sezione I civile; sentenza 20 settembre 2006, n. 20410; Pres. De Musis, Est. Berruti, P.M. Pivetti(concl. conf.); Soc. Selpress (Avv. Auteri, Zeno-Zencovich) c. Soc. Milano finanza editori e altri(Avv. Sena, Tarchini, Leone, Arnoaldi Berti). Conferma App. Milano 26 marzo 2002Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 12 (DICEMBRE 2006), pp. 3337/3338-3341/3342Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23201786 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 20 set
tembre 2006, n. 20410; Pres. De Musis, Est. Berruti, P.M.
Pivetti (conci, conf.); Soc. Selpress (Avv. Auteri, Zeno
Zencovich) c. Soc. Milano finanza editori e altri (Avv. Sena,
Tarchini. Leone, Arnoaldi Berti). Conferma App. Milano
26 marzo 2002.
Diritti d'autore — Quotidiano o periodico — Articoli —
Libera riproducibilità — Editore — Riserva — Rassegna
stampa altrui — Diffusione informatica — Pubblicazione — Illiceità (L. 22 aprile 1941 n. 633, protezione del diritto
d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, art. 7. 12.
38, 65). Concorrenza (disciplina della) — Concorrenza sleale — In
formazioni o notizie — Diritti altrui di sfruttamento —
Pubblicazione sistematica — Rassegna stampa telematica — Fattispecie (Cod. civ., art. 2598: 1. 22 aprile 1941 n. 633.
art. 65. 101). Diritti d'autore — Riviste — Articoli — Riproduzione
—
Editore — Licenza — Rifiuto — Abuso di diritto —
Esclusione (Cost., art. 41; cod. civ., art. 2598; 1. 22 aprile 1941 n. 633. art. 38. 65).
L'editore eli un quotidiano o di un periodico, quale titolare dei
diritti di sfruttamento economico sull'opera collettiva, e di
conseguenza sulle parti che la compongono, è legittimato ad
opporsi alla pubblicazione, su una rassegna stampa diffusa, a
scopo di lucro, in via informatica, di articoli tratti dalla pro
pria pubblicazione, per i quali la riproduzione o l'utilizzazio
ne è stata espressamente riservata dall'editore stesso. ( 1 )
Costituisce atto di concorrenza sleale la pubblicazione o ripro duzione sistematica e parassitaria, a scopo di lucro, di infor
mazioni o notizie il cui sfruttamento spetta ad altri (nella spe cie, la Suprema corte ha confermato, ritenendola immune da
vizi logici e giuridici, la decisione di merito che ha affermato l'illiceità della sistematica pubblicazione, in una rassegna
stampa diffusa in via telematica, di articoli tratti da pubblica
zioni periodiche altrui, per i quali l'editore aveva formulato
espressa riserva ai sensi dell'art. 65 l.d.a.). (2)
Il rifiuto anche sistematico dell'editore di concedere licenze per la riproduzione in rassegne stampa di articoli pubblicati nelle
proprie riviste non può mai costituire abuso di diritto, e tan
tomeno violazione dell'art. 41 Cost., in quanto la legge non
subordina ad alcun presupposto la legittimità di tale rifiuto, essendo l'editore titolare, al riguardo, del diritto esclusivo di
utilizzazione economica dell'opera collettiva. (3)
( 1-3) 1. - La sentenza in rassegna chiude una controversia decennale,
promossa da alcuni editori nei confronti di un concorrente che distri
buiva articoli tratti da loro giornali e periodici, trasmettendoli, in modo
sistematico, in via telematica, rendendoli anzi accessibili fin dalle pri me ore del mattino (quindi, sostanzialmente, pressoché in contempora nea alla prima diffusione cartacea).
Da qui l'inibitoria già disposta, in via cautelare, da Trib. Milano 8
aprile 1997, che. in sede di reclamo, aveva integralmente riformato
Trib. Milano 14 febbraio 1997 (entrambe in Foro it.. 1997, I. 3030, con
osservazioni di Palmieri; i provvedimenti sono riportati anche in Giur.
dir. ind., 1997, rispettivamente 627 e 679). Nel merito, l'inibitoria è stata ribadita da Trib. Milano 13 luglio
2000, Foro it.. Rep. 2002, voce Diritti d'autore, n. 111 (per esteso. An
nali it. dir. autore, 2001, 471). confermata da App. Milano 26 marzo
2002, Foro it., Rep. 2004. voce cit.. n. 56 (per esteso, Annali it. dir.
autore, 2003, 799, e Giur. dir. ind., 2003, 227), che è la sentenza ora a
sua volta confermata dalla Cassazione. La sentenza in rassegna ha avuto buon gioco a riconoscere nell'edi
tore il titolare dei diritti d'autore sul giornale o periodico, quale opera collettiva, ai sensi degli art. 7, 12, 38 l.d.a., anche con riferimento ai
singoli articoli che la compongono. Da qui nella specie, a fronte della formulazione dell'espressa riserva
ai sensi dell'art. 65 l.d.a., accertata in sede di merito, il diritto dell'e
ditore ad opporsi alla pubblicazione degli articoli nella rassegna stampa informatica in contestazione (massima I).
II. - Più precisamente l'art. 65 cit., nel testo novellato dal d.leg. 68/03. prevede la libera riproducibilità degli articoli di attualità di ca
rattere economico, politico, religioso, già pubblicati su riviste o nei
giornali oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, purché' si indichino la fonte da cui sono stati tratti, la data e il nome dell'auto
re, se riportato, e sempre che la riproduzione o l'utilizzazione non sia
stata espressamente riservata.
Le sentenze di merito, nella vicenda decisa da Cass. 20410/06, ave
II Foro Italiano — 2006 — Pane 1-63.
Svolgimento del processo. — La Milano finanza editori s.p.a.,
la Class editori s.p.a. e la Erinne s.r.l., con ricorso del 9 gennaio 1997 ex art. 700 c.p.c. chiedevano al Tribunale di Milano di ini
bire alla Selpress s.r.l. di riprodurre in modo sistematico gli ar
ticoli dei giornali e dei periodici di esse ricorrenti per trasmet
terli in via telematica ai propri clienti. 11 tribunale dava il richie
sto provvedimento. Con atto del 22 aprile 1997 le predette società convenivano
davanti al medesimo tribunale la Selpress chiedendo fosse det'i
vano sottolineato l'illegittimità, ex art. 65 cit., della ripubblicazione dell'articolo nella rassegna stampa elettronica, contemporanea a quella cartacea.
L'onere di provare l'intervento dell'espressa riserva incombe sull'e
ditore: cfr. Trib. Genova 12 luglio 2000. Foro ir., Rep. 2002. voce cit.,
n. 107, pronunciata con riferimento ad una vicenda molto simile a
quella ora definita dalla Cassazione, e nei confronti di uno degli stessi
editori telematici. Tale pronuncia ha confermato, nel merito. Trib. Ge
nova. ord. 3 dicembre 1997. id.. Rep. 1998. voce Concorrenza (disci
plina). n. 161. Sul presupposto che la ratio dell'art. 65 l.d.a. è quella di tutelare la
notorietà della rivista che per prima ha pubblicato la notizia. App. Mi
lano 23 gennaio 2001, id., Rep. 2002, voce Diritti d'autore, n. 105. as
sume che «l'editore del periodico, che consegue in esclusiva per l'Italia
dal relativo titolare estero, che per primo l'ha diffusa, i diritti di utiliz
zazione economica di un'intervista, non è legittimato ad agire ai sensi
della disposizione summenzionata nei confronti dell'editore concor
rente che pubblichi l'intervista su di un proprio periodico senza citarne
la fonte». III. - In dottrina, sulle rassegne stampa, cfr. Giacomardo. Rassegna
stampa e tutela del diritto d'autore, in Dir. ed economia mezzi di co
municazione, 2005. 149: Di Franco. Rassegne stampa «on line»: pro blemi e prospettive, in Contratto e impr., 2002. 1206: D'Arrigo. Ras
segne stampa «on line» e tutela della concorrenza, in Dir. informazio ne e informatica. 1998. 995: Pennisi. Le rassegne stampa telematiche, in Annali it. dir. autore. 1998, 172; Galli, Banche dati e giornali, id..
1997. 43; cfr.. per ulteriori richiami. Ubertazzi (a cura di). Commenta
rio breve al diritto della concorrenza, Padova. 2004, sub art. 65 l.d.a..
1387. È frequente l'affermazione che le rassegne stampa elettroniche
costituiscono un pericolo maggiore per i diritti esclusivi sull'articolo di
giornale, per la rapidità della diffusione, della vastità Ae\Yaudience che
possono raggiungere e della comodità di fruizione per l'utente. In altri
termini, la ripubblicazione in tempo reale di articoli su Internet, anche
non riservati, non è funzionale alla pubblica informazione, perché di
sincentiva la creazione di articoli originali (cfr. Ubertazzi, op. cit..
1390). Va infine segnalato che il d.l. 3 ottobre 2006 n. 262 (c.d. collegato
alla finanziaria) ha introdotto all'art. 32 il comma 1 bis dell'art. 65
l.d.a.. profondamente modificando l'assetto sopra esaminato, a sostan
ziale vantaggio degli editori (e con conseguenti, vivaci polemiche). La
nuova disposizione infatti prevede che «I soggetti che realizzano, con
qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o
giornali, devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da
cui i suddetti articoli sono tratti. La misura di tale compenso e le mo
dalità di riscossione sono determinate sulla base di accordi tra i soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle categorie interessate.
Sono escluse dalla corresponsione del compenso le amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1 d.leg. 30 marzo 2001 n. 165». L'art. 32 è
stato soppresso in sede di conversione in 1. 24 novembre 2006 n. 286, G.U. n. 277 del 2006.
IV. - La pubblicazione sistematica in oggetto costituisce illecito ex
art. 101 l.d.a., secondo cui «la riproduzione di informazioni e notizie è
lecita purché non sia effettuata con l'impiego di atti contrari agli usi
onesti in materia giornalistica, e purché se ne citi la fonte».
Costituisce un classico tema del diritto d'autore la riconducibilità o
meno alla concorrenza sleale, ex art. 2598 c.c., degli «atti contrari agli usi in materia giornalistica» di cui alla norma cit.
La sentenza in rassegna propende senz'altro, tout court, per la prima soluzione, già fatta propria da App. Milano 26 marzo 2002, cit.
In tal senso sembra essere la giurisprudenza prevalente: cfr., ad
esempio, Trib. Genova 12 luglio 2000. cit., secondo cui (come detto in
fattispecie corrispondente a quella ora decisa dalla Cassazione) «l'inse
rimento sistematico, in una rassegna stampa quotidiana trasmessa via
Internet in tempo pressoché reale, di ampi stralci di articoli ed informa
zioni pubblicati su periodico di editore concorrente costituisce illecito
ai sensi dell'art. 101 l.d.a., che è norma speciale rispetto a quella di cui
alla previsione dell'art. 2598, n. 3, c.c.».
Non mancano però provvedimenti che propendono per l'autonomia
delle due fattispecie, sicché — ricorrendone i presupposti — gli art.
101 l.d.a. e 2598 c.c. potrebbero operare congiuntamente; in tal senso è
Trib. Milano 14 febbraio 1997, cit., come accennato il primo provve dimento cautelare adottato nella vicenda ora definitivamente decisa (e subito riformato in sede di reclamo); cfr. anche Trib. Torino 24 luglio
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PARTE PRIMA 3340
nitivamente accertato il carattere illecito del predetto compor tamento e fosse pronunciata sentenza di inibitoria e condanna al
risarcimento dei danni.
Il tribunale accoglieva le domande delle attrici nel contrad
dittorio delle parti. La Selpress proponeva appello e la corte di Milano lo rigetta
va ritenendo violati i diritti d'autore delle società editrici, sul
ritenuto carattere di opera collettiva dei periodici e dei giornali in questione, e provata anche la concorrenza sleale attesa la fi
nalità di lucro della pubblicazione della rassegna stampa del
l'appellante. Contro questa sentenza ricorre per cassazione con quattro
motivi la Selpress. Resistono con controricorso le società editri
ci. Le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione. — 1. - Con il primo motivo di ricorso
la Selpress lamenta la violazione dell'art. 65 1. n. 633 del 1941
(l.d.a.) nonché la motivazione insufficiente ed omessa sui relati
vi punti decisivi, per avere la sentenza impugnata ritenuto inap
plicabile alla fattispecie l'eccezione al diritto dell'autore previ sta dalla norma citata, alle rassegne stampa in generale ed a
quella della ricorrente in particolare. Sostiene che la sentenza ha
ritenuto erroneamente gli articoli in questione rientranti nel
l'espressa riserva di divieto di riproduzione, come tali non ri
producibili nelle rassegne stampa. Sostiene che la rassegna te
matica in questione non dà luogo ad una violazione del diritto di
autore la cui protezione riguarda l'opera collettiva in sé e non le
sue parti separate e sostiene pure che per ritenere il vigore della
riserva la corte di merito avrebbe, prima, dovuto accertare l'av
venuto acquisto in capo all'editore del diritto sul singolo arti
colo, poi riprodotto. La. - Con il secondo motivo che deve essere esaminato in
sieme al primo in quanto ad esso connesso la ricorrente lamenta
la violazione e la falsa applicazione dei principi in tema di ac
quisto e di estensione del diritto d'autore sull'opera collettiva.
Sostiene ancora che la corte di merito avrebbe dovuto accertare
l'acquisto in capo all'editore dei diritti da lui pretesi, prima di
riconoscerne la legittimazione ad agire. 2. - Osserva il collegio anzitutto che è pacifica la pubblica
zione degli articoli in questione con modalità elettroniche che
ne consentivano la distribuzione a scopo di lucro, già dalle sei
del mattino, anticipando, ovvero accompagnando, la prima pub blicazione dei medesimi. Viene in questione, come ritiene la
parte resistente, la posizione dell'editore dell'opera collettiva, non potendosi dubitare dell'applicazione ai periodici ed ai gior nali della normativa relativa, ai sensi degli art. 38 ss. l.d.a., e
quindi quella dell'estensione del suo diritto di sfruttamento
della stessa.
1995. Foro it.. Rep. 1996. voce cit.. n. 87 (per esteso. Dir. autore, 1996. 247).
Per altro verso, efr. Trib. Trento 22 febbraio 2000. Foro it.. Rep. 2001, voce Marchio, n. 144, secondo cui «costituisce lesione del diritto assoluto all'utilizzazione esclusiva del marchio registrato Rai della Rai Radiotelevisione italiana ex art. 1 e 13 1. marchi e ad un tempo concor renza sleale ex art. 2598. n. 1, c.c. l'utilizzo del marchio Rai ad opera di un'agenzia giornalistica quale parte del suo indirizzo Internet e come intestazione della pagina di presentazione del relativo sito Internet de dicato tra l'altro ad un servizio di rassegna stampa dei telegiornali ed in
particolare di quelli della Rai».
Cfr., infine. Ubertazzi, op. cit., sub art. 101 l.d.a., 1503. V. - La Cassazione, in ultimo, esclude — con motivazione tranchant
— che il sistematico rifiuto dell'editore di concedere licenza alla ripro duzione da parte di terzi di articoli contenuti nelle sue pubblicazioni integri gli estremi dell'abuso del diritto. È stata così disattesa una spe cifica — e fumosa — doglianza dell'editore telematico ricorrente, se condo cui la compilazione e l'offerta della rassegna stampa sarebbe tutelata dall'art. 41 Cost.
La sentenza in rassegna, come detto, ha seccamente replicato che, ferma la legittimità dell'impresa che fornisce al mercato una rassegna stampa, va comunque tutelato il diritto dell'autore — ovvero dell'edito re — allo sfruttamento in esclusiva dell'opera.
In tal senso, anche App. Milano 26 marzo 2002, cit., che aveva anche
precisato, a fondamento della legittimità del rifiuto della licenza, che l'editore comunque non può «impedire la riproduzione di detti articoli una volta che essi siano stati resi concretamente accessibili al pubbli co».
Per ulteriori spunti sui difficili e complessi rapporti tra libertà della concorrenza e monopolio dei diritti di proprietà industriale ed intellet tuale. cfr. Cass. 26 gennaio 2006. n. 1636, Foro it.. 2006. I. 687. [G. Casaburi]
Il Foro Italiano — 2006.
Norma da cui muovere per una corretta impostazione del pro blema è l'art. 7 l.d.a. in base al quale chi dirige ed organizza
l'opera collettiva è considerato autore. Pertanto nella vicenda,
non risultando in causa alcun elemento tale da superare la pre detta presunzione, le società editrici sono da considerare autori
delle riviste da esse edite, e dunque titolari dei diritti di cui al
l'art. 12 l.d.a. (prima pubblicazione dell'opera e sfruttamento
economico della stessa). E ciò senza alcun bisogno di accertare,
come pretende la parte ricorrente, un diverso modo ovvero una
distinta fonte di acquisto del diritto sull'opera componente, ri
spetto a quello sull'opera collettiva.
Ai sensi dell'art. 38 l.d.a. infatti, quanto all'opera collettiva,
salvo patto contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all'editore, senza pregiudizio ai sensi dell'art. 7 per i diritti di
chi organizza e dirige. È l'editore ovvero l'imprenditore dell'e
ditoria che assumendo naturalmente il rischio della pubblicazio ne ha diritto, salvo patto di cessione, alla percezione del risul
tato economico. Tutto ciò esclude il rilievo più volte sottoli
neato dalla ricorrente dell'unitarietà dell'opera collettiva sotto il
profilo giuridico, dalla quale discenderebbe che il diritto d'auto
re di cui si tratta riguarderebbe l'opera tutta insieme e non le sue
parti. È ben vero infatti che il diritto dell'editore si estende a
tutta l'opera, ma includendone le parti al fine di pervenire all'o
biettivo pratico della protezione di cui si tratta che è di assicura
re l'esclusività dello sfruttamento. Esclusività che sarebbe
svuotata dalla distinzione anche in termini di tutela che la ricor
rente propone giacché l'opera collettiva per definizione si com
pone di distinguibili, sul piano ontologico, opere d'autore, il cui
sfruttamento avviene in quanto parti di un tutto.
2.a. - Non rileva nella fattispecie in esame l'idoneità, o meno, della modalità elettronica della pubblicazione degli articoli in
rassegna, né il carattere specializzato della stessa, non essendo
in questione il diritto di prima pubblicazione considerato a sé
stante ma, al più, quale elemento dello sfruttamento. Viene in
rilievo l'osservazione che la rassegna stampa fatta a scopo di
lucro non è dalla legge esentata dalla protezione spettante al
l'autore ed all'editore dell'opera alla quale essa attinge. Per
tanto. come ha ritenuto il giudice del merito, l'art. 65 l.d.a. se da
un canto per la considerazione dell'attualità degli articoli ne
consente la libera riproducibilità in altre forme di pubblicazione, fa eccezione per il caso in cui il titolare dei diritti di sfrutta
mento se ne sia riservata, appunto, la riproduzione o l'utilizza
zione. E nel caso di specie tale riserva espressa è pacifica, in
quanto accertata articolo per articolo dal giudice del merito, con
affermazione non contestata. E con ciò togliendo ogni fonda
mento all'appena adombrata possibilità che solo una certa
quantità degli articoli stessi siano stati oggetto della riserva.
Consegue la legittimazione dell'editore ad agire per la tutela
del suo diritto esclusivo, senza bisogno di dare prova del suo
acquisto sul medesimo giacché esso fa parte originariamente del
suo patrimonio.
Consegue pure, va detto per completezza, l'irrilevanza dei
mai discussi diritti degli autori degli articoli in questione, che
nella vicenda non vengono evocati.
2.b. - I due motivi sono infondati.
3. - E infondata la terza censura attraverso la quale la parte ri
corrente lamenta la violazione dell'art. 101 l.d.a. e la ritenuta
concorrenza sleale attraverso la pubblicazione e distribuzione in
rassegna. La norma suddetta definisce illecito, dunque partecipe della natura dell'atto di concorrenza preso in considerazione
dall'art. 2598 c.c., tra gli altri, la pubblicazione o riproduzione sistematica a scopo di lucro di informazioni o notizie, il cui
sfruttamento spetti ad altri. La rassegna stampa distribuita a
scopo di lucro rientra in tale forma di sfruttamento giacché rea
lizza una vendita del prodotto offerto al mercato dall'editore
dell'opera riprodotta, in tutto o in parte, con caratteristiche pa rassitarie.
4. - Con l'ultimo mezzo la ricorrente lamenta che la mancata
concessione da parte delle odierne resistenti della concessione a
Selpress di riprodurre gli articoli delle loro pubblicazioni in ras
segna stampa ha fatto sì che attraverso l'apparente esercizio le
gittimo di un proprio diritto le stesse realizzassero un abuso del
medesimo.
L'impresa commerciale che si realizza nella compilazione e
nell'offerta di rassegne stampa è, infatti, tutelata dall'art. 41
Cost., norma che la corte di merito avrebbe dimenticato.
4.a. - Osserva il collegio che la suggestione operata dalla cen
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
sura poggia su di un equivoco. Non viene in questione nella
specie la legittimità dell'impresa che fornisce al mercato una
rassegna stampa, peraltro come nel caso che ne occupa, mirata
all'interesse di ben precisati consumatori della notizia. Viene in
rilievo il corretto rapporto tra il monopolio di sfruttamento del
l'opera che spetta all'autore ed il diritto di altri soggetti, possi bili ovvero potenzialmente titolari di diritti di utilizzazione sulla
stessa opera, che non configgano con il predetto, legittimo,
monopolio. La legge infatti, proteggendo l'opera di autore an
che nel suo contenuto economico, consente solo all'autore (in
questo caso, s'è detto, all'editore) di cedere lo sfruttamento ov
vero di consentire che altri vi partecipino. Fino a che dura la
protezione dell'autore ogni atto a difesa del medesimo da
eventuali aggressioni, ed ogni atto di esercizio dello stesso, coe
rente con la sua funzione economica, non può configurarsi come
abusivo.
Le società resistenti hanno negato l'assenso alla pubblicazio ne da parte della Selpress, ma ciò, e quali che siano state le ra
gioni immeditate che non rilevano perché la legge non subordi
na la legittimità del rifiuto ad alcun presupposto, in base alla le
gittimità del monopolio. Il problema, peraltro, se pure nell'ipotesi nella quale l'editore
della rassegna stampa operasse gratuitamente presentasse, co
munque risolta, un'ulteriore ragione di disamina, non si pone
quanto ad un imprenditore che professionalmente offre al mer
cato una selezione di prodotti altrui.
Del tutto ragionevolmente la legge non impedisce la pubbli cazione dello stesso articolo da parte di altri che non siano l'e
ditore dell'opera collettiva, inclusi i compilatori delle rassegne, ma riconosce al titolare del diritto al suo sfruttamento ovvero
allo sfruttamento dell'opera collettiva che esso va a comporre, il
diritto di impedirlo. 4.b. - Il motivo è infondato.
5. -11 ricorso deve essere rigettato.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 28 ago sto 2006, n. 18619; Pres. Cappuccio, Est. Napoleoni, P.M.
Uccella (conci, conf.); Leonardi (Avv. Crescimbeni) c. Pre
fetto di Terni. Cassa Trib. Terni 12 febbraio 2001 e decìde
nel merito.
Commercio (disciplina del) — Messaggi promozionali —
Diffusione radio-televisiva o telematica — Licenza del
questore — Esclusione (R.d. 18 giugno 1931 n. 773, appro
vazione del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza, art. 17 bis,
115; r.d. 6 maggio 1940 n. 635, approvazione del regolamento
per l'esecuzione del t.u. 18 giugno 1931 n. 773 delle leggi di
pubblica sicurezza, art. 205).
In tema di disciplina del commercio, non sussiste l'obbligo di
licenza del questore, prevista dall'art. 115 t.u.l.p.s., per chi
diffonde messaggi promozionali di prodotti o di servizi, rivolti
ad una collettività indeterminata di possibili fruitori, a mezzo
della stampa, della televisione, della radio o di strumenti te
lematici. mezzi comunque nella disponibilità dell'emittente,
avendone acquisito la commissione direttamente dagli inser
zionisti interessati. (1 )
(1) 1. - La Cassazione, riformando l'opposta decisione di merito, e
pronunciandosi anche nel merito, ha annullato l'ordinanza-ingiunzione dell'autorità competente, che aveva irrogato al presidente di una emit
tente radiofonica la sanzione pecuniaria prevista per la violazione del
l'art. 1 15 t.u.l.p.s., per aver venduto spazi pubblicitari, da mandare in
onda sulla stessa emittente, senza la licenza del questore. La nozione di agenzia d'affari, per la quale è prevista la licenza del
Il Foro Italiano — 2006.
Svolgimento del processo. — Con ordinanza-ingiunzione del
22 ottobre 1998 il prefetto della provincia di Terni ingiungeva alla sig. Lorella Leonardi — nella sua qualità di presidente e le
gale rappresentante della società cooperativa a responsabilità limitata Gamma radio stereo, gestore dell'omonima emittente
radiofonica — il pagamento della somma di lire 1.000.000, a
titolo di sanzione per la violazione dell'art. 115 r.d. 18 giugno 1931 n. 773 (t.u. delle leggi di pubblica sicurezza), in relazione
all'art. 205 r.d. 6 maggio 1940 n. 635 (regolamento per l'esecu
questore, è offerta dall'art. 205 r.d. 205/40, regolamento al t.u.l.p.s., che ne offre anche un'elencazione esemplificativa, richiamando co
munque le imprese di intermediazione nella trattazione degli affari al trui.
La sentenza in rassegna, superando precedenti orientamenti, ormai
risalenti, della stessa Cassazione, ha ricostruito tale nozione (comunque più ampia di quella ex art. 1742 c.c., contratto di agenzia), sia partendo dalle fattispecie espressamente richiamate, sia alla stregua del generale, fondamentale principio d'interpretazione restrittiva delle disposizioni limitative della libertà d'impresa (il richiamo all'art. 41 Cost, è impli cito. ma indubitabile).
Da qui l'affermazione del principio, secondo cui l'obbligo di licenza sussiste per le sole agenzie e comunque per chi svolga, con un minimo di organizzazione, attività d'intermediazione, tra soggetti determinati,
per agevolare la conclusione di affari. In tale ottica viene visto anche
l'espresso richiamo, da parte dell'art. 205 cit., agli uffici di pubblicità. Anche questi sono soggetti a licenza solo se svolgono attività d'in
termediazione, vale a dire se raccolgono contratti pubblicitari, interme diando tra gli inserzionisti e gli editori o gli emittenti radiotelevisivi.
Non è però il caso delle «strutture organizzate che si limitano alla diffusione dei messaggi», come appunto nella specie, ove l'emittente radiofonica si era limitata a «lanciare» messaggi pubblicitari diretta mente su diretta commissione dell'inserzionista.
Si noti, anzi, che la sentenza in rassegna precisa la portata dell'esclu sione dall'obbligo ex art. 115 cit., richiamando anche la diffusione di
messaggi sulla stampa, la televisione, in via telematica (Internet) sem
pre, che evidentemente, non vi sia stata l'intermediazione di altri sog getti.
Depone per tale ricostruzione anche l'individuazione degli interessi tutelati dall'obbligo di licenza (la norma in oggetto, va ricordato, aveva
originariamente tutela penale). Alla base vi sono infatti «esigenze di tutela dell'ordine pubblico e di
prevenzione dei reati, connessi ai pericoli insiti nell'esercizio incon
trollato dell'attività d'intermediazione ... la quale può prestarsi a frodi in danno del singolo contraente o di entrambi».
Di contro — per la mera diffusione di messaggi pubblicitari — non sussistono tali esigenze «pubblicistiche», o meglio vi è l'esigenza di
repressione della pubblicità ingannevole, che però è affidata all'Auto
rità garante della concorrenza e del mercato, ex d.leg. 74/92. II. - La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di leggere re
strittivamente la nozione di agenzia d'affari in oggetto: v. Cass. 22
maggio 2001. n. 6935, Foro it.. Rep. 2001, voce Commercio (disciplina del), n. 53. con riferimento all'attività di «visurista», consistente in in
dagini dietro retribuzione per conto terzi presso la conservatoria dei re
gistri immobiliari e il catasto (attività che non rientra nel concetto di
agenzia d'affari per il cui esercizio è richiesta la licenza prevista dal
l'art. 115 t.u.l.p.s. «in quanto esprime anzitutto un diritto soggettivo e
non è necessariamente strumentale all'intermediazione nella conclusio
ne di affari, né, infine, se esercitata individualmente, può ricompren dersi in una delle imprese "comunque organizzate' per le quali l'art.
204. 2° comma, del regolamento di esecuzione del t.u. impone la licen
za»). In senso contrario, proprio con riferimento all'attività di visurista, è
però Cass. 14 aprile 2000. n. 4863, id.. Rep. 2000, voce cit.. n. 54.
Tale ultima sentenza pone l'accento, sempre ai fini della sussistenza di un'agenzia di affari, rilevante ex art. 115 cit., sulla sufficienza «del
l'esercizio abituale per scopo di lucro di un'attività intermediaria per la
trattazione di affari altrui di qualsiasi genere, senza che siano necessa
rie una particolare organizzazione o la collaborazione di altre persone». In termini. Cons. Stato, sez. IV, 2 aprile 1996, n. 440. id.. Rep. 1996,
voce cit., n. 17 (secondo cui — sempre ai fini della definizione di
un'attività come agenzia di affari — non assumono rilevanza né la cir
costanza che l'agente non dispone del potere di impegnare direttamente il soggetto nel cui interesse opera, né le dimensioni dell'apparato orga nizzativo, richiedendosi solo che la struttura sia funzionale all'attività
d'intermediazione che l'impresa intende svolgere). Una concezione piuttosto estesa della nozione in oggetto (allorché
era ancora configurabile, in relazione all'art. 115 t.u.l.p.s., il reato pre visto dall'art. 665 c.p.) è fatta propria da Cass. 31 ottobre 1988, Super bo. id.. Rep. 1989, voce cit.. n. 94. Per la giurisprudenza di merito, v.
Pret. Roma 21 giugno 1986, id., Rep. 1987, voce cit., n. 78.
III. - La sentenza in rassegna tiene ben distinta la fattispecie surri
chiamata, per cui è escluso l'obbligo di licenza, dalle ipotesi in cui
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