sezione I civile; sentenza 25 maggio 1985, n. 3179; Pres. Scanzano, Est. Di Salvo, P. M. Dettori(concl. conf.); Tarozzo (Avv. Borgatti) c. Soc. Birra Peroni (Avv. Urbani). Cassa App. Trieste 18agosto 1981Source: Il Foro Italiano, Vol. 109, No. 6 (GIUGNO 1986), pp. 1641/1642-1643/1644Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23180421 .
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GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE
ferma la decisione relativamente all'accettazione della proposta da
parte del ceto creditorio.
Ritiene il collegio che, prima dell'esame del merito, si debba affrontare la questione circa l'ammissibilità del ricorso per cassa zione a norma dell'art. Ill Cost, avverso il decreto della corte
d'appello confermativo del decreto del tribunale reiettivo dell'istan za di risoluzione del concordato proposto dalla società in li
quidazione coatta amministrativa ed omologato dal tribunale a norma dell'art. 214 1. fall.
L'art. 215 1. fall, in tema di risoluzione e annullamento del
concordato, con una disposizione formalmente esemplata sull'art. 137 1. fall. — malgrado le indubbie differenze in tema di
legittimazione attiva e passiva rispetto alla procedura per la risoluzione del concordato fallimentare — si limita a prevedere che se il concordato non è eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, pronuncia con sentenza in camera di consiglio e non soggetta a gravame, la risoluzione del concordato, senza dettare alcuna disciplina per l'ipotesi in cui il tribunale rigetta il ricorso.
Come è noto, in presenza di analogo silenzio serbato dal
legislatore in materia di risoluzione del concordato fallimentare, la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel ritenere che la reiezione dell'istanza di risoluzione è adottata con decreto del tribunale reclamabile alla corte d'appello, mentre è controverso se avverso il decreto della corte, confermativo di quello del tribuna
le, sia proponibile il ricorso per cassazione ex art. Ill Cost., sostenendosi dalla maggior parte della dottrina la ricorribilità per cassazione, laddove la giurisprudenza di questa corte — con la sola eccezione costituita da Cass. 6 settembre 1974, n. 2423 (Foro it., Rep. 1975, voce Concordato preventivo, n. 35) — è nel senso
dell'inammissibilità del ricorso per cassazione sulla base del
rilievo che il provvedimento reiettivo non ha contenuto decisorio
non avendo effetti preclusivi — stante la possibilità di proporre l'istanza di riduzione — e non producendo pregiudizi di natura
sostanziale sul diritto del creditore istante il quale può proporre istanza di risoluzione, ovvero agire con azione di accertamento o
di condanna, in sede ordinaria, contro il fallito, tornato in bonis, il garante del concordato o contro l'assuntore (Cass. 6 maggio
1982, n. 2838, id., Rep. 1982, voce Fallimento, n. 520; 13 marzo
1982, n. 1633, ibid., n. 521; 19 febbraio 1980, n. 1215, id., Rep. 1980, voce Concordato preventivo, n. 72; 20 settembre 1978, n.
4220, id., Rep. 1978, voce Fallimento, n. 413; 19 novembre 1971, n. 3330, id., Rep. 1971, voce Concordato preventivo, n. 23; 26
ottobre 1968, n. 3563, id., Rep. 1969, voce Fallimento, n. 597). Questa giurisprudenza ritiene il collegio di dovere seguire,
anche con riferimento all'ipotesi disciplinata dall'art. 215 1. fall,
sussistendo parimenti il diritto del creditore istante di proporre istanza di risoluzione, ovvero agire con azione di accertamento o
di condanna, in sede ordinaria, contro la società nei cui confronti
sia stata chiusa la procedura di liquidazione coatta amministrativa a seguito dell'omologazione del concordato.
Il rimedio di cui all'art. Ill Cost, è approntato per ragioni sostanziali affinché la tutela giurisdizionale non rimanga appunto sul piano sostanziale menomata, con la conseguenza che allo
stesso non si può fare ricorso quando non si sia in presenza di
provvedimenti idonei a produrre l'efficacia propria del giudicato sostanziale (Cass., sez. un., 9 aprile 1984, n. 2258, id., Rep. 1984, voce cit., n. 200), il che si verifica nella specie, attesa la riconosciuta possibilità — malgrado la reiezione dell'istanza di
risoluzione del concordato — per il creditore istante di fare
valere in via ordinaria il suo diritto.
Né al fine di ritenere l'ammissibilità del ricorso ex art. Ili
Cost, può invocarsi l'esistenza di un diritto soggettivo del cre ditore a realizzare la propria pretesa attraverso la procedura concorsuale, in quanto la determinazione delle modalità e dei
tempi per utilizzare gli strumenti recuperatori resi possibili dalla
riapertura della liquidazione coatta amministrativa costituisce ma
teria che attiene al governo della procedura concorsuale, riguardo al quale governo sussiste la discrezionalità degli organi che vi
sono preposti, senza che sia configurabile un diritto soggettivo dei
creditori concorrenti (cfr. in proposito, con riferimento all'inam
missibilità del ricorso per cassazione, avverso il decreto della
corte d'appello reiettiva dell'istanza di risoluzione del concordato
fallimentare ex art. 137 1. fall., Cass. 20 settembre 1978, n. 4220).
Conclusivamente, deve quindi ritenersi inammissibile il ricorso
per cassazione a nonna dell'art. Ill Cost, avverso il decreto con
cui la corte d'appello, in seguito di reclamo, rigetti l'istanza del
creditore per la risoluzione del concordato omologato a norma
dell'art. 214 1. fall, e, di conseguenza, neghi la riapertura della
liquidazione coatta amministrativa, atteso che tale provvedimento
Il Foro Italiano — 1986.
non incide in via sostanziale e definitiva sui diritti di quel
creditore, il quale può riproporre l'istanza di risoluzione, ovvero
agire con azione di accertamento o di condanna, in sede ordina
ria, contro la società nei cui confronti sia stata chiusa la
procedura di liquidazione coatta amministrativa a seguito dell'o
mologazione del concordato. (Omissis)
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 25 maggio
1985, n. 3179; Pres. Scanzano, Est. Di Salvo, iP. M. Dettori
(conci, conf.); Tarozzo (Avv. Borgatti) c. Soc. Birra Peroni
(Avv. Urbani). Cassa App. Trieste 18 agosto 1981.
Notificazione e comunicazione di atti civili — Posta — Persone
cui può essere effettuata la consegna in assenza del destinatario — Fattispecie (Cod. proc. civ., art. 149; r.d. 21 ottobre 1923 n.
2393, norme per la notificazione degli atti giudiziari a mezzo
della posta, art. 7; r.d. 18 aprile 1940 n. 689, approvazione del
regolamento di esecuzione dei titoli I e II del libro I del
codice postale e delle telecomunicazioni, art. 174).
La notifica a mezzo del servizio postale — qualora la consegna non possa avvenire nelle mani proprie del destinatario —
deve essere effettuata con la consegna del plico, nel luo
go indicato come domicilio e residenza del destinatario, a
persona che sia legata a quest'ultimo da uno specifico rap
porto, la cui fonte può essere legale, negoziale o di mero
fatto {nella specie, la Cassazione ha negato che l'amministratore
del condominio, coinquilino del destinatario, fosse persona cui
potesse essere consegnato il plico, in assenza di prova spe
cifica idonea a dimostrare l'esistenza dell'incarico a ricevere
la posta del destinatario, rivolto da questi all'amministratore
del condominio). (1)
Motivi della decisione. — {Omissis). Con il secondo motivo de
nuncia la violazione e la falsa applicazione dell'art. 7 r.d. 21 ottobre
1923 n. 2393 e dell'art. 174 r.d. 18 aprile 1940 n. 689, in relazione
agli art. 113, 215 e 116 c.p.c., pure violati, nonché l'insufficiente e
contraddittoria motivazione (art. 360, nn. 3 e 5, c.p.c.). Rileva, in
fatti, che il plico raccomandato risulta consegnato a persona diversa
dal destinatario della quale non era possibile rilevare il nome e che
la qualità di « amministratore » senza alcuna altra specificazione, es
'(1) Nel senso che la consegna del plico notificato per posta al vicino o coinquilino sia causa di nullità della notificazione medesima, cfr. Cass. 11 gennaio 1955, n. 15, Foro it., Rep. 1955, voce Notificazione civile, n. 20; nonché App. 'Milano 17 gennaio 1975, id., Rep. 1975, voce cit., n. 41, e App. Firenze 25 ottobre 1956, id., Rep. 1956, voce cit., n. 30.
La Cassazione, in tema di notificazione di atti giudiziari, interpreta con molto rigore le disposizioni del r.d. 18 aprile 1940 n. 689, talché si è affermato, da un lato, che la delega a ricevere gli atti giudiziari può avvenire solo nell'ambito dell'elezione di domicilio ai sensi dell'art. 47 c.c., per cui, qualora si escluda l'applicazione dell'or citata norma, non è neppure applicabile l'art. 36 r.d. cit. (ora sostituito dall'art. 38
d.p.r. 29 maggio .1982 n. 655), che prevede il potere di delega a ricevere la corrispondenza (diversa da quella relativa ad atti giudizia ri): cfr. sent. 16 aprile 1984, n. 2452, id., Rep. 1984, voce cit., n. 35; 8 aprile 1975, n. 1277, id., Rep. 1975, voce cit., n. 39; dall'altro, che la consegna al portiere del condominio inficia di nullità la notifica, poiché non può considerarsi al servizio esclusivo del destinatario, come vuole la lettera dell'art. 174 r.d. 689/40: cfr. sent. 14 ottobre 1980, n. 5517, id., 1981, I, 427, con osservazioni critiche di M. Scialoja; 23 febbraio 1981, n. 1071, id., Rep. 1981, voce cit., n. 67; 13 marzo 1973, n. 706, id., 1973, I, 1379, con ulteriore nota di richiami.
Nell'ambito del luogo della residenza o domicilio — se la consegna avviene in luogo diverso è inesistente v. Cass. 12 novembre 1979, n. 5837, id., Rep. 1979, voce cit., n. 72 (conf. alla sentenza in epigrafe) — la consegna può essere effettuata ad un convivente: cosi, da ultimo, Cass. 19 aprile 1983, n. 2647, id., Rep. 1983, voce cit., n. 52; 27
maggio 1982, n. 324-8, id., Rep. 1982, voce cit., n. 54. L'esistenza di un rapporto fra destinatario e consegnatario, fra quelli
previsti per legge per effettuare la consegna validamente, può desumer si anche mediante presunzioni semplici; v. Cass. 28 maggio 1984, n.
3262, id., Rep. 1984, voce cit., n. 36 e 4 giugno 1983, n. 3803, id., Rep. 1983, voce oit., n. 33.
Con la 1. 20 novembre 1982 n. 890, si è introdotta una modifica circa le persone cui può essere consegnato il piego in assenza del destinatario, per cui la consegna può essere fatta validamente anche al portiere del condominio. È rimasta ferma invece l'esclusione del vicino o coinquilino dalle persone cui può essere consegnato il plico da notificare.
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1643 PARTE PRIMA 1644
sendo il destinatario una persona fisica, non rientrava tra quelle che legittimavano il soggetto a ricevere il plico raccomandato; soggiungeva che anche di tale presunta qualità di amministratore del condominio non vi era alcuna prova.
I due motivi, trattando questioni strettamente connesse, posso no essere esaminati congiuntamente.
La notificazione dell'atto introduttivo del giudizio è stata effet tuata a mezzo del servizio postale; per verificare la ritualità della stessa occorre quindi, fare riferimento — giusta la disciplina vigente all'epoca — al d.p.r. 15 dicembre 1959 n. 1229, sull'ordi namento degli ufficiali giudiziari, che, all'art. 107, stabilisce che la notificazione a mezzo del servizio postale deve essere eseguita secondo le norme del r.d. 21 ottobre 1923 n. 2393 e del regolamento di esecuzione del codice postale approvato con r.d. 18 aprile 1940 n. 689. Di questi provvedimenti vengono in considerazione, per il primo, l'art. 7 e, per il secondo, l'art. 174. Queste norme, il cui contenuto sarà esaminato in prosieguo, disciplinano la fase finale del complesso procedimento nel quale si articola la notificazione e che, attraverso una sequela di atti che debbono essere posti in essere da diversi soggetti, in progres sione rigorosa, sono tutti ordinati allo scopo tipico di provocare la presa di conoscenza da parte del destinatario dell'oggetto della notificazione.
L'effetto giuridico consegue, di norma, non all'effettiva cono scenza dell'atto notificato, ma alla sua introduzione nella sfera di conoscibilità del destinatario, mettendolo a sua disposizione. In tale risultato si concretizza e si esaurisce la funzione della notificazione. La disciplina legislativa del procedimento della notificazione è ispirata al criterio di tutelare due opposte esigenze contemperando l'interesse del destinatario della notificazione a
conseguire l'effettiva conoscenza dell'atto a lui destinato, con l'interesse del richiedente ad ottenere che la notificazione possa, comunque, considerarsi effettuata, ricorrendo determinati presup posti, onde poter conseguire la tutela del proprio diritto.
Pertanto, poiché la conoscenza effettiva dell'atto notificato, non solo non coincide con la conoscenza legale, ma esse possono notevolmente differenziarsi, il legislatore, pur non esigendo il
primo tipo di conoscenza per la validità della notifica, ha dettato norme di garanzia che disciplinano con rigore la fase attinente alla consegna dell'atto; cosi, accanto alla notifica mediante con
segna del destinatario, che realizza nel modo più pieno lo
scopo di fargli conseguire la conoscenza effettiva del contenuto
del documento, è stata prevista, in via sussidiaria, la notifica
mediante consegna dell'atto ad altri soggetti, che assumono la
figura giuridica di consegnatari e che sono normalmente estranei
al rapporto intercorrente tra il soggetto istante ed il destinatario
della notificazione; essi vengono individuati sulla base di due
condizioni fondamentali: il luogo e la presenza in esso di un
soggetto legato al destinatario da uno specifico rapporto la cui
fonte può essere legale, negoziale o di mero fatto.
Per quanto attiene alla notificazione a mezzo del servizio
postale, che interessa nel caso in esame, la consegna del plico raccomandato contenente l'atto deve in ogni caso essere effettuata nel luogo indicato come domicilio e residenza del destinatario, anche quando la consegna potrebbe essere effettuata a lui perso nalmente in altro luogo; criterio invece possibile a norma dell'art.
138, 1° comma, c.p.c. Quando risulti impossibile effettuare in tale
luogo la consegna in mani proprie, la consegna dell'atto deve
essere effettuata « ad uno della famiglia » o a persona addetta
alla casa o al servizio del destinatario, purché il consegnatario sia
persona sana di mente e di età maggiore di anni 14 (art. 7, 1°
comma, r.d. n. 2393/23; art. 174, 2° comma, r.d. n. 689/40).
In questo caso, a differenza di quanto previsto dall'art. 139
c.p.c., è, quindi, esclusa la possibilità di consegnare il plico al
vicino di casa, ed al portiere la consegna può essere fatta « nel
solo caso che questi sia all'esclusivo servizio del destinatario
medesimo» (art. 174, 3° comma, r.d. n. 689/40).
Il perfezionamento della notificazione a mezzo del servizio
postale esige, ancora, la sottoscrizione della ricevuta di ritorno da
parte del destinatario o di una delle persone predette abilitate a
ricevere l'atto (art. 174, 4° comma, r.d. n. 2393/23; art. 7, 2°
comma, r.d. n. 689/40); in quest'ultimo caso la firma deve essere
seguita dall'indicazione della qualità del destinatario.
Dopo questa puntualizzazione della disciplina normativa, è
possibile valutare l'idoneità della notifica effettuata nel caso in
esame.
L'esame di questa corte deve investire l'esistenza dei presup
posti cui è condizionata la validità e la stessa ammissibilità della
testimonianza, che il ricorrente qualifica de relato. Al riguardo,
Il Foro Italiano — 1986.
occorre premettere, per quanto concerne la delimitazione dell'am
bito della competenza, che, vertendosi in tema di error in
procedendo, questa corte di legittimità può direttamente esamina
re gli atti processuali e deve anzitutto valutare, con pienezza di
indagini, senza essere vincolata al solo controllo della motivazio
ne della sentenza impugnata, se gli elementi della notificazione
consentissero di giudicare della sua validità senza bisogno di
essere integrati con deposizioni testimoniali.
Da tale esame risulta che il plico contenente l'atto di citazione
spedito dall'ufficiale giudiziario al convenuto Tarozzo Vittorio è
stato consegnato a persona la cui firma, sulla ricevuta di ritorno,
è illeggibile e non consente, quindi, in base alla sola lettura, la
sicura identificazione del ricevente; l'indicazione della qualità del
ricorrente non è del tutto esplicativa in quanto la dizione
« amministratore », essendo il destinatario, una persona fisica
capace di agire e non una persona giuridica, non ha alcun
significato univoco. Per accertare la ritualità della notifica occorre
dunque integrare tali risultanze letterali con altri elementi di
giudizio idonei a renderli più intelligibili. La sentenza impugnata ha identificato il soggetto che ha
ricevuto la notificazione con tale Ivano Degrandis, amministratore
dello stabile, sulla base di una testimonianza del difensore della
società attrice, che per deporre aveva rinunciato al mandato, ed
aveva acquisito informazioni per proprio conto.
Dalla precedente puntualizzazione della disciplina giuridica che
regola le notificazioni a mezzo posta, risulta che l'amministratore
del condominio, in virtù di tale qualifica, non rientra tra le
persone abilitate a ricevere le notificazioni destinate ai condomini
o agli inquilini dello stabile; tali notificazioni possono essere
ritenute valide, quando siano effettuate nelle mani di persona che
riveste la qualifica di amministratore (che come si è detto è
irrilevante a questo fine) soltanto se essa possa rientrare nella
categoria delle « persone addette al servizio del destinatario », fra
le quali possono ricomprendersi gli addetti o gli incaricati di
ricevere la posta (Cass. 8 aprile 1975, n. 1277, Foro it., Rep.
1975, voce Notificazione civile, n. 39) e coloro che abbiano avuto
10 specifico incarico di ricevere la corrispondenza del destinatario,
pur non essendo alle dipendenze del medesimo (Cass. 30 marzo
1977, n. 1219, id., Rep. 1977, voce cit., n. 10).
La sentenza impugnata non ha effettuato alcuna congrua analisi
dell'esistenza di tali presupposti, essendosi limitata ad affermare
che il consegnatario era amministratore dello stabile e che lo
stesso aveva avuto l'incarico di ritirare la posta, sulla base della
sola testimonianza dell'avv. Pettuello — ex difensore dell'attrice
11 quale non era a diretta conoscenza di tali fatti, ma aveva
acquisito informazioni — senza motivare né in ordine alla
mancata audizione diretta del Degrandis, né in ordine all'attendi
bilità della testimonianza dell'ex difensore che, avendo curato la
notifica dell'atto introduttivo del giudizio e, avendola ritenuta
valida, aveva proseguito il giudizio in contumacia del convenuto,
poteva considerarsi persona avente un interesse. (Omissis) La sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata per viola
zione di legge e difetto di motivazione e la causa deve essere
rimessa ad altro giudice che si designa nella Corte d'appello di
Venezia, il quale si atterrà ai principi sopra enunciati. (Omissis)
I
CORTE DI CASSAZIONE; sezione I civile; sentenza 23 aprile
1985, n. 2662; Pres. Scanzano, Est. Vercellone, P. M. Nicita
(conci, diff.); Monfardini. Regolamento di competenza d'ufficio.
Adozione — Provvedimento straniero di adozione di minore
da parte di coniugi italiani — Delibazione — « Ius superve niens » — Normativa transitoria — Competenza della corte
d'appello (Cod. proc. civ., art. 796, 797, 801; 1. 4 maggio 1983
n. 184, disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, art. 76).
La corte d'appello (e non il tribunale per i minorenni) è
competente a delibare il provvedimento straniero di adozio
ne di un minore da parte di coniugi italiani, emesso in
procedimento definito all'estero dopo l'entrata in vigore della l. 4
maggio 1983 n. 184, allorché prima di tale momento sia stata
avanzata dinanzi al tribunale per i minorenni richiesta volta ad ottenere una preventiva dichiarazione di idoneità ad adottare
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