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Sezione I civile; sentenza 23 novembre 1982, n. 6328; Pres. Tamburrino, Est. Cantillo, P. M....

Date post: 27-Jan-2017
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Sezione I civile; sentenza 23 novembre 1982, n. 6328; Pres. Tamburrino, Est. Cantillo, P. M. Ferraiuolo (concl. conf.); Soc. Assicurazioni generali (Avv. A. Bernardini, Annoscia) c. Facchinetti e Gabrovec; Gabrovec (Avv. Sardo, Albertini) c. Soc. Assicurazioni generali. Cassa Trib. Trieste 10 gennaio 1979 Source: Il Foro Italiano, Vol. 106, No. 2 (FEBBRAIO 1983), pp. 347/348-349/350 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23174220 . Accessed: 28/06/2014 13:16 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.213.220.176 on Sat, 28 Jun 2014 13:16:50 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: Sezione I civile; sentenza 23 novembre 1982, n. 6328; Pres. Tamburrino, Est. Cantillo, P. M. Ferraiuolo (concl. conf.); Soc. Assicurazioni generali (Avv. A. Bernardini, Annoscia) c.

Sezione I civile; sentenza 23 novembre 1982, n. 6328; Pres. Tamburrino, Est. Cantillo, P. M.Ferraiuolo (concl. conf.); Soc. Assicurazioni generali (Avv. A. Bernardini, Annoscia) c.Facchinetti e Gabrovec; Gabrovec (Avv. Sardo, Albertini) c. Soc. Assicurazioni generali. CassaTrib. Trieste 10 gennaio 1979Source: Il Foro Italiano, Vol. 106, No. 2 (FEBBRAIO 1983), pp. 347/348-349/350Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23174220 .

Accessed: 28/06/2014 13:16

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PARTE PRIMA

tente a decidere sarebbe egualmente il pretore anche in ordine

alla controversia relativa agli oneri accessori.

All'uopo, è appena il caso di osservare in contrario che l'acces

sorietà — come non si dubita in dottrina e in giurisprudenza —

costituisce una relazione di carattere sostanziale corrente fra due

pretese, di cui quella formante oggetto della domanda accesso

ria, nonostante la sua autonomia, trova titolo in quella formante

oggetto della domanda principale. E nella specie, invece, la pre tesa relativa agli oneri accessori non trova punto il suo titolo

in quella relativa al canone, ma si pone sullo stesso piano di

essa, entrambe trovando titolo parallelamente nel rapporto di lo

cazione.

Quanto sopra precisato, tuttavia, il dispositivo dell'impugnata sentenza deve egualmente ritenersi esatto. Infatti, la domanda pro

posta dal Recchione mirava ad ottenere la condanna della con

venuta al pagamento di una somma che nel suo complesso trava

licava la sfera di competenza per valore del pretore, ma che in

ciascuna delle sue singole componenti (quella relativa ai canoni

e quella relativa agli oneri accessori) vi rientrava. Sicché, una

volta ritenuta la competenza funzionale del pretore riguardo alla

domanda concernente una delle due componenti, necessariamente

era da escludere la competenza per valore del tribunale sulla do

manda relativa all'altra componente (pur formante oggetto di

controversia estranea a detta competenza funzionale).

Pertanto, il ricorso va rigettato e va dichiarata, in conferma

del dispositivo dell'impugnata decisione, la competenza del Pre

tore di Milano. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; Sezione I civile; sentenza 23 novem

bre 1982, n. 6328; Pres. Tamburrino, Est. Cantillo, P. M. Ter

raiuolo (conci, conf.); Soc. Assicurazioni generali (Avv. A.

Bernardini, Annoscia) c. Facchinetti e Gabrovec; Gabrovec

(Avv. Sardo, Albertini) c. Soc. Assicurazioni generali. Cassa

Trib. Trieste 10 gennaio 1979.

Assicurazione (contratto di) — Assicurazione obbligatoria r.c.a. — Sinistro avvenuto all'estero — Impresa assicuratrice in li

quidazione coatta amministrativa — Intervento del fondo di

garanzia — Esclusione (L. 24 dicembre 1969 n. 990, assicura

zione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla

circolazione di veicoli a motore e di natanti, art. 6, 19, 20).

Nell'ipotesi di veicolo assicurato in Italia presso società posta in

liquidazione coatta amministrativa che abbia cagionato danni in occasione di sinistro stradale verificatosi all'estero, l'impresa

designata dal fondo di garanzia non è tenuta a provvedere al risarcimento dei danni. (1)

(1) Non constano precedenti in termini. La Cassazione precisa come nella fattispecie in esame la disciplina

da applicare sia quella dettata, per il certificato internazionale di ga ranzia, dall'art. 6 1. 990/1969: il danneggiato dovrà esperire l'azione di risarcimento nei confronti dell'ufficio dello Stato estero svolgente funzioni di Bureau gestionnaire, salvo — per quest'ultimo — il rim borso da parte dell'ufficio centrale italiano (ma resta ' inesplorato

'

il tema degli eventuali rapporti che vengano ad instaurarsi tra il Bureau emetteur — in questo caso, appunto, l'U.C.I. — e la società assicuratrice posta in liquidazione). Per i primi ragguagli circa il si stema del certificato internazionale di garanzia, cfr. Deidda, Il siste ma del certificato internazionale '(carta verde), Milano, 1981; Poglia ni, La carta verde come strumento internazionale di garanzia, in Resp. civ., 1979, 15 ss.; Alpa, Circolazione dei veicoli e assicura zione obbligatoria. Problemi di diritto uniforme in materia di re

sponsabilità del « detentore » di certificato internazionale di assicu razione, in Riv. giur. circolaz. e trasp., 1979, 18 ss.; Fur ano, Una nuo va disciplina europea della « Carta verde » automobilistica, in Foro it., 1973, V, 165.

■In giurisprudenza, la configurazione dell'ufficio centrale italiano come « unico assicuratore della circolazione dei veicoli esteri muniti di certificato internazionale... nei cui confronti va dal danneggiato esperita l'azione risarcitoria » è proposta da Trib. Roma 1° settembre 1976, id., Rep. 1976, voce Assicurazione (contratto), n. 327, seguito da Trib. Bologna 6 novembre 1974, id., Rep. 1975, voce cit., n. 279; Pret. La Spezia 25 novembre 1976, id., Rep. 1977, voce cit., n. 329; Trib. Napoli 16 febbraio 1977, ibid., n. 264; Trib. Piacenza 13

aprile 1979, id., Rep. 1979, voce cit., n. 302; Trib. Napoli 15 feb braio 1982, Assicurazioni, 1982, 81 (ed a essa — si direbbe — si è

ispirata la Cassazione nel delineare il sistema assicurativo straniero che dovrebbe intervenire per i sinistri in cui siano coinvolti veicoli immatricolati in Italia).

Da segnalare il contrasto circa la risarcibilità — da parte del Bureau

gestionnaire — dei danni prodotti da veicoli stranieri sprovvisti della carta verde: in senso affermativo, v. Trib. Sanremo 11 dicembre 1979,

Svolgimento del processo. — In un incidente stradale avvenuto

in territorio jugoslavo, l'autovettura di Salvatore Facchinetti rimase

danneggiata da altro veicolo appartenente a Gabrovec Gabriele,

assicurato per la responsabilità civile con la società La Centrale,

all'epoca in stato di liquidazione coatta.

Il Facchinetti propose azione risarcitoria nei confronti del Ga

brovec davanti al Pretore di Trieste, il quale dispose l'intervento

in causa della società La Centrale e delle Assicurazioni generali,

quale impresa designata dal ministro per l'industria, ai sensi del

l'art. 20 1. 24 dicembre 1969 n. 990, per l'indennizzo dei sinistri

provocati da persone assicurate con l'impresa in liquidazione coatta.

Il pretore con sentenza dell'8 novembre 1977 condannò in so

lido tutti i convenuti.

La pronunzia, con la sentenza ora denunziata del 10 gennaio

1979, fu confermata dal Tribunale di Trieste, il quale osservò che

l'essere il Gabrovec munito di certificato internazionale di assicu

razione (la cosiddetta carta verde) dava al Facchinetti la facoltà

di chiedere il risarcimento all'ufficio centrale jugoslavo, ma non

gli precludeva di agire contro lo stesso danneggiante Gabrovec e

contro l'assicuratore di quest'ultimo, con la conseguente applica bilità degli art. 19 e 20 1. n. 990/1969 sul fondo di garanzia per le

vittime della strada.

Quanto al rilievo dell'appellante, secondo cui, ai sensi dell'art.

20 cit., le imprese designate sono tenute al risarcimento in quanto il sinistro si sia verificato nella parte di territorio nazionale loro

assegnato nello stesso atto di designazione, il tribunale osservò

che la tesi era superabile in base ad un'interpretazione estensiva

di dette norme, dovendosi ritenere che l'obbligo di risarcimento sus

sista anche per i sinistri verificatisi all'estero e che l'impresa debi

trice debba essere identificata in base alla residenza del danneg

giante. Contro questa sentenza le Assicurazioni generali hanno proposto

ricorso affidato a due motivi. Resiste il Gabrovec con controricorso.

Motivi della decisione. — 1. - I due ricorsi, proposti conto la

stessa sentenza, debbono essere riuniti (art. 335 c.p.c.). 2. - Nell'ordine logico-giuridico deve essere esaminato per pri

mo l'unico motivo del ricorso incidentale, con il quale il Gabro

vec denunzia la violazione dell'art. 345 c.p.c. e sostiene che il

tribunale erroneamente si sia pronunziato, ancorché in senso favo revole ad esso ricorrente, in ordine all'operatività della garanzia assicurativa, giacché, avendo in primo grado le Assicurazioni ge nerali accettato senza riserve il contraddittorio sulla domanda ri

sarcitoria, ogni questione al riguardo doveva ritenersi preclusa in appello e perciò il gravame sul punto andava dichiarato inam

missibile.

La censura è palesemente infondata. È agevole obiettare, infatti, che nel giudizio di gravame, mentre è vietato di formulare do

mande nuove (art. 345, 1° comma), è espressamente consentita la

proposizione di nuove eccezioni (art. 345, 2° comma), purché ciò

avvenga con l'atto di impugnazione (salve le conseguenze sul re

Foro it., Rep. 1980, voce Comunità europee, n. 392, che afferma la sussistenza dell'obbligo per l'U.C.I. di risarcire tali danni in base al l'adesione del governo italiano alla convenzione internazionale del 16 novembre 1972, con cui gli uffici nazionali di assicurazione dei paesi della CEE hanno accolto l'invito loro rivolto dalla direttiva 24 aprile 1972 n. 166 del Consiglio CEE (riportata su Le leggi, 1972: appendice CE, I, 315; per un primo commento a riguardo cfr. Marchetti, La diret tiva comunitaria sull'abolizione del controllo della « carta verde », in As sicurazioni, 1972, I, 289; nonché Curti, L'assicurazione di responsabilità civile della circolazione internazionale dei veicoli a motore, id., 1974, I, 548) circa l'estensione dell'obbligo di garanzia anche nell'ipotesi di veicoli sprovvisti del certificato internazionale; contra, Pret. Ventimi glia 8 settembre 1978, Foro it., Rep. 1979, voce Assicurazione (con tratto), n. 232, a cui dire è illegittimo il d.m. 12 ottobre 1972 (che ha reso esecutiva in Italia la direttiva su citata) in quanto contrasta con l'espressa previsione del'art. 6, 2" comma, 1. 990/1969 circa la necessità della carta verde quale presupposto per la risarcibilità dei danni provocati da veicoli esteri (le sentenze si leggono, rispettiva mente, in Resp. civ., 1980, 250 e 1979, 102, con annotazione di Pon

tonio, Sulla legittimazione passiva dell'ufficio centrale italiano (U.C.I.) in relazione all'art. 6 l. n. 990/1969 e alla direttiva del Consiglio del le Comunità europee del 24 aprile 1972, ibid., 421 ss.).

Pret. Susa 15 ottobre 1976, Foro it., 1977, II, 314, ha escluso il reato di guida di veicolo senza assicurazione della responsabilità ci vile nel caso di cittadino straniero, regolarmente assicurato nel paese d'origine, che circoli in Italia sprovvisto della carta verde « in quanto il provvedimento ... di attuazione della direttiva n. 166 del 1972, di

spone . . . che la garanzia assicurativa si estende all'insieme del terri torio degli Stati membri della CEE e che la stessa è accordata nei limiti e alle condizioni previste dalla legislazione nazionale dello Stato nel territorio del quale si è prodotto il sinistro ».

Sui rapporti tra la direttiva comunitaria 166/72 e le norme in ma teria di concorrenza v. ampiamente Corte giust. CE 9 giugno 1977, in causa 90/76, ibid., IV, 376, con nota di richiami.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

golamento delle spese, ex art. 92, ove l'eccezione potesse essere

proposta in primo grado); e la contestazione dell'assicuratore cir

ca l'esistenza della garanzia, volta a contrastare la domanda ri

sacitoria del danneggiato o quella di rivalsa dell'assicurato, confi

gura appunto una mera eccezione, che nella specie bene è stata

giudicata ammissibile dal tribunale in quanto dedotta con i mo

tivi d'appello. Né all'accettazione del contraddittorio sulla domanda si può at

tribuire — come pure sembra sostenere il ricorrente — il valore

di tacita rinunzia all'eccezione suddetta, trattandosi di fatto di

per sé inidoneo, per la sua equivocità, ad assumere un tale signi ficato (v. sent. n. 473 del 1981, Foro it., Rep. 1981, voce Assicu

razione (contratto), n. 190). 3. - Con il primo motivo del ricorso principale, denunziando

la violazione degli art. 1, 6, 19 e 20 1. 24 dicembre 1969 n. 990, e successive modifiche, la società assicuratrice sostiene che la nor

mativa sull'assicurazione obbligatoria riguarda i sinistri che si

verificano in territorio italiano, non quelli cagionati all'estero da

veicoli assicurati in Italia, per i quali provvede il sistema della

« carta verde », con la conseguenza che il fondo di garanzia per le vittime della strada in nessun caso è tenuto al risarcimento.

La censura merita accoglimento. Risulta dalla sentenza impu

gnata che il sinistro oggetto della presente controversia si veri

ficò in territorio jugoslavo e riguardò due autovettute immatrico

late in Italia, una delle quali assicurata dalla società La Centrale; e che, trovandosi questa in stato di liquidazione coatta amministra

tiva, il danneggiato estese la domanda risarcitoria, inizialmente

proposta contro il danneggiante assicurato, nei confronti della soc.

Assicurazioni generali, quale impresa designata, ex art. 20 1. n.

990/1969, per la liquidazione dei sinistri a carico del fondo di

garanzia nella regione Friuli-Venezia Giulia.

Il problema sul quale questa corte deve pronunziarsi, dunque, è se la disciplina dell'assicurazione obbligatoria, che obbliga il fon

do al risarcimento nelle tre ipotesi di cui all'art. 19, sia applica

bile, o meno, ai sinistri che si verifichino fuori del territorio na

zionale e nei quali il veicolo danneggiante risulti assicurato con una

società assicuratrice italiana assoggettata a liquidazione coatta.

Il tribunale ha argomentato la risposta positiva al quesito es

senzialmente sul rilievo che l'estensione all'estero, attraverso il ri

lascio della « carta verde », dell'efficacia del contratto di assicu

razione stipulato in Italia, rende applicabile la normativa italiana

sull'assicurazione obbligatoria anche ai sinistri suddetti; il danneg

giato, quindi, ove non si avvalga della facoltà di ottenere il ri

sarcimento dall'ufficio centrale dello Stato estero nel cui territorio

è accaduto l'evento, è legittimato ad esperire in Italia l'azione di

retta nei confronti dell'assicuratrice o, se questa sia insolvente,

dell'impresa designata dal fondo.

L'errore che inficia questo discorso si coglie agevolmente con

siderando che, ai sensi dell'art. 19 cit., il fondo di garanzia per le vittime della strada, nelle fattispecie ivi previste, è tenuto a

provvedere al risarcimento dei danni « causati dalla circolazione

dei veicoli e dei natanti per i quali... vi è obbligo di assicura

zione » a norma della legge; e poiché tale obbligo sussiste, ai sensi

dell'art. 1, per i veicoli e i natanti circolanti nel territorio e, ri

spettivamente, nelle acque territoriali della repubblica italiana,

ancorché immatricolati o registrati in Stati esteri (art. 6, 1° com

ma), l'intervento del fondo, e, per esso, dell'impresa designata, è

dovuto solo quando il sinistro si sia verificato in Italia, non già

per quelli cagionati in uno Stato estero da veicoli o natanti im

matricolati o assicurati in Italia. Il quale principio si trova espres so pure nell'art. 20, che, nel ripartire la competenza delle imprese

designate « per regioni o gruppi di regioni » del territorio nazio

nale, stabilisce che ciascuna impresa deve provvedere al risarci

mento dei danni relativi ai sinistri verificatisi « nel territorio di

sua competenza », cosi escludendo che l'indennizzo sia dovuto

per sinistri accaduti fuori dei confini d'Italia.

Né occorre attardarsi a dimostrare come questa limitazione sia

del tutto coerente al sistema e alla finalità della legge, volta a

coprire, nell'interesse della collettività nazionale, i rischi connessi

alla circolazione nel territorio dello Stato.

Pertanto, anche nell'ipotesi di cui alla lett. c) dell'art. 19 — cioè

di sinistro cagionato da veicoli o natanti assicurati presso società

poste in liquidazione coatta — l'impresa designata è tenuta a so

stituirsi all'assicuratore caduto in dissesto solo nei rapporti atti

nenti all'assicurazione obbligatoria e, dunque, a sinistri accaduti in

Italia.

D'altra parte, l'estraneità del fondo rispetto ai sinistri che si ve

rificano all'estero risulta chiara pure alla stregua del sistema del

certificato internazionale di garanzia (c.d. carta verde), che è di

retto a garantire la copertura assicurativa, nello Stato in cui si

verifica il sinistro, dei danni cagionati da veicoli stranieri, tenendo

il luogo dell'assicurazione c.d. di «frontiera», stipulata per il pe riodo di circolazione nello Stato estero.

In base a tale sistema, in ogni Stato aderente è istituito un ente

che, per i cittadini che si recano all'estero, provvede a certificare, mediante la « carta verde », l'esistenza dell'assicurazione (svolgen do le funzioni di bureau emitteur), e, per gli stranieri che circo

lano nel territorio dello Stato, provvede alla gestione del danno

e alla liquidazione del risarcimento in conformità al certificato

rilasciato dall'ente straniero (svolgendo le funzioni di bureau ge

stionnaire). Ai sensi dell'art. 6 1. n. 990 (come modificato dalla novella n.

39 del 26 febbraio 1977), l'ufficio centrale italiano (U.C.I.) risar

cisce i danni cagionati in Italia da veicoli immatricolati in altri

Stati muniti di certificato internazionale, sostituendosi, in pratica, all'assicuratore straniero, e nei suoi confonti il

' danneggiato può

esperire l'azione diretta.

Per i danni cagionati dalla circolazione all'estero di veicoli im

matricolati in Italia, invece, l'obbligo di provvedere al risarcimen

to compete al corrispondente ufficio dello Stato in cui si è verifi

cato il sinistro, salvo, ovviamente, il rimborso da parte del

l'U.C.I. Ed è argomento estraneo alla presente controversia quello attinente alle conseguenze che, nei rapporti tra l'U.C.I. e l'impre sa assicuratrice del veicolo, si verificano quando questa sia posta in liquidazione coatta, essendo sufficiente il rilievo che a tali rap

porti è del tutto estraneo il fondo di garanzia.

L'accoglimento del motivo esaminato comporta l'assorbimento del secondo (per altro anch'esso fondato, contestandosi che la ri

corrente possa essere considerata impresa designata, ai sensi del

l'art. 20 cit.).

Petanto, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice, che si designa nel Tribunale di Gorizia, il quale

provvederà a nuovo esame della cotroversia attenendosi al se

guente principio di diritto: « l'obbligo del fondo di garanzia per le vittime della strada di provvedere al risarcimento dei danni

nelle ipotesi previste dall'art. 19 1. 24 dicembre 1969 n. 990 (nel testo modificato con la novella del 26 febbraio 1977 n. 39), ri

guarda i sinistri per i quali opera il sistema dell'assicurazione ob

bligatoria e sussiste, dunque, solo per i danni causati dai veicoli e natanti, ancorché immatricolati all'estero, circolanti nel territo

rio e, rispettivamente, nelle acque territoriali della repubblica ita

liana, non .anche per i danni cagionati in uno Stato estero dalla

circolazione di veicoli o natanti immatricolati e assicurati in Ita

lia. Pertanto, il fondo non è tenuto al risarcimento di tali danni

neppure nel caso in cui la società italiana assicuratrice del veicolo

circolante all'estero sia stata posta in liquidazione coatta, non ap

plicandosi il disposto di cui alla lett. c) della norma suddetta.

(Omissis).

CORTE DI CASSAZIONE; Sezione i civile; sentenza 20 no

vembre 1982, n. 6254; Pres. Tamburrino, Est. Caturani, P.M.

Grossi (conci, conf.); Fall. soc. Quoram (Avv. Vitucci) c.

Sacchetti e altri. Cassa Trib. Roma 30 maggio 1981.

Esecuzione forzata in genere — Azione esecutiva promossa da

istituti di credito fondiario — Ordinanza del giudice dell'ese

cuzione di nomina di un custode in sostituzione del curatore

del fallimento del mutuatario — Opposizione del curatore —

Ammissibilità — Sentenza che decide sull'opposizione — Ri corribilità per cassazione (Cost., art. Ill; cod. proc. civ., art.

66, 559, 617; r. d. 16 luglio 1905 n. 646, t. u. sul credito fon

diario, art. 42). Fallimento — Credito fondiario — Sostituzione del curatore del

fallimento del mutuatario con custode nominato dal giu dice dell'esecuzione — Esclusione (Cod. proc. civ., art. 66, 559; r. d. 16 luglio 1905 n. 646, art. 42; r. d. 16 marzo 1942 n. 267,

disciplina del fallimento, art. 88).

Il curatore del fallimento può proporre opposizione avverso l'or

dinanza del giudice dell'esecuzione che lo abbia sostituito, a

norma dell'art. 66 c.p.c., nella custodia dell'immobile del falli

to, assoggettato alla procedura esecutiva individuale per credito

fondiario ex art. 42 r. d. n. 646/1905, e contro la sentenza pro nunciata sull'opposizione è ammissibile il ricorso per cassazio

ne ai sensi dell'art. 111 Cost. (1)

(1) Nel senso che l'ordinanza di sostituzione del custode dei beni

pignorati non è suscettibile di impugnativa v. Cass. 19 marzo 1979, n.

1606, Foro it., 1979, I, 933, con nota di A. Proto Pisani. Sulla rilevanza della qualificazione dell'azione (opposizione all'ese

cuzione o agli atti esecutivi) ai fini dell'identificazione dell'impugna zione proponibile v. Cass. 8 gennaio 1981, n. 165, id., Rep. 1981, voce Esecuzione forzata in genere, n. 74; 26 giugno 1980, n. 4021, id., Rep. 1980, voce cit., n. 73; 19 gennaio 1980, n. 448, ibid., n. 72;

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