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sezione I civile; sentenza 25 agosto 1997, n. 7956; Pres. Corda, Est. Baldassarre, P.M. Gambardella...

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sezione I civile; sentenza 25 agosto 1997, n. 7956; Pres. Corda, Est. Baldassarre, P.M. Gambardella (concl. conf.); Soc. Ismes (Avv. Gaito, Algani) c. Pres. cons. ministri e altri. Cassa App. Roma 20 maggio 1995 Source: Il Foro Italiano, Vol. 120, No. 11 (NOVEMBRE 1997), pp. 3167/3168-3171/3172 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23191484 . Accessed: 24/06/2014 23:15 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.44.78.115 on Tue, 24 Jun 2014 23:15:31 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 25 agosto 1997, n. 7956; Pres. Corda, Est. Baldassarre, P.M.Gambardella (concl. conf.); Soc. Ismes (Avv. Gaito, Algani) c. Pres. cons. ministri e altri. CassaApp. Roma 20 maggio 1995Source: Il Foro Italiano, Vol. 120, No. 11 (NOVEMBRE 1997), pp. 3167/3168-3171/3172Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23191484 .

Accessed: 24/06/2014 23:15

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3167 PARTE PRIMA 3168

ra la prelazione riducendo l'ammontare di quella somma che

altrimenti dovrebbe restituire al debitore e per esso al fallimen

to, e cioè di quella somma — totale o parziale — che con il

ricevimento del pegno egli ha assunto l'obbligo di resituire.

Il creditore nel pegno irregolare pertanto, in quanto esercita

la prelazione non sulla somma della quale è divenuto proprieta rio ma sulla somma della quale il debitore, e quindi il fallimen

to, è creditore, esercita la prelazione — quindi al pari del credi

tore nell'ipotesi di pegno regolare — su cosa che appartiene

(nel caso di pegno irregolare come oggetto di diritto alla restitu

zione) al fallimento.

Consegue che non sussistono specifiche ragioni di differen

ziazione della tutela prelatizia nei due tipi di pegno. E pertanto in difetto di esplicita previsione non può ritenersi

che il legislatore abbia consentito nell'ipotesi di pegno irregola re di derogare all'indicato canone fondamentale dell'assoggetta mento a verifica di ogni credito vantato nei confronti del fallito.

Altrimenti, dovrebbe inferirsene che il legislatore abbia attri

buito ai creditori fallimentari il diritto di controllare la esisten

za, la validità e la efficacia di un credito nei confronti del falli

to correlato ad un pegno regolare ed abbia invece escluso tale diritto nel caso che tale credito fosse correlato ad un pegno

irregolare: e ciò senza che sussistesse, come si è rilevato, alcuna

ragione di trattamento differenziato — in sede fallimentare —

dei due crediti.

Alla stregua delle considerazioni per ultimo svolte dovrebbe

comunque, ove si ipotizzasse che la norma in esame concernes se unicamente il pegno regolare e non fosse suscettibile di com

prendere per interpretazione estensiva il pegno irregolare, rite

nersi che a questo la norma stessa sarebbe applicabile in via

analogica: tale applicazione difatti potrebbe considerarsi inam

missibile solo ove si ritenesse — e si è detto che tale ipotesi non ricorre, che dovesse ritenersi stabilita legislativamente la menzionata deroga nel caso di pegno irregolare.

Da quanto finora rilevato può enuclearsi il seguente princi pio: l'art. 53, 1° comma, 1. fall, concerne anche il pegno irrego lare e pertanto costituisce condizione dell'esercizio della prela zione correlata a tale tipo di pegno nel corso del fallimento la previa ammissione al passivo del credito per il cui soddisfaci

mento dovrebbe esercitarsi la prelazione stessa.

Il ricorso è pertanto fondato. (Omissis)

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 25 agosto 1997, n. 7956; Pres. Corda, Est. Baldassarre, P.M. Gam bardella (conci, conf.); Soc. Ismes (Avv. Gaito, Algani) c. Pres. cons, ministri e altri. Cassa App. Roma 20 maggio 1995.

Amministrazione dello Stato e degli enti pubblici in genere (rap presentanza in giudizio) — Enti pubblici — Atto di citazione — Notificazione nella sede legale dell'ente (Cod. proc. civ., art. 144; r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, testo unico delle leggi sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'or dinamento dell'avvocatura dello Stato, art. 11, 43).

L'atto di citazione diretto ad un ente pubblico deve essere noti

ficato nella sede legale dell'ente medesimo, ancorché questo sia tenuto ad avvalersi del patrocinio dell'avvocatura dello Stato. (1)

(1) Nello stesso senso, v. Cass. 15 marzo 1996, n. 2169, Foro it., Rep. 1996, voce Amministrazione dello Stato (rappresentanza), n. 16; 25 novembre 1995, n. 12215, id., Rep. 1995, voce Ingiunzione (procedi mento), n. 18; 11 aprile 1995, n. 4149, ibid., voce Giurisdizione civile,

Il Foro Italiano — 1997.

II

TRIBUNALE DI SALA CONSILINA; sentenza 3 dicembre

1996; Pres. ed est. Flora; Regione Friuli Venezia Giulia (Avv. dello Stato Sibilla) c. Perrone (Avv. Rivellese).

Competenza civile — Regioni a statuto speciale — Foro dello

Stato — Applicabilità (Cod. proc. civ., art. 25; r.d. 30 otto

bre 1933 n. 1611, art. 6, 7, 8, 9, 10).

Le disposizioni sul foro dello Stato sono applicabili ai giudizi nei quali sia parte una regione a statuto speciale. (2)

I

Svolgimento del processo. — La Ismes s.p.a., vantando cre diti per corrispettivi di opere eseguite nel porto di Gioia Tauro

su incarico della Cassa per il Mezzogiorno, conveniva innanzi

al Tribunale di Roma, per il pagamento di detti crediti, l'agen zia per la promozione e lo sviluppo del Mezzogiorno, subentra ta alla cassa, notificando l'atto di citazione in data 24 gennaio 1989 all'ente convenuto presso la sua sede legale in Roma.

Dopo l'istruzione della causa il tribunale, con sentenza 23

giugno - 4 agosto 1992, dichiarava la nullità della notifica della citazione e degli atti consequenziali, in quanto l'atto introdutti vo del giudizio non era stato notificato presso l'avvocatura del

lo Stato, ma presso la sede dell'ente.

La decisione, impugnata dalla società istante, ha trovato con ferma nella sentenza 7 luglio 1994-20 maggio 1995, ora gravata

per cassazione.

La Corte d'appello di Roma ha considerato che i rapporti giuridici trasmessi dalla cassa all'agenzia, da considerarsi suc cessore a titolo universale della prima, trovano la loro discipli na nel t.u. 6 marzo 1978 n. 218, giusto il rinvio operato dal l'art. 17 1. 1° marzo 1986 n. 64;

che, pertanto, risultavano applicabili l'art. 21 del citato t.u., che affidava all'avvocatura dello Stato il patrocinio della Cassa

per il Mezzogiorno, e quindi gli art. 11 e 43 r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, circa l'obbligatorietà delle notifiche presso il com

petente ufficio di detta avvocatura.

Avverso tale sentenza ricorre la Ismes con due motivi, illu strati poi da memoria. Non resistono le intimate amministrazio ni dello Stato.

Motivi della decisione. — 1. - È opportuno premettere che, essendo stata soppressa a decorrere dal 1° maggio 1993 l'agen zia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, in virtù dell'art. 2 1. 19 dicembre 1992 n. 488, il ricorso in esame, con notifica presso l'avvocatura generale dello Stato, è stato rivolto contro le amministrazioni statali indicate in epigrafe e in parti colare il ministero del bilancio e della programmazione econo

mica, in quanto l'art. 3 di detta legge e il d.leg. delegato 3

aprile 1993 n. 96 ripartiscono tra varie amministrazioni statali le attribuzioni dell'ente soppresso, affidando tra l'altro a detto ministero il coordinamento, la programmazione e la vigilanza sul complesso dell'azione di intervento pubblico nelle aree eco nomicamente depresse.

Nel prosieguo del giudizio il giudice del merito, che per le

n. 128; Tar Campania, sez. Salerno, 17 febbraio 1995, n. 143, id., Rep. 1996, voce Giustizia amministrativa, n. 531, e Foro amm., 1995, 2805; Cons. Stato, sez. IV, 28 marzo 1994, n. 291, Foro it., 1995, III, 185; sez. VI 25 giugno 1993, n. 461, id., Rep. 1993, voce cit., n. 657. In senso contrario, v. Trib. Roma 13 maggio 1997, in questo fascicolo, parte prima; Cons. Stato, sez. VI, 14 ottobre 1992, n. 751, Foro it., Rep. 1992, voce cit., n. 706, e Cons. Stato, 1992, I, 1382. In dottrina escludono l'applicabilità agli enti pubblici delle disposizioni sulle notifi cazioni alle amministrazioni dello Stato, Santoro, L'avvocatura dello Stato dopo la l. 3 aprile 1979 n. 103, in Trib. amm. reg., 1981, II, 304; Gallo, in Nuove leggi civ., 1980, 311; Pavone, Lo Stato in giudi zio, Milano, 1982, 194 ss.; in senso diverso, Itri, Avvocatura dello Stato, II, Diritto processuale, voce dell' Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1988, IV, 5.

(2) In termini, ancorché con riferimento alla regione Sardegna, v. Cons. Stato, sez. VI, 14 ottobre 1985, n. 501, Foro it., Rep. 1985, voce Amministrazione dello Stato (rappresentanza), n. 5, e Cons. Sta to, 1985, I, 1167; Cass. 2 luglio 1980, n. 4171, Foro it., 1981, I, 2991, con nota di Andrioli, Regioni e avvocatura dello Stato nella recente legislazione. In dottrina, v., per tutti, Andrioli, cit., 2992.

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

ragioni appresso indicate dovrà decidere la causa, individuerà,

interpretando la domanda, l'amministrazione succeduta, dal la

to passivo, nella titolarità dei rapporti giuridici dedotti in giudi zio dalla società istante e non esaminati nelle precedenti fasi.

2. - La società ricorrente con i due motivi, che sono legati da connessione addebita alla corte d'appello:

1) Violazione falsa applicazione degli art. 1, 11, 43 r.d. 30

ottobre 1933 n. 1611 e dell'art. 144 c.p.c. e omessa motivazio

ne, per avere desunto dalla circostanza che l'agenzia è autoriz

zata ad avvalersi del patrocinio dell'avvocatura dello Stato l'ap

plicabilità dell'art. 11 cit., in tema di notificazione di atti giudi

ziari, sebbene si tratti di patrocinio facoltativo, al quale non

sono applicabili le disposizioni relative al foro erariale, e, quin

di, nemmeno quelle relative alle notificazioni presso l'avvocatura.

2) Falsa applicazione dell'art. 4, 2° comma, 1.1° marzo 1986

n. 64, nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, per avere ricavato il carattere necessario del patrocinio dell'avvoca

tura anche dall'asserita natura di organo straordinario dello Stato

dell'agenzia, la quale — al pari della Cassa per il Mezzogiorno — era ente dotato di soggettività giuridica, distinta da quello dello Stato.

Il ricorso è nel suo complesso fondato. La società Ismes per far valere un credito sorto nei confronti della Cassa per il Mez

zogiorno, ha convenuto in giudizio l'agenzia che nelle more era

ad essa succeduta.

La soppressione in corso di causa anche di questo ente non

incide sulla soluzione della questione posta con il ricorso, do

vendo trovare applicazione alla notifica della citazione intro

duttiva il regime processuale vigente all'epoca della proposizio ne del giudizio.

3. - Posto che l'ente indicato da parte istante quale obbligato al pagamento era all'epoca l'agenzia, risulta essenziale stabilire

se essa fosse, come affermato in motivazione, un organo straor

dinario dell'amministrazione statale.

Dispone, per contro, l'art. 4 1. 64/86 che l'agenzia, che ha

«personalità giuridica», concorre all'attuazione degli interventi

a cui tende il dipartimento per il Mezzogiorno (il quale opera invece nell'ambito della presidenza del consiglio) ed è sottopo sta alle direttive e al controllo del ministro per gli interventi

straordinari nel Mezzogiorno, che ne approva anche il bilancio.

E tutto ciò, se implica il carattere pubblico dell'agenzia e la

sorveglianza statale sulla medesima, è indicativo, al tempo stes

so, di autonomia formale e sostanziale, che esclude la qualifica zione di organo, sia pure straordinario, dello Stato.

In tal senso si esprime la consolidata giurisprudenza di questa

corte, affermando che, in tema di competenza per territorio, le disposizioni sul cosiddetto foro erariale, di cui agli art. 25

c.p.c., 6 e 10 r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, si riferiscono alle

sole controversie nelle quali sia parte «una amministrazione del

lo Stato» e non sono pertanto estensibili alle cause con gli enti

che abbiano soggettività giuridica formalmente distinta da quel lo dello Stato, come l'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno (già Cassa per il Mezzogiorno) (sent. 8 luglio

1994, n. 6450, Foro it., Rep. 1994, voce Competenza civile,

n. 82; 25 marzo 1993, n. 3573. id., Rep. 1993, voce cit., n.

72, e, con riguardo alla sola Cassa per il Mezzogiorno, 17 no

vembre 1983, n. 6858, id., Rep. 1983, voce cit., n. 242, e 28

luglio 1981, n. 4852, id., Rep. 1981, voce cit., n. 121; 15 set

tembre 1978, n. 4150, id., Rep. 1978, voce cit., n. 102). Esclusa la deroga agli ordinari parametri prevista dall'art. 25

cit., per non essere l'agenzia un'amministrazione statale, e ve

nuto meno anche lo speciale momento di collegamento (che di

tlle deroga costituisce il necessario presupposto) rapportato alla

:?ede dell'ufficio dell'avvocatura distrettuale dello Stato, deve

essere, in conseguenza, negata l'esigenza, che è alla base della

deroga e giustifica, invece, la notificazione presso gli uffici pe riferici dell'avvocatura medesima degli atti introduttivi dei giu dizi contro lo Stato.

4. - La rappresentanza e difesa in giudizio dell'agenzia del

l'avvocatura dello Stato sono state disposte per legge attraverso

il richiamo, contenuto nell'art. 17 1. 1° marzo 1986 n. 64 delle

norme sulla cassa, sua dante causa, e, in particolare, dell'art.

21 t.u. approvato con d.p.r. 6 marzo 1978 n. 218: «La Cassa

per il Mezzogiorno si avvale, per la consulenza legale e per la

difesa in giudizio, dell'avvocatura dello Stato».

Orbene, per l'art. 43 r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611, come inte

grato dall'art. 11 1. 3 aprile 1979 n. 103, la rappresentanza e

Il Foro Italiano — 1997.

la difesa, in virtù di espressa previsione normativa, delle ammi

nistrazioni pubbliche non statali e degli enti sovvenzionati sono

assunte dall'avvocatura dello Stato in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di conflitti di interessi.

Il che non significa tuttavia piena equivalenza di regime con

il patrocinio giudiziale dello Stato.

Una significativa divergenza è stata già ravvisata nella deroga al foro erariale. Una ulteriore si ritrova nel 3° comma dell'art.

43 cit., là dove è previsto che, oltre che nelle ipotesi di conflitto

di interessi con lo Stato o con le regioni, dette amministrazioni

ed enti, in casi speciali, possono adottare apposita motivata de

libera per non avvalersi dell'avvocatura dello Stato.

Le eventualità considerate in questa norma appaiono difficil

mente conciliabili con la disposizione (art. 11 r.d. 1611/33), che

impone la notifica degli atti presso gli uffici dell'avvocatura, in un caso, perché uno stesso ufficio potrebbe trovarsi a rivesti

re i ruoli di notificante e destinatario del medesimo atto; nel

l'altro, perché la notifica fatta all'avvocatura precluderebbe la

possibilità di tempestiva valutazione della specialità del caso, ai fini del diverso affidamento della difesa.

5. - L'art. 11 del t.u. approvato con r.d. 1611/33, nel testo

modificato dall'art. 1 1. 25 marzo 1958 n. 260, dispone che «tutte

le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale, nonché le opposizioni ad ingiunzione e gli altri istitutivi di giu dizi... devono esere notificati alle amministrazioni dello Stato

presso l'uffico dell'avvocatura dello Stato nel cui distretto ha

sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona del ministro competente».

Questa norma non trova espresso richiamo nel successivo art.

43, sull'assunzione del patrocinio di enti pubblici non statali

da parte dell'avvocatura erariale.

Né, sempre sul piano dell'interpretazione letterale, il rinvio

può ritenersi implicito nella previsione del già considerato 3°

comma, secondo cui «la rappresentanza e la difesa nei giudizi... sono assunte in via organica ed esclusiva, eccettuati i casi di

conflitti di interessi con lo Stato e con le regioni», atteso che

la mera ricezione degli atti introduttivi dei giudizi non costitui

sce attività giudiziale dell'ente convenuto o intimato; mentre —

non essendo rilevante la qualificazione di esclusiva ai fini della

presente indagine ermeneutica — l'organicità delinea un rap

porto diretto e immediato, che non richiede designazione e scel

ta del difensore, con conferimento della procura alle liti, che

sarebbe altrimenti necessaria.

Ed anche al riguardo il legislatore ha ritenuto necessaria l'e

splicita precisazione (art. 45) circa l'applicabilità del 2° comma

dell'art. 1, che esclude la necessità del mandato (anche specia

le), dando così riprova della non identità di regime di cui si

è detto e della insussistenza di un rinvio generalizzato alla disci

plina dettata per la difesa dello Stato.

Fermi restando i rilievi fatti nel precedente paragrafo, va rile

vato infine che, accedendo alla tesi accolta dai giudici del meri

to, si finirebbe per far dipendere una sanzione di nullità assolu

ta (che solo l'intervento della Corte costituzionale, con la sent.

26 giugno 1967, n. 97, id., 1967, I, 1681, ha reso sanabile) an

che da norme regolamentari, quali possono essere quelle auto

rizzative, ex art. 43 cit., del patrocinio dell'avvocatura; norme

regolamentari che renderebbero ingiustamente gravosa la posi zione di chi agisce in giudizio contro l'ente rappresentato, co

stringendolo alla ricerca del provvedimento istitutivo di detto

patrocinio. Ciò non accade, di certo, nei casi di convocazione

in giudizio delle amministrazioni dello Stato, ai sensi dell'art. 11.

6. - Da quanto precede derivano l'accoglimento del ricorso

e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio ad altra

sezione della stessa corte d'appello per l'esame della causa, omes

so dal giudice a quo.

II

Svolgimento del processo. — Con citazione notificata il 7 set

tembre 1981 l'avvocatura distrettuale dello Stato di Napoli per la regione Friuli Venezia Giulia in persona del presidente della

giunta pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto

ingiuntivo n. 219/81 del 17 luglio 1981, concesso dal presidente del Tribunale di Sala Consilina in favore di Perrone Franco

per lire 33.564.359, oltre interessi legali di mora e con gli inte

ressi di sconto bancario al tasso del ventidue per cento a titolo

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3171 PARTE PRIMA 3172

di danno, delle singole forniture all'effettivo pagamento, notifi

cato il 3 agosto 1981.

Rilevava, in particolare, l'opponente:

a) la nullità della notifica per violazione del disposto degli art. 1 d.p.r. 23 gennaio 1965 n. 18 e 1 1. 25 marzo 1958 n.

260, in quanto non eseguita presso l'ufficio dell'avvocatura del

lo Stato nel cui distretto aveva sede la competente autorità giu

diziaria; b) l'incompetenza del tribunale adito in quanto, ai sensi del

l'art. 25 c.p.c. era competente il Tribunale di Trieste;

c) la nullità del decreto ingiuntivo perché reso fuori dalle con

dizioni di ammissibilità di cui all'art. 643 c.p.c., trattandosi di un imprenditore commerciale, in quanto fondato solo su fatture;

d) nel merito, la infondatezza della domanda in quanto alcu

na colpa era ascrivibile ad esso opponente;

Concludeva, pertanto, conformemente a tali assunti, previa richiesta di sospensione della esecuzione provvisoria del decreto

ex art. 649 c.p.c. (Omissis) Motivi della decisione. — Và innanzitutto trattato delle preli

minari eccezioni sollevate dall'ente convenuto, inerenti la com

petenza e la stessa regolare instaurazione del contraddittorio.

Ciò anche al fine di verificare se l'opposto decreto sia o me

no già divenuto esecutivo ex art. 647 c.p.c.

Quanto alla prima eccezione relativa alla competenza devesi

evidenziare che la presente causa è governata dalla regola asso

luta ed inderogabile del foro erariale ex art. 25 c.p.c. Il d.p.r. 23 gennaio 1965 n. 78 ha, infatti, esteso anche alla regione Friuli

Venezia Giulia l'obbligatorio patrocinio dell'avvocatura dello

Stato.

Stante il richiamo espresso alle «disposizioni legislative e re

golamentari concernenti la rappresentanza e la difesa dello Sta

to in giudizio» (art. 1, 2° comma, d.p.r. cit.) deve ritenersi che

trattasi di patrocinio obbligatorio. Sono fatte salve residue ipotesi di litisconsorzio facoltativo

di cui ai commi 3 e 4 della stessa norma.

Dunque, già il ricorso per decreto ingiuntivo andava propo sto innanzi ad altro giudice, individuato secondo il criterio di

cui alla seconda parte del già citato art. 25 c.p.c., vertendosi

in ipotesi di amministrazione pubblica convenuta. La sanzione

apprestata dall'ordinamento nel caso di violazione di detto prin

cipio è quella della nullità della «istanza», ex art. 28 c.p.c. e

11 r.d. 30 ottobre 1933 n. 1611.

Senonché, anche tale ultima norma, a seguito della pronuncia della Corte costituzionale 26 giugno 1967, n. 97 (Foro it., 1967,

I, 1681) è stata equiparata, quanto al regime della sanatoria

della nullità, alla ipotesi normativa di cui all'art. 156, 3° com

ma, c.p.c. Indi, con la costituzione dell'ente in giudizio la nulli

tà in argomento, tempestivamente denunciata, è sanata con ef

fetto ex tunc, nel senso che gli effetti del raggiungimento, dello

scopo retroagiscono al momento del compimento dell'atto inva

lido. Giova a tal uopo evidenziare che l'opposizione dispiegata dall'ente il 7 settembre 1981 oltre il termine massimo di cui all'art. 641 c.p.c. previgente, è da considerarsi tardiva (ex art.

650 c.p.c.) e come tale idonea a paralizzare la esecutività del

decreto ingiuntivo ex art. 647 c.p.c. È logico, infatti, ritenere, sia pure a livello di ovvietà e per

presunzioni (arg. ex art. 2729 c.c.), che a causa della già eviden

ziata nullità, l'atto non era entrato tempestivamente nella sfera di conoscibilità dell'effettivo destinatario (Cass. 30 dicembre 1994, n. 11313, id., Rep. 1994, voce Ingiunzione (procedimento), nn.

59, 60). In termini, quanto ad un decreto ingiuntivo emesso nei con

fronti dell'amministrazione dello Stato e non notificato presso l'avvocatura competente, si ricorda Cass. 14 maggio 1990, n. 4143 (id., Rep. 1990, voce cit., n. 55) e Cass. 10 gennaio 1996, n. 147 (id., 1996, I, 1286).

Per ragioni di completezza è opportuno anche evidenziare che la comparsa di riassunzione del processo del 20 giugno 1985

proposta ad opera dell'avvocatura distrettuale di Salerno — su bentrata dopo la cancellazione della causa a quella di Napoli — è pienamente conforme a legge, pur risultando carente —

per come ha evidenziato la controparte con la comparsa conclu sionale — di mandato e di preventiva delibera dell'organo che ne avrebbe per legge la competenza.

Trattandosi, infatti, di patrocinio obbligatorio dell'avvocatu

ra, non è necessaria una apposita delibera di conferimento di

incarico, né il rilascio di un formale mandato ad litem.

Il Foro Italiano — 1997.

Per le stesse ragioni di completezza devesi evidenziare che

rettamente l'ente convenuto ha opposto il decreto ingiuntivo in

atti innanzi a questo tribunale, stante la competenza funzionale

ed inderogabile a conoscere della opposizione ad opera del giu dice che ha concesso il decreto (Cass. 7 dicembre 1995, n. 12665,

id., Rep. 1995, voce Sentenza civile, n. 63). Da tutto quanto evidenziato ed in particolare dalla ormai ac

clarata incompetenza funzionale del richiesto presidente del tri

bunale a concedere il decreto ingiuntivo in questione, discende

la incompetenza del tribunale adito a conoscere della questione introdotta con la presente opposizione. Trattasi di incompeten za funzionale rilevabile, pertanto, anche di ufficio in qualsiasi stato e grado del giudizio, ex art. 28 c.p.c. e 11 r.d. 1611/33

(Cass. 14 maggio 1994, n. 4734, id., Rep. 1994, voce Lavoro

e previdenza (controversie), n. 115). A ciò consegue la inevitabile e conseguenziale declaratoria di

nullità dello opposto decreto ingiuntivo (Cass. 25 luglio 1983, n. 5119, id., Rep. 1983, voce Ingiunzione (procedimento), n.

25), senza necessità di ulteriori statuizioni circa il giudice innan

zi al quale la parte più diligente ed interessata dovrà provvedere alla eventuale riassunzione della causa (Cass. 16 gennaio 1969, n. 88, id., Rep. 1969, voce cit., n. 29).

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 18 agosto 1997, n. 7669; Pres. Cantillo, Est. Fioretti, P.M. Macca

rone (conci, conf.); Min. finanze c. Nieri. Cassa Comm. trib.

centrale 22 febbraio 1992, ri. 1580.

Redditi (imposte sui) — Irpef — Oneri deducibili — Mutuo

cointestato — Interessi pagati da un solo contraente — Dedu

cibilità totale — Esclusione (Cod. civ., art. 1298; d.p.r. 29

settembre 1973 n. 597, istituzione e disciplina dell'imposta sul

reddito delle persone fisiche, art. 10).

Nell'ipotesi di mutuo garantito da ipoteca su immobili contrat

to da due familiari, colui che provvede al pagamento integra le degli interessi non può poi dedurre dal reddito complessivo

soggetto ad Irpef l'intero importo, avendo diritto alla dedu

zione soltanto delia quota parte di interessi che in base al

contratto di mutuo gravano su di lui e, qualora il contratto non preveda espressamente tale misura, della quota parte di

interessi che gravano sul coobbligato in base alla ripartizione degli stessi prevista dalle norme sulla solidarietà che regolano i rapporti interni. (1)

(1) Sostanzialmente negli stessi termini, Cass. 6 novembre 1992, n. 12020, Foro it., Rep. 1992, voce Redditi (imposte sui), n. 344, per la quale «la intestazione del mutuo assume (. . .) valore determinante ai fini dell'individuazione del soggetto obbligato al pagamento degli inte ressi passivi e autorizzato ad operare la deduzione degli stessi dal suo reddito complessivo, specie nel senso che è deducibile solo quanto è stato pagato in corrispondenza del proprio obbligo contrattuale e per tale titolo».

In senso conforme, nella giurisprudenza tributaria, v. Comm. trib. centrale 10 maggio 1996, n. 2258, id., Rep. 1996, voce cit., n. 294; 3 novembre 1995, n. 3575, ibid., n. 295 — e, con diversa massima, n. 296, ove però la (medesima) decisione porta il n. 3576 —; 17 gennaio 1995, n. 179, id., Rep. 1995, voce cit., n. 372; 7 novembre 1994, n. 3654, ibid., n. 373, e Rass. trib., 1995, 936, con nota di G. Ruggiero, Brevi note in tema di interessi passivi relativi a mutui ipotecari-, 20 mag gio 1994, n. 1760, Foro it., Rep. 1996, voce cit., n. 297; 7 aprile 1994, n. 949, ibid., n. 298; 12 luglio 1993, n. 2296, id.. Rep. 1993, voce cit., n. 225; 3 luglio 1992, n. 4251, id., Rep. 1992, voce cit., n. 345; 18 aprile 1991, n. 2996, id., Rep. 1991, voce cit., n. 378; 3 marzo 1989, n. 1626, id., Rep. 1989, voce cit., n. 244; Comm. trib. II grado Firenze 7 marzo 1996, id., Rep. 1996, voce cit., n. 299; ribadisce che l'intesta zione del mutuo costituisce la condizione (ed il limite) di deducibilità degli interessi, Comm. trib. II grado Piacenza 28 settembre 1987, id., Rep. 1987, voce Reddito delle persone fisiche (imposte sul), n. 192,

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