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Sezione I civile; sentenza 21 marzo 1953, n. 731; Pres. Mandrioli P., Est. Stella Richter, P. M....

Date post: 27-Jan-2017
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Sezione I civile; sentenza 21 marzo 1953, n. 731; Pres. Mandrioli P., Est. Stella Richter, P. M. Pittiruti (concl. conf.); Bugamelli (Avv. Bilotta) c. Drzai (Avv. Nappi) e Bottoli Source: Il Foro Italiano, Vol. 77, No. 2 (1954), pp. 209/210-213/214 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23144982 . Accessed: 25/06/2014 05:35 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.77.28 on Wed, 25 Jun 2014 05:35:30 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione I civile; sentenza 21 marzo 1953, n. 731; Pres. Mandrioli P., Est. Stella Richter, P. M.Pittiruti (concl. conf.); Bugamelli (Avv. Bilotta) c. Drzai (Avv. Nappi) e BottoliSource: Il Foro Italiano, Vol. 77, No. 2 (1954), pp. 209/210-213/214Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23144982 .

Accessed: 25/06/2014 05:35

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209 GIURISPRUDENZA CIVILE 210

opposta la sopravvenuta eccessiva onerosità della presta zione, mentre la parte per la quale la prestazione sia di

venuta eccessivamente onerosa deve limitarsi a chiedere

(come le consente il 1° comma dello stesso art. 1467) la

risoluzione e non può imporre al contraente l'aggravio del

l'adeguamento del contratto : sono in tal senso l'insegna mento della dottrina e la giurisprudenza dei giudici di me

rito, approvata da questa Corte con la sentenza n. 2877

del 1951 (Foro it., Eep. 1951, voce Obbligaz. e contratti, n. 528).

Va correlativamente affermato clie la parte che, come

nella specie, secondo ha ritenuto la Corte di appello con

la sentenza in tal punto qui tenuta ferma, l'Officina Cro

sta, abbia fondatamente eccepito l'eccessiva onerosità della

prestazione, abbia però diritto di ottenere la risoluzione

del contratto se la controparte non offre di ricondurre ad

equità le condizioni del contratto. Tale offerta non ha fatto

la Tintoria, e l'Officina aveva pertanto diritto di vedere

accolta la sua domanda principale in tal senso, e i Giu

dici di appello dovevano accoglierla, come fondata, senza

imporre quella riduzione ad equità, che l'Officina aveva

proposto in via meramente subordinata, quasi anticipata mente aderendo ad un'eventuale richiesta della Tintoria.

È ovvio principio logico, ancor prima che giuridico, che il giudice debba accogliere, se fondata, la domanda

principale senza infondatamente respingerla, per far luogo

all'accoglimento di quella proposta espressamente in su

bordine. Inesattamente i Giudici di appello ritennero di

giustificare la loro pronuncia con il rilievo che avrebbero

così raggiunto il duplice effetto di mantenere in vita il

contratto e di danneggiare il meno possibile la controparte. Il primo effetto non è voluto dalla legge, che consente al

debitore della prestazione eccessivamente onerosa di chie

dere puramente e semplicemente la risoluzione del con

tratto, mentre della convenienza di evitare o meno il

danno della risoluzione la legge lascia arbitra la parte contro la quale essa è domandata, senza affidarne l'ap

prezzamento di ufficio al giudice. Nè è valido il richiamo, con cui la Corte milanese ha

voluto ulteriormente giustificare la sua pronuncia, allo

art. 1374, per il quale « il contratto obbliga le parti non

solo a quanto è nel medesimo espresso ma anche a tutte

le conseguenze che ne derivano secondo la legge, o in man

canza secondo gli usi e l'equità ». La soluzione che la

Corte ha ritenuto di potere adottare in via equitativa le

era preclusa, come si è sottolineato, appunto per il con

corso di una precisa norma di legge, l'art. 1467, che non

poteva applicare portandola, sia pure in via di equità, a

conseguenze che essa norma subordina all'iniziativa spet tante alla Tintoria e non all'Officina meccanica.

Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE.

Sezione I civile ; sentenza 21 marzo 1953, n. 731 ; Pres.

Mandrioli P., Est. Stella Richter, P. M. Pittiruti

(conci, conf.) ; Bugamelli (Ayv. Bilotta) c. Drzai

(Avv. Nappi) e Bottoli.

(Sent, denunciata : A pp. Milano 18 maggio 1951)

Matrimonio — Matrimonio religioso —- Matrimonio

civile nell'intervallo tra la celebrazione e la tra

scrizione del primo — Validità dell'uno o dell'al

tro — Validità della trascrizione (Cod. civ., art. 124). Matrimonio — Matrimonio religioso — Trasmissione

dell'atto all'ufficiale dello stato civile entro i cin

que giorni — Accertamento dell'insussistenza di

cause ostative — Trascrizione normale (L. 27 mag

gio 1929 n. 847, applicazione del Concordato nella parte relativa al matrimonio, art. 13).

Matrimonio — Matrimonio religioso — Trascrizione

tardiva — Condizioni per la trascrizione normale

e per la trascrizióne tardiva — Diflerenze (L. 27

maggio 1929 n. 847, art. 13, 14). Matrimonio — Matrimonio religioso —- Traserizione

tempestiva — Indagini sull'insussistenza di can

ostative alla trascrizione — Matrimonio civile con

tratto «medio tempore» — Validità della trascri zione (L. 27 maggio 1929 n. 847, art. 13).

Se dopo la celebrazione del matrimonio religioso, ma prima della sua trascrizione, uno dei coniugi abbia contratto

matrimonio civile con un'altra persona, la controversia

sorta sulla validità agli effetti civili del primo o del se

condo matrimonio dà luogo non ad una questione di le

gittimazione ad agire, ma ad una questione di merito, per risolvere la quale si deve decidere se sia nulla o meno la detta trascrizione. (1)

Qualora l'atto di matrimonio sia stato trasmesso dal mini stro del culto all'ufficiale dello stato civile entro cinque giorni dalla celebrazione, la trascrizione deve considerarsi

tempestiva e normale anche se non sia compiuta subito, ma solo a'.seguito dell' accertamento dell'insussistenza di cause ostative, reso necessario dall'omissione di pubbli cazione o di dispensa, a sensi dell'art. 13 legge matri moniale. (2)

Costituisce invece trascrizione tardiva, prevista dall'art. 14

legge matrimoniale, quella che non sia stata preceduta dalla tempestiva trasmissione dell'atto di matrimonio e

che sia compiuta su richiesta di un qualsiasi interes

sato. (3) Per la trascrizione normale l'insussistenza di cause ostative

deve ricorrere soltanto al momento Mia celebrazione del

matrimonio, mentre per la trascrizione tardiva essa deve

permanere anche successivamente. (4) Pertanto è legittima la trascrizione dell'atto di matrimonio,

compiuta a seguito degli accertamenti previsti dall'art. 13

legge matrimoniale, anche se medio tempore uno dei co

niugi abbia contratto un altro matrimonio con il rito

civile. (5)

La Corte, ecc. — Con il primo motivo di ricorso la

Bugamelli, che, come si è riferito, contrasse con il Bot

toli matrimonio avanti all'Ufficiale dello stato civile di Mi

lano il 9 ottobre 1948, deduce in questa sede il difetto

di legittimazione attiva della Drzai, la quale contrasse

con lo stesso Bottoli matrimonio religioso avanti al par roco di Jamiano il 27 settembre 1947, matrimonio che fu

trascritto solo il 9 dicembre 1948, sebbene il relativo atto

fosse stato trasmesso entro i cinque giorni dalla celebra

zione all'ufficiale dello stato civile, perchè questi dovette

compiere gli accertamenti previsti dall'art. 13 legge ma

trimoniale 27 maggio 1929 n. 847.

La ricorrente lamenta la violazione degli art. 132 e

360, n. 4, cod. proc. civ. e delle norme sulla legittimazione, nonché l'omissione, la contraddittorietà e l'insufficienza

di motivazione. Secondo il suo assunto la Corte del me

rito, nel ritenere insussistente una questione di legittima zione attiva, in quanto essa si risolveva in una questione di merito, avrebbe ammesso che la legittimazione non era

affatto certa, giacché dipendeva dalla risoluzione del me

(1-5) Vedi la sentenza confermata App. Milano 18 maggio 1951, Foro it., Rep. 1951, voce Matrimonio, nn. 72-74 e 120, e la sentenza di primo grado nella stessa causa, pure in senso

conforme, Trib. Milano 30 marzo 1950, id., 1950, I, 976, con nota di richiami.

Cfr. anche, sulla nozione di trascrizione tardiva, Cass. 7

gennaio 1948, id., 1948, I, 90, e Trib. Livorno 7 marzo 1950,

id., Rep. 1950, voce Matrimonio, nn. 110-110. In dottrina, nello stesso senso della sentenza pubblicata,

vedi Jemolo, Il matrimonio, 2a ed., Torino, 1950, pag. 248 e

seg. ; Dei Giudice, Manuale di diritto ecclesiastico, 7a ed., Mi

lano, 1951, pag. 320 e seg. (in particolare nota n. 1 a pag. 327). Cfr. infine, Gismondi, Diversità sostanziale fra trascrizione ordi

naria e tardiva e sua influenza circa la manifestazione della volontà

degti sposi a determinare gli effetti civili, in Giur. Cass. eiv., 1947, 3° quadr,, pag. 482.

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211 PARTE PRIMA 212

rito, ed inoltre avrebbe trascurato di considerare la prin cipale caratteristica dell'azione proposta, dalla quale di

scendeva l'indispensabilità della previa sussistenza della

legittimazione, e cioè della previa esistenza della qualità di coniuge nell'attrice. L'azione proposta infatti rientrava nella categoria di quelle nelle quali, controvertendosi su di uno status personale, si delinea netta la possibilità di una distinzione pratica tra il diritto sostanziale e la legi timatio ad causarti. Inoltre la Corte solo attraverso uno scambio tra la situazione processuale indicata dall'attrice

(domanda di declaratoria di esistenza del primo matri

monio) ed una situazione processuale del tutto ipotetica escogitata dalla stessa Corte (domanda di declaratoria di

validità di quel matrimonio) avrebbe potuto ritenere non

profilabile la questione di legittimazione, che invece era.

manifesta. Infine sarebbe caduta in contraddizione, perchè,

dopo avere osservato che l'autorità giudiziaria non avrebbe

potuto decidere la questione dell'invalidità o dell'ineffi cacia del matrimonio religioso, essendo essa di competenza dei tribunali ecclesiastici, dichiarò che il matrimonio Bot toli-Drzai doveva considerarsi valido e non nullo, s'in

tende de iure canonico. La censura non ha neppure una parvenza di fonda

tezza. Basta in proposito rilevare che l'attrice Drzai esibì in giudizio una copia dell'atto di matrimonio religioso da essa contratto con il Bottoli, regolarmente trascritto al

l'ufficio dello stato civile, e che chiese con la citazione una pronunzia sull'esistenza del detto vincolo e sulla con

seguente nullità, a sensi dell'art. 124 cod. civ., del se

condo matrimonio tra il Bottoli e la Bugamelli. Quest'ul tima, a sua volta, in base alla prodotta copia dell'atto di matrimonio da essa contratto con il Bottoli avanti al l'ufficiale dello stato civile, concluse per il rigetto della

domanda e per la dichiarazione della nullità del matri

monio religioso Bottoli-Drzai o quanto meno della trascri zione di esso.

Stante ciò, è assolutamente indubbio che ciascuna delle due parti, la Drzai e la Bugamelli, aveva il titolo dello stato di coniuge del Bottoli e che, essendo incompatibile la coesistenza dei due stati relativi, la causa si sostan ziava nello statuire quale dei due matrimoni fosse, agli effetti civili, valido e quale nullo, e in conseguenza quale dei due titoli dovesse essere tenuto fermo e quale annul lato. E del pari è indubbio che codesto fosse l'oggetto delle domande, la principale e la riconvenzionale, dato che la Drzai impugnò il secondo matrimonio per l'impe dimento derivante al Bottoli dal primo, e la Bugamelli oppose la nullità del primo, o più esattamente della sua

trascrizione, per essere questa avvenuta dopo la celebra zione del secondo.

La legittimazione ad agire della Drzai era fondata sul suo titolo dello stato, e cioè sull'atto di matrimonio

religioso trascritto, così come sul suo titolo dello stato, vale a dire sull'atto di matrimonio civile, era basata la

legittimazione a contraddire e ad agire in riconvenzione della convenuta Bugamelli. E ciascuno dei due titoli, come ciascuno dei due matrimoni, doveva ritenersi valido fino a che non ne fosse dichiarata la nullità. È vano poi discet tare se la domanda dell'attrice fosse di declaratoria di esistenza o di validità del suo matrimonio, poiché la Drzai poteva limitarsi ad impugnare il secondo matrimonio ; la contestazione, sorta a seguito dell'opposizione della Bu

gamelli, riguardò non già l'esistenza e la validità del primo, bensì solo la sua efficacia civile per effetto della trascri zione eseguita successivamente alla celebrazione dell'altro matrimonio.

Questa considerazione dimostra anche l'inconsistenza della doglianza di contraddittorietà nella motivazione della sentenza. La Corte non ha compiuto alcuna indagine, de voluta ai tribunali ecclesiastici, sulla validità del matri monio religioso, ma ha osservato solo che questa, oltre a non essere contestata, non era contestabile avanti al giu dice civile, traendone la conseguenza che esisteva un va lido matrimonio trascritto e quindi un titolo dello stato di coniuge a favore della Drzai. Pertanto non poteva esi stere una questione sulla legittimazione, ma solo sulla va

lidità o meno della trascrizione medesima, una questione cioè esclusivamente di merito.

Dai precedenti rilievi risulta altresì l'artificiosità del

secondo motivo di ricorso, con il quale si pretende sia

stato violato l'art. 124 cod. civ., nonché l'art. 360, n. 4, cod. proc. civile. Si assume che, avendo la Drzai chiesto

una declaratoria di esistenza del suo matrimonio, questo doveva considerarsi inesistente e quindi non era ammissi

bile un'impugnazione del secondo, nè era configurabile la

riconvenzionale della Bugamelli come un'impugnazione del

primo matrimonio, dato che non può impugnarsi un ma

trimonio inesistente. Al riguardo si deve ribadire che l'attrice al fine d'im

pugnare, come fece, il matrimonio della Bugamelli non

era tenuta a dimostrare l'esistenza e la validità del pro

prio, dato che queste risultavano già dall'atto regolarmente trascritto. Una questione sorse per la riconvenzionale della

convenuta, la quale oppose la nullità di quel matrimonio, e la questione atteneva non già all'esistenza e alla vali

dità del matrimonio religioso, bensì alla sua efficacia civile, vale a dire alla legittimità o meno della trascrizione, da

cui derivano gli effetti civili. L'opposizione si sostanziava in un'invalidazione della trascrizione, la quale peraltro era

indubbiamente esistente, così come era, senza possibilità di dubbio, esistente il matrimonio. Rettamente quindi il

Giudice di merito, in applicazione dell'art. 124, capov., cod.

civ., ritenne di dover esaminare per prima la questione della validità della detta trascrizione.

Il terzo ed il quarto motivo del ricorso censurano la

statuizione di merito della sentenza : la Corte avrebbe omesso di motivare ed avrebbe violato o falsamente ap plicato gli art. 5, 13 e 14 legge 27 maggio 1929, trascu rando di determinare la natura e il valore ontologico della

trascrizione, e ritenendo erroneamente che non ricorra un caso di trascrizione omessa, a sensi e per gli effetti del l'art. 14 della detta legge, qualora l'atto di matrimonio sia trasmesso entro cinque giorni dalla celebrazione all'ufficiale dello stato civile, e la trascrizione venga ritardata per la necessità di compiere gli accertamenti di cui all'art. 13

legge medesima.

Anche queste doglianze sono infondate. È assolutamente pacifico in dottrina e in giurispru

denza che la trascrizione non ha una funzione di pubbli cità, ma ha invece carattere costitutivo del vincolo civile, di modo che non si acquista la qualità di coniuge nel l'ordinamento giuridico dello Stato fino a che il matri monio non sia trascritto. Ora questo principio è stato ri conosciuto e seguito dall'impugnata sentenza. Peraltro è altrettanto pacifico che gli effetti civili della trascrizione

operano retroattivamente, vale a dire che, una volta tra

scritto, il matrimonio religioso ha efficacia civile dal giorno della celebrazione. La legge matrimoniale del 1929 sancisce

questo principio nell'art. 5, stabilendo poi quali formalità debbano precedere ed accompagnare la celebrazione, ed im

ponendo al ministro del culto di trasmettere entro cinque giorni uno dei due originali dell'atto all'ufficiale dello stato civile ed a costui di eseguire entro ventiquattro ore del ricevimento la trascrizione (art. 6 a 10). Essa prevede inoltre : la sospensione della trascrizione, quando si debba

provvedere a regolarizzare l'atto (1° comma dell'art. 10) ; la non trascrivibilità nelle ipotesi dell'art. 12 (vincolo di

precedente matrimonio valido agli effetti civili di uno

degli sposi con altra persona o degli sposi tra loro, o stato di interdizione per infermità di mente di uno degli sposi) ; il differimento della trascrizione, qualora la celebrazione non sia stata preceduta dalla pubblicazione o dalla di

spensa, e quindi sia necessario procedere all'accertamento dell'inesistenza di alcuna causa di intrascrivibilità. In

quest'ultima ipotesi l'ufficiale dello stato civile deve, prima di procedere alla trascrizione, richiedere i documenti oc correnti e compiere le opportune indagini, nonché affig gere alla porta della casa comunale un avviso del matri monio, in modo da rendere possibili le eventuali opposi zioni, da sottoporsi poi alla decisione del magistrato.

Ora nei casi fin qui considerati si ha sempre una tra scrizione tempestiva o normale, perchè compiuta a seguito

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213 GIURISPRUDENZA CIVILE 214

della trasmissione dell'atto di matrimonio entro cinque

giorni dalla celebrazione, ancorché essa possa aver luogo

dopo un periodo anche lungo di tempo, come in parti colare accade se vi sia opposizione e si debba perciò at

tendere la relativa decisione. La trascrizione infatti viene

tempestivamente promossa nella forma normale, e cioè

con la trasmissione dell'atto dal ministro del culto all'uf

ficiale dello stato civile : nel tempo intercorrente fra tale

trasmissione e l'esecuzione della trascrizione l'atto rimane

soggetto alla trascrizione medesima, alla quale l'ufficiale

deve provvedere non appena sia avvenuta la regolariz zazione ovvero sia compiuto l'accertamento necessario.

Del tutto diversa è l'ipotesi della così detta trascri

zione tardiva, prevista e disciplinata dall'art. 14 della

legge. Essa presuppone che non abbia avuto luogo la tem

pestiva trasmissione dell'atto di matrimonio, e che la tra

scrizione sia invece richiesta da un interessato qualsiasi

(ciascuno dei coniugi, i figli e in genere le persone com

prese nella cerchia familiare che dall'efficacia civile del

matrimonio possono trarre vantaggio). L'istanza può es

sere rivolta direttamente dall'interessato all'ufficiale dello

stato civile, mediante la produzione dell'atto di matri

monio, ovvero al ministro del culto perchè trasmetta

l'atto. In entrambi i casi la trascrizione si ricollega a

quell'istanza, e non già alla trasmissione dell'atto, come

avviene nella trascrizione normale.

Perchè la trascrizione tardiva possa aver luogo si ri

chiede dall'art. 14 che le condizioni stabilite dalla legge

per la trascrizione non solo sussistessero al momento della

celebrazione, ma anche che non siano venute menò suc

cessivamente. Da ciò consegue che, se medio tempore uno

degli sposi abbia contratto altro matrimonio valido agli

effetti civili, la trascrizione non è possibile. Se invece la

trascrizione è consentita ed ha luogo, i suoi effetti re

troattivi al moménto della celebrazione del matrimonio si

verificano sempre rispetto ai coniugi, mentre non si ve

rificano in pregiudizio dei diritti legittimamente acquistati

dai terzi. In conseguenza i coniugi si considerano tali fin

dal momento della celebrazione ; ma i figli procreati nel

frattempo da uno di essi con un terzo e riconosciuti non

sono adulterini ; gli acquirenti di beni che un coniuge ha

avuto in donazione dall'altro non sono acquirenti di beni

provenienti da donazione nulla, ecc.

In base alle esposte considerazioni si deve concludere

che nella specie in esame si trattava effettivamente, come

la Corte di merito ha ritenuto, di un caso di trascrizione

tempestiva o normale, disciplinata dall'art. 13 legge ma

trimoniale, e non già di un caso di trascrizione tardiva,

a sensi dell'art. 14. Pertanto l'accertamento della insussi

stenza di una causa di intrascrivibilità a norma dell'art. 12

doveva essere compiuto con esclusivo riferimento al mo

mento della celebrazione, e non anche al periodo ad essa

successivo. E poiché nel detto momento il Bottoli non era

vincolato da alcun altro matrimonio, legittimamente la

trascrizione fu eseguita. Infine con il quinto motivo la ricorrente lamenta che

la Corte di merito non abbia valutato le conseguenze del

mancato rilascio del certificato di cui all'art. 7 legge ma

trimoniale, della mancanza della dichiarazione prevista

dall'art. 116 cod. civ. per il matrimonio dello straniero,

della interruzione dell'operazione materiale della trascri

zione, che, intrapresa il 25 novembre 1948, fu sospesa

ed annullata dall'Ufficiale dello stato civile, per essere

poi di nuovo eseguita il 9 dicembre successivo. Tali circo

stanze da un lato dimostrerebbero che la trascrizione fu

irregolare ; d'altro lato, che essa doveva considerarsi ad

ogni modo come tardiva e non come ritardata.

La censura non ha pregio. In vero la mancanza del certificato di cui all'art. 7,

relativo cioè all'inesistenza di cause che avrebbero impe

dito la celebrazione di un matrimonio valido agli effetti

civili, non poteva essere presa in considerazione. Essa ha

rilievo solo quando la celebrazione risulti in tutto il resto

regolare, ed ha rilievo nel senso, non già di impedire la

trascrizione, ma di condizionarla all'accertamento dell'in

sussistenza delle cause di intrascrivibilità contemplate

dall'art. 12. Ora nella specie, non essendovi stata la pre ventiva pubblicazione e non risultando concessa la di

spensa, l'ufficiale dello stato civile procedette appunto a

quell'accertamento, secondo il disposto dell'art. 13, che

pone in detta ipotesi la stessa condizione per la trascri

zione dell'atto, aggiungendo l'obbligo dell'affissione del

l'avviso, che costituisce una specie di pubblicazione post

nwptìas, in sostituzione di quella normale mancata.

Quanto alla mancanza della dichiarazione dell'autorità

competente straniera attestante che nulla osta al matri

monio dello straniero secondo la legge cui è sottoposto, esattamente la Corte di merito ha rilevato che tale di

chiarazione, avendo valore e finalità pari a quelli del cer

tificato previsto dall'art. 7, non costituisce un requisito

per la trascrivibilità del matrimonio, ma esonera solo dal

procedere all'accertamento sopra indicato.

Infine la circostanza denunciata che l'Ufficiale dello

stato civile aveva prima del 9 dicembre 1948 eseguito una trascrizione, che poi annullò materialmente, non ha

alcun valore, dato che la trascrizione su cui si discute è

solo quella del 9 dicembre, e che la precedente fu posta nel nulla per la sua irregolarità dallo stesso redattore.

Pertanto la trascrizione fu perfettamente legittima e ri

tuale e rimase regolata dalle disposizioni dell'art. 13 e

dalle altre di ordine generale suesposte. Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE DI CASSAZIONE.

Sezione I civile ; sentenza 27 febbraio 1953, n. 474 ; Pres.

Piacentini P., Est. Caporaso, P. M. Fragali (conci,

conf.) ; Finanze (Avv. dello Stato Gatta) c. Consorzio

irrigazione Roggia Asinara (Avv. Allexich, Tappi,

Sensati).

(Sent, denunciata : App. Brescia 2 marzo 1950)

Tassa sull'entrata— Consorzio di irrigazione—Con

tributi — Assoggettabilità all'imposta (fi. d. 1.

9 gennaio 1940 n. 2, istituzione dell'I.g.e., art. 1, 4).

Sono soggetti al pagamento dell'I.g.e. i contributi versati dai

partecipanti ad un consorzio di irrigazione. (1)

(1) In senso conforme vedi, da ultimo, Casa. 25 giugno 1952,

n. 1884 e 7 luglio 1952, n. 2059, Foro it., 1953, I, 1649, con am

pia nota di richiami.

Sull'importante problema pubblichiamo la seguente annota

zione del nostro collaboratore Antonio Berlibi.

» • »

1. — Niun dubbio che l'I.g.e. non colpisca il reddito sol

tanto (cioè la differenza fra le entrate derivanti da una determi

nata operazione economica e le spese sopportate per conseguire

quell'entrata) ma tutta l'entrata lorda. Lo dice, in modo inequi

vocabile, l'art. 4 della legge istitutiva, giusta il quale « ai lini

della determinazione dell'entrata di cui ai precedenti articoli,

non è ammessa alcuna detrazione a titolo di spese di produzione,

imposte, tasse, diritti, compartecipazioni ed altro, anche se tali

oneri gravano direttamente l'entrata stessa ».

Da ciò, peraltro, non sembra derivi automaticamente la tas

sabilità dei contributi pagati dai consorziati ad un consorzio.

2. — L'art. 1 della legge istitutiva dell'I.g.e. precisa infatti

che questa colpisce « l'entrata in danaro . . . conseguita ... in

corrispondenza di cessione di beni o di prestazioni di servizi »,

con la logica conseguenza che non costituiscono entrata imponi

bile » le somme introitate a titolo di capitale » (art. cit., lett. a).

Onde, per decidere della imponibilità, o meno dei contributi con

sortili, è necessario ricercare se il loro pagamento sia fatto « in

corrispondenza ... di prestazione di servizi » o a « titolo di capitale »,

il che vai quanto dire se il titolo del pagamento risieda in un con

tratto bilaterale fra consorziato e consorzio, in forza del quale

quest'ultimo presta un servizio al primo acquistando, come cor

rispettivo, il diritto ad una controprestazione o se invece il titolo

del pagamento risieda nella partecipazione al consorzio, parteci

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