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sezione I civile; sentenza 20 febbraio 1998, n. 1846; Pres. Corda, Est. Olla, P.M. Uccella (concl....

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sezione I civile; sentenza 20 febbraio 1998, n. 1846; Pres. Corda, Est. Olla, P.M. Uccella (concl. conf.); Cassa dei risparmi di Forlì (Avv. Stella Richter, Volpi) c. Fall. soc. Edilnova e Fall. Zarri (Avv. D'Orazio, Censoni). Cassa App. Bologna 27 maggio 1995 Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 9 (SETTEMBRE 1998), pp. 2489/2490-2495/2496 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23194305 . Accessed: 28/06/2014 15:32 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.98 on Sat, 28 Jun 2014 15:32:09 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 20 febbraio 1998, n. 1846; Pres. Corda, Est. Olla, P.M. Uccella (concl.conf.); Cassa dei risparmi di Forlì (Avv. Stella Richter, Volpi) c. Fall. soc. Edilnova e Fall. Zarri(Avv. D'Orazio, Censoni). Cassa App. Bologna 27 maggio 1995Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 9 (SETTEMBRE 1998), pp. 2489/2490-2495/2496Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23194305 .

Accessed: 28/06/2014 15:32

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

gio che quello di vendita dei beni stessi, così che al sequestro

possa seguire l'apprensione diretta delle cose e la loro immedia

ta alienazione: è pertanto evidente l'improprietà del termine «se

questro» adottato dal legislatore e la sostanziale corrispondenza della misura ad un pignoramento.

La natura cautelare del provvedimento è peraltro chiaramen

te esclusa dal rilievo che esso non svolge alcuna funzione stru

mentale nei confronti di una futura sentenza da emettere in un

giudizio di cognizione e prescinde anzi totalmente dalla penden za attuale o dall'instaurazione futura di un tale giudizio, ten

dendo solo a garantire, come già osservato, l'apprensione e la

vendita forzata delle cose soggette al privilegio agrario. Da tale configurazione consegue che se il provvedimento può

essere emesso anche per la realizzazione di un credito privo di

titolo esecutivo (come nell'ipotesi di credito agrario di migliora mento risultante da scrittura privata, ex art. 6, 2° comma, e

9 1. n. 1760 del 1928), è tuttavia pur sempre necesario non solo

che il credito azionato esista, ma anche (a differenza di quanto è richiesto per il sequestro ordinario) che sia esigibile.

Nella specie, l'accertata inesigibilità del credito alla data di

concessione del sequestro vale di per sé a denotare l'illegittimità del provvedimento emesso.

Appare pertanto del tutto irrilevante la questione se la do

manda presentata dal Somma per la concessione del mutuo fos

se o meno tempestiva, così come priva di rilievo è la circostanza

che la Bnl ebbe successivamente a rifiutare l'erogazione. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 20 feb

braio 1998, n. 1846; Pres. Corda, Est. Olla, P.M. Uccella

(conci, conf.); Cassa dei risparmi di Forlì (Avv. Stella Rich

ter, Volpi) c. Fall. soc. Edilnova e Fall. Zarri (Avv. D'Ora

zio, Censoni). Cassa App. Bologna 27 maggio 1995.

Contratti bancari — Conto corrente bancario — Saldo finale — Individuazione — Criteri (Cod. civ., art. 1852, 1853).

Fallimento — Operazioni in conto corrente bancario — «Riti

ro» di cambiali anteriore al fallimento — Annotazione suc

cessiva al fallimento — Inclusione nel saldo finale (Cod. civ., art. 1852, 1853; r.d. 16 marzo 1942 n. 267, disciplina del fal

limento, art. 42, 78).

Nel conto corrente bancario le annotazioni delle singole opera zioni eseguite dalla banca hanno valore esclusivamente conta

bile ed efficacia meramente dichiarativa, con la conseguenza

che, ai fini della ricostruzione del saldo finale del rapporto, è necessario fare esclusivo riferimento al risultato contabile

raggiunto per effetto della contrapposizione delle operazioni attive e passive perfezionatesi anteriormente allo scioglimento del medesimo, senza che assuma rilievo la loro registrazione o meno nel conto. (1)

Nell'ipotesi in cui, anteriormente alla dichiarazione di fallimen to del correntista, la banca abbia dato esecuzione ad un ordi

ne impartito da quest'ultimo di pagare effetti cambiari, l'im

porto da essa sborsato entra automaticamente a far parte del

le poste passive del rapporto e, quindi, del saldo finale del

conto scioltosi per effetto del fallimento, a nulla rilevando

che l'operazione sia stata annotata solo successivamente alla

data della sentenza dichiarativa. (2)

(1-2) Un'operazione di «ritiro» di effetti cambiari eseguita anterio

mente alla data della dichiarazione di fallimento del correntista, ma

annotata in conto solo successivamente a tale evento, ha fornito alla

Suprema corte l'occasione per ribadire, ad anni di distanza dall'ultima

pronuncia che è dato rinvenire (v. Cass. 23 aprile 1966, n. 1044, Foro

it., 1967, I, 88, in relazione alla quale va osservato che, nonostante

la massima di questa rivista faccia pensare ad un mero obiter dictum, una delle massime ufficiali, che si può leggere id., Rep. 1966, voce

Il Foro Italiano — 1998.

Svolgimento del processo. — 1. - Con sentenza 22 febbraio

1990 il Tribunale di Forlì dichiarò il fallimento della s.n.c. Edil nova di Zarri Nadio & C., nonché dello Zarri in proprio.

2. - Con atto di citazione notificato il 10 aprile 1991 alla

Cassa dei risparmi di Forlì, la curatela dei detti fallimenti de

dusse, in fatto: che, a suo tempo, i coniugi Nadio Zarri e Laila

Leoni avevano stipulato con la banca destinataria della notifica

un conto corrente di corrispondenza e che il conseguente rap

porto era ancora in corso alla data della dichiarazione di falli

mento; che alla data del 1° marzo 1990 quel conto presentava

Banca e contratti bancari, n. 60, enunciava espressamente il principio de quo), la natura (in linea di principio) meramente dichiarativa del l'annotazione delle operazioni in conto corrente bancario.

Corollario di tale assunto è, per la corte regolatrice, la necessità di fare riferimento, nella ricostruzione del saldo finale del rapporto, non

già al risultato contabile raggiunto attraverso la contrapposizione delle

operazioni attive e passive registrate in conto, secondo il criterio del saldo c.d. «contabile», ma a quello conseguente alla contrapposizione delle operazioni «ormai perfezionatesi», seguendo quindi un diverso cri terio che, nell'impostazione data nella decisione in rassegna, pare coin cidere sostanzialmente con quello del saldo c.d. «disponibile»: in tal senso sembra infatti militare, tra l'altro, la definizione di quest'ultimo come del saldo «corrispondente al conguaglio dei contrapposti ammon tari delle singole operazioni attive e passive», nonché la successiva af fermazione secondo la quale: «Tanto comporta che l'effetto dell'elisio ne .. . delle rispettive posizioni debitorie è connesso alla coesistenza delle operazioni di segno opposte . . . purché divenute perfette secondo la disciplina legale o convenzionale loro propria . . .».

Solo aderendo a tale inciso, peraltro, ha senso il richiamo, operato in motivazione, ai principi affermati, sempre dai giudici di legittimità, in relazione ai criteri di accertamento della «copertura» del conto ai fini della revocatoria fallimentare delle rimesse in conto corrente, per i quali v. Cass. 19 gennaio 1998, n. 462, id., Mass., 51; 3 gennaio 1996, n. 12, id., 1996, I, 530, alla quale si rinvia per ulteriori precedenti, tra i quali, citati in motivazione, Cass. 15 novembre 1994, n. 9591, id., Rep. 1995, voce Fallimento, n. 455 (e Fallimento, 1995, 724, con nota di Tarzia, Criteri di individuazione del «saldo disponibile» del conto

corrente), e 22 marzo 1994, n. 2744, Foro it., 1994, I, 2744, con ampia nota di richiami anche di dottrina e di precedenti in senso contrario.

In una simile situazione, appare frutto di una mera svista l'afferma

zione, che si legge sia in motivazione che nella massima ufficiale (v. id., Mass., 199), secondo la quale il saldo finale sarebbe «diverso da

quello c.d. disponbile» (anziché, come verosimilmente era intenzione dell'estensore scrivere, da quello «contabile»); a meno che non si voles

se, con tale inciso, sottolineare la definitiva immutabilità del saldo del

rapporto ormai sciolto rispetto a quello, continuamente mutevole, del

rapporto ancora in corso di svolgimento. In dottrina, v., per la natura dichiarativa delle annotazioni in conto,

A. Caitabiano, Il conto corrente bancario, Padova, 1967, 180 ss.; con

tra, M. Porzio, Conto corrente, deposito e concessione di credito, in Trattato diretto da Rescigno, Torino, 1985, 12, 876. Sul problema, specificamente trattato nella sentenza in rassegna, dell'annotazione suc cessiva al fallimento delle operazioni in conto corrente bancario perfe zionatesi prima di tale data, v. G. Zanaronb, Effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti, in Commentario Scialoja-Branca, Legge fallimentare, Bologna-Roma, 1979, 331 ss. Sui criteri di accertamento della «copertura» del conto ai fini della revocatoria fallimentare, v., oltre a Tarzia, cit., M. Fabiani, Revocatoria fallimentare, un «puzzle» tutt'altro che definito, in Foro it., 1992, ì, 152.

Da evidenziare, poi, Cass. 25 luglio 1972, n. 2545, id., 1973, I, 2211, seguita da Cass. 26 luglio 1989, n. 3507, id., 1990, I, 128, con nota di G. Carriero, Bonifico bancario e onere di diligenza, in motivazio

ne, e da Cass. 29 luglio 1992, n. 9064, id., Rep. 1992, voce cit., n.

443, nelle quali, vertendosi in tema di operazioni di giroconto o di bo nifico bancario, si afferma che le stesse si perfezionano solo al momen to dell'annotazione in conto (nello stesso senso, v., nella giurisprudenza di merito, con riferimento ad un'ipotesi di bonifico, Trib. Padova 22

maggio 1982, id., 1983,1, 1750); si noti, tuttavia, che la decisione odierna,

proprio con riferimento alla prima di tali ipotesi, puntualizza che simile effetto non è già da ricondurre all'intrinseca natura dell'annotazione, ma alla struttura (legale o convenzionale) dell'operazione eseguita, di modo che quanto asserito in tali pronunzie non si pone comunque in contrasto con il principio di cui all'odierna massima.

Per un'analisi dei momenti perfettivi delle varie operazioni bancarie, v. Tarzia, op. cit.

Nel senso che gli addebiti e gli accertamenti eseguiti in conto corrente

bancario comportano mere operazioni di conguaglio, che non possono considerarsi come frutto di compensazione in senso tecnico-giuridico, v. Cass. 11 dicembre 1978, n. 5836, Foro it., Rep. 1981, voce cit., n. 311 (e Banca, borsa, ecc., 1980, II, 270); nella giurisprudenza di

merito, v. App. Roma 11 aprile 1986, Foro it., Rep. 1986, voce Con tratti bancari, n. 15, e Giust. civ., 1986, I, 1749; Trib. Milano 11 di

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2491 PARTE PRIMA 2492

un saldo attivo di lire 37.812.154; che, pertaltro, da detto im

porto andava detratta la somma di lire 13.000.000 corrispon dente all'importo di un assegno versato dallo Zarri, ma che,

successivmente, era stato protestato perché la terza banca trat

taria era sprovvista di fondi; che la cassa aveva rifiutato di con

segnare ad essa curatela la residua somma di lire 24.812.134, nonostante che questa risultasse a credito dello Zarri alla data

della dichiarazione del fallimento e che, pertanto, fosse di perti nenza della massa.

Ciò esposto, con lo stesso atto l'attrice convenne la Cassa

di risparmi di Forlì davanti al Tribunale di Forlì, e chiese al

giudice adito di condannare la convenuta a consegnare ad essa

curatela la somma di lire 24.812.134, con gli interessi a far data

dal 10 aprile 1991.

La banca convenuta, costituitasi in giudizio, contestò la do

manda, sostenendo di nulla dovere. Ciò perché: in data 31 gen naio 1990 lo Zarri le aveva dato incarico di provvedere al «riti

ro» di quattro cambiali a sua firma per un importo complessivo di lire 28.034.000 scadenti in pari data, e di addebitare il relati

vo importo sul conto corrente; essa aveva puntualmente adem

piuto l'ordine, provvedendo al pagamento degli effetti il 1° feb

braio 1990; conseguentemente, a questa data e, quindi, a quella della dichiarazione di fallimento, il conto presentava non già un saldo attivo, sibbene un saldo passivo di lire 3.221.845.

La curatela replicò sostenendo che il pagamento effettuato

dalla cassa il 10 febbraio 1990 non poteva essere opposto nean

che in compensazione, una volta che alla data del fallimento

(22 febbraio 1990) l'operazione non era stata ancora registrata nel conto, posto che la sua annotazione era stata effettuata solo

il 23 marzo 1990. Infatti, osservò — stante la natura costitutiva

delle annotazioni nel conto corrente bancario — siffatta circo

stanza comportava che, nei confronti della massa l'annotazione

concretamente effettuata il 23 marzo 1990 doveva considerarsi

tamquam non esset in quanto avvenuta dopo lo scioglimento del rapporto prodottosi per effetto della dichiarazione di falli

mento; il credito della banca verso il correntista per il rimborso

delle anticipazioni effettuate per il pagamento delle cambiali non

poteva che considerarsi sorto dopo la dichiarazione di fallimen

to, atteso che, a quella data, la relativa registrazione non era

ancora avvenuta e che l'annotazione successiva non aveva effet

to retroattivo, di modo che, tra l'altro, risultavano insussistenti

anche i presupposti per l'applicazione del regime di cui all'art.

56 1. fall.; e, in definitiva, la totale coincidenza del credito del

correntista verso la banca all'atto del suo fallimento, all'am

montare del saldo contabile.

Il Tribunale di Forlì, pronunciando con sentenza depositata il 25 maggio 1993, dichiarò tenuta e condannò la Cassa di ri

sparmi di Forlì a restituire alla curatela la somma di lire

12.406.077 disponibile sul conto corrente di corrispondenza coin

testato allo Zarri ed alla Leoni del quale si tratta, oltre agli interessi legali dal 10 aprile 1991 al saldo.

Ritenne, infatti, che dalla natura costitutiva delle annotazioni in conto, derivava «l'inopponibilità al fallimento di operazioni in conto che, pur eseguite prima della dichiarazione di insolven

za, solo successivamente alla stessa siano state contabilizzate»; ma che, una volta che il conto era cointestato anche alla Leoni

ed era proseguito con quest'ultima estranea alla procedura, la

curatela avesse diritto a pretendere soltanto la metà del saldo

contabile del conto alla data del fallimento.

3. - Avverso la sentenza proposero appello alla Corte d'ap

cembre 1980, Foro it., Rep. 1982, voce Fallimento, n. 317, e Banca, borsa, ecc., 1982, II, 74.

Nel senso che la definitiva ammissione al passivo fallimentare del saldo del conto corrente non preclude al curatore la successiva azione revocatoria di singole rimesse, anche se nessuna riserva in proposito sia stata inserita nello stato passivo, v., anche in termini più generali di ammissione di un qualunque credito residuo, Cass. 3 giugno 1991, n. 6237, Foro it., Rep. 1991, voce cit., n. 370; 7 giugno 1988, n. 3848, id., Rep. 1988, voce cit., n. 331, e Fallimento, 1988, 977; 4 febbraio

1981, n. 743, Foro it., Rep. 1981, voce cit., n. 316; nella giurisprudenza di merito, tra le tante, v. App. Palermo 27 aprile 1991, id., Rep. 1991, voce cit., n. 371; Trib. Genova 13 gennaio 1990, id., Rep. 1990, voce cit., n. 364; App. Roma 9 febbraio 1987, id., Rep. 1988, voce cit., n. 332; Trib. Torino 30 maggio 1985, id., Rep. 1985, voce cit., n. 377; 14 febbraio 1985, id., Rep. 1987, voce cit., n. 294, e Giur. comm., 1987, II, 700.

Il Foro Italiano — 1998.

pello di Bologna: in via principale, la curatela fallimentare e, in via incidentale, la Cassa di risparmi di Forlì.

L'appellante principale censurò il capo della sentenza di pri mo grado che aveva escluso il suo diritto ad ottenere la restitu

zione dell'intero ammontare del saldo del conto alla data del

fallimento.

L'appellante incidentale, censurò i capi della stessa entenza

nei quali il Tribunale di Forlì aveva affermato la natura costitu

tiva delle annotazioni nel conto corrente bancario; ed aveva esteso

il principio sino a trarne la conseguenza che il credito della ban

ca al rimborso delle anticipazioni per l'adempimento di un or

dine di «ritiro effetti» sorgeva solo al momento dell'annotazio

ne, sicché ove questa non fosse stata effettuata avanti il falli

mento del correntista, lo stesso credito dovesse considerarsi sorto, a tutti gli effetti, dopo la dichiarazione di fallimento.

La corte di Bologna, decidendo con sentenza depositata il

27 maggio 1995, ha respinto l'appello incidentale, ha accolto

quello principale e, in concreto, ha condannato la Banca dei

risparmi di Forlì a corrispondere alla curatela fallimentare la

somma di lire 24.812.154, oltre gli interessi dal 10 aprile 1991

al saldo.

4. - La Cassa di risparmi di Forlì ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo di annullamento, illu

strato da memoria. Le intimate amministrazioni fallimentari re

sistono con controricorso.

Motivi della decisione. — 1.1. - La corte di Bologna ha così

accertato i fatti rilevanti per il giudizio. A suo tempo, i coniugi Nadio Zarri e Laila Leoni avevano

stipulato con la Cassa di risparmi di Forlì un contratto di conto

corrente bancario, contraddistinto col n. 3525/33.

Alla data del 22 febbraio 1990 — giorno in cui lo Zarri fu

dichiarato fallito in proprio, quale socio illimitatamente respon sabile della fallita s.n.c. Edilnova di Zarri Nadio & C. — quel conto presentava un saldo contabile attivo di lire 37.812.154, in quanto, a quella data, non erano state ancora registrate nel

conto due operazioni.

a) La prima relativa all'esecuzione dell'ordine impartito dallo

Zarri in data 31 gennaio 1990, di provvedere al «ritiro» di quat tro cambiali a sua firma per un importo complessivo di lire

28.034.000 scadenti nello stesso giorno, e di addebitare il relati

vo importo sul conto.

In concreto, infatti, la banca aveva eseguito l'ordine in data

1° febbraio 1990, ma aveva provveduto alla «annotazione» del

l'operazione sulla sua scheda relativa al conto solo in data 23

marzo 1990.

b) La seconda relativa allo «storno» della somma di lire

13.000.000 — accreditata in data 9 febbraio 1990, per effetto

del versamento «salvo buon fine» di un assegno di pari importo emesso in suo favore — conseguente al protesto di detto asse

gno per mancanza di fondi presso la banca trattarla avvenuto

in data 27 febbraio 1990. 1.2. - In relazione a questa situazione di fatto, il giudice d'ap

pello ha affermato che, alla data della dichiarazione di falli

mento e del suo conseguente scioglimento, il conto presentava un stato attivo effettivo di lire 24.812.164; ossia, che i correnti sti risultavano effettivi creditori nei confronti della banca per tale importo, di modo che esso credito risultava compreso nel

l'attivo fallimentare.

Ciò perché dal saldo contabile, da un canto doveva essere

defalcata la somma di lire 13.000.000, una volta che il relativo

accredito era avvenuto «salvo buon fine», e tanto non s'era

verificato.

Dall'altro, non poteva essere defalcata la somma di lire

28.034.000, nonostante che fosse stata materialmente esborsata

dalla cassa in data 1° febbraio 1990.

In ordine a questa seconda conclusione ha osservato, innanzi

tutto, che il contratto di conto corrente bancario è caratterizza

to dalla regola per cui «il credito [del correntista] è sempre di

sponile sulla base delle annotazioni in conto e, in particolare, sulla base del saldo contabile giornaliero».

Ha soggiunto che, perciò: «dalla struttura stessa di quel con

tratto nasce l'effetto costitutivo dell'annotazione in conto, po sto che solamente in quel momento può operarsi l'effetto con

tabile del "conguaglio" tra le diverse poste attive e passive»; con la conseguenza che «solamente nel momento dell'annota

zione, l'operazione complessa conseguente all'incarico conferito dalla Edilnova alla Cassa di risparmi di Forlì relativa al paga

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

mento dei quattro titoli si è perfezionata e, quindi, solo allora

il credito della stessa nei confronti del correntista è sorto».

Ha affermato, infine, che dai principi accolti e tenuto conto

che poiché l'annotazione sul conto era stata eseguita allorquan do il contratto di conto corrente bancario «già s'era sciolto ex

art. 78 1. fall. . . . senza che dalla contabilità emergesse il credi

to della banca relativo al pagamento delle cambiali, e che, quin

di, potesse dirsi attuato il conguaglio con le poste attive del

conto corrente», derivava: per un verso, che «il pagamento ef

fettuato è da ritenersi eseguito (dopo la dichiarazione del falli

mento e quindi) dal fallito essendo la banca mandataria dello

stesso, sì che è inefficace ex art. 44, 1° comma, 1. fall.»; per altro verso, «l'inapplicabilità dell'art. 56 1. fall., che presuppo ne ai fini della compensazione l'esistenza del credito, anche se

non ancora scaduto, mentre nel caso di specie il credito può dirsi sorto solamente dopo l'annotazione nel conto».

1.3. - Da ciò, appunto, la conclusione in ordine alla sussi

stenza di un credito, dell'ammontare di lire 24.812.154, dell'am

ministrazione fallimentare nei confronti della Cassa di risparmi di Forlì, non estinto, né estinguibile, per compensazione.

2. - Con l'unico mezzo di annullamento la Cassa di risparmi di Forlì denuncia — richiamando l'art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c. — che la sentenza d'appello è inficiata dal vizio di violazione

e falsa applicazione degli art. 1823, 1852, 1856, 1241, 1242, 1720 c.c. e degli art. 56 e 78 1. fall., nonché dal vizio di attività

e difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia.

Innanzitutto, perché nelle ipotesi di scioglimento del contrat

to di conto corrente bancario per effetto della dichiarazione di

fallimento, non può venire in rilievo, in alcun modo, la proble matica relativa all'efficacia costitutiva o meramente dichiarati

va delle «annotazioni» nel conto, una volta che lo scioglimento del rapporto determina la necessità di accertare il saldo effetti

vo, il che comporta la «ricostruzione della contabilità indipen dentemente dall'eventuale ritardo con cui, in concreto, sia avve

nuta l'annotazione delle varie poste».

Indi, perché l'annotazione delle partite nel conto corrente ban

cario non ha natura costitutiva, trattandosi di una semplice ope razione contabile interna della banca.

Comunque, perché, giusta il disposto dell'art. 1729 c.c. —

cui rimane assoggettata l'esecuzione, da parte della banca, degli ordini confluenti nel conto corrente bancario — il fallimento

del correntista non rende invalido ed inopponibile alla procedu ra fallimentare l'operato della banca che, ignorando il fallimen

to, abbia dato corso ad ordini di pagamento, impartitile prima della relativa dichiarazione; e perché, di conseguenza, a fortiori 10 stesso regime non può operare nei casi in cui, come nella

specie, l'ordine sia stato eseguito, addirittura prima del fal

limento.

Infine, perché, anche ad accedere alle conclusioni raggiunte dalla corte di merito, è certo che se si ammette l'efficacia costi

tutiva delle annotazioni, occorre anche riconoscere che nella spe cie la banca ha estinto un debito del correntista, allora in bonis, con denaro proprio, sì che è diventata creditrice nei suoi con

fronti per il corrispondente importo; con la conseguenza, per

ciò, della coesistenza dei contrapposti crediti liquidi ed esigibili legittimanti la compensazione ex art. 1241 c.c. e 56 1. fall.

3. - Nella sua essenza, il motivo propone due distinte questioni:

a) La prima inerisce al tema generale relativo all'identifica

zione dei beni esistenti nel patrimonio di un imprenditore al

momento della dichiarazione del suo fallimento, e che, pertan

to, vengono a far parte della massa ai sensi dell'art. 42, 1°

comma, 1. fall.

Si tratta, infatti, di accertare se, come ha ritenuto la corte

di Bologna — nell'ipotesi in cui ed momento della dichiarazione

di fallimento, tra il fallito e una banca sia in corso un rapporto di conto corrente bancario che presenti un saldo contabile (os sia un saldo risultante dalla mera sequenza cronologica delle

annotazioni sulla scheda tenuta dalla banca) attivo, ma coinci

dente, peraltro, al saldo corrispondente all'effettiva situazione

di credito-debito alla medesima data, in conseguenza dell'omes

sa registrazione degli importi di talune operazioni — a quel mo

mento, nel patrimonio dell'imprenditore-correntista sia ricom

preso, quale suo credito verso la banca, l'intero ammontare del

richiamato saldo contabile; con la conseguenza, in caso di ri

sposta positiva, che l'importo corrispondente viene a far parte dell'attivo fallimentare, sicché la curatela ha diritto a conseguir ne la restituzione nella sua interezza.

11 Foro Italiano — 1998.

ti) La seconda, attiene all'identificazione — in caso di rispo sta affermativa alla prima questione — della posizione della

banca con riferimento alle operazioni attive o passive non iscritte

nel conto.

In concreto, si tratta di accertare se, come ha ritenuto il giu dice d'appello, la mancata registrazione nel conto comporti an

che che un'operazione passiva debba considerarsi giuridicamen te improduttiva di effetti nei confronti del fallimento, o quanto

meno, non anteriore al fallimento stesso, con la conseguenza che il corrispondente credito della banca è, rispettivamente, inef

ficace o inopponibile in compensazione fallimentare.

4. - Ora, in relazione alla prima questione, costituisce nozio

ne comune che il contratto di conto corrente bancario è caratte

rizzato in modo essenziale dal particolare effetto giuridico per il quale (a differenza del conto corrente ordinario di cui agli art. 1823 ss. c.c.) le rispettive posizioni di debito e credito tra

le parti si elidono gradualmente, progressivamente ed automati

camente (attraverso un meccanismo omologo a quello della «com

pensazione», mentre è controverso se si tratti di una compensa zione in senso proprio) man mano che si contrappongono, di

modo che: in ogni momento si ha la risultanza del conto, attiva

o passiva che sia; inoltre, il correntista può disporre, a vista, delle somme risultanti a suo credito sulla base del saldo dispo

nibile, cioè di quello corrispondente al conguaglio dei contrap

posti ammontari delle singole operazioni attive e passive. Tanto comporta che l'effetto dell'elisione (o, se si vuole, com

pensazione) delle rispettive posizioni debitorie è connesso alla

coesistenza delle operazioni di segno opposto che confluiscono

nell'unico conto corrente bancario, purché divenute perfette se

condo la disciplina legale o convenzionale loro propria e, indi

pendentemente, dalla loro annotazione o registrazione nella sche

da della banca.

Lo riprova, innanzitutto, la previsione di cui all'art. 1852 c.c.

per cui «il correntista può disporre in qualsiasi momento delle

somme risultanti a suo credito», nonché quella di cui all'art.

1853 c.c. che riconduce l'effetto della compensazione alla sem

plice coesistenza dei contrapposti rapporti o conti.

Inoltre, il mancato richiamo, ai fini della disciplina dei conti

correnti bancari, delle regole sull'annotazione in conto dettate

dagli art. 1823 ss. c.c., il che comporta non solo la diversità

del primo contratto rispetto a quelle di conto corrente ordina

rio, una volta che, come è stato osservato in dottrina, la strut

tura di quest'ultimo contratto e la sua giustificazione causale

fanno perno sul conto, vale a dire sull'esteriorizzazione conta

bile delle reciproche annotazioni, in quanto direttamente rap

presentativa dell'unitaria ed autonoma regolamentazione dei rap

porti di credito e debito voluta dai contraenti sino alla chiusura

del conto medesimo; ma anche, e soprattutto, l'inapplicabilità al conto corrente bancario dei principi in tema di annotazione

relativi al conto corrente ordinario.

Quindi, nell'ambito dell'unico rapporto di conto corrente ban

cario, a differenza che nel contratto di conto corrente ordina

rio, le annotazioni o registrazioni delle singole operazioni (os

sia, le variazioni contabili di segno negativo o positivo apporta te dalla banca nelle sezioni, rispettivamente, «dare» ed «avere»

della sua scheda) hanno un valore esclusivamente contabile ed

un'efficacia meramente dichiarativa.

Si tratta, nella realtà, di una conclusione non nuova nella

giurisprudenza di questa Corte suprema.

Infatti, la sentenza 26 aprile 1966, n. 1044 (Foro it., 1967,

I, 88) ha affermato, proprio quale principio di diritto, che l'an

notazione delle partite nel conto corrente bancario è una mera

operazione contabile interna della banca, di carattere ammini

strativo, dalla cui omissione o ritardo, pertanto, non può con

seguire alcun effetto e, in particolare, quello della estraneità

della partita al conto.

Inoltre, in funzione della materia della revocatoria delle ri

messe sul conto corrente bancario è stato affermato il principio che la «copertura» o meno del conto deve essere accertata con

riferimento, non già al saldo contabile, ma al c.d. saldo dispo

nibile, costituito dalla disponibilità del correntista in un dato

momento, quale «risultato algebrico delle operazioni attive e

passive in conto anteriori e che detta disponibilità hanno con

sentito o reintegrato», da costui materialmente prelevabile (v. Cass. 15 novembre 1994, n. 9591, id., Rep. 1995, voce Falli

mento, n. 455; 22 marzo 1994, n. 2744, id., 1994, I, 2744).

Ciò, evidentemente, ove si tenga presente che il saldo disponibi

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Page 5: sezione I civile; sentenza 20 febbraio 1998, n. 1846; Pres. Corda, Est. Olla, P.M. Uccella (concl. conf.); Cassa dei risparmi di Forlì (Avv. Stella Richter, Volpi) c. Fall. soc. Edilnova

2495 PARTE PRIMA 2496

le non sempre coincide col saldo contabile, emergente, come

s'è detto, dalla registrazione cronologica delle operazioni, pre

suppone l'implicito riconoscimento che alle annotazioni, di per sé considerate, non può essere collegata alcun effetto giuridico.

Né vale, in contrario, il rilievo che — come questa corte ha

deciso nella sentenza 25 luglio 1972, n. 2545 (id., 1973, I, 2211) — nei riguardi di alcune operazioni bancarie (quali, almeno di

regola, il versamento in conto mediante giroconto, o banco gi

ro, o ordine di conto) la disponibilità dell'accredito da parte del correntista-beneficiario è subordinata all'annotazione sul con

to del beneficiario.

Per vero, un siffatto effetto discende dalla circostanza che

la specifica strutura (legale o convenzionale) di talune operazio ni bancarie attribuisce alle annotazioni in conto la portata di

momento perfezionativo della fattispecie; e non già dall'intrin

seca natura dell'annotazione.

4. - Ne consegue che allorquando si verifichi lo scioglimento del conto corrente bancario, ai fini dell'identificazione del saldo

finale (diverso da quello c.d. disponibile) che deve essere paga to immediatamente, sia esso a credito del correntista o della

banca, occorre far esclusivo riferimento al risultato contabile

raggiunto attraverso la contrapposizione delle operazioni attive

o passive destinate a confluire in detto conto ed ormai perfezio

natesi, senza che a nulla rilevi la loro annotazione o no nel conto.

La conclusione determina l'insorgere dell'ulteriore problema relativo all'identificazione del momento in cui si perfezionano le singole operazioni confluenti nel conto corrente bancario, e

si verifichi quella loro coesistenza che determina il conguaglio tra le posizioni attive e passive, nonché il saldo finale.

Nei limiti rilevanti nel caso di specie, si deve dire in proposi

to, che — tenuto anche conto della disciplina positiva in tema

di pagamento delle cambiali — la chiusura dell'operazione avente

ad oggetto l'ordine impartito dal correntista alla banca di prov vedere al «ritiro» di cambiali, ossia di provvedere al loro paga

mento, coincide con il momento in cui la banca esegue l'ordine

attraverso la consegna della relativa somma al presentatore del

titolo di credito. Perciò è questo il momento in cui sorge il

suo diritto al recupero della stessa somma nei confronti dell'or

dinario, e si producono gli effetti incidenti sulla posizione atti

va del correntista.

Correlativamente, ove l'ordine del ritiro degli effetti sia stato

eseguito avanti il momento di scioglimento del contratto di con

to corrente, l'importo sborsato dalla banca fa parte, automati

camente, delle poste passive (per il correntista) del rapporto,

quand'anche, a quella data l'operazione, non sia stata ancora

annotata nella scheda bancaria, diversamente da quanto si veri

fica nella prassi bancaria: in questa, infatti, la registrazione vie

ne fatta non appena l'azienda di credito riceve l'ordine.

5. - Non ostandovi la disciplina relativa alla procedura falli

mentare, le conclusioni raggiunte valgono anche con riferimen

to all'ipotesi in cui lo scioglimento del conto corrente bancario

consegua alla dichiarazione di fallimento del correntista. Con

l'avvertenza, peraltro, che ove si tratti di un saldo a credito

della banca, questa ha solo diritto di insinuarsi nel passivo falli

mentare.

6. - Quindi, la corte del merito è realmente incorsa nel vizio

di violazione di legge denunciato nel primo profilo del motivo,

allorquando — divergendo radicalmente dai principi enunciati — ha ritenuto che, con riferimento al conto corrente bancario, le annotazioni sulla scheda della banca abbiano valore costituti

vo; che ai fini della ricostruzione del saldo finale del rapporto di conto corrente bancario scioltosi per effetto della dichiara

zione di fallimento, occorra far riferimento alla situazione con

tabile alla data di fallimento quale risultante dal «saldo conta

bile giornaliero» alla medesima data; e che, pertanto, una volta

che la relativa operazione non era stata annotata nelle schede

della Cassa dei risparmi di Forlì, il fallimento di Nadio Zarri

aveva diritto ad ottenere dalla cassa la somma di lire 24.812.134

corrispondente la «saldo contabile», alla data del fallimento dello

Zarri, del suo conto corrente bancario, posto che questa non

aveva diritto a far valere nei confronti di esso fallimento il suo

credito derivante dall'avere, in data anteriore alla sentenza di

fallimento, eseguito l'ordine impartitole dal correntista nell'am

bito del detto rapporto, di provvedere al «ritiro» di effetti

cambiari.

Il primo profilo del mezzo, pertanto, è fondato e deve essere

accolto.

Il Foro Italiano — 1998.

Tanto determina, in una con l'assorbimento del secondo pro filo obiettivamente subordinato, l'accoglimento del ricorso; la

cassazione della sentenza impugnata in relazione al profilo ac

colto; ed il rinvio ad altro giudice pariordinato — che si deter

mina nella stessa Corte d'appello di Bologna, diversa sezione — perché provveda al nuovo esame della domanda proposta dal fallimento di Nadio Zarri nei confronti della Cassa di ri sparmi di Forlì, uniformandosi ai principi enunciati.

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 24 no

vembre 1997, n. 11726; Pres. La Torre, Est. Vittoria, P.M.

Leo (conci, diff.); Azienda farmaceutica municipalizzata di

Ferrara (Aw. Tessarolo) c. Ina (Aw. Amici, Ran aldo). Cassa

App. Roma 19 febbraio 1992.

Lavoro e previdenza (controversie in materia di) — Contratto

di assicurazione di dipendenti sostitutivo dell'iscrizione al fondo

indennità impiegati — Restituzione dei premi — Competenza

(Cod. proc. civ., art. 409; r.d.l. 8 gennaio 1942 n. 5, gestione

speciale degli accantonamenti dei fondi di indennità dovute

dai datori di lavoro ai propri impiegati in caso di risoluzione

del rapporto di lavoro).

La controversia concernente la restituzione, da parte dell'Ina, di somme ricevute come premi del contratto di assicurazione

di dipendenti, sostitutivo dell'iscrizione al fondo per l'inden

nità degli impiegati, stipulato dal datore di lavoro ai sensi

dell'art. 4 r.d.l. 8 gennaio 1942 n. 5, rientra nella competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro, ex art. 409, n.

1, c.p.c. (1)

(1) Le sezioni unite avallano l'orientamento espresso, in fattispecie del tutto similare, dalla sezione lavoro con la sentenza 4 ottobre 1989, n. 3986, Foro it., Rep. 1989, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 40.

A tal fine hanno osservato, sempre con richiamo a giurisprudenza costante, che devono considerarsi controversie relative a rapporto di lavoro subordinato tutte quelle in cui la pretesa fatta valere in giudizio si ricolleghi direttamente a tale rapporto che, ancorché non costituendo

ragione della domanda, si presenti come antecedente e presupposto ne cessario della situazione di fatto in ordine alla quale viene invocata la tutela giurisdizionale; a nulla rilevando che le parti in giudizio non siano il datore di lavoro ed il lavoratore (tanto più che nella specie, hanno evidenziato le sezioni unite, la pronuncia è destinata ad incidere su dirito del lavoratore, costituendo il contratto oggetto della domanda un'assicurazione per conto di chi spetta, ex art. 1891 c.c.).

In costante applicazione di tale principio di massima, sono state con siderate devolute alla competenza del giudice del lavoro:

— la controversia promossa dal'datore di lavoro nei confronti di alcuni suoi dipendenti quali membri della r.s.a. e avente ad oggetto la richiesta di risarcimento del danno subito dall'azienda per effetto di uno sciopero proclamato dagli stessi ed effettuato con modalità ille

gittime: Cass. 2 settembre 1995, n. 9280, id., Rep. 1996, voce cit., n.

43, e Notiziario giurisprudenza lav., 1996, 269 (cfr. in tal senso anche Pret. Roma 20 febbraio 1995, Foro it., Rep. 1995, voce cit., n. 53, e Lavoro giur., 1995, 748);

— la controversia instaurata dal lavoratore subordinato per consegui re il pagamento dell'indennità a lui spettante per il danno derivante dalla mancata attuazione della direttiva Cee n. 987 del 1980, ai sensi dell'art. 2, 7° comma, d.p.r. 80/92: v., per tutte, Cass. 11 novembre

1994, n. 9475, Foro it., 1995, I, 831, con nota di Monnini; — la controversia promossa dal datore di lavoro per ottenere dal

dipendente il rimborso di somme indebitamente percepite in relazione al pregresso rapporto di lavoro: Cass. 6 maggio 1994, n. 4419, id., Rep. 1994, voce cit., n. 60, e Impresa, 1994, 1687;

— la causa concernente la responsabilità del soggetto che, quale cu stode sequestratario giudiziario nonché amministratore della società da trice di lavoro, abbia posto in essere comportamenti tali da pregiudica re il credito retributivo del lavoratore: Cass. 8 aprile 1994, n. 3311, Foro it., Rep. 1995, voce cit., n. 57, e Riv. giur. lav., 1995, II, 561;

— la domanda proposta dal dipendente per il risarcimento dei danni subiti a causa di un'imputazione penale derivante da denuncia sporta dal datore di lavoro in relazione a fatti connessi allo svolgimento del l'attività lavorativa: Cass. 2 marzo 1994, n. 2049, Foro it., Rep. 1995, voce cit., n. 58, e Riv. giur. lav., 1995, II, 562.

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