+ All Categories
Home > Documents > Sezione I civile; sentenza 20 febbraio 1961, n. 372; Pres. Lorizio P., Est. Di Majo, P. M. Colonnese...

Sezione I civile; sentenza 20 febbraio 1961, n. 372; Pres. Lorizio P., Est. Di Majo, P. M. Colonnese...

Date post: 31-Jan-2017
Category:
Upload: doanxuyen
View: 220 times
Download: 6 times
Share this document with a friend
2

Click here to load reader

Transcript
Page 1: Sezione I civile; sentenza 20 febbraio 1961, n. 372; Pres. Lorizio P., Est. Di Majo, P. M. Colonnese (concl. conf.); Toscano (Avv. Liuzzo) c. Tiberino (Avv. Ronchey)

Sezione I civile; sentenza 20 febbraio 1961, n. 372; Pres. Lorizio P., Est. Di Majo, P. M.Colonnese (concl. conf.); Toscano (Avv. Liuzzo) c. Tiberino (Avv. Ronchey)Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 1 (1962), p. 133/134Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23151990 .

Accessed: 25/06/2014 04:25

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 185.2.32.24 on Wed, 25 Jun 2014 04:25:10 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: Sezione I civile; sentenza 20 febbraio 1961, n. 372; Pres. Lorizio P., Est. Di Majo, P. M. Colonnese (concl. conf.); Toscano (Avv. Liuzzo) c. Tiberino (Avv. Ronchey)

133 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 134

era stato fatto riferimento alla dotazione dell'albergo, quale risultante dall'inventario del gennaio 1954, la perdita o il deterioramento di ima parte dei beni inventariati doveva ricadere su di esso odierno ricorrente, acquirente dell'al

bergo. Tale censura, però, urta contro il motivato convinci

mento di fatto della Corte di appello, non censurabile in

questa sede. Infatti, la sentenza impugnata ha avuto cura di sottolineare che le parti avevano fatto riferimento alla consistenza quantitativa e qualitativa dell'arredamento del

l'albergo, quale risultava, da un inventario 15 gennaio 1954 ; che, stante ciò, non era possibile che le parti non avessero tenuto presente che quell'arredamento doveva necessaria mente avere subito l'usura della fattane utilizzazione, du

rante le precedenti gestioni per il tempo corrente dal 1°

gennaio 1954 alla fine del 1956 ; che, inoltre, non era con

cepibile che il compratore non avesse preso visione, prima di concludere l'acquisto, delle condizioni in cui si trovavano

gli effetti mobili in dotazione dell'albergo, specie per quanto

riguardava la biancheria e gli effetti di cucina. La censura esaminata deve essere, quindi, disattesa.

(Omissis) Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione 1 civile ; sentenza 20 febbraio 1961, n. 372 ; Pres. Lorizjo P., Est. Di Majo, P. M. Colonnese (conci, conf.) ; Toscano (Avv. Liuzzo) c. Tiberino (Avv. Ron

chey).

(Conferma App. Buri 13 luglio 1959)

Obbligazioni e contratti — Espromissione liberatoria — Effetti — Fattispecie (Cod. civ., art. 1272).

A seguito della espromissione liberatoria sono irrilevanti, nei

confronti del creditore, i rapporti interni tra il terzo espro mittente e il debitore (nella specie, l'originario debitore,

dopo la espromissione che lo aveva liberato, aveva di bel nuovo assunto il debito nei soli confronti del creditore). (1)

La Corte, ecc. — Svolgimento del processo. — Con scrit

tura privata del 20 giugno 1955 Angela Tiberino concedeva in appalto a Nicola Toscano l'esecuzione dei lavori per il

completamento di un villino di sua proprietà, sito in Bari, Tia Salerno n. 163. Con altra scrittura privata del 7 giugno 1956, stipulata tra il Toscano e certo Vito Giberna, questi si dichiarava responsabile delle obbligazioni nascenti dal

precedente contratto a carico della Tiberino, la quale ve

niva, in conseguenza, « estraniata da ogni rapporto ».

Con atto di citazione del 4 gennaio 1957 il Toscano conveniva davanti al Tribunale di Bari la Tiberino, per ì sentirla condannare al pagamento, in suo favore, del re- 1

si duo del prezzo dell'appalto di cui sopra. La convenuta, costituitasi, eccepiva, preliminarmente, di non essere legit timata passivamente alla causa.

11 Tribunale adito, disattesa tale eccezione, accoglieva la domanda del Toscano.

Appellava la Tiberino, insistendo nella propria ecce zione. La Corte di appello di Bari, con la sentenza 13 luglio 1959, ora impugnata, ha dichiarato l'appellante priva di

legitimatio ad causam, considerando che, in seguito alla

espromissione intervenuta tra il Toscano e il Giberna, la

Tiberino era stata liberata da ogni obbligazione assunta ;on il contratto di appalto dedotto a fondamento della

domanda.

(1) Cons. Uass. 27 luglio 1955, n. 2416, Foro it., 1956, I, j 1335, con nota di B. Biondi, La causa dell'espromissione ; non- ! chè, Trib. Caltagirone 27 gennaio 1955, ibid., 1944, con nota di Striani, Sulla figura dell'espromissione condizionata e sulla '

nua disciplina giuridica come negozio atipico.

Il Toscano ha proposto ricorso per cassazione, dedu

cendo un unico mezzo di annullamento.

Motivi della decisione. — Il ricorrente si duole che la Corte di merito abbia escluso la legittimazione passiva della Tibe rino in base alla, scrittura privata del 7 giugno 1956 intercorsa

fra esso ricorrente e Vito Giberna, omettendo peraltro di

esaminare il contenuto del rogito D'Ambrogio in data 11

marzo 1958, prodotto dalla Tiberino in grado di appello, in virtù del quale la stessa Tiberino, mentre era già pen dente il presente giudizio, aveva concesso al Giberna una

ipoteca sul villino di sua proprietà, obbligandosi a non

richiedere al creditore ipotecario il consenso alla cancella

zione della detta ipoteca, « se non dimostrando di avere

ottenuto, con sentenza passata in cosa giudicata, il rigetto di tutte le pretese del Toscano, oppure di avere comunque soddisfatto costui di ogni eventuale sua pretesa credi

toria ».

Rileva il ricorrente che la Corte di merito, qualora non avesse omesso di esaminare il detto rogito, nella pre messa del quale si leggeva che « l'ipoteca concessa avrebbe

avuto valore nei confronti del garante, Vito Giberna, uni

camente nel malaugurato caso in cui il Toscano fosse riu

scito vittorioso nel giudizio » ed il « Vito Giberna, come

garante, fosse stato eventualmente costretto a pagare in

vece e luogo della Tiberino », sarebbe dovuta pervenire alla conclusione che quest'ultima, con il detto atto pub blico, aveva inteso assumere in proprio il giudizio contro di

lei promosso da esso ricorrente e, quindi, non avrebbe

potuto ritenersi priva di legitimatio ad causa-m-. La doglianza è infondata. La Corte del merito, dopo avere portato il suo esame

sul contenuto della scrittura 7 giugno 1956 tra il Toscano

ed il Giberna, ha tratto il convincimento, alla stregua della

clausola innanzi trascritta («La Tiberino resta pertanto estraniata da ogni rapporto »), che con tale pattuizione dette parti contraenti avevano inteso in modo preciso e

inequivoco liberare la debitrice originaria (Tiberino Angela, attuale resistente) da ogni obbligo da costei assunto in

dipendenza dell'appalto verso il Toscano. E, sulla base di tale accertamento della volontà negoziale, la Corte stessa ha esattamente rilevato sul piano strettamente giuridico che la c.ennata convenzione del 7 giugno 1956 realizzava una tipica espromissione liberatoria, avendo il terzo espro mittente (Giberna) e il creditore espromissario (Toscano)

manifestato, come già detto, espressamente la loro volontà di liberare la debitrice originaria (Tiberino) ; l'obbligazione di quest'ultima verso il Toscano era quindi estinta, donde la mancanza di legittimazione passiva dell'attuale resistente nella controversia di cui si discute.

Nè a indurre in diverso avviso può giovare al ricorrente il richiamo alla convenzione 11 marzo 1958, intervenuta tra la Tiberino ed il Giberna in corso di causa (ed avente ad oggetto atto di consenso della prima ad ipoteca con

venzionale in favore del secondo), sul riflesso che, se la Corte avesse esaminato tale scrittura (esibita dalla stessa Tibe

rino), sarebbe potuta addivenire a diversa soluzione della controversia. Perchè è agevole la considerazione che i rap porti tra la Tiberino ed il Giberna, cui si mantenne estraneo, come è pacifico, esso ricorrente Toscano, non potevano influenzare comunque la posizione di quest'ultimo, quale risultante dalla convenzione del 7 giugno 1956, in cui, come

già detto, unico obbligato per l'appalto di cui si discute era rimasto il Giberna. Nella espromissione liberatoria, se il creditore dichiara espressamente di liberare il debitore

originario, unico obbligato è il terzo espromittente che su bentra nella stessa posizione del debitore medesimo. Causa

tipica dell'espromissione è unicamente l'assunzione del

l'obbligo altrui, ditalchè rimangono irrilevanti rispetto al

creditore i rapporti interni tra espromittente e debitore.

Anche qui, se la Corte di merito avesse portato la sua

disamina sul contenuto del documento 11 marzo 1958.

che concerne, come è pacifico, regolamento di rapporto tra

la Tiberino e il Giberna, la soluzione della controversia

non sarebbe potuta essere diversa da quella adottata.

{Omissis) Per questi motivi, rigetta, eoe.

This content downloaded from 185.2.32.24 on Wed, 25 Jun 2014 04:25:10 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended