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sezione I civile; sentenza 21 luglio 2000, n. 9566; Pres. Reale, Est. Giuliani, P.M. Martone (concl....

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sezione I civile; sentenza 21 luglio 2000, n. 9566; Pres. Reale, Est. Giuliani, P.M. Martone (concl. conf.); Focarile (Avv. Angelini, Agrizzi) c. Soc. Meie assicurazioni (Avv. Mancini, Guidoni) e altro. Cassa Trib. Venezia 11 marzo 1998 Source: Il Foro Italiano, Vol. 124, No. 2 (FEBBRAIO 2001), pp. 519/520-521/522 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23197545 . Accessed: 28/06/2014 08:40 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.220.202.93 on Sat, 28 Jun 2014 08:40:10 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 21 luglio 2000, n. 9566; Pres. Reale, Est. Giuliani, P.M. Martone (concl.conf.); Focarile (Avv. Angelini, Agrizzi) c. Soc. Meie assicurazioni (Avv. Mancini, Guidoni) ealtro. Cassa Trib. Venezia 11 marzo 1998Source: Il Foro Italiano, Vol. 124, No. 2 (FEBBRAIO 2001), pp. 519/520-521/522Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23197545 .

Accessed: 28/06/2014 08:40

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PARTE PRIMA 520

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 21 lu glio 2000, n. 9566; Pres. Reale, Est. Giuliani, P.M. Martone

(conci, conf.); Focarile (Avv. Angelini, Agrizzi) c. Soc. Meie

assicurazioni (Avv. Mancini, Guidoni) e altro. Cassa Trib.

Venezia 11 marzo 1998.

Intervento in causa e litisconsorzio — Risarcimento danni

da circolazione di veicoli — Azione proposta da uno solo dei danneggiati — Intervento volontario (Cod. proc. civ., art. 103, 105).

Qualora vi siano più parti danneggiate in un medesimo sinistro

stradale, ciascuna di esse può intervenire volontariamente nel

giudizio promosso da uno soltanto dei danneggiati, allo scopo di far valere il proprio autonomo diritto al relativo risarci

mento. (1)

(1) Nella sentenza in rassegna la corte enuncia il principio secondo

cui, in ipotesi di un medesimo incidente stradale che arrechi danno a

più soggetti, tra le azioni proposte dai danneggiati sussiste diversità di

oggetto ma identità di titolo, dal momento che ciascuno vanta sì un au tonomo diritto al risarcimento, ma tale diritto dipende da un'identica condotta lesiva (individuata attraverso i suoi elementi oggettivi —

azione od omissione; nesso di causalità — e soggettivi — dolo o colpa —) nonché da identità di norme giuridiche violate, sicché la comunanza non è solo di fatto materiale (ad es. lo scontro tra veicoli), bensì anche di fatto antigiuridico dannoso costitutivo dei rispettivi titoli da respon sabilità civile (nella specie, responsabilità extracontrattuale). Secondo

quanto tradizionalmente affermato in dottrina, questa forma di connes sione oggettiva rende ammissibile, a giudizio della corte, oltre al liti sconsorzio facoltativo iniziale ex art. 103 c.p.c., anche l'intervento vo lontario previsto dal 1° comma dell'art. 105 c.p.c. (intervento volonta rio adesivo autonomo).

La fattispecie presa in esame dalla sentenza in rassegna può essere letta in funzione esemplare delle ipotesi che, secondo la dottrina, il le

gislatore del 1942 aveva in mente nel prevedere che un terzo possa in tervenire per far valere nei confronti di una sola delle parti un diritto

dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo. La previsione del 1° comma dell'art. 105 c.p.c. postula che attraverso l'intervento venga proposta una vera e propria domanda giudiziale con la quale il terzo

allarga l'oggetto del giudizio. Nel caso di specie, l'ampliamento del thema decidendum originario al diritto fatto valere da colui che inter viene trova la sua giustificazione nel fatto che la domanda del terzo è connessa con quella originaria per identità di causa petendi, e dunque nel favor del legislatore verso il coordinamento tra accertamenti in or dine al medesimo fatto, che vengono effettuati — né potrebbe essere diversamente — incidenter tantum e non con autorità di cosa giudicata.

Poiché il diritto che il terzo vanta è un diritto compatibile con quello oggetto del processo originario e non legato ad esso da alcun rapporto di pregiudizialità-dipendenza, la sentenza che fosse resa sulla domanda

originaria non potrebbe esplicare alcun effetto nei confronti del terzo, se non a livello di mero precedente giurisprudenziale sfavorevole, ove

questi non decidesse di sperimentare intervento. L'intervento perciò si

atteggia come un rimedio puramente facoltativo, a disposizione del ter

zo, esperito in funzione di esigenze di economia processuale. Nella giurisprudenza di merito, si pronunciano espressamente sul

l'ammissibilità dell'intervento volontario quando il diritto fatto valere in giudizio, pur rientrando in un diverso rapporto giuridico, derivi però dal medesimo fatto giuridico dedotto tra le parti originarie, Trib. Firen ze 29 ottobre 1992, Foro it., Rep. 1994, voce Sanità pubblica, n. 261; Trib. Palermo 27 luglio 1990, id., 1990, voce Intervento in causa e litis

consorzio, n. 31. Da un esame della casistica giurisprudenziale emerge che l'inter

vento adesivo autonomo è stato ammesso nelle seguenti ipotesi di con nessione oggettiva tra domande proposte per identità di causa petendi: giudizio promosso da alcuni condomini contro altro condomino per ot

tenere, a seguito di denuncia di nuova opera, la sospensione dei lavori ed il ripristino della precedente situazione, ed intervento di altro con domino proprietario di appartamento direttamente interessato dall'ope ra, il quale, deducendo l'illegittimità della costruzione ed aderendo alle

ragioni degli altri condomini contro lo stesso convenuto, introduce nel

processo domande dipendenti dal proprio specifico titolo (Cass. 15

maggio 1996, n. 4504, id., Rep. 1996, voce Comunione e condominio, n. 55); giudizio promosso dal compratore di un appartamento contro il venditore, costruttore dell'edificio, per l'accertamento dell'inadempi mento dell'impegno a conseguire il certificato di abitabilità dell'intero edificio e per la condanna del medesimo al risarcimento dei danni, ed intervento dei compratori di altre distinte parti dell'edificio, i quali, de nunciando lo stesso inadempimento già dedotto in causa, propongono contro lo stesso convenuto domande analoghe a quelle dell'attore

(Cass. 6 dicembre 1991, n. 13158, id., Rep. 1991, voce Intervento in causa e litisconsorzio, n. 30); giudizio promosso da un farmacista per il ritardato pagamento delle prestazioni dell'assistenza farmaceutica da

Il Foro Italiano — 2001.

Svolgimento del processo. — Con atto di citazione del 27

febbraio 1996, Elisabetta Focarile, in qualità di madre legale

rappresentante del figlio minore Omar Berton, conveniva da

vanti al Giudice di pace di Mestre Michele Marascalchi e la

Meie s.p.a., chiedendone la condanna al risarcimento dei danni

che assumeva fossero stati subiti vuoi dal giovane, il quale in

data 20 settembre 1994, mentre si trovava alla guida del ciclo

motore di proprietà della madre, era stato investito dall'auto

vettura del Marascalchi stesso riportando quindi lesioni perso nali, vuoi dal veicolo.

Avendo la convenuta eccepito che la domanda non era stata

proposta dalla Focarile altresì per sé, quest'ultima spiegava in

tervento volontario in causa, costituendosi in proprio per ottene

re il risarcimento anche dei danni subiti dal mezzo.

Il giudice adito, con sentenza pronunciata in data 20 novem

bre - 14 dicembre 1996, dichiarava l'intervento de quo inam

missibile, fondandosi la relativa legittimazione su un rapporto di

connessione tra la domanda originaria e quella del terzo che do

veva essere determinata da identità di petitum o di causa peten

di, laddove, nel caso di specie, risultava comune il solo fatto

storico consistito nell'incidente stradale in oggetto. Avverso tale decisione, interponeva appello la Focarile, la

mentando l'errore compiuto dal primo giudice nel ritenere che

non vi fosse identità né di petitum né di causa petendi e pro

spettando invece come, unico essendo il sinistro, unico fosse

altresì il fatto costitutivo del diritto al risarcimento.

Resistevano nel grado gli appellati, deducendo che difettasse

ro i requisiti della connessione propria dal momento che le due

domande risultavano connesse solo impropriamente, dipenden do la decisione dalla soluzione di identiche questioni.

Il Tribunale di Venezia, con sentenza pronunciata in data 10

dicembre 1997 - 11 marzo 1998, confermava la decisione impu

gnata assumendo che non bastasse l'unicità del fatto storico per creare identità di titolo, rappresentato dal rapporto giuridico esi

stente tra le parti, il quale, relativamente all'appellante, non di

pendeva da quello del figlio ma era piuttosto autonomo.

Avverso la predetta sentenza, ricorre per cassazione la Foca

rile deducendo un solo motivo di gravame, cui resiste con con

troricorso la Meie assicurazioni s.p.a., mentre non resiste il Ma

rascalchi.

Motivi della decisione. — Con l'unico motivo di impugna zione, lamenta la ricorrente violazione e falsa applicazione del

l'art. 105 c.p.c., deducendo di avere proposto due domande (la

prima, quale legale rappresentante del figlio minore, per ottene

re il risarcimento del danno alla persona sofferto da que st'ultimo, la seconda, in proprio, per ottenere il risarcimento del

danno riportato dal veicolo di sua proprietà) senz'altro autono

me e distinte nel petitum, ma connesse per la causa petendi, in

volgendo il medesimo sinistro la medesima responsabilità del

medesimo soggetto passivo, onde la necessità, essendo detta

causa petendi comune ad ambedue le domande, che queste sia

no decise nella stessa causa e con la stessa sentenza per evitare

contraddittorietà di giudicati, consentendo in particolare l'inter

vento della Focarile, per esigere i danni subiti dal suo ciclomo

tore, sotto la specie dell'intervento adesivo autonomo.

Il motivo è fondato.

Conviene ricordare come tale forma di intervento fosse già ammessa in dottrina ed in giurisprudenza sotto il vigore del co

parte dell'ente erogatore, ed intervento di altri titolari di farmacia che vantano lo stesso diritto di credito (Trib. Firenze 29 ottobre 1992, cit.); giudizio cautelare promosso nei confronti di un provvedimento lesivo del diritto alla salute della collettività da parte di un comune, in quanto titolare, iure proprio, ex 1. 349/86 del diritto alla salute ed intervento dei soggetti ivi residenti, quali titolari, iure proprio, del diritto alla sa lute o del diritto alla proprietà (Pret. Modica, ord. 31 luglio 1990, id., 1992, I, 2303); giudizio di opposizione avverso la dichiarazione dello stato di adottabilità, previsto dagli art. 314/12 ss. c.c., ed intervento di coloro cui il minore sia stato temporaneamente e provvisoriamente af

fidato, a tutela del proprio interesse, giuridicamente protetto, al mante nimento dello stato di adottabilità (Cass. 9 ottobre 1981, n. 5309, id., Rep. 1981, voce Adozione, n. 67).

Per ulteriori indicazioni sulla giurisprudenza, v. A. Chizzini, in Codi ce di procedura civile commentato a cura di Consolo-Luiso, Milano, 1997, sub art. 105 c.p.c.

In generale, sull'intervento adesivo autonomo, cfr., da ultimo, Id., Intervento in causa, voce del Digesto civ., Torino, 1993, X, 112 ss., e ivi anche per ulteriori richiami bibliografici. [I. Pagni]

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

dice di rito del 1865, il quale, all'art. 201, con l'ampia formula

«chiunque abbia interesse in una causa vertente tra altre persone

può intervenirvi», sembrava consentire qualunque tipo di inter

vento purché sostenuto da un interesse ed ammettere in parti colare, accanto alle due figure dell'intervento principale (me diante il quale veniva proposta una nuova azione contrastante

con la posizione delle parti in causa, onde la formazione di un

rapporto processuale nuovo) e dell'intervento adesivo dipen dente (che, volendo l'interveniente concorrere alla difesa di una

delle parti per gli effetti riflessi dell'emananda sentenza sulla

sua posizione giuridica, non alterava l'unità di tale rapporto), un

intervento del pari adesivo, ma autonomo, teso cioè ad azionare

un diritto proprio dell'interveniente collimante con quello di

una delle parti. Alla stregua di siffatta elaborazione, il 1° comma dell'art. 105

del codice di rito vigente, nel prevedere i due tipi di intervento

volontario diretti a far valere, in confronto di tutte le parti (in tervento principale) o di alcune di esse (intervento adesivo au

tonomo), un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo

dedotto nel processo, ha consacrato il principio secondo cui l'a

zione del terzo non deve necessariamente avere elementi identi

ci all'azione principale, bastando a legittimare l'intervento la

semplice connessione per l'oggetto (petitum) o per il titolo

(causa petendi), onde l'allargamento del contenuto della do

manda originaria attraverso l'intervento medesimo, con il quale il terzo, facendo valere un diritto che non è lo stesso del giudi zio principale ma che ha in comune con questo l'oggetto o il ti

tolo, inserisce nel rapporto pendente una domanda diversa seb

bene connessa.

Ora, con specifico riguardo alla figura dell'intervento adesivo

autonomo ed alla nozione in particolare di «dipendenza dal ti

tolo» (secondo un'espressione adoperata dal legislatore nel di

sposto altresì dell'art. 103, 1° comma, c.p.c., là dove trova con

ferma l'assunto che l'intervento de quo si fonda sopra i mede

simi motivi sui quali si basa il litisconsorzio facoltativo — eco nomia di giudizi ed opportunità di evitare giudicati contradditto

ri — risultando proprio di chi sarebbe potuto essere litisconsorte

ab initio di alcuna delle parti, onde la denominazione di litis

consortile che viene correntemente attribuita a tale specie di in

tervento in ragione del cumulo soggettivo di processi cui dà

luogo), questa è da individuare nell'identità del fatto giuridico dedotto a fondamento della domanda giudiziale originaria, cioè

nella fattispecie concreta realizzatasi con la sussunzione di un

fatto obiettivo in una previsione normativa attributiva di giuri dica rilevanza, cosicché il terzo è legittimato all'intervento in

parola quando il diritto da lui azionato, pur rientrando nella

struttura di un differente rapporto (ad esempio, nel caso in cui

un identico fatto abbia provocato effetti immediati nella sfera di

più di un soggetto), risulti connesso con quello già dedotto in

causa derivando anch'esso, pur se indirettamente, dal medesimo

fatto giuridico (Cass. 27 ottobre 1975, n. 3592, Foro it., Rep. 1975, voce Intervento in causa e litisconsorzio, nn. 47, 48; 28

aprile 1979, n. 2489, id., Rep. 1979, voce cit., nn. 33, 34). In questo senso, come la diversità del rapporto azionato in

giudizio attraverso la domanda proposta dall'interveniente non

costituisce elemento decisivo per escludere l'ammissibilità del

l'intervento, essendo sufficiente che la domanda stessa presenti una connessione con quella di altre parti implicante l'opportu nità del simultaneus processus (Cass. 20 marzo 1982, n. 1819,

id., Rep. 1982, voce cit., n. 35; 20 aprile 1994, n. 3748, id., Rep. 1994, voce cit., n. 17), così integra gli estremi dell'intervento

adesivo autonomo (o litisconsortile) il caso del terzo il quale, denunciando il medesimo fatto illecito (contrattuale ovvero ex

tracontrattuale), proponga contro il medesimo convenuto una

domanda analoga a quella dell'attore originario e faccia in tal

modo valere un diritto dipendente dal titolo già dedotto nel pro

cesso, unico essendo il fatto affermato come produttivo degli ef

fetti giuridici pretesi (Cass. 3592/75, cit.; 6 dicembre 1991, n. 13158, id., Rep. 1991, voce cit., n. 30).

Più in particolare, secondo quanto riconosciuto sia in dottrina

sia in giurisprudenza (Cass. 4 luglio 1959, n. 2136, id., Rep. 1959, voce Intervento in causa, n. 16), va ritenuta l'ammissibi

lità dell'intervento de quo nel caso in cui il terzo faccia valere

una propria ragione di risarcimento del danno basata sullo stes

so illecito che rappresenta il titolo su cui si fonda anche la do

manda dell'attore, risultando così proposta, come nella specie, una domanda nei confronti di una sola delle parti originarie

Il Foro Italiano — 2001.

(convenuta) connessa con quella principale per identità di causa

pe tendi.

In questi termini, se è esatta l'affermazione che, qualora il

medesimo sinistro danneggi più persone, ciascuna ha un diritto

autonomo al relativo risarcimento, altrettanto esatto è affermare

che, in tal caso, sussiste identità di titolo per tutte le azioni

svolte sia dall'attore sia dagli intervenienti, nel senso esatta

mente che, risultando le stesse vuoi la condotta lesiva del dan

neggiarne, individuata attraverso i suoi elementi oggettivi (azio ne od omissione; nesso di causalità) e soggettivi (dolo o colpa), vuoi le norme giuridiche violate, vi è comunanza non solo di

fatto materiale (nella specie, lo scontro tra veicoli), ma altresì di

fatto illecito, nel significato tecnico di fatto antigiuridico danno

so costitutivo dei rispettivi titoli da responsabilità civile (nella specie, extracontrattuale).

Il ricorso, pertanto, merita accoglimento, onde la sentenza

impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche ai fini delle spese, ad altra sezione del Tribunale di Vene

zia, affinché detto giudice, ex art. 384, 1° comma, prima parte,

c.p.c., si uniformi al principio di diritto di seguito enunciato: «Così come più parti danneggiate in un medesimo sinistro

possono agire nel medesimo processo a titolo di litisconsorzio

facoltativo ex art. 103 c.p.c., allo stesso modo ciascuna di esse

può intervenire volontariamente nel giudizio promosso da uno

soltanto dei danneggiati, ai sensi dell'art. 105, 1° comma, c.p.c., allo scopo di far valere il proprio autonomo diritto al relativo ri

sarcimento».

CORTE DI CASSAZIONE; sezione II civile; sentenza 7 lu glio 2000, n. 9106; Pres. Calfapietra, Est. Mensitieri, P.M.

Schirò (conci, conf.); Condominio via Zante 15, Milano (Avv. Giove, Terzago) c. Calderoni e altri (Avv. Occhione

ro). Conferma App. Milano 5 dicembre 1997.

Usucapione — Contratto ad effetti obbligatori — Trasferi

mento della proprietà o di un diritto reale sul bene — An

ticipazione degli effetti traslativi del diritto — Attribuzio ne del possesso (Cod. civ., art. 1158, 1164).

Comunione e condominio — Condominio negli edifìci —

Usucapione della cosa comune da parte del comunista —

Condizioni (Cod. civ., art. 1158).

L'immediato trasferimento del possesso accedente ad una con

venzione che, per quanto con effetti solo obbligatori, tenda a

realizzare il trasferimento della proprietà del bene o di un di

ritto reale su di esso (come, nella specie, l'assegnazione in

godimento, con patto di futura vendita, di un alloggio econo

mico e popolare) determina il trasferimento del possesso, e

non della mera detenzione, del bene stesso. (1) Ai fini dell'usucapione della proprietà esclusiva da parte del

comunista, occorre che questi possieda la cosa comune animo

domini, in modo esclusivo e, cioè, in modo inconciliabile con

la possibilità di fatto di un godimento comune. (2)

(1) Nei precisi termini della massima, con riguardo ad un contratto

preliminare di compravendita ad effetti anticipati, Cass. 13 luglio 1993, n. 7690, Foro it., Rep. 1994, voce Usucapione, n. 4, e, per esteso, Rass.

dir. civ., 1994, 626, con nota adesiva di Cortucci, Preliminare di ven

dita ad effetti anticipati: la consegna della cosa fra possesso e deten

zione, ad avviso della quale nel caso di contratto ad effetti obbligatori, con pattuizione di immediato trasferimento del possesso del bene, il

patto accessorio in parola assume una funzione anticipatoria degli ef fetti del trasferimento del diritto, sicché la consegna che da esso deriva

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