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sezione I civile; sentenza 23 maggio 2000, n. 6696; Pres. Annunziata, Est. Macioce, P.M. Schirò...

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sezione I civile; sentenza 23 maggio 2000, n. 6696; Pres. Annunziata, Est. Macioce, P.M. Schirò (concl. diff.); Ordine psicologi regione siciliana (Avv. Montalbano) c. Saia (Avv. Leone, Saia). Cassa App. Palermo 10 giugno 1998 Source: Il Foro Italiano, Vol. 123, No. 10 (OTTOBRE 2000), pp. 2795/2796-2799/2800 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23195531 . Accessed: 28/06/2014 11:47 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.105.245.156 on Sat, 28 Jun 2014 11:47:33 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 23 maggio 2000, n. 6696; Pres. Annunziata, Est. Macioce, P.M. Schirò(concl. diff.); Ordine psicologi regione siciliana (Avv. Montalbano) c. Saia (Avv. Leone, Saia).Cassa App. Palermo 10 giugno 1998Source: Il Foro Italiano, Vol. 123, No. 10 (OTTOBRE 2000), pp. 2795/2796-2799/2800Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23195531 .

Accessed: 28/06/2014 11:47

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2795 PARTE PRIMA 2796

n. 2611, Foro it., Rep. 1990, voce Responsabilità contabile, n.

415). È avviso di queste sezioni unite che il tipo di convenzioni

previsto dalla 1. n. 285 del 1977 dia luogo ad un rapporto di servizio con le pubbliche amministrazioni responsabili dell'at tuazione dei progetti socialmente utili.

Le convenzioni rappresentano uno strumento alternativo alla diretta attuazione di tali progetti da parte della pubblica ammi nistrazione e non si risolvono in appalti di servizi.

Invero, nel sistema della legge, la convenzione non costituisce 10 strumento con cui l'amministrazione si procura un servizio, al corrispettivo stabilito, restando all'autonomia imprenditoria le della cooperativa di organizzare l'attività necessaria a rendere la prestazione.

Costituisce, bensì, come si è detto, uno degli strumenti prefi gurati dalla legge per conseguire il duplice risultato di avviare

giovani al lavoro e di ottenere loro una formazione professionale. La convenzione è infatti affidata sulla base di un progetto,

per la realizzazione del quale l'amministrazione ha individuato 11 numero dei giovani da impiegarvi; i giovani dovranno altresì

frequentare corsi di formazione professionale; i fondi assegnati alle cooperative lo sono anche in funzione del far pervenire ai

giovani così occupati una retribuzione minima rapportata a quelle dei dipendenti pubblici impiegati in analoghe attività.

Appunto in base a questi indici la Corte dei conti ha ritenuto esistente il rapporto di servizio tra la regione Puglia e la coope rativa.

3.4. - 11 rapporto di servizio vale a sua volta ad escludere che i fondi pubblici posti a disposizione delle cooperative potes sero essere riguardati come corrispettivi, anziché come finanzia menti da impiegare nelle diverse attività di realizzazione dei pro getti e da far pervenire, per la parte di loro spettanza, ai giova ni che avrebbero dovuto essere occupati e formati professio nalmente.

4. - Il ricorso è rigettato.

Il

Svolgimento del processo. — Con citazione notificata il 29 ottobre 1998, il procuratore regionale presso la sezione giurisdi zionale della Corte dei conti per la regione Piemonte conveniva davanti a tale consesso Marasà Salvatore e Comolli Pier Carlo, nelle rispettive qualità, il primo di assessore e vice-sindaco del comune di Chiasso ed il secondo di membro della commissione

aggiudicatrice dell'appalto per il servizio di nettezza urbana, chie dendone la condanna, in solido, al risarcimento del danno in favore di tale comune, nella misura complessiva di lire 640.000.000 così suddivisa: lire 340.000.000 corrispondenti al l'importo illecitamente promesso dalla ditta aggiudicatrice Sirtis s.r.l. (c.d. tangente) ed altrettanti per la lesione dell'immagine dell'amministrazione comunale. Precisava il procuratore regio nale che per gli stessi fatti il Marasà era stato condannato per il reato di corruzione in appello ed il Comolli aveva invece pat teggiato la pena.

Nella more il Marasà ha proposto ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, contestando la giurisdizione dell'a dito giudice contabile a favore di quella del giudice ordinario. Ha resistito il procuratore generale della Corte dei conti con controricorso.

Motivi delta decisione. — Il ricorrente fonda la sua contesta zione della giurisdizione contabile sulle seguenti asserzioni: che il denaro di cui si sarebbe appropriato è non denaro pubblico, ma privato, trattandosi del versamento di somma proveniente dalla società Sirtis; che non sussiste alcun danno all'erario in quanto l'offerta di detta società era la più vantaggiosa; che il preteso danno all'immagine non ha natura patrimoniale.

L'articolata prospettazione non è fondata. Al riguardo è age vole rilevare che in materia di c.d. tangenti, la somma illecita mente promessa o data rappresenta certamente per l'imprendi tore un costo del quale non può non tenere conto nel determi narsi all'offerta del prezzo. Come ha sostenuto e ribadito la

giurisprudenza contabile, le somme indebitamente percepite co stituiscono danno erariale, poiché tali prestazioni non possono assolutamente configurarsi come atti di liberalità, avendo come

controprestazione favoritismi od irregolarità che espongono la

pubblica amministrazione a costi superiori a quelli che si sareb

II Foro Italiano — 2000.

bero potuti ottenere e, come tali, rappresentano un minusvalore causato all'erario, in quanto il terzo avrebbe potuto consentire ad uno «sconto» sul prezzo di mercato pari almeno alla somma

promessa o versata.

Per quanto poi concerne il c.d. danno all'immagine conse

guente alla condotta illecita dei pubblici funzionari che scredita

l'amministrazione, queste sezioni unite hanno già avuto occa sione di statuire che la cognizione in ordine all'azione di re

sponsabilità amministrativa di soggetti istituzionalmente investi ti di pubbliche funzioni decisionali appartiene alla giurisdizione della Corte dei conti anche allorché, con il suo esercizio, si as suma sussistente non solo il danno erariale, ma anche il danno

conseguente alla perdita di prestigio ed al grave detrimento del

l'immagine e della personalità pubblica dell'amministrazione che, pur se non comporta una diminuzione patrimoniale diretta, è tuttavia suscettibile di una valutazione patrimoniale sotto il pro filo della spesa necessaria al ripristino del bene giuridico leso

(Cass., sez. un., 25 giugno 1997, n. 5668, Foro it., 1997, I, 2872). Concludendo, l'istanza del Marasà non è fondata e va dichia

rata la giurisdizione del giudice contabile.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 23 mag gio 2000, n. 6696; Pres. Annunziata, Est. Macioce, P.M. Schirò (conci, diff.); Ordine psicologi regione siciliana (Avv. Montalbano) c. Saia (Avv. Leone, Saia). Cassa App. Paler mo 10 giugno 1998.

Professioni intellettuali — Psicologo — Attività psicoterapeuti

ca — Ammissione all'esercizio — Provvedimento negativo —

Impugnazione — Termine — Decorrenza (L. 18 febbraio 1989 n. 56, ordinamento della professione di psicologo, art. 18).

Professioni intellettuali — Psicologo — Attività psicoterapeuti

ca —Ammissione all'esercizio — Regime transitorio — Re

quisiti (L. 18 febbraio 1989 n. 56, art. 35).

Ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione in sede

giurisdizionale dei provvedimenti dei consigli dell'ordine degli psicologi (nella specie, in materia di ammissione all'esercizio dell'attività di psicoterapeuta), occorre che l'atto sia stato no

tificato al destinatario, non essendo sufficiente la semplice sua comunicazione, anche se contenente il testo integrale, me diante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. (1)

(1) La questione è nuova, per quanto consta. La corte l'ha risolta alla stregua dei criteri letterale e finalistico, rite

nendo che non sia sufficiente, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione in sede giurisdizionale delle deliberazioni dei consigli dell'ordine degli psicologi (nella specie, di diniego dell'ammissione al l'esercizio dell'attività di psicoterapeuta), la semplice loro comunicazio ne, sia pure con trascrizione del testo integrale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, poiché la norma espressamente ne dispone la notificazione e con ciò rivela l'intento del legislatore di imporre l'a dozione di questa forma «maggiormente garantista», senza che quindi possano considerarsi equipollenti altre, essendo in giuoco la decadenza da un'azione apprestata a tutela di un diritto soggettivo.

Tuttavia, con riferimento ad analoghe disposizioni, che ugualmente prescrivono la «notificazione» e da questa fanno decorrere termini pe rentori, la giurisprudenza anche di legittimità si è orientata in senso contrario, considerando idonei allo scopo modi di «comunicazione» di versi, come appunto una lettera raccomandata: v. Cass. 27 novembre 1991, n. 12689, Foro it., 1992, I, 2451, a proposito dell'art. 38 1. 27 luglio 1978 n. 392, il quale stabilisce che il locatore di un immobile destinato ad uso non abitativo deve comunicare al conduttore, «con atto notificato a mezzo di ufficiale giudiziario», la sua intenzione di trasferire il bene a titolo oneroso, per consentirgli di esercitare il diritto di prelazione che gli compete; Coli. arb. Roma 20 maggio 1995, id., Rep. 1998, voce Arbitrato, n. 109, a proposito dell'art. 810 c.p.c., a norma del quale la nomina degli arbitri deve essere resa nota da ognuna delle parti all'altra «con atto notificato a mezzo di ufficiale giudizia rio»; Cass. 30 luglio 1996, n. 6908, id., 1997, I, 891, a proposito del

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

Ai fini dell'ammissione all'esercizio dell'attività di psicoterapeuta,

l'aspirante deve attestare e documentare di aver svolto man

sioni proprie della professione, tra le quali non sono compre se le prestazioni di pedagogista collaboratore del servizio di

igiene mentale di un'azienda sanitaria locale. (2)

Svolgimento del processo. — Con ricorso 5 luglio 1994 Saia

Maria Grazia, laureata in pedagogia il 18 dicembre 1973, impu

gnava la delibera 10 marzo 1994 — comunicatale P8 aprile 1994 — con la quale il Consiglio dell'ordine degli psicologi della re

gione Sicilia aveva respinto la sua domanda di convalida e rico

noscimento dell'attività psicoterapeutica ai sensi dell'art. 35 1.

56/89 in deroga ai requisiti di cui all'art. 3. L'adito Tribunale

di Palermo, costituitosi il consiglio dell'ordine, ne accoglieva l'eccezione di inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 18 1.

56/89 (reputando equipollente alla notifica, ai fini del decorso

del termine perentorio, la comunicazione 8 aprile 1994). La Corte

d'appello di Palermo, adita dalla Saia, costituitosi l'ordine ed

intervenuto il procuratore generale con sentenza 10 giugno 1998

ordinava all'appellato consiglio di iscrivere l'appellante nell'al

bo degli psicoterapeuti. Nella motivazione della pronunzia la corte affermava:

1) con riguardo alla tardività del ricorso, ritenuta dai primi

giudici, non poteva affermarsi che il termine decorresse dalla

mera comunicazione per estratto del deliberato posto che l'art.

18 prevedeva che tal atto venisse notificato all'interessato, la

l'art. 23 r.d. 25 maggio 1895 n. 350, che peraltro impiega indifferente

mente, per le contestazioni relative all'esecuzione di un contratto di

appalto di opera pubblica, i termini «notificazione» e «comunicazio ne». Per contro, in relazione ai casi in cui è prescritto l'invio di una lettera raccomandata, si è deciso che può essere utilizzata legittimamen te la notificazione, in quanto offre maggiore garanzia di conoscenza effettiva: v. Cass. 26 aprile 1983, n. 2851, id., Rep. 1983, voce Tributi in genere, n. 384, a proposito dell'art. 2499 c.c., in tema di comunica zione ai creditori della trasformazione di una società di persone in so cietà di capitali; Pret. Fidenza 5 luglio 1988, id., Rep. 1991, voce Loca

zione, n. 270, a proposito dell'art. 3 1. 27 luglio 1978 n. 392, che disci

plina la disdetta della locazione di immobili urbani; Cass. 9 ottobre

1998, n. 10020, id., Rep. 1998, voce Agricoltura, n. 158, a proposito dell'art. 8 1. 26 maggio 1965 n. 590, relativo alla notizia del proposito di alienazione di fondi rustici, da trasmettere ai titolari del diritto di

prelazione agraria. (2) Non constano precedenti specifici. La decisione si inserisce però nell'indirizzo «rigoristico», già seguito

dalla Cassazione dapprima in relazione al regime transitorio dell'iscri zione negli albi degli psicologi (v. Cass. 11 giugno 1998, n. 5824, Foro

it., 1998, I, 2827) e poi anche a quello dell'accesso alla professione di psicoterapeuta (v. Cass. 17 settembre 1998, n. 9275, id., Rep. 1998, voce Professioni intellettuali, n. 112; 10 maggio 1999, n. 4625, id., Mass., 547; 7 settembre 1999, n. 9485, ibid., 1003, tutte citate nella sentenza in rassegna, con le quali sono stati ritenuti inidonei a consentire l'am missione all'esercizio della psicoterapia, rispettivamente: il conseguimento della laurea in psicologia, prima del decorso di cinque anni; le attività di apprendimento, perfezionamento e tirocinio, concretatesi nella parte cipazione a supervisioni di casi clinici sotto la guida di un terapeuta didatta o nella conduzione di gruppi e di seminari all'interno di un istituto di analisi relazionale; le prestazioni di consulenza e di assistenza svolte volontariamente e gratuitamente), e ciò al dichiarato fine di evi tare che le norme «di prima attuazione» della legge istitutiva dell'albo diano luogo a una generale e indiscriminata «sanatoria», a beneficio di chi abbia svolto di fatto una qualche mansione, in un settore più o meno attinente ai campi oggetto della nuova disciplina, a qualsiasi titolo e indipendentemente dai risultati raggiunti.

In materia, le uniche altre pronunce della Cassazione attengono alla

giurisdizione, in ordine alla quale si è ritenuto che compete al giudice ordinario (Cass. 3 ottobre 1996, n. 8633, id., Rep. 1996, voce cit., n.

86; 21 febbraio 1997, n. 1620, id., Rep. 1997, voce cit., n. 185; 9 aprile 1999, n. 213/SU, id., Mass., 357; 7 luglio 1999, n. 384/SU, ibid., 688), così come era stato deciso per l'iscrizione, sempre in regime transitorio, nell'albo degli psicologi (v. Cass. 25 maggio 1995, n. 5803, id., 1995, I, 2463; 1° luglio 1997, n. 5890, id., Rep. 1997, voce cit., n. 177; con

tra, Cons. Stato, sez. IV, 20 ottobre 1997, n. 1212, id., 1998, III, 45), nel presupposto che le relative norme prescrivano requisiti rigorosamen te predeterminati, il cui accertamento non consente l'esercizio di alcuna

discrezionalità, se non puramente tecnica. Per l'affermazione della legittimità costituzionale della disposizione

di cui si tratta, nella parte in cui prescrive in ogni caso il possesso della laurea e un'esperienza professionale almeno quinquennale, per l'am missione all'esercizio della psicoterapia, in sede di prima attuazione del la legge, v. Corte cost. 27 luglio 1995, n. 412, id., Rep. 1995, voce

cit., nn. 75-77.

Il Foro Italiano — 2000.

notifica integrale essendo necessaria per la maturazione della

scelta se impugnarlo o meno;

2) con riguardo al merito, non deciso dal tribunale, andava

invece condivisa la doglianza della Saia sulla decisione di non

convalidare la proposta autocertificazione: dai documenti emer

geva infatti che ella sin dal 1988 aveva svolto attività di pedago gista nel servizio territoriale di tutela della salute mentale e che

l'esercizio di attività psicoterapeutica costituiva parte integrante non marginale ed abituale della sua attività psicologica.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso l'ordi

ne con atto notificato alla Saia il 6 novembre 1998 ed al procu ratore generale presso la Corte di appello di Palermo il 7 no

vembre 1998.

Si è costituita — con rituale controricorso 24 novembre 1998 — la Saia.

Motivi della decisione. — Ritiene il collegio che, infondata

la censura contenuta nel primo motivo del ricorso, sia invece

fondata la doglianza esposta nel secondo motivo.

Con il primo mezzo l'ordine censura la decisione della corte

di merito per la quale il termine «notifica» di cui all'art. 18

1. 56/89 sarebbe da leggere come «notificazione». Di contro, in considerazione della natura extraprocessuale dell'atto e del

l'intento effettivo della norma, il termine si sarebbe dovuto in

tendere come «comunicazione» idonea a dare al destinatario ade

guata notizia del provvedimento nei suoi confronti reso, e ciò

anche perché la norma non conterrebbe alcuna prescrizione sul

ruolo necessario dell'ufficiale giudiziario nella comunicazione.

In ogni caso, nella specie, la comunicazione aveva riportato il

testo del provvedimento reso nei confronti della Saia. La censu

ra è del tutto errata. L'adozione nel testo di legge dello specifi co termine di notificazione non ammette alcun equipollente (co me implicitamente affermato da Cass. 7515/94, Foro it., Rep.

1994, voce Professioni intellettuali, n. 46): da un canto la scelta

terminologica legislativa attesta la volontà di recepire il procedi mento di comunicazione attraverso pubblico ufficiale della co

pia autentica dell'atto; dall'altro canto la peculiarità di tal pro cedimento lo rende in larga misura indipendente dalla sede pro cessuale nel quale è disciplinato (numerose essendo le norme

di legge che richiamano le disposizioni sulle notifiche al di fuori

della sedes materiae). E la chiarezza ed insuperabilità del dato

letterale si coniuga con la ragione della scelta della 1. 56/89

di recepire il procedimento di comunicazione maggiormente ga rantista: quella di fissare il dies a quo per l'esercizio — entro

termine perentorio — della azione a tutela di diritti soggettivi

(cfr. sez. un. 2994/91, id., 1991, I, 1086, e 384/SU/99, id., Rep. 1999, voce cit., n. 97). Ditalché, non notificata ma sol

«comunicata» a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento

e con nota 282/94 la decisione del consiglio (se pur con integra le trascrizione in detta nota della decisione adottata), non ha

avuto inizio il corso del termine perentorio per l'impugnazione di cui all'art. 18 e correttamente la corte di Palermo, in dissen

so dalla decisione dei primi giudici, ha esaminato — nel merito — le doglianze della Saia.

Con il secondo motivo il ricorrente consiglio censura l'inter

pretazione data dalla corte territoriale all'art. 35 1. 56/89, là

dove ebbe ad affermare che la previsione derogatoria dell'art.

3 (e per la quale la specifica formazione psicoterapeutica acqui sita in fatto avrebbe derogato a quella conferita, a regime, al

l'esito di corsi di specializzazione) si sarebbe potuta realizzare

attraverso l'espletamento di attività di pedagogista e cioè in un

profilo professionale diverso da quello posto nella previsione

derogatoria e da parte di soggetto non laureato in psicologia o medicina. La censura è meritevole di accoglimento.

L'art. 3 1. 56/89 nel disciplinare la specifica attività dello psi

coterapeuta ne riservava lo svolgimento ai laureati in psicologia o medicina che avessero acquisito la relativa specializzazione

quadriennale all'esito di corsi da attivare allo scopo. L'art. 35, in deroga a tal previsione, e per la durata di cinque anni (3°

comma), termine raddoppiato per effetto dell'art. 1, 3° com

ma, 1. 14 gennaio 1999 n. 4), ammetteva in via «di stralcio»

a tale attività, quindi derogando al requisito della specializza

zione, psicologi e medici iscritti ai relativi ordini, e laureati da

cinque anni, che avessero potuto autoattestare, e realmente com

provare attraverso l'indicazione e documentazione di sedi, luo

ghi e tempi, la prestazione continuativa e preminente dell'attivi

tà professionale di psicoterapeuta. E sulla esigenza di una pun tuale verifica di tali requisiti minimi per l'accesso, in regime

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2799 PARTE PRIMA 2800

transitorio, alla attività in questione, questa corte si è anche recentemente più volte pronunziata (Cass. 9485/99, ibid., n. 99; 4625/99, ibid., n. 95; 9275/98, id., Rep. 1998, voce cit., n. 112). Ma di tali principi la corte di merito — nella sua sintetica

quanto carente motivazione — non ha fatto corretta applicazione. Se, infatti, è ben possibile che un laureato in pedagogia sia

iscritto all'albo degli psicologi in base alle disposizioni transito rie di cui all'art. 32 della legge e che, per tal ragione, abbia

maturato il requisito culturale di cui all'art. 35 (che richiede soltanto laurea ultraquinquennale e iscrizione all'albo e non già laurea in psicologia), è però indiscutibile che il requisito profes sionale deve essersi avverato mediante la documentata presta zione — preminente e continuativa — di mansioni subordinate o attività libero professionali proprie dello psicoterapeuta.

E siffatto requisito non può ritenersi avverato con l'apoditti co richiamo ad attività svolte in un profilo professionale — quello di pedagogista collaboratore del servizio di igiene o salute men tale della Asl — che, sulla base dell'autonomia funzionale con

feritagli dall'art. 6 1. reg. Sicilia 14 settembre 1979 n. 215, ap pare ben diverso da quello dello psicologo ed il cui svolgimento non può in alcun modo comportare la presunzione di prestazio ne di attività psicoterapeutica alla quale, senza alcuna indagine, ha fatto ricorso la corte di merito. E che al proposito la corte di Palermo non abbia svolto alcuna indagine, avendo supposto — disapplicando la norma — una automatica equivalenza di

profili professionali tutti integranti il requisito de quo, risulta dalla conclusiva clausola di stile dell'argomentare, per la quale sarebbe emerso che l'esercizio dell'attività psicoterapeutica avreb be costituito parte integrante, abituale, dell'attività «psicologi ca» della Saia.

In accoglimento del testé esaminato motivo, va dunque cassa ta l'impugnata sentenza: spetterà al giudice del rinvio, designa to in altra sezione della corte palermitana, riesaminare l'appello della Saia nel merito, facendo applicazione dei principi di dirit to sopra enunciati.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione lavoro; sentenza 19 mag gio 2000, n. 6546; Pres. Trezza, Est. Cellerino, P.M. Nar di (conci, conf.); Inps (Avv. Cantarini, Todaro, Tadris) c. Ciavarra (Avv. Miscione). Cassa Trib. Ravenna 25 marzo 1997 e decide nel merito.

Previdenza e assistenza sociale — Previdenza marinara — Ri

congiunzione con periodi assicurativi non costituiti presso l'as sicurazione generale obbligatoria —

Maggiorazione per i pe riodi di navigazione — Esclusione — Questione manifesta mente infondata di costituzionalità (L. 7 febbraio 1979 n. 29, ricongiunzione dei periodi assicurativi dei lavoratori ai fini

previdenziali, art. 1; 1. 26 luglio 1984 n. 413, riordinamento

pensionistico dei lavoratori marittimi, art. 6, 25, 26).

Le maggiorazioni previste dagli art. 25 e 26 l. 413/84, a favore dei lavoratori marittimi già iscritti alla soppressa cassa nazio nale della previdenza marinara che abbiano svolto periodi di

effettiva navigazione anteriormente al 1" gennaio 1980, si ap plicano esclusivamente alle prestazioni pensionistiche a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e non anche ai marit timi che abbiano instaurato un rapporto di lavoro con una

pubblica amministrazione che comporti l'iscrizione ad una for ma assicurativa esclusiva, sostitutiva od esonerativa di essa. (1)

(1-2) Non si rinvengono precedenti in termini. In senso sostanzialmente conforme, citata in motivazione, Cass. 27

gennaio 1993, n. 1023, Foro it., Rep. 1993, voce Previdenza sociale,

Il Foro Italiano — 2000.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costitu

zionale degli art. 6, 25 e 26 I. 26 luglio 1984 n. 413, nella

parte in cui escludono che dei benefici sul trattamento pen sionistico possano godere anche i lavoratori marittimi la cui

posizione previdenziale non prosegua con l'assicurazione ge nerale obbligatoria presso l'Inps, in riferimento all'art. 3 Cost. (2)

Svolgimento del processo. — Giovanni Ciavarra, già maritti mo imbarcato dal maggio 1971 al gennaio 1990 e, successiva

mente, insegnante con rapporto di pubblico impiego presso il

provveditorato agli studi di Ferrara, avendo inutilmente chiesto all'Istituto nazionale della previdenza sociale il riconoscimento della maggiorazione del quaranta per cento dei periodi assicura tivi previsti dagli art. 25 e 26 1. 26 luglio 1984 n. 413, in relazio ne ai singoli periodi di effettiva navigazione, ai fini della loro

ricongiunzione ai sensi della 1. 29/79, in esito all'azione giudi ziaria contrastata dall'istituto, vedeva accolta dal pretore la domanda.

La sentenza pretorile veniva impugnata dall'Inps, ma il Tri

bunale di Ravenna rigettava, nel ricostituito contraddittorio, il

gravame. A fronte dei motivi d'impugnazione, fondati sulla considera

zione che detta maggiorazione incideva esclusivamente sulle pre stazioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria (a.g.o.) da cui peraltro il Ciavarra, quale insegnante statale, era stato

cancellato, il tribunale osservava che la ratio della 1. 413/84 era quella di assicurare ai marittimi, in seguito alla soppressio ne della cassa marittima, e alla loro gestione in regime a.g.o., un trattamento di quiescenza paritetico alla precedente normati

va, da trasferire, pertanto, nella sua totalità, al sistema previ denziale statale.

Avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna promuove ri corso per cassazione affidato a due motivi l'Inps.

Resiste la parte intimata con controricorso e ricorso incidentale. Motivi della decisione. — I ricorsi per cassazione dell'Istituto

nazionale della previdenza sociale e di Giovanni Ciavarra, es sendo proposti contro la stessa sentenza del Tribunale di Ra

venna, devono essere riuniti (art. 335 c.p.c.). In particolare contro la sentenza che, confermando quella di primo grado, ha rigetta to l'appello proposto dall'Inps per contestare il riconoscimento del diritto di Giovanni Ciavarra al beneficio del prolungamento dei periodi assicurativi previsti dagli art. 25 e 26 1. 26 luglio 1984 n. 413, in relazione ai periodi d'imbarco effettivo tra il

maggio 1971 e il gennaio 1990, l'ente denuncia, come primo motivo di ricorso per cassazione, la «violazione o falsa applica zione dell'art. 25 1. n. 413 del 1984 e dell'art. 2 1. 7 febbraio 1979 n. 29 (art. 360, n. 3, c.p.c.)».

L'istituto sostiene che la legge di riforma del 1984, abolitiva della Cassa nazionale per la previdenza marinara, e, in partico lare, il titolo III, intestato «La posizione assicurativa», si pro pose di «costituire una posizione assicurativa nell'a.g.o. per i

periodi antecedenti al 1967 (in cui i marittimi erano iscritti sol tanto alla cassa marinara, strutturata come fondo sostitutivo

dell'a.g.o.) (e) di ricostruire detta posizione assicurativa per i

periodi dal 1° settembre 1967 al 31 dicembre 1979 (caratterizza ti invece dalla doppia contribuzione dei marittimi nell'a.g.o. e nel fondo integrativo), potenziando la posizione a.g.o. a com

pensazione della soppressione del fondo». In questo contesto, essendo stata la posizione assicurativa del

Ciavarra trasferita al sistema previdenziale statale, esclusivo ed esonerativo rispetto a quello dell'a.g.o., con contestuale estin zione di quella posizione assicurativa, esclude che possa farsi

luogo al riconoscimento, perché non esiste più tale posizione, unica abilitata a ricevere l'incremento «per la chiara volontà della legge di limitarlo alle prestazioni a carico dell'a.g.o.».

Vi sarebbe in altre parole, una carenza d'interesse da parte del Ciavarra ad ottenere detto beneficio, essendo «uscito» dal sistema Inps.

Come seconda censura l'Inps prospetta l'omessa, contraddit

n. 202, che ha escluso l'applicabilità dei benefici previsti dagli art. 25 e 26 1. 413/84 al lavoratore marittimo che, conseguita la qualifica di dirigente, sia stato obbligatoriamente iscritto all'Inpdai, escludendo al tresì che questa disciplina comporti una violazione del principio costitu zionale di uguaglianza.

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