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Sezione I civile; sentenza 22 aprile 1963, n. 1031; Pres. Torrente P., Est. Cesaroni, P. M. Trotta...

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Sezione I civile; sentenza 22 aprile 1963, n. 1031; Pres. Torrente P., Est. Cesaroni, P. M. Trotta (concl. conf.); Cantarelli (Avv. Verna, Groppoli) c. Aicardi Source: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 8 (1963), pp. 1717/1718-1719/1720 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23153362 . Accessed: 25/06/2014 03:39 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.77.28 on Wed, 25 Jun 2014 03:39:17 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione I civile; sentenza 22 aprile 1963, n. 1031; Pres. Torrente P., Est. Cesaroni, P. M. Trotta(concl. conf.); Cantarelli (Avv. Verna, Groppoli) c. AicardiSource: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 8 (1963), pp. 1717/1718-1719/1720Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23153362 .

Accessed: 25/06/2014 03:39

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1717 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 1718

dett'assicurato, quando la celebraaione del matrimonio,

pur suocessiva alia decorrenza del trattamento pensioni

stico, & anteriore alla liquidazione della pensione di veo

chiaia alVavente diritto. (1)

La Corte, ecc. — Nel suo motivo di ricorso l'l.n.p.s. denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1

decreto legisl. luog. 18 gennaio 1945 n. 39, in relazione

all'art. 360, n. 3, cod. proc. civile.

Assume il ricorrente clie l'elemento costitutivo del di

ritto a pensione ö dalla legge riferito al verificarsi dei

requisiti richiesti e alia presentazione della domanda ; il provvedimento dell'Istituto non ha portata attributiva

del diritto, ma semplieemente dichiarativa di mero accer

tamento. Se, come ha detto del resto giustamente la

Corte di merito, la data di liquidazione deve coincidere

con la data in cui sorge il diritto, il momento attributivo

del diritto non 6 quelle del provvedimento dell'Istituto, ma il momento della presentazione della domanda.

Del resto il legislatore ha voluto con detta norma evi

tare la speculazione d'ordine economico posta a base del

matrimonio: la soluzione adottata dalla Corte sarebbe

contraria a tale ratio legis, perchö con la domanda si per fezionano i requisiti del diritto e perclie, nella quasi tota

lity dei casi, vi e gia, la certezza del riconoscimento del

diritto da parte dell'Istituto.

Ritiene la Suprema corte che il ricorso non sia fondato.

Occorre partire dalla norma che il ricorrente assume

violata, cioe dall'art. 1 del decreto legisl. luog. 18 gennaio 1945 n. 39. Detto articolo prescrive che « non ha diritto alia

pensione di riversibilitä, prevista dall'art. 13 del r. decreto

legge 14 aprile 1939 n. 636, il coniuge : a) quando il matri

monio sia stato contratto dopo che all'assicurato sia stata

liquidata la pensione di vecchiaia . . . ».

L'interpretazione letterale della disposizione non dä.

luogo a dubbi. II legislatore ha preso come riferimento

la circostanza della liquidazione della pensione, per sta

bilire che soltanto il coniuge, divenuto tale prima di

detto evento, ha diritto alla pensione di reversibility. II

legislatore, evidentemente, avrebbe potuto riferirsi ad

altra data, come a quella di presentazione della domanda

di pensione, o al giorno di decorrenza della pensione

stessa, ma ha preferito scegliere una data risultante da

un atto amministrativo (quale il provvedimento che li

quida la pensione) per stabilire un punto di riferimento

particolarmente preciso e fermo.

Naturalmente de iure condito e superfluo indagare la

ratio della norma per stabilire se essa in effetto sia la

piu opportuna : ma ö chiaro che il riferimento al giorno della liquidazione della pensione b ispirato al criterio

di riferirsi al provvedimento amministrativo che rico

nosce il diritto a pensione di una determinata persona

e lo rende attuale. Prima di siffatto provvedimento sus

siste soltanto un'aspettativa di diritto o, se consideriamo

i casi dubbi, una semplice spes : tale diritto diventa certo

quando la pensione & liquidata. Soltanto in questo mo

mento si sa che il diritto ö sicuramente acquisito al pa

trimonio del pensionato, sia pure con riferimento, quanto a decorrenza, ad un momento anteriore; nulla di piü

(1) Non risultano precedenti specifici. La sentetiza di primo

grado del Trib. Firenze 8 luglio 1960 pronunciata nel caso e

confermata prima da App. Firenze 6 aprile 1961 e quindi con

la sentenza della Cassazione che ora si pubblica, & massimata

in Foro it., Rep. 1960, voce Previdenza sociale, n. 551.

In dottrina il problema risulta egualmente ignorato ; v.,

per cenni sulla pensione di riversibilita, CaNNeIXä, Corso di dir.

della prev. soc., 1959, pag. 380 e segg. ; Roberti, L'assicurazione

contro Vinvaliditä e la vecchiaia, in Trait, dir. lav. di Bobsi e

PergoLesi, 1959, IV/2, pag. 477 e segg., il quale si limita a ricor

dare il disposto dell'art. 1 del decreto legisl. luog. n. 39 del 1945.

L'art. 1 della recente legge 12 agosto 1962 n. 1338 al n. 2

rapporta in taluni casi l'esclusione del coniuge dal diritto alia

pensione di riversibilitä, al momento della decorrenza della

pensione.

logico ehe il matrimonio di lui aia rilevante solamente

se contratto anteriormente ai provvedimento di liquida

zione. Se, invero, taie provvedimento, nel momento in

cui & emesso, viene a concernere una persona sposata,

nella pensione liquidata e insita la sua eventuale reversi

bility ai coniuge superstite ; se invece la liquidazione, nel

momento in cui b operata, riguarda una persona non le

gata in matrimonio, tale reversibility non costituisce un

attributo, una quality della pensione. L'Istituto ricorrente, ai contrario, identifica il concetto

di liquidazione con quello del sorgere del diritto, mentre

il Supremo collegio deve opporre ebe i due concetti sono

nettamente separati; non si vede perebö il legislatore avrebbe dovuto confonderli, tanto piu ebe facile sarebbe

stato esprimersi in maniera diversa. Nö argomento con

tro a quanto sõpra rilevato puõ trarsi dalla sentenza della

Cassazione, n. 1539 del 13 maggio 1954 (Foro it., Eep.

1954, voce Previdenza sociale, nn. 425-427). Con essa il

Supremo collegio riconobbe agli eredi del lavoratore assi

curato, avente diritto a pensione, deceduto dopo la pre

sentazione della domanda, ma prima della liquidazione,

il diritto ai ratei scaduti e non riscossi dal defunto, e ciõ

ovviamente perebe il diritto a pensione, una volta accer

tato e attribuito, era entrato a far parte del patrimonio

di lui con decorrenza dal primo del mese successivo alla

domanda (art. 2, sub 12, legge 4 aprile 1952 n. 218) : ma

il Supremo collegio non ba affatto detto ebe la pensione

era giä liquidata in testa all'assicurato defunto prima

ebe il provvedimento di liquidazione fosse emesso effet

tivamente.

Soltanto in seguito alla liquidazione amministrativa,

cioe dopo il riconoscimento effettivo del diritto a pen

sione e l'attribuzione dello stesso all'assicurato, si puõ

stabilire la data di decorrenza, come sõpra indicata (dal

primo del mese successivo alla domanda) : h cbiaro ebe

se taie diritto h accertato dopo la morte dell'assicurato

stesso competano ai suoi eredi i ratei ebe egli avrebbe

dovuto riseuotere in vita.

Nulla giustifica, pertanto, l'interpretazione che l'lsti

tuto ricorrente vuol dare della disposizione in oggetto,

facendo violenza al significato tecnico inequivocabile del

termine «liquidazione » e trascurando il valore gramma

ticale della parola, cbe costituisce sempre il punto di par

tenza per l'interprete. Ne 6 fondato neppure il ricbiamo all'art. 11 della legge

15 febbraio 1958 n. 46 ; i limiti a cui si allude, ben lungi

dall'essere piu rigorosi, come õ assunto, sono assai piu

largbi nel campo delle pensioni dello Stato, che in quello

delle assicurazioni sociali quando si consideri cbe pro

prio il citato art. 11, al 2° comma, attribuisce alia vedova

del pensionato, che abbia contratto matrimonio dopo il

trattamento di quiescenza, la pensione di reversibility,

sussistendo determinate condizioni (che il matrimonio sia

stato contratto prima del settantesimo anno di ety, che

sia durato almeno due anni e che la differenza di etä,

tra i due coniugi non superi i venti anni : condizioni tutte

da cui si prescinde quando sia nata prole). Nel caso nostro,

alia vedova del pensionato il diritto alia reversibility ö

riconosciuto soltanto se il matrimonio e contratto prima

della liquidazione della pensione a quest'ultimo. Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZ10NE.

Sezione I civile ; sentenza 22 aprile 1963, n. 1031 ; Pres.

Torrente P., Est. Cesaroni, P. M. Trotta (concl.

conf.); Cantarelli (Aw. Yerna, Groppoli) c. Aicardi.

(Oassa App. Brescia 19 ottobre 1960)

Titoli di credito — Avallo — Autonomia — Efietti

sull'interruzione delta prescrizione (R. d. 14 di

cembr© 1933 n. 1669, norme sulla oambiale, art. 37, 95).

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171Ö PARTE PRIMA 1720

Le cause d'interruzione della prescrizione tra creditore e

avallante non valgono ad interrompere la prescrizione tra creditore e avallato. (1)

La Corte, eoc. — Con il primo mezzo si denuncia la

violazione degli art. 2937, 2943 e 1310 cod. civ., 37, 94, 95 6 102 legge cambiaria, 132, n. 4, cod. proc. civ., in re

lazione all'art. 360, nn. 3, 4 e 5, cod. proc. civ. e l'omesso

esame di fatti decisivi, deducendosi: a) che l'esplicita

ricognizione del debito contenuta nelle lettere 13 dicembre

1952 e 15 maggio 1953, accompagnata dalla promessa di pagarlo, doveva interpretarsi dai Giudici di merito

come incompatibile con la volonta di valersi della pre scrizione ai sensi dell'art. 2937 ; b) che di fronte all'ec

cezione di prescrizione, e pur senza l'espresso rilievo del

l'altra parte, la Corte avrebbe dovuto rilevare d'ufficio

che la prescrizione eccepita era stata rinunziata e cbe

non era piu adducibile ; c) cbe in ogni caso la Corte aveva

mancato di motivare su questo punto decisivo ; d) cbe

l'avallante & obbligato alio stesso modo dell'avallato,

onde, ai sensi dell'art. 95 della legge cambiaria, contra

riamente a quanto ritenuto dalla Corte d'appello, la pre scrizione puo essere validamente interrotta contro il solo

avallante, senza necessity di interromperla ancbe nei

confronti dell'avallato.

La censura e fondata. La Corte d'appello di Brescia,

invero, considerato cbe l'Aicardi, nella lettera summen

zionata, non aveva accennato al rapporto sottostante e

quindi non aveva manifestato cbiara volontä di estendere

la garanzia al rapporto causale, ba ritenuto cbe, costi

tuendo l'avallo un'obbligazione accessoria di natura cam

biaria priva di esistenza autonoma e indipendente, gli atti interruttivi della prescrizione nei confronti dell'aval

lante non potevano operare ancbe nei confronti del de

bitore principale. Cos! dicendo, la Corte di merito 6 incorsa in tin duplice

errore : uno implicante una inesatta nozione della natura

giuxidica dell'avallo e l'altro, attinente al procedimento,

per la totale omissione dell'esame di fatti decisivi per il

giudizio, cbe il Cantarelli aveva dedotto come cause di

interruzione della prescrizione. Cbe, invero, l'avallo, per la sua natura di obbligazione di garanzia, presupponga

un'obbligazione principale, con la quale e sotto piu aspetti

collegato, non 6 dubbio : ma tale legame ba un valore limitato dall'mflusso prevalente dell'altro principio del

l'autonomia delle obbligazioni cambiarie, cbe domina l'ob

bligazione dell'avallante.

Sotto questo profilo l'avallo, pur creando un'obbli

gazione accessoria a quella portata dalla cambiale, dif

ferisce dalla fideiussione: mentre, infatti, la garanzia nascente dall'avallo mira a garantixe l'estinzione del cre dito cambiario oggettivamente inteso e non quello diverso e piü ampio nascente dal rapporto causale cbe lega l'aval lato al portatore, l'obbligazione fideiussoria non puõ na

scere ne sussis tere senza il fondamento di una valida ob

bligazione altrui (art. 1939, 1941 cod. civ.). L'elemento del 1'accessorietä quindi non scompare nell'avallo, giacche esso, in definitiva, come cbiaramente risulta dall'art. 37 legge cambiaria, e pur sempre un'obbligazione di garanzia, essendo data a favore di un determinato obbligato cambiario : ma

esso h destinato a restringersi fino a garantire il paga mento di un'obbligazione nulla, con la sola eccezione della

nullita per vizio di forma (art. 37 legge cambiaria) : re

gola questa ultima che rende evidentemente inapplicabile alPavallo l'art. 1939 cod. civile.

£ d'altra parte ius receptum, derivante dalla regola

(1) Conforme Cass. 20 gennaio 1942, n. 180, Foro it., 1942, I, 770, con nota di richiami, cui adde la nota adesiva alia mede sima sentenza di Vitali, in Giur. it., 1942, I, 1, 275. Si consulti altresl Casa. 26 luglio 1943, n. 1941, Foro it., Rep. 1943-45, voce Effetto cambiario, n. 45. In dottrina, cons. AngeloUi, Cambiale, 1949, pagg. 311 e 689 ; AsrAKKU.r. Cambiale, voce del Novis eimo digesto it., n. 100.

della solidarieta ehe domina il negozio cambiario, la non

applicability all'avallo del beneficium excussionis (art. 1944), si che il portatore del titolo puõ, se lo preferisce, agire contro l'avallante prima ehe contro ogni altro obbligato

(art. 54 legge cambiaria) e le parti non potrebbero eon

venire, senza snaturare il carattere cambiario della ob

bligazione, il beneficium excussionis, ehe invece puõ essere

convenuto a favore del fideiussore (art. 1944 cod. civ.).

Ugualmente inapplicabile all'avallo, perclie in contrasto

con il principio di indipendenza delle obbligazioni cam

biarie, deve ritenersi la disposizione dell'art. 1957 che

condiziona la permanenza dell'obbligo del fideiussore dopo la seadenza della obbligazione principale, all'esercizio del

l'azione contro il debitore, nei termini previsti nello stesso articolo (Cass. 14 luglio 1954, n. 2501, Foro it., Eep. 1954, voce Titoli di credito, n. 138). Inoltre, mentre il fideiussore

puõ opporre al creditore tutte le eccezioni personali al

garantito (art. 1945 cod. civ.), l'avallante, proprio per il

regime del rigore cambiario (art. 21 legge cambiaria), puõ

opporre le sole eecezioni relative ai suoi rapporti per sonali con il portatore e quelle, come si e detto, riguardanti la validity formale del titolo : eccezioni personali del l'avallato.

Tali disposizioni rendono il possessore della cambiale immune dalle eccezioni fondate sui rapporti fra l'obbli

gato escusso e gli altri obbligati cambiari, e se l'azione, come nella specie, sia esercitata contro l'avallante, questi, poträ muovere solo le eccezioni che fanno capo ai quei rapporti col possessore, non quelle che concernono i rap porti fra possessore e avallato. E quando la legge precisa che l'avallante e obbligato nello stesso modo di colui per il quale l'avallo 6 dato (art. 37 legge cambiaria), fa evi dentemente riferimento soltanto alia posizione che l'aval lante assume nel nesso cambiario, non anche alia posizione che ha nei eonfronti del possessore.

Ne consegue che, essendo il periodo di prescrizione dell'azione cambiaria contro l'accettante di tre anni dalla seadenza (art. 94 legge cambiaria), per un ugual periodo di tempo deve durare l'azione di pagamento spettante al portatore della cambiale contro l'avallante. Epperciõ, dando vita l'obbligazione contenuta nell'avallo ad un'ob

bligazione cambiaria autonoma che eccede essenzialmente ad un'obbligazione pure cambiaria, la prescrizione contro l'avallato non puõ avere effetto nei riguardi dell'avallante.

E se cosl õ, õ evidente che l'Aicardi non poteva rifiu tarsi di adempiere la propria obbligazione invocando la

prescrizione dell'azione cambiaria contro il debitore prin cipale, nel falso presupposto che la obbligazione acces soria non potesse sopravvivere a quella principale.

Merita quindi censura la decisione impugnata per non avere tenuto presenti i principi suesposti e per avere

negato, in base ad erronei presupposti di diritto, rile vanza giuridica alle cause di interruzione della prescri zione dedotte dal Cantarelli. (Omissis)

L'impugnata sentenza va pertanto cassata in acco

glimento, per quanto di ragione, del primo motivo, e la causa rinviata per nuovo esame ad altra corte di appello, la quale dovra attenersi al seguente principio di diritto :

« L'avallo e una obbligazione autonoma che si estingue col decorso del tempo necessario a prescrivere, indipen dentemente dalla sorte del credito nei rapporti fra avallato e portatore cambiario, con la conseguenza che le cause interruttive delle prescrizioni fra creditore e avallante non devono necessariamente estendersi ai rapporti fra creditore ed avallato, che sono affatto distinti e indipen denti».

Per questi motivi, cassa, ecc.

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