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Sezione I civile; sentenza 22 ottobre 1959, n. 3022; Pres. Fragali P., Est. Pece, P. M. Colonnese...

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Sezione I civile; sentenza 22 ottobre 1959, n. 3022; Pres. Fragali P., Est. Pece, P. M. Colonnese (concl. conf.); Landoni (Avv. Messineo) c. Paradisi (Avv. Pacciani) Source: Il Foro Italiano, Vol. 83, No. 11 (1960), pp. 1971/1972-1977/1978 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23151105 . Accessed: 28/06/2014 10:00 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 141.101.201.103 on Sat, 28 Jun 2014 10:00:52 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione I civile; sentenza 22 ottobre 1959, n. 3022; Pres. Fragali P., Est. Pece, P. M. Colonnese(concl. conf.); Landoni (Avv. Messineo) c. Paradisi (Avv. Pacciani)Source: Il Foro Italiano, Vol. 83, No. 11 (1960), pp. 1971/1972-1977/1978Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23151105 .

Accessed: 28/06/2014 10:00

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1971 PARTE PRIMA 1972

deduca un nuovo rapporto giuridico, semprechè l'istanza

medesima, sebbene importi un ampliamento della materia

del contendere, sia diretta al limitato fine di opporsi alla

pretesa dell'attore senza introdurre in causa un petitum diverso. Ora, a maggior ragione deve ritenersi proponibile in appello un'istanza del convenuto, diretta allo stesso

fine di paralizzare la domanda avversaria, quand'essa non

sia fondata su un rapporto giuridico diverso da quello dedotto in causa dall'attore, ma prospetti una ragione

giuridica cbe attiene alla disciplina del rapporto stesso, anche in dipendenza di un fatto sopravvenuto in corso di

causa, com'è nella specie la dichiarazione di fallimento.

È, poi, infondato, in punto di fatto, l'altro rilievo con

cernente la mancata autorizzazione del giudice delegato al curatore, a proporre l'istanza suddetta, poiché risulta,

invece, che il Giudice delegato autorizzò, con suo decreto

22 marzo 1957, il curatore a proporre l'appello contro la

esecuzione dal contratto.

Ora tale provvedimento comprendeva necessariamente

l'attribuzione al curatore della facoltà di esercitare il di

ritto di recesso dal contratto, appunto perchè il curatore

era autorizzato a far valere tutte le ragioni del fallimento

dirette ad opporsi alla domanda di esecuzione del contratto

proposta dalla ricorrente.

Peraltro, ed in via di principio, non è neanche neces

saria una speciale autorizzazione del giudice delegato af

finchè il curatore eserciti la facoltà di recesso dal contratto, ai sensi dell'art. 72 legge fall., essendo all'uopo sufficiente

quella generica per promuovere o per resistere al giudizio avente per oggetto il regolamento giudiziale del contratto

di vendita non ancora eseguito, come ha già deciso questa Corte suprema con sentenza n. 2223 del 30 luglio 1951

(Foro it., Rep. 1951, voce Fallimento, nn. 188-190). (Omissis) Per questi motivi, rigetta, eoe.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione I civile ; sentenza 22 ottobre 1959, n. 3022 ; Pres.

Fragali P., Est. Pece, P. M. Colonnese (conci, conf.) ; Landoni (Avv. Messineo) c. Paradisi (Avv. Pacciani).

(Gassa App. Milano 4 marzo 1958)

Procedimento in materia civile — Domanda giudi ziale nuova — Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 184).

Scrittura — Scrittura non registrata sottoscritta

dal rappresentante — Data certa — Posizione

del rappresentato (Cod. civ., art. 2704).

La sostituzione della domanda originaria di annullamento del

contratto, per vizio del consenso, con quella d'inoppo nibilità all'attore dello stesso contratto, per difetto di data certa nella relativa scrittura, determina non una semplice emendatio libelli bensì una mutatio, vietata dalla legge. (1)

Perchè la scrittura privata di vendita, sottoscritta dal rappre sentante, sia opponibile agli eredi del rappresentato non è necessario che la data della scrittura stessa sia, in tempo anteriore alla morte del rappresentato, computabile ai sensi dell'art. 2704 cod. civile. (2)

(1) Sulla differenza fra mutatio ed emendatio libelli, vedi, di recente : Cass. 20 ottobre 1959, n. 2980, Foro it., Rep. 1959, voce Procedimento civ., nn. 222, 223 ; 8 ottobre 1959, n'. 2707, ibid., n. 219 ; 9 luglio 1959, il. 2204, ibid., n. 220 ; 5 maggio 1958, n. 1474, id., Rep. 1958, voce cit., n. 299. V. pure Cass. 20 gennaio 1960, n. 48, id., Mass., 10. La sentenza Cass. 16 feb braio 1956, n. 455 (id., Rep. 1956, voce cit., n. 353), ha ritenuto

legittima la mutatio libelli, esplicatasi, nel giudizio di primo grado, come riduzione in più ristretti limiti dell'originario ambito ogget tivo della domanda. Vedi, inoltre, App. Bari 29 aprile 1953, id., 1953, I, 827, con nota di richiami.

Per un'ampia rassegna delle opinioni dottrinali sull'art. 184 cod. proc. civ., vedi Db Luna V., La precisazione delle conclu sioni, le nuove domande e le preclusioni di cui all'art. 184 cod. proc. civ., in Foro padano, 1954, X, 839.

La Corte, ecc. — È pacifico, e comunque risulta con

chiarezza dalle due citazioni 4 e 5 maggio 1952, clie il

Paradisi Carlo adì il Tribunale di Milano per sentire annullare

per vizio di consenso le due vendite concluse dalla Cella

Pierina nella veste di procuratrice speciale del Paradisi Michele o, in via subordinata, per sentire dichiarare la

rescissione delle vendite stesse per lesione ultradimidiale. Solo nel corso del giudizio di primo grado, e precisamente con la comparsa 21 maggio 1952, il Paradisi Carlo svolse la ulteriore azione tendente a sentire dichiarare che le due vendite non erano a lui opponibili, perchè le relative scritture

private recavano una data certa (e cioè quella della loro regi strazione), che era di due giorni successiva alla data (14 febbraio 1942), sotto la quale il decesso del mandante

Paradisi Michele aveva provocato l'automatica estinzione

(2) La sentenza della Oass. 12 giugno 1958, n. 1957, richia mata nel testo della decisione annotata, è riassunta in Foro it., Rep. 1958, voce Scrittura, n. 58. Cfr. pure Oass. 30 giugno 1943, n. 1655, id., Rep. 1943-45, voce cit., n. 30.

Con sentenza 28 marzo 1960, n. 645, id., Mass. 147, la Cas sazione ha cosi motivato : « Col terzo mezzo, infine, si deduce che la Corte di merito non avrebbe sufficientemente motivato in ordine alle prove i,edotte dal Messner ; ma già innanzi si è visto che ciò non è esatto. Nè la Corte era tenuta ad ordinare alla Shell l'esibizione di documenti, sol perchè il Messner affer mava che la procura all'avv. Bezzi sarebbe stata conferita dopo che la Shell aveva versato il suddetto acconto, di cui alla quie tanza non registrata. Tale eccezione fu disattesa in punto di fatto, avendo i giudici di merito accertato che la procura fu rilasciata in data anteriore al versamento dell'acconto da parte della Shell. In linea di diritto, poi, può osservarsi che rispetto ad una scrittura privata non registrata nè autenticata, che sia stata sottoscritta da persona qualificatasi rappresentante di altra

persona in virtù di regolare procura, il rappresentato non può considerarsi terzo, ai sensi dell'art. 2704 cod. civ., come già questa Suprema corte ha deciso con sentenze n. 1957 del 12

giugno 1958 e n. 3022 del 22 ottobre 1959 ». In dottrina, cfr., nello stesso senso della sentenza riportata,

Redenti, Prova della data « riguardo ai terzi», Roma, 1915, nn. 122-123.

Il termine « terzi » contenuto nell'art. 1327 cod. civ. del 1865 è stato variamente inteso dalla dottrina.

Alcuni (Pacifici Mazzoni, 1st. dir. civ. it., 1925, 282 e segg. ; seguito dal Giorgi, Obbl., I, n. 347), partendo dal presupposto che l'art. 1327 fosse diretto ad impedire le frodi, hanno consi derato terzo chiunque, pur rimanendo estraneo all'atto, ne ri sentisse danno, quali che fossero i suoi rapporti con le persone stipulanti.

Eccezione è stata fatta per i successori a titolo universale, in quanto agiscano rappresentando la persona del defunto, e

per i creditori che esercitino l'azione surrogatoria. La teoria fu accolta dalla Cassazione di Torino 5 luglio 1900

(Foro it., 1900, I, 1378, con nota di richiami), per la quale « ai sensi dell'art. 1327 cod. civ. deve intendersi per terzo chiunque, non avendo preso parte alla scrittura privata, possa sentir danno da un'antidata, sebbene egli abbia causa da uno dei contraenti e quali che siano i rapporti giuridici che egli possa avere con le persone che stipularono la scrittura ».

Altri hanno criticato questa tesi (Venzi, in Pacifici Maz zoni, op. cit., 303 e segg. ; Mattikolo, Dir. giud., III, n. 328 e

segg. ; Lessona, Teoria, III, n. 288 e segg.) perchè basata su di una interpretazione troppo lata dell'art. 1327.

Per il Venzi (op. loc. cit.) « con questa disposizione s'impone, a chi compie un negozio giuridico per mezzo di scrittura pri vata, l'obbligo di accertare la data con la registrazione sotto pena che, quando la data non risulti in uno degli altri modi indicati nell'articolo medesimo, i terzi possono rifiutare di riconoscerla. In sostanza trattasi di un istituto simile a quello della trascri zione, la quale pure ha lo scopo di rendere certi di fronte ai terzi alcuni negozi giuridici ».

In giurisprudenza, si veda, nel senso che « la data di una

quietanza (sia nuda sia specificata con designazione di modi e

tempi dell'eseguito pagamento) fa fede contro il cessionario del credito e contro il sequestrante, salvo a costoro il diritto di

provare in tutti i modi, che fu simulata in danno delle lor ra gioni » : Cass. Roma 13 luglio 1877, Foro it., 1877, I, 779, con nota di richiami; App. Genova 9 aprile 1900, id., 1900, 1, 951.

Si veda, ora, per la delimitazione della figura dei « terzi », Betti, Teoria gen. del negozio giuridico, in Trattato diretto da F. Vassalli, pag. 258 e segg., con ampia indicazione biblio

grafica.

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1973 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 1974

del potere di rappresentanza nella procuratrice Cella Pierina.

Con il quarto mezzo del ricorso, di carattere pregiudiziale

rispetto alle altre censure, i coniugi Landoni-Monza de

nunziano che, con l'azione svolta solo nel corso del giudizio, il Carlo Paradisi aveva operato una mwtatio libelli inibita

dall'art. 184 cod. proc. civ., e che, pertanto, il Tribunale

prima e la Corte d'appello poi, avrebbero dovuto dichiarare

precluso l'esame di merito della nuova domanda.

La censura è infondata, pur dovendosi rettificare la

ragione di diritto con la quale la Corte di merito ha giusti ficato il rigetto dell'appello, sul punto, da parte degli odierni ricorrenti.

La Corte d'appello ha escluso, infatti, la denunziata

mutatio libelli ed ha affermato che, nel caso in esame, si

sarebbe verificata solo una emendatio libelli, per essere

restato invariato il petitum, tendente a fare riconoscere

che l'immobile in discussione non era passato in proprietà ai coniugi Landoni-Monza. Secondo la Corte di merito, si sarebbe verificato solo il mutamento nella causa petendi,

per avere il Paradisi Carlo sostituito alla invalidità per vizio di consenso o alla rescindibilità delle due vendite

la inopponibilità delle stesse nei di lui confronti.

Le esposte ragioni, valorizzate dalla impugnata sentenza, non sono giuridicamente esatte.

Ya, anzitutto, precisato che inesattamente i ricorrenti

richiamano la preclusione di cui al testo originario del

l'art. 184, mentre, invece, occorre avere presente la modifica

operata dall'art. 17 legge 14 luglio 1950 n. 581, applicabile come è noto, anche nei processi di primo grado, che alla

entrata in vigore della legge di riforma erano già in corso, come quello in esame, davanti al giudice istruttore (art. 44

decreto pres. 17 ottobre 1950 n. 857, recante le disposizioni transitorie per l'applicazione della legge n. 581 del 1950).

Tanto premesso, va rilevato che, a seguito della sospen sione per l'istruttoria penale, di cui si è fatto cenno nella

espositiva dello svolgimento del processo, il giudizio civile

in esame era stato riassunto innanzi al Giudice istruttore

di primo grado, dopo ohe già era entrata in vigore la riforma

processuale del 1950. Tale precisazione è necessaria, in

quanto è risaputo che il testo vigente dell'art. 184 faculta

le parti a quella modifica delle domande, che il testo origi nario dello stesso articolo non consentiva. Ya ricordato

però che, pur nell'ambito del nuovo e più liberale principio, la possibilità di modifica della domanda inizialmente

proposta trova un limite nella necessità di salvaguardare la lealtà del contraddittorio e la garanzia di difesa della

controparte. Da ciò seguono due conseguenze e cioè che :

a) non può rientrare nel concetto di modifica della domanda

ammessa dal nuovo testo dell'art. 184 la deduzione di un

diverso fatto giuridico posto a fondamento delle nuove

conclusioni ; b) quando tale deduzione si verifica, si ha

una vera e propria mutatio, e non anche una semplice emendatio libelli, che, tuttavia, e sempre per q.uanto attiene

al giudizio di primo grado, non può essere rilevata d'ufficio

dal giudice, ma deve essere tempestivamente eccepita dalla controparte. Infatti, solo il divieto di nuove domande in appello (art. 345 cod. proc. civ.), attenendo al rispetto del doppio grado di giurisdizione, è rilevabile d'ufficio

dal giudice, il quale deve rigettare le domande nuove

proposte in appello ; al contrario, poiché nel giudizio di

primo grado il divieto di domande nuove tende solo alla

tutela del contraddittorio, la mancanza di una tempestiva eccezione al riguardo importa la rinunzia all'eccezione

stessa, e l'accettazione del contraddittorio anche in relazione

alla nuova domanda.

Applicando al caso di specie i principi suesposti, va

rilevato che effettivamente, come denunziato dagli odierni

ricorrenti, il Paradisi Carlo, deducendo, nel corso del giu dizio innanzi al Tribunale, la inopponibilità delle due

compravendite per difetto di data certa nelle relative

scritture (e quindi di data certa dei due negozi, stante, nella specie, la efficacia costitutiva delle scritture), aveva

avanzato una domanda nuova rispetto a quelle di cui

all'atto di citazione. Infatti, pur restando ferma, come

sottolineato dalla Corte di appello, la ragione ultima della

azione giudiziaria avanzata dal Paradisi e tendente a sentire

affermare che l'immobile in discussione doveva ritenersi tuttora facente parte del patrimonio ereditario, e non già trasferito ai coniugi Landoni-Monza, tale sostanziale identità del petitum in senso lato, non valeva ad evitare la diversità della domanda sostituita, postocliè quest'ultima innovava, in tutti i suoi elementi, il fatto giuridico posto a

fondamento della pretesa del Paradisi Carlo, sicché ne

risultava una nuova e diversa azione rispetto alle altre due

già svolte, in via alternativa, dal Paradisi medesimo con la citazione.

Per vero, i presupposti dell'azione di annullamento

di una compravendita per vizio di consenso in uno dei

contraenti, i presupposti dell'azione di rescissione di detta

compravendita per lesione ultradimidiale e quelli, ancora, dedotti a fondamento della inopponibilità della compra vendita stessa ai terzi per mancanza di data certa, tutti i

predetti presupposti diversificano completamente tra essi, sicché le indagini necessarie per accertarli in relazione a ciascuna delle predette tre azioni, si svolgono su un

piano nettamente distinto per ciascuna delle tre ipotesi, sia sotto il profilo del fatto, sia sotto quello del diritto. E questa Corte suprema ha costantemente affermato

(sent. n. 504 del 1958, Foro it., Rep. 1958, voce Procedi

mento civ., n. 289 ; n. 4000 del 1956, id., Eep. 1956, voce

Appello civ., n. 193, e n. 2325 del 1956, ibid., voce Proce

dimento civ., n. 365) aversi domanda nuova quando viene

fatta valere una diversa pretesa, che, alterando i pre

supposti della domanda originaria, modifichi i termini

della controversia, introducendo nel processo altre ragioni di indagini su elementi diversi, i quali, anche senza mu

tare il petitum, mutano tuttavia il fatto costitutivo del

diritto vantato, dando luogo ad un'azione avente diversa

fisionomia giuridica. Premesso tutto quanto sopra, però, Va rilevato che nel

giudizio innanzi al Tribunale, pur avendo il Paradisi Carlo

espressamente proposto la nuova azione nell'atto di riassun

zione del processo in data 21 maggio 1952 (a seguito della

sospensione determinata dall'istruttoria penale), i coniugi

Landoni-Monza, in tutte le successive loro difese, protrattesi

per tre anni (la comparsa conclusionale per il Collegio di primo grado è del 12 maggio 1955), non solo non eccepirono mai la preclusione di cui all'art. 184, ma espressamente ed

ampiamente si difesero in relazione alla nuova domanda.

Il rilievo di cui sopra, pur trascurato dalla Corte di

appello, ben può essere fatto da questa Corte suprema

direttamente, perchè relativo ad una censura che, come

quella di cui al mezzo di ricorso in esame, attiene ad

un asserto error in procedendo da parte dei Giudici di

primo e di secondo grado. Dalla situazione più sopra rilevata consegue che poiché, come si è detto, il divieto

di domande nuove nel giudizio di primo grado non è com

minato a pena di nullità delle nuove domande proposte, ma la violazione di esso divieto deve essere eccepita

tempestivamente dalla controparte interessata, i coniugi

Landoni-Monza, difendendosi, in primo grado, nel merito

della nuova istanza del Paradisi, avevano rinunziato, tacitamente ma necessariamente, ad eccepire la preclusione della nuova domanda. Tale rinunzia rendeva infondato

all'evidenza il motivo di appello con il quale i predetti

coniugi lamentarono la mancata pronunzia della preclusione da parte del Tribunale. A torto, quindi, essi ricorrenti, con il mezzo in esame, hanno denunziato il mancato acco

glimento di quel motivo di appello. Concludendo sul punto, la censura di cui al quarto mezzo

del ricorso deve essere disattesa, sia pure per una ragione

giuridica diversa da quella esposta dalla sentenza impugnata

(art. 384). Con il primo, secondo e terzo mezzo del ricorso, di cui

è opportuno trattare congiuntamente, stante la loro intima

connessione, i ricorrenti denunziano che : 1) il Paradisi

Carlo non sarebbe legittimato a protestare la inopponibilità, nei propri confronti, delle due compravendite in discussione,

per mancanza di data certa ; ciò perchè egli non ha neppure dedotto una lesione eventuale della propria quota di legit

tima, da reintegrare attraverso la riconduzione, nel patri monio ereditario, delle due quote di comproprietà sullo

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1975 PARTE PRIMA 1976

immobile de quo ; 2) il Paradisi Carlo, attesa la sua veste di erede del Paradisi Michele, non può assumere, rispetto ai due negozi compiuti dalla Cella nella veste di rappresentante del Paradisi Michele, una posizione giuridica diversa da

quella nella quale, rispetto ai negozi predetti, si sarebbe ve nuto a trovare il Paradisi Michele ; e quest'ultimo, avendo rilasciato la procura in capo alla Cella, non avrebbe, se tut tora in vita, potuto rivestire la qualifica di terzo rispetto alle

due compravendite concluse dalla rappresentante di lui e non avrebbe, quindi, potuto invocare a proprio van

taggio il principio dell'art. 2704 cod., civ., che è, invece, relativo alla computabilità della data della scrittura privata rispetto ai terzi e non anche rispetto agli autori della scrit tura stessa ; 3) è incontestabile che il decesso del Paradisi Michele aveva provocato la estinzione del potere di rappre sentanza nella mandataria Cella, ma ciò importava che la

prova della non anteriorità della stipulazione dei contratti de quibus, rispetto al momento del decesso del mandante

(Paradisi Michele), avrebbe dovuto essere fornita da chi

(Paradisi Carlo) contestava tale anteriorità. La censura di cui al n. 1 non è fondata ; sono, invece,

fondate le altre due censure. In relazione alla censura di cui al n. 1, deve convenirsi

che (a parte ogni questione sui possibili destinatari di un'azione per reintegrazione di legittima e comunque sulla mancata deduzione, nella specie, dei presupposti di una tale lesione) effettivamente, come ritenuto anche dalla Corte di merito, il Paradisi Carlo non ha svolto un'azione del genere. Ciò non toglie, però, che attesa la sua non

contestata qualità di erede del defunto Paradisi Michele, il Paradisi Carlo sia legittimato (così come lo avrebbero

potuto essere gli altri coeredi) a controllare la regolarità dei due negozi di compravendita di cui è discussione, dato che la nullità eventuale di tali negozi importerebbe, come

conseguenza, che la quota di comproprietà sull'immobile, con essi negozi alienata, debba essere compresa tuttora

nell'asse ereditario dismesso dal Paradisi Michele, e quindi computarsi, tra i coeredi, ai fini della determinazione delle quote a ciascuno di essi spettanti.

I ricorrenti hanno eccepito che, a suo tempo, essi ebbero a versare il prezzo delle due compravendite a mani della

procuratrice Cella. In un primo momento, i ricorrenti hanno valorizzato tale eccezione al fine di ricavarne una

condotta non leale del Paradisi, il quale, ove potesse ritenere il proprio diritto sugli immobili e restituirne la quota di prezzo, verrebbe a beneficiare delle conseguenze della svalutazione monetaria.

Nella memoria difensiva, i ricorrenti hanno, invece, Valorizzato l'eccezione per dedurre la mancanza di lesione della legittima di pertinenza del Paradisi Carlo, dato che

quest'ultimo, all'apertura della successione, ritrovò nello asse ereditario il controvalore dell'oggetto delle due vendite

posto che l'asse ebbe a risentire dell'impiego del prezzo fatto dal de cuius o ebbe ad incrementarsi di ciò che il de cuius medesimo risparmiò attraverso la utilizzazione del prezzo ricevuto.

Premessa la estraneità, ai fini della decisione, delle eventuali ragioni di carattere strettamente morale, va rilevato che l'eccezione dei ricorrenti non è decisiva nep pure sotto il riflesso giuridico.

Infatti, mentre si è già detto che il Paradisi Carlo non ha svolto un'azione per lesione di legittima, d'altra parte, l'avvenuto versamento del prezzo non potrebbe sanare la intrinseca invalidità delle vendite, ove queste ultime fossero state effettivamente compiute dopo la estinzione del mandato in capo alla procuratrice Cella. Quel versa

mento, poi, non potrebbe escludere, per i motivi già esposti, la legittimazione del Paradisi Carlo a far valere tale eventuale

invalidità, ma solo potrebbe originare, a carico del Para

disi, nel caso di accoglimento dell'azione da lui proposta, l'obbligazione di restituire la quota di prezzo a lui pervenuta, dovendo essere ripristinata la situazione giuridica ed eco nomica antecedente ai due contratti.

Deve quindi concludersi, sul punto, che il versamento del prezzo da parte dei coniugi Landoni-Monza non preclude

al Paradisi Carlo l'azione giudiziale da lui proposta e di cui

al presente giudizio. Con le censure più sopra riassunte sub 2 e 3, viene

formulato il quesito essenziale al merito della causa e

consistente nell'accertare se il Paradisi Carlo possa, o non, essere considerato terzo rispetto alla dichiarazione della

data che contrassegna le due scritture di compravendita

stipulate dalla Cella.

Giova precisare che, ai fini dell'art. 2704, la scrittura

privata viene in considerazione limitatamente alla oppo nibilità della enunciativa, che vi si contiene, della data

della sua redazione, indipendentemente dalla intrinseca

veridicità della data stessa. Una volta accertata, quindi, la opponibilità di detta enunciativa ad un determinato

soggetto, resta tuttavia possibile, a detto soggetto, provare la non veridicità della stessa.

Tale conclusione, già accettata in relazione all'art. 1327

cod. civ. 1865, deve essere tenuta ferma in relazione al

vigente art. 2074 cod. civ. (ex § 1106 Eelaz. cod. civ.), attesa la identità di contenuto dei due testi di legge. Ciò

è stato avvertito, del resto, anche dalle attuali parti in

causa, le quali hanno precisamente discusso se incombesse

al Paradisi l'onere di provare la non veridicità intrinseca

della enunciativa della data e cioè che le due scritture

private erano state redatte posteriormente al decesso

del Paradisi Michele o se incombesse, al contrario, ai coniugi Landoni-Monza provare l'anteriorità delle due scritture

rispetto al menzionato decesso del Paradisi Michele. La

soluzione del quesito è direttamente dipendente dalla

soluzione dell'altro quesito, più sopra prospettato, relativo

alla opponibilità o meno della data delle due scritture

al Paradisi Carlo, a seconda che questi possa o meno con

siderarsi terzo rispetto ai negozi posti in essere dalla Cella.

La sentenza impugnata ed il resistente hanno sotto

lineato in modo particolare la circostanza che, nel caso

di specie, il decesso del mandante Paradisi Michele aveva

provocato la estinzione automatica (n. 4 dell'art. 1722

cod. civ.) del potere di rappresentanza conferito alla Cella

con la procura 20 gennaio 1942 per notar Piccaluga ; che, stante ciò, il Paradisi Carlo, con l'affermare che le due

compravendite erano state stipulate dopo di quel decesso

e che, quindi, erano atti che non potevano essere riconducibili

al de cuius medesimo, faceva valere una ragione giuridica a lui non derivante dal Paradisi Michele, posto che premessa necessaria di tale ragione giuridica era lo stesso decesso

del Paradisi Michele, quale causa estintiva del già conferito

mandato con rappresentanza in capo alla Cella.

Le riassunte osservazioni non sono decisive.

Infatti, il Paradisi Carlo, nella sua non discussa veste

di erede di Paradisi Michele, non può disconoscere i negozi

giuridici posti in essere dal proprio dante causa e, quindi, non può riconoscere nè il rilascio della procura dal Paradisi

Michele alla Cella nè quanto da quest'ultima operato nei

limiti del potere di rappresentanza conferitole. Vero è

che, nel caso in esame, il punetum pruriens della causa

consiste precisamente nell'accertare se le due scritture

in discussione (e quindi i due negozi di cui le dette scritture

danno atto con efficacia costitutiva) furono redatte o meno

nei limiti temporali di efficacia della procura, ma identico

problema si presenta tutte le volte che il mandante contesti

che l'attività del rappresentante sia stata contenuta nei

limiti di tempo prefissati nella procura. Il particolare che nella specie di causa il Paradisi Carlo avrebbe avuto

conoscenza delle due scritture dopo il decesso del mandante

Paradisi Michele non altera i termini del problema giuridico,

poiché trattasi di situazione analoga a quella in cui il

mandante dopo la scadenza del termine prefisso al mandato, o dopo il verificarsi di altra causa estintiva del mandato

stesso, abbia avuto conoscenza di una scrittura privata, redatta in nome di lui dal mandatario e recante una data

che rientra nei limiti temporali di efficacia del mandato.

Giova insistere, infatti, nel sottolineare che, rispetto al

rilascio della procura ed alle conseguenze tutte di tale

rilascio, l'erede del mandante si trova nella stessa posizione

giuridica in cui si sarebbe venuto a trovare il mandante

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Page 5: Sezione I civile; sentenza 22 ottobre 1959, n. 3022; Pres. Fragali P., Est. Pece, P. M. Colonnese (concl. conf.); Landoni (Avv. Messineo) c. Paradisi (Avv. Pacciani)

1977 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 1978

stesso. E tale equiparazione è legislativamente riflessa

nell'art. 1729 cod. civ., il quale detta che gli atti che il

mandatario ha compiuto prima di conoscere l'estinzione

del mandato sono validi « nei confronti del mandante

o dei suoi eredi ».

Già altra volta questa Sezione (sent. n. 1957 del 1958, Foro it., Rep. 1958, voce Scrittura, n. 58) ha ritenuto

che nei confronti di una scrittura privata di compra vendita immobiliare non registrata nè autenticata, sot

toscritta da persona qualificatasi rappresentante del ven

ditore in virtù di regolare procura, il soggetto che rila

sciò la procura non può considerarsi terzo e non può

pretendere, dall'acquirente, la prova della certezza della

data ai sensi dell'art. 2704 cod. civ., allo scopo di stabilire

se la compravendita sia stata stipulata prima o dopo la

intervenuta revoca della procura. Ulteriormente sviluppando e motivando tale principio,

va rilevato che esso deve essere tenuto fermo anche se la

causa di estinzione del potere di rappresentanza sia diversa

dalla revoca della procura e quindi sia operativa senza che

debba essere portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei.

È opportuno ricordare che, per espresso disposto di legge

(1° comma dell'art. 1708 cod. civ.), il mandato a compiere un determinato negozio importa anche il mandato a compiere tutti gli atti o fatti funzionalmente connessi con il compi mento di quel negozio e che, anzi, da tale principio la

dottrina ha ricavato la implicita autorizzazione, del man

dante al mandatario, a compiere prestazioni addirittura

eterogenee rispetto alla prestazione caratteristica prevista nel inandato, purché collegate con quest'ultima. Ne consegue

che, tenuta presente la efficacia costitutiva della forma

scritta nelle compravendite immobiliari, l'attività svolta

dal mandatario, in nome e per conto del mandante, nella

formazione della scrittura, riflette direttamente i propri effetti nella sfera giuridica del soggetto che rilasciò la

procura. Detto soggetto non è quindi terzo rispetto alle

enunciative contenute in quella scrittura (e quindi anche

rispetto alla enunciazione della data) e non può quindi in

vocare, a proprio favore, la tutela che l'art. 2704 detta

specificamente ed esclusivamente a favore dei terzi.

E poiché l'erede non è terzo, rispetto al proprio autore

che aveva rilasciato la procura a vendere il diritto immo

biliare, le stesse conclusioni sopra esposte valgono per esso

erede.

Tale principio non può restare infirmato dalle ulteriori

osservazioni della sentenza impugnata e del resistente, e consistenti nel rilevare che : a) l'art. 2704 pone, tra i

fatti dai quali può ricavarsi la certezza della data, il decesso

o la sopravvenuta impossibilità fisica « di colui o di uno di

coloro che l'hanno sottoscritta », con implicito rif. rimento

ai sottoscrittori dell'atto in senso materiale ; b) l'escludere

che il mandante possa essere considerato terzo ai fini spe cifici dell'art. 2704 espone detto mandante al pericolo di dover subire l'efficacia di un negozio che, in realtà, sia stato concluso dopo la cessazione del mandato.

Il rilievo di cui sub a) non è sufficiente per ricavarne

che debbono essere considerati terzi, ai fini dell'art. 2704, tutti coloro che non sottoscrissero materialmente l'atto.

Infatti, l'art. 2704 non può essere avulso dai principi essen

ziali dei diversi istituti compatibili con la sottoscrizione

dell'atto. Ne consegue che la interpretazione dell'articolo

in discussione deve essere posta in relazione anche con i già

lumeggiati principi sulla estensione del mandato, nonché

con i principi sulla rappresentanza, sicché ne deriva che deve

imputarsi al mandante anche la enunciativa della data

apposta, nella scrittura privata, dal mandatario con rap

presentanza. Ne consegue ancora che è esatto che la previsione della

fisica impossibilità di sottoscrivere (per decesso o per altra

causa) non può riferirsi che al soggetto che ha materialmente

sottoscritto l'atto, ma ciò importa solo che le conseguenze

giuridiche di detta impossibilità si riflettono anch'esse

direttamente sul soggetto che aveva rilasciato la procura a sottoscrivere, sicché la materiale impossibilità della

sottoscrizione da parte del procuratore diventa, sul piano

giuridico, impossibilità del mandante, ma non vale a tra

sformare il mandante in terzo, ai fini della tutela che l'art. 2704 accorda solo ai terzi, che non parteciparono, diretta mente o per interposta persona, alla formazione del contenuto della scrittura, data compresa.

§^, In quanto, poi, al pericolo che il mandante possa trovarsi

esposto a dover subire un negozio concluso dopo la ces sazione del [mandato, se i terzi hanno contrattato, senza

colpa, con il procuratore dopo l'avvenuta scadenza del

mandato, il 2° comma dell'art. 1396 cod. civ. espressamente consacra una ipotesi di ultrattività del mandato e prescrive che le cause di estinzione automatica del potere di rappre sentanza non sono opponibili ai terzi che le hanno senza

colpa ignorate. Se, invece, si verificò una ipotesi di antidata zione dolosamente concordata tra il procuratore e i terzi, va rilevato che : a) la stessa eccezionalità della ipotesi di collusione fa sì che essa non possa valere per la inter

pretazione del disposto di legge in esame (e cioè dell'art.

2704) ; b) il pericolo di una ipotesi eccezionale di collusione era stato già avvertito in sede di interpretazione dell'art. 1327 cod. 1865, e parte della dottrina aveva, fin da allora,

segnalato la opportunità, de iure condendo, della modifica di quell'articolo. Al contrario, il legislatore, che pur non

ignorava le discussioni già svoltesi in relazione al men

zionato art. 1327 cod. 1865, ha preferito riprodurre inalterato il contenuto di detto disposto di legge del vigente art.

2704, ritenendolo giustificato da'la normalità dei casi e

dalla opportunità di non alterare i principi in tema di

rappresentanza ; e) comunque, l'interessato può sempre denunziare e dimostrare una eventuale collusione in suo

danno, senza peraltro incorrere (come già era stato sotto lineato in sede di interpretazione dell'art. 1327 cod. 1865) in alcuna limitazione di prova, dato che oggetto della prova stessa non sarebbe già il diniego della provenienza, da

parte dei sottoscrittori (art. 2702 cod. civ.), della enunciativa

della data, ma il fatto semplice che la data apposta alla

scrittura non è quella vera.

Concludendo, i primi tre mezzi del ricorso devono essere accolti nei limiti fin qui precisati. Tale accoglimento de

termina l'assorbimento del quinto mezzo, con il quale i

coniugi Landoni-Monza avevano denunziato che la sentenza

impugnata non aveva preso in considerazione il rilievo

subordinato, da essi avanzato in sede di merito, circa la

certezza, ricavabile attraverso le prove raccolte in occasione

della istruttoria penale, che le due scritture erano state

effettivamente sottoscritte prima del decesso di Paradisi

Michele.

Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione II civile ; sentenza 29 settembre 1959, n. 2627 ;

Pres. Di Pilato P., Est. Gentile, P. M. Silocchi

(conci, conf.) ; Lombardi (Avv. Carneltjtti, Allegri) c. Magherini e Mels-Colloredo (Avv. Colli).

(Conferma App. Firenze 2 settembre 1958)

Successione — Istituzione (li erede sotto condizione

risolutiva — Erede apparente — Tutela dell'acqui

rente dall'erede apparente — Requisiti (Cod.

civ., ^rt. 534). Sentenza in materia civile -— Impugnazione del

contratto concluso con l'erede apparente — Dedu

zione della colpa dell'acquirente da parte del

(|iudicc -—■ Ultrapetizione — Insussistenza (Cod.

civ., art. 534 ; cod. proc. civ., art. 112).

Successione -—• Erede apparente — Tutela dell'acqui

rente a titolo oneroso —- Presupposto —- Conse

guenza (Cod. civ., art. 534, 1147).

Il capoverso dell'art. 534 eod. civ., che tutela il terzo acqui rente a titolo oneroso dall'erede apparente, è applicabile anche a chi abbia contrattato con l'istituito sotto condizione

risolutiva, ritenendo che la condizione ncn si sia verifi cata. (1)

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