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sezione I civile; sentenza 25 luglio 1997, n. 6980; Pres. Cantillo, Est. Milani, P.M. Di Zenzo(concl. conf.); Catozzi (Avv. D'Apice, Zurlo) c. Maa assicurazioni (Avv. Tropiano, Tedoldi).Conferma Conc. Milano 29 novembre 1993Source: Il Foro Italiano, Vol. 121, No. 7/8 (LUGLIO-AGOSTO 1998), pp. 2251/2252-2253/2254Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23193141 .
Accessed: 28/06/2014 18:29
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2251 PARTE PRIMA 2252
maggio 1991, n. 5923, cit.; 7 marzo 1990, n. 1807, cit.; 22 mag gio 1989, n. 2449, cit.; 25 ottobre 1989, n. 4382, cit.; 15 gen naio 1986, n. 178, id., Rep. 1986, voce cit., n. 161; 16 giugno
1983, n. 4129, cit.). Orbene, nel caso in esame risulta dagli atti processuali —
che questa corte è abilitata a consultare, trattandosi di error
in procedendo — che l'aw. Augusto Savinelli era nel preceden te giudizio di appello, l'unico procuratore costituito dell'odier
na ricorrente, peraltro non assistita da avvocati. Dal certificato
di morte da questa ritualmente prodotto ai sensi dell'art. 372
c.p.c., emerge, poi, che egli decedette I'll gennaio 1994, nella
pendenza del giudizio di appello, tra la seconda udienza colle
giale (17 dicembre 1993) e la terza (4 marzo 1994), nella quale la causa fu spedita a sentenza, per essere poi decisa il giorno 11 dello stesso mese.
La denunciata nullità si è pertanto, verificata, non potendo ovviamente indurre ad un qualche ripensamento l'argomenta zione dei controricorrenti secondo cui il decesso era avvenuto
in un momento in cui l'attività difensiva in favore dell'Atac
era stata compiutamente spiegata. Basti a tale fine considerare
che spetta al difensore della parte, ed a lui solo, stabilire tempi e modi della linea difensiva prescelta, e nessun altro può sosti
tuirvisi per giudicarne eventualmente l'adeguatezza, onde infe
rire l'indifferenza di un evento che, come la morte del procura
tore, impedisce in radice l'esercizio del diritto stesso di difesa. Per tutte le considerazioni innanzi esposte, il primo motivo
di ricorso va accolto, restandone assorbiti il secondo ed il terzo.
L'impugnata sentenza va pertanto cassata e la causa va rin
viata, in applicazione della norma generale di cui al 1° comma
dell'art. 383 c.p.c., ad altro giudice di pari grado, il quale si designa in una diversa sezione della Corte di appello di Roma,
nella stessa fase in cui il processo si trovava alla data della mor
te dell'aw. Savinelli.
IV
Fatto e diritto. — Con atto notificato il 27 febbraio 1992
Stamerra Giovanni, premesso che con contratto 30 agosto 1958
aveva concesso in locazione a Tropea Franco, per uso abitati
vo, l'appartamento sito in Roma, via Cardano 30, int. 16; che, a seguito del decesso del predetto, nel rapporto era subentrata,
quale conduttrice, De Santis Lucia; intimava a costei la licenza
per finita locazione al 31 agosto 1993 e contestualmente la cita
va avanti a questo pretore per la convalida.
L'intimata, costituitasi, contrastava l'avversa domanda e nel
prosieguo eccepiva l'estinzione del giudizio perché «non prose
guito o riassunto entro il termine perentorio di sei mesi dall'in
terruzione verificatasi di diritto a seguito di comunicazione del
decesso dell'intimante Stamerra Giovanni, mediante raccoman
data a.r. del 16 maggio 1996 inviata alla convenuta».
L'eccezione appare fondata: invero, con la raccomandata an
zidetta l'avv. Marzo, difensore dell'attore Stamerra, ha comu
nicato alla De Santis che, stante il decesso del proprio cliente, tutte le somme dovute a titolo di corrispettivo dovevano essere
versate alla vedova del medesimo, Arista Ornella. Siffatta co
municazione, proveniente dal difensore, rileva sicuramente ai
sensi e per gli effetti dell'art. 300 c.p.c., che prevede appunto l'interruzione (immediata ed automatica, senza necessità di un'ap
posita declaratoria) in caso di notificazione dell'evento alla con
troparte, ad opera del difensore.
È bensì vero che nella specie la comunicazione è avvenuta
a mezzo di una semplice raccomandata, ma non può ritenersi
necessaria al riguardo una vera e propria notificazione ex art.
139 ss. c.p.c.: nessuna valida ragione può infatti porsi a fonda
mento di una rigida interpretazione della norma in questo sen
so, posto che, all'evidenza, il legislatore ha solo voluto richie
dere una comunicazione formale, come tale non suscettibile di
contestazioni o di prova testimoniale.
Né può ritenersi che la comunicazione debba esser fatta pro
prio allo scopo di provocare l'interruzione del processo: ciò non
è prescritto dalla norma, la quale richiede soltanto la predetta
informativa, che può aver luogo indifferentemente in udienza
o con comunicazione specifica alla controparte. La contraria
interpretazione potrebbe del resto comportare ulteriori diatribe
Il Foro Italiano — 1998.
fra le parti nelle ipotesi (prevedibilmente frequenti) di formule
non univoche.
D'altro canto, posto che la norma tende ad evitare interru
zioni non volute (rimettendo appunto alla discrezione degli ere
di se continuare o no il processo in nome del loro dante causa), è sufficiente a tal fine che l'interruzione non consegua alla noti
zia dell'evento comunque acquisita dalla controparte, ma uni
camente alla notizia fornita dal difensore del soggetto nei cui
confronti l'evento interruttivo si è verificato. Il necessario inter
vento di costui rappresenta infatti la migliore garanzia al ri
guardo, essendo egli in grado di ben valutare sotto il profilo
tecnico-giuridico la portata di ogni comunicazione da farsi alla
controparte, e, quindi, di stabilire quali di esse effettuare diret
tamente e quali, invece, far eventualmente sottoscrivere dagli eredi.
La mancata prosecuzione del giudizio dopo l'interruzione con
seguita alla suindicata lettera dell'avv. Marzo, ha quindi indub
biamente comportato l'eccepita estinzione.
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 25 luglio
.1997, n. 6980; Pres. Cantillo, Est. Milani, P.M. Di Zenzo
(conci, conf.); Catozzi (Aw. D'Apice, Zurlo) c. Maa assicu
razioni (Aw. Tropiano, Tedoldi). Conferma Conc. Milano
29 novembre 1993.
Prova testimoniale — Contumace convenuto — Scritture priva te — Riconoscimento — Estremi (Cod. proc. civ., art. 215,
292).
Ai fini del riconoscimento tacito di scrittura privata da parte del contumace, la notifica del verbale attestante la produzio ne della scrittura, non è necessaria nel caso in cui detta scrit
tura sia stata indicata nell'atto di citazione notificato e pro dotta nel fascicolo dell'attore. (1)
(1) Non risultano precedenti specifici. Come esposto in motivazione, la soluzione adottata dalla sentenza
si basa sulle pronunce costituzionali relative alla disciplina del ricono scimento tacito della scrittura privata nei confronti della parte contumace.
In particolare, la Cassazione tiene conto di Corte cost. 6 giugno 1989, n. 317, Foro it., 1989, I, 2388, con nota critica di A. Proto Pisani, e Nuove leggi civ., 1990, 938, con nota critica di M. C. Alladio, la
quale rappresenta lo sviluppo logico di Corte cost. 28 novembre 1986, n. 250, Foro it., 1987, I, 1, con nota critica di Proto Pisani, e Nuove
leggi civ., 1987, 417, con nota critica di Alladio. Corte cost. 250/86 ha dichiarato incostituzionale l'art. 292 c.p.c. «nella
parte in cui non prevede la notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata nei procedimenti di cognizione ordinaria dinanzi al pretore e al conciliatore», ciò in quanto l'art. 313, 1° comma, c.p.c., a differenza degli art. 163, n. 5, e 414, n. 5, c.p.c., non richiede che nella citazione siano indicati i documenti offerti in comunicazione e quindi non permette di desumere dalla noti fica dell'atto introduttivo il riconoscimento tacito delle scritture private da parte del convenuto contumace.
Successivamente, Corte cost. 317/89 ha esteso tale pronuncia di inco stituzionalità ai giudizi di competenza del tribunale, in base al rilievo che l'art. 184 c.p.c., nel testo precedente alla legge di riforma n. 353 del 1990, consente alle parti di produrre nuovi documenti in giudizio fino alla rimessione della causa al collegio e quindi non assicura che il contumace venga messo in grado di averne notizia. Il giudice delle
leggi inoltre precisa che l'illegittimità del combinato disposto degli art.
292, 1° comma, e 215, n. 1, c.p.c. riguarda solo il caso in cui le scrittu re private non siano già state indicate in atti notificati in precedenza,
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
Svolgimento del processo. — Con atto di citazione notificato
il 21 settembre 1992 la Maa assicurazioni s.p.a. conveniva di
nanzi al Giudice conciliatore di Milano Delvino Catozzi, per sentirlo condannare al pagamento dell'importo, pari a lire 70.001, della rata di premio scaduta il 1° marzo 1992 di una polizza infortuni da lui stipulata presso l'agenzia di Latina.
Dinanzi al conciliatore l'attrice verbalizzava l'aumento della
domanda a lire 140.002, per mancato pagamento anche della
successiva rata di premio, scaduta il 1° settembre 1992, ed il
relativo verbale veniva notificato al Catozzi, rimasto contumace.
Con sentenza 10/29 novembre 1993, il giudice conciliatore
condannava il Catozzi al pagamento della somma di lire 140.002,
perché in caso contrario non si avrebbe alcuna lesione del diritto di difesa del contumace.
È su quest'ultima osservazione che si basa la decisione odierna, lad dove conferma la sentenza del Giudice conciliatore di Milano per aver ritenuto provata la domanda attrice tramite la produzione di un docu mento già menzionato nell'atto introduttivo ritualmente notificato al
convenuto contumace. I commenti della dottrina sulle suddette pronunce di incostituzionali
tà sono alquanto critici. In particolare, Proto Pisani ritiene che la disci
plina prevista dagli originari art. 215, n. 1, 292 e 293 c.p.c. non era lesiva del diritto di difesa del contumace, in quanto consentiva allo stesso di poter disconoscere le scritture contro di lui prodotte anche in occasione di una costituzione tardiva (vedi Foro it., 1987, I, 2, e
1989, I, 2388). In senso conforme, cfr. Alladio, in Nuove leggi civ., 1987, 421, testo e nota 12.
Altra decisione del giudice delle leggi sull'argomento è Corte cost. 24 maggio 1991, n. 214, Foro it., 1991, I, 2664, e Riv. dir. proc., 1991, 1114, con nota di Garbagnati, anch'essa citata in motivazione, la qua le dichiara l'incostituzionalità dell'art. 313, 1° comma, c.p.c., nel testo
precedente alla riforma del codice di procedura civile, «nella parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del giudizio debba contenere, tra l'altro, l'indicazione della scrittura privata che l'attore offre in co municazione». In tal modo viene esteso al procedimento davanti al pre tore ed al conciliatore l'onere di indicare nell'atto introduttivo le scrit ture private prodotte, ciò sempre al fine di evitare la lesione del diritto di difesa del contumace.
A tale proposito va osservato che, con la riforma introdotta dalla 1. 353/90, la disciplina prevista dal previgente art. 313, 1° comma, c.p.c. non è più applicabile al processo pretorile, nel quale il contenuto del l'atto introduttivo è regolato dall'art. 163 c.p.c., ma è ancora valida
per il processo davanti al giudice di pace in forza dell'art. 318, 1° com
ma, c.p.c. che riproduce il testo del vecchio art. 313, 1° comma, c.p.c. Numerose sono anche le pronunce di legittimità con riferimento alla
disciplina del riconoscimento tacito delle scritture private da parte del contumace. Vedi, in particolare, Cass. 18 maggio 1996, n. 4615, Foro
it., Rep. 1996, voce Prova documentale, n. 30, la quale ammette che il contumace in primo grado possa disconoscere con l'atto di appello una scrittura privata già dichiarata tacitamente riconosciuta nel prece dente grado di giudizio; 15 marzo 1995, n. 3037, id., Rep. 1995, voce Contumacia civile, n. 8, secondo cui il vizio della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 292 c.p.c., come emendato da Corte cost. 250/86 e 317/89, non comporta la rimessione della causa al giudice di primo grado, e la costituzione in secondo grado del contumace senza il disconoscimento delle scritture prodotte nel precedente grado dà luo
go all'acquisizione agli atti di tali documenti; 18 marzo 1994, n. 2602, id.. Rep. 1994, voce cit., n. 4, la quale esclude che l'onere di notifica zione ex art. 292 c.p.c. si estenda agli atti inidonei ad assumere l'effica cia probatoria del riconoscimento tacito; 26 febbraio 1994, n. 1959, ibid., n. 5, che, conformemente a Cass. 2602/94, afferma che l'art. 292 c.p.c. si applica solo alle scritture private in senso tecnico, cioè non alle scritture provenienti da terzi estranei al giudizio. Sulla tassati vità dell'elencazione dell'art. 292 c.p.c., v. inoltre, Cass. 28 maggio 1984, n. 3262, id., Rep. 1984, voce cit., n. 2; 6 giugno 1981, n. 3654,
id., Rep. 1981, voce cit., n. 2; 25 maggio 1979, n. 3028, id., Rep. 1979, voce cit., n. 2; 24 luglio 1975, n. 2897, id., Rep. 1975, voce
cit., n. 4; 2 febbraio 1972, n. 249, id., Rep. 1972, voce cit., n. 4; 24
marzo 1972, n. 903, ibid., n. 5; 16 giugno 1972, n. 1898, ibid., n.
6; 12 luglio 1968, n. 2467, id., Rep. 1968, voce cit., n. 6.
Per la dottrina sulla disciplina del procedimento contumaciale, vedi
Ciaccia Cavallari, Contumacia, voce del Digesto civ., 1989, IV, 320
ss.; Carbonari, Contumacia (procedimento in) (dir. proc. civ.), voce
dell'Enciclopedia giuridica Treccani, 1988, IX; Giannozzi, La contu
macia nel processo civile, 1963; Brandi, Contumacia (dir. proc. civ.), voce dell 'Enciclopedia del diritto, 1962, X, 458 ss. Sulla scrittura priva ta, vedi Carpino, Scrittura privata, voce dell 'Enciclopedia del diritto,
1989, XLI, 805 ss.; Scardaccione, Scrittura privata, voce del Novissi
mo digesto, 1969, XVI, 809 ss.; Laserra, La scrittura privata, 1959.
Il Foro Italiano — 1998.
oltre interessi e rivalutazione, ritenendo provata la domanda del
l'attrice mediante la produzione della polizza assicurativa, da
aversi per riconosciuta ai sensi dell'art. 215, n. 1, c.p.c. Avverso tale sentenza Delvino Catozzi propone ricorso, cui
resiste la Maa assicurazioni s.p.a. con controricorso.
Motivi della decisione. — 1. - Con il primo motivo il ricor rente si duole che il conciliatore abbia considerato riconosciuta
la polizza assicurativa, ai sensi dell'art. 215, n. 1, c.p.c., nono
stante la mancata notifica al convenuto contumace del verbale
ove si dava atto della produzione della scrittura, notifica pre scritta dall'art. 292 c.p.c., nel testo risultante a seguito della
sentenza 250/86 Cost. (Foro it., 1987, I, 1). La censura è infondata. La sentenza 250/86 Cost, ha dichia
rato costituzionalmente illegittimo, per contrasto con l'art. 24, 2° comma, Cost., l'art. 292 c.p.c. nella parte in cui non preve de la notificazione al contumace del verbale in cui si dà atto
della produzione della scrittura privata, sul rilievo che detta scrit tura, tutte le volte che consente all'attore di adempiere all'onere
della propria domanda, incide sul diritto di difesa del convenu to contumace non meno intensamente di altri atti (giuramento,
interrogatorio formale) per i quali la notificazione al contumace
è prevista. La necessità della notificazione al contumace del verbale con
tenente la menzione della produzione della scrittura privata sor
ge dunque soltanto allorché la detta scrittura non sia stata indi
cata in atti precedentemente notificati, poiché in tal caso il con
tumace — in difetto di notifica del verbale — non avrebbe
conoscenza del documento posto dall'attore a sostegno della do
manda. Ciò è stato chiarito dalla successiva sentenza 317/89
della Corte costituzionale (id., 1989, I, 2388), che ha precisato appunto come l'illegittimità costituzionale parziale dell'art. 292
c.p.c. sia limitata alla mancata previsione di notifica al contu
mace del verbale in cui si dà atto della produzione della scrittu
ra privata «non indicata in atti notificati in precedenza». A completamento e maggior specificazione dell'argomento,
va tenuto conto dell'ulteriore intervento in materia della Corte
costituzionale, che, con la sentenza 214/91 (id., 1991, I, 2664), ha dichiarato parzialmente illegittimo l'art. 313 c.p.c. (nel testo
anteriore alla riforma del 1990), nella parte in cui non prevede che l'atto introduttivo del giudizio debba contenere, tra l'altro, l'indicazione della scrittura privata che l'attore offre in comuni
cazione.
Conclusivamente, affinché la scrittura privata prodotta dal
l'attore a sostegno della domanda possa considerarsi riconosciuta
ai sensi dell'art. 215, n. 1, c.p.c., è necessario che la scrittura
sia indicata nell'atto di citazione e prodotta contestualmente al
la costituzione in giudizio dell'attore, ovvero, se prodotta suc
cessivamente, sia notificato al contumace il verbale contenente
la menzione della produzione della scrittura.
Nella specie, si è verificata la prima ipotesi, risultando la po lizza assicurativa indicata nei suoi estremi identificativi nell'atto
di citazione e prodotta nel fascicolo dell'attore. Poiché il conve
nuto era venuto a conoscenza, con la notifica dell'atto di cita
zione, della scrittura posta a fondamento della domanda, non
sorgevano i presupposti per l'ulteriore menzione a verbale della
già avvenuta produzione della scrittura. (Omissis)
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