sezione I civile; sentenza 21 luglio 2000, n. 9566; Pres. Reale, Est. Giuliani, P.M. Martone (concl.conf.); Focarile (Avv. Angelini, Agrizzi) c. Soc. Meie assicurazioni (Avv. Mancini, Guidoni) ealtro. Cassa Trib. Venezia 11 marzo 1998Source: Il Foro Italiano, Vol. 124, No. 2 (FEBBRAIO 2001), pp. 519/520-521/522Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23197545 .
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PARTE PRIMA 520
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 21 lu glio 2000, n. 9566; Pres. Reale, Est. Giuliani, P.M. Martone
(conci, conf.); Focarile (Avv. Angelini, Agrizzi) c. Soc. Meie
assicurazioni (Avv. Mancini, Guidoni) e altro. Cassa Trib.
Venezia 11 marzo 1998.
Intervento in causa e litisconsorzio — Risarcimento danni
da circolazione di veicoli — Azione proposta da uno solo dei danneggiati — Intervento volontario (Cod. proc. civ., art. 103, 105).
Qualora vi siano più parti danneggiate in un medesimo sinistro
stradale, ciascuna di esse può intervenire volontariamente nel
giudizio promosso da uno soltanto dei danneggiati, allo scopo di far valere il proprio autonomo diritto al relativo risarci
mento. (1)
(1) Nella sentenza in rassegna la corte enuncia il principio secondo
cui, in ipotesi di un medesimo incidente stradale che arrechi danno a
più soggetti, tra le azioni proposte dai danneggiati sussiste diversità di
oggetto ma identità di titolo, dal momento che ciascuno vanta sì un au tonomo diritto al risarcimento, ma tale diritto dipende da un'identica condotta lesiva (individuata attraverso i suoi elementi oggettivi —
azione od omissione; nesso di causalità — e soggettivi — dolo o colpa —) nonché da identità di norme giuridiche violate, sicché la comunanza non è solo di fatto materiale (ad es. lo scontro tra veicoli), bensì anche di fatto antigiuridico dannoso costitutivo dei rispettivi titoli da respon sabilità civile (nella specie, responsabilità extracontrattuale). Secondo
quanto tradizionalmente affermato in dottrina, questa forma di connes sione oggettiva rende ammissibile, a giudizio della corte, oltre al liti sconsorzio facoltativo iniziale ex art. 103 c.p.c., anche l'intervento vo lontario previsto dal 1° comma dell'art. 105 c.p.c. (intervento volonta rio adesivo autonomo).
La fattispecie presa in esame dalla sentenza in rassegna può essere letta in funzione esemplare delle ipotesi che, secondo la dottrina, il le
gislatore del 1942 aveva in mente nel prevedere che un terzo possa in tervenire per far valere nei confronti di una sola delle parti un diritto
dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo. La previsione del 1° comma dell'art. 105 c.p.c. postula che attraverso l'intervento venga proposta una vera e propria domanda giudiziale con la quale il terzo
allarga l'oggetto del giudizio. Nel caso di specie, l'ampliamento del thema decidendum originario al diritto fatto valere da colui che inter viene trova la sua giustificazione nel fatto che la domanda del terzo è connessa con quella originaria per identità di causa petendi, e dunque nel favor del legislatore verso il coordinamento tra accertamenti in or dine al medesimo fatto, che vengono effettuati — né potrebbe essere diversamente — incidenter tantum e non con autorità di cosa giudicata.
Poiché il diritto che il terzo vanta è un diritto compatibile con quello oggetto del processo originario e non legato ad esso da alcun rapporto di pregiudizialità-dipendenza, la sentenza che fosse resa sulla domanda
originaria non potrebbe esplicare alcun effetto nei confronti del terzo, se non a livello di mero precedente giurisprudenziale sfavorevole, ove
questi non decidesse di sperimentare intervento. L'intervento perciò si
atteggia come un rimedio puramente facoltativo, a disposizione del ter
zo, esperito in funzione di esigenze di economia processuale. Nella giurisprudenza di merito, si pronunciano espressamente sul
l'ammissibilità dell'intervento volontario quando il diritto fatto valere in giudizio, pur rientrando in un diverso rapporto giuridico, derivi però dal medesimo fatto giuridico dedotto tra le parti originarie, Trib. Firen ze 29 ottobre 1992, Foro it., Rep. 1994, voce Sanità pubblica, n. 261; Trib. Palermo 27 luglio 1990, id., 1990, voce Intervento in causa e litis
consorzio, n. 31. Da un esame della casistica giurisprudenziale emerge che l'inter
vento adesivo autonomo è stato ammesso nelle seguenti ipotesi di con nessione oggettiva tra domande proposte per identità di causa petendi: giudizio promosso da alcuni condomini contro altro condomino per ot
tenere, a seguito di denuncia di nuova opera, la sospensione dei lavori ed il ripristino della precedente situazione, ed intervento di altro con domino proprietario di appartamento direttamente interessato dall'ope ra, il quale, deducendo l'illegittimità della costruzione ed aderendo alle
ragioni degli altri condomini contro lo stesso convenuto, introduce nel
processo domande dipendenti dal proprio specifico titolo (Cass. 15
maggio 1996, n. 4504, id., Rep. 1996, voce Comunione e condominio, n. 55); giudizio promosso dal compratore di un appartamento contro il venditore, costruttore dell'edificio, per l'accertamento dell'inadempi mento dell'impegno a conseguire il certificato di abitabilità dell'intero edificio e per la condanna del medesimo al risarcimento dei danni, ed intervento dei compratori di altre distinte parti dell'edificio, i quali, de nunciando lo stesso inadempimento già dedotto in causa, propongono contro lo stesso convenuto domande analoghe a quelle dell'attore
(Cass. 6 dicembre 1991, n. 13158, id., Rep. 1991, voce Intervento in causa e litisconsorzio, n. 30); giudizio promosso da un farmacista per il ritardato pagamento delle prestazioni dell'assistenza farmaceutica da
Il Foro Italiano — 2001.
Svolgimento del processo. — Con atto di citazione del 27
febbraio 1996, Elisabetta Focarile, in qualità di madre legale
rappresentante del figlio minore Omar Berton, conveniva da
vanti al Giudice di pace di Mestre Michele Marascalchi e la
Meie s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni
che assumeva fossero stati subiti vuoi dal giovane, il quale in
data 20 settembre 1994, mentre si trovava alla guida del ciclo
motore di proprietà della madre, era stato investito dall'auto
vettura del Marascalchi stesso riportando quindi lesioni perso nali, vuoi dal veicolo.
Avendo la convenuta eccepito che la domanda non era stata
proposta dalla Focarile altresì per sé, quest'ultima spiegava in
tervento volontario in causa, costituendosi in proprio per ottene
re il risarcimento anche dei danni subiti dal mezzo.
Il giudice adito, con sentenza pronunciata in data 20 novem
bre - 14 dicembre 1996, dichiarava l'intervento de quo inam
missibile, fondandosi la relativa legittimazione su un rapporto di
connessione tra la domanda originaria e quella del terzo che do
veva essere determinata da identità di petitum o di causa peten
di, laddove, nel caso di specie, risultava comune il solo fatto
storico consistito nell'incidente stradale in oggetto. Avverso tale decisione, interponeva appello la Focarile, la
mentando l'errore compiuto dal primo giudice nel ritenere che
non vi fosse identità né di petitum né di causa petendi e pro
spettando invece come, unico essendo il sinistro, unico fosse
altresì il fatto costitutivo del diritto al risarcimento.
Resistevano nel grado gli appellati, deducendo che difettasse
ro i requisiti della connessione propria dal momento che le due
domande risultavano connesse solo impropriamente, dipenden do la decisione dalla soluzione di identiche questioni.
Il Tribunale di Venezia, con sentenza pronunciata in data 10
dicembre 1997 - 11 marzo 1998, confermava la decisione impu
gnata assumendo che non bastasse l'unicità del fatto storico per creare identità di titolo, rappresentato dal rapporto giuridico esi
stente tra le parti, il quale, relativamente all'appellante, non di
pendeva da quello del figlio ma era piuttosto autonomo.
Avverso la predetta sentenza, ricorre per cassazione la Foca
rile deducendo un solo motivo di gravame, cui resiste con con
troricorso la Meie assicurazioni s.p.a., mentre non resiste il Ma
rascalchi.
Motivi della decisione. — Con l'unico motivo di impugna zione, lamenta la ricorrente violazione e falsa applicazione del
l'art. 105 c.p.c., deducendo di avere proposto due domande (la
prima, quale legale rappresentante del figlio minore, per ottene
re il risarcimento del danno alla persona sofferto da que st'ultimo, la seconda, in proprio, per ottenere il risarcimento del
danno riportato dal veicolo di sua proprietà) senz'altro autono
me e distinte nel petitum, ma connesse per la causa petendi, in
volgendo il medesimo sinistro la medesima responsabilità del
medesimo soggetto passivo, onde la necessità, essendo detta
causa petendi comune ad ambedue le domande, che queste sia
no decise nella stessa causa e con la stessa sentenza per evitare
contraddittorietà di giudicati, consentendo in particolare l'inter
vento della Focarile, per esigere i danni subiti dal suo ciclomo
tore, sotto la specie dell'intervento adesivo autonomo.
Il motivo è fondato.
Conviene ricordare come tale forma di intervento fosse già ammessa in dottrina ed in giurisprudenza sotto il vigore del co
parte dell'ente erogatore, ed intervento di altri titolari di farmacia che vantano lo stesso diritto di credito (Trib. Firenze 29 ottobre 1992, cit.); giudizio cautelare promosso nei confronti di un provvedimento lesivo del diritto alla salute della collettività da parte di un comune, in quanto titolare, iure proprio, ex 1. 349/86 del diritto alla salute ed intervento dei soggetti ivi residenti, quali titolari, iure proprio, del diritto alla sa lute o del diritto alla proprietà (Pret. Modica, ord. 31 luglio 1990, id., 1992, I, 2303); giudizio di opposizione avverso la dichiarazione dello stato di adottabilità, previsto dagli art. 314/12 ss. c.c., ed intervento di coloro cui il minore sia stato temporaneamente e provvisoriamente af
fidato, a tutela del proprio interesse, giuridicamente protetto, al mante nimento dello stato di adottabilità (Cass. 9 ottobre 1981, n. 5309, id., Rep. 1981, voce Adozione, n. 67).
Per ulteriori indicazioni sulla giurisprudenza, v. A. Chizzini, in Codi ce di procedura civile commentato a cura di Consolo-Luiso, Milano, 1997, sub art. 105 c.p.c.
In generale, sull'intervento adesivo autonomo, cfr., da ultimo, Id., Intervento in causa, voce del Digesto civ., Torino, 1993, X, 112 ss., e ivi anche per ulteriori richiami bibliografici. [I. Pagni]
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
dice di rito del 1865, il quale, all'art. 201, con l'ampia formula
«chiunque abbia interesse in una causa vertente tra altre persone
può intervenirvi», sembrava consentire qualunque tipo di inter
vento purché sostenuto da un interesse ed ammettere in parti colare, accanto alle due figure dell'intervento principale (me diante il quale veniva proposta una nuova azione contrastante
con la posizione delle parti in causa, onde la formazione di un
rapporto processuale nuovo) e dell'intervento adesivo dipen dente (che, volendo l'interveniente concorrere alla difesa di una
delle parti per gli effetti riflessi dell'emananda sentenza sulla
sua posizione giuridica, non alterava l'unità di tale rapporto), un
intervento del pari adesivo, ma autonomo, teso cioè ad azionare
un diritto proprio dell'interveniente collimante con quello di
una delle parti. Alla stregua di siffatta elaborazione, il 1° comma dell'art. 105
del codice di rito vigente, nel prevedere i due tipi di intervento
volontario diretti a far valere, in confronto di tutte le parti (in tervento principale) o di alcune di esse (intervento adesivo au
tonomo), un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo
dedotto nel processo, ha consacrato il principio secondo cui l'a
zione del terzo non deve necessariamente avere elementi identi
ci all'azione principale, bastando a legittimare l'intervento la
semplice connessione per l'oggetto (petitum) o per il titolo
(causa petendi), onde l'allargamento del contenuto della do
manda originaria attraverso l'intervento medesimo, con il quale il terzo, facendo valere un diritto che non è lo stesso del giudi zio principale ma che ha in comune con questo l'oggetto o il ti
tolo, inserisce nel rapporto pendente una domanda diversa seb
bene connessa.
Ora, con specifico riguardo alla figura dell'intervento adesivo
autonomo ed alla nozione in particolare di «dipendenza dal ti
tolo» (secondo un'espressione adoperata dal legislatore nel di
sposto altresì dell'art. 103, 1° comma, c.p.c., là dove trova con
ferma l'assunto che l'intervento de quo si fonda sopra i mede
simi motivi sui quali si basa il litisconsorzio facoltativo — eco nomia di giudizi ed opportunità di evitare giudicati contradditto
ri — risultando proprio di chi sarebbe potuto essere litisconsorte
ab initio di alcuna delle parti, onde la denominazione di litis
consortile che viene correntemente attribuita a tale specie di in
tervento in ragione del cumulo soggettivo di processi cui dà
luogo), questa è da individuare nell'identità del fatto giuridico dedotto a fondamento della domanda giudiziale originaria, cioè
nella fattispecie concreta realizzatasi con la sussunzione di un
fatto obiettivo in una previsione normativa attributiva di giuri dica rilevanza, cosicché il terzo è legittimato all'intervento in
parola quando il diritto da lui azionato, pur rientrando nella
struttura di un differente rapporto (ad esempio, nel caso in cui
un identico fatto abbia provocato effetti immediati nella sfera di
più di un soggetto), risulti connesso con quello già dedotto in
causa derivando anch'esso, pur se indirettamente, dal medesimo
fatto giuridico (Cass. 27 ottobre 1975, n. 3592, Foro it., Rep. 1975, voce Intervento in causa e litisconsorzio, nn. 47, 48; 28
aprile 1979, n. 2489, id., Rep. 1979, voce cit., nn. 33, 34). In questo senso, come la diversità del rapporto azionato in
giudizio attraverso la domanda proposta dall'interveniente non
costituisce elemento decisivo per escludere l'ammissibilità del
l'intervento, essendo sufficiente che la domanda stessa presenti una connessione con quella di altre parti implicante l'opportu nità del simultaneus processus (Cass. 20 marzo 1982, n. 1819,
id., Rep. 1982, voce cit., n. 35; 20 aprile 1994, n. 3748, id., Rep. 1994, voce cit., n. 17), così integra gli estremi dell'intervento
adesivo autonomo (o litisconsortile) il caso del terzo il quale, denunciando il medesimo fatto illecito (contrattuale ovvero ex
tracontrattuale), proponga contro il medesimo convenuto una
domanda analoga a quella dell'attore originario e faccia in tal
modo valere un diritto dipendente dal titolo già dedotto nel pro
cesso, unico essendo il fatto affermato come produttivo degli ef
fetti giuridici pretesi (Cass. 3592/75, cit.; 6 dicembre 1991, n. 13158, id., Rep. 1991, voce cit., n. 30).
Più in particolare, secondo quanto riconosciuto sia in dottrina
sia in giurisprudenza (Cass. 4 luglio 1959, n. 2136, id., Rep. 1959, voce Intervento in causa, n. 16), va ritenuta l'ammissibi
lità dell'intervento de quo nel caso in cui il terzo faccia valere
una propria ragione di risarcimento del danno basata sullo stes
so illecito che rappresenta il titolo su cui si fonda anche la do
manda dell'attore, risultando così proposta, come nella specie, una domanda nei confronti di una sola delle parti originarie
Il Foro Italiano — 2001.
(convenuta) connessa con quella principale per identità di causa
pe tendi.
In questi termini, se è esatta l'affermazione che, qualora il
medesimo sinistro danneggi più persone, ciascuna ha un diritto
autonomo al relativo risarcimento, altrettanto esatto è affermare
che, in tal caso, sussiste identità di titolo per tutte le azioni
svolte sia dall'attore sia dagli intervenienti, nel senso esatta
mente che, risultando le stesse vuoi la condotta lesiva del dan
neggiarne, individuata attraverso i suoi elementi oggettivi (azio ne od omissione; nesso di causalità) e soggettivi (dolo o colpa), vuoi le norme giuridiche violate, vi è comunanza non solo di
fatto materiale (nella specie, lo scontro tra veicoli), ma altresì di
fatto illecito, nel significato tecnico di fatto antigiuridico danno
so costitutivo dei rispettivi titoli da responsabilità civile (nella specie, extracontrattuale).
Il ricorso, pertanto, merita accoglimento, onde la sentenza
impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche ai fini delle spese, ad altra sezione del Tribunale di Vene
zia, affinché detto giudice, ex art. 384, 1° comma, prima parte,
c.p.c., si uniformi al principio di diritto di seguito enunciato: «Così come più parti danneggiate in un medesimo sinistro
possono agire nel medesimo processo a titolo di litisconsorzio
facoltativo ex art. 103 c.p.c., allo stesso modo ciascuna di esse
può intervenire volontariamente nel giudizio promosso da uno
soltanto dei danneggiati, ai sensi dell'art. 105, 1° comma, c.p.c., allo scopo di far valere il proprio autonomo diritto al relativo ri
sarcimento».
CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 7 lu glio 2000, n. 9106; Pres. Calfapietra, Est. Mensitieri, P.M.
Schirò (conci, conf.); Condominio via Zante 15, Milano (Avv. Giove, Terzago) c. Calderoni e altri (Avv. Occhione
ro). Conferma App. Milano 5 dicembre 1997.
Usucapione — Contratto ad effetti obbligatori — Trasferi
mento della proprietà o di un diritto reale sul bene — An
ticipazione degli effetti traslativi del diritto — Attribuzio ne del possesso (Cod. civ., art. 1158, 1164).
Comunione e condominio — Condominio negli edifìci —
Usucapione della cosa comune da parte del comunista —
Condizioni (Cod. civ., art. 1158).
L'immediato trasferimento del possesso accedente ad una con
venzione che, per quanto con effetti solo obbligatori, tenda a
realizzare il trasferimento della proprietà del bene o di un di
ritto reale su di esso (come, nella specie, l'assegnazione in
godimento, con patto di futura vendita, di un alloggio econo
mico e popolare) determina il trasferimento del possesso, e
non della mera detenzione, del bene stesso. (1) Ai fini dell'usucapione della proprietà esclusiva da parte del
comunista, occorre che questi possieda la cosa comune animo
domini, in modo esclusivo e, cioè, in modo inconciliabile con
la possibilità di fatto di un godimento comune. (2)
(1) Nei precisi termini della massima, con riguardo ad un contratto
preliminare di compravendita ad effetti anticipati, Cass. 13 luglio 1993, n. 7690, Foro it., Rep. 1994, voce Usucapione, n. 4, e, per esteso, Rass.
dir. civ., 1994, 626, con nota adesiva di Cortucci, Preliminare di ven
dita ad effetti anticipati: la consegna della cosa fra possesso e deten
zione, ad avviso della quale nel caso di contratto ad effetti obbligatori, con pattuizione di immediato trasferimento del possesso del bene, il
patto accessorio in parola assume una funzione anticipatoria degli ef fetti del trasferimento del diritto, sicché la consegna che da esso deriva
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