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Sezione I civile; sentenza 25 maggio 1960, n. 1364; Pres. Lorizio P., Est. Cesaroni, P. M. Maccarone...

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Sezione I civile; sentenza 25 maggio 1960, n. 1364; Pres. Lorizio P., Est. Cesaroni, P. M. Maccarone (concl. conf.); Fall. Soc. produzione Megale (Avv. Bellomia, Sette) c. Ditta Ponzano Film (Avv. Jelpo) e Presidenza del Consiglio dei ministri Source: Il Foro Italiano, Vol. 83, No. 6 (1960), pp. 925/926-927/928 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23175066 . Accessed: 25/06/2014 04:19 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 195.34.79.107 on Wed, 25 Jun 2014 04:19:47 AM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione I civile; sentenza 25 maggio 1960, n. 1364; Pres. Lorizio P., Est. Cesaroni, P. M.Maccarone (concl. conf.); Fall. Soc. produzione Megale (Avv. Bellomia, Sette) c. Ditta PonzanoFilm (Avv. Jelpo) e Presidenza del Consiglio dei ministriSource: Il Foro Italiano, Vol. 83, No. 6 (1960), pp. 925/926-927/928Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23175066 .

Accessed: 25/06/2014 04:19

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925 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 926

Analogamente è da dirsi del terreno abbandonato dal

l'acqua corrente (alluvione impropria), che, per venire at

tribuito per diritto di successione al proprietario del fondo

lungo la riva, deve provenire anche esso, secondo la dizione

comune ai due codici, da un'azione lenta dell'acqua che, ritirandosi « insensibilmente », da una delle rive, mette allo

scoperto un lembo di terreno che prima faceva parte del

l'alveo.

L'attribuzione della proprietà degli incrementi al rivie rasco trova la sua giustificazione in quelle che sono le

caratteristiche stesse dell'alluvione, vale a dire la successi vità e la impercettibilità della formazione dell'incremento, che rendono impossibile il rinvenimento del Vero proprie tario ; tutte le volte, invece, che il precedente proprietario sia riconoscibile, come nel caso in cui l'incremento fluviale

sia conseguenza di un'azione rapida ed improvvisa delle

acque (es. inondazione), non può farsi luogo a mutamento

di proprietà ; questa, salvo il caso dell'avulsione (944 cod. civ. vig. ; 456 cod. civ. abr.), viene conservata da chi ne

era il precedente titolare. Di tale principio ha fatto inesatta applicazione la Corte

d'appello di Catanzaro che, ritenendo acquisibile, per acces sione del rivierasco, anche la proprietà degli incrementi

formati, nel caso di alluvione, dall'azione rapida e improv visa delle acque, ha erroneamente accomunato a tale for

mazione, la eadem ratio dell'incrementum latens previsto dal legislatore, con il concorso delle particolari condizioni innanzi indicate, come uno dei modi di acquisto della pro prietà, la cui eccezionalità non ne consente la estensione a casi estranei all'ipotesi tipica prevista dalla legge.

Per questi motivi, cassa, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione I civile ; sentenza 25 maggio 1960, 11. 1364 ; Pres. Lobizio P., Est. Cesaboni, P. M. Maccarone (conci, conf.) ; Fall. Soc. produzione Megale (Avv. Bellomia, Sette) c. Ditta Ponzano Film (Avv. Jelpo) e Presi denza del Consiglio dei ministri.

(Conferma App. Roma 10 luglio 1958)

Fallimento — Produttore cinematografico —- Ces sione del diritto ai contributi governativi — Op ponibilità al fallimento (Cod. civ., art. 1357 ; r. d. 16 marzo 1942 n. 267, disciplina del fallimento, art. 42, 72 ; 1. 29 dicembre 1949 n. 958, disposizioni per la cine

matografia, art. 14).

La cessione del diritto ai contributi governativi, da parte del

■produttore dell'opera cinematografica, è valida come ces sione di diritto condizionato : pertanto i contributi matu rati sugli introiti successivi alla sentenza dichiarativa del

fallimento del cedente non possono essere devoluti alla massa attiva del fallimento. (1)

La Corte, ecc. — (Omissis). Ritenuta in base a tali

considerazioni l'ammissibilità del ricorso, si osserva che esso è in effetti infondato.

Come è pacifico tra le parti, e come risulta del resto dalla scrittura privata 21 novembre 1951, la Soc. a r. 1.

produzione Megale aveva ceduto, a garanzia di un pre cedente finanziamento, alla Ditta Ponzano film, fino alla concorrenza di quattro milioni di lire, i contributi sta tali, che, a norma della legge 29 dicembre 1949 n. 958, sarebbero stati concessi al film « L'eterna catena ».

È pure pacifico clie tali contributi e il credito clie

poteva derivarne nei riguardi dello Stato erano subordinati alla programmazione del film, essendo ragguagliati al dieci

per cento dell'introito lordo degli spettacoli, nei quali il

(1) La sentenza confermata, App. Roma 10 luglio 1958, si legge in Foro it., 1958, I, 1711, con nota di richiami.

film sarebbe stato proiettato (art. 14 della legge citata). Trattandosi quindi della cessione di un credito condizionato al verificarsi di eventi futuri e incerti (programmazione ed

incassi), e quindi di un credito non ancora realizzabile al

momento della cessione, il problema da risolvere è se la cessione poteva ritenersi operativa nei riguardi del falli

mento della Soc. produzione Megale, intervenuto il 14

aprile 1954.

Prendendo separatamente in esame i vari aspetti della

questione, questo Supremo collegio osserva che infondato è il radicale assunto del ricorrente, secondo il quale la

cessione in parola avrebbe effetti meramente obbligatori, vincolando il produttore cedente a trasferire al cessionario

il credito sperato, nel momento in cui questo, per il verifi

carsi dell'evento, fosse entrato nel suo patrimonio. Pure

dovendosi concordare nel rilievo che il credito verso lo

Stato sorge dagli incassi e mai prima che il film sia proiet tato, devesi tuttavia notare non esservi ragione di dubbio che anche i diritti futuri e incerti possono costituire oggetto di rapporti giuridici, onde non può essere di ostacolo alla

cessione il fatto che un credito sia condizionato o solo spe rato (art. 1357 cod. civ.).

Tutto ciò implica la. possibilità di una disposizione im

mediata del diritto condizionato e poiché, per effetto della

cessione, si ha la sostituzione del creditore originario con

altra persona che ne prende il posto, appare evidente che

al verificarsi della condizione gli effetti della cessione si

producono direttamente sul cessionario.

Ed invero, quando le parti stipulano un contratto, esse

rimangono immediatamente vincolate e tale effetto realizza

la tutela dell'interesse fondamentale, che le spinge a con

trattare. Ciò si desume dall'art. 1372, secondo il quale il

contratto ha forza di legge tra le parti, il che è per ogni contratto, e pertanto anche per quello condizionato, gli effetti del quale non dipendono che dal verificarsi del

l'evento. Si deve dunque riconoscere che l'effetto vincolante ri

corre allo stesso modo per ogni ipotesi di negozio ; e sol

tanto si deve aggiungere che nella ipotesi della condizione

sospensiva, per il differimento degli effetti finali, il vincolo

assume una particolare evidenza per l'esigenza di garantire e preparare il completarsi dell'aspettativa propria di chi

acquista un diritto condizionato.

Non vi è dunque motivo di dubitare della validità di

un contratto, nel quale il consenso delle parti verta sul

trasferimento di un credito in atto inesistente, che potrebbe

sorgere in futuro, e che viene in considerazione dei con

traenti appunto per la eventualità che esso venga ad esi

stenza, con le conseguenze che ne discendono per il ces

sionario.

Ritenuto quanto sopra, viene a cadere ogni altra dedu

zione del ricorrente.

Se la cessione de qua è valida ed efficace, non è dato

trarre conseguenze diverse dal fatto che prima della pro

grammazione del film e degli incassi non sussista alcun

credito attuale del produttore : l'essenziale è che al veri

ficarsi della condizione gli effetti negoziali della cessione

si producono direttamente nei confronti del cessionario, e

che il credito passa senz'altro nella sfera patrimoniale di

quest'ultimo, il che appunto si spiega riconoscendo che

oggetto della disposizione può essere anche un diritto fu

turo e incerto : ipotesi ben nota, data la riconosciuta pos sibilità della formazione successiva della fattispecie nego ziale, con riferimento ai casi di efficacia differita o per la

dipendenza della condizione volontaria, che è l'ipotesi ti

pica, o, in genere, per la mancanza di un elemento neces

sario per l'efficacia.

Parimenti è da respingere l'affermazione che il credito, essendo direttamente collegato alla esazione dei contributi

erariali, non costituirebbe che un rimborso dei contributi

stessi, per trarre l'illazione che il credito non può sorgere inizialmente che a favore esclusivo del produttore, per trasferirsi poi nel patrimonio del cessionario. Tale collega mento infatti non rappresenta la causa determinante del

contributo, che va invece ricercata nell'attuazione di prov videnze a favore dell'industria cinematografica, ma il cri

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PARTE PRIMA

terio per la determinazione quantitativa del contributo, ed

esso pertanto non può costituire argomento contro l'effi

cacia vincolante della cessione nel senso sopra chiarito.

Da respingere è altresì l'affermazione che, nel caso, non sarebbe stato ceduto un credito, sia pure futuro, avente

ad oggetto il presunto comportamento di un altro soggetto, ma una semplice aspettativa di fatto, di nessuna rilevanza

giuridica. L'art. 14 della legge dispone : « per ogni film

nazionale di lunghezza superiore ai duemila metri, che sia

stato ammesso, su conforme parere del Comitato tecnico

alla programmazione obbligatoria, che venga presentato

per la programmazione e la cui proiezione nelle sale cine

matografiche si effettui anteriormente al 31 dicembre 1954, è concesso al produttore un contributo pari al dieci per cento dell'introito lordo degli spettacoli ».

Verificandosi quindi la circostanza a cui il contributo

è subordinato, spetta al produttore un diritto soggettivo di

credito, come conseguenza necessaria rispetto alla fatti

specie ipotizzata : il che già consente di delineare, in chi

attende il verificarsi dell'evento, una posizione di aspetta tiva in senso giuridico, che trae la sua ragion d'essere in

qualche cosa di oggettivo e non nella lata idea di una

mera opinione. A ciò si aggiunge che. nella specie, la già avvenuta

ammissione del film ai benefici cinematografici, seguita dalla sua programmazione, rendeva anche certo il diritto

della (Missionaria Ditta Ponzano all'acquisizione del contri

buto, secondo l'ordine della trascrizione della cessione, man

mano che essi sarebbero venuti a maturazione.

Quanto fin qui accennato permette dunque di conclu

dere che la cessione anticipata del contributo cinemato

grafico è pienamente valida, come cessione di un diritto

futuro, salvo l'efficacia traslativa differita del diritto me

desimo non appena venuto ad esistenza, onde al verifi

carsi delle circostanze cui i contributi sono subordinati

sorgerà nel cessionario il diritto soggettivo di credito, pre visto dalla legge verso la pubblica Amministrazione.

Dalla natura così definita della cessione dei contributi

e dagli effetti che ne derivano, discende agevolmente la

sorte della cessione stessa, quando sia dichiarato il falli

mento, essendo chiaro che il diritto di esigere il credito

verso lo Stato è passato al concessionario, per effetto della

cessione debitamente intimata. Se è vero infatti che con la

dichiarazione di fallimento si costituisce un vincolo di indi

sponibilità per i beni del fallito, ciò evidentemente non può accadere per quei beni che siano stati validamente sot

tratti al patrimonio del debitore e che non vi siano entrati

in base ad un precedente atto di disposizione del fallito, antecedente al fallimento.

Esattamente pertanto la Corte di merito, considerando

che non potesse essere contestato l'effetto giuridico della

cessione, consistente nel diretto passaggio del credito con

dizionato dal cedente al cessionario, ha ritenuto che il di

ritto della Ponzano film ai contributi cinematografici, che

sarebbero maturati dopo la dichiarazione del fallimento, non potevano più costituire garanzia dei creditori della

Società cedente, e che l'effetto della cessione non poteva essere travolto o comunque eliminato dal fallimento della

Società produttrice. Per questi motivi, rigetta, ecc.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.

Sezione II civile ; sentenza 20 maggio 1960, 11. 1281 ; Pres.

Fibbi P., Est. Albano, P. M. Pisano (conci, conf.) ; Picchìoni (Avv. Calafato) c. Acrome (Avv. Patriarca).

(Gassa App. Torino 21 maggio 1959)

Professioni intellettuali — Ingegnere e architetto —

Progettista direttore dei lavori —- Responsabi lità — Estremi (Cod. civ., art. 1176, 2236 ; 1. 2 marzo

1949 n. 143, tariffa professionale ingegneri e architetti, art. 19).

Il progettista e direttore dei lavori, al quale la legge professio nale attribuisce le funzioni di direzione e di alta sorve

glianza, è tenuto ad esercitare le funzioni medesime in

vista della buona esecuzione dell'opera e risponde, per tanto, in ogni caso dei danni provocati dalla imperfetta o

infedele esecuzione dei propri ordini. (1) A norma dell'art. 2236 cod. civ., qualora, a seguito del

l'attività svolta dal professionista, si siano verificati danni a lui imputabili, lo stesso risponde secondo i prin

cipi generali, vale a dire anche per colpa lieve, nel caso

che la prestazione richiesta non implichi la soluzione di

problemi tecnici di particolare difficoltà, mentre risponde solo per dolo o colpa grave nelle altre ipotesi . (2)

La Corte, ecc. — Con l'unico mezzo i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 legge 2 marzo

1949 n. 143 in relazione agli art. 2236 e 1176, 2° comma, cod. civ., censurando la sentenza, per avere la Corte di

merito, in contrasto con le norme suindicate, escluso che nel mandato dell'Acrome dovesse ricomprendersi anclie

l'obbligo della sorveglianza della buona riuscita del lavoro.

La censura è fondata.

Invero, la Corte di merito, dopo essere partita dalla

premessa elio dall'ambito delle prestazioni dell'ingegnere e dell'architetto per l'esecuzione delle opere, è esclusa, salvo

speciali accordi, a norma dell'art-. 17 della legge professio nale, l'assistenza giornaliera dei lavori, e che per l'art. 19

la prestazione complessiva del professionista per l'adempi mento del suo mandato comprende, tra l'altro, la direzione

ed alta sorveglianza dei lavori, con visite periodiche nel

numero necessario ad esclusivo giudizio del professionista (par. g), ha ritenuto che dall'essere la direzione e l'alta sor

veglianza dei lavori esercitate, a norma di legge, con visite

periodiche, e più precisamente non quotidiane, come si

desumerebbe dall'esclusione dell'obbligo di assistenza gior naliera, si inferisce che tali compiti devono essere espletati con quel tanto di specificità che è consentita dalla discon

tinuità della presenza sul luogo dell'opera, e che pertanto essi non comprendono l'intervento ad ogni operazione ma

teriale relativa alla costruzione stessa.

Sviluppando ulteriormente questi concetti la Corte ha

ritenuto di precisare :

a) che i professionisti in parola non hanno certamente

l'obbligo di assistere all'esecuzione dei loro ordini, quando la

elementarietà di questi sia tale da farli ritenere agevolmente

intelligibili ed eseguibili da coloro a cui sono impartiti ;

b) che tale compito è, invece, compreso nelle mansioni

di assistenza giornaliera che, a norma del citato art. 17, sono affidate a persona di comune fiducia del committente e del professionista : persona da non confondersi, peraltro, con il sostituto o ausiliario di cui può valersi il solo profes sionista, sotto la propria responsabilità, per l'esecuzione dell'incarico assunto (art. 2232 cod. civ.) ;

c) che il controllo del professionista sull'attività del l'assistente giornaliero, di cui parla l'art. 17 della detta

legge, non comprende un riscontro simultaneo ed incessante di tale attività, giusta quanto esposto sub a).

Infine, applicando tali deduzioni al caso di specie, la

Corte è pervenuta alle seguenti conclusioni :

1) ha affermato che l'omissione di intervento durante l'esecuzione di un lavoro così elementare, come il riempi mento di un fosso con ghiaia, quale ordinato dall'Acrome,

(1-2) In ordine alla responsabilità del professionista, in ge nere, cfr., in senso conforme, Cass. 15 maggio 1959, li. 1433, Foro it., Rep. 1959, voce Professioni intellettuali, n. 16 ; Cass.

22 febbraio 1958, n. 595, id., Rep. 1958, voce cit., n. 40. V. anche App. Milano 10 maggio 1957, id., Rep. 1957, voce

cit., n. 50 ; Trib. Modena 28 febbraio 1958, id., Rep. 1958, voce

cit., ne. 43, 44. Per quanto in specie concerne la resp< nsabilità del proget

tista, v. App. Messina 16 maggio 1956, id., Rep. 1956, voce cit., n. 23. In diversa fattispecie (professionista sanitario) v., in ap

plicazione dello stesso principio, Oass. 15 giugno 1954, n. 2016,

id., 1955, I, 1698, con nota di richiami, e 6 dicembre 1951, n. 2754, id., 1952, I, 190.

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