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sezione I civile; sentenza 23 luglio 1996, n. 6596; Pres. F.E. Rossi, Est. Milani, P.M. Carnevali...

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sezione I civile; sentenza 23 luglio 1996, n. 6596; Pres. F.E. Rossi, Est. Milani, P.M. Carnevali (concl. conf.); Cassa di risparmio di Perugia (Avv. Pino, Pasquale) c. Banca popolare dell'Etruria e del Lazio (Avv. Ferro Luzzi, De Filippi). Conferma App. Firenze 19 gennaio 1994 Source: Il Foro Italiano, Vol. 120, No. 4 (APRILE 1997), pp. 1227/1228-1229/1230 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23191417 . Accessed: 28/06/2014 18:34 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.238.114.174 on Sat, 28 Jun 2014 18:34:29 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 23 luglio 1996, n. 6596; Pres. F.E. Rossi, Est. Milani, P.M. Carnevali(concl. conf.); Cassa di risparmio di Perugia (Avv. Pino, Pasquale) c. Banca popolare dell'Etruriae del Lazio (Avv. Ferro Luzzi, De Filippi). Conferma App. Firenze 19 gennaio 1994Source: Il Foro Italiano, Vol. 120, No. 4 (APRILE 1997), pp. 1227/1228-1229/1230Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23191417 .

Accessed: 28/06/2014 18:34

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 23 luglio

1996, n. 6596; Pres. F.E. Rossi, Est. Milani, P.M. Carne

vali (conci, conf.); Cassa di risparmio di Perugia (Avv. Pi

no, Pasquale) c. Banca popolare dell'Etruria e del Lazio (Aw. Ferro Luzzi, De Filippi). Conferma App. Firenze 19 gen naio 1994.

Società — Titoli azionari — Pegno — Perfezionamento nei con

fronti della società emittente (Cod. civ., art. 2024, 2786; r.d.

29 marzo 1942 n. 239, norme interpretative e complementari del r.d.l. 25 ottobre 1941 n. 1148, convertito nella 1. 9 feb

braio 1942 n. 96, riguardante la nominatività obbligatoria dei

titoli azionari, art. 3).

Il pegno di titoli azionari produce effetti, nei confronti della

società emittente, solo in seguito all'annotazione nel libro dei

soci. (1)

Svolgimento del processo. — Con atto di citazione notificato

il 23 maggio 1989, la Cassa di risparmio di Perugia esponeva che Arnaldo Boncompagni e Paola Acquisti avevano costituito

in pegno a suo favore, mediante girata in garanzia con sotto

scrizione autenticata, certificati azionari della Banca popolare delPEtruria soc. coop, a.r.l., rispettivamente per 8200 e 1400

azioni, senza che, peraltro, il vincolo fosse annotato nei libri

sociali dell'emittente. Dopo aver infruttuosamente intimato ai

debitori il pagamento di quanto dovuto, l'attrice aveva dato

incarico per la vendita delle azioni: la banca popolare, tuttavia, aveva replicato di avere, conformemente al disposto dell'art.

21 dello statuto sociale, annullato le azioni, previa compensa zione del loro valore con l'importo del maggior credito vantato

nei confronti del Boncompagni e dell'Acquisti. Tanto premesso, la Cassa di risparmio di Perugia, ritenendo

illegittimo il comportamento della banca popolare, poiché l'art.

21 del nuovo statuto, approvato prima della disposta compen sazione (ancorché omologato in epoca successiva), ne subordi

nava l'esercizio alla circostanza che le azioni si trovassero «co

munque depositate presso la società», conveniva la predetta banca

(che nel frattempo aveva assunto la denominazione di Banca

(1) Nello stesso senso, App. Milano 19 luglio 1988, Foro it., Rep. 1989, voce Pegno, n. 3. Sui requisiti richiesti per l'efficacia del pegno su quote di s.r.l., v., altresì, Trib. Parma 31 marzo 1960, id., Rep. 1960, voce Società, n. 385, secondo cui «le formalità... previste dal l'art. 2479 c.c. per l'efficacia di fronte alla società del trasferimento di quota, sono anche necessarie perché abbia efficacia di fronte alla società la costituzione del pegno».

Sulla diversità dei requisiti indispensabili per l'efficacia del pegno, a seconda del soggetto (il debitore o il costituente il pegno, ovvero, come nella fattispecie esaminata da Cass. 6596/96, un terzo) nei cui confronti il pegno sia fatto valere, v., recentemente, App. Trieste 2 marzo 1994, id., Rep. 1994, voce Pegno, n. 12, secondo cui il difetto di data certa non è opponibile dal costituente il pegno; analogamente — ed in linea con la sentenza che si riporta — secondo App. Milano 23 maggio 1967, id., Rep. 1968, voce cit., n. 5, «il pegno è validamente

costituito, inter partes, con la semplice traditio dei titoli, ai sensi del l'art. 2786, 1° comma, c.c. irrilevante essendo che sulle azioni sia stata

apposta una girata piena, simulata, e che il trasferimento non sia stato annotato nel libro dei soci». Per l'insufficienza della consegna al credi tore dei titoli nominativi, al fine di rendere efficace rispetto ai terzi il pegno sui titoli stessi, v. App. Genova 14 aprile 1958, id., Rep. 1958, voce cit., n. 2. Secondo Cass. 28 febbraio 1955, n. 589, id., Rep. 1955, voce cit., n. 4, «nei rapporti tra le parti contraenti la formazione del contratto di pegno non è subordinata all'osservazione di alcuna for malità».

Sulle modalità di costituzione del pegno dei titoli azionari in genere, si segnala Pret. Torino 23 novembre 1991, id., Rep. 1994, voce Provve dimenti di urgenza, n. 156, secondo cui «il nudo proprietario non può costituire in pegno titoli azionari di sua proprietà senza il consenso del

l'usufruttuario; non è, pertanto, ammissibile il ricorso ex art. 700 c.p.c., con il quale il nudo proprietario chiede la disponibilità dei titoli aziona ri di sua proprietà al fine di costituirli in pegno».

In dottrina, Chiomenti, Una prassi di trasferimento di titoli azionari girati «in garanzia» (e considerazioni sul pegno di azioni nominative), in Riv. dir. comm., 1994, I, 747 ss.

Si segnala, infine, Cass. 29 ottobre 1996, n. 9445, Foro it., 1996, I, 3673, che ha riconosciuto la legittimità della clausola statutaria —

utilizzata, nella fattispecie risolta dalla sentenza in epigrafe, dalla azien da di credito resistente —, che consente alle banche popolari di soddi sfare i propri crediti verso i soci, annullandone le azioni e conpensando il valore.

Il Foro Italiano — 1997.

popolare dell'Etruria e del Lazio) dinanzi al Tribunale di Arez

zo, per sentire: a) in tesi, dichiarare l'illegittimità della compen sazione e dell'annullamento delle azioni; b) in ipotesi, dichiara

re la validità del pegno, ordinandone l'annotazione nei libri so

ciali della Banca popolare dell'Etruria e del Lazio; c) in ipotesi

subordinata, in caso d'impossibilità della vendita delle azioni, condannare la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio al risar

cimento dei danni.

La convenuta, costituitasi, eccepiva che, non essendo stato

annotato nei propri libri sociali, il pegno non era produttivo di effetti nei suoi confronti, ai sensi dell'art. 3 r.d. 29 marzo

1942 n. 239, e che pertanto essa legittimamente aveva operato la compensazione ed annullato le azioni, conformente al dispo sto dell'art. 21 dello statuto (vecchio testo), da considerarsi in

vigore all'epoca, non essendo ancora intervenuta l'omologazio ne e l'iscrizione della delibera modificativa nei registri della can

celleria commerciale.

Con sentenza 28 febbraio-16 maggio 1990, il Tribunale di Arez

zo, ritenuta la validità della costituzione del pegno sulle azioni, dichiarava inopponibile alla creditrice pignoratizia la compen sazione operata dalla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio.

La decisione, da quest'ultima impugnata, era riformata, con

sentenza 29 ottobre 1993-19 gennaio 1994, dalla Corte d'appel lo di Firenze, che dichiarava inopponibile alla Banca popolare dell'Etruria e del Lazio il pegno dei titoli azionari costituito

dal Boncompagni e dall'Acquisti a favore della Cassa di rispar mio di Perugia. La corte osservava che, in forza dell'art. 3 r.d.

29 marzo 1942 n. 239 — norma nella specie applicabile quale

legge speciale prevalente sulle disposizioni generali dettate dal

codice civile in materia di titoli di credito —, l'efficacia del pegno nei confronti della società emittente delle azioni era su

bordinata all'annotazione nel libro dei soci, in difetto della quale il vincolo era legittimamente disconosciuto dalla società medesi

ma. Dall'inopponibilità del pegno nei confronti dell'emittente

delle azioni discendeva la mancanza di titolo, da parte della

Cassa di risparmio di Perugia, per contestare la legittimità della

compensazione operata dalla Banca popolare dell'Etruria e del

Lazio, trattandosi di res inter alios acta, della quale avrebbero

potuto dolersi soltanto il Boncompagni e l'Acquisti rimasti pe raltro inerti.

Avverso tale sentenza propone ricorso la Cassa di risparmio di Perugia. Resiste con controricorso, corredato da memoria, la Banca popolare dell'Etruria e del Lazio.

Motivi della decisione. — 1.1. - Con il primo mezzo la ricor

rente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 3 r.d.

29 marzo 1942 n. 239 e dell'art. 2786 c.c., lamenta che la corte

d'appello, nell'escludere l'efficacia del pegno sui titoli azionari

in difetto di annotazione nel libro soci della società emittente, abbia travisato il significato della norma di cui all'art. 3 r.d.

239/42. Sostiene la ricorrente che la norma in questione deve essere

coordinata con l'art. 2786 c.c., secondo cui il pegno si costitui

sce con la consegna al creditore della cosa o del documento

che conferisce «l'esclusiva disponibilità della cosa»: dovendosi

evidentemente intendere per esclusiva disponibilità un diritto reale

che non ammette disconoscimento, né esercizio di potere sulla

cosa da parte di terzi che non ne abbiano il possesso. Tenuto presente il principio generale affermato da tale nor

ma, e considerando che il pegno di titoli azionari ha per oggetto il complessivo rapporto, di partecipazione e di credito, del so

cio verso la società, la corretta interpretazione del citato art.

3 r.d. 239/42 deve significare, secondo la ricorrente, che l'an

notazione nel libro soci condiziona soltanto l'esercizio dei diritti

di partecipazione (tra cui il diritto di voto, disciplinato dall'art. 2352 c.c.) da parte del creditore pignoratizio, ma non il diritto

di credito verso la società, trasferito con la costituzione del pe

gno mediante girata e consegna del titolo.

La diversa interpretazione sostenuta nella sentenza impugna ta determina, ad avviso della ricorrente, un'ingiustificata dispa rità di trattamento, pur in presenza di uguale posizione sostan

ziale, tra creditore pignoratizio di titoli di credito e creditore

pignoratizio di titoli azionari, il quale ultimo, pur essendo nel

possesso delle azioni, non ne avrebbe la giuridica disponibilità, che rimarrebbe, in difetto di annotazione, nelle mani della so cietà emittente.

Sotto questo profilo, la ricorrente solleva l'eccezione di ille

gittimità costituzionale del predetto art. 3 r.d. 239/42, qualora

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1229 PARTE PRIMA 1230

interpretato nel senso sostenuto nella sentenza impugnata, per contrasto con gli art. 3 e 41 Cost.

1.2. - La censura s'incentra sull'interpretazione dell'art. 3 r.d.

239/42 (recante norme riguardanti la nominatività obbligatoria dei titoli azionari). Detta disposizione, sotto la rubrica «vincoli

reali sulle azioni», dopo aver stabilito, al 1° comma, che i vin

coli reali sui titoli azionari si costituiscono mediante annotazio

ne, a cura della società emittente, sul titolo e nel libro dei soci,

prevede, al 2° comma, che il pegno dei titoli azionari può essere

costituito anche mediante consegna del titolo, girato con la clau

sola «in garanzia» od altra equivalente: aggiungendo peraltro

testualmente che «di fronte alla società emittente il pegno non

produce effetto che in seguito all'annotazione nel libro dei soci,

da eseguirsi dalla società immediatamente».

Ed è appunto sulla mancanza d'efficacia in difetto d'annota

zione nel libro soci della società emittente che s'identifica il punto

nodale dell'intera controversia.

Secondo l'interpretazione della ricorrente, tale mancanza d'ef

ficacia riguarderebbe soltanto i diritti di partecipazione inerenti

al titolo azionario, ma non il diritto reale del creditore pignora

tizio, validamente costituito con la girata in garanzia, senza ne

cessità dell'ulteriore formalità dell'annotazione.

Va bene messo in evidenza che la questione qui trattata ri

guarda non l'efficacia inter partes (cioè tra debitore e creditore

pignoratizio), ma l'efficacia del pegno nei confronti della socie

tà emittente del titolo azionario. Ora, la lettera della legge è

chiarissima in proposito, e non consente di introdurre, additiva

mente, alcuna distinzione tra diritti di partecipazione e diritti

di credito, escludendo ogni efficacia, nei confronti della società

emittente, in difetto di annotazione.

Del resto, l'art. 2024 c.c., dettato in materia di titoli nomina

tivi, stabilisce che «nessun vincolo sul credito produce effetti

nei confronti dell'emittente e dei terzi, se non risulta da una

corrispondente annotazione sul titolo e nel registro»: viene cioè

fissato, in linea generale, il principio della doppia annotazione,

sul titolo e nel registro dell'emittente, affinché il vincolo acqui

sti efficacia nei confronti dell'emittente e dei terzi.

Non sembra quindi ravvisabile la lamentata disparità di trat

tamento tra creditore pignoratizio di titoli di credito nominativi

in genere e creditore pignoratizio di titoli azionari, apparendo

la disciplina generale, dettata dall'art. 2024 c.c., corrispondente

a quella dell'art. 3 r.d. 239/42, in materia di carenza d'efficacia

del vincolo — nei confronti dell'emittente — in difetto della

doppia annotazione.

Ciò senza contare il disposto dell'art. 2001 c.c., che stabilisce

la prevalenza delle leggi speciali rispetto alle disposizioni gene

rali dettate dal codice.

È bensì vero che l'art. 2786 c.c. dispone che «il pegno si

costituisce con la consegna al creditore della cosa o del docu

mento che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa», do

vendosi con ciò intendere che il possesso del titolo rappresenta

tivo in mano al creditore integra la disponibilità di tutti i diritti inerenti al titolo stesso nei confronti non soltanto del debitore

ma anche dei terzi, ma tale norma generale deve cedere alla

prevalenza delle norme speciali sui titoli di credito nominativi

e, in particolare, sui titoli azionari.

Il richiamo, quindi, all'art. 2786 c.c. non è conferente nella

specie, dovendo applicarsi la norma speciale dell'art. 3 r.d.

239/42. Deve dunque affermarsi che, ai sensi della suddetta norma,

il pegno di titoli azionari non ha effetto, nei confronti della

società emittente, se non in seguito all'annotazione nel libro

dei soci: e ciò non soltanto per l'esercizio dei diritti sociali, ma

per l'effettiva disponibilità del titolo azionario, comportante l'e

sercizio del diritto di credito rappresentato dal titolo stesso.

La censura risulta — conclusivamente — priva di fondamen

to, rivelandosi inoltre manifestamente infondata l'eccezione di

illegittimità costituzionale sollevata in relazione al citato art. 3

r.d. 239/42. (Omissis)

Il Foro Italiano — 1997.

CORTE DI CASSAZIONE; sezioni unite civili; sentenza 9 mag

gio 1996, n. 4364; Pres. La Torre, Est. Genghini, P.M. Ami

rante (conci, conf.); Min. tesoro c. Regione Campania (Avv.

Monti). Cassa Trib. Napoli 9 gennaio 1992.

Sanità pubblica — Campania — Assistenza sanitaria — Spese sostenute prima dell'entrata in funzione delle unità sanitarie

locali (L. 22 dicembre 1980 n. 874, conversione in legge, con

modificazioni, del d.l. 26 novembre 1980 n. 776, recante in

terventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terre

moto del novembre 1980).

La regione Campania deve rispondere delle spese per l'assisten

za sanitaria (nella specie, quote di carovita) sostenute nelle

more dell'entrata in funzione delle unità sanitarie locali, in

forza dei poteri legittimamente attribuiti al presidente della

giunta regionale con le ordinanze emesse dal commissario

straordinario del governo per la Campania e la Basilicata e,

poi, dal ministro per il coordinamento della protezione civile. (1)

Motivi della decisione. — Con il primo motivo del ricorso si censura la sentenza per violazione e falsa applicazione del

l'art. 1, 3° e 4° comma, d.l. 30 aprile 1981 n. 188, convertito

in 1. 27 giugno 1981 n. 331 e dell'art. 77 1. 23 dicembre 1978

n. 833 (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.), in quanto, ai sensi della

1. n. 331 del 1981, i commissari unici regionali sono rappresen

tanti delle regioni; tale individuazione discende dalle ordinanze

n. 343 del 1981 e n. 12 del 1982, con le quali il commissario

straordinario del governo ed il ministro per la protezione civile

hanno autorizzato il presidente della giunta regionale della Cam

pania ad esercitare, fino alla attivazione delle Usi i poteri a

queste riservati dalla legislazione vigente: trattasi di provvedi

menti a carattere normativo, rivolti a conferire alla regione, nel

quadro degli interventi urgenti di cui al d.l. 26 novembre 1980

n. 776, covertito nella 1. 22 dicembre 1980 n. 874, i poteri ne

cessari all'erogazione dell'assistenza sanitaria; la legittimazione

(1) La corte risolve il contrasto di giurisprudenza sorto in ordine alla

legittimazione passiva per l'assunzione dell'onere delle spese per l'assi

stenza sanitaria nel periodo dal 1° luglio 1981 (data di cessazione del

l'attività degli enti mutualistici posti in liquidazione con la 1. 386/74

e più volte prorogati fino all'entrata a regime della riforma sanitaria

ex 1. 833/78) al 1° giugno 1982 (data di inizio dell'attività delle unità

sanitarie locali nella Campania); il problema della successione nei rap

porti giuridici facenti capo ai vecchi enti mutualistici era stato risolto

con l'assunzione a carico dell'apposito ufficio liquidazione degli enti

soppressi presso il ministero del tesoro (cfr. Cass. 8 giugno 1987, n.

5012, Foro it., 1987, I, 1719) ed il trasferimento alle nuove Usi dei

soli rapporti giuridici inerenti all'assistenza sanitaria (art. 65, 3° com

ma, 1. 833/78), ma nella regione Campania si era verificata una situa

zione particolare, anche a causa del terremoto del 23 novembre 1980,

con la ritardata attivazione delle Usi e l'intervento del commissario straor

dinario del governo che, con ordinanza 30 giugno 1981 n. 343 adottata

ai sensi della 1. 874/80, aveva conferito al presidente della giunta regio nale «i poteri in materia, che la vigente legislazione riserva alle unità

sanitarie locali» (il provvedimento fu, poi, ribadito e prorogato con

successiva ordinanza 10 febbraio 1982 n. 12 del ministro per il coordi

namento della protezione civile, dopo la scadenza del regime commissa

riale); nel suddetto periodo, quindi, i rapporti in materia di assistenza

sono stati assunti in capo alla regione Campania ma quest'ultima ha

contestato la propria legittimazione passiva nelle controversie instaurate

dai creditori, invocando la illegittimità delle ordinanze sopra citate; su

quest'ultimo punto è sorto il contrasto giurisprudenziale (del quale com

piutamente viene dato atto in motivazione e su cui v., per ogni altro

riferimento, la nota di richiami a Cass. 18 marzo 1993, n. 3224, id.,

1993, I, 3057) risolto nel senso di cui alla massima, sul presupposto della legittimità delle ordinanze sia perché non contenenti alcuna delega di poteri statali ma soltanto regole operative di funzioni già spettanti alle regioni — ex 1. 833/78 — in ordine alla istituzione delle unità sani

tarie locali sia perché emesse nell'ambito dei poteri di intervento per

ragioni di necessità e urgenza (ordinanze c.d. libere o necessitate) attri

buiti al commissario straordinario dal d.l. 776/80, convertito in 1. 874/80.

In termini con la sentenza in epigrafe e in dichiarato adeguamento al principio affermato, Cass. 8 ottobre 1996, n. 8797, id., Mass., 803;

per riferimenti sulla nuova disciplina intervenuta nel settore che ha po sto a carico delle regioni i debiti delle gestioni pregresse delle Usi dopo

la istituzione delle nuove aziende, Tar Marche 21 marzo 1996, nn. 138,

137, id., 1996, III, 300, con nota di richiami; su altre problematiche relative alla legittimazione passiva nei rapporti instaurati in seguito alla

legislazione d'emergenza di cui alla 1. 874/80 e successive, Cass. 21 no

vembre 1994, n. 9847, id., 1995, I, 1210, con nota di G. Caruso.

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