sezione I civile; sentenza 22 gennaio 1998, n. 566; Pres. Cantillo, Est. Graziadei, P.M. Maccarone(concl. conf.); Min. finanze (Avv. dello Stato Gentili) c. Soc. agricola Polesana (Avv. Di Gravio).Cassa Comm. trib. centrale 4 novembre 1994, n. 3589Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 3 (MARZO 1998), pp. 779/780-781/782Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23192308 .
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PARTE PRIMA
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 22 gen naio 1998, n. 566; Pres. Cantillo, Est. Graziadei, P.M. Mac
carone (conci, conf.); Min. finanze (Avv. dello Stato Genti
li) c. Soc. agricola Polesana (Aw. Di Gravio). Cassa Comm.
trib. centrale 4 novembre 1994, n. 3589.
Tributi locali — Invim straordinaria — C.d. valutazione auto
matica — Applicazione retroattiva — Condizioni (D.p.r. 26
ottobre 1972 n. 643, istituzione dell'imposta comunale sul
l'incremento di valore degli immobili, art. 31; 1. 17 dicembre
1986 n. 880, revisione delle aliquote dell'imposta sulle succes
sioni e donazioni, art. 8, 11; d.l. 14 marzo 1988 n. 70, norme
in materia tributaria nonché per la semplificazione delle pro cedure di accatastamento degli immobili urbani, art. 12; 1.
13 maggio 1988 n. 154, conversione in legge, con modifica
zioni, del d.l. 14 marzo 1988 n. 70, art. 1).
In tema di Invim c.d. straordinaria, l'applicazione retroattiva, ai sensi dell'art. 111. 17 dicembre 1986 n. 880 (come integra to dall'art. 12, comma 3 ter, d.l. 14 marzo 1988 n. 70, con
vertito, con modificazioni, nella I. 13 maggio 1988 n. 154), delle disposizioni di cui all'art. 8 l. 880/86, secondo cui non
è sottoposto a rettifica il valore degli immobili dichiarato in
misura non inferiore a quello risultante dal prodotto della
rendita catastale per i coefficienti previsti dalla norma, è con
dizionata alla presentazione da parte del contribuente della
prescritta dichiarazione integrativa entro il 30 settembre
1988. (1)
Svolgimento del processo. — Con riguardo ad Invim «straor
dinaria» inerente a complesso immobiliare della s.r.l. agricola Polesana, l'Ufficio del registro di Badia Polesine, mediante av
viso notificato il 27 giugno 1985, ha fra l'altro accertato il valo
re finale in lire 8.500.000.000, così elevando quello dichiarato
dalla contribuente in lire 3.195.000.000.
(1) Di diverso avviso era stata, con riferimento all'imposta di regi stro, Cass. 5 marzo 1993, n. 2677, Foro it., 1993, I, 3045, con nota critica di M. Annecchino, per la quale la disposizione di cui all'art.
52, 4° comma, d.p.r. 131/86 (che disciplina il meccanismo, poi ripreso in materia di imposta di successione dall'art. 8 1. 17 dicembre 1986 n. 880, di determinazione del valore non suscettibile di rettifica da parte dell'ufficio) si applica agli atti anteriori all'entrata in vigore del citato
d.p.r., anche se il contribuente che aveva dichiarato un valore inferiore a quello risultante dall'applicazione dello stesso art. 52 ha omesso di
presentare la dichiarazione integrativa prescritta dal successivo art. 79, 2° comma.
Sulla necessità della presentazione della dichiarazione integrativa pre vista dall'art. 12, comma 3 ter, d.l. 14 marzo 1988 n. 70 (introdotto dalla legge di conversione 13 maggio 1988 n. 154), per poter godere, agli effetti dell'imposta di successione, dell'applicazione retroattiva dei benefici previsti dall'art. 8 1. 880/86 (analoghi, come si è detto, a quelli previsti dall'art. 52 d.p.r. 131/86), v. Cass. 25 agosto 1997, n. 7945, id., Mass., 790; 11 luglio 1992, n. 8458, id., Rep. 1992, voce Successio ni e donazioni (imposta sulle), n. 61.
Sembrano invece prescindere dalla presentazione della dichiarazione
integrativa ai fini dell'applicazione retroattiva del meccanismo di cui all'art. 8 1. 880/86 (sul presupposto — da più parti contestato: v. An necchino, id., 1993, I, 3045 — che tale meccanismo, comunemente noto come «valutazione automatica», lungi dall'avere una valenza me ramente procedimentale, rappresenterebbe un criterio sostanziale di de terminazione degli imponibili) alle successioni aperte prima dell'entrata in vigore della legge, Comm. trib. centrale 8 luglio 1995, n. 2766, id., Rep. 1995, voce cit., n. 44; 17 gennaio 1995, n. 195, ibid., n. 45.
Sempre sull'art. 8 1. 880/86 — applicabile, al pari dell'art. 12, com ma 3 ter, d.l. 70/88, anche all'Invim decennale (e, di conseguenza, al l'Invim straordinaria), in virtù del rinvio di cui all'art. 31 d.p.r. 26 ottobre 1972 n. 643, v. poi Cass. 26 giugno 1996, n. 5918, id., 1997, I, 886, per la quale la norma ha la sola funzione di porre un limite al potere di rettifica dell'ufficio, stabilendo che non può essere rettifica to in aumento il valore dichiarato degli immobili indicati nella norma quando risulti non inferiore a quello determinato in base ai criteri c.d. automatici previsti dalla norma stessa; tale disposizione, per contro, non deroga implicitamente al principio generale, desumibile dal sistema dell'imposizione sulle successioni e donazioni, secondo il quale i contri buenti sono di regola vincolati ai valori dei beni ereditari indicati nella dichiarazione di successione, sulla base dei quali viene liquidata e ri scossa l'imposta principale.
V. anche, sulla costituzionalità della c.d. valutazione automatica in materia di Invim straordinaria, Corte cost. 16 luglio 1996, n. 251, ibid., 1665 (m).
Il Foro Italiano — 1998.
Nel giudizio d'impugnazione del relativo atto promosso dalla
società, la commissione tributaria di primo grado ha ridotto
detto valore finale a lire 6.390.000.000, la commissione di se
condo grado ha ritenuto integralmente legittima la rettifica, e
la Commissione centrale, infine, ha annullato l'atto medesimo, rimettendo all'ufficio il compito di rideterminare la pretesa im
positiva alla luce della valutazione «automatica» prevista dal
l'art. 52, 2° comma, d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131 in collegamen to con la rendita catastale, sul rilievo che tale norma, anche
in assenza di espressa richiesta dell'interessato, trova applica zione nei giudizi pendenti, ai sensi dell'art. 79 dello stesso d.p.r. n. 131 del 1986 ed anche dell'art. 12, n. 3 bis, d.l. 14 marzo
1988 n. 70.
La cassazione della pronuncia della Commissione centrale è
stata chiesta dall'amministrazione finanziaria con ricorso noti
ficato il 6 ottobre 1995 presso la residenza del dr. Spalletti Tri
velli, in qualità di legale rappresentante della società, e poi il
17 ottobre 1995 presso la sede della società medesima.
L'agricola Polesana, replicando con controricorso al secondo
atto, ne ha contestato pregiudizialmente l'ammissibilità, in ra
gione del decorso di più di sessanta giorni dalla notificazione
della decisione impugnata (eseguita il 22 giugno 1995). La ricor
rente ha presentato memoria e nota in risposta alle conclusioni
del procuratore generale. Motivi della decisione. — La reiterazione della notificazione
dello stesso ricorso, con il separato deposito dei relativi atti che
ha dato luogo all'apertura di due procedimenti formalmente di
stinti, comporta, oltre alla riunione di tali procedimenti (art. 335 c.p.c.), il riconoscimento della tempestività dell'impugna zione, da riscontrarsi in riferimento alla data della prima notifi
cazione. L'eventuale invalidità di questa, per inosservanza delle
norme sul luogo della consegna, è infatti superata, con esclusio
ne di decadenza, ai sensi dell'art. 291 c.p.c., dall'effettuazione
della seconda notificazione, mediante la quale la parte ricorren
te ha anticipato e reso ultroneo l'ordine di rinnovazione che
si sarebbe dovuto impartire in applicazione di detta norma (ver tendosi in tema di nullità, non inesistenza, della notificazione
medesima). La ricorrente, con unico motivo, richiamando le norme che
saranno appresso menzionate, sostiene che la Commissione cen
trale ha erroneamente fatto applicazione della disciplina soprag
giunta, in tema di accertamento «automatico» secondo la rendi
ta rivalutata, perché ha trascurato che l'operatività di essa è
subordinata, rispetto ai rapporti anteriori per i quali il valore
denunciato sia inferiore al valore determinabile in base ai dati
catastali, alla presentazione di apposita dichiarazione integrativa. Il ricorso è fondato. Per l'imposta di successione, la cui disci
plina è applicabile all'Invim «straordinaria» (equiparata a quel la «decennale») ai sensi dell'art. 31 d.p.r. 26 ottobre 1972 n.
643 (sostituito dall'art. 1 d.p.r. 23 dicembre 1974 n. 688), la 1. 17 dicembre 1986 n. 880, con l'art. 8, recependo il principio già dettato ai fini dell'imposta di registro dall'art. 52, 4° com
ma, d.p.r. 26 aprile 1986 n. 131, dispone che, rispetto agli im mobili muniti di rendita catastale, si sottrae a rettifica il valore dichiarato in misura non minore di quella calcolata sulla base di tale rendita e dei previsti coefficienti di aggiornamento; poi, con l'art. 11, come integrato dall'art. 12, 3° comma ter, d.l. 14 marzo 1988 n. 70 (convertito, con modificazioni, in 1. 13
maggio 1988 n. 154), estende la regola ai rapporti insorti ante riormente al 1° luglio 1986, purché l'accertamento dell'imponi bile non sia divenuto definitivo, ed inoltre, per l'evenienza in cui il valore denunciato prima di quella data non raggiunga l'am montare derivante dal citato art. 8, consente al contribuente di beneficiare della regola medesima, se adegui l'uno a l'altro valore con dichiarazione integrativa da presentarsi entro il 30 settembre 1988.
Tale ultimo adempimento è fissato, al fine dell'invocabilità della nuova disciplina rispetto ai rapporti pregressi, per il solo fatto che il valore dichiarato sia inferiore a quello «legale», sen za alcuna distinzione a secondo che vi sia stata o meno notifica zione di avviso di accertamento in rettifica; distinzione invece
presente nelle parallele (ma non coincidenti) disposizioni del l'art. 79, 2° comma, d.p.r. n. 131 del 1986, quando conferisco no retroattività, per l'imposta di registro, ai criteri valutativi
automatici di cui all'art. 52 del decreto stesso.
Pertanto, per l'imposta in discussione, non sono pertinenti le questioni insorte nell'interpretazione del menzionato art. 79,
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
e risolte da questa corte, con la sentenza n. 2677 del 5 marzo
1993 (Foro it., 1993, I, 3045), nel senso di ritenere non necessa
ria la dichiarazione integrativa in pendenza di controversia di
valore (essendo in tal caso sufficiente che il contribuente chieda
al giudice di giovarsi dello ius superveniens), mentre si deve
affermare che l'operatività della normativa sopraggiunta postu la indefettibilmente la presentazione di detta dichiarazione, nel
termine all'uopo assegnato, ogni qual volta sia stato denunciato
un valore minore di quello risultante dal reddito riportato in
catasto (cfr. Cass. n. 8458 dell'11 luglio 1992, id., Rep. 1992,
voce Successioni (imposta), n. 61).
La parziale diformità di disciplina trova logica giustificazione e spiegazione, a conferma del diverso tenore letterale delle nor
me indicate, nelle caratteristiche dei due tributi, dato che l'im
posta in discorso si correla ad una denuncia di valore del sog
getto obbligato; mentre quella di registro esprime tassazione del
l'atto negoziale sulla scorta del suo obiettivo contenuto.
Nella concreta vicenda le parti non hanno messo e non met
tono in dubbio la sussistenza del presupposto che rende dovero
sa la dichiarazione integrativa, né la mancata presentazione di
essa; ne discende che la Commissione centrale ha erroneamente
affermato l'operatività della nuova disciplina. In conclusione, con l'accoglimento del ricorso e l'annullamento
della decisione impugnata, si deve disporre la prosecuzione del
la causa in fase di rinvio, dinanzi alla Commissione tributaria
regionale del Veneto, affinché, muovendosi dalla premessa del
l'inapplicabilità dello ius superveniens, si provveda all'esame delle
questioni sollevate dalla società in ordine alla legittimità dell'ac
certamento.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 19 gen
naio 1998, n. 455; Pres. O. Fanelli, Est. Battimiello, P.M.
Iannelli (conci, conf.); Inail (Avv. Varone, Ioppoli, Noto)
c. Mauceri (Avv. Petti). Conferma Trib. Enna 21 ottobre
1995.
Infortuni sul lavoro e malattie professionali — Infortunio «in
itinere» — Uso del mezzo pubblico — Indennizzabilità (D.p.r.
30 giugno 1965 n. 1124, t.u. delle disposizioni per l'assicura
zione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, art. 2).
L'uso del mezzo di trasporto pubblico, in orario confacente a
quello di inizio (o di fine) della prestazione lavorativa, rende
sempre indennizzabile l'infortunio in itinere dovuto ad un in
cidente della circolazione stradale. (1)
Svolgimento del processo. — Con ricorso depositato il 31 di
cembre 1988 Mauceri Anna ved. La Giusa, in proprio e quale
madre esercente la potestà sui figli minori Antonio, Carmelo
e Gabriele La Giusa, conveniva in giudizio davanti al Pretore
(1) La sentenza ha il pregio di chiarire un principio già affermato
da uniforme giurisprudenza — quello secondo cui il rischio generico che incombe su qualsiasi utente della strada viene aggravato dalla circo
stanza che il trasporto sia finalizzato a raggiungere il luogo di lavoro
o fare ritorno a casa — ma che non sempre ha trovato applicazione concreta (cfr. Cass. 24 febbraio 1992, n. 2291, Foro it., 1993, I, 3122,
con nota di V. Ferrari, che ha escluso l'aggravamento del rischio nel
caso di infortunio occorso al lavoratore, dopo essere disceso dal mezzo
fornito dal datore di lavoro, mentre attraversava la strada; e, per ulte
riori riferimenti, v. Cass. 19 dicembre 1997, n. 12903, id., 1998, I, 433,
con nota di V. Ferrari, TI diritto vivente amplia i confini dell'infortu nio «in itinere»).
La stessa vicenda processuale esauritasi con la presente decisione, sta
Il Foro Italiano — 1998.
del lavoro di Enna l'Inail e — premesso che il giorno 4 novem
bre 1985 il proprio marito La Giusa Sigismondo era deceduto
a seguito dell'incidente stradale occorso all'autobus di linea sul
quale viaggiava per raggiungere dal luogo di residenza il posto di lavoro — ne chiedeva la condanna al pagamento della relati
va rendita, negatale nella fase amministrativa.
Costituitosi il contraddittorio, il pretore accoglieva la doman
da, e la sentenza, appellata dall'Inail, veniva confermata dal
tribunale del luogo con la sentenza in epigrafe indicata.
Osservava il collegio di appello che nella specie ricorrevano
i presupposti per l'indennizzabilità dell'infortunio, giacché l'u
tilizzazione del mezzo pubblico si era resa necessaria per rag
giungere il posto di lavoro, seguendo il percorso ordinario e
senza che vi fossero valide alternative all'autobus.
Avverso questa decisione l'Inail ricorre per cassazione formu
lando un solo motivo di impugnazione illustrato anche da me
moria. Mauceri Anna, in proprio e nella qualità, resiste con
controricorso.
Motivi della decisione. — L'unico motivo denuncia violazio
ne e falsa applicazione degli art. 2, 66, 68 e 74 d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, dell'art. 12 preleggi, degli art. 112, 113 e 115
c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c., violazione dei principi ge nerali in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, nonché omessa, contrad
dittoria e insufficiente motivazione, il tutto in relazione all'art.
360, nn. 3 e 5, c.p.c. L'istituto sostiene che non vi è alcun collegamento tra il sini
stro mortale e l'espletamento dell'attività tutelata, perché l'e
vento non è dipeso dal «rischio specifico» inerente all'esecuzio
ne della prestazione tutelata o di attività ad essa complementari ed accessorie. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, non è sufficiente un collegamento del tutto eccezionale tra evento
e lavoro tutelato, occorrendo invece che l'infortunio dipenda dal rischio inerente ad un atto intrinseco alla prestazione pro
tetta, o comunque strettamente connesso al compimento di es
sa, ed essendo insufficiente il mero nesso cronologico e topo
grafico tra l'attività lavorativa e il rischio generico comune a
tutti i cittadini, quale quello connesso all'uso del trasporto pub blico. Invero, l'infortunio è indennizzabile solo quando si verta
in ipotesi di rischio specifico o di rischio generico aggravato dal lavoro stesso, e non invece in presenza di rischio generico che incomba sul lavoratore come su ogni altro cittadino. La
condizione di indennizzabilità sussiste solo quando al rischio
gravante su qualunque utente della strada si aggiunga un quid
pluris specificante, come la mancanza di mezzi pubblici di tra
sporto e la particolare necessità di servirsi di un mezzo proprio
per la distanza dal posto di lavoro e per l'impossibilità di una
idonea sistemazione in loco.
Il motivo è infondato. Il d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124 (t.u.
delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli in
fortuni sul lavoro e le malattie professionali) non ha disciplina to se non nell'ipotesi dei marittimi (art. 6) l'infortunio che si
verifichi mentre il lavoratore si reca al lavoro o fa ritorno all'a
bitazione.
Il carattere eccezionale dell'art. 6 conferma che il legislatore non ha esteso in via normale la tutela assicurativa alle ipotesi di mero collegamento dell'evento infortunistico con la presta zione lavorativa, ossia alle attività accesorie e preparatorie com
piute dal lavoratore per recarsi al posto di lavoro o per tornare.
D'altra parte, il legislatore delegato non ha dato attuazione alla
delega contenuta nella 1. 19 gennaio 1963 n. 15 per l'emanazio
ne di norme volte a ricomprendere nella tutela assicurativa gli
a dimostrare come il principio astrattamente affermato induca ad equi voci se non correttamente inteso con riferimento alle fattispecie concre
te. Ed infatti sono stati necessari tre gradi di giudizio, in un arco tem
porale di oltre dodici anni dall'evento, per costringere l'Inail ad accet
tare che dovesse essere riconosciuta la rendita ai superstiti di un lavoratore
deceduto a seguito dell'incidente stradale occorso all'autobus di linea
sul quale viaggiava per raggiungere dal luogo di residenza il posto di
lavoro. È inevitabile chiedersi se ciò sarebbe avvenuto anche in presenza di
una norma legislativa sull'infortunio in itinere. Tuttavia, nel «diritto
vivente» trova piena collocazione questa sentenza che, facendo buon
governo del principio dell'aggravamento del rischio, ne ha affermato
l'inequivoca sussistenza in tutte le ipotesi di uso del mezzo di trasporto
pubblico in orari confacenti con l'orario di lavoro. [V. Ferrari]
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