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sezione I civile; sentenza 20 settembre 2006, n. 20410; Pres. De Musis, Est. Berruti, P.M. Pivetti...

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sezione I civile; sentenza 20 settembre 2006, n. 20410; Pres. De Musis, Est. Berruti, P.M. Pivetti (concl. conf.); Soc. Selpress (Avv. Auteri, Zeno-Zencovich) c. Soc. Milano finanza editori e altri (Avv. Sena, Tarchini, Leone, Arnoaldi Berti). Conferma App. Milano 26 marzo 2002 Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 12 (DICEMBRE 2006), pp. 3337/3338-3341/3342 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23201786 . Accessed: 24/06/2014 22:58 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.176 on Tue, 24 Jun 2014 22:58:12 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 20 settembre 2006, n. 20410; Pres. De Musis, Est. Berruti, P.M. Pivetti(concl. conf.); Soc. Selpress (Avv. Auteri, Zeno-Zencovich) c. Soc. Milano finanza editori e altri(Avv. Sena, Tarchini, Leone, Arnoaldi Berti). Conferma App. Milano 26 marzo 2002Source: Il Foro Italiano, Vol. 129, No. 12 (DICEMBRE 2006), pp. 3337/3338-3341/3342Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23201786 .

Accessed: 24/06/2014 22:58

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 20 set

tembre 2006, n. 20410; Pres. De Musis, Est. Berruti, P.M.

Pivetti (conci, conf.); Soc. Selpress (Avv. Auteri, Zeno

Zencovich) c. Soc. Milano finanza editori e altri (Avv. Sena,

Tarchini. Leone, Arnoaldi Berti). Conferma App. Milano

26 marzo 2002.

Diritti d'autore — Quotidiano o periodico — Articoli —

Libera riproducibilità — Editore — Riserva — Rassegna

stampa altrui — Diffusione informatica — Pubblicazione — Illiceità (L. 22 aprile 1941 n. 633, protezione del diritto

d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, art. 7. 12.

38, 65). Concorrenza (disciplina della) — Concorrenza sleale — In

formazioni o notizie — Diritti altrui di sfruttamento —

Pubblicazione sistematica — Rassegna stampa telematica — Fattispecie (Cod. civ., art. 2598: 1. 22 aprile 1941 n. 633.

art. 65. 101). Diritti d'autore — Riviste — Articoli — Riproduzione

Editore — Licenza — Rifiuto — Abuso di diritto —

Esclusione (Cost., art. 41; cod. civ., art. 2598; 1. 22 aprile 1941 n. 633. art. 38. 65).

L'editore eli un quotidiano o di un periodico, quale titolare dei

diritti di sfruttamento economico sull'opera collettiva, e di

conseguenza sulle parti che la compongono, è legittimato ad

opporsi alla pubblicazione, su una rassegna stampa diffusa, a

scopo di lucro, in via informatica, di articoli tratti dalla pro

pria pubblicazione, per i quali la riproduzione o l'utilizzazio

ne è stata espressamente riservata dall'editore stesso. ( 1 )

Costituisce atto di concorrenza sleale la pubblicazione o ripro duzione sistematica e parassitaria, a scopo di lucro, di infor

mazioni o notizie il cui sfruttamento spetta ad altri (nella spe cie, la Suprema corte ha confermato, ritenendola immune da

vizi logici e giuridici, la decisione di merito che ha affermato l'illiceità della sistematica pubblicazione, in una rassegna

stampa diffusa in via telematica, di articoli tratti da pubblica

zioni periodiche altrui, per i quali l'editore aveva formulato

espressa riserva ai sensi dell'art. 65 l.d.a.). (2)

Il rifiuto anche sistematico dell'editore di concedere licenze per la riproduzione in rassegne stampa di articoli pubblicati nelle

proprie riviste non può mai costituire abuso di diritto, e tan

tomeno violazione dell'art. 41 Cost., in quanto la legge non

subordina ad alcun presupposto la legittimità di tale rifiuto, essendo l'editore titolare, al riguardo, del diritto esclusivo di

utilizzazione economica dell'opera collettiva. (3)

( 1-3) 1. - La sentenza in rassegna chiude una controversia decennale,

promossa da alcuni editori nei confronti di un concorrente che distri

buiva articoli tratti da loro giornali e periodici, trasmettendoli, in modo

sistematico, in via telematica, rendendoli anzi accessibili fin dalle pri me ore del mattino (quindi, sostanzialmente, pressoché in contempora nea alla prima diffusione cartacea).

Da qui l'inibitoria già disposta, in via cautelare, da Trib. Milano 8

aprile 1997, che. in sede di reclamo, aveva integralmente riformato

Trib. Milano 14 febbraio 1997 (entrambe in Foro it.. 1997, I. 3030, con

osservazioni di Palmieri; i provvedimenti sono riportati anche in Giur.

dir. ind., 1997, rispettivamente 627 e 679). Nel merito, l'inibitoria è stata ribadita da Trib. Milano 13 luglio

2000, Foro it.. Rep. 2002, voce Diritti d'autore, n. 111 (per esteso. An

nali it. dir. autore, 2001, 471). confermata da App. Milano 26 marzo

2002, Foro it., Rep. 2004. voce cit.. n. 56 (per esteso, Annali it. dir.

autore, 2003, 799, e Giur. dir. ind., 2003, 227), che è la sentenza ora a

sua volta confermata dalla Cassazione. La sentenza in rassegna ha avuto buon gioco a riconoscere nell'edi

tore il titolare dei diritti d'autore sul giornale o periodico, quale opera collettiva, ai sensi degli art. 7, 12, 38 l.d.a., anche con riferimento ai

singoli articoli che la compongono. Da qui nella specie, a fronte della formulazione dell'espressa riserva

ai sensi dell'art. 65 l.d.a., accertata in sede di merito, il diritto dell'e

ditore ad opporsi alla pubblicazione degli articoli nella rassegna stampa informatica in contestazione (massima I).

II. - Più precisamente l'art. 65 cit., nel testo novellato dal d.leg. 68/03. prevede la libera riproducibilità degli articoli di attualità di ca

rattere economico, politico, religioso, già pubblicati su riviste o nei

giornali oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, purché' si indichino la fonte da cui sono stati tratti, la data e il nome dell'auto

re, se riportato, e sempre che la riproduzione o l'utilizzazione non sia

stata espressamente riservata.

Le sentenze di merito, nella vicenda decisa da Cass. 20410/06, ave

II Foro Italiano — 2006 — Pane 1-63.

Svolgimento del processo. — La Milano finanza editori s.p.a.,

la Class editori s.p.a. e la Erinne s.r.l., con ricorso del 9 gennaio 1997 ex art. 700 c.p.c. chiedevano al Tribunale di Milano di ini

bire alla Selpress s.r.l. di riprodurre in modo sistematico gli ar

ticoli dei giornali e dei periodici di esse ricorrenti per trasmet

terli in via telematica ai propri clienti. 11 tribunale dava il richie

sto provvedimento. Con atto del 22 aprile 1997 le predette società convenivano

davanti al medesimo tribunale la Selpress chiedendo fosse det'i

vano sottolineato l'illegittimità, ex art. 65 cit., della ripubblicazione dell'articolo nella rassegna stampa elettronica, contemporanea a quella cartacea.

L'onere di provare l'intervento dell'espressa riserva incombe sull'e

ditore: cfr. Trib. Genova 12 luglio 2000. Foro ir., Rep. 2002. voce cit.,

n. 107, pronunciata con riferimento ad una vicenda molto simile a

quella ora definita dalla Cassazione, e nei confronti di uno degli stessi

editori telematici. Tale pronuncia ha confermato, nel merito. Trib. Ge

nova. ord. 3 dicembre 1997. id.. Rep. 1998. voce Concorrenza (disci

plina). n. 161. Sul presupposto che la ratio dell'art. 65 l.d.a. è quella di tutelare la

notorietà della rivista che per prima ha pubblicato la notizia. App. Mi

lano 23 gennaio 2001, id., Rep. 2002, voce Diritti d'autore, n. 105. as

sume che «l'editore del periodico, che consegue in esclusiva per l'Italia

dal relativo titolare estero, che per primo l'ha diffusa, i diritti di utiliz

zazione economica di un'intervista, non è legittimato ad agire ai sensi

della disposizione summenzionata nei confronti dell'editore concor

rente che pubblichi l'intervista su di un proprio periodico senza citarne

la fonte». III. - In dottrina, sulle rassegne stampa, cfr. Giacomardo. Rassegna

stampa e tutela del diritto d'autore, in Dir. ed economia mezzi di co

municazione, 2005. 149: Di Franco. Rassegne stampa «on line»: pro blemi e prospettive, in Contratto e impr., 2002. 1206: D'Arrigo. Ras

segne stampa «on line» e tutela della concorrenza, in Dir. informazio ne e informatica. 1998. 995: Pennisi. Le rassegne stampa telematiche, in Annali it. dir. autore. 1998, 172; Galli, Banche dati e giornali, id..

1997. 43; cfr.. per ulteriori richiami. Ubertazzi (a cura di). Commenta

rio breve al diritto della concorrenza, Padova. 2004, sub art. 65 l.d.a..

1387. È frequente l'affermazione che le rassegne stampa elettroniche

costituiscono un pericolo maggiore per i diritti esclusivi sull'articolo di

giornale, per la rapidità della diffusione, della vastità Ae\Yaudience che

possono raggiungere e della comodità di fruizione per l'utente. In altri

termini, la ripubblicazione in tempo reale di articoli su Internet, anche

non riservati, non è funzionale alla pubblica informazione, perché di

sincentiva la creazione di articoli originali (cfr. Ubertazzi, op. cit..

1390). Va infine segnalato che il d.l. 3 ottobre 2006 n. 262 (c.d. collegato

alla finanziaria) ha introdotto all'art. 32 il comma 1 bis dell'art. 65

l.d.a.. profondamente modificando l'assetto sopra esaminato, a sostan

ziale vantaggio degli editori (e con conseguenti, vivaci polemiche). La

nuova disposizione infatti prevede che «I soggetti che realizzano, con

qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o

giornali, devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da

cui i suddetti articoli sono tratti. La misura di tale compenso e le mo

dalità di riscossione sono determinate sulla base di accordi tra i soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle categorie interessate.

Sono escluse dalla corresponsione del compenso le amministrazioni

pubbliche di cui all'art. 1 d.leg. 30 marzo 2001 n. 165». L'art. 32 è

stato soppresso in sede di conversione in 1. 24 novembre 2006 n. 286, G.U. n. 277 del 2006.

IV. - La pubblicazione sistematica in oggetto costituisce illecito ex

art. 101 l.d.a., secondo cui «la riproduzione di informazioni e notizie è

lecita purché non sia effettuata con l'impiego di atti contrari agli usi

onesti in materia giornalistica, e purché se ne citi la fonte».

Costituisce un classico tema del diritto d'autore la riconducibilità o

meno alla concorrenza sleale, ex art. 2598 c.c., degli «atti contrari agli usi in materia giornalistica» di cui alla norma cit.

La sentenza in rassegna propende senz'altro, tout court, per la prima soluzione, già fatta propria da App. Milano 26 marzo 2002, cit.

In tal senso sembra essere la giurisprudenza prevalente: cfr., ad

esempio, Trib. Genova 12 luglio 2000. cit., secondo cui (come detto in

fattispecie corrispondente a quella ora decisa dalla Cassazione) «l'inse

rimento sistematico, in una rassegna stampa quotidiana trasmessa via

Internet in tempo pressoché reale, di ampi stralci di articoli ed informa

zioni pubblicati su periodico di editore concorrente costituisce illecito

ai sensi dell'art. 101 l.d.a., che è norma speciale rispetto a quella di cui

alla previsione dell'art. 2598, n. 3, c.c.».

Non mancano però provvedimenti che propendono per l'autonomia

delle due fattispecie, sicché — ricorrendone i presupposti — gli art.

101 l.d.a. e 2598 c.c. potrebbero operare congiuntamente; in tal senso è

Trib. Milano 14 febbraio 1997, cit., come accennato il primo provve dimento cautelare adottato nella vicenda ora definitivamente decisa (e subito riformato in sede di reclamo); cfr. anche Trib. Torino 24 luglio

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PARTE PRIMA 3340

nitivamente accertato il carattere illecito del predetto compor tamento e fosse pronunciata sentenza di inibitoria e condanna al

risarcimento dei danni.

Il tribunale accoglieva le domande delle attrici nel contrad

dittorio delle parti. La Selpress proponeva appello e la corte di Milano lo rigetta

va ritenendo violati i diritti d'autore delle società editrici, sul

ritenuto carattere di opera collettiva dei periodici e dei giornali in questione, e provata anche la concorrenza sleale attesa la fi

nalità di lucro della pubblicazione della rassegna stampa del

l'appellante. Contro questa sentenza ricorre per cassazione con quattro

motivi la Selpress. Resistono con controricorso le società editri

ci. Le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione. — 1. - Con il primo motivo di ricorso

la Selpress lamenta la violazione dell'art. 65 1. n. 633 del 1941

(l.d.a.) nonché la motivazione insufficiente ed omessa sui relati

vi punti decisivi, per avere la sentenza impugnata ritenuto inap

plicabile alla fattispecie l'eccezione al diritto dell'autore previ sta dalla norma citata, alle rassegne stampa in generale ed a

quella della ricorrente in particolare. Sostiene che la sentenza ha

ritenuto erroneamente gli articoli in questione rientranti nel

l'espressa riserva di divieto di riproduzione, come tali non ri

producibili nelle rassegne stampa. Sostiene che la rassegna te

matica in questione non dà luogo ad una violazione del diritto di

autore la cui protezione riguarda l'opera collettiva in sé e non le

sue parti separate e sostiene pure che per ritenere il vigore della

riserva la corte di merito avrebbe, prima, dovuto accertare l'av

venuto acquisto in capo all'editore del diritto sul singolo arti

colo, poi riprodotto. La. - Con il secondo motivo che deve essere esaminato in

sieme al primo in quanto ad esso connesso la ricorrente lamenta

la violazione e la falsa applicazione dei principi in tema di ac

quisto e di estensione del diritto d'autore sull'opera collettiva.

Sostiene ancora che la corte di merito avrebbe dovuto accertare

l'acquisto in capo all'editore dei diritti da lui pretesi, prima di

riconoscerne la legittimazione ad agire. 2. - Osserva il collegio anzitutto che è pacifica la pubblica

zione degli articoli in questione con modalità elettroniche che

ne consentivano la distribuzione a scopo di lucro, già dalle sei

del mattino, anticipando, ovvero accompagnando, la prima pub blicazione dei medesimi. Viene in questione, come ritiene la

parte resistente, la posizione dell'editore dell'opera collettiva, non potendosi dubitare dell'applicazione ai periodici ed ai gior nali della normativa relativa, ai sensi degli art. 38 ss. l.d.a., e

quindi quella dell'estensione del suo diritto di sfruttamento

della stessa.

1995. Foro it.. Rep. 1996. voce cit.. n. 87 (per esteso. Dir. autore, 1996. 247).

Per altro verso, efr. Trib. Trento 22 febbraio 2000. Foro it.. Rep. 2001, voce Marchio, n. 144, secondo cui «costituisce lesione del diritto assoluto all'utilizzazione esclusiva del marchio registrato Rai della Rai Radiotelevisione italiana ex art. 1 e 13 1. marchi e ad un tempo concor renza sleale ex art. 2598. n. 1, c.c. l'utilizzo del marchio Rai ad opera di un'agenzia giornalistica quale parte del suo indirizzo Internet e come intestazione della pagina di presentazione del relativo sito Internet de dicato tra l'altro ad un servizio di rassegna stampa dei telegiornali ed in

particolare di quelli della Rai».

Cfr., infine. Ubertazzi, op. cit., sub art. 101 l.d.a., 1503. V. - La Cassazione, in ultimo, esclude — con motivazione tranchant

— che il sistematico rifiuto dell'editore di concedere licenza alla ripro duzione da parte di terzi di articoli contenuti nelle sue pubblicazioni integri gli estremi dell'abuso del diritto. È stata così disattesa una spe cifica — e fumosa — doglianza dell'editore telematico ricorrente, se condo cui la compilazione e l'offerta della rassegna stampa sarebbe tutelata dall'art. 41 Cost.

La sentenza in rassegna, come detto, ha seccamente replicato che, ferma la legittimità dell'impresa che fornisce al mercato una rassegna stampa, va comunque tutelato il diritto dell'autore — ovvero dell'edito re — allo sfruttamento in esclusiva dell'opera.

In tal senso, anche App. Milano 26 marzo 2002, cit., che aveva anche

precisato, a fondamento della legittimità del rifiuto della licenza, che l'editore comunque non può «impedire la riproduzione di detti articoli una volta che essi siano stati resi concretamente accessibili al pubbli co».

Per ulteriori spunti sui difficili e complessi rapporti tra libertà della concorrenza e monopolio dei diritti di proprietà industriale ed intellet tuale. cfr. Cass. 26 gennaio 2006. n. 1636, Foro it.. 2006. I. 687. [G. Casaburi]

Il Foro Italiano — 2006.

Norma da cui muovere per una corretta impostazione del pro blema è l'art. 7 l.d.a. in base al quale chi dirige ed organizza

l'opera collettiva è considerato autore. Pertanto nella vicenda,

non risultando in causa alcun elemento tale da superare la pre detta presunzione, le società editrici sono da considerare autori

delle riviste da esse edite, e dunque titolari dei diritti di cui al

l'art. 12 l.d.a. (prima pubblicazione dell'opera e sfruttamento

economico della stessa). E ciò senza alcun bisogno di accertare,

come pretende la parte ricorrente, un diverso modo ovvero una

distinta fonte di acquisto del diritto sull'opera componente, ri

spetto a quello sull'opera collettiva.

Ai sensi dell'art. 38 l.d.a. infatti, quanto all'opera collettiva,

salvo patto contrario, il diritto di utilizzazione economica spetta all'editore, senza pregiudizio ai sensi dell'art. 7 per i diritti di

chi organizza e dirige. È l'editore ovvero l'imprenditore dell'e

ditoria che assumendo naturalmente il rischio della pubblicazio ne ha diritto, salvo patto di cessione, alla percezione del risul

tato economico. Tutto ciò esclude il rilievo più volte sottoli

neato dalla ricorrente dell'unitarietà dell'opera collettiva sotto il

profilo giuridico, dalla quale discenderebbe che il diritto d'auto

re di cui si tratta riguarderebbe l'opera tutta insieme e non le sue

parti. È ben vero infatti che il diritto dell'editore si estende a

tutta l'opera, ma includendone le parti al fine di pervenire all'o

biettivo pratico della protezione di cui si tratta che è di assicura

re l'esclusività dello sfruttamento. Esclusività che sarebbe

svuotata dalla distinzione anche in termini di tutela che la ricor

rente propone giacché l'opera collettiva per definizione si com

pone di distinguibili, sul piano ontologico, opere d'autore, il cui

sfruttamento avviene in quanto parti di un tutto.

2.a. - Non rileva nella fattispecie in esame l'idoneità, o meno, della modalità elettronica della pubblicazione degli articoli in

rassegna, né il carattere specializzato della stessa, non essendo

in questione il diritto di prima pubblicazione considerato a sé

stante ma, al più, quale elemento dello sfruttamento. Viene in

rilievo l'osservazione che la rassegna stampa fatta a scopo di

lucro non è dalla legge esentata dalla protezione spettante al

l'autore ed all'editore dell'opera alla quale essa attinge. Per

tanto. come ha ritenuto il giudice del merito, l'art. 65 l.d.a. se da

un canto per la considerazione dell'attualità degli articoli ne

consente la libera riproducibilità in altre forme di pubblicazione, fa eccezione per il caso in cui il titolare dei diritti di sfrutta

mento se ne sia riservata, appunto, la riproduzione o l'utilizza

zione. E nel caso di specie tale riserva espressa è pacifica, in

quanto accertata articolo per articolo dal giudice del merito, con

affermazione non contestata. E con ciò togliendo ogni fonda

mento all'appena adombrata possibilità che solo una certa

quantità degli articoli stessi siano stati oggetto della riserva.

Consegue la legittimazione dell'editore ad agire per la tutela

del suo diritto esclusivo, senza bisogno di dare prova del suo

acquisto sul medesimo giacché esso fa parte originariamente del

suo patrimonio.

Consegue pure, va detto per completezza, l'irrilevanza dei

mai discussi diritti degli autori degli articoli in questione, che

nella vicenda non vengono evocati.

2.b. - I due motivi sono infondati.

3. - E infondata la terza censura attraverso la quale la parte ri

corrente lamenta la violazione dell'art. 101 l.d.a. e la ritenuta

concorrenza sleale attraverso la pubblicazione e distribuzione in

rassegna. La norma suddetta definisce illecito, dunque partecipe della natura dell'atto di concorrenza preso in considerazione

dall'art. 2598 c.c., tra gli altri, la pubblicazione o riproduzione sistematica a scopo di lucro di informazioni o notizie, il cui

sfruttamento spetti ad altri. La rassegna stampa distribuita a

scopo di lucro rientra in tale forma di sfruttamento giacché rea

lizza una vendita del prodotto offerto al mercato dall'editore

dell'opera riprodotta, in tutto o in parte, con caratteristiche pa rassitarie.

4. - Con l'ultimo mezzo la ricorrente lamenta che la mancata

concessione da parte delle odierne resistenti della concessione a

Selpress di riprodurre gli articoli delle loro pubblicazioni in ras

segna stampa ha fatto sì che attraverso l'apparente esercizio le

gittimo di un proprio diritto le stesse realizzassero un abuso del

medesimo.

L'impresa commerciale che si realizza nella compilazione e

nell'offerta di rassegne stampa è, infatti, tutelata dall'art. 41

Cost., norma che la corte di merito avrebbe dimenticato.

4.a. - Osserva il collegio che la suggestione operata dalla cen

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

sura poggia su di un equivoco. Non viene in questione nella

specie la legittimità dell'impresa che fornisce al mercato una

rassegna stampa, peraltro come nel caso che ne occupa, mirata

all'interesse di ben precisati consumatori della notizia. Viene in

rilievo il corretto rapporto tra il monopolio di sfruttamento del

l'opera che spetta all'autore ed il diritto di altri soggetti, possi bili ovvero potenzialmente titolari di diritti di utilizzazione sulla

stessa opera, che non configgano con il predetto, legittimo,

monopolio. La legge infatti, proteggendo l'opera di autore an

che nel suo contenuto economico, consente solo all'autore (in

questo caso, s'è detto, all'editore) di cedere lo sfruttamento ov

vero di consentire che altri vi partecipino. Fino a che dura la

protezione dell'autore ogni atto a difesa del medesimo da

eventuali aggressioni, ed ogni atto di esercizio dello stesso, coe

rente con la sua funzione economica, non può configurarsi come

abusivo.

Le società resistenti hanno negato l'assenso alla pubblicazio ne da parte della Selpress, ma ciò, e quali che siano state le ra

gioni immeditate che non rilevano perché la legge non subordi

na la legittimità del rifiuto ad alcun presupposto, in base alla le

gittimità del monopolio. Il problema, peraltro, se pure nell'ipotesi nella quale l'editore

della rassegna stampa operasse gratuitamente presentasse, co

munque risolta, un'ulteriore ragione di disamina, non si pone

quanto ad un imprenditore che professionalmente offre al mer

cato una selezione di prodotti altrui.

Del tutto ragionevolmente la legge non impedisce la pubbli cazione dello stesso articolo da parte di altri che non siano l'e

ditore dell'opera collettiva, inclusi i compilatori delle rassegne, ma riconosce al titolare del diritto al suo sfruttamento ovvero

allo sfruttamento dell'opera collettiva che esso va a comporre, il

diritto di impedirlo. 4.b. - Il motivo è infondato.

5. -11 ricorso deve essere rigettato.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 28 ago sto 2006, n. 18619; Pres. Cappuccio, Est. Napoleoni, P.M.

Uccella (conci, conf.); Leonardi (Avv. Crescimbeni) c. Pre

fetto di Terni. Cassa Trib. Terni 12 febbraio 2001 e decìde

nel merito.

Commercio (disciplina del) — Messaggi promozionali —

Diffusione radio-televisiva o telematica — Licenza del

questore — Esclusione (R.d. 18 giugno 1931 n. 773, appro

vazione del t.u. delle leggi di pubblica sicurezza, art. 17 bis,

115; r.d. 6 maggio 1940 n. 635, approvazione del regolamento

per l'esecuzione del t.u. 18 giugno 1931 n. 773 delle leggi di

pubblica sicurezza, art. 205).

In tema di disciplina del commercio, non sussiste l'obbligo di

licenza del questore, prevista dall'art. 115 t.u.l.p.s., per chi

diffonde messaggi promozionali di prodotti o di servizi, rivolti

ad una collettività indeterminata di possibili fruitori, a mezzo

della stampa, della televisione, della radio o di strumenti te

lematici. mezzi comunque nella disponibilità dell'emittente,

avendone acquisito la commissione direttamente dagli inser

zionisti interessati. (1 )

(1) 1. - La Cassazione, riformando l'opposta decisione di merito, e

pronunciandosi anche nel merito, ha annullato l'ordinanza-ingiunzione dell'autorità competente, che aveva irrogato al presidente di una emit

tente radiofonica la sanzione pecuniaria prevista per la violazione del

l'art. 1 15 t.u.l.p.s., per aver venduto spazi pubblicitari, da mandare in

onda sulla stessa emittente, senza la licenza del questore. La nozione di agenzia d'affari, per la quale è prevista la licenza del

Il Foro Italiano — 2006.

Svolgimento del processo. — Con ordinanza-ingiunzione del

22 ottobre 1998 il prefetto della provincia di Terni ingiungeva alla sig. Lorella Leonardi — nella sua qualità di presidente e le

gale rappresentante della società cooperativa a responsabilità limitata Gamma radio stereo, gestore dell'omonima emittente

radiofonica — il pagamento della somma di lire 1.000.000, a

titolo di sanzione per la violazione dell'art. 115 r.d. 18 giugno 1931 n. 773 (t.u. delle leggi di pubblica sicurezza), in relazione

all'art. 205 r.d. 6 maggio 1940 n. 635 (regolamento per l'esecu

questore, è offerta dall'art. 205 r.d. 205/40, regolamento al t.u.l.p.s., che ne offre anche un'elencazione esemplificativa, richiamando co

munque le imprese di intermediazione nella trattazione degli affari al trui.

La sentenza in rassegna, superando precedenti orientamenti, ormai

risalenti, della stessa Cassazione, ha ricostruito tale nozione (comunque più ampia di quella ex art. 1742 c.c., contratto di agenzia), sia partendo dalle fattispecie espressamente richiamate, sia alla stregua del generale, fondamentale principio d'interpretazione restrittiva delle disposizioni limitative della libertà d'impresa (il richiamo all'art. 41 Cost, è impli cito. ma indubitabile).

Da qui l'affermazione del principio, secondo cui l'obbligo di licenza sussiste per le sole agenzie e comunque per chi svolga, con un minimo di organizzazione, attività d'intermediazione, tra soggetti determinati,

per agevolare la conclusione di affari. In tale ottica viene visto anche

l'espresso richiamo, da parte dell'art. 205 cit., agli uffici di pubblicità. Anche questi sono soggetti a licenza solo se svolgono attività d'in

termediazione, vale a dire se raccolgono contratti pubblicitari, interme diando tra gli inserzionisti e gli editori o gli emittenti radiotelevisivi.

Non è però il caso delle «strutture organizzate che si limitano alla diffusione dei messaggi», come appunto nella specie, ove l'emittente radiofonica si era limitata a «lanciare» messaggi pubblicitari diretta mente su diretta commissione dell'inserzionista.

Si noti, anzi, che la sentenza in rassegna precisa la portata dell'esclu sione dall'obbligo ex art. 115 cit., richiamando anche la diffusione di

messaggi sulla stampa, la televisione, in via telematica (Internet) sem

pre, che evidentemente, non vi sia stata l'intermediazione di altri sog getti.

Depone per tale ricostruzione anche l'individuazione degli interessi tutelati dall'obbligo di licenza (la norma in oggetto, va ricordato, aveva

originariamente tutela penale). Alla base vi sono infatti «esigenze di tutela dell'ordine pubblico e di

prevenzione dei reati, connessi ai pericoli insiti nell'esercizio incon

trollato dell'attività d'intermediazione ... la quale può prestarsi a frodi in danno del singolo contraente o di entrambi».

Di contro — per la mera diffusione di messaggi pubblicitari — non sussistono tali esigenze «pubblicistiche», o meglio vi è l'esigenza di

repressione della pubblicità ingannevole, che però è affidata all'Auto

rità garante della concorrenza e del mercato, ex d.leg. 74/92. II. - La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di leggere re

strittivamente la nozione di agenzia d'affari in oggetto: v. Cass. 22

maggio 2001. n. 6935, Foro it.. Rep. 2001, voce Commercio (disciplina del), n. 53. con riferimento all'attività di «visurista», consistente in in

dagini dietro retribuzione per conto terzi presso la conservatoria dei re

gistri immobiliari e il catasto (attività che non rientra nel concetto di

agenzia d'affari per il cui esercizio è richiesta la licenza prevista dal

l'art. 115 t.u.l.p.s. «in quanto esprime anzitutto un diritto soggettivo e

non è necessariamente strumentale all'intermediazione nella conclusio

ne di affari, né, infine, se esercitata individualmente, può ricompren dersi in una delle imprese "comunque organizzate' per le quali l'art.

204. 2° comma, del regolamento di esecuzione del t.u. impone la licen

za»). In senso contrario, proprio con riferimento all'attività di visurista, è

però Cass. 14 aprile 2000. n. 4863, id.. Rep. 2000, voce cit.. n. 54.

Tale ultima sentenza pone l'accento, sempre ai fini della sussistenza di un'agenzia di affari, rilevante ex art. 115 cit., sulla sufficienza «del

l'esercizio abituale per scopo di lucro di un'attività intermediaria per la

trattazione di affari altrui di qualsiasi genere, senza che siano necessa

rie una particolare organizzazione o la collaborazione di altre persone». In termini. Cons. Stato, sez. IV, 2 aprile 1996, n. 440. id.. Rep. 1996,

voce cit., n. 17 (secondo cui — sempre ai fini della definizione di

un'attività come agenzia di affari — non assumono rilevanza né la cir

costanza che l'agente non dispone del potere di impegnare direttamente il soggetto nel cui interesse opera, né le dimensioni dell'apparato orga nizzativo, richiedendosi solo che la struttura sia funzionale all'attività

d'intermediazione che l'impresa intende svolgere). Una concezione piuttosto estesa della nozione in oggetto (allorché

era ancora configurabile, in relazione all'art. 115 t.u.l.p.s., il reato pre visto dall'art. 665 c.p.) è fatta propria da Cass. 31 ottobre 1988, Super bo. id.. Rep. 1989, voce cit.. n. 94. Per la giurisprudenza di merito, v.

Pret. Roma 21 giugno 1986, id., Rep. 1987, voce cit., n. 78.

III. - La sentenza in rassegna tiene ben distinta la fattispecie surri

chiamata, per cui è escluso l'obbligo di licenza, dalle ipotesi in cui

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