sezione I civile; sentenza 23 settembre 2002, n. 13839; Pres. Olla, Est. Felicetti, P.M. Sepe(concl. conf.); Comune di Milano (Avv. Pirocchi, Savasta, Surano) c. Guzzo. Conferma Pret.Milano 12 gennaio 1999Source: Il Foro Italiano, Vol. 127, No. 4 (APRILE 2004), pp. 1249/1250-1251/1252Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23199168 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 23 set
tembre 2002, n. 13839; Pres. Olla, Est. Felicetti, P.M. Sepe
(conci, conf.); Comune di Milano (Avv. Pirocchi, Savasta,
Surano) c. Guzzo. Conferma Pret. Milano 12 gennaio 1999.
Notificazione e comunicazione di atti civili — Notificazione a mezzo posta — Dichiarazione di incostituzionalità — Ef
fetti nel tempo —
Fattispecie (Cost., art. 136; cod. proc. civ., art. 149; 1. 11 marzo 1953 n. 87, norme sulla costituzione
e sul funzionamento della Corte costituzionale, art. 30; 1. 20
novembre 1982 n. 890, notificazione di atti a mezzo posta e di
comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di
atti giudiziari, art. 8).
La dichiarazione di illegittimità costituzionale di una legge in
veste anche le fattispecie anteriori alla pronuncia di incosti
tuzionalità, con i soli limiti derivanti dall'esaurimento dei
rapporti giuridici, nonché dal graduale formarsi del giudi cato e delle preclusioni nell'ambito del processo; pertanto è
nulla la notificazione effettuata senza gli adempimenti in
trodotti nella disciplina delle notificazioni a mezzo posta da
Corte cost. n. 346 del 1998. (1)
Svolgimento del processo. — Con sei distinti verbali di ac
certamento venivano contestate a Guzzo Massimo altrettante
violazioni del codice della strada. Di tali infrazioni la n. 2931139307 veniva contestata personalmente; le altre cinque (nn. 1930247633; 1090244230; 1940061465; 1940065395; 1940067347) mediante notifica a mezzo del servizio postale per
compiuta giacenza, ai sensi dell'art. 8, 2° e 3° comma, 1. n. 890
del 1982. Non avendo il Guzzo provveduto al pagamento delle
sanzioni in misura ridotta né a proporre ricorso, l'amministra
zione comunale di Milano riteneva che i verbali avessero acqui stato valore di titolo esecutivo ai sensi dell'art. 203 cod. strada e
disponeva l'esazione delle sanzioni a mezzo ruoli attraverso l'e
sattoria comunale.
Il Guzzo, con atto depositato presso la Pretura di Milano il 30
ottobre 1998, proponeva ricorso ex art. 22 1. n. 689 del 1981 av
verso l'avviso di mora con il quale gli era stato richiesto il pa
gamento della somma di lire 1.400.832, deducendo di non avere
mai ricevuto la notifica dei verbali.
Istituito il contraddittorio il pretore, con sentenza depositata il
12 gennaio 1999, accoglieva l'opposizione relativamente ai ver
bali notificati ai sensi dell'art. 8 1. n. 890 del 1982, per essere la
relativa notifica nulla, secondo quanto stabilito dalla sentenza n.
346 del 1998 della Corte costituzionale (Foro it., 1998,1, 2601), che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art.
8 1. n. 890 del 1982. Avverso tale sentenza il comune di Milano ha proposto ricor
so a questa corte, con atto notificato al Guzzo ai sensi dell'art.
140 c.p.c., con affissione dell'avviso e deposito avvenuti in data
17 febbraio 2000 e spedizione della raccomandata in data 19
febbraio 2000. Il Guzzo non ha controdedotto.
Motivi della decisione. — Con il ricorso si denunciano la
violazione dell'art. 136 Cost.; dell'art. 30 1. n. 87 del 1953; del
l'art. 201 d.leg. n. 285 del 1992; dell'art. 8 1. n. 890 del 1982, come modificato dalla sentenza n. 346 della Corte costituzio
nale, nonché vizi motivazionali.
Si deduce al riguardo che la sentenza impugnata avrebbe er
roneamente ritenuto nulle le notificazioni effettuate a mezzo del
( 1 ) Con la sentenza in epigrafe la Corte di cassazione si pronuncia di nuovo sugli effetti di Corte cost. 346/98, Foro it., 1998,1, 2601, e Cor riere giiir., 1998, 1428, con nota di R. Caponi, La sentenza della Corte
costituzionale sulle notifiche per posta: processi in corso e rapporti esauriti.
Per una precedente pronuncia sul tema, v. Cass. 1° febbraio 2002, n.
1277, Foro it., 2002,1, 2445. La Corte di cassazione conferma di nuovo
che, se oggetto della dichiarazione d'incostituzionalità è una norma
processuale, gli effetti della pronuncia della Corte costituzionale sono ben più penetranti del semplice intervento, nel corso del processo, di una nuova legge processuale ad applicazione immediata, ma non retro attiva. Con riferimento alla fattispecie de qua, ciò comporta che la nuo va disciplina vale non solo come modello di condotta delle notificazio ni da effettuare in futuro nel corso ulteriore del processo, ma anche come criterio di valutazione delle notificazioni già effettuate in passato nel processo ancora in corso, se non sono maturate preclusioni proces suali sul punto: in questo senso, v. anche Cass. 14 novembre 2000, n.
14744, id., 2001,1, 1984.
Il Foro Italiano — 2004.
servizio postale, per essere state èffettuate senza gli adempi menti «introdotti nella disciplina delle notificazioni a mezzo del
servizio postale dalla sentenza della Corte costituzionale n. 346
del 1998», che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del
l'art. 8, 2° comma, 1. n. 890 del 1982 nella parte in cui non pre vedeva che delle modalità della notifica e del deposito dell'atto
presso la casa comunale si desse notizia al destinatario mediante
raccomandata, nonché del 3° comma, nella parte in cui prevede va che il piego fosse restituito al mittente, in caso di mancato
ritiro, dopo dieci giorni dal deposito. Secondo il comune ricorrente, in base al principio tempus re
git actum, le notifiche dovevano ritenersi regolari, per essere
state effettuate in conformità della legge vigente all'epoca in cui
furono effettuate. Comunque la sentenza impugnata non avrebbe
considerato che, secondo l'art. 201 cod. strada, l'estinzione del
l'obbligazione di pagamento della sanzione amministrativa con
segue solo alla completa omissione della notificazione nel ter
mine decadenziale di centocinquanta giorni, mentre l'effettua
zione della notifica secondo la legge del tempo in cui è effet
tuata esaurirebbe la fattispecie, ponendola al riparo dall'appli cazione retroattiva delle sentenze della Corte costituzionale.
L'irregolarità della notifica potrebbe — secondo il ricorrente —
unicamente impedire il decorso per il destinatario del termine
per l'esercizio delle facoltà accordategli dalla legge e, in parti colare, per l'opposizione avverso il verbale di accertamento.
Il ricorso è infondato.
A norma dell'art. 136 Cost., quando viene dichiarata l'ille
gittimità costituzionale di una legge, questa «cessa di avere effi
cacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione».
In aderenza a tale statuizione costituzionale, l'art. 30 1. n. 87 del
1953, dopo avere disposto in ordine alla pubblicazione della
sentenza ed alla comunicazione alle camere «affinché, ove lo
ritengano necessario, adottino i provvedimenti di loro compe tenza», statuisce a sua volta che «le norme dichiarate incostitu
zionali non possono avere applicazione dal giorno successivo
alla pubblicazione della decisione».
Queste disposizioni comportano l'applicabilità della declara
toria di illegittimità costituzionale della norma a tutti i rapporti non ancora «esauriti», operando tale declaratoria in modo diffe
rente dall'abrogazione, dalla quale si differenzia per presuppo sti, natura ed effetti.
La dichiarazione di illegittimità costituzionale, infatti, a diffe renza dall'abrogazione, ha per presupposto l'invalidità della
legge, in quanto viziata dall'essere in contrasto con un precetto costituzionale. Ha efficacia invalidante. È assimilabile all'an
nullamento. Rende, in base all'art. 136 Cost., la norma dichia
rata incostituzionale — sia essa di natura sostanziale, procedi mentale o processuale
— non più applicabile ai rapporti sub in
dice, ancorché riguardanti situazioni anteriori alla pronuncia di
incostituzionalità, salvi gli effetti dei giudicati già formatisi, nonché delle decadenze e delle prescrizioni verificatesi e non
direttamente investite nei loro presupposti normativi dalla pro nuncia di incostituzionalità.
Pertanto la regola tempus regit actum, riguardante la succes
sione delle leggi nel tempo, non è riferibile alla illegittimità co
stituzionale, in quanto non è una forma di abrogazione, ma è una conseguenza della invalidità della legge (Cass., sez. un., 9
aprile 1984, n. 2274, id., 1984, I, 1228), che ne comporta, se
condo la normativa sopra riportata, l'efficacia retroattiva, nel
senso che investe anche le fattispecie anteriori alla pronuncia di
incostituzionalità, con i limiti derivanti dal coordinamento fra il
principio enunciato negli art. 136 Cost, e 30 1. n. 87 del 1953 e
le regole che disciplinano il definitivo consolidamento dei rap
porti giuridici e il graduale formarsi del giudicato e delle pre clusioni nell'ambito del processo.
In particolare, sin dalla sopra menzionata sentenza delle se
zioni unite di questa corte, è stato affermato il principio, succes
sivamente consolidatosi, valevole per le norme processuali ma
anche per quelle procedimentali, secondo il quale non è consen
tito distinguere tra applicazione diretta — riferita cioè alla for
mazione dell'atto secondo la norma poi dichiarata illegittima —
e applicazione indiretta — riferita al mero controllo sull'atto in
precedenza compiuto —
giacché anche in tale ultimo caso il
giudice non può ritenere legittima un'attività svoltasi in con
formità di una norma dichiarata incostituzionale.
La retroattività delle sentenze di illegittimità costituzionale, nei sensi anzi detti, costituisce ormai ius reception ed è stata da
ultimo riaffermata sia dalle sezioni unite civili che dalle sezioni
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PARTE PRIMA
unite penali di questa corte (rispettivamente con le sentenze 19
novembre 2001, n. 14541, id., Rep. 2001, voce Acque pubbli
che, n. 67, e 28 gennaio 1998, Budini, id.. Rep. 1998. voce Mi
sure cautelari personali, n. 217). In materia di sanzioni amministrative relative alla circolazio
ne stradale l'art. 201 cod. strada prevede che il verbale di ac
certamento, ove non abbia potuto avere luogo la contestazione
immediata, deve essere notificato entro centocinquanta giorni dall'accertamento o dall'identificazione del trasgressore, prov vedendosi con le modalità previste dal codice di procedura ci
vile. In caso contrario l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue (art. 201, ultimo comma).
Nel caso di specie il pretore ha accertato che una parte dei
verbali di contestazione risultavano notificati ai sensi dell'art. 8
1. n. 890 del 1982, per compiuta giacenza, sulla base cioè della
normativa dichiarata incostituzionale con sentenza n. 346 del
1998 della Corte costituzionale, ed ha pertanto accolto l'opposi zione in relazione a tali verbali, ritenendo l'invalidità delle noti
fiche effettuate.
Tale statuizione risulta conforme ai principi sopra esposti, dovendo il giudice, in base ad essi, in sede di opposizione, di fronte alla deduzione dell'invalidità della notificazione dei ver
bali di accertamento, valutare — come ha fatto — la regolarità della loro notifica facendo applicazione della sentenza dichiara
tiva dell'illegittimità costituzionale della normativa in base alla
quale essa fu effettuata. Il rapporto non può, infatti, considerarsi
«esaurito», essendo consentita la deduzione dell'invalidità della
notifica dei verbali con opposizione successiva alla notifica
della cartella emessa per l'esazione delle sanzioni conseguenti alla violazione contestata.
La mancanza di responsabilità dell'amministrazione per l'es
sersi così verificata una nullità non emergente dalla normativa
in vigore all'epoca della notifica, non può condurre a conclu
sioni diverse, prescindendo il meccanismo delle pronunce di in
costituzionalità da giudizi di responsabilità nell'applicazione delle norme in seguito dichiarate incostituzionali.
Il ricorso va pertanto rigettato.
CORTE D'APPELLO DI MILANO; ordinanza 26 giugno 2003; Pres. Mariani; Associazione Mamme antifasciste del
Leoncavallo per i centri sociali autogestiti - Onlus (Avv. Mu
nari, Pezzi, De Michele) c. Soc. L'Orologio (Avv. Lombar
di, Pisapia).
CORTE D'APPELLO DI MILANO;
Esecuzione provvisoria e sospensione dell'esecuzione —
Sentenza appellata — Sospensione dell'efficacia esecutiva — Gravi motivi — Configurabilità — Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 283).
Sussistono gravi motivi per sospendere la provvisoria esecuto
rietà di una sentenza che abbia disposto il rilascio di un im
mobile, qualora la sua esecuzione esponga l'appellante ad un
pregiudizio speciale e sproporzionato, consistente nell'im
possibilità di continuare a svolgere un'attività di valore so
ciale e di utilità culturale che soddisfa i bisogni primari della
persona, riconosciuti e tutelati dall'ordinamento (nella spe cie, si trattava di un immobile adibito a «centro sociale»). ( 1 )
( 1) Nella fattispecie il rilascio riguardava un immobile occupato abu sivamente dal noto centro sociale Leoncavallo. Sulla base di analoghe considerazioni, Trib. Milano 27 giugno 1990, Foro it.. 1991, II, 175, ha riconosciuto l'applicabilità dell'attenuante dei motivi di particolare valore morale o sociale in relazione al reato di resistenza a pubblico uf ficiale commesso da giovani frequentatori dello stesso centro sociale in occasione dello sgombero forzato di altri immobili, abusivamente oc
cupati in precedenza (in margine a tale vicenda, v. anche Tar Lombar
II Foro Italiano — 2004.
Ritenuto che, nel decidere sulla chiesta inibitoria, occorre te
nere conto dei contrapposti interessi delle parti, e quindi del
l'interesse della proprietà ad ottenere l'immediato rilascio del
l'ex stamperia di via Watteau 7 e di quello dell'associazione
appellante a non subire un pregiudizio sproporzionato dall'ese
cuzione della sentenza impugnata e ad ottenere il differimento
della riconsegna almeno fino alla pronuncia della sentenza di
appello; ritenuto che non sembra che L'Orologio s.r.l. abbia un im
dia, sez. I, 26 luglio 1994, n. 743, id., Rep. 1995, voce Requisizioni, n.
6, e Trib. amm. reg., 1994,1, 3627). L'ordinanza in epigrafe si inserisce nell'orientamento giurispruden
ziale secondo cui, nella valutazione dei «gravi motivi» che possono giustificare la sospensiva ai sensi dell'art. 283 c.p.c. (come novellato dalla 1. 353/90), la delibazione della probabile fondatezza della decisio
ne impugnata abbia una rilevanza minima, se non addirittura nulla.
Nello stesso ordine di idee, v. App. Milano 5 maggio 2000, Foro it.,
Rep. 2002, voce Esecuzione provvisoria, n. 5; App. Firenze 23 aprile 1997, id., Rep. 1998, voce Appello civile, n. 86 (e Giur. il., 1998. 1408, secondo la quale i gravi motivi cui fa riferimento l'art. 283 c.p.c. non
attengono né al probabile esito positivo dell'appello, né all'effetto con
seguente ex lege alla provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, ma devono consistere in un ulteriore effetto pregiudizievole che derivi dall'attesa della pronunzia di secondo grado); App. Milano 28 novem bre 1995, Foro it., Rep. 1997, voce Esecuzione provvisoria, n. 15, in tema di tutela del marchio (secondo la quale i gravi motivi di cui alla citata norma sono ravvisabili o nella grave erroneità della sentenza im
pugnata o nella irreparabilità dei pregiudizi, non suscettibili di ristoro
per equivalente pecuniario, che il soccombente dimostri possano deri
vargli dalla sua esecuzione); nonché, App. Milano, ord. 18 dicembre
1996, Questione giustizia, 1997, 236, con commento di R. Rordorf
(secondo cui, anche alla luce della modifica dell'originaria locuzione «fondati motivi» in quella «gravi motivi», intervenuta nel corso dei la vori parlamentari sulla riforma processuale ex I. 353/90. gli elementi da delibare in sede di sospensiva non devono riguardare il merito della
controversia, salvo il caso di erroneità evidente della pronunzia appel lata, ma «soprattutto ... conseguenze della decisione», e cioè il peri colo che dall'eventuale esecuzione di essa possa derivare per l'appel lante un danno «potenzialmente irreversibile»).
Di diverso avviso, nel senso che ai fini della configurabilità dei gravi motivi in discorso si deve considerare anche il c.d. fumus boni iuris, ovvero la probabile fondatezza (o meno) dell'appello, oltre che l'esi
genza di contemperare i contrapposti interessi delle parti, v., invece,
App. Bari 28 gennaio 1999, Foro it.. Rep. 2000, voce cit., n. 9 (la qua le, in presenza del fumus, ritiene sussistenti i gravi motivi per l'inibito ria nel caso in cui l'esecuzione — riguardante nella specie il rilascio di un immobile promesso in vendita — possa determinare nella sfera pa trimoniale dell'appellante ripercussioni negative non proporzionate al
vantaggio della controparte); App. Lecce-Taranto 22 gennaio 1999.
ibid., n. 6; App. Venezia 26 aprile 1996, id., Rep. 1998, voce Assicura
zione (contratto), n. 213 (e Arch, circolai., 1998, 461, con nota di G.B.
Agrizzi); App. Firenze 21 dicembre 1995, Foro it., Rep. 1996, voce
Appello civile, n. 64; 19 novembre 1995, ibid., voce Esecuzione provvi soria, n. 10 (riportata per esteso in Toscana giur., 1996, 335, con nota di G. Sbaraglio, secondo la quale i gravi motivi di cui all'art. 283
c.p.c. vanno valutati sia con riferimento alle ragioni di merito dell'im
pugnazione, ancorché con cognizione sommaria, sia tenendo presente una valutazione comparativa della reciproca posizione delle parti); Trib. Roma 31 ottobre 2000. Foro it., Rep. 2001, voce cit., n. 9, e, da
ultimo, App. Bari, ord. 31 gennaio 2003, Rass. locazioni, 2003, 275, con nota di V. Amendolagine (che, nell'ipotesi di sentenza di rilascio
riguardante un immobile abitativo, considera rilevante, oltre alla con trovertibilità dei motivi della pronunzia impugnata, la «estrema diffi coltà» per l'appellante di reperire un'altra abitazione, attesa la penuria e l'alto costo degli appartamenti offerti in locazione).
V. anche App. Napoli 10 dicembre 1997, Foro it., Rep. 2000, voce
cit., n. 11, che ha sospeso, ritenendo sussistenti gravi motivi, l'esecu zione di una sentenza di condanna dell'Enel alla demolizione di una cabina di trasformazione realizzata davanti ad una proprietà privata, in considerazione dell'impossibilità o, comunque, dell'estrema difficoltà di garantire in altro modo, in tempi ragionevolmente brevi, il servizio
pubblico di erogazione dell'energia elettrica, e della sproporzione tra il
grave pregiudizio pubblico a ciò conseguente ed il danno derivante al
privato dal ritardo nell'esecuzione. In dottrina, per la rilevanza anche del profilo del fumus boni iuris,
nell'ottica di un inquadramento dell'inibitoria ex art. 283 e 351 c.p.c. nell'ambito della tutela cautelare, strumentale rispetto alla sentenza
(d'appello) a cognizione piena, v„ in particolare, A. Proto Pisani, La nuova disciplina del processo civile, Napoli, 1991, 196: Id., Appunti sul valore della cognizione piena, in Foro it., 2002, V, 65, spec. § 6; non
ché, tra gli altri, S. Chiarloni, in Provvedimenti urgenti per il processo civile a cura di G. Tarzia-F. Cipriani, Padova. 1992, 162; C. Consolo
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