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sezione I civile; sentenza 25 luglio 1997, n. 6954; Pres. Lipari, Est. Marziale, P.M. Cinque (concl....

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sezione I civile; sentenza 25 luglio 1997, n. 6954; Pres. Lipari, Est. Marziale, P.M. Cinque (concl. diff.); Angelucci e altri (Avv. De Giorgi) c. Fall. Barbarossa. Cassa App. Perugia 26 ottobre 1994 e decide nel merito Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 3 (MARZO 1998), pp. 893/894-897/898 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23192330 . Accessed: 28/06/2014 16:56 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 193.142.30.98 on Sat, 28 Jun 2014 16:56:48 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 25 luglio 1997, n. 6954; Pres. Lipari, Est. Marziale, P.M. Cinque (concl.diff.); Angelucci e altri (Avv. De Giorgi) c. Fall. Barbarossa. Cassa App. Perugia 26 ottobre 1994e decide nel meritoSource: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 3 (MARZO 1998), pp. 893/894-897/898Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23192330 .

Accessed: 28/06/2014 16:56

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

che solo successivamente, con l'emanazione del regolamento co

munitario n. 1208/84 del 27 aprile 1984, il divieto di nuovi im pianti fu esteso alle uve da tavola, come si evince dal relativo

preambolo, dove è espressamente affermato che «attualmente

il potenziale dei vigneti da uve da tavola supera il fabbisogno» ed è pertanto «opportuno estendere all'insieme dei vigneti il di

vieto di nuovi impianti». Viceversa, ancora successivamente, pro

prio il regolamento Cee da applicarsi nel caso di specie, n. 822/87

del 6 marzo 1987, nel confermare in linea generale il divieto

di nuovi impianti, nel preambolo ha affermato espressamente — così interpretando i limiti che si intendevano dare a detto

divieto — che un esonero da esso «risulta giustificato», tenuto

conto della loro destinazione, «per i nuovi impianti di varietà

di viti classificate unicamente nella categoria delle varietà di uve

da tavola».

Ne deriva che, non dovendo il divieto di impianto di vigneti previsto dal regolamento Cee n. 822/87, sanzionato dall'art. 4

d.l. n. 370 del 1987, riferirsi ai vigneti di uve da tavola, esatta

mente il pretore ha accolto sotto tale profilo l'opposizione di

nanzi a lui proposta. Il ricorso pertanto deve essere rigettato.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 25 luglio

1997, n. 6954; Pres. Lipari, Est. Marziale, P.M. Cinque

(conci, diff.); Angelucci e altri (Aw. De Giorgi) c. Fall. Bar barossa. Cassa App. Perugia 26 ottobre 1994 e decide nel

merito.

Famiglia (regime patrimoniale della) — Comunione legale —

Diritto intertemporale — Acquisti separati di uno dei coniugi — Fattispecie (Cod. civ., art. 159, 167, 177; 1. 19 maggio 1975 n. 151, riforma del diritto di famiglia, art. 228).

Fallimento — Revocatoria fallimentare — Costituzione di fon

do patrimoniale — Bene acquistato in comunione — Condi

zioni (Cod. civ., art. 159, 167, 177, 179; r.d. 16 marzo 1942

n. 267, disciplina del fallimento, art. 64; 1. 19 maggio 1975 n. 151, art. 228).

I beni acquistati separatamente da ciascun coniuge, nel periodo

compreso tra il 20 settembre 1975 ed il 15 gennaio 1978, in

mancanza di una manifestazione di volontà contraria da par te di almeno uno dei coniugi, sono caduti in comunione il

16 gennaio 1978 nello stato materiale e giuridico in cui si tro

vavano (nella specie, nel 1976 il marito, fallito nel 1979, ave

va acquistato un suolo, sul quale, nel 1977, aveva costruito

un edificio). (1) La costituzione del fondo patrimoniale ex art. 167 c.c., in quanto

atto a titolo gratuito, è soggetta all'azione revocatoria falli mentare nell'ipotesi di fallimento di uno dei coniugi e, ove

avvenuta mediante la destinazione di beni oggetto di comu

nione legale, va dichiarata inefficace solo in relazione alla

quota di proprietà del fallito. (2)

(1-2) La sentenza conferma principi ormai consolidati in giurisprudenza. 1. - Il caso. Tizio, sposato, nel 1976 acquista un terreno e nel corso

del 1977 vi costruisce un edificio. Nel 1978, unitamente alla moglie, costituisce il suolo e l'edificio in fondo patrimoniale. Nel 1979 viene

dichiarato fallito. La curatela fallimentare chiede che l'atto costitutivo

del fondo patrimoniale venga dichiarato inefficace e che i predetti beni

vengano acquisiti interamente all'attivo falimentare.

2. - Il primo problema affrontato dalla Suprema corte riguarda l'in

dividuazione del regime patrimoniale applicabile ai beni acquistati dopo l'entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia da parte dei co

niugi già uniti in matrimonio a quell'epoca. La questione è relativa all'interpretazione dell'art. 228 1. 151/75, che

prevede: «Le famiglie già costituite all'entrata in vigore della presente

legge (20 settembre 1975), decorso il termine di due anni (poi prorogato al 15 gennaio 1978) dalla detta data, sono assoggettate al regime della

Il Foro Italiano — 1998.

Ritenuto in fatto. — 1. - Con atto notificato il 17 luglio 1980, il curatore del fallimento di Giancarlo Barbarossa conveniva in

giudizio, innanzi al Tribunale di Terni, Leda Angelucci in Bar

barossa, in proprio e quale madre legale rappresentante dei figli minori Cristina, Corrado e Paola Barbarossa, esponendo:

— che nel dicembre 1976 il Barbarossa aveva acquistato un

terreno della superficie di mq. 5970 sul quale, nel corso del

1977, aveva costruito un edificio: — che con rogito notarile del 4 maggio 1978 l'uno e l'altro

immobile erano stati da lui costituiti, unitamente alla moglie,

comunione legale per i beni acquistati successivamente dalla data mede sima (...)»•

Dopo alcuni tentennamenti, la giurisprudenza si è attestata sul princi pio per cui il regime di comunione legale «automaticamente ha investito anche beni separatamente acquistati durante il decorso del primo bien

nio, ma li ha investiti solo nella misura in cui alla scadenza di esso

(prorogato) ancora appartenevano al patrimonio di ciascun coniuge e nello stato giuridico e materiale in cui si trovavano» (così Cass. 7 mag gio 1987, n. 4235, Foro it., 1987, I, 2051, con nota di Caruso; per alcune applicazioni del principio in relazione a domande dirette al tra sferimento dei beni così individuati, cfr. Cass. 19 maggio 1988, n. 3483, id., Rep. 1988, voce Famiglia (regime patrimoniale), nn. 44, 45 (in te ma di esecuzione in forma specifica dell'obbligo assunto con contratto

preliminare di vendita da parte di uno dei coniugi); 3 aprile 1992, n.

4071, id., Rep. 1992, voce Agricoltura, n. 114 (ipotesi di azione di ri scatto di terreno soggetto alla prelazione agraria); per la giurisprudenza di merito, v. nello stesso senso App. Firenze 25 gennaio 1989, id., Rep. 1989, voce Famiglia (regime patrimoniale), n. 52; Trib. Monza 14 no

vembre 1988, ibid., n. 53; 8 giugno 1988, id., Rep. 1990, voce cit., n. 50). Nel senso che l'eventuale diversa disciplina di separazione dei beni

deve essere provata da colui che l'invoca, Cass. 17 agosto 1990, n. 8379, id., Rep. 1991, voce cit., n. 33, e Nuova giur. civ., 1991, I, 299, con nota di Pacia Depinguente.

L'esclusione del regime di comunione legale postula, infatti, una spe cifica dichiarazione negoziale, che deve risultare da apposito atto rice vuto da notaio o dall'ufficiale di stato civile del luogo di celebrazione del matrimonio e non può derivare da una mera enunciazione di inap plicabilità del regime di comunione contenuta in un contratto di com

pravendita, anche se stipulato per atto notarile (Cass. 19 maggio 1988, n. 3483, Foro it., Rep. 1988, voce cit., n. 43, e Corriere giur., 1988, 692, con nota di Provenzali).

In conclusione, per le famiglie già in atto, la comunione legale ha

cominciato a decorrere dal 16 gennaio 1978, ma con effetto retroattivo, nel senso che ha incluso nel suo oggetto anche gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente nel periodo tra il 20 settembre 1975 ed il 15 gennaio 1978, purché ancora nel patrimonio dell'acquirente.

In dottrina, da ultimo, v. Di Martino, Le convenzioni matrimoniali, in Trattato diretto da Bonilini-Cattaneo, Torino, 1997, II, 50.

3. - La c.d. presunzione muciana. La giurisprudenza è concorde nel

ritenere che tale disposizione non si applica ai beni oggetto di comunio ne legale ex art. 177 c.c. La presunzione muciana è, oggi, vinta dal

principio giuridico dell'attribuzione degli acquisti ad entrambi i coniu

gi, a prescindere dall'accertamento della provenienza del denaro. In tal senso, v. Cass., ord. 22 novembre 1994, n. 910, Foro it., 1995,

I, 2355, con nota di M. Fabiani; Corte cost. 29 giugno 1995, n. 286,

ibid.; sez. un. 12 giugno 1997, n. 5291, id., 1997, I, 2421, sulla disap

plicabilità dell'art. 70 1. fall, anche nel caso di separazione dei beni.

Tale conclusione, si è osservato, non è lesiva degli interessi del falli

mento, ove si consideri che a causa del regime di comunione legale il fallimento acquista il diritto di rivalersi nei limiti della quota del falli

to sui beni acquistati dal di lui coniuge durante il perdurare della comu

nione legale (Di Martino, cit., 240). Se, tuttavia, l'inclusione del bene in comunione immediata è conse

guenza dell'omissione della dichiarazione di cui all'art. 179 c.c. (beni acquistati con denaro ricavato dal trasferimento di beni personali, ecc.), e così non sia stata impedita la caduta in comunione, trattandosi di

donazione indiretta, si dovrebbe rientrare nell'ambito dell'art. 64 1. fall., con conseguente esperibilità dell'azione revocatoria sia fallimentare che

ordinaria (Tordo Caprioli, Attività negoziale e funzione notarile, Mi

lano, 1996, 108). Sulla questione, di recente, v. anche Morelli, Il nuovo regime patri

moniale della famiglia, Padova, 1996, 24.

4. - Il fondo patrimoniale. Individuato il regime dei beni, prima della

costituzione del fondo patrimoniale, la Cassazione si pronuncia sulla

revocabilità, ai sensi dell'art. 64 1. fall., dell'atto costitutivo del fondo.

Il predetto negozio, si osserva, costituisce atto a titolo gratuito, an

che quando proviene da entrambi i coniugi, in quanto non sussiste alcu

na controprestazione a favore dei costituenti che conferiscono beni di

proprietà comune, ed è pertanto revocabile ai sensi dell'art. 64 1. fall., ove stipulato nei due anni precedenti il fallimento.

Tale principio è consolidato in giurisprudenza e fondato sulla consi

derazione che il fondo crea un patrimonio di scopo, insensibile alla

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PARTE PRIMA

in fondo patrimoniale, precisando che tali beni erano assogget tati al regime della comunione legale.

— che il Barbarossa era stato dichiarato fallito con sentenza

del 21 giugno 1979. Tanto premesso, la curatela fallimentare

chiedeva che l'atto di costituzione del fondo fosse dichiarato

privo di effetto, previa dichiarazione che i beni che ne costitui

vano l'oggetto erano in precedenza oggetto di proprietà esclusi

va del Barbarossa. La domanda veniva accolta dal tribunale

con sentenza del 19 aprile 1986. L'appello proposto dai conve

nuti era, a sua volta, respinto dalla Corte d'appello di Perugia, rilevando:

dichiarazione di fallimento, che restringe la garanzia patrimoniale c.d.

generica dei creditori (da ultimo, cfr., in motivazione, Cass. 18 settem bre 1997, n. 9292, Foro it., 1997, I, 3148, con nota di richiami sul

punto cui si rinvia per una panoramica dalle posizioni anche della dot

trina). La natura di liberalità o, in termini più generici, la gratuità del fondo patrimoniale costituito da entrambi i coniugi con beni di proprie tà comune viene argomentata sulla considerazione che i costituenti ri nunciano «in modo gratuito alle facoltà insite nel diritto di proprietà in favore della famiglia, mediante il vincolo di indisponibilità dei beni e la destinazione dei frutti, ai soli bisogni della famiglia, con l'ulteriore evenienza che — cessato il fondo per una delle cause previste dall'art. 171 c.c. — ai medesimi può essere sottratta una quota dei beni che il giudice può attribuire ai loro figli anche in proprietà» (così Cass. 15 gennaio 1990, n. 107, id., Rep. 1990, voce Fallimento, n. 342).

È interessante, a tal proposito, notare che l'atto costitutivo di fondo

patrimoniale, che intervenga inter vivos e con il quale si determina il trasferimento della proprietà sui beni deve scontare l'imposta sulle do

nazioni, secondo le modalità e nella misura prevista dal d.leg. 31 otto bre 1990 n. 346, è soggetto a registrazione a termine fisso e l'imposta è dovuta in misura fissa. Quanto agli atti costitutivi, che non determi nano effetto traslativo, la dottrina prevalente e la giurisprudenza si espri mono nel senso di assoggettarli all'imposta in misura fissa (Comm. trib. Il grado Udine 21 novembre 1991, id., Rep. 1992, voce Successioni

(imposta), n. 75, e Vita not., 1992, 320; Comm. trib. Il grado Trento 11 gennaio 1982, Foro it., Rep. 1982, voce Registro, n. 152, e Vita

not., 1982, 1311). Non sono mancati in dottrina tentativi volti a negare l'assoggettabili

tà del fondo ad azione revocatoria, sulla base della sua identificazione con un atto di adempimento.

In tal modo, si è cercato o di negare la gratuità dell'atto e, quindi, in radice l'applicabilità dell'art. 64 1. fall, o di fare rientrare l'atto co stitutivo del fondo da parte dei coniugi nell'esenzione prevista dalla stessa norma («Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal fallito nei due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adegua mento di un dovere morale (...), in quanto la liberalità sia proporziona le al patrimonio del donante»).

Si è, da parte di alcuni autori, osservato che manca il requisito della

gratuità nel caso in cui la costituzione avviene come modalità di adem

pimento dell'obbligo di contribuzione dei coniugi. L'atto costitutivo de ve considerarsi a titolo oneroso quando avvantaggia creditori familiari il cui diritto è nato posteriormente alla stipulazione del medesimo, in quanto il credito sorge già garantito. «È dunque da disattendere la tesi che considera l'atto di conferimento sempre gratuito, sul presupposto che esso verrebbe posto in essere senza corrispettivo. Peraltro, si rico nosce ugualmente efficacia all'atto, anche se posto in essere nel biennio anteriore alla dichiarazione di fallimento, in quanto posto in essere co me adempimento del dovere morale di garantire alla famiglia i mezzi di sostentamento» (Auletta, Il fondo patrimoniale, in Trattato diretto da Bonilini-Cattaneo, cit., II, 368).

Contro tali argomentazioni si è rilevato: — la costituzione del fondo rappresenterebbe un modo di estinzione

diverso dall'adempimento, ovvero una dazione in pagamento, ma sia la datio in solutum sia la novazione oggettiva sono soggette a revocato ria, perché prive dei caratteri della necessità e doverosità propri dell'a

dempimento; — l'obbligo di contribuzione alle esigenze della famiglia è obbligo

giuridicamente posto (art. 143 e 147 c.c.) prima che dovere morale ed

obbligazione naturale; — con riferimento all'azione revocatoria ordinaria, che la sua esperi

bilità è esclusa solo per l'adempimento di obbligazioni civili e non an che per l'adempimento di obbligazioni naturali.

Su tali argomentazioni, v. Giugliano, in Nuova giur. civ., 1995, I, 266. Nel senso che l'esenzione prevista dall'art. 64 1. fall, per i doveri

morali riferisce certamente l'adempimento del dovere morale all'atto gratuito e che altro problema è se l'esenzione si riferisca anche alle

obbligazioni naturali, v. Torrente, La donazione, in Trattato diretto da Cicu-Messineo, Milano, 1956, 348, il quale comprende nell'esenzio ne le donazioni remuneratone, la donazione per riparare i «danni arre cati alla concubina», la costituzione di dote (simile, per alcuni aspetti,

li Foro Italiano — 1998.

— che, in relazione alle famiglie già costituite alla data di

entrata in vigore della 1. 19 maggio 1975 n. 151, sulla riforma

del diritto di famiglia, i beni acquistati successivamente alla da

ta di entrata in vigore di tale legge (20 settembre 1975) sono

assoggettati al regime della comunione legale solo se l'acquisto si è verificato in epoca successiva al termine (15 gennaio 1978), risultante dalla proroga apportata dall'art, unico d.l. 9 settem

bre 1977 n. 688, convertito nella 1. 31 ottobre 1977 n. 804, a

quello [biennale] originariamente fissato dall'art. 228 1. 151/75; — che, conseguentemente — poiché nel caso di specie la fa

miglia era stata certamente costituita prima del 20 settembre

1975 e l'acquisto dei due beni si era verificato, altrettanto sicu

ramente, in epoca anteriore al 15 gennaio 1978 — essi erano

rimasti nella proprietà esclusiva di Giancarlo Barbarossa; — che l'atto di costituzione del patrimonio familiare rappre

sentava una liberalità ed era conseguentemente revocabile a nor

ma dell'art. 64 1. fall., così come ritenuto dal tribunale.

1.1. - Leda Angelucci e i suoi figli ricorrono a questa corte, chiedendo la cassazione della sentenza impugnata con un unico

motivo. La curatela fallimentare, cui l'atto è stato notificato

il 27 aprile 1995, non resiste.

Motivi della decisione. — 2. - Con un unico, complesso moti

vo i ricorrenti — denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 228 1. 19 maggio 1975 n. 151, anche in relazione agli art. 159, 167, 177 e 179 c.c. e degli art. 64 e 70 1. fall. —

censurano la sentenza impugnata per non aver considerato:

a) che gli acquisti effettuati entro i due anni dall'entrata in

vigore della citata 1. 151/75 sono assoggettati al regime della

comunione legale, a meno che, entro lo stesso termine, uno dei

due coniugi non abbia manifestato volontà contraria e che, quin di, nel caso di specie, essendo mancata tale manifestazione di

volontà, i due immobili erano certamente caduti nel regime del

la comunione legale;

b) che il fondo patrimoniale — essendo stato costituito da

entrambi i coniugi, e per di più con la partecipazione dei figli — non poteva essere considerato alla stregua di un atto di libe

ralità, come tale, revocabile ai sensi dell'art. 64 1. fall.;

al fondo patrimoniale, anche se consisteva in beni apportati dalla mo

glie al marito per far fronte ai pesi del matrimonio), ecc., purché sussi stente anche il requisito oggettivo della proporzionalità della liberalità con il patrimonio del donante.

I coniugi, che costituiscono in fondo patrimoniale beni appartenenti alla comunione legale, realizzano, quindi, un atto di straordinaria am

ministrazione, ai sensi dell'art. 180, 2° comma, c.c., con il quale i beni stessi sono definitivamente estromessi dalla comunione ed assoggettati alla disciplina del fondo, che, peraltro, per l'amministrazione dei pre detti beni, poi, rinvia alle norme sulla comunione (art. 168 c.c.).

In generale, i beni costituiti in fondo patrimoniale possono essere

acquisiti dal curatore del fallimento del titolare, ma formano una mas sa separata destinata solo a soddisfare i crediti per debiti contratti nel l'interesse della famiglia. Il fondo non si scioglie per effetto del falli mento che, ai sensi dell'art. 191 c.c., è solo causa di scioglimento della comunione legale. L'esercizio dell'azione revocatoria è l'unico rimedio a disposizione del curatore per evitare il pregiudizio dei creditori perso nali del costituente (Figone, Fondo patrimoniale ed azione revocatoria, in Fallimento, 1997, 205; Morelli, cit., 159).

II fondo patrimoniale ha sostituito nel codice civile il patrimonio fa miliare, conservandone la natura giuridica di patrimonio di destinazio ne. Il vincolo funzionale impresso sui beni costituiti in patrimonio fa miliare era, però, molto più rigido, il vincolo sui beni del fondo patri moniale è quanto di più tenue e labile potesse escogitarsi per un

patrimonio di destinazione, posto che i coniugi possono disporre dei beni liberamente e senza obbligo di reimpiego, salvo a richiedere, in

presenza di figli minori, l'autorizzazione del giudice (Carresi, Fondo

patrimoniale, voce dell' Enciclopedia giuridica Treccani, Roma, 1989, XIV).

Si comprende allora come la realtà applicativa concreta dell'istituto, testimoniata da tutte le sentenze sopra citate (nonché da quelle che han no escluso l'applicabilità dell'art. 43, n. 3, 1. fall, al fondo patrimonia le: v. Trib. Catania 2 giugno 1986, Foro it., Rep. 1987, voce Fallimen to, n. 256, e Giur. comm., 1987, 627, con nota di Auletta. Sul punto, in dottrina, v. Gabrielli, Patrimonio familiare e fondo patrimoniale, voce dell 'Enciclopedia del diritto, Milano, 1982, XXXII, 306; Corsi, Il regime patrimoniale della famiglia, Milano, 1984, II, 198; Frascaro li Santi, Fondo patrimoniale e fallimento, in Dir. fallim., 1979, I, 475) non abbia rispecchiato le finalità volute dal legislatore, ma, piuttosto, il diverso scopo di sottrarre i beni all'esecuzione dei propri creditori. [E. Brunetti]

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

c) che l'art. 70 1. fall, era inapplicabile essendo gli acquisti della moglie avvenuti per effetto di una previsione di legge.

3. - La censura puntualizzata alla lett. b) è palesemente in

fondata, essendo indubbio che la costituzione del fondo patri moniale costituisca atto a titolo gratuito, anche quando proven

ga da entrambi i coniugi, dal momento che neppure in tal caso

l'atto di costituzione trova contropartita in una attribuzione in

favore dei disponenti (Cass. 18 marzo 1994, n. 2604, Foro it.,

Rep. 1995, voce Revocatoria (azione), n. 13; 15 gennaio 1990,

n. 107, id., Rep. 1990, voce Fallimento, n. 342). Ad opposte conclusioni deve giungersi per le altre censure.

E, anzitutto, per quella specificata alla lett. a). Il 1° comma dell'art. 228 1. n. 151 del 1975 è così formulato:

«Le famiglie già costituite alla data di entrata in vigore della

presente legge (20 settembre 1975), decorso il termine di due

anni (successivamente prorogato al 15 gennaio 1978 dall'art, uni

co d.l. 9 settembre 1977 n. 688, convertito nella 1. 31 ottobre

1977 n. 804) dalla detta data, sono assoggettate al regime della

comunione legale per i beni acquistati successivamente dalla da

ta medesima, a meno che entro lo stesso termine uno dei coniu

gi non manifesti volontà contraria in un atto ricevuto da notaio

o dall'ufficiale dello stato ciivle nel luogo in cui fu celebrato

il matrimonio».

Con tale disposizione il legislatore — intendendo assicurare

una certa gradualità nel passaggio dal sistema, accolto dal legis latore del 1942 (caratterizzato dalla previsione, quale regime le

gale dei rapporti patrimoniali tra coniugi, della separazione in

tegrale dei beni), al diverso sistema introdotto dalla legge di

riforma, fondato sull'opposto principio per cui, in mancanza

di diversa convenzione, il regime patrimoniale legale della fami

glia è costituita da una particolare forma di comunione (art.

41) — ha riconosciuto a ciascuno dei coniugi la possibilità di

escludere, con una propria dichiarazione unilaterale, effettuata

con le modalità e entro i termini sopra indicati, che gli acquisti effettuati nel periodo sopra indicato fossero assoggettati al regi

me della comunione legale. L'introduzione della nuova discipli

na, per quanti erano già uniti in matrimonio alla data di entrata

in vigore della legge di riforma, venne così differita al 16 gen naio 1978 e subordinata alla mancata espressione, entro lo stes

so termine, di una volontà contraria da parte di uno dei coniugi.

Risulta tuttavia evidente dalla formulazione dell'art. 228 che,

ove si fossero realizzate le condizioni per l'applicaione del nuo

vo regime, la comunione legale non avrebbe operato solo per

il futuro, come ha erroneamente ritenuto il giudice del merito,

ma avrebbe avuto ad oggetto, secondo il consolidato insegna

mento di questa corte (sent. 7 maggio 1987, n. 4235, id., 1987,

I, 2051; 3 aprile 1992, n. 4071, id., Rep. 1992, voce Agricoltu

ra, n. 114; 15 novembre 1996, n. 10016, id., Rep. 1996, voce

Famiglia (regime patrimoniale, n. 74), anche gli acquisti effet

tuati dai coniugi nel periodo transitorio, ricompreso tra l'entra

ta in vigore della legge e il termine ultimo per manifestare la

volontà contraria all'applicazione delle nuove norme.

I beni separatamente acquistati da ciascuno dei coniugi in

detto periodo sono caduti in comunione, il 16 gennaio 1978,

nello stato giuridico e materiale in cui si trovavano (Cass. 7

maggio 1987, n. 4235, cit.; 3 aprile 1992, n. 4071, cit.). Tale

precisazione — se porta ad escludere la caduta in comunione

dei beni che, alla data sopra indicata, non si trovassero più

nel patrimonio del coniuge che li aveva acquistati (Cass. 4235/87,

cit.; 4071/92, cit.) — porta, per converso, a ritenere che il pas

saggio del bene in comunione sia avvenuto con le eventuali inte

grazioni derivanti dall'applicazione degli art. 934 ss. c.c., le quali

si attuano automaticamente, per il solo fatto dell'unione della

cosa mobile al suolo, senza necessità di alcuna manifestazione

di volontà del proprietario di quest'ultimo bene (Cass. 12 giu gno 1987, n. 5135, id., Rep. 1987, voce Proprietà, n. 26). Pur

non potendosi escludere, in linea di principio, l'ammissibilità di una proprietà della costruzione separata da quella del suolo,

perché tale ipotesi si realizzi è necessario un titolo (art. 952 c.c.),

la cui configurabilità è, nell'ipotesi considerata, esclusa dall'au

tomatismo con il quale il bene separatamente acquistato dal co

niuge è stato assoggettato al regime della comunione legale al

termine del periodo transitorio, in virtù di quanto previsto dal

l'art. 228 1. 151/75.

4. - Egualmente fondata, come si è già anticipato, è la censu

ra specificata alla lett. c) del paragrafo 2.

Nella sentenza impugnata si afferma, sia pure di sfuggita,

li Foro Italiano — 1998.

che il riconoscimento della Angelucci quale comproprietaria dei

beni costituiti in fondo patrimoniale troverebbe ostacolo anche

nell'art. 70 1. fall., a norma del quale i beni che il coniuge del

fallito, come nel caso di specie, ha acquistato a titolo oneroso

nel quinquennio anteriore alla dichiarazione di fallimento si pre sumono acquistati con denaro del fallito e si considerano di

proprietà di lui, salvo prova contraria.

Invero, tale disposizione — che trova il suo fondamento in

un regime dei rapporti patrimoniali dei coniugi ispirato al prin

cipio della separazione dei beni e la sua giustificazione nel so

spetto di un qualificato concorso del coniuge alla menomazione

della garanzia dei creditori del fallito — non può essere addotta

per escludere l'assoggettamento al regime della comunione lega le degli acquisti effettuati, anche separatamente, dai coniugi du

rante il matrimonio, a norma dell'art. 177 c.c., così come rifor

mulato dalla legge di riforma. Nel nuovo sistema introdotto

dalla 1. n. 151 del 1975 gli stessi acquisti effettuati dal fallito sono da considerarsi «comuni», ai sensi del citato art. 177, mal

grado la dichiarazione di fallimento, e non è quindi pensabile

che, per effetto di detta dichiarazione, debbano considerarsi di

proprietà esclusiva del fallito i beni acquistati dal coniuge che

ricadano nell'ambito di applicazione dello stesso art. 177 c.c.:

nell'uno e nell'altro caso la sorte dell'acquisto non potrà che

essere la stessa e, precisamente, quella dell'assoggettamento del

bene al regime della comunione legale.

L'esplicazione degli effetti previsti dall'art. 177, nella sua for

mulazione attuale, non possono quindi trovare ostacolo nell'art.

70 1. fall., che trova la sua ragion d'essere in situazioni che

con la disciplina introdotta dal citato art. 177 si è inteso superare. 5. -1 motivi di ricorso puntualizzati alle lett. a) e b) del para

grafo 2 debbono essere pertanto accolti e la sentenza impugnata va quindi, entro tali limiti, cassata. Ricorrono, a giudizio di

questa corte, i presupposti per decidere la causa nel merito in

applicazione dei principi di diritto enunciati nei precedenti pa

ragrafi, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto,

posto che dalla sentenza impugnata, come si è posto in eviden

za in narrativa, si ricava che l'acquisto e la costruzione hanno

avuto luogo dopo l'entrata in vigore della legge di riforma (20

settembre 1975) e prima della scadenza del periodo transitorio

(15 gennaio 1978) e della costituzione del fondo patrimoniale

(4 maggio 1978). Tali elementi, infatti, consentono di affermare che, contra

riamente a quanto ritenuto dalla corte territoriale sia il suolo

che la costruzione fossero assoggettati, a partire dal 16 gennaio

1978, al regime della comunione legale e che, quindi, essi fosse

ro oggetto di comproprietà sia da parte del Barbarossa che di

sua moglie Leda Angelucci. Consegue da ciò che l'atto di costi

tuzione del fondo patrimoniale può essere dichiarato privo di

effetti, ai sensi dell'art. 64 1. fall., solo in relazione alla quota

di proprietà del Barbarossa. La domanda proposta dal falli

mento può quindi essere accolta solo entro tali limiti.

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 25 luglio

1997, n. 6950; Pres. Lipari, Est. Rovelli, P.M. Martone

(conci, diff.); Bizzarri (Avv. Contaldi, Dal Piaz) c. Comu

ne di Torino (Avv. Gatto, Bruzzone). Cassa App. Torino

29 gennaio 1993.

Arbitrato e compromesso — Arbitrato rituale — Successiva do

manda al giudice ordinario — Alternatività — Effetti — Fat

tispecie (Cod. proc. civ., art. 40, 806, 819).

Allorché, nel vigore del vecchio testo dell'art. 819 c.p.c., l'azio

ne avanti il giudice ordinario sia promossa in via subordinata

all'accertamento della incompetenza degli arbitri rituali, in pre

cedenza investiti della cognizione della medesima pretesa, non

si versa nel caso di contemporanea pendenza di cause connes

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