+ All Categories
Home > Documents > Sezione I civile; sentenza 24 aprile 1962, n. 818; Pres. Lonardo P., Est. Passanisi, P. M. Trotta...

Sezione I civile; sentenza 24 aprile 1962, n. 818; Pres. Lonardo P., Est. Passanisi, P. M. Trotta...

Date post: 27-Jan-2017
Category:
Upload: dolien
View: 216 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
6
Sezione I civile; sentenza 24 aprile 1962, n. 818; Pres. Lonardo P., Est. Passanisi, P. M. Trotta (concl. conf.); Zim Israel Navigation (Avv. Contaldi, Maresca, Vernetti) c. Ditta Ferrari &Gugenheim (Avv. Bianchetti), Soc. agenzia marittima Avigdor Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 9 (1962), pp. 1711/1712-1719/1720 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23150904 . Accessed: 25/06/2014 08:06 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.20 on Wed, 25 Jun 2014 08:06:55 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
Transcript
Page 1: Sezione I civile; sentenza 24 aprile 1962, n. 818; Pres. Lonardo P., Est. Passanisi, P. M. Trotta (concl. conf.); Zim Israel Navigation (Avv. Contaldi, Maresca, Vernetti) c. Ditta

Sezione I civile; sentenza 24 aprile 1962, n. 818; Pres. Lonardo P., Est. Passanisi, P. M. Trotta(concl. conf.); Zim Israel Navigation (Avv. Contaldi, Maresca, Vernetti) c. Ditta Ferrari&Gugenheim (Avv. Bianchetti), Soc. agenzia marittima AvigdorSource: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 9 (1962), pp. 1711/1712-1719/1720Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23150904 .

Accessed: 25/06/2014 08:06

Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at .http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp

.JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range ofcontent in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new formsof scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected].

.

Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to IlForo Italiano.

http://www.jstor.org

This content downloaded from 195.34.79.20 on Wed, 25 Jun 2014 08:06:55 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 2: Sezione I civile; sentenza 24 aprile 1962, n. 818; Pres. Lonardo P., Est. Passanisi, P. M. Trotta (concl. conf.); Zim Israel Navigation (Avv. Contaldi, Maresca, Vernetti) c. Ditta

1711 PARTE PRIMA 1712

questo 6 tanto meno stipulazione di un nuoyo contratto

di lavoro, in quanto tale comportamento era manifesta

mente incompatibile con la volontä, di rinnovare il vecchio

rapporto o di costituirne uno nuovo. N6, oontro tale inter -

pretazione della implioita volontä delle parti, vale obiet

tare che e stata oorrisposta 1'indennitä di lioenziamento,

e, per giunta, in epoca in cui manifestamente non poteva

pensarsi a frode in danno del lavoratore. Infatti, se l'inden

nitä non fosse stata oorrisposta, non si sarebbe neppure

presentato il minimo dubbio interpretativo al riguardo

(anzi non sarebbe sorta questa causa) ; mentre a far rite

nere contro legge il comportamento della Societä non o

indispensabile, come essa ritiene, che si sia voluto frodare, nel senso prospettato, il prestatore d'opera, essendo suffi

cients il fatto che sia stata frazionata l'anzianita di servizio

del lavoratore, nonostante non vi sia stata risoluzione del

rapporto di lavoro e novazione di esso. Peraltro, nel caso

concreto, la stessa ricorrente finisce per confessare che un

interesse essa aveva a tale frazionamento e a corrispondere al Palazzolo 1'indennitä di anzianitä al 31 dicembre 1934, in quanto i nuovi azionisti non intendevano addossarsi

l'onere della liquidazione delle indennitä di anzianitä degli

operai della Ponte Lambro, dipendente dagli anni di ser

vizio giä prestati. Per le stesse ragioni non puõ aver rilievo

la circostanza che il Palazzolo abbia riscosso 1'indennitä, di

anzianitä spettantegli al 31 dicembre 1934 e abbia rila

sciato, al riguardo, quietanza liberatoria, peraltro impu

gnata nei termini previsti dall'art. 2113 cod. civ. Per la

suesposta interpretazione data dalla Corte di merito al

complessivo comportamento delle parti, nel senso che il

rapporto di lavoro continuava come prima, il Palazzolo era certo che la sua anzianitä, non avrebbe potuto essere

frazionata al momento della vera risoluzione del rapporto di lavoro, cosicchö logico appare l'aver ritenuto che la

riscossione da parte del lavoratore della indennitä non

poteva essere allora considerata da parte sua che come un

anticipo sulla futura indennitä che gli sarebbe spettata in

base alia complessiva ed effettiva durata del rapporto. Infine logico e anche l'argomento dedotto dai Giudici del

merito a conferma della loro tesi, con riguardo alia circo stanza che 1'indennitä venne pagata nell'aprile del 1935 e non entro il 31 dicembre 1934. Invero, se 1'indennitä fosse stata corrisposta prima di tale ultima data, fissata per la risoluzione del rapporto in base al licenziamento intimato, si sarebbe potuto pensare a una conferma del licenzia

mento, ma la corresponsione effettuata con ritardo la

sciava, invece, comprendere che essa avveniva non in

dipendenza della risoluzione del contratto, ma solo per volontä dei nuovi azionisti e per il loro suaccennato interesse.

In sostanza nel ricorso si assume che, per il semplice fatto d'essere stata pagata 1'indennitä di anzianitä, con rilascio di regolare quietanza da parte del prestatore d'opera, si dovrebbe ritenere essersi risolto il rapporto di lavoro con inizio di altro del tutto identico. Senonche, di fronte all'accertamento su esposto dei Giudici del merito, insin dacabile in questa sede perche motivato adeguatamente e immune da vizi logici e da errori di diritto, che non vi e

stata, nel caso concreto, reale ed effettiva cessazione del

rapporto di lavoro con novazione dello stesso, il pagamento della indennitä di anzianitä, perde ogni valore, altrimenti verrebbe davvero frustrato il diritto inderogabile del lavo ratore alla infrazionabilitä, dell'anzianita, e alia conseguente determinazione proporzionale della indennitä relativa.

(Omissis) Per questi motivi, rigetta, ecc.

GORTE SÜPBEMA DI CASSAZIONE.

I

Sezione I civile ; sentenza 24 aprile 1962, n. 818 ; Pres.

Lonardo P., Est. Passanisi, P. M. Trotta (concl.

conf.) ; Zim Israel Navigation (Avv. Contaldi, Ma

resca, Vernetti) c. Ditta Ferrari & Gugenheim (Avv.

Bianchetti), Soc. agenzia marittima Avigdor.

(Oassa App. Genova 4 giugno 1959)

Nolegjjio c trasporto per acqua e per aria -— Tras

porto marittimo diseiplinato ila Icyye straniera — Polizza di carieo — Clausola onerosa — Spe cilica approvazione per iscritto — Necessita (Cod.

civ., art. 1341, 1342). Iiiipuj|iiazioiii in materia civile — Plurality di parti

— Capi autonomi di sentenza — Termine acce

leratorio per l'iiiipufjiiazioiie — Decorrenza

Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 325, 327, 332, 333,

343).

Ancorckb il contralto di trasporto sia regolato dalla legge straniera, la clausola die esclude la responsabilitä del

vettore per il ritardo, contenuta nella polizza di carieo, e valida solo se sia. approvata specificamente per iscritto

ai sensi degli art. 1341 e 1342 cod. civile. (1) Se la sentenza consta di piii capi, a ciascuno aei quali sono

interessate diverse parti, la sua notificazione fa decorrere

i termini acceleratori delV impugnazione sol per le parti istanti e destinatarie della notificazione medesima. (2)

II

Sezione I civile; sentenza 5 marzo 1961, n. 683 ; Pres.

Verzi P., Est. Pece, P. M. Maccakone (concl. conf.) ; Soc. fondo assic. fra agricoltori - F.a.t.a. (Aw. Regard) c. Soc. Costa (Aw. Menghini).

(Oonferma App. Genova 3 maggio 1960)

Noleggio e trasporto per acqua e per aria — Tras

porto marittimo diseiplinalo da legge stra

niera — Polizza di carieo — Clausola onerosa

coniorme a legge straniera — Mancata appro vazione per iscritto — Irrilevanza — Fattispecie

(Cod. civ., art. 1341, 1342).

Ove il contratto di trasporto sia regolato dal O.o.g.s.a. (Carriage of Goods by Sea Act U.S.A.) americano, la clausola di limitation of action, ehe vi si uniformi, contenuta nella polizza di carico rilasciata negli Stati Uniti d'Ame

rica, & valida nell'ordinamento giuridico italiano, ancorclie non sia approvata specificamente per iscritto ai sensi

degli art. 1341 e 1342 cod. civile. (3)

(1,3) II contrasto fra le due sentenze della I Sezione civile della Cassazione e evidente : la sent. n. 818 del 1962 ha ritenuto applieabile alia clausola onerosa, contenuta nella polizza di ca rico, l'art. 1341 cod. civ., sebbene il contratto di trasporto fosse regolato dalla legge straniera, sulla base di precedenti ge nerici e piuttosto remoti (Cass. 30 marzo 1955, n. 934, Foro it., 1955, I, I486, con nota di richiami; 31 ottobre 1956, n. 4101, id., Rep. 1956, voce Noleggio, n. 139; cui, adde, genericamente, a

proposito dell'applicabilitA degli art. 1341 e 1342 cod. civ. alia

polizza di carico, Trib. Napoli 25 novembre 1957, id., Rep. 1959, voce cit., n. 33, annotata da Scotti, in Riv. dir. navig., 1958, II, 271), senza far cenno della sent. 683 del 1961, ehe e giunta ad opposta conclusione attraverso ampia ed esauriente motivazione.

Nella ripetuta sent. n. 683, infatti, la Suprema corte, alia stregua dell'art. 26 delle disposizioni della legge in generale, ha ritenuto valida, pur in mancanza della specifica approvazione scritta, la clausola onerosa inserita nella polizza di carico rila sciata all'estero perche la lex loci (nella specie, Carriage of Goods by Sea act U.S.A.), in conformitä della quale detta clausola era stata redatta, non annoverava norme analoghe a quelle contenute negli art. 1341 e 1342 cod. civile.

This content downloaded from 195.34.79.20 on Wed, 25 Jun 2014 08:06:55 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 3: Sezione I civile; sentenza 24 aprile 1962, n. 818; Pres. Lonardo P., Est. Passanisi, P. M. Trotta (concl. conf.); Zim Israel Navigation (Avv. Contaldi, Maresca, Vernetti) c. Ditta

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

I

La Corte, ecc. —- (Omissis). Con il secondo motivo la

Zim lamenta la violazione e la falsa applicazione degli art. 1176 cod. civ. e 421, 422 e 423 cod. nay. e censura la

sentenza impugnata per avere, in base ad una erronea, a suo dire, nozione della colpa, ravvisato una colpa grave, anziche una colpa lieve, neirinadempimento, da parte del

vettore, dell'obbligo di usare la normale diligenza nell'ap prontare la nave in stato di navigabilitä e, conseguente

jinente, non applicato la clausola della polizza relativa al

'esonero da responsabilitä per i danni derivanti dal ri

tardo; clausola, invece, valida sia per l'art. 1229 cod.

civ., sia per l'art. 424 cod. nav., sia per l'art. 1341 cod. civ., le cui prescrizioni devono ritenersi inoperanti rispetto ai

contratti conclusi, come quello in esame, da stranieri al l'estero.

Le censure non hanno fondamento. La sentenza im

pugnata 6 giunta all'affermazione della colpa grave della Zim dopo aver precisato in punto di fatto tutte le circo

stanze dalle quali risultava, con evidente apprezzamento di merito insindacabile in questa sede, che la ricorrente era stata gravemente negligente, non avendo usato quel

grado minimo di diligenza che ogni vettore deve usare

perclic la nave sia apprestata in istato di navigabilitä. Quanto alla esattamente ritenuta non applicabilitä della

clausola della polizza di carico relativa all'esonero della

responsabilitä del vettore per danni derivanti dal ritardo e sufficiente ricordare clie questa Corte suprema lia avuto occasione di affermare clie la disposizione dell'art. 1341 cod. civ., secondo la quale e richiesta la specifica appro

11 principio, secondo il quale la clausola onerosa, inserita nella polizza di carico, e valida, nonostante la mancata approva zione per iscritto, ove la lex loci, regolatrice della forma del con tratto di trasporto, non contenga disposizioni analoglie agli art. 1341 e 1342 cod. civ., giä desumibile dalla sent. n. 934 del 1055, & stato affermato, pure, dalla Corte d'appello di Genova, con sent. 27 giugno 1957, Foro it., Rep. 1959, voce eit., nn. 43, 44 (annotata da II. Maresca, in Dir. maritt., 1958, 500) e da Cass. 2 maggio I960, n. 968 (Foro it., 1960,1, 736, con nota di richiami, eitata nella motivazione della sent. n. 683 del 1961), in tema di clausola compromissoria contenuta in un contratto di noleggio concluso mediante moduli o formulari e stipulato negli Stati Uniti d'America.

In senso contrario, si 6 espresso, invece, il Tribunale di Genova, con la sent. 8 maggio 1957, id., Rep. 1959, voce cit., u. 34, a tenor della quale la clausola che deroga alia giurisdizione italiana, contenuta in una polizza di carico, deve essere approvata specificamente per iscritto ai sensi degli art. 1341 e 1342 cod.

civ., anche se il contratto sia regolato, nella sua forma e nella sua sostanza, da una legge straniera.

Per qualche riferimento, a proposito dei rapporti fra la Con venzione di Bruxelles e il cod. della navigazione, cons. Cass. 22

giugno 1961, n. 1505, id., 1961, I, 1082, con nota di richiami. Per quanto concerne, infine, il concetto di ordine pubblico

internazionale, cui pure si riferisce la motivazione della sent, n. 683 del 1961, cons, oltre alia cit. sent. n. 968 del 1960, Cass. 2 dicembre 1960, n. 3173, id., Rep. 1960, voce cit., nn. 86, 87, e 30 settembre 1955, n. 2728, id., 1956, I, 552, con nota di D. M.

Bartolomei, entrambe richiamate nella motivazione della ripe tuta sent. n. 683.

(2) Sul principio, ribadito nell'annotata sentenza, secondo il

quale, nei processi con piü parti, qualora la sentenza consti di

molteplici capi di pronuncia, indipendenti tra loro e relativi ad

oggetti diversi, il termine per l'impugnazione non decorre nei confronti di tutte le parti dalla notificazione della sentenza, da

chiunque eseguita, in quanto la decorrenza del termine relativa mente ad una controversia non spiega effetti verso l'altra, che e

regolata da un proprio termine ai fini dell'impugnazione, cons. Cass. 7 dicembre 1961, n. 2787, Foro it., Rep. 1961, voce Impu gnazioni civ., n. 19, richiamata nella motivazione della presente ; 16 marzo 1961, n. 599, ibid., n. 20 ; 28 luglio 1960, n. 2210, id., Rep. 1960, voce cit., n. 33 ; 11 maggio n. 1390 e 26 febbraio n. 559 del 1959, id., Rep. 1959, voce cit., nn. 32, 33, 38 ; 12 agosto 1958, n. 2905, id., Rep. 1958, voce cit., nn. 46, 47 ; 22 maggio 1958, n. 1719, id., 1959, I, 446, con nota critica di Prozzillo.

In tenia di impugnazione incidentale tardiva, v., da ultimo, Cass. 12 maggio 1962, n. 962, retro, 1297, con ampia nota di ri

chiami.

vazione scritta per le clausole particolarmente onerose

predisposte a favore di una parte (nella specie del vettore), e applicabile pure alia polizza di carico (sent. n. 4101 del 31 luglio 1956, Foro it., Rep. 1956, voce Noleggio, n. 139), anche se il contratto di trasporto sia regolato da legge di

versa da quella italiana (sent. n. 934 del 30 marzo 1955,

id., 1955, I, 1486). (Omissis) Pondato, invece, e il ricorso incidentale proposto dalla

Ferrari Gugenbeiin contro il capo della sentenza impugnata relativo alia dichiaraziorie di inammissibilitä dell'appello incidentale ed a sostegno del quale, con l'unico motivo, si deduce la violazione degli art. 332, 333, 335, 342 e 343 cod. proc. civile.

Con detto motivo si deduce che, data la situazione pro cessuale anteriore alia costituzione della Avigdor e data

l'autonomia assoluta della causa riguardante i danni subiti dall'armatrice per il sequestro della nave rispetto alia

causa relativa alia responsabilita del vettore, la Zim, at

tuale ricorrente principale, per le statuizioni a lei sfavo

revoli in ordine alia prima causa, avrebbe potuto proporre

appello principale nei confronti della Avigdor, la quale non le aveva notificato la sentenza, entro il termine di un

anno dalla pubblicazione della sentenza stessa ; conseguen temente, solo dopo la costituzione nel giudizio di appello della Societä Avigdor ed alia richiesta di questa di conferma

della sentenza nel capo relativo ai danni derivanti da se

questro si sarebbe verificata l'ipotesi prevista dall'art. 333

cod. proc. civ., ed il diritto di proporre appello principale si sarebbe convertito nel diritto di proporre appello inci

dentale, mediante comparsa di risposta, comparsa che, ov

viamente, avrebbe potuto essere presentata soltanto alia

prima udienza successiva alia costituzione della Avigdor, ai sensi dell'art. 343, 2° comma, cod. proc. civile.

A dimostrare il fondamento di tale assunto va in primo

luogo ricordato che questa Corte suprema ha ripetuta mente affermato, anche in epoca recente (sent. n. 2787 del

7 dicembre 1961, Foro it., Rep. 1961, voce Irnpugna zioni civ., n. 19), il principio, secondo cui, nei processi con

piu parti, il termine per l'impugnazione decorre nei con

fronti di tutti dalla notificazione della sentenza da chiunque

eseguita, trova applicazione solo quando la decisione incida

su di un unico rapporto giuridico sostanziale o ricorra

un'altra ipotesi di litisconsorzio necessario, e non anche

quando la sentenza consti di piti capi di pronuncia indi

pendenti fra loro e relativi ad oggetti, i quali interessino

solo alcune delle parti in causa ; in questo secondo caso

la decorrenza del termine relativamente ad una contro

versia non spiega effetti sull'altra regolata da un proprio termine ai fini della impugnazione. Risulta dalla stessa

sentenza impugnata : a) che giä in prime cure la posizione della Avigdor, quale rappresentante della armatrice Kes

saria, non vettrice, era stata scissa e resa indipendente dalla posizione della Zim, vettrice; 6) che la sentenza

definitiva del Tribunale aveva determinato la misura del

risarcimento dovuto dalla vettrice Zim alia Ferrari e Gu

genheim per i danni subiti dalla merce e di quello dovuto dalla Ferrari all'armatrice « Kessaria Marine Business », della quale era raccomandataria la Soc. Avigdor, per 1a,

esecuzione del sequestro conservativo sulla nave ; c) che la

sentenza era stata notificata ad iniziativa della Ferrari

alia Zim ; d) che quest'ultima aveva proposto appello prin

cipale notificato alia Ferrari ed alia Avigdor, sempre quale raccomandataria della armatrice ; e) che solo alia prima udienza si erano costituite la Ferrari e la Avigdor e questa ultima dichiarõ di aderire all'appello della Zim per il capo relativo alia condanna di questa e di chiedere, invece, la

conferma del capo di sentenza riguardante il risarcimento

dei danni subiti dall'armatrice « Kessaria » a causa del se

questro della nave ; /) che nella stessa udienza la Ferrari

faceva inserire a verbale riserva di appello incidentale nei

confronti della Avigdor per il secondo capo di sentenza ;

g) che alia seconda udienza, la Ferrari, sciogliendo la ri

serva, con comparsa di risposta comunicata alia Avigdor aveva proposto appello incidentale.

Appare chiaro dalle precisate risultanze e dai gia ricor

dati principi affermati dalla giurisprudenza di questo Su

This content downloaded from 195.34.79.20 on Wed, 25 Jun 2014 08:06:55 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 4: Sezione I civile; sentenza 24 aprile 1962, n. 818; Pres. Lonardo P., Est. Passanisi, P. M. Trotta (concl. conf.); Zim Israel Navigation (Avv. Contaldi, Maresca, Vernetti) c. Ditta

1715 PARTE PRIMA 1716

premo oollegio, ehe la Corte di Genova ha erroneamente

dichiarato Finammissibilitä dell'appello incidentale proposto dalla Ferrari. Infatti, e di ovvia evidenza che, trattandosi

di sentenza con piü capi di pronuncia indipendenti e rela

tivi ad oggetti diversi, che interessavano solo aloune parti in eausa, non avendo la Avigdor notificato la sentenza

alia Ferrari, soltanto dopo la dichiarazione della prima, diretta ad ottenere la conferma del capo indipendente che

la interessava (condanna della Ferrari al risarcimento dei

danni per il sequestro della nave), ebbe a verificarsi la

ipotesi prevista dall'art. 333 cod. proc. civ., e sorse, quindi, il diritto della stessa Ferrari a proporre appello principale, convertito in quello incidentale ai sensi del 2° comma del l'art. 343 stesso codice.

Deve, quindi, annullarsi la sentenza impugnata nel

capo relativo all'inammissibilita dell'appello incidentale

della Ferrari nei confronti della Avigdor e rinviarsi la causa per l'esame di tale impugnazione ad altro giudice di appello, che ben puõ essere altra Sezione della stessa Corte di appello di Genova, la quale provvedera anche sulle spese di questo giudizio.

Per questi motivi, cassa, ecc.

II

La Corte, ecc. — (Omissis). La ricorrente, pur non con

testando che il trasporto marittimo di cui e causa fosse

regolato dal C.o.g.s.a. U.S.A., afferma tuttavia, con il primo mezzo del ricorso, che, poiche le parti interessate al tras

porto stesso, sia nella veste di caricatore e di avente di

ritto al carico (Federconsorzi, che agiva per conto della

Amministrazione per le attivitä assistenziali ed interna

zionali), sia nella veste di vettore (Ditta Costa), erano

tutti soggetti italiani e tale loro qualifica risultava dalle

stesse polizze di carico (attesa la nominativita di queste

ultimo), la Corte di appello avrebbe dovuto ritenere inef

ficace, comeche non approvata specificamente per iscritto, la clausola n. 19 delle polizze, che consacrava la limita

tion of action.

La censura non h fondata. La clausola in questione, aderendo al 4° comma del n. 6 dell'art. 3 del C.o.g.s.a. U.S.A. del 1936, stabiliva che «in qualsiasi caso, il vettore

e la nave saranno esenti da tutte le responsabilita in ri

guardo a perdita o danno, a meno che il procedimento civile

non sia stato iniziato entro l'anno dal] a consegna o dalla

data nella quale le merci avrebbero dovuto essere conse

gnate ».

La ricorrente assume che la clausola della limitation

of action del C.o.g.s.a. U.S.A. pone in essere un vero e

proprio termine di decadenza e, come tale, avrebbe dovuto, nella specie, essere approvata per iscritto specificamente. Postoche, come si e sottolineato, neppure la ricorrente contesta che le parti avevano convenuto l'applicabilita del C.o.g.s.a. al rapporto de quo, il problema giuridico si ac

centrava nel controllare se la clausola di cui sopra fosse stata redatta in una forma giuridicamente possibile se

condo 1'art. 26 delle preleggi italiane, essendo state le po lizze emesse in America.

£ noto che il menzionato art. 26 detta diversi criteri, validi, ciascuno in modo autonomo, a conferire efficacia

all'atto, in quanto alia forma, ai fini del nostro ordinamento

giuridico. E poiche il sistema adottato dall'art. 26 e quello di salvaguardare, in quanto possibile, la validita dell'atto, e sufficiente l'adozione di uno dei criteri indicati nella

sopra menzionata norma di legge perehe l'atto stesso debba

essere ritenuto valido, in quanto alia forma, ai fini dell'ordi

namento giuridico italiano.

Posto ciõ, e poiche e pacifico che il C.o.g.s.a. U.S.A. non

contempla alcuna norma di contenuto corrispondente a

quello degli art. 1341, 1342 cod. civ. e poiche e altrettanto

pacifico che le polizze di carico di cui e causa furono emesse in U.S.A. (Norfolck e New York), esattamente la Corte di

appello ne ha concluso che la clausola relativa alia limi tation of action, essendo stata redatta in aderenza alia lex loci, era da ritenersi valida anche secondo l'ordinamento

giuridico italiano, pur difettando della specifica approva zione scritta di cui al combinato degli art. 1341 e 1342.

Le esposte ragioni assorbono, rendendola non influente

ai fini della esattezza della decisione impugnata, l'altra

questione, sollevata dalla ricorrente, circa la assimilabilitä

0 meno della limitation of action all'istituto italiano dolla

decadenza.

In quanto, poi, alla circostanza, pure sottolineata dalla

ricorrente, clie tutti i soggetti interessati ai trasporti in questione erano italiani, rilevasi clie l'art. 26 delle pre

leggi prevede an ehe la ipotesi che tutti i contraenti abbiano

in comune la legge nazionale, ma, per tale ipotesi, si limita

a dettare clie la predetta legge nazionale costituisce cri

terio idoneo a conferire efficacia all'atto redatto secondo

la forma prevista dalla legge dei contraenti, senza, perõ, conferire a tale criterio (della legge nazionale comune ai

contraenti) prevalenza rispetto agli altri criteri in esso

stesso art. 26 menzionati.

E cioe e sufficiente che l'atto sia valido, quanto alia

forma, secondo una delle leggi previste nell'art. 26 perche se ne debba ritenere la validity anche ai fini dell'ordina

mento giuridico italiano.

E si e giä detto come la limitazione dell'azione sia va

lida secondo la legge americana (che, nella specie, e la

lex loci) anche se la relativa clausola non risulta approvata

specificamente per iscritto.

Ne 1'applicability della legge italiana per la clausola di cui sopra si discute, con la conseguente necessita della

specifica approvazione scritta, puõ ricavarsi dal parti colare, sul quale la ricorrente ha insistito, che le navi vet

trici battevano bandiera italiana, sicche avrebbe dovuto

ritenersi applicabile la legge della bandiera (art. 10 cod.

navigazione). In contrario e sufficiente sottolineare che : 1) l'art. 10

cod. nav. adotta il criterio della legge della bandiera, ma

fa salva la diversa volontä dei contraenti. E, nella specie, la stessa ricorrente riconosce che le parti avevano concor

dato (clausola la delle polizze di carico) di assoggettare i

rapporti alC.o.g.s.a. U.S.A.; 2) aifini dell'art. 10 cod. nav. il

richiamo della legge della bandiera per i contratti di utilizza

zione delle navi e gli aeromobili, deve intendersi limitato alia

regolamentazione delia sostanza delle obbligazioni che de

rivano dai predetti contratti e non si estende anche alia

forma del contratto, la cui legge regolatrice va ricercata

invece secondo i criteri, giä illustrati, di cui alPart. 26 delle

preleggi (sent. n. 934 del 1955 di questa stessa Sezione, Foro it., 1955, I, 1486).

Nella discussione orale, la ricorrente, al fine di sgan ciare, nella specie, la clausola della limitatio of action dal

C.o.g.s.a., ha sviluppato tre argomentazioni. Ha affermato

ciofe che, per le polizze di carico di cui e causa, la limitation

fu concordata con apposita clausola (patto XIX) nella quale non c'e il richiamo al C.o.g.s.a. Anzitutto, tale osservazione e resistita dalla interpretazione data alia clausola in di

scussione dalla sentenza impugnata, la quale, stante la

ampiezza del richiamo al C.o.g.s.a., e di cui al patto I delle

polizze, e stante la aderenza letterale della clausola in di

scussione al n. 6 dell'art. 3 del C.o.g.s.a. stesso,ne ha concluso che la formulazione del patto XIX trovava la sua ragion d'essere, non nel fatto che in mancanza di tale patto, non

sarebbe stata applicabile la limitation of action, ma nel

particolare che le parti, attraverso la formulszione del

patto XIX, avevano inteso, per ragioni pratiche, di riba

dire, specificamente, la limitazione dell'azione.

Inoltre, anche se considerato in modo autonomo, il

patto XIX di polizza si presenterebbe pur sempre stipu late secondo la lex loci, attesoche neppure la ricorrente

contesta che nel sistema giuridico americano mancano di

sposizioni analoghe a quelle di cui agli art. 1341 e 1342 cod.

civ. La ricorrente ha poi affermato che questi ulfcimi arti

coli, nel sistema italiano, non attengono alia forma, ma

alia sostanza del contratto, sicche la norma di diritto in

ternazionale privato applicabile sarebbe quella dell'art. 25 invece che dell'art. 26 delle preleggi.

Anzitutto tale affermazione non e determinante nel l'economia delle dec.isioni, postoche anche l'art. 25 delle

preleggi italiane, invocato dalla ricorrente, ammette che 1 contraenti possano derogare alia propria legge nazionale

This content downloaded from 195.34.79.20 on Wed, 25 Jun 2014 08:06:55 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 5: Sezione I civile; sentenza 24 aprile 1962, n. 818; Pres. Lonardo P., Est. Passanisi, P. M. Trotta (concl. conf.); Zim Israel Navigation (Avv. Contaldi, Maresca, Vernetti) c. Ditta

1717 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 1718

sicche resterebbe pur sempre valida la clausola di limita

zione stipulata secondo la lex loci americana. Inoltre, la

specifica approvazione scritta richiesta dagli art. 1341 e

1342 cod. civ. italiano assurge a forma costitutiva, ma

resta pur sempre attinente al modo come la volontä delle

parti, per essere efficace giuridicamente, deve manifestarsi in

relazione alle clausole previste nei summenzionati articoli.

Ed e pacifico clie l'art. 26 delle preleggi italiane, par lando di forma degli atti, intende riferirsi precisamente al

modo come deve manifestarsi la volontä, diretta a creare

(per gli atti unilaterali) o a concorrere alia formazione degli atti giuridici (per i negozi bilaterali o plurilaterali).

Infine, sempre nella discussione orale, la ricorrente ha

svolto ulteriore argomentazione, secondo cui, nel caso in

esame, il carattere nominativo delle polizze di carico circo

scriverebbe la efficacia della limitation of action ai rapporti diretti tra il vettore emittente e la prenditrice ed intesta

taria delle polizze (Federconsorzi), con esclusione dei rap

porti tra assicuratore e vettore.

Neanche tale affermazione puõ essere condivisa.

Contenendo nei limiti imposti dalla economia della

presente decisione il piii ampio problema circa la oppo nibilitä ai successivi prenditori delle clausole della polizza di carico, sta di fatto che, poiehe, nella specie, la ricorrente

F.a.t.a., a seguito dell'effettuato pagamento dell'indennizzo, ha agito, verso la vettrice Costa, in surrogazione dell'in

testatario delle polizze di carico (Federconsorzi), il problema relativo al dualismo tra rapporto cartolare e rapporto sot

tostante alia polizza di carico resta, in realtä, assorbito, sicche tra l'intestatario delle polizze di carico e, perlui,tra l'assicuratore da una parte ed il vettore dall'altra, spiegano

efficacia, sia agli effetti favorevoli sia a quelli sfavorevoli

per ciascuno dei contraenti, le clausole negoziali valide ine

renti al rapporto fondamentale e riprodotte nelle polizze di carico stesse.

L'assoggettamento della limitation of action all'onere

della specifica approvazione scritta non puõ neppure ri

cavarsi ex art. 27 delle preleggi italiane (che consacra il

principio della lex fori), sotto il profilo di una clausola di

carattere processuale, valorizzando il particolare che trat

tasi della pattuizione relativa al termine utile per la pro

posizione della domanda giudiziale e che il processo, nel

quale la clausola e stata utilizzata dal vettore, si e svolto

in Italia.

Infatti, le Sezioni unite di questa Corte suprema, riesa

minando funditus il problema dei limiti di applicazione dell'art. 27 delle preleggi, hanno precisato (sent. n. 968 del

1960, Foro it,1960, I, 736) che detta norma non is applica ble a quegli atti che, pur essendo destinati a svolgere i loro

effetti in un eventuale processo, costituiscono, tuttavia,

un prim rispetto al processo stesso.

Per vero, la stessa formulazione letterale dell'art. 27

parla di «forma del processo» e di «luogo in cui il pro cesso si svolge ». II che significa che intento del legislatore e stato quello di riferirsi agli atti del processo in senso tec

nicamente rigoroso, quali gli atti disoiplinati, sotto la

rubrica « Delle forme degli atti processuali », nella sez. 1

del capo I del titolo VI cod. proc. civ., e cioh l'ambito

di concreta applicazione dell'art. 27 delle preleggi e dato

dall'ambito di un processo giä svolgentesi innanzi al giu dice italiano, mentre ne restano esclusi atti che, pur essendo

destinati a svolgere efficacia in occasione di un processo

(es. procura ad litem, rilasciata all'estero), tuttavia non

vengono a vita durante lo svolgimento del processo innanzi

al giudice italiano.

Una volta accertata la validitä, ex art. 26 delle preleggi, della clausola relativa alia limitation of action, non puõ ri

tenersi, come ulteriormente eccepito, invece, dalla ricor

rente, che tale validitä si presenti resistita ex art. 31 delle

stesse preleggi, perchö contraria all'ordine pubblico, in

conseguenza del carattere pubblicistico degli art. 1341

e 1342 cod. civile.

Infatti, e ferma giurisprudenza di questa Corte suprema

(sent. n. 3173 del 1960, Foro it., Rep. 1960, voce Noleggio, nn. 86, 87 ; eitata sent. n. 968 del 1960 delle Sez. un.; sent.

n. 2728 del 1955, id., 1956, I, 552) che 1'ordine pubblico, al

quale si riferisce l'art. 31 delle preleggi, non e 1'ordine

pubblico interno italiano, ma quello internazionale. Ed e risaputo che quest'ultimo e un concetto molto piu ri stretto del primo ed attiene solo alle esigenze piu elevate della cosoienza giuridica internazionale. E da tale ristretto

campo devono indubbiamente essere escluse le norme, in

voeate dalla ricorrente, di cui ai menzionati art. 1341 e

1342, tanto vero che le stesse sono state formulate solo in occasione della codificazione del 1942.

La ricorrente ha tuttavia insistito nel sottoporre che, nella specie, la pattuizione della limitation of action si

risolverebbe in un caso di frode alia legge italiana, essendo

posta in essere e dovendo operare rispetto a soggetti italiani.

Per disattendere tale profilo della complessa censura di cui al primo mezzo in esame del ricorso, e sufficiente rile vare che b la stessa legge italiana, la quale, nel piu volte menzionato art. 26 delle preleggi (nella specie, il criterio

della lex loci U.S.A. essendo le polizze di carico state rila

sciate a Norfolck e a New York), esclude l'ipotesi della

fraus legis protestata dalla odierna ricorrente.

Quest'ultima ha richiamato anche la sent. n. 934 del

1955 di questa stessa Sezione, la quale affermõ che gli art. 1341 e 1342 sono compatibili con la disciplina della

polizza di carico, di cui alia Convenzione di Bruxelles, la quale si b notoriamente ispirata al sistema legislativo marittimo anglosassone.

II richiamo non e conferente.

Deve essere precisato che la ragione della affermata

compatibility va ricercata nel fatto che la Convenzione

di Bruxelles disciplina la sostanza, ma non anche la forma di determinate obbligazioni della polizza di carico, nonchö

nel fatto che, trattandosi (nella ipotesi decisa con la sent. 934 del 1955) di polizza emessa in Brasile e non essendo

stata data la prova di una diversa legge brasiliana, venne

ritenuta applicabile la legge italiana anche per quanto atteneva alia forma delle obbligazioni assunte con la po lizza di carico allora in discussione.

Nella specie, invece, si e giä dimostrato come le norme

italiane di diritto internazionale privato permettono il

rinvio, in quanto alia forma delle obbligazioni, al C.o.g.s.a. U.S.A., il quale non contiene disposizioni di contenuto

analogo a quello degli art. 1341 e 1342.

In definitiva, il primo mezzo del ricorso deve essere

rigettato e deve concludersi che, in applicazione del cri

terio della lex loci, di cui all'art. 26 delle preleggi italiane, deve ritenersi valida ai fini dell'ordinamento giuridico italiano, ancorche non sia stata approvata specificamente

per iscritto, la clausola relativa alia limitation of action

inserita in una polizza di carico rilasciata in U.S.A. per

trasporto marittimo da eseguirsi a mezzo di nave battente

bandiera italiana, ma assoggettato, per patto di polizza, al C.o.g.s.a. U.S.A. 1936.

Con il secondo mezzo, la ricorrente F.a.t.a. denunzia

che la sentenza impugnata, avendo ritenuto applicabile la limitation of action, l'ha tuttavia interpretata in maniera diversa da quella di cui alia giurisprudenza americana.

Anche tale censura deve essere disattesa.

Infatti, la giurisprudenza americana, alia quale la ri

corrente si b richiamata innanzi la Corte di merito, e di

cui ha lamentato l'asserita mancata presa in considera

zione, attiene alia ipotesi in cui una partita di diversi

colli venga riconsegnata in successive riprese, sicchõ il

termine per la proposizione dell'azione giudiziale per il

risarcimento per ammanchi ed avarie inizia a decorrere

dall'ultima delle operazioni di riconsegna. Nella specie di causa, invece, e pacifico che le partite

di merce vennero sbarcate e riconsegnate, per ciascun tras

porto, in unico contesto di tempo, direttamente sotto

paranco alia Federconsorzi, che le introdusse nei propri

magazzini. Difettavano, quindi, gli estremi per l'applica bilita del principio richiamato dall'odierna ricorrente.

Sempre con il secondo mezzo, la ricorrente ha poi la

mentato che la sentenza impugnata non abbia posticipato la decorrenza del termine per la proposizione dell'azione

This content downloaded from 195.34.79.20 on Wed, 25 Jun 2014 08:06:55 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions

Page 6: Sezione I civile; sentenza 24 aprile 1962, n. 818; Pres. Lonardo P., Est. Passanisi, P. M. Trotta (concl. conf.); Zim Israel Navigation (Avv. Contaldi, Maresca, Vernetti) c. Ditta

1719 PARTE PRIMA 1720

alla data 20 aprile 1956 in cui la vettrice comunicõ l'esito

negativo delle ricerche per le unitä di carico non riconse

gnato. Anche tale doglianza si appalesa infondata.

Infatti la sentenza impugnata, con giudizio di fatto

non sindacabile in questa sede, lia ritenuto ohe la Feder

consorzi si era trovata nella condizione di aocertare gli ammanchi e le avarie in tal momento della introduzione

delle merci discaricate nei propri magazzini; ohe, inoltre, la racoomandataria del piroscafo vettore « Federico Costa »

aveva dato solo assicurazioni generiche ed evasive sulla

ricerca dei colli mancanti, sicche era da escludersi, da un

lato che la predetta raccomandataria avesse assunto un

preciso impegno di fare determinate ricerclie, e, dall'altro

che il vettore avesse rinunziato al benefioio del terrnine,

per la proposizione della azione da parte della Federcon

sorzi. (Omissis) Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE SDPREMÄ Dl CASSAZIONE.

Sezione I civile ; sentenza 24 aprile 1962, n. 817 ; Pres.

Celentako P., Est. Iannuzzi, P. M. Pedace (ooncl.

conf.); Caravita (Avv. Gaeta, Longo) e Giarrizzo (Avv.

Giakrizzo, Navarra) e. Provincia di Palermo (Avv.

Talamanca, Biuso).

(Oassa App. Palermo 3 luglio 1960)

Obltligazioni e contratti — Condizione sospensiva non avveratasi — Facoltä delle parti — Fattispeeie

(Cod. civ., art. 1353, 1360).

Pur non avveratasi la condizione sospensiva, il negozio e

effieace se la parte interessata rinuncia a valersi del man

cato avveramento (nella specie, la condizione consisteva

nell'acquisizione delle somme, necessarie al promissario

per acquistare I'immobile, per il quale era stato stipu lato contratto preliminare). (1)

(1) La sentenza confermata (Foro it., Rep. 1961, voce 06

bligazioni e contratti, nn. 197, 198) 6 stata annotata da Gior gianni (Sul regime formate del contralto preliminare condizionato, in Giur. sic., 1961, 56) e da Scognamiglio (Sulla mancanza de

finitiva delta condizione e la conseguente inefficacia del negozio, in Foro pad., 1962, I, 253). Ambedue le note aderiscono alia con clusione della sentenza, ma non alia sua motivazione : il (hOR GIA NX I ritiene improprio configurare come rinuncia il dar seguito al negozio condizionato la cui condizione sospensiva non si avverõ ; 10 Scognamiglio, guardando alla situazione di fatto, vede una realizzazione, per equivalente, della condizione.

Nella giurisprudenza, comunque, non si rinviene una ten denza univoca : se infatti Cass., Sez. un., 7 maggio 1948, Foro it., 1948, X, 1129 (con nota contraria di Santoro Passarelli) afferma 1'identitä, di nullita ed inefficacia, Cass. 23 aprile 1958, n. 1342, id., Rep. 1958, voce cit., n. 168 e 29 ottobre 1956, n.

4013, id., Rep. 1956, voce cit., n. 225, considerano necessario, per la paralisi degli effetti negoziali a condizione risolutiva avveratasi (o a condizione sospensiva definitivamente mancata) una volizione delle parti (o della parte nel cui interesse si pre vide la condizione).

La dottrina, poi, e tutt'altro che chiarificatrice (cfr. Fal

zea, La condizione e gli elementi dell'atto giuridico, 1941, pag. 47 segg., pag. 83 segg. ; Betti, Tear. gen. del neg. giur., 1952, pag. 546 segg. ; Scialo.ta A., Nullitä ed inefficacia, in Saggi di vario diritto, 1927, I, pag. 20 segg. ; Messineo, Man. dir. civ., I, pag. 345 ; Barbero, Condizione, voce del Novissimo digesto it., Ill, pag. 1105 segg.; Santoro Passarelli, Dottr. gen. dir. civ., pag. 176 segg.), v'e, intanto, 1'uso di una girandola di termini diversi per qualificare il fenomeno ; ciõ vela, ma non risolve, 11 problema centrale : sopravvive o no il negozio alia condizione

sospensiva definitivamente mancante o alia risolutiva avveratasi ? A mio sommesso avviso, 6 necessario, per rispondere alia

domanda ora posta, tener presenti le due concezioni, tra loro

incompatibili, che si possono avere del fenomeno condizio

nale, concezioni tra cui oscillano dottrina e giurisprudenza: una concezione (che diremo oggettivistica) alia stregua della

La Corte, eco. — Con il primo motivo di entrambi i

ricorsi i ricorrenti, denunciando la violazione delle norme

sulla conclusions e sulla forma del contratto, si dolgono che la sentenza impugnata abbia accolto la domanda ri

convenzionale dell'Amministrazione provinciale diretta ad

ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il

contratto definitivo. A1 riguardo la Corte d'appello, dopo avere premesso cbe il mancato avveramento, nel termine

fissato dalle parti, della condizione sospensiva apposta al

contratto preliminare, aveva attribuito al promittente ven ditore la facoltä di considerare il contratto stesso « come mai concluso », ba rilevato che egli «prefer! insistere perche questo avesse egualmente esecuzione . . . dimostrando al

l'evidenza l'intendimento di rinunziare agli effetti della

quale la condizione e un fatto, dotato convenzionalmente di vis causalis, i cui effetti sul negozio si verificano indipendente mente dall'atteggiamento psicologico assunto dai soggetti po steriormente alia conclusione del negozio ; una conceziane (che diremo volontaristica) che configura Vaccidens suddetto come strumento atto a scindere il momento rappresentativo della determinazione dal momento propriamente volitivo : il ne gozio condizionato si limita a prevedere, a raffigurare, una

fattispecie, la cui volizione avviene quando si realizza, o manca definitivamente, la condizione.

E ovvio che le due concezioni (dalla cui diversity 6 impos sibile prescindere) conducono a conclusioni opposte : in una visione oggettivistica della condizione, il negozio si deest con ditio (sospensiva), õ inutile (diciamo pure nullo per mancanza di un elemento convenzionalmente essenziale) ; invece, nella concezione volontaristica, il negozio che si trovi nella situazione ora detta resta in piedi, in quanto negozio di previsione, e per tanto e necessaria una condotta (attiva o meramente omissiva) delle parti, o di quella nel cui interesse si previde il rinvio del l'atto volitivo per caducarlo.

Ora, vista la fondamentale inconciliabilitii di queste due posizioni (alle quali mi sembra, 'ripeto, poter riportare tutte le teoriche elaborate intorno al problema condizionale) a mio modesto parere, solo terminologicamente hanno lo stesso og getto ; in realty configurano due diversi istituti che e oppor tuno separare, rinunciando ad elaborare una teoria unitaria della condizione :

а) condizioni vere e proprie, corrispondenti alle condi zioni oggettivamente intese di cui sopra ; esse possono qualifi carsi giuridicamente come elementi di idoneitä. in concreto (pa ralleli agli elementi di idoneitä, astratta, detti comunemente essentialia negotii); il loro avverarsi o mancare definitivo 6 da considerarsi disciplinato dalle norme sulla nullitä negoziale. Il paradigma del negozio cosi condizionato 6 questo : «voglio che il fatto x sia legato da relazione di causa ad effetto con la

fattispecie y ».

б) elementi di giudizio, non ancora delineatisi alia con clusione del negozio, che le parti presumono possano essere fattori determinanti della volonta; al verificarsi di essi, si rinvia l'atto propriamente volitivo di ambedue le parti (o di una di esse) ; essi corrispondono alle condizioni volontaristicamente intese. II negozio subordinato ad elementi di questo tipo (ne gozio bifasico) pvio formularsi cosi s (1° « prevedo che l'avverarsi di x mi determiner^ a volere la fattispecie y » ; IIC - momento successivo all'avverarsi o alia definitiva deficienza dell'elemento condizionante) «voglio (o non voglio) la fattispecie y n.

13 chiaro che, a differenza delle condizioni vere, gli elementi sub b possono realizzarsi per equivalente; essere considerati non piu essenziali (e quindi «rinunciarsi») ; essere previsti a favore di una sola delle parti, ecc.

Riconosciute queste due categorie, identificata la loro di versa natura, mi sembra non solo che si risolva la quaestio sco lastica della possibility di volere sub condicione, ma anche che molti problemi pratici nascenti dal negozio condizionato siano

superabili senza ricorso a captiunculae bizantine o ad approssi mazioni suggerite dal caso concreto.

Nella fattispecie dedotta in sentenza, ad es., ž palesemente riconoscibile che l'evento condizionante (nella specie : conces sione di un mutuo all'acquirente) non costituiva una vera e propria condizione, bensi un elemento di giudizio non ancora delineatosi; giusto e legittimo, quindi, considerarne irrilevante la definitiva deficienza, di fronte al comportamento delle parti che avevano manifestato di volere il previsto, ad onta della carenza di quel fattore della volonta, che, al momento della con clusions del negozio di previsione, era stato rappresentato come fattore presumibilmente determinante della futura volontk.

M. C. D. R.

This content downloaded from 195.34.79.20 on Wed, 25 Jun 2014 08:06:55 AMAll use subject to JSTOR Terms and Conditions


Recommended