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sezione I civile; sentenza 22 gennaio 1998, n. 566; Pres. Cantillo, Est. Graziadei, P.M. Maccarone...

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sezione I civile; sentenza 22 gennaio 1998, n. 566; Pres. Cantillo, Est. Graziadei, P.M. Maccarone (concl. conf.); Min. finanze (Avv. dello Stato Gentili) c. Soc. agricola Polesana (Avv. Di Gravio). Cassa Comm. trib. centrale 4 novembre 1994, n. 3589 Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 3 (MARZO 1998), pp. 779/780-781/782 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23192308 . Accessed: 28/06/2014 16:58 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.55 on Sat, 28 Jun 2014 16:58:10 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 22 gennaio 1998, n. 566; Pres. Cantillo, Est. Graziadei, P.M. Maccarone(concl. conf.); Min. finanze (Avv. dello Stato Gentili) c. Soc. agricola Polesana (Avv. Di Gravio).Cassa Comm. trib. centrale 4 novembre 1994, n. 3589Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 3 (MARZO 1998), pp. 779/780-781/782Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23192308 .

Accessed: 28/06/2014 16:58

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PARTE PRIMA

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 22 gen naio 1998, n. 566; Pres. Cantillo, Est. Graziadei, P.M. Mac

carone (conci, conf.); Min. finanze (Avv. dello Stato Genti

li) c. Soc. agricola Polesana (Aw. Di Gravio). Cassa Comm.

trib. centrale 4 novembre 1994, n. 3589.

Tributi locali — Invim straordinaria — C.d. valutazione auto

matica — Applicazione retroattiva — Condizioni (D.p.r. 26

ottobre 1972 n. 643, istituzione dell'imposta comunale sul

l'incremento di valore degli immobili, art. 31; 1. 17 dicembre

1986 n. 880, revisione delle aliquote dell'imposta sulle succes

sioni e donazioni, art. 8, 11; d.l. 14 marzo 1988 n. 70, norme

in materia tributaria nonché per la semplificazione delle pro cedure di accatastamento degli immobili urbani, art. 12; 1.

13 maggio 1988 n. 154, conversione in legge, con modifica

zioni, del d.l. 14 marzo 1988 n. 70, art. 1).

In tema di Invim c.d. straordinaria, l'applicazione retroattiva, ai sensi dell'art. 111. 17 dicembre 1986 n. 880 (come integra to dall'art. 12, comma 3 ter, d.l. 14 marzo 1988 n. 70, con

vertito, con modificazioni, nella I. 13 maggio 1988 n. 154), delle disposizioni di cui all'art. 8 l. 880/86, secondo cui non

è sottoposto a rettifica il valore degli immobili dichiarato in

misura non inferiore a quello risultante dal prodotto della

rendita catastale per i coefficienti previsti dalla norma, è con

dizionata alla presentazione da parte del contribuente della

prescritta dichiarazione integrativa entro il 30 settembre

1988. (1)

Svolgimento del processo. — Con riguardo ad Invim «straor

dinaria» inerente a complesso immobiliare della s.r.l. agricola Polesana, l'Ufficio del registro di Badia Polesine, mediante av

viso notificato il 27 giugno 1985, ha fra l'altro accertato il valo

re finale in lire 8.500.000.000, così elevando quello dichiarato

dalla contribuente in lire 3.195.000.000.

(1) Di diverso avviso era stata, con riferimento all'imposta di regi stro, Cass. 5 marzo 1993, n. 2677, Foro it., 1993, I, 3045, con nota critica di M. Annecchino, per la quale la disposizione di cui all'art.

52, 4° comma, d.p.r. 131/86 (che disciplina il meccanismo, poi ripreso in materia di imposta di successione dall'art. 8 1. 17 dicembre 1986 n. 880, di determinazione del valore non suscettibile di rettifica da parte dell'ufficio) si applica agli atti anteriori all'entrata in vigore del citato

d.p.r., anche se il contribuente che aveva dichiarato un valore inferiore a quello risultante dall'applicazione dello stesso art. 52 ha omesso di

presentare la dichiarazione integrativa prescritta dal successivo art. 79, 2° comma.

Sulla necessità della presentazione della dichiarazione integrativa pre vista dall'art. 12, comma 3 ter, d.l. 14 marzo 1988 n. 70 (introdotto dalla legge di conversione 13 maggio 1988 n. 154), per poter godere, agli effetti dell'imposta di successione, dell'applicazione retroattiva dei benefici previsti dall'art. 8 1. 880/86 (analoghi, come si è detto, a quelli previsti dall'art. 52 d.p.r. 131/86), v. Cass. 25 agosto 1997, n. 7945, id., Mass., 790; 11 luglio 1992, n. 8458, id., Rep. 1992, voce Successio ni e donazioni (imposta sulle), n. 61.

Sembrano invece prescindere dalla presentazione della dichiarazione

integrativa ai fini dell'applicazione retroattiva del meccanismo di cui all'art. 8 1. 880/86 (sul presupposto — da più parti contestato: v. An necchino, id., 1993, I, 3045 — che tale meccanismo, comunemente noto come «valutazione automatica», lungi dall'avere una valenza me ramente procedimentale, rappresenterebbe un criterio sostanziale di de terminazione degli imponibili) alle successioni aperte prima dell'entrata in vigore della legge, Comm. trib. centrale 8 luglio 1995, n. 2766, id., Rep. 1995, voce cit., n. 44; 17 gennaio 1995, n. 195, ibid., n. 45.

Sempre sull'art. 8 1. 880/86 — applicabile, al pari dell'art. 12, com ma 3 ter, d.l. 70/88, anche all'Invim decennale (e, di conseguenza, al l'Invim straordinaria), in virtù del rinvio di cui all'art. 31 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 643, v. poi Cass. 26 giugno 1996, n. 5918, id., 1997, I, 886, per la quale la norma ha la sola funzione di porre un limite al potere di rettifica dell'ufficio, stabilendo che non può essere rettifica to in aumento il valore dichiarato degli immobili indicati nella norma quando risulti non inferiore a quello determinato in base ai criteri c.d. automatici previsti dalla norma stessa; tale disposizione, per contro, non deroga implicitamente al principio generale, desumibile dal sistema dell'imposizione sulle successioni e donazioni, secondo il quale i contri buenti sono di regola vincolati ai valori dei beni ereditari indicati nella dichiarazione di successione, sulla base dei quali viene liquidata e ri scossa l'imposta principale.

V. anche, sulla costituzionalità della c.d. valutazione automatica in materia di Invim straordinaria, Corte cost. 16 luglio 1996, n. 251, ibid., 1665 (m).

Il Foro Italiano — 1998.

Nel giudizio d'impugnazione del relativo atto promosso dalla

società, la commissione tributaria di primo grado ha ridotto

detto valore finale a lire 6.390.000.000, la commissione di se

condo grado ha ritenuto integralmente legittima la rettifica, e

la Commissione centrale, infine, ha annullato l'atto medesimo, rimettendo all'ufficio il compito di rideterminare la pretesa im

positiva alla luce della valutazione «automatica» prevista dal

l'art. 52, 2° comma, d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131 in collegamen to con la rendita catastale, sul rilievo che tale norma, anche

in assenza di espressa richiesta dell'interessato, trova applica zione nei giudizi pendenti, ai sensi dell'art. 79 dello stesso d.p.r. n. 131 del 1986 ed anche dell'art. 12, n. 3 bis, d.l. 14 marzo

1988 n. 70.

La cassazione della pronuncia della Commissione centrale è

stata chiesta dall'amministrazione finanziaria con ricorso noti

ficato il 6 ottobre 1995 presso la residenza del dr. Spalletti Tri

velli, in qualità di legale rappresentante della società, e poi il

17 ottobre 1995 presso la sede della società medesima.

L'agricola Polesana, replicando con controricorso al secondo

atto, ne ha contestato pregiudizialmente l'ammissibilità, in ra

gione del decorso di più di sessanta giorni dalla notificazione

della decisione impugnata (eseguita il 22 giugno 1995). La ricor

rente ha presentato memoria e nota in risposta alle conclusioni

del procuratore generale. Motivi della decisione. — La reiterazione della notificazione

dello stesso ricorso, con il separato deposito dei relativi atti che

ha dato luogo all'apertura di due procedimenti formalmente di

stinti, comporta, oltre alla riunione di tali procedimenti (art. 335 c.p.c.), il riconoscimento della tempestività dell'impugna zione, da riscontrarsi in riferimento alla data della prima notifi

cazione. L'eventuale invalidità di questa, per inosservanza delle

norme sul luogo della consegna, è infatti superata, con esclusio

ne di decadenza, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., dall'effettuazione

della seconda notificazione, mediante la quale la parte ricorren

te ha anticipato e reso ultroneo l'ordine di rinnovazione che

si sarebbe dovuto impartire in applicazione di detta norma (ver tendosi in tema di nullità, non inesistenza, della notificazione

medesima). La ricorrente, con unico motivo, richiamando le norme che

saranno appresso menzionate, sostiene che la Commissione cen

trale ha erroneamente fatto applicazione della disciplina soprag

giunta, in tema di accertamento «automatico» secondo la rendi

ta rivalutata, perché ha trascurato che l'operatività di essa è

subordinata, rispetto ai rapporti anteriori per i quali il valore

denunciato sia inferiore al valore determinabile in base ai dati

catastali, alla presentazione di apposita dichiarazione integrativa. Il ricorso è fondato. Per l'imposta di successione, la cui disci

plina è applicabile all'Invim «straordinaria» (equiparata a quel la «decennale») ai sensi dell'art. 31 d.p.r. 26 ottobre 1972 n.

643 (sostituito dall'art. 1 d.p.r. 23 dicembre 1974 n. 688), la 1. 17 dicembre 1986 n. 880, con l'art. 8, recependo il principio già dettato ai fini dell'imposta di registro dall'art. 52, 4° com

ma, d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131, dispone che, rispetto agli im mobili muniti di rendita catastale, si sottrae a rettifica il valore dichiarato in misura non minore di quella calcolata sulla base di tale rendita e dei previsti coefficienti di aggiornamento; poi, con l'art. 11, come integrato dall'art. 12, 3° comma ter, d.l. 14 marzo 1988 n. 70 (convertito, con modificazioni, in 1. 13

maggio 1988 n. 154), estende la regola ai rapporti insorti ante riormente al 1° luglio 1986, purché l'accertamento dell'imponi bile non sia divenuto definitivo, ed inoltre, per l'evenienza in cui il valore denunciato prima di quella data non raggiunga l'am montare derivante dal citato art. 8, consente al contribuente di beneficiare della regola medesima, se adegui l'uno a l'altro valore con dichiarazione integrativa da presentarsi entro il 30 settembre 1988.

Tale ultimo adempimento è fissato, al fine dell'invocabilità della nuova disciplina rispetto ai rapporti pregressi, per il solo fatto che il valore dichiarato sia inferiore a quello «legale», sen za alcuna distinzione a secondo che vi sia stata o meno notifica zione di avviso di accertamento in rettifica; distinzione invece

presente nelle parallele (ma non coincidenti) disposizioni del l'art. 79, 2° comma, d.p.r. n. 131 del 1986, quando conferisco no retroattività, per l'imposta di registro, ai criteri valutativi

automatici di cui all'art. 52 del decreto stesso.

Pertanto, per l'imposta in discussione, non sono pertinenti le questioni insorte nell'interpretazione del menzionato art. 79,

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

e risolte da questa corte, con la sentenza n. 2677 del 5 marzo

1993 (Foro it., 1993, I, 3045), nel senso di ritenere non necessa

ria la dichiarazione integrativa in pendenza di controversia di

valore (essendo in tal caso sufficiente che il contribuente chieda

al giudice di giovarsi dello ius superveniens), mentre si deve

affermare che l'operatività della normativa sopraggiunta postu la indefettibilmente la presentazione di detta dichiarazione, nel

termine all'uopo assegnato, ogni qual volta sia stato denunciato

un valore minore di quello risultante dal reddito riportato in

catasto (cfr. Cass. n. 8458 dell'11 luglio 1992, id., Rep. 1992,

voce Successioni (imposta), n. 61).

La parziale diformità di disciplina trova logica giustificazione e spiegazione, a conferma del diverso tenore letterale delle nor

me indicate, nelle caratteristiche dei due tributi, dato che l'im

posta in discorso si correla ad una denuncia di valore del sog

getto obbligato; mentre quella di registro esprime tassazione del

l'atto negoziale sulla scorta del suo obiettivo contenuto.

Nella concreta vicenda le parti non hanno messo e non met

tono in dubbio la sussistenza del presupposto che rende dovero

sa la dichiarazione integrativa, né la mancata presentazione di

essa; ne discende che la Commissione centrale ha erroneamente

affermato l'operatività della nuova disciplina. In conclusione, con l'accoglimento del ricorso e l'annullamento

della decisione impugnata, si deve disporre la prosecuzione del

la causa in fase di rinvio, dinanzi alla Commissione tributaria

regionale del Veneto, affinché, muovendosi dalla premessa del

l'inapplicabilità dello ius superveniens, si provveda all'esame delle

questioni sollevate dalla società in ordine alla legittimità dell'ac

certamento.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 19 gen

naio 1998, n. 455; Pres. O. Fanelli, Est. Battimiello, P.M.

Iannelli (conci, conf.); Inail (Avv. Varone, Ioppoli, Noto)

c. Mauceri (Avv. Petti). Conferma Trib. Enna 21 ottobre

1995.

Infortuni sul lavoro e malattie professionali — Infortunio «in

itinere» — Uso del mezzo pubblico — Indennizzabilità (D.p.r.

30 giugno 1965 n. 1124, t.u. delle disposizioni per l'assicura

zione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali, art. 2).

L'uso del mezzo di trasporto pubblico, in orario confacente a

quello di inizio (o di fine) della prestazione lavorativa, rende

sempre indennizzabile l'infortunio in itinere dovuto ad un in

cidente della circolazione stradale. (1)

Svolgimento del processo. — Con ricorso depositato il 31 di

cembre 1988 Mauceri Anna ved. La Giusa, in proprio e quale

madre esercente la potestà sui figli minori Antonio, Carmelo

e Gabriele La Giusa, conveniva in giudizio davanti al Pretore

(1) La sentenza ha il pregio di chiarire un principio già affermato

da uniforme giurisprudenza — quello secondo cui il rischio generico che incombe su qualsiasi utente della strada viene aggravato dalla circo

stanza che il trasporto sia finalizzato a raggiungere il luogo di lavoro

o fare ritorno a casa — ma che non sempre ha trovato applicazione concreta (cfr. Cass. 24 febbraio 1992, n. 2291, Foro it., 1993, I, 3122,

con nota di V. Ferrari, che ha escluso l'aggravamento del rischio nel

caso di infortunio occorso al lavoratore, dopo essere disceso dal mezzo

fornito dal datore di lavoro, mentre attraversava la strada; e, per ulte

riori riferimenti, v. Cass. 19 dicembre 1997, n. 12903, id., 1998, I, 433,

con nota di V. Ferrari, TI diritto vivente amplia i confini dell'infortu nio «in itinere»).

La stessa vicenda processuale esauritasi con la presente decisione, sta

Il Foro Italiano — 1998.

del lavoro di Enna l'Inail e — premesso che il giorno 4 novem

bre 1985 il proprio marito La Giusa Sigismondo era deceduto

a seguito dell'incidente stradale occorso all'autobus di linea sul

quale viaggiava per raggiungere dal luogo di residenza il posto di lavoro — ne chiedeva la condanna al pagamento della relati

va rendita, negatale nella fase amministrativa.

Costituitosi il contraddittorio, il pretore accoglieva la doman

da, e la sentenza, appellata dall'Inail, veniva confermata dal

tribunale del luogo con la sentenza in epigrafe indicata.

Osservava il collegio di appello che nella specie ricorrevano

i presupposti per l'indennizzabilità dell'infortunio, giacché l'u

tilizzazione del mezzo pubblico si era resa necessaria per rag

giungere il posto di lavoro, seguendo il percorso ordinario e

senza che vi fossero valide alternative all'autobus.

Avverso questa decisione l'Inail ricorre per cassazione formu

lando un solo motivo di impugnazione illustrato anche da me

moria. Mauceri Anna, in proprio e nella qualità, resiste con

controricorso.

Motivi della decisione. — L'unico motivo denuncia violazio

ne e falsa applicazione degli art. 2, 66, 68 e 74 d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, dell'art. 12 preleggi, degli art. 112, 113 e 115

c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c., violazione dei principi ge nerali in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

sul lavoro e le malattie professionali, nonché omessa, contrad

dittoria e insufficiente motivazione, il tutto in relazione all'art.

360, nn. 3 e 5, c.p.c. L'istituto sostiene che non vi è alcun collegamento tra il sini

stro mortale e l'espletamento dell'attività tutelata, perché l'e

vento non è dipeso dal «rischio specifico» inerente all'esecuzio

ne della prestazione tutelata o di attività ad essa complementari ed accessorie. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, non è sufficiente un collegamento del tutto eccezionale tra evento

e lavoro tutelato, occorrendo invece che l'infortunio dipenda dal rischio inerente ad un atto intrinseco alla prestazione pro

tetta, o comunque strettamente connesso al compimento di es

sa, ed essendo insufficiente il mero nesso cronologico e topo

grafico tra l'attività lavorativa e il rischio generico comune a

tutti i cittadini, quale quello connesso all'uso del trasporto pub blico. Invero, l'infortunio è indennizzabile solo quando si verta

in ipotesi di rischio specifico o di rischio generico aggravato dal lavoro stesso, e non invece in presenza di rischio generico che incomba sul lavoratore come su ogni altro cittadino. La

condizione di indennizzabilità sussiste solo quando al rischio

gravante su qualunque utente della strada si aggiunga un quid

pluris specificante, come la mancanza di mezzi pubblici di tra

sporto e la particolare necessità di servirsi di un mezzo proprio

per la distanza dal posto di lavoro e per l'impossibilità di una

idonea sistemazione in loco.

Il motivo è infondato. Il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 (t.u.

delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli in

fortuni sul lavoro e le malattie professionali) non ha disciplina to se non nell'ipotesi dei marittimi (art. 6) l'infortunio che si

verifichi mentre il lavoratore si reca al lavoro o fa ritorno all'a

bitazione.

Il carattere eccezionale dell'art. 6 conferma che il legislatore non ha esteso in via normale la tutela assicurativa alle ipotesi di mero collegamento dell'evento infortunistico con la presta zione lavorativa, ossia alle attività accesorie e preparatorie com

piute dal lavoratore per recarsi al posto di lavoro o per tornare.

D'altra parte, il legislatore delegato non ha dato attuazione alla

delega contenuta nella 1. 19 gennaio 1963 n. 15 per l'emanazio

ne di norme volte a ricomprendere nella tutela assicurativa gli

a dimostrare come il principio astrattamente affermato induca ad equi voci se non correttamente inteso con riferimento alle fattispecie concre

te. Ed infatti sono stati necessari tre gradi di giudizio, in un arco tem

porale di oltre dodici anni dall'evento, per costringere l'Inail ad accet

tare che dovesse essere riconosciuta la rendita ai superstiti di un lavoratore

deceduto a seguito dell'incidente stradale occorso all'autobus di linea

sul quale viaggiava per raggiungere dal luogo di residenza il posto di

lavoro. È inevitabile chiedersi se ciò sarebbe avvenuto anche in presenza di

una norma legislativa sull'infortunio in itinere. Tuttavia, nel «diritto

vivente» trova piena collocazione questa sentenza che, facendo buon

governo del principio dell'aggravamento del rischio, ne ha affermato

l'inequivoca sussistenza in tutte le ipotesi di uso del mezzo di trasporto

pubblico in orari confacenti con l'orario di lavoro. [V. Ferrari]

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