Sezione I civile; sentenza 21 gennaio 1961, n. 87; Pres. Torrente P., Est. Pece, P. M. Toro (concl.conf.); Barracco (Avv. Grimaldi) c. Opera valorizzazione Sila (Avv. dello Stato Agrò) e SerafiniSource: Il Foro Italiano, Vol. 84, No. 7 (1961), pp. 1161/1162-1165/1166Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23151644 .
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1161 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 11(5
essere a garanzia di un credito è vera e reale quando le parti
convengano eie la proprietà dell'immobile passi senz'altro
a sccpo di garanzia al coirpratore-creditore, salvo a ritor
nare al venditore se questi, nel termine stabilito, pagherà il suo debito. Se le parti, invece, pur avendo dichiarato di
vendere, siano in realtà d'accordo nel senso che tra loro do
vrà soltanto sorgere lina situazione giuridica corrispondente alla vendita sotto condizione sospensiva, e più precisa mente nel pinto che il coirpratore-creditore diverrà pro
prietario dell'immobile soltanto se, nel termine stabilito, non otterrà dall'altra parte la soddisfazione del suo cre
dito, in tale ipotesi si ha quella discordanza tra volontà di
chiarata e volontà effettiva che caratterizza il negozio si
mulato ; e poiché il negozio dissimulato, avendo per oggetto un immobile adempie in tal caso, oltre che al risultato eco
nomico, alla funzione giuridica dell ipoteca con patto' coin
missorio, esso è nullo ai sensi dell'art. 2744 cod. civ. vigente ».
La decisione della Corte di appello sarebbe però ine
satta, e si perverrebbe a un diverso risultato, anche se
dovesse ritenersi, come essa ha erroneamente ritenuto, che
nella specie, esclusa la esistenza della simulazione, si trat
tasse in realtà di un negozio fiduciario, da intendersi que sto come «figura giuridica risultante dalla coesistenza di due
divt'nti rapporti : uno di carattere dispositivo, reale, este
riore, con cui il fiduciante conferisce al fiduciario un diritto
patrimoniale dotato di rilevanza rii petto ai terzi, e perciò una vera e propria signoria sulla cosa a lui affidata ; l'altro di carattere obbligatorio, che crea nel nuovo titolare di
quel diritto l'obbligo fiduciario di esercitarlo nell'ambito di una determinata finalità, ed in vista di un interesse che è
di esclusiva pertinenza del fiduciante ».
Sarebbe anche in tal caso inesatta la decisione, poiché, a parte la non applicabilità alla fattispecie in esame della
predetta figura giuridica, psr l'accertata mancanza (da
parte dello stesso Giudice di merito) di un trasferimento
immediato della preprietà della cosa (il Giudice di merito
accertò che i Villa non avevano inteso spogliarsi della pro prietà e quindi era giusto che sopportassero i pesi su di
essa gravanti), va ricordato intorno ad una siffatta ipotesi
negoziale quanto già questa Corte suprema ha altra volta affermato : che, cioè, qualora, nonostante l'autonomia di carattere strutturale esistente tra vendita e factum de retro
vendendo, sia stata stabilita tra i due negozi una interdi
pandenza, per essere stati essi concepiti e posti in essere in stretta connessione ed inseparabilmente l'uno dall'altro, in funzione di un unico scopo, che entrambi li pervade e di
essi costituisce la ragione unica fondamentale, i due ne
gozi risultano in tal caso avvinti da unico nesso logico e
giuridico, che, come presiede al loro nascere, così li segue e li lega all'adempimento dello scopo per il quale vennero
entrambi creati ed attuati, con la conseguenza che, se essi
siano stati concepiti e posti in essere in stretta concomi
tanza con la dazione a mutuo di una somma, al fine speci fico di costituire per il creditore una maggiore garanzia, in modo da assicurare a lui il trapasso irrevocabile della
proprietà in caso di mancata restituzione della somma
stessa, si rimane in tale ipotesi nell'ambito del mutuo con
patto commissorio, il quale non è snaturato per avere vo luto le parti il trasferimento effettivo della proprietà, posto che i negozi voluti e dichiarati servono soltanto per ottenere un effetto giuridico diverso.
Per le su esposte osservazioni il ricorso del Fallimento Villa merita accoglimento, rendendosi necessario il com
pleto riesame della causa in relazione alla simulazione po sta in essere dalle parti, con l'osservanza da parte del giu dice di rinvio dei principi sopra enunciati.
Per questi motivi, cassa, ecc.
CORTE SUPREMA Di CASSAZIONE.
Sezione I civile ; sentenza 21 gennaio 1961, n. 87 ; Pres.
Torrente P., Est. Pece, P. M. Toro (conci, c.onf.) ; Barracco (Avv. Grimaldi) c. Opera valorizzazione Sila
(Avv. dello Stato Agro) e Serafini.
(Conferma App. Messina 9 novembre 1939)
Amministrazione dello Stalo e dejjli enti pubblici — Litisconsorzio necessario — lticorso per cas
sazione irritualmente notificalo — Fattispecie (R. d. 30 ottobre 1933 n. 1611, sulla rappresentanza e
difesa in giudizio dello Stato, art. 12 ; cod. proc. civ., art. 102, 331).
Rinvio civile — Nuove conclusioni — Limiti del
divieto — Kit'etti Fattispecie (Cod. proc. civ..
art. 394).
Ricorrono gli estremi del litisconsorzio necessario nell'ipotesi, in cui l'ente di riforma, cui eratpc stati trasferiti terreni
boschivi in proprietà per l'attuazione della riforma fondia
ria, abbia chiesto il risarcimento dei danni, provocati dal
taglio dei boschi, nei confronti del proprietario espro
priato e dell'acquirente degli alberi da tagliare : di conse
guenza, se l'ex proprietario ha notificato ricorso per cassazione irritualmente all'ente di riforma presso l'avvo
catura distrettuale dello Stata e validamente all'acquirente,
l'impugnazione non e inammissibile e può disporsi
l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'ente
purché questo non siasi già costituito. (1) Enunciato dalla Corte di cassazione il principio di diritto
della espropriabilità, per l'attuazione della riforma fon diaria sull'Altopiano della Sila, dei terreni boschivi, è
inammissibile la conclusione, formulata per la prima volta in sede di rinvio, con la quale l'ex proprietario chiede dichiararsi estranei al trasferimento coattivo gli alberi già maturi per il taglio al tempo del decreto presi denziale (tale domanda può formare oggetto di separato
giudizio). (2)
(1) Sulla nullità, assoluta ed insanabile, del ricorso per cas sazione notificato ad un'Amministrazione dello Stato presso un'avvocatura distrettuale pur dopo la legge 25 marzo 1958 n. 260, l'orientamento giurisprudenziale della Cassazione è fermis
simo : sent. 4 giugno n. 455, 30 gennaio n. 139, 4 marzo n. 428, 7 luglio n. 1796, 22 aprile n. 909, 29 aprile n. 956 del 1960, Foro
it., Bep. 1960, voce Amministrazione dello Stato, nn. 72-78 ; sent. 24 gennaio n. 204, 10 agosto n. 2505, 16 febbraio n. 464, 12 marzo n. 723, 19 ottobre n. 2951, 2 aprile n. 959, 10 agosto n. 2507 del 1959, id., Bep. 1959, voce cit., nn. 64-66, 69-72, 74, 75.
Nel senso che la nullità della notificazione all'Amministra zione dello Stato presso l'avvocatura distrettuale non determini l'inammissibilità dell'impugnazione nella causa inscindibile, in cui il ricorso sia stato validamente notificato ad altra parte, Cass. 11
giugno n. 1776 e 5 marzo n. 629 del 1959, id., Bep. 1959, voce cit., nn. 67, 68; 12 agosto n. 3394 e 8 agosto n. 3369 del 1957, id., Bep. 1957, voce cit., nn. 153-156 ; 2 ottóbre 1954, n. 3214, id., Bep. 1954, voce cit., nn. 69, 70 (le due ultime sentenze sono state citate nella motivazione della presente).
Sulla nozione di litisconsorzio necessario, v., da ultimo, Cass. 14 febbraio 1961, n. 320 (retro, 608, con nota critica di G. Branca), che ha negato ricorrere nell'ipotesi di devoluzione del fondo enfiteutico, richiesta da uno dei concedenti.
N 1 senso, infine, dell'inscindibilità della causa avente ad
oggetto l'obbligo tributario di più soggetti, Cass. 18 maggio 1959, n. 1476, Foro it., 1960, X, 1803, con osservazioni di A.
Lener, il quale rileva che nelle comuni obbligazioni solidali la
giurisprudenza suole ritenere trattarsi di causa scindibile.
(2) Sulla fattispecie non risultano precedenti editi : la sen tenza 29 settembre 1957, n. 3552 d Ile Sezioni unite, che enunciò il principio di diritto richiamato nella massima, è rias sunta in Foro it., Bep. 1957, voce Agricoltura, n. 87, mentre in
questa raccolta (1957, I, 929, con nota di richiami) è riportata la sent. 25 maggio 1957, n. 66 della Corte costituzionale, che ritenne assoggettabili ad espropriazione, in virtù della legge silana, aiiche i terreni boschivi. Nel senso, infine, che nell'in dennità di espropriazione determinata nella misura prevista nelle leggi di riforma fondiaria è compreso il valore dei frutti pen
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1163 PARTE PRIMA 1164
La Corte, ecc. — Va disposta, anzitutto, la riunione
del ricorso principale del Barracco e del ricorso incidentale adesivo del Serafini, comecliè proposti entrambi avverso
la stessa sentenza.
Deve essere, poi, esaminata la eccezione di inammis
sibilità del ricorso Barracco, avanzata dalla resistente
Opera per la valorizzazione della Sila, In effetti, il ricorso del Barracco non è stato notificato
regolarmente all'Opera Sila, in quanto lo è stato presso l'Avvocatura distrettuale di Messina invece che presso l'Avvocatura generals dello Stato in Roma. Nonostante
ciò, però, il ricorso deve essere dichiarato ugualmente ammissibile, in quanto lo stesso, vertendosi in una ipotesi di litisconsorzio necessario, va ritenuto legittimato dalla
rituale notifica fattane al Serafini.
Circa il concorso, nella specie, degli estremi del litis
consorzio necessario, è sufficiente rilevare che tale concorso deve essere valutato in relazione al thema decidendum nella
sua unitarietà, quale risultante dal complasso della do
manda attrice e delle eccezioni del convenuto. Ora l'istanza di risarcimento di danno, avanzata dal
l'Opera Sila avverso il Serafini, per il taglio degli alberi
operato dal Serafini medesimo nel bosco che aveva formato
oggetto di espropriazione a favore dell'Opera, era fondata
sulla legittimità o meno dell'espropriazione nei confronti del Barracco e sulla conseguente legittimità o meno della
vendita che del taglio degli alberi il Barracco aveva fatto
al Serafini. Trattavasi, quindi, di una situazione giuridica inscindibile, nella sua complessità, in relazione a tutti i
soggetti partecipi del processo. Stante ciò, la ritual'tà del
ricorso per cassazione del Barracco nei confronti del Sera
fini. avrebbe imposto, ai sensi dell'art. 331 cod. proc. civ., la integrazione del contraddittorio, in questa sede, mediante la rinnovazione della notifica del ricorso stesso
all'Opera Sila. Tale rinnovazione, però, è, nella specie, resa superflua
dall'ormai avvenuta costituzione dell'Opera Sila a mezzo
dell'Avvocatura dello Stato (sent. n. 3369 del 1957, Foro it.,
Rep. 1957, voce Amministrazione dello Stato, n. 154 ; n. 3851 del 1954, id., Rep. 1954, voce cit., nn. 74, 75).
La inscindibilità della lite importa anche l'ammissi
bilità, ai sensi dell'art. 334 cod. proc. civ., del ricorso
incidentale del Serafini, benché tardivo rispetto alla notifica, ad esso Serafini, della sentenza impugnata.
Il contenuto del ricorso principale del Barracco e quello del ricorso incidentale del Serafini possono essere esa minati congiuntamente, postochè con l'uno e con l'altro sono state proposte, avverso la sentenza della Corte di
rinvio, censure identiche.
Con il primo mezzo, viene denunziato che la sentenza
impugnata avrebbe errato nell'affermare non proponi ile
per la prima volta in sede di rinvio la questione sollevata, in quella sede, dal Barracco e dal Serafini, i quali affer mavano che dal provvedimento di espropriazione a favore
dell'Opera Sila dovevano intendersi esclusi, comechè da considerarsi frutti già maturati alla data della espropria zione, gli alberi che, a quella data, erano già maturi per il
taglio. Donde, per immediata conseguenza, la legittimità della vendita fattane dal Barracco al Serafini.
La censura non è fondata. Nei pregressi stadi del giudizio, sia il Barracco sia il
Serafini avevano affermato che il decreto presidenziale di espropriazione a favore dell'Opera Sila doveva ritenersi radicalmente illegittimo dal punto di vista costituzionale, comechè avente per oggetto terreno boschivo, che non
poteva, come tale e secondo essi Barracco e Serafini,
denti in corso di maturazione, e non di quelli già maturati alla data del decreto di espropriazione, Cass. 14 giugno 1957, n. 2259, id., 1957, I, 1172, con nota di richiami.
Sui limiti dilla modificabilità, in sede di rinvio, delle con clusioni formulate nel giudizio d'appello, Cass. 25 marzo 1960, n. 629, id., 1960, I, 961, con nota di richiami, cui adde, in dottrina, Fazzalajri, Giudizio civile di cassazione, Milano, 1960, pag. 181 ; E. F. Ricci, in Riv. dir. proc., 1960, 99.
ritenersi compreso nella sfera di efficacia della legge n. 230 del 1950 e della legge n. 1629 del 1947.
Le Sezioni unite di questa Corte suprema, adite dal
l'Opera Sila e come richiamato nella espositiva dello svol
gimento del processo, affermarono, con la sentenza n. 3552 del 1957 (Foro it., Rep. 1957, voce Agricoltura, n. 87) e con riferimento alla decisione n. 66 del 1957 della Corte costituzionale (id., 1957, 1,929), la legittimità del sopra men zionato decreto presidenziale di esproprio, disattendendo la tesi degli odierni ricorrenti. Costoro, solo in sede di
rinvio, affermarono allora, per la prima volta, che nel bosco espropriato esistevano, alla data di espropriazione, alberi già maturi per il taglio e richiesero che detti alberi fossero dichiarati, dal Giudice di rinvio, sottratti all'effi cacia del decreto di esproprio e rientranti nella libera
disponibilità del Barracco, che legittimamente li aveva venduti al Serafini.
Con tali eccezioni ed istanze, il Barracco ed il Serafini
mutarono, in effetti, il thema decidendum ed esattamente la Corte di Messina le ha dichiarate precluse in quella sede di rinvio.
Infatti, prima della sentenza delle Sezioni unite di
questa Corte suprema, gli odierni ricorrenti avevano
dedotto, come si è detto, la non costituzionalità del decreto di esproprio, affermando che il terreno era restato di pro prietà (e quindi nella piena disponibilità) del Barracco. In sede di rinvio, invece, gli odierni ricorrenti dedussero la diversa questione (sul presupposto, non più discutibile, della legittimità costituzionale del decreto di esproprio) della esistenza di alberi già maturi per il taglio, esclusi, come tali, dalla efficacia del decreto di esproprio.
Il carattere nuovo delle predetto conclusioni incom
patibili con la conservazione, innanzi al Giudice di rinvio, della stessa situazione processuale già esistente innanzi al giudice che pronunziò la sentenza poscia cassata, è dimostrato dalla necessità di nuovi accertamenti di fatto
(esistenza o meno di alberi già maturi per il taglio ; identi ficazione del numero di essi ; comparazione tra il risultato delle predette indagini ed il contenuto della scrittura
privata di vendita intervenuta tra il Barracco ed il Sera
fini), che il Giudice di rinvio avrebbe dovuto svolgere per poter giudicare sulle nuove conclusioni a lui sottoposte dagli odierni ricorrenti. Questi ultimi potranno, invece, se da essi ritenuto opportuno, riproporre la questione ex novo in un separato giudizio.
Nè è possibile ritenere, come dedotto dai ricorrenti con il secondo mezzo, che la sentenza delle Sezioni unite di questa Corte suprema avesse avuto, come conseguenza, la modificazione della materia del contendere, sì da giustifi care la necessità di nuove conclusioni.
Per disattendere tale tesi, è sufficiente richiamare che
l'applicabilità del 3° comma dell'art. 394 cod. proc. civ. richiede che la decisione della Corte di cassazione abbia
impresso alla causa un nuovo indirizzo giuridico, oppure che la novità di tale indirizzo sia conseguente ad una legge sopravvenuta.
Nella specie, invece, difettavano tutti gli estremi di cui sopra, postochè l'unica questione di fondo sollevata dalle parti e decisa, sia dalle precedenti sentenze di merito, sia da quella delle Sezioni unite di questa Corte, consisteva nell'accertare se il terreno boschivo del Barracco fosse o meno espropriabile, a favore dell'Opera Sila, ai sensi del combinato disposto delle leggi n. 1629 del 1947 e n. 230 del 1950.
E gli stessi ricorrenti espressamente affermano, ai fini della terza censura dei ricorsi, della quale or ora si dirà, che occorre tenere ben distinta la questione della
espropriabilità (secondo le leggi più sopra menzionate) del terreno boschivo in sè dalla questione degli alberi maturi per il taglio e da considerarsi, in quanto tali, veri e propri frutti, capaci di un valore autonomo e di una
conseguente negoziabilità altrettanto autonoma. Nella specie, è vero phe la sentenza in sede di rinvio
ha fatto richiamo anche all'art. 920 cod. civ., ma il richiamo, come si evince dalla motivazione della sentenza, ha avuto la limitata finalità di affermare che le piante, in genere,
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
in quanto insistenti sul suolo espropriato, seguono la sorte
di questo ultimo.
Tale affermazione, però, non pregiudica la diversa e
specifica questione (sollevata dai ricorrenti solo in sede di
rinvio e che pertanto esattamente la sentenza impugnata ha dichiarato preclusa in quella sede), avente per oggetto l'accertare se le piante mature per il taglio siano o meno
da considerarsi incluse nel provvedimento di esproprio. La Corte di rinvio non è quindi incorsa nella contrad
dizione lamentata dai ricorrenti con il terzo mezzo dei
rispettivi ricorsi. (Omissis) È appena il caso di sottolineare, con riferimento alla
presente decisione sulle diverse censure che si son venute
esaminando, come il merito della predetta questione sulla
esistenza di alberi maturi per il taglio e sulla esclusione di
essi dall'efficacia del decreto di esproprio resta impre
giudicata sotto qualsiasi profilo, essendosene ritenuta
esatta la pronunziata preclusione in sede di rinvio.
Concludendo, il ricorso del Barracco deve essere dichia
rato ammissibile e ne va disposta la riunione con il ricorso
incidentale del Serafini.
Entrambi i ricorsi devono essere rigettati e il Barracco
ed il Serafini vanno condannati alla perdita del deposito. Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione II civile ; sentenza 19 gennaio 1961, n. 78 ; Pres.
Vela P., Est. Modigliani, P. M. Maccarone (conci,
conf.) ; Nava (Avv. Cosenza) c. Soc. Autorimesse Monte
Mario (Avv. Di Mauro).
(Conferma Pret. Roma 6 febbraio 1960)
Competenza e giurisdizione in materia civile — Com
petenza per materia dei pretore — Condominio ne
gli ediiiei — Cause relative alle modalità d'uso
di parti comuni — Fattispecie (Cod. pròc. civ.,
art. 8, n. 4).
Le controversie relative alle modalità d'uso delle parti comuni
di un edificio condominiale (nella specie, strada apparte nente ai proprietari dei diversi piani) rientrano nella
competenza per materia del pretore. (1)
(1) Nei precisi termini della massima non risultano, a quanto ci consta, precedenti.
Cass. 23 giugno 1953, n. 1897, richiamata nel testo della
sentenza che si annota, è riassunta in Foro it., Rep. 1953, voce
Competenza civ., n. 116. L'art. 8, n. 4, cod. proc. civ., che riproduce l'art. 32 r.
decreto legge 15 gennaio 1934 n. 56 (sul quale vedi, in dottrina,
Chiovenda, 1st., II, I, n. 189 ; Butera, La com-proprietà di case
per piani, n. 151 ; e, in giurisprudenza, Cass. 5 aprile 1939, Foro
it., Rep. 1939, voce Comunione, n. 122 ; 7 gennaio 1937, n. 17,
id., 1937, I, 294, con nota di richiami), è interpretato restritti
vamente in giurisprudenza : si afferma costantemente che la
competenza del pretore ex art. 8, n. 4, cod. proc. civ. deve rite
nersi limitata alla disciplina materiale dei servizi comuni, non
essendo possibile estenderla alle controversie che incidano sul
patrimonio, sul diritto di proprietà ovvero su altri diritti reali
dei condomini (di recente : Pret. Vercelli 22 febbraio 1959 e
A pp. Lecce 20 ottobre 1958, id., Rep. 1959, voce Competenza civ., nn. 167, 168; Pret. Roma 6 giugno 1957, id., Rep. 1958, voce cit.,
n. 165 ; Cass. 9 giugno 1956, n. 2031, id., Rep. 1956, voce cit., n. 183 ; Cass. 9 agosto n. 2526 e 5 marzo n. 655 del 1955, id.,
Rep. 19l5, voc cit., nn. 168, 169), precisando che è causa rela
tiva alla misura dell'uso di un servizio comune quella in cui si
controverte sulla portata quantitativa, ovvero sulla estensione
del diritto di uso dei singoli condomini nei riguardi del servizio
comune, mentre è causa relativa alle modalità dell'uso quella in
cui si controverte sul modo in cui il diritto di uso dei singoli con
domini deve essere esercitato (Cass. 9 giugno 1956, n. 2031, cit.). Alla stregua di tale orientamento (sul quale, cons, in dot
La Corte, ecc. — Lamenta la ricorrente che la impugnata sentenza abbia ritenuto che la controversia rientri tra quelle che dall'art. 8, n. 4, cod. proc. civ. sono attribuite alla com
petenza esclusiva del pretore. In proposito deduce che la
predetta norma, concernendo le cause relative alla misura
e alle modalità di uso dei servizi del condominio di case, non può ricevere applicazione nella controversia in esame, la quale ha per oggetto le modalità di uso di un bene co
mune, quale è una strada condominiale, e non di un ser
vizio comune.
La doglianza non ha fondamento.
È noto che, a termini dell'art. 8, n. 4, cod. proc. civ., sono devolute alla competenza per materia del pretore « le cause relative alla misura e alle modalità d'uso dei ser
vizi del condominio di case ».
Orbene non può farsi adesione alla tesi del ricorrente
secondo la quale, ai fini dell'applicabilità di tale norma, occorrerebbe distinguere tra controversie vertenti sulle
modalità d'uso dei servizi comuni e controversie sulle mo
dalità di uso dei beni comuni, per cui la competenza per materia del pretore verrebbe meno nella seconda ipotesi. Infatti il servizio comune, lungi dal costituire alcunché di
diverso e di contrapposto rispetto al bene comune, come il
ricorrente mostra di ritenere, è la risultante della destina
zione del bene a un uso comune e della sua conseguente utilizzazione da parte dei condomini. In altri termini è la
messa in opera di un determinato bene per il miglior godi mento del fabbricato condominiale che, nel dar luogo alla
utilizzazione del detto bene da parte dei singoli condomini,
determina il funzionamento del servizio comune. E tra
le cose, la cui destinazione all'uso e al godimento comune dà
luogo al servizio comune, vanno annoverati, non soltanto
i mezzi meccanici posti in opera per il miglior godimento del fabbricato, ma anche alcune parti dell'immobile, che
siano suscettibili di una utilizzazione comune da parte dei
condomini (cfr. in proposito, per quanto attiene alle scale e
ai ballatoi, la sentenza di questa Suprema corte n. 1897
del 1953, Foro it., Rep. 1953, voce Competenza civ., n. 116). In conseguenza, qualora una strada sia, come nel caso
di specie, di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani o porzioni di piani dell'edificio a cui dà accesso e sia pertanto destinata ad un uso comune, le controversie vertenti sulla
regolamentazione di tale uso (sempre che beninteso siano
limitate alle modalità di godimento e non concernano l'esi
stenza del diritto di condominio), in applicazione del citato
disposto dell'art. 8, n. 4, cod. proc. civ., devono conside
rarsi devolute alla competenza per materia del pretore. Tale interpretazione, d'altronde, trova conforto nella ratio
della norma, che è intesa a regolare con un procedimento
rapido e semplice le questioni (le quali hanno di regola carattere di urgenza e si presentano con aspetti di facile
soluzione), inerenti alla utilizzazione dei beni posti in opera
per il miglior godimento del fabbricato condominiale (quale è indubbiamente la controversia in esame).
Dalle svolte considerazioni discende che deve essere
dichiarata la competenza, per materia, del pretore a sta
tuire sulla controversia in oggetto. Per questi motivi, rigetta, ecc.
trina, Andrioli, Commento, I3, 51 ; Salis, Il condominio negli
edifici, 1956, pag. 254 ; Nobile, La competenza del pretore nel
condominio edilizio, in Oiur. Cass. civ., 1955, 3° bim., 409, con
ulteriori indicazioni bibliografiche ; Branca, in Commentarios, a cura di A. Scialoja e G. Branca, n. 3 in fin-, sub art. 1130), si è affermato che la controversia tra condomini, relativa alla
legittimità dell'introduzione di un apparecchio automatico per l'uso dell'ascensore, non rientra nella competenza per materia
del pretore, di cui all'art. 8, n. 4, cod. proc. civ., in quanto non
investe soltanto le modalità d'uso del servizio, ma anche la ripar tizione della spesa (Cass. 21 maggio 1948, n. 769, Foro it., 1949,
X, 374, con nota di richiami).
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