sezione I civile; sentenza 21 dicembre 1995, n. 13036; Pres. Sensale, Est. Criscuolo, P.M.Carnevali (concl. diff.); Min. finanze (Avv. dello Stato Criscuoli) c. Spighi (Avv. Zangheri) edaltri. Dichiara inammissibile ricorso avverso Comm. trib. centrale 19 ottobre 1992, n. 5634Source: Il Foro Italiano, Vol. 119, No. 2 (FEBBRAIO 1996), pp. 535/536-537/538Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23190163 .
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PARTE PRIMA
eseguire opere durature sulla strada per evitare il sollevamento
della polvere; chiesero inoltre che la società fosse condannata
al risarcimento del danno cagionato. Nel costituirsi in giudizio la società convenuta contestò la do
manda e ne chiese il rigetto; eccepì in particolare il difetto di
legittimazione attiva degli attori, quello della propria legittima zione passiva e l'inesistenza sia della condotta illecita che del
danno. (Omissis) Motivi della decisione. — (Omissis). 3. - Col secondo motivo
la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione dell'art.
844 c.c., nonché vizio di motivazione su un punto decisivo della
controversia. Sostiene che il giudice ha erroneamente ritenuto la natura personale, anziché reale, delle azioni intraprese dagli
attori, ed ha loro riconosciuto la legittimazione attiva nono
stante la loro veste di conduttori, e non di proprietari, dei fondi
oggetto delle immissioni, con particolare riferimento alla richie
sta di condanna alla pavimentazione della strada poderale. 4. - Col terzo motivo la società ricorrente denunzia omissione
o insufficienza della motivazione in ordine al rigetto dell'ecce
zione di difetto della propria legittimazione passiva da essa sol
levata, basata sul fatto di non essere proprietaria né degli auto
mezzi né della strada da ripavimentare. Il secondo ed il terzo motivo possono essere congiuntamente
esaminati, a causa della loro evidente connessione. Le censure sono fondate. Il giudice di secondo grado ha di
satteso l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata
dalla società convenuta davanti al pretore, osservando che gli
attori, in qualità di coltivatori dei fondi oggetto delle immissio
ni, erano pienamente interessati al fenomeno de quo, in quanto
«soggetti passivi del danno dedotto». Inoltre, nel rigettare l'ec cezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dalla stes
sa società, ha ritenuto che essa fosse pienamente sussistente da
to che il transito degli automezzi avveniva nell'esercizio dell'at
tività industriale svolta dalla predetta impresa, e che era
irrilevante ai fini della decisione il fatto che la strada fosse o
meno di sua proprietà. Cosi decidendo, il giudice di merito non ha considerato che
le due eccezioni non potevano ritenersi limitate alla sola azione
diretta a conseguire il risarcimento del danno, avendo invece
gli attori esercitato anche quella inibitoria, diretta a conseguire la cessazione delle immissioni, a tutela dei fondi rustici da loro
coltivati. Deve infatti osservarsi, secondo il più recente orientamento
di questa Corte suprema (Cass. 11 novembre 1992, n. 12133, Foro it., 1994, I, 205) — che qui si condivide e conferma —
che oggetto della tutela normativa predisposta dall'art. 844 c.c.
è il godimento di un fondo, per cui la legittimazione all'azione
di cessazione delle immissioni derivanti dal fondo del vicino, che superino la normale tollerabilità, spetta in primo luogo al
proprietario del fondo sottoposto alle immissioni (come è reso evidente dalla lettera della norma), e spetta altresì al titolare
di un diritto reale di godimento, dovendo la norma stessa inter
pretarsi estensivamente in considerazione del fatto che anche
in questo caso le immissioni colpiscono precipuamente e diret tamente il godimento del fondo, oggetto della sua tutela.
Tuttavia, poiché il godimento di un fondo spetta anche al
soggetto titolare di un diritto personale di godimento (come, nel caso di specie, il conduttore), e poiché non può esservi dirit
di R. Pardolesi, Azione reale ed azione di danni nell'art. 844 cod. civ. Logica economica e logica giuridica nella composizione del conflit to tra usi incompatibili delle proprietà vicine). Alla base di una simile
biforcazione, basata sul criterio del petitum, si pone, come rilevato in tema di legittimazione attiva, l'esclusione del carattere necessariamente reale dell'azione ex art. 844 c.c., vista la natura personale dell'azione intentata nei confronti del soggetto, che senza essere titolare di diritto
reale, eserciti l'attività economica immissiva avvalendosi dell'altrui fon do. Assai critico nei confronti di detta dicotomia appare Pardolesi, cit., il "quale la considera «posticcia» e «tautologica», rimarcando che «il petitum dedotto è sempre e comunque la cessazione dell'attività lesiva».
Per il recupero della matrice normalmente reale, sul crinale della le
gittimazione passiva, dell'azione inibitoria delle immissioni, sembra orien tarsi la decisione in epigrafe, la quale, pur senza riservare un particola re approfondimento al tema, esclude la legittimazione passiva di sog getto che, in quanto non proprietario del fondo immittente, non sia in grado di porre in essere gli interventi di modifica della strada in
ipotesi resi necessari dall'accoglimento della domanda diretta alla cessa zione delle immissioni di polvere. [F. Caringella]
Il Foro Italiano — 1996.
to di godimento di un bene senza la possibilità per il suo titola
re di agire per la sua conservazione o reintegrazione, deve rite
nersi che la legittimazione ad agire contro le immissioni spetti anche al conduttore sulla base della norma ex art. 1585, 2° com
ma, non essendovi dubbio che le immissioni stesse altro non
sono che molestie, e che, in tal caso, la predetta norma possa essere integrata per analogia (sussistendo l'identica ragione di
tutela) con i criteri per l'interpretazione delle fattispecie immis
sive dettati dall'art. 844 c.c. per quanto attiene alla normale
tollerabilità, al contemperamento delle esigenze della produzio ne con le ragioni della proprietà ed alla priorità dell'uso.
Tuttavia, ove la cessazione delle immissioni possa determi
narsi solo mediante l'adozione di accorgimenti comportanti la
modificazione sostanziale della conformazione dell'immobile da
cui le immissioni si propagano, venendo ad incidere sull'oggetto e perciò sull'essenza stessa del diritto reale immobiliare del vici
no, il titolare di un diritto personale di godimento non ha suffi
ciente legittimazione a chiedere modifiche operanti nei confron
ti del proprietario attuale e di quelli futuri, conseguendo un'ini
bitoria che faccia stato anche nei confronti di soggetti diversi
dagli attuali contendenti.
L'eccezione attinente alla legittimazione attiva degli attori in
primo grado doveva dunque essere presa in considerazione an
che con riferimento all'azione inibitoria e formare oggetto di
congrua motivazione.
Allo stesso modo è certamente privo di legittimazione passiva il soggetto che, non essendo eventualmente proprietario del be
ne da cui provengono le immissioni, non è in grado di provve dere a quelle modifiche della sua struttura che sia condannato
ad effettuare: l'eccepito difetto di proprietà della strada da cui
si solleva la polvere col passaggio degli autocarri non poteva,
pertanto, essere giudicato irrilevante, ma doveva formare og
getto di adeguato esame e di sufficiente motivazione.
La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione ai punti ora esaminati e la causa rinviata ad altro giudice, il quale prov
vederà, con motivazione congrua ed in applicazione dei principi di diritto enunciati, alla sua decisione, nonché alla liquidazione delle spese relative al presente giudizio. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 21 dicem
bre 1995, n. 13036; Pres. Sensale, Est. Criscuolo, P.M. Car
nevali (conci, diff.); Min. finanze (Aw. dello Stato Criscuoli) c. Spighi (Aw. Zangheri) ed altri. Dichiara inammissibile
ricorso avverso Comm. trib. centrale 19 ottobre 1992, n. 5634.
Tributi in genere — Azione giudiziaria — Ricorso per cassazio ne — Termine — Sospensione per condono fiscale — Esclu
sione (L. 30 dicembre 1991 n. 413, disposizioni per ampliare le basi imponibili, per razionalizzare, facilitare e potenziare l'attività di accertamento; disposizioni per la rivalutazione ob
bligatoria dei beni immobili delle imprese, nonché per rifor mare il contenzioso e per la definizione agevolata dei rapporti tributari pendenti; delega al presidente della repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari; istituzione dei centri di assistenza fiscale e del conto fiscale, art. 53).
La sospensione dei termini di impugnativa prevista dall'art. 53, comma 12 ter, /. 30 dicembre 1991 n. 413 (contenente, tra
l'altro, disposizioni per agevolare la definizione dei rapporti tributari pendenti) riguarda solo i termini interni al procedi mento davanti alle commissioni tributarie e non riguarda in
vece il termine per proporre ricorso per cassazione. (1)
(1) Mentre la generica disposizione prevista dalla precedente normati va relativa al condono fiscale (art. 32, 3° comma, d.l. 10 luglio 1982 n. 429: «i giudizi in corso e i termini per ricorrere o di impugnativa,
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Svolgimento del processo. — Con atto del 29 marzo 1980
i sig. Italo Spighi, Maria Teresa Spighi, Elsa Spighi e Maria Fabbri vendettero ai sig. Adolfo Rinaldini e Lucia Ruscelli un
fabbricato rurale con annesso terreno in comune di Bagno di
Romagna - S. Piero in Bagno, via Ruscelli località «I Piani»,
per il prezzo di lire 27 milioni. Contestualmente vendettero alla società Erregi di Lippi e Valbonetti s.n.c., rappresentata da Ro
meo Lippi e Giovanni Valbonetti, altro terreno edificabilc po sto nella stessa località, per il prezzo di lire 50 milioni. I valori
iniziali di due beni furono indicati, quanto al primo, in lire 7.013.000 e, per il secondo, in lire 12.983.000.
L'ufficio del registro di Forlì, per il primo cespite, rettificò il valore finale in lire 45 milioni e il valore iniziale in lire 145.000; per il secondo cespite, rettificò il valore finale in lire 67 milioni
e il valore iniziale in lire 218.000. Venditori ed acquirenti proposero ricorso cumulativo alla Com
missione tributaria di primo grado di Forlì, che lo accolse con
decisione del 17 maggio 1982, confermata — a seguito di appel lo dell'ufficio — dalla commissione tributaria di secondo grado con decisione del 15 giugno 1984.
L'ufficio propose ricorso alla Commissione tributaria centra
le, che lo respinse con decisione n. 5634/92 in data 19 ottobre
1992. La Commissione centrale osservò che il criterio di sempli
ce operazione matematica — applicato dall'ufficio per determi
nare un valore medio di lire 162 per ogni mq. in relazione ad
una più vasta estensione di terreno rispetto a quella oggetto
della vendita in valutazione — non poteva esser ritenuto legitti
mo, in quanto i valori iniziali erano stati concordati dall'ufficio del registro di Cesena al momento dell'apertura della successio
ne di Spighi Quinto (7 febbraio 1976), trattandosi di terreno di varia natura solo in minima parte edificabilc.
Avverso tale pronuncia l'amministrazione finanziaria dello Sta
to ha proposto ricorso per cassazione, denunziando violazione
ed errata applicazione degli art. 6 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 643
e 26 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636, in relazione all'art. 360,
n. 3, c.p.c., nonché difetto di motivazione in relazione all'art.
360, n. 5, c.p.c. Ad avviso della ricorrente la Commissione cen
trale, che aveva ritenuto illegittimo il criterio applicato dall'uf
ficio, avrebbe dovuto in primo luogo precisare quale era il cri
terio alternativo da seguire per la determinazione del valore ini
ziale dei beni, ed avrebbe poi dovuto rimettere gli atti alla
commissione di secondo grado, affinché procedesse alla nuova
valutazione. In particolare, in forza dell'art. 6, 2° comma, d.p.r.
pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto o che inizia
no a decorrere dopo tale data, sono sospesi fino al 30 novembre 1982») aveva portato la giurisprudenza a ritenere che la sospensione ivi previ sta concernesse anche il termine per ricorrere per cassazione (v. Cass.
18 marzo 1986, n. 1837, Foro it., Rep. 1986, voce Tributi in genere, n. 1341; cfr. anche, sulla sospensione del giudizio di cassazione in pre senza di istanza di condono, Cass., ord. 28 aprile 1983, id., 1983, I,
1597, con nota di A. Proto Pisani, per la quale la sospensione ex
art. 32, 3° comma, d.l. 429/82 non si applica al procedimento di cassa zione ove la causa di sospensione sia intervenuta dopo la chiusura del
l'udienza di discussione ancorché prima della pubblicazione della sen
tenza; 16 marzo 1991, n. 2819, id., 1991, I, 1090, ad avviso della quale non è consentita, ai sensi dell'art. 372 c.p.c., la tardiva produzione dinanzi alla Cassazione, ai fini della sospensione del giudizio ex art.
32, 3° comma, cit, della prova dell'intervenuta presentazione della do
manda di condono che avrebbe potuto essere data già nel giudizio di
merito), l'espresso riferimento che nell'ultimo provvedimento di sana
toria fiscale (art. 53, comma 12 ter, 1. 30 dicembre 1991 n. 413, aggiun to dall'art. 4 d.l. 23 febbraio 1993 n. 16, convertito nella 1. 24 marzo
1993 n. 75; v. però l'art. 34, 5° comma, e l'art. 48, 1° comma, che
parlano di «termini per ricorrere o di impugnativa») viene fatto ai «ter
mini di impugnativa di cui al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636», ha indotto
la Suprema corte ha escludere ora tale possibilità. Conf., Cass. 15 maggio 1995, n. 5297, Corriere trib., 1995, 2722,
con nota di Ferraù, per il quale la previsione da parte della 1. 413/91
di regole diverse in punto di sospensione dei termini per ricorrere in
cassazione integra una lesione di precetti costituzionali.
Sulla sospensione dei giudizi prevista dall'art. 53, 12° comma, 1. 413/91,
v. Comm. trib. centrale 9 novembre 1993, n. 3052, Foro it., Rep. 1994,
voce cit., n. 1450. V. anche Cass. 9 marzo 1995, n. 2726, id., 1995, I, 1823, che, con
riferimento alla sospensione dei termini prevista dall'art. 32 d.l. 429/82,
ha affermato che la stessa è cronologicamente e funzionalmente colle
gata alla possibilità di applicazione del c.d. «condono fiscale», con la
conseguenza che non si sospendono i termini relativi alle controversie
concernenti rimborsi di imposta.
Il Foro Italiano — 1996.
643/72, il valore iniziale dei beni oggetto di compravendita do
veva essere ricavato da quello accertato in sede di successione.
L'ostacolo derivante dal fatto che solo una parte dei beni era
stata oggetto di vendita, e che gli stessi erano tra loro non omo
genei, doveva essere superato effettuando una proporzione tra
il valore convenzionale e quello reale di tutto il compendio, e
ricavando il valore convenzionale della quota sulla base di quel lo reale della quota stessa. La decisione impugnata, non esplici tando tale principio, avrebbe di fatto ritenuto congrui i valori
dichiarati dalle parti, in violazione del citato art. 6, 2° comma,
che non consentirebbe, nei casi come quello in esame, di ricor
rere al criterio del valore di mercato.
Il ricorso risulta notificato a Spighu Maria Teresa, Italo ed
Elsa, a Fabbri Maria, a Rinaldini Rodolfo e Ruscelli Lucia. I primi quattro si sono costituiti con controricorso ed hanno
depositato memoria.
Motivi della decisione. — Il ricorso, come dedotto dai resi
stenti, è inammissibile. Infatti, la decisione della Commissione tributaria centrale, im
pugnata in questa sede, fu depositata il 19 ottobre 1992. Poiché
essa non risulta notificata, il termine annuale di decadenza dal
l'impugnazione (art. 327, 1° comma, c.p.c.) — avuto riguardo
alla sospensione dei termini processuali di cui all'art. 1 1. 7 ot
tobre 1969 n. 742 — veniva a scadere il 4 dicembre 1993. Il
ricorso risulta notificato a mezzo del servizio postale, con spe
dizione dei plichi I'll dicembre 1993 e, come emerge dagli avvi
si di ricevimento, le notifiche medesime furono eseguite nelle
date 16/28 dicembre 1993. Nessun dubbio, dunque, può nutrirsi circa l'intervenuta deca
denza e la conseguente inammissibilità del ricorso per cassazio
ne in esame.
Né potrebbe giovare all'amministrazione ricorrente il richia
mo al disposto dell'art. 53, comma 12 ter, 1. 30 dicembre 1991
n. 413, recante (tra l'altro) disposizioni per agevolare la defini
zione dei rapporti tributari pendenti, alla stregua del quale «i
termini di impugnativa di cui al d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 636, e quelli per ricorrere avverso gli avvisi di accertamento di cui
al 7° comma, sono sospesi fino alla data del 20 giugno 1993».
Infatti, come il testuale tenore della norma pone in luce, essa
si riferisce unicamente ai termini di impugnativa previsti dal
d.p.r. 636/72, concernente la disciplina di contenzioso tributa
rio, nonché ai termini per ricorrere avverso gli avvisi di accerta
mento non ancora divenuti inoppugnabili alla data di entrata
in vigore della 1. n. 413 del 1991. In altre parole, la sospensione
riguarda soltanto i termini interni al procedimento davanti alle
commissioni tributarie, essendo in tal senso univoco il collega
mento con il d.p.r. n. 636, cit. Non riguarda, invece, il ben
diverso termine per proporre ricorso per cassazione, essendo que sto disciplinato dall'art. Ill Cost, e dalla normativa del codice
di procedura civile.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 18 dicem
bre 1995, n. 12907; Pres. F.E. Rossi, Est. Lupo, P.M. Cen
nicola (conci, conf.); Min. finanze c. Centro internazionale
di studi e divulgazione della musica italiana (Aw. Prospe
retti). Conferma Comm. trib. centrale 14 dicembre 1990, n.
8488.
Tributi in genere — Somme erogate a titolo di borsa di studio — Qualificazione — Ritenuta d'acconto — Esclusione (D.p.r.
29 settembre 1973 n. 597, istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, art. 49, 80; d.p.r. 29 settem
bre 1973 n. 600, disposizioni comuni in materia di accerta mento delle imposte sui redditi, art. 25).
Le somme percepite a titolo di borsa di studio — nella vigenza
del d.p.r. 29 settembre 1973 n. 597 e prima dell'entrata in
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