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sezione I civile; sentenza 21 dicembre 1984, n. 6664; Pres. Bologna, Est. Lipari, P. M. Iannelli...

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sezione I civile; sentenza 21 dicembre 1984, n. 6664; Pres. Bologna, Est. Lipari, P. M. Iannelli (concl. conf.); Soc. La Fondiaria (Avv. Fortini Gobbo) c. Franceschini (Avv. Gentileschi) e altri. Conferma App. Firenze 12 maggio 1982 Source: Il Foro Italiano, Vol. 108, No. 9 (SETTEMBRE 1985), pp. 2315/2316-2321/2322 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23178003 . Accessed: 25/06/2014 05:35 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.229.229.162 on Wed, 25 Jun 2014 05:35:31 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 21 dicembre 1984, n. 6664; Pres. Bologna, Est. Lipari, P. M. Iannelli(concl. conf.); Soc. La Fondiaria (Avv. Fortini Gobbo) c. Franceschini (Avv. Gentileschi) e altri.Conferma App. Firenze 12 maggio 1982Source: Il Foro Italiano, Vol. 108, No. 9 (SETTEMBRE 1985), pp. 2315/2316-2321/2322Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23178003 .

Accessed: 25/06/2014 05:35

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2315 PARTE PRIMA 2316

luogo ad un altro può configurarsi o il contratto di vendita con

spedizione — a favore del quale opera la presunzione iuris

tantum stabilita dall'art. 1510 c.c. secondo il quale la consegna della cosa venduta si considera effettuato nel luogo in cui è

rimessa al vettore o allo spedizioniere — ovvero il contratto di

vendita con consegna all'arrivo nel quale la consegna deve essere

effettuata nel domicilio dell'acquirente o nella sedè della sua

impresa. Nel caso in esame — come sii è già visto esaminando il primo

motivo di ricorso — il contratto di cui trattosi è da qualificarsi — come ha ritenuto la sentenza impugnata — contratto di

vendita con consegna all'arrivo.

Nella vendita di una cosa costituente un genus con spedizione da piazza a piazza, occorre distinguere l'ipotesi in cui la merce

spedita sia destinata esclusivamente al compratore medesimo ed

in cui il venditore abbia effettuato contemporaneamente più

spedizioni del medesimo genere venduto distinguendo, però, le

singole partite destinate ai diversi compratori!, mediante la loro

individuazione e 'separazione materiale, dalla diversa ipotesi in

cui; la merce vendute, consistente in un genus, faccia parte di un

più grosso quantitativo del medesimo genus imbarcato e spedito al venditore alla rinfusa pier vari compratori-destinatari, senza

distinzione alcuna di lotti e senza alcun riferimento idoneo, per individuare fin dalla spedizione la merce venduta a ciascun

acquirente. Solo nel primo caso il compratore, ai sensi del 2°

comma dell'art. 1510 e dell'art. 1378, acquista la proprietà della

cosa alienatagli e ne assume il rischio correlativo per effetto della

specificazione fatta dal venditore con la consegna al vettore per la spedizione. Nel -secondo caso, invece, la vendite rimane di

genere illimitato ed il venditore non si libera con la consegna al

vettore, ma solo con la separazione delle singole partite all'arrivo

e con la loro individuazione per la consegna, in questo caso è di

■tutta evidenza che, essendo stata caricata la merce alla rinfusa

con la spedizione di un unico quantitativo dello stesso genere, non sussiste la possibilità di configurare un genus limitatum; a

tale principio questa corte ha ritenuto (Cass. 974/58, Foro it., Rep.

1958, voce Vendita, n, 192; 1387/58, ibid., n, 191; 1480/47 id.,

Rep. 1947, voce cit., n. 183) che si possa derogare quando il

contratto abbia stabilito in modo espresso una diversa regolamen

tazione prevedendo che il lotto venduto al singolo compratore

possa far parte di una massa caricata alla rinfusa dal venditore e

consegnata al vettore per l'inoltro a destinazione, così da perveni re alla formazione di un genus limitatum, almeno in rapporto all'intera massa così caricata e spedita.

La specificazione è, comunque, un'attività essenziale ed impre scindibile perché si verifichino, insieme agli effetti obbligatori, anche gli effetti- reali della vendita di un genus, e, quindi, il

passaggio della proprietà, nonché, conseguentemente, dei rischi1,

aill'acquirente. Pertanto, non sussiste individuazione, ai sensi

dell'art. 1378 c.c., quando al vettore siano state consegnate indistintamente più partite di merci destinate a diversi destinata ri acquirenti; l'individuazione, quale effetto della consegna al

vettore, come ritiene autorevole dottrina, d produce soltanto

quando si tratti di spedizione destinata esclusivamente ad un dato

compratore o di più spedizioni contemporanee, ma ben distinte,

aventi ciascuna un proprio oggetto materialmente individuato per ciascun compratore e già separato dagli altri beni spediti; se tale

separazione non è state effettuate neanche all'atto della spedizio ne e deve, quindi, essere effettuata solo -all'arrivo, trattasi -di

vendita di genere. In questo secondo caso la consegna effettuata

al vettore è correlativa -soltanto al contratto di trasporto e non

anche al contratto di vendita, in adempimento del quale la

consegna dovrà essere effettuate all'acquirente ovvero ad un suo

rappresentante all'arrivo della merce a destinazione.

Nel caso in esame i giudici di merito hanno accertato che il

vino è -stato caricato alla rinfusa nei vari serbatoi della nave

senza alcuna -distinzione tra le partite destinate ai diversi acqui

renti; non si è, quindi, verificato il presupposto necessario per il

verificarsi -della specificazione e, -non essendo avvenuta la conse

gna ex vendita, il rischio del trasporto, che è stato effettuato a

cura del venditore — il quale ha soelto il vettore, ha sorvegliato le operazioni di1 carico, facendo perfino accertare dal proprio

enologo e direttore della stessa cantina soci-ale, l'idoneità della

nave e dei contenitori ed ha esonerato i-I vettore da ogni

responsabilità — è rimasto a carico del venditore. Per effetto della

clausola F.O.B., invece, le spese del -trasporto medesimo erano

state a carico degli -acquirenti.

Tale disciplina delle obbligazioni assunte dalle parti desunta

dalla loro comune volontà, quale risulto dal contratto e dai loro

Il Foro Italiano — 1985.

comportamenti successivi, è pienamente compatibile con la clausola

free on board (F.O.B.). Infatti l'effetto essenziale di questa clausola è quello di porre a

carico del venditore, oltre le spese sostenute per portare la cosa

fino al mezzo di trasporto o fimo ai magazzini del vettore, anche

le spese per caribarla sul mezzo di trasporto; le spese del

trasporto restano, invece, a carico del compratore. La clausola F.O.B. contempla, quindi, l'obbligazione accessoria

di trasportare le cose fino al porto d'imbarco e di caricarle sul

mezzo di trasporto ponendo tali prestazioni a carico del venditore

poiché comprese nel prezzo pattuito. La clausola F.O.B. non è incompatibile con la presunzione iuris

tantum fissata dal 2° comma dell'art. 1510 c.c., secondo cui', se la

cosa venduta deve essere trasportata da un luogo ad un altro, il

venditore si libera dall'obbligo della consegna rimettendo la cosa

al vettore; ma tale effetto, che identifica il porto di imbarco con

il luogo di esecuzione dell'obbligazione così come l'altro effetto

che si verifica nelle vendite di genere seguite dalla specificazione della partita destinata all'acquirente per il quale il trasferimento

della proprietà ed il passaggio del rischio al compratore si

verificano per effetto della consegna del vettore considerato come

suo rappresentante non sono elementi- funzionali necessariamente

inerenti alla clausola F.O.B., come ritiene la cantina ricorrente, ma possono essere esclusi — come, si' è già visto, è avvenuto nel

caso in esame — dalla volontà delle parti, ciò, del resto, emerge dalla formulazione letterale dell'art. 1510, 2° comma, c.c. il quale fa salvi i patti o gli usi contrari.

La clausola F.O.B. non esclude che le parti possano convenzio nalmente regolare le modalità necessarie per l'adempimento del

l'obbligazione e, in particolare, quelle che concernono la scelta del vettore, la valutazione della idoneità del mezzo e la regola mentazione della responsabilità tra venditore e vettore.

Con la consegna di merce costituente un genus al vettore, effettuata in adempimento del contratto di trasporto, l'acquirente non acquista né la proprietà (ove la consegna non sia idonea oorne nel caso, a determinare la specificazione) né il potere di

disporre della cosa. Invero, ai sensi dell'art. 1689, 1° comma, c.c., i diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore

spettano al destinatario dal momento in cui questo, pervenute le cose a destinazione, ne chiede la consegna, la quale produce gli effetti propri di tale adempimento nei confronti dell'acquirente; questa disposizione costituisce un ulteriore elemento per escludere che la consegna, effettuata alla partenza dal venditore al vettore, produca effetti anche nei confronti dell'acquirente in relazione al contratto di compra-vendita da questi; stipulato, essendo concet tualmente inammissibile che la consegna possa effettuarsi due volte allo stesso soggetto; la rimessione al vettore da parte del venditore è un atto strutturalmente e funzionalmente diverso inerente soltanto al contratto di' trasporto.

Con il terzo motivo si denuncia violazione dell'art. 112 c.p.c. per non aver pronunciato sulla domanda della convenuta di

responsabilità degli attori per l'omissione degli adempimenti pre visti dagli art. 1697 c.c. e 696 c.p.c.

La censura è infondata perché nessuna domanda riconvenziona le è stata proposta in primo grado né è stata riproposta come motivo d'appello; peraltro, dalla esposizione in fatto della senten za impugnata risulta che gli acquirenti denunciarono e fecero constatare dal comandante della nave i vizi della merce.

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 21 dicem

bre 1984, n. 6664; Pres. Bologna, Est. Lipari, P. M. Iannelli

(conci, conf.); Soc. La Fondiaria (Avv. Fortini Gobbo) c.

Franceschini (Avv. Gentileschi) e altri. Conferma App. Firen ze 12 maggio 1982.

Procedimento civile — Trasferimento di domicilio del procuratore « extra districtum » — Mezzi di comunicazione — Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 141, 330; r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, norme integrative e di attuazione del r.d.l. 27 novembre 1933 n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato e di

procuratore, art. 82).

La variazione del domicilio eletto deve essere comunicata alla

controparte con atto ad hoc o con altro atto da cui risulti la

variazioni2 e che provenga dalla stessa parte che ha effettuato il

cambiamento di domicilio (nella specie, la variazione, effettuata

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

nel corso del giudizio di primo grado, risultava dagli avvisi di

cancelleria; di conseguenza la Corte di cassazione ha ritenuto

che l'appellante non venuto a conoscenza del cambiamento

di domicilio dell'appellato aveva ritualmente notificato l'appello

presso la cancelleria del giudice a quo). (1)

Svolgimento del processo. — Pronunciando sull'appello propo sto da Claudio Franceschini avverso la sentenza del Tribunale di

Prato 2 maggio 1979; ed in riforma della stessa, la Corte

d'appello di Firenze gli attribuiva varie somme a titolo di risarci

mento del danno sofferto a seguito di incidente stradale. Condan

nava in solido al pagamento delle somme liquidate Mario Anto

nelli, la s.p.a. Columbia in liquidazione coatta amministrativa e la

s.p.a. Fondiaria incendio quale impresa designata per la Toscana

per la gestione del fondo di garanzia delle vittime della strada.

Tale società ha proposto ricorso per cassazione premettendo in

fatto che, a seguito dell'atto introduttivo della lite, essa ebbe a

costituirsi innanzi al Tribunale di Prato, rilasciando mandato ai

procuratori Luca Fortini Gobbo e Giampaolo Margheri che

eleggevano domicilio nel circondario di quel tribunale (S. Maria a

Colonica, via privata Troni, c/o Acciaioli).

Successivamente, nel corso del giudizio di primo grado, essi tra

sferivano tale domicilio in piazza Duomo 24 (presso l'aw. Ferra

resso), « evidenziandone in causa il mutamento », tant'è che a

quest'ultimo domicilio venivano comunicati dalla cancelleria

(mediante biglietto) sia un'ordinanza istruttoria che il dispositivo della sentenza di primo grado.

Ad essi procuratori non era stato, invece, notificato l'atto di

appello avverso la pronuncia del tribunale, né presso il domicilio

eletto (successivamente) in Prato, né presso quello reale in

Firenze; l'atto in questione, infatti, era stato notificato nell'origi nario (e poi mutato) domicilio in via privata Troni (presso

Acciaioli); mentre il successivo atto di integrazione, ordinato

dalla corte fiorentina, era stato notificato presso la cancelleria del

Tribunale di Prato.

Con l'unico motivo del ricorso, denunciando la violazione

dell'art. 331 c.p.c. e l'erronea applicazione degli art. 141 e 330

c.p.c., art. 82 r.d. 22 gennaio 1934 n. 37 sull'ordinamento profes sionale degli avvocati e procuratori, si sostiene che il mutamento di

domicilio nel corso del giudizio di primo grado non solo era

stato « evidenziato in atti », ma anche « idoneamente manifesta

to », nel corso della causa medesima, alla parte avversa la quale ne aveva preso conoscenza in base alle due comunicazioni della

cancelleria (in data 11 novembre 1978 e 2 maggio 1979), le quali costituivano un mezzo valido e produttivo di effetti in ordine alla

verificatasi mutazione del domicilio. Di conseguenza, sia l'atto di

appello sia quello di integrazione del contraddittorio, avrebbero

dovuto essere notificati nel domicilio di piazza Duomo in Prato;

e l'omessa (regolare) notificazione dell'ordinanza di integrazione

(1) Non constano precedenti in termini. Nel senso che la comunicazione della variazione del domicilio eletto

deve essere data con mezzo proveniente dalla parte, v. Cass. 1°

dicembre 1979, n. 6281, Foro it., Rep. 1979, voce Notificazione civile, n. 30, che ha ritenuto mezzo idoneo il timbro apposto sulla

comparsa conclusionale, sulla memoria di replica o sulla copia del

la sentenza notificata. Più rigoroso sembra l'orientamento di Cass.

11 novembre 1975, n. 3799, id., Rep. 1975, voce cit., n. 26, secondo la

quale il cambiamento di domicilio non è rilevante se non vi corri

sponde una revoca dell'elezione regolarmente portata a conoscenza

degli interessati. Sulla funzione del biglietto di cancelleria v. Cass. 3 aprile 1974, n.

948, id., Rep. 1974, voce cit., n. 2, per la quale la comunicazione di un provvedimento giudiziale con avviso del cancelliere ha lo scopo di

far prendere visione dell'atto e degli estremi per identificarlo, ma non

contiene certificazione della conformità all'originale. La giurisprudenza è costante nell'affermare che l'art. 82 r.d. 37/34 è

tuttora applicabile, per cui il procuratore che eserciti fuori della circoscrizione del tribunale cui è assegnato deve eleggere domicilio nel

luogo ove risiede il giudice adito, altrimenti si reputa domiciliato in

cancelleria; v. Cass 9 marzo 1983, n. 1770, id., Rep. 1983, voce

Impugnazioni civili, n. 79; 15 gennaio 1982, n. 256, id., 1983, I, 767, con nota di richiami; 12 aprile 1980, n. 2359, id., 1980, I, 1308, con

nota di richiami di A. Proto Pisani, con specifico riferimento alla notifica dell'impugnazione al procuratore nella cancelleria del giudice a

quo, ed inoltre Cass. 3 novembre 1983, n. 6477, e 26 marzo 1983, n.

2142, id., Rep. 1983, voce cit., nn. 30, 80, con riferimento alla notifica

della sentenza nella cancelleria ai fini del decorso dei termini per impugnare; 6 aprile 1978, n. 1588, id., 1978, I, 1952, con nota di

richiami, per la quale è invalida la notifica della sentenza nel luogo ove il domiciliatario ha trasferito il proprio domicilio, ancorché nello stesso comune, mediante consegna a mani di un dipendente; v. anche Cass. 23 marzo 1985, n. 2087, in questo fascicolo, I, 2183.

Il Foro Italiano — 1985.

del contraddittorio nei confronti di essa società comportava in

particolare la declaratoria di1 inammissibilità dell'appello. Il controricorrente, nel resistere all'impugnazione, contesta in

fatto che la Fondiaria, nel corso del giudizio di primo gradò abbia portato a sua conoscenza un qualunque mutamento di

domicilio; e sostitene l'assoluta infondatezza del ricorso: sia per

quanto concerne la denunciata inesistenza di notificazione; sia

per quanto attiene agli effetti1 che da tale pretesa nullità-inesisten

za si vorrebbero fare discendere.

Motivi della decisione. — 1. - Il problema di cui la corte è investita concerne l'idoneità dei mezzi con cui sarebbe stato

portato a conoscenza di controparte il trasferimento di domicilio del procuratore extra districtum, avvenuto nel corso del giudizio e consistenti esclusivamente in atti non provenienti dal procurato re medesimo, e cioè comunicazioni della cancelleria da cui sarebbe emersa (inconfutabilmente) la non corrispondenza del domicilio attuale con quello originariamente indicato nell'atto di costituzione in giudizio della parte oggi1 ricorrente.

Assume, infatti, la società « La Fondiaria » che dopo la comu nicazione di una ordinanza istruttoria in data 11 novembre 1978 e del dispositivo della sentenza di primo grado avvenuta il 25

maggio 1979, atti nei quali' il domicilio dei procuratori' di essa società figurava mutato, radicandosi in Prato piazza Duomo, n.

24, essa non ebbe più alcuna notizia riguardante il processo fino alla notificazione dtel tìtolo esecutivo (sentenza di appello resa in sua contumacia) e del precetto; e ciò in quanto l'atto di' appello venne notificato al domicilio originario (successivamente mutato

in corso di causa), mentre l'atto di integrazione del contradditto rio nei- suoi confronti fu notificato presso la cancelleria del

Tribunale di Prato.

Secondo la ricorrente i biglietti1 di cancelleria, quali atti propri

dell'organo ausiliario del giudice (il cancelliere), sono idonei a

produrre l'effetto giuridico di portare a conoscenza della contro

parte interessata l'avvenuta modificazione del domicilio che, alla

stregua della giurisprudenza di' questa corte, non necessita di alcuna dichiarazione formale e può essere manifestato con ogni mezzo idoneo (quale, ad esempio, secondo quanto ritenuto dalla sent. n. 6281/79, Foro it., 1979, voce Notificazione civile, n. 30,

l'apposizione di un timbro sulla comparsa conclusionale, sulla memoria di replica e sulla copia della -sentenza notificata).

In una situazione siffatta l'atto di appello e quello di- integra zione del contraddittorio avrebbero dovuto essere notificati al nuovo domicilio, portato a conoscenza della controparte interessa ta in modo idoneo grazie ai suddetti biglietti di1 cancelleria; restando correlativamente inibita l'utilizzazione della modalità notificatoria prevista dall'art. 82 r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, appli cabile soltanto ove manchi l'elezione di domicilio nella sede del l'autorità giudiziaria davanti alla quale è -stato instaurato il proce dimento.

Avrebbe errato, pertanto, la Corte d'appello di Firenze nel dichiarare la contumacia di essa società Fondiaria senza cogliere la inammissibilità della impugnazione per mancata instaurazione del contraddittorio, a seguito della richiesta di integrazione; e

l'impugnata sentenza dovrebbe essere cassata senza rinvio, conso lidandosi l'esito della lite giusta le statuizioni contenute nella sentenza di primo grado.

2. - Il ricorso è infondato. La corte condivide l'indirizzo

giurisprudenziale al quale si- richiama la ricorrente, invocando la -sentenza n. 6281/79, ma reputa assolutamente fuorviante l'appli cazione di tale orientamento al caso di specie che attiene alla ben diversa ipotesi della costituzione in giudizio a mezzo procuratore extra districtum; osservando ad abundantiam che anche se in

ipotesi la situazione -di specie fosse omologa quanto alla disposi zione del procuratore domiciliatario nell'ambito del « proprio » distretto a quella contemplata dalla richiesta sentenza, in nessun caso sarebbe possibile operare la tentata reductio al modello

legale espresso dalla invocata massima dato che la società ricor

rente, per legittimare la operatività del mutamento di domicilio

nei confronti1 di controparte, non si richiama ad atti o compor tamenti ad essa imputabili, costituenti manifestazione della vo lontà di sostituire alla originaria elezione una -nuova designazione, ma pretende, inammissibilmente, -di ancorare il mutamento ad un

atto di soggetto -estraneo -e cioè alla « -comunicazione » dell'ufficio.

Manca, pertanto, per riprendere la terminologia del ricorso, la

evidenziazione in causa del mutamento riconducibile ad atto del

procuratore medesimo, restando assorbito il problema ulteriore

della idoneità del mezzo di esteriorizzazione dell'intento modifica

tivo idoneo a determinare nella controparte la conoscenza della

modificazione intervenuta, dal momento che difetta il collegamen

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2319 PARTE PRIMA 2320

to oon una qualsivoglia manifestazione della volontà della società

per mezzo del suo procuratore di modificare il domicilio origina riamente eletto, esternando tale proposito in modo non necessa

riamente formale, ma comunque idoneo a darne contezza all'inte

ressato.

L'infondatezza del motivo deriva radicalmente dalla particolare posizione del procuratore extra districtum che non può conside rarsi il « naturale » domiciliatario della parte (ai fini, fra l'altro, della notificazione dell'atto di impugnazione) sicché il mutamento del domicilio medesimo deve ricollegarsi necessariamente ad1 un atto formiate. Ma anche se si fosse trattato di procuratore infra districtum, la pretesa di evidenziare informalmente (come pure è

possibile) l'avvenuta modificazione, non potrebbe concretizzarsi

nel richiamo ad atti non riconducibili alla parte, ed imputabili

all'ufficio, la cui funzione non è quella di portare a conoscenza

dell'interessato il nuovo domicilio eletto.

3. - Se nel giudizio di primo grado la parte non si è costituita

personalmente, ma a mezzo di procuratore, per stabilire la

disciplina della notificazione dell'atto di impugnazione, occorre

distinguere l'ipotesi in cui il procuratore sia assegnato al tribuna

le presso il quale viene incardinato il giudizio, da quella in cui il

procuratore medesimo esplichi le sue funzioni professionali extra

districtum.

Nel primo caso la semplice circostanza eh? si tratta di « procu ratore » vale a costituirlo come domiciliatario della parte, anche a

prescindere da apposita dichiarazione di questa, sicché le comu

nicazioni e le notificazioni- dovranno essere effettuate presso il suo studio e non presso la cancelleria (giurisprudenza costante: Cass. 3395/57, id., Rep. 1957, voce cit., n, 9; 799/71, id., 1971, I, 851; 142/73, id., 1973, I, 2862; 6281/79 cit.).

Il procuratore infra districtum è, infatti, il domiciliatario natu rale della parte ed acquista la legittimazione alla ricezione degli atti che dopo la sua costituzione devono essergli notificati indi

pendentemente dalla necessità di essere nominato domiciliatario. Pertanto la dichiarazione con cui la parte, nel rilasciare la

procura, elegga domicilio presso lo studio di procuratore non accre

sce, né modifica, i poteri e le capacità inerenti alla suddetta

qualità; non ha valore di atto autonomo, dotato di effetti propri, ma ha 1-a limitata funzione di indicare la sede dello studio del

procuratore nell'ambito delia circoscrizione territoriale del tribu nale oon la conseguenza che rientra mei poteri propri del procura tore, indipendentemente da uno specifico intervento ad hoc della

parte rappresentata, di trasferire il domicilio in altro luogo a sua

iniziativa esclusiva, con l'effetto di operare il trasferimento del domicilio eietto automaticamente e senza la necessità di alcun

collegamento con una volontà della parte.

Conseguentemente il mutamento del domicilio non richiede alcuna dichiarazione formale, trattandosi di atto rientrante nella

esclusiva disponibilità del procuratore che può provvedervi in

qualsiasi modo, purché risulti dagli atti del processo che egli ha

assunto una iniziativa in tal senso e ne ha dato idonea notizia

alila controparte, mettendola in grado di conoscere detta interve

nuta modificazione.

Questa essendo la portata dell'orientamento della sentenza cui

la società ricorrente pretende di riallacciarsi, ne appare del tutto

evidente la estraneità alla fattispecie in cui il giudizio si svolge fuori1 dalla circoscrizione del tribunale cui il procuratore è

assegnato. In tale ipotesi l'elezione di domicilio nel luogo dove

il processo si svolge costituisce atto formale ed autonomo rispetto al conferimento della procura alle liti, sicché in mancanza di

elezione di domicilio del procuratore all'atto della costituzione in

giudizio, fe notificazioni si effettuano presso la cancelleria del

giudice adito, ai sensi dell'art. 82 r.d. n. 37/34; e se la modifica

zione del domicilio avviene in maniera « informale » nel corso del

giudizio non se ne deve tener conto in alcun modo; pertanto ove

la notificazione al vecchio domicilio non risulti possibile, per trasferimento od irreperibilità del domiciliatario, occorre far capo al modello notificatorio di cui all'art. 82 r.d. n. 37/34 cit.,

notificando l'atto presso la cancelleria del giudice adito. La

sopravvenuta inidoneità della elezione (per trasferimento del

domicilio non comunicato « formalmente » alla controparte) equi vale ad originaria mancanza con la conseguente applicabilità del

disposto dell'art. 82 oit.

Anche se la nuova sede dello studio dell'avvocato domiciliata

rio extra districtum fosse nota in via di fatto, senza risultare

formalizzata in atto ad hoc, la notificazione ivi effettuata (anziché

far capo all'art. 82 cit.) sarebbe invalida perché riferita a luogo

diverso da quello della elezione di domicilio originaria, rimasta

ferma (così Cass. 1588/78, id., 1978, I, 1952, opportunamente ri

chiamata dal resistente).

Il Foro Italiano — 1985.

Il procuratore extra districtum deve eleggere domicilio in loco

per evitare le notifiche presso la cancelleria e subisce le conse

guenze di un trasferimento del domicilio che rende la notifica

impossibile in quel luogo, non potendosi opporre la conoscenza

del trasferimento conseguita da controparte in modo formale, del

tutto irrilevante per costituire quale domicilio il muovo « indiriz

zo »; sicché si riespande la regola che in difetto di domicilio

(originario o sopravvenuto) localizza le notificazioni presso la

cancelleria ove manchi un atto formale che renda noto il nuovo

domicilio.

Orbene niella specie gli avvocati cui La Fondiaria conferì la

procura ad litem, essendo iscritti all'albo di Firenze, per patroci nare davanti a!l Tribunale di Prato (e cioè extra districtum) ai

sensi dell'art. 82 dovevano eleggere domicilio in quella città,

proprio per evitane che gli atti venissero loro notificati presso la

cancelleria di quel tribunale; ed in tal senso, ed a tale fine,

operarono eleggendolo, in calce all'atto di citazione, senza mai

modificarlo nel corso del processo, mediante esplicita menzione

nei verbali d'udienza, o mediante notificazione di atto ad hoc, contenente menzione del mutamento del domicilio, ed indica

zione del nuovo indirizzo. Essi, perciò, devono sopportare le conseguenze di essersi resi1 irreperibilii presso il lanificio Ac

ciaioli di Prato che, come si legge nella relata di notifica, « risulta

aver cessato l'attività, di conseguenza gli avvocati Fortini Gobbo

e Margheri risultano aver cambiato domicilio come da informa

zioni1 assunte in loco ».

In effetti, trattandosi di domicilio eletto, non vi era alcun onere

dell'ufficiale notificazione di' compiere ricerca per reperire il

domiciliatario (argomento ex art. 141, ult. comma, c.p.c.) e

oorrettaniente si procedette alla notificazione presso la cancelleria

del tribunale.

Non giova opporre che risultava dagli atti di causa il nuovo domicilio in quanto si trattava di risultanza informale (e non

formale), ed anche sul piano della informalità inidonea a conse

guire l'effetto preteso, trattandosi di biglietti di cancelleria. La società, nell'impostare -il ricorso, è incorsa pertanto in un

duplice equivoco; confondendo le ipotesi del domicilio infra districtum ed extra districtum-, e ritenendo per di più applicabile alla specie l'indirizzo giurisprudenziale di cui difettano gli estremi valorizzando per di' più atti) dell'ufficio e non della parte, e

quindi estendendolo oltre la sua portata. 4. - Anche se si fosse trattato 'di procuratore infra districtum

non si sarebbe potuto pretendere che la comunicazione del cancelliere fosse ad un tempo idonea a presentarsi come atto

proveniente dal procuratore manifestando immediatamente e di rettamente la volontà della parte da esso rappresentata di1 operare la modifica del domicilio e di portare a conoscenza della contro

parte il fatto nuovo.

Basta por mente alla natura giuridica della comunicazione

quale atto del cancelliere (circostanza del tutto pacifica, e che non viene nemmeno revocata in dubbio dal ricorrente) per evidenziare l'incongruità logica della pretesa di considerare l'atto dell'ufficio indice della manifestazione della volontà del procura tore costituito di modificare il proprio domicilio, specie ove si consideri che l'oggetto di tale comunicazione non era la predetta circostanza, trattandosi idi portare a conoscenza « altri fatti » del

processo. Il procuratore, nel ricevere al proprio domicilio la comunica

zione, avrebbe potuto, tutt'al più, rilevare che tale comunicazione veniva indirizzata alla controparte ad un domicilio diverso da

quello originariamente determinato (senza peraltro alcun onere di fermare la propria attenzione su tale dato del tutto estraneo al contenuto proprio della comunicazione, che non veniva in alcun rilievo al fine di determinarne la portata).

Inoltre, sempre sul piano della concreta esperienza giuridica, la circostanza che si trattasse di un procuratore extra districtum

appoggiato ad un indirizzo locale, rendeva meno evidente la connessione fra il nome del legale ed il recapito del suo studio. Si vuol dire, cioè, che in casi siffatti non rileva tanto la

circostanza che un dato procuratore sia domiciliato presso un altro procuratore ovvero presso un privato ma la corrispondenza fra il nome del domiciliatario ed il suo studio (ove si fosse trattato di un legale).

A parte questa notazione estrinseca, che resta sul piano delle

concrete percezioni, fondamentale e determinante rilievo assume

la circostanza che, trattandosi di elezione di domicilio extra

districtum, la relativa disciplina restava necessariamente ancorata

per ogni eventuale modificazione ad atti formali. Ogni ulteriore

discorso volto a valorizzare elementi indiretti da cui desumere

l'intervenuto cambiamento è conseguentemente precluso, anche se

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Page 5: sezione I civile; sentenza 21 dicembre 1984, n. 6664; Pres. Bologna, Est. Lipari, P. M. Iannelli (concl. conf.); Soc. La Fondiaria (Avv. Fortini Gobbo) c. Franceschini (Avv. Gentileschi)

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

la valorizzazione di tali elementi non potrebbe effettuarsi nel

senso posto dalla ricorrente nemmeno alla stregua dell'indirizzo

giurisprudenziale invocato. Quand'anche si fosse trattato di pro curatore infra districtum, il mutamento « informale » di domicilio

in nessun caso si sarebbe potuto ricondurre alle invocate « comu

nicazioni » di' cancelleria.

La comunicazione di un provvedimento -del giudice mediante

biglietto di cancelleria, effettuata a norma dell'art. 136 c.p.c., si

distingue dalla notificazione a parte subiecti perché atto del

cancelliere, quale ausiliare del giudice e ex parte obiecti perché

porta normalmente a notizia degli interessati' fatti del processo o

provvedimenti del giudice non in extenso, e con la garanzia della

conformità all'originale, ma in forma abbreviata. Ne consegue, come la giurisprudenza di questa corte ha avuto modo di mettere

in rilievo, che la comunicazione medesima non contiene alcuna

certificazione di conformità all'originale, avendo ilo scopo di porre le partì in grado di prendere visione del provvedimento indicato

nel biglietto, con tutti gli estremi atti1 ad identificarlo. I destina

tari della comunicazione hanno l'onere di controllare la corri

spondenza del contenuto di tale provvedimento alla « sintesi »

contenuta nella comunicazione; ed ogni inesattezza nella compila zione dell'avviso integra un mero errore materiale iti un atto

diverso dal provvedimento comunicato che, pertanto, non ne

risulta invalidato (cfr. Cass. 948/74, id.., Rep. 1974, voce cit., n. 2). La comunicazione, quindi, così come non fa fede per quanto

riguarda il contenuto del provvedimento comunicato, a maggior

ragione non può valere a significare, ad uno dei procuratori destinatari, che l'altro procuratore ha mutato domicilio, come si

dovrebbe desumere indirettamente dalla circostanza che il bigliet to è stato predisposto per essergli notificato a domicilio diverso

da quello originariamente indicato.

Poiché la circostanza che nel biglietto di cancelleria contenente

il dispositivo della sentenza di primo grado risultava un diverso domicilio dei procuratori della società La Fondiaria non imponeva al Franceschini di notificare «l'atto di appello al domicilio mede

simo, correttamente, essendo andata a vuoto la notifica a via

privata Troni c/o Acciaioli, è stata adottata la strada della

motifioazione ai sensi dell'art. 82 r.d. 22 gennaio 1934 n. 37, secondo cui1, in mancanza di elezione di domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale è in corso il

processo, si intende che i procuratori esercenti il proprio ufficio

in un giudizio svolgentesi fuori della circoscrizione del tribunale

al quale siano stati assegnati, abbiano eletto domicilio presso la

cancelleria della stessa autorità giudiziaria. La giurisprudenza di questa corte di cassazione è univoca nel

ritenere la suddetta norma tuttora vigente, in quanto non abroga ta a seguito della entrata in vigore del nuovo codice di rito, né

delle norme intese a regolare l'esercizio della professione legale, trattandosi di una ipotesi del tutto particolare e non disciplinata

espressamente da norme successivamente emanate, che non si

trovano con esse in condizioni- di incompatibilità (cfr. Cass.

3118/76, id., Rep. 1976, voce Impiegato dello Stato, tnn. 247,

1696; 3386/77, id., 1977, voce Procedimento civile, n. 58). Né varrebbe sostenere la interpretazione restrittiva della norma

appena menzionata nel senso che la sfera della sua operatività resti circoscritta alle sole ipotesi in cui in origine mancò la

prescritta elezione di domicilio, non potendosi invocare a favore

di tale restrittiva esegesi le massime giurisprudenziali le quali

postulano tale correlazione iti linea generale, sottolineando pura mente e semplicemente 1 'id quod plerumque accidit (cfr. in tale

senso ad esempio Cass. 6057/79, id., Rep. 1979, voce cit., n. 128;

4/83, id., Rep. 1983, voce Procedimento davanti al pretore, n. 3).

In effetti il mutamento di domicilio non «adeguatamente reso noto

alla controparte deve equipararsi alla mancata elezione di domici

lio originario (cfr. per una peculiare applicazione al giudi zio di cassazione Cass. 269/82, id., Rep. 1982, voce Impugnazioni

civili, n. 22). La notìfica dell'atto di appello che non abbia

potuto sortire esito alcuno presso il domicilio originario fissato

dal procuratore extra districtum venuto meno oggettivamente per

trasferimento o reperibilità del domiciliatario, va effettuata presso la cancelleria del giudice a quo ex art. 82 di. n. 37/34.

In tanto la notificazione presso la cancelleria per fimpraticabiL

lità della notifica al domicilio originario può ritenersi valida in

quanto sia mancata una manifestazione formale d'i volontà del

procuratore costituito che tale domicilio abbia eletto, essendo

« assegnato » ad altro tribunale, per evitare, appunto la conse

guenza di ricevere le comunicazioni e notificazioni presso la

cancelleria.

Nel caso di specie manca non soltanto l'atto formale ma una

qualsiasi manifestazione diretta di tale volontà e quindi la circo

li, Foro Italiano — 1985 — Parte I-149.

stanza che un nuovo domicilio fosse stato indicato nella comuni

cazione della cancelleria (a .prescindere dalle ragioni che dbtermi

narono l'intestazione del biglietto in tal senso) non può costituire

quella manifestazione imprescindibile della volontà del procura tore adeguatamente portata a conoscenza delle altre parti del

processo da cui nasce l'onere per costoro di incardinare le

ulteriori notificazioni che per fogge debbono farsi presso il

procuratore, nel nuovo domicilio che si pretende essere stato

eletto a modifica ed in sostituzione del primo. Conclusivamente ritiene il collegio che l'elezione di domicilio

extra districtum fatta dalla Fondiaria, avendo perduto il suo

valore per l'irreperibilità del domiciliatario, legittimava, in man

canza di una formale modificazione del domicilio originario elet

to, la notificazione dell'atto di appello presso la cancelleria

del tribunale, ai sensi del più volte citato art. 82 r.d.

n. 37/34. Ma anche muovendo dalla impostazione più favorevole

al resistente, e negando che l'ingranaggio processuale che fa capo all'esercizio della professione di procuratore extra districtum po stuli una più .rigorosa formalizzazione del domicilio che, cosi

come richiede un atto formate per la sua costituzione, altrettanto

formalmente dovrebbe essere modificato, ed a ritenere (concessi

vamente, in via di ipotesi che peraltro il collegio decisamente

respinge) che a tate modificazione si possa procedere informal

mente, purché sia consentito collegare la modifica alla volontà del

procuratore medesimo e sia data idonea possibilità di conoscenza

alla controparte, mai questi requisiti minimali potrebbero essere

ravvisati nella situazione di specie in cui da nessun atto del proces so risulta la manifestazione dell'intento modificativo e l'unico dato

formale è quello irrilevante desumibile dalla intestazione dei

biglietti di cancelleria.

Deve quindi ritenersi1 che esattamente il Franceschmi dopo l'omessa notifica presso il lanificio Acciaioli, che aveva cessato la

sua attività risultando aver cambiato domicilio gli avvocati Forti

ni Gobbo e Margheri, provvide alla notifica dell'atto di impugna zione, governata dal precetto dell'art. 330 c.p.c., presso la cancel

leria del tribunale, ai sensi degli art. 141, uLt. comma, c.p.c. e 82

r.d.l. n. 37/34. Il ricorso conseguentemente va respinto con tutte le conseguen

ze di legge. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 18 dicem

bre 1984, n. 6619; Pres. Scanzano, Est. Corda, P. M. Benanti

(conci, conf.); Min. finanze (Avv. dello Stato Braguglia) c.

Soc. Melassa italiana i(Aw. Salvucci, Zerilli). Conferma

App. Bologna 27 luglio 1982.

Fabbricazione (imposte di) — Zucchero — Melassi — Esenzione

dalla imposta — Limiti (D.m. 8 luglio 1924, t.u. per l'imposta di fabbricazione dello zucchero, art. 5).

I melassi sono esenti dall'imposta di fabbricazione sugli zuccheri

quando, in relazione alle loro proprietà dolcificanti, non siano

messi in consumo direttamente per l'alimentazione umana, ma

subiscano radicali trasformazioni per essere indirettamente de

stinati ad usi alimentari solo dopo aver perso le loro quali tà. (1)

Svolgimento del processo. — Con citazione del 19 giugno 1978, la s.p.a. Melassa italiana conveniva davanti al Tribunale di

Bologna l'amministrazione finanziaria dello Stato, proponendo

opposizione contro l'ingiunzione fiscale della dogana di Ravenna

contenente intimazione di pagamento della somma d'i lire

1.683.460 per imposta di fabbricazione sul melasso impiegato nella produzione dbi surrogati di caffè.

Instauratosi il contraddittorio, il tribunale con sentenza del 24

(1) In senso conforme v. Cass. 16 luglio 1984, nn. 4171 e 4172, e 27 aprile 1984, n. 2647, Foro it., Rep. 1984, voce Fabbricazione

(imposte), nn. 21-23. Per un analogo riferimento alla distinzione tra prodotti destinati alla

utilizzazione merceologica tipica ed altri, invece, destinati ai processi di trasformazione, quale criterio discriminatore ai fini dell'applicazione dell'imposta di fabbricazione, cfr. Cass. 11 gennaio 1982, n. 96, id., Rep. 1982, voce Idrocarburi, n. 37.

In dottrina v. C. Costantino, Alcune osservazioni sull'imposta di

fabbricazione sullo zucchero da melasso, in Riv. dir. fin., 1964, I, 565

ss.; Bagnoli, Fabbricazione (imposte di), voce dell'Enciclopedia del

diritto, Milano, 1967, 176-177.

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