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sezione I civile; sentenza 21 dicembre 1995, n. 13036; Pres. Sensale, Est. Criscuolo, P.M. Carnevali...

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sezione I civile; sentenza 21 dicembre 1995, n. 13036; Pres. Sensale, Est. Criscuolo, P.M. Carnevali (concl. diff.); Min. finanze (Avv. dello Stato Criscuoli) c. Spighi (Avv. Zangheri) ed altri. Dichiara inammissibile ricorso avverso Comm. trib. centrale 19 ottobre 1992, n. 5634 Source: Il Foro Italiano, Vol. 119, No. 2 (FEBBRAIO 1996), pp. 535/536-537/538 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23190163 . Accessed: 28/06/2014 08:26 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.105.245.156 on Sat, 28 Jun 2014 08:26:31 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 21 dicembre 1995, n. 13036; Pres. Sensale, Est. Criscuolo, P.M.Carnevali (concl. diff.); Min. finanze (Avv. dello Stato Criscuoli) c. Spighi (Avv. Zangheri) edaltri. Dichiara inammissibile ricorso avverso Comm. trib. centrale 19 ottobre 1992, n. 5634Source: Il Foro Italiano, Vol. 119, No. 2 (FEBBRAIO 1996), pp. 535/536-537/538Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23190163 .

Accessed: 28/06/2014 08:26

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PARTE PRIMA

eseguire opere durature sulla strada per evitare il sollevamento

della polvere; chiesero inoltre che la società fosse condannata

al risarcimento del danno cagionato. Nel costituirsi in giudizio la società convenuta contestò la do

manda e ne chiese il rigetto; eccepì in particolare il difetto di

legittimazione attiva degli attori, quello della propria legittima zione passiva e l'inesistenza sia della condotta illecita che del

danno. (Omissis) Motivi della decisione. — (Omissis). 3. - Col secondo motivo

la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art.

844 c.c., nonché vizio di motivazione su un punto decisivo della

controversia. Sostiene che il giudice ha erroneamente ritenuto la natura personale, anziché reale, delle azioni intraprese dagli

attori, ed ha loro riconosciuto la legittimazione attiva nono

stante la loro veste di conduttori, e non di proprietari, dei fondi

oggetto delle immissioni, con particolare riferimento alla richie

sta di condanna alla pavimentazione della strada poderale. 4. - Col terzo motivo la società ricorrente denunzia omissione

o insufficienza della motivazione in ordine al rigetto dell'ecce

zione di difetto della propria legittimazione passiva da essa sol

levata, basata sul fatto di non essere proprietaria né degli auto

mezzi né della strada da ripavimentare. Il secondo ed il terzo motivo possono essere congiuntamente

esaminati, a causa della loro evidente connessione. Le censure sono fondate. Il giudice di secondo grado ha di

satteso l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata

dalla società convenuta davanti al pretore, osservando che gli

attori, in qualità di coltivatori dei fondi oggetto delle immissio

ni, erano pienamente interessati al fenomeno de quo, in quanto

«soggetti passivi del danno dedotto». Inoltre, nel rigettare l'ec cezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla stes

sa società, ha ritenuto che essa fosse pienamente sussistente da

to che il transito degli automezzi avveniva nell'esercizio dell'at

tività industriale svolta dalla predetta impresa, e che era

irrilevante ai fini della decisione il fatto che la strada fosse o

meno di sua proprietà. Cosi decidendo, il giudice di merito non ha considerato che

le due eccezioni non potevano ritenersi limitate alla sola azione

diretta a conseguire il risarcimento del danno, avendo invece

gli attori esercitato anche quella inibitoria, diretta a conseguire la cessazione delle immissioni, a tutela dei fondi rustici da loro

coltivati. Deve infatti osservarsi, secondo il più recente orientamento

di questa Corte suprema (Cass. 11 novembre 1992, n. 12133, Foro it., 1994, I, 205) — che qui si condivide e conferma —

che oggetto della tutela normativa predisposta dall'art. 844 c.c.

è il godimento di un fondo, per cui la legittimazione all'azione

di cessazione delle immissioni derivanti dal fondo del vicino, che superino la normale tollerabilità, spetta in primo luogo al

proprietario del fondo sottoposto alle immissioni (come è reso evidente dalla lettera della norma), e spetta altresì al titolare

di un diritto reale di godimento, dovendo la norma stessa inter

pretarsi estensivamente in considerazione del fatto che anche

in questo caso le immissioni colpiscono precipuamente e diret tamente il godimento del fondo, oggetto della sua tutela.

Tuttavia, poiché il godimento di un fondo spetta anche al

soggetto titolare di un diritto personale di godimento (come, nel caso di specie, il conduttore), e poiché non può esservi dirit

di R. Pardolesi, Azione reale ed azione di danni nell'art. 844 cod. civ. Logica economica e logica giuridica nella composizione del conflit to tra usi incompatibili delle proprietà vicine). Alla base di una simile

biforcazione, basata sul criterio del petitum, si pone, come rilevato in tema di legittimazione attiva, l'esclusione del carattere necessariamente reale dell'azione ex art. 844 c.c., vista la natura personale dell'azione intentata nei confronti del soggetto, che senza essere titolare di diritto

reale, eserciti l'attività economica immissiva avvalendosi dell'altrui fon do. Assai critico nei confronti di detta dicotomia appare Pardolesi, cit., il "quale la considera «posticcia» e «tautologica», rimarcando che «il petitum dedotto è sempre e comunque la cessazione dell'attività lesiva».

Per il recupero della matrice normalmente reale, sul crinale della le

gittimazione passiva, dell'azione inibitoria delle immissioni, sembra orien tarsi la decisione in epigrafe, la quale, pur senza riservare un particola re approfondimento al tema, esclude la legittimazione passiva di sog getto che, in quanto non proprietario del fondo immittente, non sia in grado di porre in essere gli interventi di modifica della strada in

ipotesi resi necessari dall'accoglimento della domanda diretta alla cessa zione delle immissioni di polvere. [F. Caringella]

Il Foro Italiano — 1996.

to di godimento di un bene senza la possibilità per il suo titola

re di agire per la sua conservazione o reintegrazione, deve rite

nersi che la legittimazione ad agire contro le immissioni spetti anche al conduttore sulla base della norma ex art. 1585, 2° com

ma, non essendovi dubbio che le immissioni stesse altro non

sono che molestie, e che, in tal caso, la predetta norma possa essere integrata per analogia (sussistendo l'identica ragione di

tutela) con i criteri per l'interpretazione delle fattispecie immis

sive dettati dall'art. 844 c.c. per quanto attiene alla normale

tollerabilità, al contemperamento delle esigenze della produzio ne con le ragioni della proprietà ed alla priorità dell'uso.

Tuttavia, ove la cessazione delle immissioni possa determi

narsi solo mediante l'adozione di accorgimenti comportanti la

modificazione sostanziale della conformazione dell'immobile da

cui le immissioni si propagano, venendo ad incidere sull'oggetto e perciò sull'essenza stessa del diritto reale immobiliare del vici

no, il titolare di un diritto personale di godimento non ha suffi

ciente legittimazione a chiedere modifiche operanti nei confron

ti del proprietario attuale e di quelli futuri, conseguendo un'ini

bitoria che faccia stato anche nei confronti di soggetti diversi

dagli attuali contendenti.

L'eccezione attinente alla legittimazione attiva degli attori in

primo grado doveva dunque essere presa in considerazione an

che con riferimento all'azione inibitoria e formare oggetto di

congrua motivazione.

Allo stesso modo è certamente privo di legittimazione passiva il soggetto che, non essendo eventualmente proprietario del be

ne da cui provengono le immissioni, non è in grado di provve dere a quelle modifiche della sua struttura che sia condannato

ad effettuare: l'eccepito difetto di proprietà della strada da cui

si solleva la polvere col passaggio degli autocarri non poteva,

pertanto, essere giudicato irrilevante, ma doveva formare og

getto di adeguato esame e di sufficiente motivazione.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione ai punti ora esaminati e la causa rinviata ad altro giudice, il quale prov

vederà, con motivazione congrua ed in applicazione dei principi di diritto enunciati, alla sua decisione, nonché alla liquidazione delle spese relative al presente giudizio. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 21 dicem

bre 1995, n. 13036; Pres. Sensale, Est. Criscuolo, P.M. Car

nevali (conci, diff.); Min. finanze (Aw. dello Stato Criscuoli) c. Spighi (Aw. Zangheri) ed altri. Dichiara inammissibile

ricorso avverso Comm. trib. centrale 19 ottobre 1992, n. 5634.

Tributi in genere — Azione giudiziaria — Ricorso per cassazio ne — Termine — Sospensione per condono fiscale — Esclu

sione (L. 30 dicembre 1991 n. 413, disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione ob

bligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per rifor mare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al presidente della repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale, art. 53).

La sospensione dei termini di impugnativa prevista dall'art. 53, comma 12 ter, /. 30 dicembre 1991 n. 413 (contenente, tra

l'altro, disposizioni per agevolare la definizione dei rapporti tributari pendenti) riguarda solo i termini interni al procedi mento davanti alle commissioni tributarie e non riguarda in

vece il termine per proporre ricorso per cassazione. (1)

(1) Mentre la generica disposizione prevista dalla precedente normati va relativa al condono fiscale (art. 32, 3° comma, d.l. 10 luglio 1982 n. 429: «i giudizi in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa,

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Svolgimento del processo. — Con atto del 29 marzo 1980

i sig. Italo Spighi, Maria Teresa Spighi, Elsa Spighi e Maria Fabbri vendettero ai sig. Adolfo Rinaldini e Lucia Ruscelli un

fabbricato rurale con annesso terreno in comune di Bagno di

Romagna - S. Piero in Bagno, via Ruscelli località «I Piani»,

per il prezzo di lire 27 milioni. Contestualmente vendettero alla società Erregi di Lippi e Valbonetti s.n.c., rappresentata da Ro

meo Lippi e Giovanni Valbonetti, altro terreno edificabilc po sto nella stessa località, per il prezzo di lire 50 milioni. I valori

iniziali di due beni furono indicati, quanto al primo, in lire 7.013.000 e, per il secondo, in lire 12.983.000.

L'ufficio del registro di Forlì, per il primo cespite, rettificò il valore finale in lire 45 milioni e il valore iniziale in lire 145.000; per il secondo cespite, rettificò il valore finale in lire 67 milioni

e il valore iniziale in lire 218.000. Venditori ed acquirenti proposero ricorso cumulativo alla Com

missione tributaria di primo grado di Forlì, che lo accolse con

decisione del 17 maggio 1982, confermata — a seguito di appel lo dell'ufficio — dalla commissione tributaria di secondo grado con decisione del 15 giugno 1984.

L'ufficio propose ricorso alla Commissione tributaria centra

le, che lo respinse con decisione n. 5634/92 in data 19 ottobre

1992. La Commissione centrale osservò che il criterio di sempli

ce operazione matematica — applicato dall'ufficio per determi

nare un valore medio di lire 162 per ogni mq. in relazione ad

una più vasta estensione di terreno rispetto a quella oggetto

della vendita in valutazione — non poteva esser ritenuto legitti

mo, in quanto i valori iniziali erano stati concordati dall'ufficio del registro di Cesena al momento dell'apertura della successio

ne di Spighi Quinto (7 febbraio 1976), trattandosi di terreno di varia natura solo in minima parte edificabilc.

Avverso tale pronuncia l'amministrazione finanziaria dello Sta

to ha proposto ricorso per cassazione, denunziando violazione

ed errata applicazione degli art. 6 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 643

e 26 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636, in relazione all'art. 360,

n. 3, c.p.c., nonché difetto di motivazione in relazione all'art.

360, n. 5, c.p.c. Ad avviso della ricorrente la Commissione cen

trale, che aveva ritenuto illegittimo il criterio applicato dall'uf

ficio, avrebbe dovuto in primo luogo precisare quale era il cri

terio alternativo da seguire per la determinazione del valore ini

ziale dei beni, ed avrebbe poi dovuto rimettere gli atti alla

commissione di secondo grado, affinché procedesse alla nuova

valutazione. In particolare, in forza dell'art. 6, 2° comma, d.p.r.

pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto o che inizia

no a decorrere dopo tale data, sono sospesi fino al 30 novembre 1982») aveva portato la giurisprudenza a ritenere che la sospensione ivi previ sta concernesse anche il termine per ricorrere per cassazione (v. Cass.

18 marzo 1986, n. 1837, Foro it., Rep. 1986, voce Tributi in genere, n. 1341; cfr. anche, sulla sospensione del giudizio di cassazione in pre senza di istanza di condono, Cass., ord. 28 aprile 1983, id., 1983, I,

1597, con nota di A. Proto Pisani, per la quale la sospensione ex

art. 32, 3° comma, d.l. 429/82 non si applica al procedimento di cassa zione ove la causa di sospensione sia intervenuta dopo la chiusura del

l'udienza di discussione ancorché prima della pubblicazione della sen

tenza; 16 marzo 1991, n. 2819, id., 1991, I, 1090, ad avviso della quale non è consentita, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., la tardiva produzione dinanzi alla Cassazione, ai fini della sospensione del giudizio ex art.

32, 3° comma, cit, della prova dell'intervenuta presentazione della do

manda di condono che avrebbe potuto essere data già nel giudizio di

merito), l'espresso riferimento che nell'ultimo provvedimento di sana

toria fiscale (art. 53, comma 12 ter, 1. 30 dicembre 1991 n. 413, aggiun to dall'art. 4 d.l. 23 febbraio 1993 n. 16, convertito nella 1. 24 marzo

1993 n. 75; v. però l'art. 34, 5° comma, e l'art. 48, 1° comma, che

parlano di «termini per ricorrere o di impugnativa») viene fatto ai «ter

mini di impugnativa di cui al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636», ha indotto

la Suprema corte ha escludere ora tale possibilità. Conf., Cass. 15 maggio 1995, n. 5297, Corriere trib., 1995, 2722,

con nota di Ferraù, per il quale la previsione da parte della 1. 413/91

di regole diverse in punto di sospensione dei termini per ricorrere in

cassazione integra una lesione di precetti costituzionali.

Sulla sospensione dei giudizi prevista dall'art. 53, 12° comma, 1. 413/91,

v. Comm. trib. centrale 9 novembre 1993, n. 3052, Foro it., Rep. 1994,

voce cit., n. 1450. V. anche Cass. 9 marzo 1995, n. 2726, id., 1995, I, 1823, che, con

riferimento alla sospensione dei termini prevista dall'art. 32 d.l. 429/82,

ha affermato che la stessa è cronologicamente e funzionalmente colle

gata alla possibilità di applicazione del c.d. «condono fiscale», con la

conseguenza che non si sospendono i termini relativi alle controversie

concernenti rimborsi di imposta.

Il Foro Italiano — 1996.

643/72, il valore iniziale dei beni oggetto di compravendita do

veva essere ricavato da quello accertato in sede di successione.

L'ostacolo derivante dal fatto che solo una parte dei beni era

stata oggetto di vendita, e che gli stessi erano tra loro non omo

genei, doveva essere superato effettuando una proporzione tra

il valore convenzionale e quello reale di tutto il compendio, e

ricavando il valore convenzionale della quota sulla base di quel lo reale della quota stessa. La decisione impugnata, non esplici tando tale principio, avrebbe di fatto ritenuto congrui i valori

dichiarati dalle parti, in violazione del citato art. 6, 2° comma,

che non consentirebbe, nei casi come quello in esame, di ricor

rere al criterio del valore di mercato.

Il ricorso risulta notificato a Spighu Maria Teresa, Italo ed

Elsa, a Fabbri Maria, a Rinaldini Rodolfo e Ruscelli Lucia. I primi quattro si sono costituiti con controricorso ed hanno

depositato memoria.

Motivi della decisione. — Il ricorso, come dedotto dai resi

stenti, è inammissibile. Infatti, la decisione della Commissione tributaria centrale, im

pugnata in questa sede, fu depositata il 19 ottobre 1992. Poiché

essa non risulta notificata, il termine annuale di decadenza dal

l'impugnazione (art. 327, 1° comma, c.p.c.) — avuto riguardo

alla sospensione dei termini processuali di cui all'art. 1 1. 7 ot

tobre 1969 n. 742 — veniva a scadere il 4 dicembre 1993. Il

ricorso risulta notificato a mezzo del servizio postale, con spe

dizione dei plichi I'll dicembre 1993 e, come emerge dagli avvi

si di ricevimento, le notifiche medesime furono eseguite nelle

date 16/28 dicembre 1993. Nessun dubbio, dunque, può nutrirsi circa l'intervenuta deca

denza e la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazio

ne in esame.

Né potrebbe giovare all'amministrazione ricorrente il richia

mo al disposto dell'art. 53, comma 12 ter, 1. 30 dicembre 1991

n. 413, recante (tra l'altro) disposizioni per agevolare la defini

zione dei rapporti tributari pendenti, alla stregua del quale «i

termini di impugnativa di cui al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636, e quelli per ricorrere avverso gli avvisi di accertamento di cui

al 7° comma, sono sospesi fino alla data del 20 giugno 1993».

Infatti, come il testuale tenore della norma pone in luce, essa

si riferisce unicamente ai termini di impugnativa previsti dal

d.p.r. 636/72, concernente la disciplina di contenzioso tributa

rio, nonché ai termini per ricorrere avverso gli avvisi di accerta

mento non ancora divenuti inoppugnabili alla data di entrata

in vigore della 1. n. 413 del 1991. In altre parole, la sospensione

riguarda soltanto i termini interni al procedimento davanti alle

commissioni tributarie, essendo in tal senso univoco il collega

mento con il d.p.r. n. 636, cit. Non riguarda, invece, il ben

diverso termine per proporre ricorso per cassazione, essendo que sto disciplinato dall'art. Ill Cost, e dalla normativa del codice

di procedura civile.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 18 dicem

bre 1995, n. 12907; Pres. F.E. Rossi, Est. Lupo, P.M. Cen

nicola (conci, conf.); Min. finanze c. Centro internazionale

di studi e divulgazione della musica italiana (Aw. Prospe

retti). Conferma Comm. trib. centrale 14 dicembre 1990, n.

8488.

Tributi in genere — Somme erogate a titolo di borsa di studio — Qualificazione — Ritenuta d'acconto — Esclusione (D.p.r.

29 settembre 1973 n. 597, istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, art. 49, 80; d.p.r. 29 settem

bre 1973 n. 600, disposizioni comuni in materia di accerta mento delle imposte sui redditi, art. 25).

Le somme percepite a titolo di borsa di studio — nella vigenza

del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 e prima dell'entrata in

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