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Sezione I civile; sentenza 24 luglio 1962, n. 2096; Pres. Celentano P., Est. Bartolomei, P. M....

Date post: 28-Jan-2017
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Sezione I civile; sentenza 24 luglio 1962, n. 2096; Pres. Celentano P., Est. Bartolomei, P. M. Tavolaro (concl. conf.); Napoli (Avv. Castaldo) c. Rolli e Coccia (Avv. Coccia) Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 10 (1962), pp. 1885/1886-1887/1888 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23150812 . Accessed: 28/06/2014 07:32 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.213.220.171 on Sat, 28 Jun 2014 07:32:48 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Page 1: Sezione I civile; sentenza 24 luglio 1962, n. 2096; Pres. Celentano P., Est. Bartolomei, P. M. Tavolaro (concl. conf.); Napoli (Avv. Castaldo) c. Rolli e Coccia (Avv. Coccia)

Sezione I civile; sentenza 24 luglio 1962, n. 2096; Pres. Celentano P., Est. Bartolomei, P. M.Tavolaro (concl. conf.); Napoli (Avv. Castaldo) c. Rolli e Coccia (Avv. Coccia)Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 10 (1962), pp. 1885/1886-1887/1888Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23150812 .

Accessed: 28/06/2014 07:32

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GIURISPRUDENZa costituzionale e civile

di rivalere il Donati delle somme ehe eventualmente egli do vesse pagare all'Ospedale o ai Comune per le spese di

degenza di cui si controverte.

L'ammissibilitä dell'azione di mero accertamento trova

un limite nell'esigenza ehe sussista nn interesse ad agire concreto ed attuale, e ciõ si verifiea qualora di fatto ricorra

una situazione di obiettiva incertezza, la quale implichi,

per 1'attore, un pregiudizio attuale e giuridicamente apprez

zabile, clie non põssa essere eliminato senza pronuneia

giudiziale. Ora, nel caso in esame, il fatto ehe l'l.n.a.m. abbia a

suo tempo contestato l'urgenza e la necessitä del ricovero

ospedaliero del Donati e siasi rifiutato di assumere il rela

tivo onere non impliea senz'altro ehe lo stesso Donati

sia esposto a dovere anticipare le spese di degenza all'Ospe dale o a doverle rimborsare ai Comune del domicilio di

soccorso, in seguito ad azione di rivalsa di questo ultimo, eon conseguente pregiudizio o incertezza per ciõ ehe attiene

ai diritto all'assistenza gratuita a lui spettante in base ai

rapporto assicurativo. In realtä, dal coordinamento delle

norme ehe disciplinano il rimborso delle spese di spedalitä si desume ehe, nell'ipotesi di ricovero attuato in via di

urgenza, 1'ente ospedaliero puõ ripetere le dette spese dal

ricoverato ehe non versi in condizioni di indigenza, soltanto

se, attraverso la procedura amministrativa prevista dal

1'art. 3 della legge n. 251 del 1954, 1'onere della spedalitä sia stato escluso sia nei confronti degli enti mutualistici

o assicurativi di diritto pubblieo verso i quali il ricoverato

stesso aveva diritto all'assistenza, sia nei confronti del

eomune del domicilio di soccorso (arg. ex art. 78, uit. comma,

legge 1890, cosi come modificato dal r. decreto 30 dieembre

1923 n. 2841 ; art. 1, uit. comma, legge 3 dieembre 1931

n. 1580 ; art. 2 e 3 eit. legge n. 251 del 1954).

Inoltre, un'azione di rivalsa contro il ricoverato da

parte del comune del domicilio di soccorso non e ipotizzabile se non nel caso in cui il ricoverato stesso non versi in stato

di povertä e sul presupposto ehe 1'ente ospedaliero abbia

puntualmente ottemperato agli adempimenti preseritti dal

1'art. 34 sub 78, uit. comma, del citato decreto del 1923

anche nei confronti del comune (senza di che l'ospedale decade dal diritto di conseguire da esso il pagamento delle

spese di spedalitä) e che il eomune abbia in effetti eseguito tale pagamento.

Ora, nella specie, stando agli elementi di fatto messi

in risalto nella sentenza impugnata, non risulta affatto che

sulla controversia tra l'l.n.a.m. e gli altri enti pubblici interessati sia intervenuta ai sensi dell'art. 3 cit. legge 1954

una decisione che escluda il detto onere sia nei confronti

dell'I.n.a.m. sia nei confronti del Comune. Inoltre per

quanto concerne quest'ultimo e certo che finora esso non

si e assunto ne ha pagato le spese di cui si discute, e per di piii manea addirittura la prova che l'Ospedale gli abbia

tempestivamente comunicato l'avvenuto ricovero del Donati.

Pertanto, anche ammesso che il Donati non versi in

condizioni di povertä, non risulta punto che ricorrano gli altri presupposti per l'esereizio dell'azione di rivalsa da

parte dell'Ospedale o del Comune.

Ora, indipendentemente da ogni indagine circa l'esat

tezza degli ulteriori rilievi formulati nella sentenza per sostenere che l'azione del Donati e equiparabile ad una

azione in garanzia e per negare in via di massima ehe un

obbligo di garanzia põssa essere fatto valere merce azione

di mero accertamento, senza che sia stato giä accertato

e sanzionato l'obbligo del garantito verso terzi, le suesposte considerazioni sono sufficienti e decisive per ritenere che

in effetti nel caso in esame l'interesse, sul quale e impostata l'azione di mero accertamento, lungi dall'essere concreto

ed attuale, ha carattere meramente potenziale o eventuale,

giacche seoondo la prospettazione dello stesso attore si

coordina ad una situazione di incertezza e di pregiudizio

(la esperibilitä dell'azione di rivalsa da parte dell'Ospedale o del Comune), la quale per il momento non trova affatto

riscontro nella realtä, per l'insussistenza dei relativi presup

posti di fatto e di diritto e si profila quindi assolutamente

ipotetica ed astratta.

In base ai rilievi ehe precedono, il ricorso deve essere

integralmente res pinto, e pertanto in applicazione del

principio della soccombenza le spese del presente giudizio vanno messe a carico del ricorrente (art. 335 cod. proc.

civile). Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE SÜPREMA Dl CASSAZIONE.

Sezione I civile ; sentenza 24 luglio 1962. n. 2096 ; Pres.

Celentano P., Est. Baktolomei, P. M. Tavolako

(conol. conf.) ; Napoli (Aw. Castaldo) c. Rolli e Coccia

(Aw. Coccia).

(Gonjerma App. Roma 7 dicembre I960)

Giuramento in materia eivilc — Giuramcutu decisorio — Prezzo ili compravendita iinmobiliare — Ammis

sibilitä — Fattispecic (Cod. civ., art. 2739).

E ammissibile il giuramento decisorio diretto a precisare il prezzo ejfettivo pattuito in una compravendita immo

biliare, nella quale i eontraenti lo avevano determinato, in misura diversa, nel contratto preliminare, nel contratto

definitivo e nella controdichiarazione. (1)

(1) Nei casi in cui e prescritto ad substaniiam l'atto scritto, si c ritenuto die il divieto del giuramento decisorio non si estende ai patti di contenuto contrario all'atto scritto, App. Roma 20

gennaio 1961, Foro it., Hep. 1961, voce Giuramento civ., nn. 13 15 ; nel senso, inyece, ehe la legge non distingua tra prova del contenuto e prova dell'esistenza del contratto, App. Napoli 25

agosto 1945, id., Rep. 1946, voce cit., n. 15. Ha ritenuto che il concetto d'illecito vada desunto dalla

comune etica sociale e perciõ non corrisponda a quello tecnico

giuridico, specie per quanto riguarda l'illecito fiscale : App. Mes sina 7 ottobre 1958, id., 1959, I, 710, con nota di richiami, cui adde Aragon A, in Oiur. sic., 1959, 53.

In particolare, per quanto riguarda il prezzo nella compra vendita immobiliare, e stato ritenuto ammissibile il giuramento tendente a stabilire l'esatto ammontare : App. Koma 20 gennaio 1961, cit. ; contra App. Genova 18 maggio 1961, Foro it., Rep. 1961, voce cit., n. 53.

Con la sentenza annotata, il Supremo collegio ha affermato che la frode fiscale non puõ essere considerata come fatto il lecito determinante l'inammissibilita del giuramento, quando non risulta direttamente dalla formula da giurare, ma sia desumi bile per via d'illazione. In questo senso sono conformi, oltre le decisioni eitate nella sentenza, anche : App. Eoma 20 gennaio 1961, cit. ; App. Firenze 20 giugno 1951, id., 1952, I, 1259, con nota di richiami; Cass. 16 marzo 1943, id., Eep. 1943-45, voce

cit., n. 19. In senso contrario, App. Napoli 27 ottobre 1953, id., Eep. 1954, voce cit., n. 17.

Invece, e -tat i negata la possibility di distinguere tra illecito

penale o civile o tributario : App. Genova 22 maggio 1958, id., Rep. 1958, voce cit., n. 33 ; Cass. 24 aprile 1956, n. 1224, id., Hep. 1956, voce cit., n. 30 ; Pret. Agrigento 24 giugno 1946, id., Hep. 1947, voce cit., n. 16.

In dottrina, il Torrente, id., 1960, I, 2045, distingue l'il lecito fiscale dall'illecito civile, escludendo il primo dal divieto dell'art. 2739 cod. civile ; il Benanti, Considerazioni sull'inam missibilitä del giuramento su fatto illecito, in Oiur. Cass, civ., 1952, III, 240, afferma che «il concetto d'illecito come attributo del fatto che vieta 1 'ammissibi 1 it ä del giuramento va desunto dalla comune etica ed e pertanto oggettivo, sebbene non giuri dico »; 1'Andkioli, Giuramento, voce del Novissimo digesto it., pag. 950, n. 6, ritiene che, nella risoluzione del problema del concetto di fatto illecito riguardante il giuramento, non si possa prescin dere dalle disposizioni contenute negli art. 2043, 1343-45 e 2035 cod. civile.

Per vari problemi inerenti al «fatto illecito # agli effetti dell'art. 2739 cod. civ., vedi l'ampia nota di A. Lener, in Foro it., 1961,1, 301, cui adde Cass. 22 giugno 1962, n. 1609, id., Mass., 486.

Nel senso, infine, che nel contenzioso tributario non pi õ

essere deferito giuramento sull'occultazione del prezzo : i fini

dell'imposta di registro e, se prestato, non puõ essere preso in

considerazione, Comm. centrale 27 giugno 1961, n. 46196, in

questo volume, III, 341, con nota di richiami,

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1887 PARTE PRIMA 1888

La Corte, eco. — La Corte di merito ritenne ammissibile

il giuramento decisorio, deferito dal Napoli (odierno ricor

rente) al Cocoia (odierno resistente) per stabilire l'esatto

prezzo della compravendita immobiliare, che era indioato

in misura diversa nei tre atti esibiti in giudizio (rogito

notarile, scrittura privata e controdichiarazione). Deter -

minato quindi l'esatto prezzo, alia stregua del prestato

giuramento (lire 22.000.000), la Corte di merito, confer

mando la sentenza di primo grado, rigettõ la domanda del

Napoli, basata sul presupposto di una maggiore entitä

del prezzo medesimo (35 milioni di lire). Il Napoli, con i tre mezzi eoncettualmente collegati

(epperõ suscettibili di esame congiuntivo), insiste nella

tesi, sostenuta senza fortuna in sede di merito, del

rinammissibilitä, ai sensi dell'art. 2739, 1° comma, cod.

civ., del giuramento decisorio da lui stesso deferito alia

controparte. In proposito precisa il ricorrente che, non po tendo il giuramento decisorio essere ammesso, giusta la

menzionata norma, « sopra un contratto per la validity

del quale sia richiesta la forma scritta », qual'e il contro -

verso contratto di compravendita immobiliare, i Giudici

di appello avrebbero violato la norma stessa, consentendo

clie un elemento essenziale del negozio, come il prezzo, fosse

provato per mezzo di un giuramento decisorio. Essi sarebbero

inoltre incorsi, a dire del ricorrente, in una ulteriore vio

lazione dello stesso disposto legislativo, che vieta altresi

l'ammissione del giuramento «sopra un fatto illecito », in quanto il Coccia, giurando che il prezzo fu pattuito nel

suindicato ammontare, avrebbe provato il proprio fatto

illecito, consistito nella frode perpetrata in danno del

Fisco, al quale sarebbe stata occultata la reale entitä del

prezzo stesso.

Senonche nessuna delle due lamentate violazioni del

menzionato art. 2729 e, come si dir;\, configurabile nel

caso in esame.

£ noto anzitutto che il legislatore, vietando che possa essere provato, a mezzo di giuramento decisorio, un con

tratto, per il quale e richiesta ad substantiam, la forma scritta, mira ad impedire che, attraverso il giuramento, possa essere elusa, la norma cogente, che, per ragioni di interesse

generale, impone ai contraenti di adottare tale forma :

elusa, in quanto il giuramento verrebbe illegalmente a

sostituire, nella stipulazione dell'atto, la forma scritta, attraverso la quale soltanto lo stesso puõ essere, ope legis,

posto in essere. Tale essendo la ragione del divieto legisla tivo, esso logicamente non opera quando, riguardo ad un

contratto giä rivestito della forma solenne prescritta ad

substantiam, il giuramento venga deferito per precisare o chiarire la portata oscura o ambigua di talune clausole

dell'atto. Infatti, entro tali limiti probatori, il giuramento non viene affatto a sostituire, contro la volontä del legis latore, la formalitä essenziale del negozio, giä dalle parti puntualmente osservata, ne quindi ad eludere la norma

che la prescrive. Poiche, dunque, la contro versa compravendita immo

biliare e stata redatta per iscritto, con l'osservanza quindi della formalitä essenziale del negozio, non era vietato pre cisare, attraverso il giuramento decisorio, 1'ambigua clausola relativa all'ammontare del prezzo pattuito, diversamente indicato nei tre atti summenzionati.

Ne puõ dirsi che la denunziata sentenza sia parimenti incorsa nella violazione del citato art. 2739 per aver di

sposto il giuramento su un fatto illecito, concretatosi, a

dire del ricorrente, in una frode al Fisco, posta in essere

mediante l'occultamento del vero prezzo di vendita. In p roposito e di comune conoscenza la ratio cui si

ispira la norma che vieta il giuramento sul fatto illecito,

precisata nel senso che il legislatore mira a sottrarre il

giurante alia tormentosa alternativa, in cui verrebbe a

trovarsi, qualora dovesse o confessare il fatto illecito, for

mante oggetto del giuramento, oppure, per non confessarlo, rendersi spergiuro, incorrendo nel reato di falso giuramento. Occorre, dunque, perclie operi il divieto legislativo, che il fatto illecito formi oggetto del deferito giuramento, cioe della formula da giurare, seeondo l'univoca dizione del

1'articolo in parola; onde non o esclusa l'ammissibilita

del giuramento quando la illiceitä sia relativa ad altri

fatti, che possano desumersi, per via d'illazione, da quello artieolato col giuramento stesso. In tali sensi e pacifica la

giurisprudenza di questa Corte (sent. nn. 4533 e 3346 del

1957, Foro it., Rep. 1957, voce Giuramento civ., nn. 23, 24 ; n. 332 del 1948, id., Rep. 1948, voce cit., n. 22).

Orbene, nella specie, e ovvio che la determinazione del

prezzo di vendita non aveva in se alcunelie di illecito ; e

ciõ bastava, secondo le esposte considerazioni, a giustifi care l'ammissione del giuramento, senza cbe rilevasse, in

contrario, la possibility che dalla determinazione del prezzo fosse desumibile, per via d'illazione, tui illecito, estraneo

alia formula da giurare, consistente nell'asserita frode fi

scale.

Soltanto se la parte fosse stata invitata a giurare di aver

commesso l'asserita frode questo fatto illecito avrebbe

costituito l'oggetto del giuramento, rendendolo inammis

sibile ex art. 2739 precitato, in quanto il giurante sarebbe

stato posto nella alternativa, non voluta dal legislatore, di confessare il fatto illecito o di rendersi spergiuro. Ma

questa ipotesi, prospettata unicamente come esemplifi cazione chiarificatrice deH'opinione di questa Corte circa

la portata della norma in discorso, e estranea alia fatti

specie ; onde non v'ha dubbio in ordine aH'ammissibilita

del disposto giuramento, non vertente affatto in re illecita.

Non essendo, pertanto, la Corte incorsa nelle lamentate

violazioni di legge, ammettendo il giuramento decisorio, dal ricorrente deferito alla controparte, il ricorso va riget tato con le conseguenze di legge.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezioni unite civili; sentenza 24 luglio 1962, n. 2080 ; Pres.

verzi P., Est. Modigliani, P. M. Cbiscuoli (concl.

eonf.) ; Protti (Aw. Iacobelli, Scherillo) o. Soc.

S.i.a.c. (Aw. Becca, Rizzi, Dalmartello, Nicolõ).

(Oonjerma App. Milano 20 settembre 1960)

Prolessioni intelleltuali — Dottori commercialisti —

Tari! ta approvata eon ordinanza corporativa —

Derogabilitä (Disposizioni sulla legge in generale, art.

1, 5, 6 ; ood. civ., art. 1418, 2063, 2066, 2225, 2230, 2231, 2233 ; 1. 5 febbraio 1934 n. 163, costituzione e funzioni

delle corporazioni, art. 11 ; d. 1 dicembre 1941 n. 1609, tariffa del dottore commercialista, art. 8, 11 ; d. 1. lgt. 23 novembre 1944 n. 369, soppressione delle organiz zazioni sindacali fasciste, art. 43 ; d. pres. 8 aprile 1958

n. 520, tariffa dei dottori commercialisti, art. 4). Profession! intelletluali — Uottori commercialisti

Tarifla approvata con ordinanza corporativa —

Proroga «ex lege» — Esclusione (L. 3 aprile 1926

n. 563, disciplina dei rapporti di lavoro, art. 10, 13 ; 1.

20 marzo 1930 n. 206, riforma del consiglio naz. delle

corporazioni, art. 11 ; 1. 5 febbraio 1934 n. 163, art. 8,

10, 11 ; r. d. 1. 9 agosto 1943 n. 721, soppressione degli

organi corporativi centrali, ecc., art. 4, 5 ; d. 1. lgt. 23

novembre 1944 n. 369, art. 43). Prolessioni intellettuali — Uottori commercialisti

Gestione di azienda non seguita da liquidazione — Compenso — Determinazione (D. 1 dicembre

1941 n. 1609, art. 8, 11). Societä Contratti parasoeiali — Vincolo sul voto —

Nullita — Fattispecie (Cod. civ., art. 2377, 2379).

Le tariffe projessionali approvate eon ordinanza corporativa

(nella specie per i dottori commercialisti) non avevano

carattere di inderogabilitä. (1) Le tariffe projessionali approvate con ordinanza corporativa

non sono rimaste in vigore a seguüo della soppressione delle organtzzazioni sindacali riconosciute. (2)

(1-2) A quanto consta, e la prima volta clie si pone in giuris

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