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Sezione I civile; sentenza 20 febbraio 1961, n. 372; Pres. Lorizio P., Est. Di Majo, P. M.Colonnese (concl. conf.); Toscano (Avv. Liuzzo) c. Tiberino (Avv. Ronchey)Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 1 (1962), p. 133/134Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23151990 .
Accessed: 25/06/2014 04:25
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133 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 134
era stato fatto riferimento alla dotazione dell'albergo, quale risultante dall'inventario del gennaio 1954, la perdita o il deterioramento di ima parte dei beni inventariati doveva ricadere su di esso odierno ricorrente, acquirente dell'al
bergo. Tale censura, però, urta contro il motivato convinci
mento di fatto della Corte di appello, non censurabile in
questa sede. Infatti, la sentenza impugnata ha avuto cura di sottolineare che le parti avevano fatto riferimento alla consistenza quantitativa e qualitativa dell'arredamento del
l'albergo, quale risultava, da un inventario 15 gennaio 1954 ; che, stante ciò, non era possibile che le parti non avessero tenuto presente che quell'arredamento doveva necessaria mente avere subito l'usura della fattane utilizzazione, du
rante le precedenti gestioni per il tempo corrente dal 1°
gennaio 1954 alla fine del 1956 ; che, inoltre, non era con
cepibile che il compratore non avesse preso visione, prima di concludere l'acquisto, delle condizioni in cui si trovavano
gli effetti mobili in dotazione dell'albergo, specie per quanto
riguardava la biancheria e gli effetti di cucina. La censura esaminata deve essere, quindi, disattesa.
(Omissis) Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione 1 civile ; sentenza 20 febbraio 1961, n. 372 ; Pres. Lorizjo P., Est. Di Majo, P. M. Colonnese (conci, conf.) ; Toscano (Avv. Liuzzo) c. Tiberino (Avv. Ron
chey).
(Conferma App. Buri 13 luglio 1959)
Obbligazioni e contratti — Espromissione liberatoria — Effetti — Fattispecie (Cod. civ., art. 1272).
A seguito della espromissione liberatoria sono irrilevanti, nei
confronti del creditore, i rapporti interni tra il terzo espro mittente e il debitore (nella specie, l'originario debitore,
dopo la espromissione che lo aveva liberato, aveva di bel nuovo assunto il debito nei soli confronti del creditore). (1)
La Corte, ecc. — Svolgimento del processo. — Con scrit
tura privata del 20 giugno 1955 Angela Tiberino concedeva in appalto a Nicola Toscano l'esecuzione dei lavori per il
completamento di un villino di sua proprietà, sito in Bari, Tia Salerno n. 163. Con altra scrittura privata del 7 giugno 1956, stipulata tra il Toscano e certo Vito Giberna, questi si dichiarava responsabile delle obbligazioni nascenti dal
precedente contratto a carico della Tiberino, la quale ve
niva, in conseguenza, « estraniata da ogni rapporto ».
Con atto di citazione del 4 gennaio 1957 il Toscano conveniva davanti al Tribunale di Bari la Tiberino, per ì sentirla condannare al pagamento, in suo favore, del re- 1
si duo del prezzo dell'appalto di cui sopra. La convenuta, costituitasi, eccepiva, preliminarmente, di non essere legit timata passivamente alla causa.
11 Tribunale adito, disattesa tale eccezione, accoglieva la domanda del Toscano.
Appellava la Tiberino, insistendo nella propria ecce zione. La Corte di appello di Bari, con la sentenza 13 luglio 1959, ora impugnata, ha dichiarato l'appellante priva di
legitimatio ad causam, considerando che, in seguito alla
espromissione intervenuta tra il Toscano e il Giberna, la
Tiberino era stata liberata da ogni obbligazione assunta ;on il contratto di appalto dedotto a fondamento della
domanda.
(1) Cons. Uass. 27 luglio 1955, n. 2416, Foro it., 1956, I, j 1335, con nota di B. Biondi, La causa dell'espromissione ; non- ! chè, Trib. Caltagirone 27 gennaio 1955, ibid., 1944, con nota di Striani, Sulla figura dell'espromissione condizionata e sulla '
nua disciplina giuridica come negozio atipico.
Il Toscano ha proposto ricorso per cassazione, dedu
cendo un unico mezzo di annullamento.
Motivi della decisione. — Il ricorrente si duole che la Corte di merito abbia escluso la legittimazione passiva della Tibe rino in base alla, scrittura privata del 7 giugno 1956 intercorsa
fra esso ricorrente e Vito Giberna, omettendo peraltro di
esaminare il contenuto del rogito D'Ambrogio in data 11
marzo 1958, prodotto dalla Tiberino in grado di appello, in virtù del quale la stessa Tiberino, mentre era già pen dente il presente giudizio, aveva concesso al Giberna una
ipoteca sul villino di sua proprietà, obbligandosi a non
richiedere al creditore ipotecario il consenso alla cancella
zione della detta ipoteca, « se non dimostrando di avere
ottenuto, con sentenza passata in cosa giudicata, il rigetto di tutte le pretese del Toscano, oppure di avere comunque soddisfatto costui di ogni eventuale sua pretesa credi
toria ».
Rileva il ricorrente che la Corte di merito, qualora non avesse omesso di esaminare il detto rogito, nella pre messa del quale si leggeva che « l'ipoteca concessa avrebbe
avuto valore nei confronti del garante, Vito Giberna, uni
camente nel malaugurato caso in cui il Toscano fosse riu
scito vittorioso nel giudizio » ed il « Vito Giberna, come
garante, fosse stato eventualmente costretto a pagare in
vece e luogo della Tiberino », sarebbe dovuta pervenire alla conclusione che quest'ultima, con il detto atto pub blico, aveva inteso assumere in proprio il giudizio contro di
lei promosso da esso ricorrente e, quindi, non avrebbe
potuto ritenersi priva di legitimatio ad causa-m-. La doglianza è infondata. La Corte del merito, dopo avere portato il suo esame
sul contenuto della scrittura 7 giugno 1956 tra il Toscano
ed il Giberna, ha tratto il convincimento, alla stregua della
clausola innanzi trascritta («La Tiberino resta pertanto estraniata da ogni rapporto »), che con tale pattuizione dette parti contraenti avevano inteso in modo preciso e
inequivoco liberare la debitrice originaria (Tiberino Angela, attuale resistente) da ogni obbligo da costei assunto in
dipendenza dell'appalto verso il Toscano. E, sulla base di tale accertamento della volontà negoziale, la Corte stessa ha esattamente rilevato sul piano strettamente giuridico che la c.ennata convenzione del 7 giugno 1956 realizzava una tipica espromissione liberatoria, avendo il terzo espro mittente (Giberna) e il creditore espromissario (Toscano)
manifestato, come già detto, espressamente la loro volontà di liberare la debitrice originaria (Tiberino) ; l'obbligazione di quest'ultima verso il Toscano era quindi estinta, donde la mancanza di legittimazione passiva dell'attuale resistente nella controversia di cui si discute.
Nè a indurre in diverso avviso può giovare al ricorrente il richiamo alla convenzione 11 marzo 1958, intervenuta tra la Tiberino ed il Giberna in corso di causa (ed avente ad oggetto atto di consenso della prima ad ipoteca con
venzionale in favore del secondo), sul riflesso che, se la Corte avesse esaminato tale scrittura (esibita dalla stessa Tibe
rino), sarebbe potuta addivenire a diversa soluzione della controversia. Perchè è agevole la considerazione che i rap porti tra la Tiberino ed il Giberna, cui si mantenne estraneo, come è pacifico, esso ricorrente Toscano, non potevano influenzare comunque la posizione di quest'ultimo, quale risultante dalla convenzione del 7 giugno 1956, in cui, come
già detto, unico obbligato per l'appalto di cui si discute era rimasto il Giberna. Nella espromissione liberatoria, se il creditore dichiara espressamente di liberare il debitore
originario, unico obbligato è il terzo espromittente che su bentra nella stessa posizione del debitore medesimo. Causa
tipica dell'espromissione è unicamente l'assunzione del
l'obbligo altrui, ditalchè rimangono irrilevanti rispetto al
creditore i rapporti interni tra espromittente e debitore.
Anche qui, se la Corte di merito avesse portato la sua
disamina sul contenuto del documento 11 marzo 1958.
che concerne, come è pacifico, regolamento di rapporto tra
la Tiberino e il Giberna, la soluzione della controversia
non sarebbe potuta essere diversa da quella adottata.
{Omissis) Per questi motivi, rigetta, eoe.
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