. 102; così anche S atta, Diritto fallimentare. Padova, 1990,

345; Lo Cascio, Il fallimento e le altre procedure concorsuali, cit., 419;

Montanari, I procedimenti di liquidazione e ripartizione dell'attivo

fallimentare, cit., 511; Bonsignori, Il fallimento, cit., 697; Guglielmuc

ci, Lezioni di diritto fallimentare, cit., 299); su tale argomento, v., di

recente, M. Fabiani, Limiti al principio di stabilità dei riparti concor

datari, in Fallimento, 2000, 874. Sul tema dei rapporti fra insinuazione tardiva e progetti di ripartizio

ne, i precedenti sono a dir poco sporadici; quello più significativo è

rappresentato da Cass. 6 maggio 1991, n. 4988, Foro it.. Rep. 1992, voce cit., n. 629, che ha avuto occasione di soffermarsi su diversi pro fili della vicenda precisando che: a) ai fini della partecipazione del cre

ditore ammesso tardivamente alla successiva ripartizione dell'attivo gli effetti dell'ammissione tardiva del credito con decreto del giudice dele

gato non possono decorrere dalla data della domanda di ammissione al

passivo ovvero dalla data della prima udienza successiva, fissata dal

giudice delegato, ma si verificano solo dopo la realizzazione delle con

dizioni richieste dall'art. 101, 3° comma, 1. fall., e cioè quando in man

canza di contestazioni da parte del curatore circa l'ammissione del

nuovo credito il giudice delegato lo ritenga fondato, ancorché tali con

II Foro Italiano — 2003.

Svolgimento del processo. — Con separati reclami, proposti

ai sensi dell'art. 26 1. fall, in data 5 e 8 febbraio 2000, Giuseppe

Raggi, Angelo Alabastri ed altri creditori del fallimento della

Sicc s.r.l. impugnarono il decreto datato 31 dicembre 1999 con

il quale il giudice delegato aveva approvato il progetto di ripar tizione predisposto dal curatore il 26 maggio 1999.

I reclamanti prospettarono: — l'erroneità del decreto del giudice delegato nella parte in

cui, per aver ritenuto non colpevole il ritardo nell'insinuazione

tardiva dei crediti, da parte degli enti previdenziali Inps ed

Inpdai, aveva conseguentemente disposto l'assegnazione a tali

creditori, tardivamente insinuatisi al passivo ed ammessi per i

loro crediti derivanti dall'anticipazione del t.f.r. con il privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 1, c.c., oltre che delle percentuali at

tribuite con il riparto in questione (il secondo) anche delle quote

corrispondenti ai precedenti riparti; — il diritto al soddisfacimento integrale dei loro crediti pri

vilegiati ex art. 2751 bis e 2776 c.c. con priorità rispetto a quelli

degli altri creditori, insinuatisi tardivamente ed aventi il mede

simo privilegio; nel caso di specie, i due suddetti enti previden ziali per il credito derivante dall'anticipazione del t.f.r. avvenuta

ai sensi della 1. n. 297 del 1982.

Su tali punti, il tribunale considerò quanto segue:

«) se pur rispondeva al disposto dell'art. 2 1. n. 297 del 1982

che nelle procedure concorsuali che traevano origine diretta

mente da una sentenza dichiarativa di fallimento gli enti previ denziali potevano erogare il t.f.r. e le ultime tre mensilità di re

tribuzione soltanto dopo il definitivo accertamento, nello stato

passivo dichiarato esecutivo, dell'entità dei rispettivi crediti, onde l'insinuazione al passivo dei medesimi enti non poteva es

sere che tardiva, nel caso di specie, mentre il fallimento della

soc. Sicc era stato dichiarato a seguito della risoluzione del con

cordato preventivo, le anticipazioni del t.f.r. erano state erogate dal fondo di garanzia nel corso di tale procedura di concordato

(negli anni dal 1985 al 1988), sicché i suddetti enti previdenziali ben avrebbero potuto avanzare l'istanza di ammissione al passi vo subito dopo la dichiarazione di fallimento, senza attendere la

formazione dello stato passivo e la formulazione del secondo

piano di riparto.

dizioni intervengano con ritardo rispetto alla detta udienza precludendo così la partecipazione del creditore ad un riparto medio tempore esple tato; b) è manifestamente infondata la questione di legittimità costitu zionale dell'art. 101, 3° comma, 1. fall., in riferimento agli art. 3 e 24

Cost., nella parte in cui la predetta normativa consente ai soli creditori

tardivi ammessi con sentenza (e non a quelli ammessi con decreto del

giudice delegato) di prelevare sull'attivo non ripartito le quote che sa

rebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni, qualora il ritardo non

sia dipeso da causa loro imputabile potendo la norma essere interpretata in senso estensivo (per l'ammissibilità dell'accertamento della non im

putabilità del ritardo con decreto. Pellegrino, L'accertamento del pas sivo nelle procedure concorsuali, Padova, 1992, 395; Azzolina, Il fal limento e le altre procedure concorsuali, Torino, 1961, 11. 876; Didone, La dichiarazione tardiva di credito nel fallimento, cit., 172; S atta, Di

ritto fallimentare, cit., 345; Pajardi, Manuale di diritto fallimentare, cit., 550; Montanari, I procedimenti di liquidazione e ripartizione del l'attivo fallimentare, cit., 513; Tedeschi, Manuale di diritto fallimenta re, cit., 571; Jorio, Le crisi d'impresa. Il fallimento, cit., 687; Gu

glielmucci, Lezioni di diritto fallimentare, cit., 252; per la soluzione

più restrittiva, v. invece Ferrara, Il fallimento, Milano, 1989, 571); a

sua volta, Cass. 12 novembre 1985, n. 5529. Foro it., Rep. 1986, voce

cit., n. 261, ha stabilito che c) il decreto, con il quale il giudice delega to, a norma dell'art. 112 1. fall., provveda sull'istanza proposta dal cre

ditore insinuato tardivamente, per essere ammesso al prelievo dall'atti vo delle somme che sarebbero a lui spettate in occasione di precedente

ripartizione, integra un provvedimento decisorio su posizioni di diritto

soggettivo, avverso il quale deve essere esclusa la diretta esperibilità del ricorso per cassazione, a norma dell'art. 111 Cost., stante la sua im

pugnabilità con reclamo al tribunale ai sensi dell'art. 26 1. fall.

A proposito del rapporto fra fondo di garanzia e fallimento, si è rite

nuto nell'ipotesi di cessione del credito, e in particolare anche per il ca

so della surrogazione legale, successiva alla definitiva ammissione nel

passivo fallimentare, che il cessionario possa far valere le sue ragioni non già con una mera notificazione della cessione al fallimento, bensì

mediante insinuazione tardiva ai sensi dell'art. 101 1. fall., essendo in

dispensabile il previo controllo dell'effettività della cessione e dell'in

sussistenza di cause preclusive del credito nei confronti del fallimento

in relazione al nuovo titolare (Cass. 22 febbraio 1995, n. 1997, id.. Rep. 1995, voce cit., n. 585). [M. Fabiani]

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PARTE PRIMA 3320

Con la conseguenza che il ritardo di tali creditori nell'insi

nuazione non poteva essere giudicato incolpevole e che gli enti

stessi «potevano partecipare soltanto alla seconda ripartizione in

proporzione del loro credito, come previsto dall'art. 112, prima

parte, 1. fall.».

Per di più, osservò ancora il tribunale, «la non colpevolezza nel ritardo da parte degli enti di previdenza era stata affermata

dal giudice delegato senza che fosse stata avanzata domanda di

parte ed al di fuori della sede contenziosa ordinaria prevista dal

l'art. 101 1. fall., laddove lo stesso giudice avrebbe dovuto pro nunciare con sentenza, al termine di un giudizio di cognizione ordinaria e nel contraddittorio delle parti»;

b) la pretesa ulteriore dei creditori reclamanti non aveva fon

damento, atteso che sulla base dei precedenti giurisprudenziali intervenuti sulla questione

— sono richiamate le pronunce di

questa corte n. 7933 del 1996, Foro it., Rep. 1996, voce Lavoro

(rapporto) n. 1642; n. 5036 del 1989, id., Rep. 1990, voce cit., n. 2021, e n. 5606 del 1994, id., 1995, I, 568 — «non v'era

dubbio che il fondo di garanzia, una volta che, nelle ipotesi e

nel rispetto delle procedure previste dall'art. 2 1. n. 297 del

1982, avesse corrisposto il t.f.r. in sostituzione del datore di la

voro divenuto insolvente, assumeva la medesima posizione giu ridica del creditore destinatario del pagamento, con tutti i diritti

e le azioni spettanti a quest'ultimo per effetto della surrogazione

legale ex art. 1203 c.c., espressamente estesa dall'art. 2, 7°

comma, citata 1. 297/82 al privilegio ... sul patrimonio del dato

re di lavoro, ai sensi degli art. 2751 bis e 2776 c.c. per le somme

da esso pagate».

Dunque, concludeva sul punto il tribunale, doveva ritenersi

che «la surrogazione ex lege del fondo al lavoratore o ai suoi

aventi causa nel privilegio di cui all'art. 2751 bis c.c. comporta va che il credito del fondo e gii eventuali crediti di natura retri

butiva dei lavoratori già dipendenti dell'imprenditore fallito

fossero collocati nella medesima posizione e nello stesso grado di privilegio

— in forza del coordinato disposto degli art. 2751

bis, 1203 c.c. e 2 1. 297/82 — nel passivo del fallimento del da

tore di lavoro, essendo previsti al n. 1 dell'art. 2751 bis senza

alcuna graduazione od ordine di precedenza tanto i crediti per le

eventuali retribuzioni dovute quanto quelli relativi ad indennità

dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro».

La considerazione finale del tribunale fu nel senso che «il

progetto di riparto sarà modificato prevedendo l'assegnazione

all'Inps e all'Inpdai della stessa percentuale di credito attribuita

agli altri creditori. L'eventuale recupero di quanto erogato in

sede di primo riparto potrà avvenire in sede di riparto finale,

qualora vi siano residue disponibilità». Nel dispositivo del decreto ora impugnato il tribunale statuì

che «il progetto di ripartizione del 26 maggio 1999 sia modifi

cato prevedendo a) l'erogazione in favore dell'Inps e del

l'Inpdai della stessa percentuale di credito attribuita agli altri

creditori».

Avverso tale decreto l'istituto della previdenza sociale ha

proposto ricorso per cassazione.

Resistono con controricorso i creditori indicati in epigrafe, e

propongono a loro volta ricorso incidentale condizionato.

Con ordinanza emessa all'esito dell'udienza 19 settembre 2002 questa corte ha disposto che il controricorso fosse notifi

cato anche all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di

aziende industriali (Inpdai). Alla notificazione suddetta i ricor renti incidentali hanno provveduto ritualmente.

Motivi della decisione. — E disposta, preliminarmente, la ri

unione dei due ricorsi, secondo il disposto dell'art. 335 c.p.c. Va inoltre precisato, in limine, che la notificazione del con

troricorso all'Inpdai è stata disposta soltanto ai fini di ristabilire il litisconsorzio processuale, fermi in ogni caso di effetti della

mancata impugnazione da parte del suddetto ente del decreto

emesso dal tribunale.

Il ricorso principale. Con due motivi, l'Inps denuncia:

1) violazione degli art. 101, 111 e 112 1. fall.

Deduce a) che, alla stregua del principio giuridico di «unicità del procedimento concorsuale, sia nella fase del rimedio con

cordatario, sia nella fase eventuale del successivo fallimento», nessun ritardo, men che mai colpevole, c'era stato nell'insinua

zione al passivo del proprio credito, atteso che esso istituto ave va azionato il credito stesso ancor prima della dichiarazione di

fallimento, comunicandolo mediante atto stragiudiziale nella

Il Foro Italiano — 2003.

procedura di concordato preventivo. E ancora, b) che al tribu

nale era nota la natura privilegiata del proprio credito, ex art.

2751 bis c.c., e tuttavia lo stesso tribunale non aveva conside

rato che l'inciso «salvi i diritti di prelazione» contenuto nella

parte finale del primo periodo dell'art. 112 1. fall, escludeva la

sanzione comminata dalla stessa norma per i creditori tardivi

con l'effetto di salvaguardia del privilegio per i tali crediti, on

de, secondo il significato del suddetto inciso, esso istituto non

avrebbe potuto perdere la percentuale già distribuita.

2) Contraddittorietà e illogicità della motivazione su punto decisivo.

Il ricorrente individua il vizio denunciato in ciò che il tribu

nale «da un lato aveva correttamente ribadito l'inesistenza di

particolari preferenze per i crediti dei lavoratori, muniti del me

desimo privilegio dal quale era assistito il credito del fondo di

garanzia, d'altro lato avevano poi, in fatto, negato il principio medesimo con il privare esso istituto della possibilità di attinge re alle quote di pertinenza conseguenti ai precedenti riparti del

l'attivo fallimentare, con l'effetto finale che al fondo finivano

per essere corrisposte somme inferiori a quelle spettanti». Ora, preliminarmente ritenuta irrilevante ogni questione circa

la «colpevolezza» o non della tardività dell'istanza di ammis

sione al passivo —

l'Inps è, infatti, creditore privilegiato ex art.

2751 bis, n. 1, c.c., mentre la sanzione e il pregiudizio che, se

condo la norma, derivano dalla tardività nella proposizione del

l'istanza di ammissione al passivo riguardano esclusivamente i

creditori chirografari (v. Cass. n. 2186 del 1991, id., Rep. 1991, voce Fallimento, n. 560, nella motivazione) — i motivi del ri

corso, congiuntamente disaminati, sono fondati nella parte in

cui, con riferimento alla richiamata norma dell'art. 112 1. fall, e

in particolare all'inciso «salvi i diritti di prelazione», censurano

il decreto impugnato per l'effetto che dalle sue statuizioni di

scende, impeditivo del recupero nella ripartizione immediata

mente successiva all'ammissione del credito dell'Inps delle

quote che ad esso sarebbero spettate nella precedente ripartizio ne.

I creditori privilegiati, infatti, conservano le loro ragioni di

soddisfacimento integrale sulle somme ancora da ripartire in oc

casione, appunto, del primo riparto successivo alla loro ammis

sione. E dunque, la statuizione del tribunale, che ha rinviato al

riparto finale, subordinatamente all'esistenza (in quel tempo) di

residue disponibilità, il recupero della quota già distribuita nel

precedente riparto, risulta, rispetto alla corretta interpretazione della norma, effettivamente lesiva della salvezza dei diritti di

prelazione spettanti all'Inps, che la norma stessa ha voluto in

ogni caso assicurare e garantire. Salvezza dei diritti di prelazione è da intendersi, infatti, anche

in analogia con il disposto degli art. 528, ultimo comma, e 566

c.p.c., nel senso dell'immediatezza (nella prima ripartizione successiva alla loro ammissione) del recupero e del ristabili

mento della condizione di parità con gli altri creditori privile

giati nello stesso grado. Accolto così il ricorso principale, il decreto del tribunale va

cassato con rinvio. Nella nuova decisione sul reclamo avverso il

decreto del giudice delegato, il tribunale si atterrà ai principi di

diritto dinanzi ricordati.

Deve essere disaminato il ricorso incidentale condizionato

(«per l'ipotesi di accoglimento totale o parziale del ricorso prin

cipale») con il quale, sulla base di un unico motivo, è stata de

nunciata la «violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2751 bis, n. 1, c.c., in relazione agli art. 1193 c.c. e 2 1. 29 maggio 1982 n.

297 — violazione dei canoni ermeneutici secondo la Costitu

zione» e sostenuta, con argomentazioni critiche anche della

sentenza n. 7933 del 1996 di questa corte, cui il tribunale si è

dichiaratamente uniformato, la «necessità della liquidazione

prioritaria degli altri crediti retributivi dei lavoratori beneficiari dell'anticipazione del t.f.r., rispetto a quelli dell'Inps e del

l'Inpdai quali gestori del fondo di garanzia, che sussisterebbe

persino nell'ipotesi di insinuazione tempestiva degli enti previ denziali.

Tale ricorso ripropone le questioni già sottoposte al tribunale

e da questo risolte correttamente, anche con il richiamo della

pronuncia di questa corte n. 7933 del 1996 (integralmente ri

portata nel corpo del decreto), che i ricorrenti incidentali dichia

rano di «non condividere» ma dalla quale non v'è ragione — né

gli stessi ricorrenti ne prospettano di nuove — di discostarsi.

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