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sezione I civile; sentenza 25 maggio 1985, n. 3179; Pres. Scanzano, Est. Di Salvo, P. M. Dettori...

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sezione I civile; sentenza 25 maggio 1985, n. 3179; Pres. Scanzano, Est. Di Salvo, P. M. Dettori (concl. conf.); Tarozzo (Avv. Borgatti) c. Soc. Birra Peroni (Avv. Urbani). Cassa App. Trieste 18 agosto 1981 Source: Il Foro Italiano, Vol. 109, No. 6 (GIUGNO 1986), pp. 1641/1642-1643/1644 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23180421 . Accessed: 28/06/2014 18:09 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 91.213.220.138 on Sat, 28 Jun 2014 18:09:04 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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sezione I civile; sentenza 25 maggio 1985, n. 3179; Pres. Scanzano, Est. Di Salvo, P. M. Dettori(concl. conf.); Tarozzo (Avv. Borgatti) c. Soc. Birra Peroni (Avv. Urbani). Cassa App. Trieste 18agosto 1981Source: Il Foro Italiano, Vol. 109, No. 6 (GIUGNO 1986), pp. 1641/1642-1643/1644Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23180421 .

Accessed: 28/06/2014 18:09

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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE

ferma la decisione relativamente all'accettazione della proposta da

parte del ceto creditorio.

Ritiene il collegio che, prima dell'esame del merito, si debba affrontare la questione circa l'ammissibilità del ricorso per cassa zione a norma dell'art. Ill Cost, avverso il decreto della corte

d'appello confermativo del decreto del tribunale reiettivo dell'istan za di risoluzione del concordato proposto dalla società in li

quidazione coatta amministrativa ed omologato dal tribunale a norma dell'art. 214 1. fall.

L'art. 215 1. fall, in tema di risoluzione e annullamento del

concordato, con una disposizione formalmente esemplata sull'art. 137 1. fall. — malgrado le indubbie differenze in tema di

legittimazione attiva e passiva rispetto alla procedura per la risoluzione del concordato fallimentare — si limita a prevedere che se il concordato non è eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, pronuncia con sentenza in camera di consiglio e non soggetta a gravame, la risoluzione del concordato, senza dettare alcuna disciplina per l'ipotesi in cui il tribunale rigetta il ricorso.

Come è noto, in presenza di analogo silenzio serbato dal

legislatore in materia di risoluzione del concordato fallimentare, la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che la reiezione dell'istanza di risoluzione è adottata con decreto del tribunale reclamabile alla corte d'appello, mentre è controverso se avverso il decreto della corte, confermativo di quello del tribuna

le, sia proponibile il ricorso per cassazione ex art. Ill Cost., sostenendosi dalla maggior parte della dottrina la ricorribilità per cassazione, laddove la giurisprudenza di questa corte — con la sola eccezione costituita da Cass. 6 settembre 1974, n. 2423 (Foro it., Rep. 1975, voce Concordato preventivo, n. 35) — è nel senso

dell'inammissibilità del ricorso per cassazione sulla base del

rilievo che il provvedimento reiettivo non ha contenuto decisorio

non avendo effetti preclusivi — stante la possibilità di proporre l'istanza di riduzione — e non producendo pregiudizi di natura

sostanziale sul diritto del creditore istante il quale può proporre istanza di risoluzione, ovvero agire con azione di accertamento o

di condanna, in sede ordinaria, contro il fallito, tornato in bonis, il garante del concordato o contro l'assuntore (Cass. 6 maggio

1982, n. 2838, id., Rep. 1982, voce Fallimento, n. 520; 13 marzo

1982, n. 1633, ibid., n. 521; 19 febbraio 1980, n. 1215, id., Rep. 1980, voce Concordato preventivo, n. 72; 20 settembre 1978, n.

4220, id., Rep. 1978, voce Fallimento, n. 413; 19 novembre 1971, n. 3330, id., Rep. 1971, voce Concordato preventivo, n. 23; 26

ottobre 1968, n. 3563, id., Rep. 1969, voce Fallimento, n. 597). Questa giurisprudenza ritiene il collegio di dovere seguire,

anche con riferimento all'ipotesi disciplinata dall'art. 215 1. fall,

sussistendo parimenti il diritto del creditore istante di proporre istanza di risoluzione, ovvero agire con azione di accertamento o

di condanna, in sede ordinaria, contro la società nei cui confronti

sia stata chiusa la procedura di liquidazione coatta amministrativa a seguito dell'omologazione del concordato.

Il rimedio di cui all'art. Ill Cost, è approntato per ragioni sostanziali affinché la tutela giurisdizionale non rimanga appunto sul piano sostanziale menomata, con la conseguenza che allo

stesso non si può fare ricorso quando non si sia in presenza di

provvedimenti idonei a produrre l'efficacia propria del giudicato sostanziale (Cass., sez. un., 9 aprile 1984, n. 2258, id., Rep. 1984, voce cit., n. 200), il che si verifica nella specie, attesa la riconosciuta possibilità — malgrado la reiezione dell'istanza di

risoluzione del concordato — per il creditore istante di fare

valere in via ordinaria il suo diritto.

Né al fine di ritenere l'ammissibilità del ricorso ex art. Ili

Cost, può invocarsi l'esistenza di un diritto soggettivo del cre ditore a realizzare la propria pretesa attraverso la procedura concorsuale, in quanto la determinazione delle modalità e dei

tempi per utilizzare gli strumenti recuperatori resi possibili dalla

riapertura della liquidazione coatta amministrativa costituisce ma

teria che attiene al governo della procedura concorsuale, riguardo al quale governo sussiste la discrezionalità degli organi che vi

sono preposti, senza che sia configurabile un diritto soggettivo dei

creditori concorrenti (cfr. in proposito, con riferimento all'inam

missibilità del ricorso per cassazione, avverso il decreto della

corte d'appello reiettiva dell'istanza di risoluzione del concordato

fallimentare ex art. 137 1. fall., Cass. 20 settembre 1978, n. 4220).

Conclusivamente, deve quindi ritenersi inammissibile il ricorso

per cassazione a nonna dell'art. Ill Cost, avverso il decreto con

cui la corte d'appello, in seguito di reclamo, rigetti l'istanza del

creditore per la risoluzione del concordato omologato a norma

dell'art. 214 1. fall, e, di conseguenza, neghi la riapertura della

liquidazione coatta amministrativa, atteso che tale provvedimento

Il Foro Italiano — 1986.

non incide in via sostanziale e definitiva sui diritti di quel

creditore, il quale può riproporre l'istanza di risoluzione, ovvero

agire con azione di accertamento o di condanna, in sede ordina

ria, contro la società nei cui confronti sia stata chiusa la

procedura di liquidazione coatta amministrativa a seguito dell'o

mologazione del concordato. (Omissis)

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 25 maggio

1985, n. 3179; Pres. Scanzano, Est. Di Salvo, iP. M. Dettori

(conci, conf.); Tarozzo (Avv. Borgatti) c. Soc. Birra Peroni

(Avv. Urbani). Cassa App. Trieste 18 agosto 1981.

Notificazione e comunicazione di atti civili — Posta — Persone

cui può essere effettuata la consegna in assenza del destinatario — Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 149; r.d. 21 ottobre 1923 n.

2393, norme per la notificazione degli atti giudiziari a mezzo

della posta, art. 7; r.d. 18 aprile 1940 n. 689, approvazione del

regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I del

codice postale e delle telecomunicazioni, art. 174).

La notifica a mezzo del servizio postale — qualora la consegna non possa avvenire nelle mani proprie del destinatario —

deve essere effettuata con la consegna del plico, nel luo

go indicato come domicilio e residenza del destinatario, a

persona che sia legata a quest'ultimo da uno specifico rap

porto, la cui fonte può essere legale, negoziale o di mero

fatto {nella specie, la Cassazione ha negato che l'amministratore

del condominio, coinquilino del destinatario, fosse persona cui

potesse essere consegnato il plico, in assenza di prova spe

cifica idonea a dimostrare l'esistenza dell'incarico a ricevere

la posta del destinatario, rivolto da questi all'amministratore

del condominio). (1)

Motivi della decisione. — {Omissis). Con il secondo motivo de

nuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 7 r.d. 21 ottobre

1923 n. 2393 e dell'art. 174 r.d. 18 aprile 1940 n. 689, in relazione

agli art. 113, 215 e 116 c.p.c., pure violati, nonché l'insufficiente e

contraddittoria motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.). Rileva, in

fatti, che il plico raccomandato risulta consegnato a persona diversa

dal destinatario della quale non era possibile rilevare il nome e che

la qualità di « amministratore » senza alcuna altra specificazione, es

'(1) Nel senso che la consegna del plico notificato per posta al vicino o coinquilino sia causa di nullità della notificazione medesima, cfr. Cass. 11 gennaio 1955, n. 15, Foro it., Rep. 1955, voce Notificazione civile, n. 20; nonché App. 'Milano 17 gennaio 1975, id., Rep. 1975, voce cit., n. 41, e App. Firenze 25 ottobre 1956, id., Rep. 1956, voce cit., n. 30.

La Cassazione, in tema di notificazione di atti giudiziari, interpreta con molto rigore le disposizioni del r.d. 18 aprile 1940 n. 689, talché si è affermato, da un lato, che la delega a ricevere gli atti giudiziari può avvenire solo nell'ambito dell'elezione di domicilio ai sensi dell'art. 47 c.c., per cui, qualora si escluda l'applicazione dell'or citata norma, non è neppure applicabile l'art. 36 r.d. cit. (ora sostituito dall'art. 38

d.p.r. 29 maggio .1982 n. 655), che prevede il potere di delega a ricevere la corrispondenza (diversa da quella relativa ad atti giudizia ri): cfr. sent. 16 aprile 1984, n. 2452, id., Rep. 1984, voce cit., n. 35; 8 aprile 1975, n. 1277, id., Rep. 1975, voce cit., n. 39; dall'altro, che la consegna al portiere del condominio inficia di nullità la notifica, poiché non può considerarsi al servizio esclusivo del destinatario, come vuole la lettera dell'art. 174 r.d. 689/40: cfr. sent. 14 ottobre 1980, n. 5517, id., 1981, I, 427, con osservazioni critiche di M. Scialoja; 23 febbraio 1981, n. 1071, id., Rep. 1981, voce cit., n. 67; 13 marzo 1973, n. 706, id., 1973, I, 1379, con ulteriore nota di richiami.

Nell'ambito del luogo della residenza o domicilio — se la consegna avviene in luogo diverso è inesistente v. Cass. 12 novembre 1979, n. 5837, id., Rep. 1979, voce cit., n. 72 (conf. alla sentenza in epigrafe) — la consegna può essere effettuata ad un convivente: cosi, da ultimo, Cass. 19 aprile 1983, n. 2647, id., Rep. 1983, voce cit., n. 52; 27

maggio 1982, n. 324-8, id., Rep. 1982, voce cit., n. 54. L'esistenza di un rapporto fra destinatario e consegnatario, fra quelli

previsti per legge per effettuare la consegna validamente, può desumer si anche mediante presunzioni semplici; v. Cass. 28 maggio 1984, n.

3262, id., Rep. 1984, voce cit., n. 36 e 4 giugno 1983, n. 3803, id., Rep. 1983, voce oit., n. 33.

Con la 1. 20 novembre 1982 n. 890, si è introdotta una modifica circa le persone cui può essere consegnato il piego in assenza del destinatario, per cui la consegna può essere fatta validamente anche al portiere del condominio. È rimasta ferma invece l'esclusione del vicino o coinquilino dalle persone cui può essere consegnato il plico da notificare.

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1643 PARTE PRIMA 1644

sendo il destinatario una persona fisica, non rientrava tra quelle che legittimavano il soggetto a ricevere il plico raccomandato; soggiungeva che anche di tale presunta qualità di amministratore del condominio non vi era alcuna prova.

I due motivi, trattando questioni strettamente connesse, posso no essere esaminati congiuntamente.

La notificazione dell'atto introduttivo del giudizio è stata effet tuata a mezzo del servizio postale; per verificare la ritualità della stessa occorre quindi, fare riferimento — giusta la disciplina vigente all'epoca — al d.p.r. 15 dicembre 1959 n. 1229, sull'ordi namento degli ufficiali giudiziari, che, all'art. 107, stabilisce che la notificazione a mezzo del servizio postale deve essere eseguita secondo le norme del r.d. 21 ottobre 1923 n. 2393 e del regolamento di esecuzione del codice postale approvato con r.d. 18 aprile 1940 n. 689. Di questi provvedimenti vengono in considerazione, per il primo, l'art. 7 e, per il secondo, l'art. 174. Queste norme, il cui contenuto sarà esaminato in prosieguo, disciplinano la fase finale del complesso procedimento nel quale si articola la notificazione e che, attraverso una sequela di atti che debbono essere posti in essere da diversi soggetti, in progres sione rigorosa, sono tutti ordinati allo scopo tipico di provocare la presa di conoscenza da parte del destinatario dell'oggetto della notificazione.

L'effetto giuridico consegue, di norma, non all'effettiva cono scenza dell'atto notificato, ma alla sua introduzione nella sfera di conoscibilità del destinatario, mettendolo a sua disposizione. In tale risultato si concretizza e si esaurisce la funzione della notificazione. La disciplina legislativa del procedimento della notificazione è ispirata al criterio di tutelare due opposte esigenze contemperando l'interesse del destinatario della notificazione a

conseguire l'effettiva conoscenza dell'atto a lui destinato, con l'interesse del richiedente ad ottenere che la notificazione possa, comunque, considerarsi effettuata, ricorrendo determinati presup posti, onde poter conseguire la tutela del proprio diritto.

Pertanto, poiché la conoscenza effettiva dell'atto notificato, non solo non coincide con la conoscenza legale, ma esse possono notevolmente differenziarsi, il legislatore, pur non esigendo il

primo tipo di conoscenza per la validità della notifica, ha dettato norme di garanzia che disciplinano con rigore la fase attinente alla consegna dell'atto; cosi, accanto alla notifica mediante con

segna del destinatario, che realizza nel modo più pieno lo

scopo di fargli conseguire la conoscenza effettiva del contenuto

del documento, è stata prevista, in via sussidiaria, la notifica

mediante consegna dell'atto ad altri soggetti, che assumono la

figura giuridica di consegnatari e che sono normalmente estranei

al rapporto intercorrente tra il soggetto istante ed il destinatario

della notificazione; essi vengono individuati sulla base di due

condizioni fondamentali: il luogo e la presenza in esso di un

soggetto legato al destinatario da uno specifico rapporto la cui

fonte può essere legale, negoziale o di mero fatto.

Per quanto attiene alla notificazione a mezzo del servizio

postale, che interessa nel caso in esame, la consegna del plico raccomandato contenente l'atto deve in ogni caso essere effettuata nel luogo indicato come domicilio e residenza del destinatario, anche quando la consegna potrebbe essere effettuata a lui perso nalmente in altro luogo; criterio invece possibile a norma dell'art.

138, 1° comma, c.p.c. Quando risulti impossibile effettuare in tale

luogo la consegna in mani proprie, la consegna dell'atto deve

essere effettuata « ad uno della famiglia » o a persona addetta

alla casa o al servizio del destinatario, purché il consegnatario sia

persona sana di mente e di età maggiore di anni 14 (art. 7, 1°

comma, r.d. n. 2393/23; art. 174, 2° comma, r.d. n. 689/40).

In questo caso, a differenza di quanto previsto dall'art. 139

c.p.c., è, quindi, esclusa la possibilità di consegnare il plico al

vicino di casa, ed al portiere la consegna può essere fatta « nel

solo caso che questi sia all'esclusivo servizio del destinatario

medesimo» (art. 174, 3° comma, r.d. n. 689/40).

Il perfezionamento della notificazione a mezzo del servizio

postale esige, ancora, la sottoscrizione della ricevuta di ritorno da

parte del destinatario o di una delle persone predette abilitate a

ricevere l'atto (art. 174, 4° comma, r.d. n. 2393/23; art. 7, 2°

comma, r.d. n. 689/40); in quest'ultimo caso la firma deve essere

seguita dall'indicazione della qualità del destinatario.

Dopo questa puntualizzazione della disciplina normativa, è

possibile valutare l'idoneità della notifica effettuata nel caso in

esame.

L'esame di questa corte deve investire l'esistenza dei presup

posti cui è condizionata la validità e la stessa ammissibilità della

testimonianza, che il ricorrente qualifica de relato. Al riguardo,

Il Foro Italiano — 1986.

occorre premettere, per quanto concerne la delimitazione dell'am

bito della competenza, che, vertendosi in tema di error in

procedendo, questa corte di legittimità può direttamente esamina

re gli atti processuali e deve anzitutto valutare, con pienezza di

indagini, senza essere vincolata al solo controllo della motivazio

ne della sentenza impugnata, se gli elementi della notificazione

consentissero di giudicare della sua validità senza bisogno di

essere integrati con deposizioni testimoniali.

Da tale esame risulta che il plico contenente l'atto di citazione

spedito dall'ufficiale giudiziario al convenuto Tarozzo Vittorio è

stato consegnato a persona la cui firma, sulla ricevuta di ritorno,

è illeggibile e non consente, quindi, in base alla sola lettura, la

sicura identificazione del ricevente; l'indicazione della qualità del

ricorrente non è del tutto esplicativa in quanto la dizione

« amministratore », essendo il destinatario, una persona fisica

capace di agire e non una persona giuridica, non ha alcun

significato univoco. Per accertare la ritualità della notifica occorre

dunque integrare tali risultanze letterali con altri elementi di

giudizio idonei a renderli più intelligibili. La sentenza impugnata ha identificato il soggetto che ha

ricevuto la notificazione con tale Ivano Degrandis, amministratore

dello stabile, sulla base di una testimonianza del difensore della

società attrice, che per deporre aveva rinunciato al mandato, ed

aveva acquisito informazioni per proprio conto.

Dalla precedente puntualizzazione della disciplina giuridica che

regola le notificazioni a mezzo posta, risulta che l'amministratore

del condominio, in virtù di tale qualifica, non rientra tra le

persone abilitate a ricevere le notificazioni destinate ai condomini

o agli inquilini dello stabile; tali notificazioni possono essere

ritenute valide, quando siano effettuate nelle mani di persona che

riveste la qualifica di amministratore (che come si è detto è

irrilevante a questo fine) soltanto se essa possa rientrare nella

categoria delle « persone addette al servizio del destinatario », fra

le quali possono ricomprendersi gli addetti o gli incaricati di

ricevere la posta (Cass. 8 aprile 1975, n. 1277, Foro it., Rep.

1975, voce Notificazione civile, n. 39) e coloro che abbiano avuto

10 specifico incarico di ricevere la corrispondenza del destinatario,

pur non essendo alle dipendenze del medesimo (Cass. 30 marzo

1977, n. 1219, id., Rep. 1977, voce cit., n. 10).

La sentenza impugnata non ha effettuato alcuna congrua analisi

dell'esistenza di tali presupposti, essendosi limitata ad affermare

che il consegnatario era amministratore dello stabile e che lo

stesso aveva avuto l'incarico di ritirare la posta, sulla base della

sola testimonianza dell'avv. Pettuello — ex difensore dell'attrice

11 quale non era a diretta conoscenza di tali fatti, ma aveva

acquisito informazioni — senza motivare né in ordine alla

mancata audizione diretta del Degrandis, né in ordine all'attendi

bilità della testimonianza dell'ex difensore che, avendo curato la

notifica dell'atto introduttivo del giudizio e, avendola ritenuta

valida, aveva proseguito il giudizio in contumacia del convenuto,

poteva considerarsi persona avente un interesse. (Omissis) La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata per viola

zione di legge e difetto di motivazione e la causa deve essere

rimessa ad altro giudice che si designa nella Corte d'appello di

Venezia, il quale si atterrà ai principi sopra enunciati. (Omissis)

I

CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 23 aprile

1985, n. 2662; Pres. Scanzano, Est. Vercellone, P. M. Nicita

(conci, diff.); Monfardini. Regolamento di competenza d'ufficio.

Adozione — Provvedimento straniero di adozione di minore

da parte di coniugi italiani — Delibazione — « Ius superve niens » — Normativa transitoria — Competenza della corte

d'appello (Cod. proc. civ., art. 796, 797, 801; 1. 4 maggio 1983

n. 184, disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, art. 76).

La corte d'appello (e non il tribunale per i minorenni) è

competente a delibare il provvedimento straniero di adozio

ne di un minore da parte di coniugi italiani, emesso in

procedimento definito all'estero dopo l'entrata in vigore della l. 4

maggio 1983 n. 184, allorché prima di tale momento sia stata

avanzata dinanzi al tribunale per i minorenni richiesta volta ad ottenere una preventiva dichiarazione di idoneità ad adottare

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