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Sezione I civile; sentenza 26 giugno 1963, n. 1741; Pres. Celentano P., Est. Favara, P. M.Cutrupia (concl. conf.); T. (Avv. Nicolò, D'Avack) c. R. e Proc. gen. App. RomaSource: Il Foro Italiano, Vol. 86, No. 10 (1963), pp. 2153/2154-2157/2158Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23152974 .
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2153 G1URISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 2154
ragione specifica per la quale le parti avevano provocato la estinzione del processo. Infitti, questa estinzione, fa
cendo cessare gli effetti della pendeaza della lite, aveva an
nullato anche gli effetti, nei eonfrouti dei terzi, della tras
orizione della citazione introduttiva di quella lite. (Omissis) Per questi motivi, rigetta, eee.
ÜÜRTE SUPREMA Dl CASSAZIONE
Sezione I civile ; sentenza 26 giugno 1963, n. 1741 ; Pres.
Celentano P., Est. Fay ara, P. M. Cutrupia (concl.
conf.) ; T. (Aw. Nicolõ, D'Avack) c. r. e Proc. gen.
App. Roma.
(Oonferma App. Roma 2 agosto I960)
Matrimonii) Annullamcnto per impotenza Pre
scrizione deeennalc deH'azione (Cod. civ., art. 123). Ministero pubhlico in materia civile— Causa (li nullita
di matrimonio Intervento — Eccezione <li pre scrizione — Proponibilitä (Ood. civ., art. 123 ; eod.
proc. civ., art. 70, 72).
L'azione per far dichiarare la nullita del matrimonio per
impotenza perpetua, assoluta o relativa, anteriore al
matrimonio, si prescrive in died anni, decorrenti dalla
data della eelebrazione del matrimonio. (1) II P. m., ehe interview nelle cause proposte per nullita del
vineolo matrimoniale, pud opporre Vavvenuta prescrizione alla domanda di nullita del mitrimowio per impotenza per
petua, anteriore al matrimonio, di uno dei coniugi. (2)
La Corte, ecc. — Col primo mezzo si denuncia la viola
zione degli art. 2934, 2935, 2938, 2941, 117, 123 e 1697
cod.civ., in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ. e si
deduce dai ricorrenti che non sarebbe possibile graduare le
cause di invalidity del matrimonio come ha, invece, fatto la
Corte di merito, distinguendole in cause di nullita e cause
di annullabilitä, essendo tale sistematica propria dei negozi
patrimoniali, anche se il potere di rilevare le nullita e
proprio, in alcuni casi, solo di taluni soggetti ; tale legitti mazione ristretta, infatti, soggiungono i ricorrenti, sarebbe
stata in tali casi in riferimento all'interesse meritevole di
tutela, ma non vale a convertire le cause di nullita in un
motivo di annullabilitä. A parere dei ricorrenti, invece, la
mancanza di un elemento essenziale per la perfezione giu ridica di un atto costituirebbe sempre motivo di nullita, anche se il potere di rilevare il vizio viene riconosciuto
solo a favore di taluni soggetti, senza che valga il parallelo con l'azione per vizio di consenso, perche questa e dalla
legge sottoposta al brevissimo termine di un mese, mentre
quella per impotenza non e sottoposta ad alcun termine, come si rileva anche dai lavori preparatori. Deducono, inoltre, la imprescrittibilitä dell'azione anche quale conse
guenza della imprescrittibilitä dei diritti indisponibili nonchk dalla norma che stabilisce la sospensione del ter
mine di prescrizione tra i coniugi, che si estende a tutte le
azioni che un coniuga puõ proporre nei confronti dell'altro
e della imprescrittibilita delle azioni relative ad uno status.
Deducono, infine, i ricorrenti che, essendo necessario
(1-2) La sentenza confermata — riassunta in Foro it., Rep 1961, voce Matrimonio, nn. 74-77 — si legge in Giur. it., 1961
I, 2, 1934, con nota di Caron e in Riv. dir. matrirn., 1961
104, con nota di Caron ; la sentenza di priino grado, Trib. Vi terbo 12 maggio 1959, e pubblicata in Foro it., 1959, I, 1966, con nota di G-iacom\zzo (ivi riferim^nti bibliografici e precedenti giirisprudenziali sulla questione).
Sui poteri del P. m., il cui intervento e necessario, v., in
gjnere, App. Palermo 4 maggio 1957, Foro it., Rep. 1958, Mini stcro pubblico civ., n. 2 ; App. L'Aquila 17 inarzo 1953, id.,
R3p. 1954, voce cit., n. 17 ; Cass. 21 luglio 1953, id., Rep. 1953, voee cit., n. 18; Cass. 30 marzo 1951, id., 1952, I, 760, con nota di richiami.
per la sussistenza del vizio di impotenza, che si tratti di vizio perpetuo 0 non sanabile, il termine prescrizionale non
potrebbe partire dal giorno della celebrazione delle nozze, ma solo dal giorno in cui diviene noto all'altro coniuge legit timato all'azione ohe 1'impotenza dell'altro coniuge e ve
ramente incurabile, con un onere probatorio clie incombe a carico di chieccepisce il decorso del termine prescrizionale, e perciõ, nella specie, al P. m. che l'eccezione stessa aveva
proposto. Tutte le censure del mezzo sono prive di fondamento
giuridico e vanno disattese.
Questa Suprema corte. infatti, dopo attento esame delle
ragioni che vengono addotte anche nell'odierna discussione
orale a sostegno della tesi dei ricorrenti, ritiene per fermo,
tuttavia, che l'azione per fare dichiarare, ai sensi dell'art. 123 cod. civ., la nullitä del matrimonio, per impotenza perpetua, cosl assoluta, come relativa, anteriore al matrimonio si
prescrive col decorso di dieci anni, a decorrere dalla data
della celebrazione del matrimonio.
Una tale conclusione si ricava abbastanza sicura sia
dall'art. 123 che legittima entrambi i coniugi a proporre
l'impotenza perpetua ed anche anteriore al matrimonio, tanto assoluta quanto relativa, come causa di nullita di ma
trimonio, quanto dalla norma generate dell'art. 2946 che
fissa in dieci anni il termine della prescrizione ordinaria
entro il quale perciö, i diritti si estinguono per effetto del
mancato esercizio di essi, da parte dei relativi titolari, ai
sensi dell'art. 2934 con decorrenza del termine ai sensi del
l'art. 2935, dal giorno in cui il diritto puõ essere fatto valere, nonche dal carattere di annullabilitä, (e non di nullitä asso
luta) che l'impotenza perpetua concreta quale causa di inva
liditä del matrimonio.
I ricorrenti non contestano per vero che il vigente co
dice civile accomuni, come causa di nullitä del matrimonio, vizi che integrano invece sicuramente, di volta in volta, cause di mera annullabilita assoluta o relativa (come, ad
es., quello relativo al consenso di cui all'art. 122, su cui
cfr. pure Cass. civ. 7 ottobre 1954, n. 3370, Foro it., Rep. 1954, voce Matrimonio, nn. 100-102), vizi relativi alia ine
sistenza del vincolo (come, ad es., la uguaglianza di sesso, o l'inesistenza di celebrazione) e vizi, infine, che producono una vera e propria nullita assoluta, come, ad es., quello relativo alla mancanza de! consenso per effetto dell'aperto
diniego di esso. Sostengono, tuttavia, che non potrebbe una
causa di nullitä definirsi relativa, od assoluta, solo perch e
le prime trovano solo ale uue persone legittimate a farle
valere (come e appunto per il vizio da impotenza che l'art.
123 legittima solo i coniugi a fare valere), mentre le altre
hanno legittimazione attiva piiiestesa (annullabilita asso
luta) 0 possono farsi valere da ogni interessato.
Senonche, non si ravvisa in ciõ sufficiente ragione per rifiutare, anche in materia di matrimonio, la categoria del
1'annullabilita contrapposta a quella della inesistenza o
della nullita assoluta, in quanto non si tratta soltanto di
una question© meramente terminologica, dato che 11011 6
possibile dubitare neppure di una profonda diversita di
effetti sostanziali se, come si e premesso, vi sono vizi che
abilitano solo il coniuge ad impugnare il matrimonio «in
ogni tempo », come fe, ad esempio, quello derivante dal
vincolo di precedente matrimonio previsto dall'art. 124, mentre ve ne sono altri, quali, ad es., quelli di cui all'art. 117
che la legije invece legittima a proporre anche « chiunque abbia un interesse legittimo ed attuale» (compreso il
P. m.) ed altri, ancora, a proporre i quali sono legittimati solo i coniugi, come e, appunto, la invalidity derivante da
impotenza dicui all'art. 123 persino, per taluni di essi. entro
termini espressi di decadenza, con una variety di presup
posti e di conseguenze che non puõ 11011 ripercuotersi anche
sulla natura della nullita e degli effetti sul vincolo matri
moniale.
Vi e, perciõ, senz'altro ragione di dovere definire come
nullita relativa, od annullabilita (e non quale nullita asso
luta) quella derivante dall'impotenza di uno dei coniugi,
quale prevista dall'art. 123, tanto piu che l'attuale codice
ha ritenuto di estendere la legittimazione ad entrambi i
coniugi mentre il codice civile abrogato la conferiva sola
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2155 PARTE PRIMA 2156
mente al coniuge sano, faoendo meglio intendere che, ap punto, considerava la nullita come relativa perchö, se di
nullita assoluta si fosse invece trattato, non sarebbe stata necessaria la espressa estensione all'altro coniuge e pen-lie, in ogni caso, la legittimazione attiva e ristretta agli stessi
coniugi che ben potrebbero, perciõ, rinunziare ancbe a
farla valere, dal momento cbe la legge da loro, a tale scopo, un mero diritto potestativo.
Ma vi e anche un'ulteriore ragione per la quale il vizio di impotenza deve ritenersi cbe dia luogo nel matrimonio ad una nullitä relativa ed e quella clie si ricaya dalla consi derazione cbe la legge non ba fissato alcun limite massimo di eta per contrarre matrimonio (mentre, per contro, ba fissato un limite minimo), cosicche diviene cbiaro cbe la
procreazione dei figli e l'unione sessuale sono stati, bensi, considerati come scopi fondamentali del matrimonio, ma
non ancbe quali requisiti essenziali di esso, ben potendo il
matrimonio essere voluto e fondato dagli stessi coniugi solo
per ottenere una reciproca assistenza tra loro quando ad
esempio, per la loro avanzatissima etä nel momento in cui 10 contraggono, essi sono fin dall'inizio ben certi d; non po tere mai avere figli. In altre parole, la impotenza non 6 dalla
legge assunta a condizione necessaria per contrarre matri
monio, ma solo come causa di una possibile sua impugna bilitä, dopo la celebrazione di esso, cosicche 6 dato ai co
niugi di rinunciare a farla valere, come, del resto, numerose volte accade, seessi ritengono, ciononostante, la loro unione
ugualmente meritevole di essere perpetuata, col raggiungi mento di tutti gli altri scopi anche essi altamente etici del matrimonio medesimo, quali la vicendevole assistenza, la felicitä. reciproca data dalla mutua comprensione dei ca
ratteri, dagli scopi ritenuti bastevoli, in ipotesi, a cementare la unione contratta a prescindere dall'ulteriore requisito deH'unione sessuale e della procreazione dei figli, alia cui mancanza essi potrebbero anche decidere di rimediare attra verso eventuali adozioni, od affiliazioni. Non essendo, durt
quell'impotenza una condizione necessaria per la esistenza del matrimonio stesso, sta ai coniugi (ed a ciascuno di essi) di decidere se, nonostante la mancata possibility di unione sessuale per effetto del vizio stesso, essi preferiscono di mantenere valida la loro unione, rinunciando ad impugnare 11 matrimonio a sostegno della cui perpetuazione trovano sufficienti la sussistenza in concreto di fattori di carattere, se si vuole, anche piu elevati, quali il mutuo amore e la
reciproca assistenza tuttavia tra essi ugualmente possibili, nonostante l'impotenza di uno di essi.
Tutte queste ragioni hanno convinto la dominante dot trina che il vizio relativo all'impotenza coeundi produce solo 1'annullabilitä del vincolo matrimoniale, con una nullita di carattere relativo e non assoluto, cosl come e, del resto, confermato ancbe dalla circostanza che per l'impotenza di generare 6 la legge stessa che, nel 2° comma dell'art. 123, rest.ringe a tre mesi il termine entro il quale l'altro co
niuge, una volta conosciuto il difetto, puo, a pena di deca
denza, proporre la relativa impugnativa, pure definendosi il relativo vizio nella disposizione medesima ancora una volta come una ulteriore causa di « nullitä » del matrimonio, con una evidente dimostrazione (se ve ne fosse ancora bisogno) che il termine « nullita » ha un uso promiscuo nel codice, per quanto attiene alle cause di invalidity del matrimonio, che unisce tanto cause di vera e propria inesistenza, come di nullita assoluta e di mera annullabilitä relativa.
In realtä,, il vizio derivante dall'impotenza, ai sensi del l'art. 123, non e tra quelli compresi nell'art. 117 come rile vabili anche dal P. m. (casi di annullabilitä assoluta), no tra quelli (come, ad es., il vincolo da precedente matri monio ex art. 124) azionabili in ogni tempo per espressa disposizione di legge, cosicche non puõ seriamente dubitarsi della temporaneitä del diritto alia impugnazione del matri
monio, nel caso di cui all'art. 123 ed alia conseguente sua
sottoposizione al termine generale di prescrizione decen nale, ai sensi dell'art. 2946, cosi come del resto per ragioni in gran parte analoghejquesta Suprema corte ha gia rite nuto temporanea e prescrivibile nel termine di dieci anni anche l'azione di annullamento del matrimonio per vizio del consenso (cfr. la sopra ricordata sentenza n. 3370 del
1954) con una giurisprudenza dalla quale non trova motivo
di discostarsi neppure per il vizio previsto dall'art. 123, a
proposito del quale nessuna azionabilitä. in ogni tempo e
stata eomunque, prevista dalla legge cosi da escluderla
dagli effetti della prescrizione. £ yero che nel corso dei lavori preparatori era stato
suggerito di fissare un termine per la proposizione dell'im
pugnazione di nullity del matrimonio per impotenza, ma
la ragione per la quale la relativa proposta della Commissione
parlamentare venne abbandonata fu quella soltanto clie
l'innovazione venne ritenuta pericolosa, appunto perche avrebbe potuto indurre i coniugi ad impugnare il matri
monio per evitare la decadenza biennale, mentre, non es
sendo fissato alcun termine, in molti casi si pensava ebe
Pimpugnativa stessa non sarebbe stata piu promossa per circostanze sopravvenute e, in particolare, per i legami affettivi ehe la vita in comune avrebbe, via via, creato
(efr. Relazione ministeriale al codice n. 100, sul punto). Al contrario, perciõ, di oome opinano i ricorrenti il
termine venne abolito proprio nell'opinione cbe la elimi
nazione della decadenza avrebbe in molti casi potuto sal
vare il matrimonio : ma non perche vennero sciolti i coniugi dal termine di decadenza cosl previsto, l'azione stessa di
venne imprescrittibile od il legislatore dimostrõ cosi di
non ritenere l'azione immune dagli effetti del tempo, mentre
poi nessuna ragione vi sarebbe stata per sottrarla al ter
mine generale di prescrizione, valido per tutto il campo del
diritto e per tutti i diritti non espressamente eccettuati (co me, ad es., si e fatto nel caso di cui all'art. 123), avendo
anzi maggiore ragione di valere un tale termine per la
materia in esame in cui, una volta esclusa la capacity coeundi come condizione essenziale di validita del matri
monio e la possibility della prole come requisito di esi
stenza di esso, la societä ba bene ragione di stabilire cbe, una volta cbe i coniugi banno ritenuto di rinunziare per si
lungo tempo e cioe per oltre dieci anni a fare valere una
tale causa di invalidity del vincolo da essi contratto, ciõ
e percbe essi hanno trovato sufficienti ragioni per mante
nerlo ugualmente valido attraverso il vicendevole smore e
gli altri scopi del matrimonio da essi ciononostante ugual mente ottenuti e raggiunti, senza possibility, una volta
trascorso il termine decennale, dopo la celebrazione delle
nozze, di ulteriomente pentirsi di ciõ e di far tardivamente
valere il vizio derivante dalla impotenza di uno dei coniugi, percbe ormai estinto, per intervenuta prescrizione, il re
lativo diritto di impugnativa, ove, si intende, la prescri zione stessa venga eccepita e fatta valere in giudizio, nei modi di legge, dall'altro coniuge, o da cbi vi abbia interesse e sia a ciõ legittimato.
Nõ vale il dire, neppure, cbe, trattandosi di diritti re
lativi alio status di coniuge e, come tali, indisponibili, essi sarebbero imprescrittibili ai sensi del 2° comma dell'art. 2934 e ciõ perche non tanto si tratta di invalidare i diritti atti nenti alio status di coniuge e da questo derivanti, quanto di azioni relative alia stessa validity dell'atto (matrimonio) su cui lo status medesimo dovrebbe fondarsi, e di azioni
perciõ in relazione alle quali la stessa legge, con lo stabilire
persino, in taluni casi, termini espressi per la loro proposi zione, mostra di non considerarle affatto immuni dagli effetti del]'inutile decorso del tempo e del mancato eser cizio dei diritti stessi da parte dei loro titolari.
La stessa ragione vieta poi la invocabilitä della dispo sizione dell'art. 2941, n. 1, che prevede, come fe noto, la
sospensione della prescrizione nei rapporti tra coniugi, in
quanto l'impugnativa e destinata proprio a travolgere in radice il vincolo stesso da cui la causa di sospensione do vrebbe derivare ed a farlo venire meno con effetti ex tunc
e, perciõ, fin dal sorgere della causa stessa di sospensione, che diviene, perciõ, necessariamente inoperante.
Comunque riguardato, pertanto, il mezzo si appalesa infondato in tutte le sue censure.
Col secondo mezzo, poi, nel denunziare la violazione deH'art. 69 cod. proc. civ. e deH'art. 72 cod. proc. civ., nonche dell'art. 123 cod. proc. civ. in relazione alPart. 360, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., si deduce che, essendo l'eccezione di prescrizione non una eccezione di carattere processuale,
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2157 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 2158
i esercitabile da tutti i soggetti che hanno potere di arti colare prove e dedurre documenti, ma un vero e proprio controdiritto incident© sull'azione e sul diritto, il P. m. non sarebbe legittimato a farlo valere nelle cause in cui, come quella di specie, esso lia il solo potere di intervento, ma non quello di azione. Soggiungono i ricorrenti clie il 2° comma dell'art. 72 attribuisce, infatti, al P. m. una serie
di pateri idonei a modificare la situazione processuale, ma
non pure il potere di modificare una situazione sostanziale, con l'esercizio di un controdiritto che comporta l'estinzione
dell'azione e del diritto fatto valere in giudizio. Le doglianze del mezzo sono infondate.
- Poichõ, infatti, ai sensi degli art. 70 e 72 cod. proc. civ.,
il P. m., che interviene nella causa nei casi previsti dall'art. 70
e, in particolare, in quelle proposte per nullita del vincolo
matrimoniale, puõ produrre documenti e prendere conclu
sioni nei limiti delle domande proposte dalle parti, alio
stesso deve essere altresi riconosciuto il potere di eccepire l'avvenuta prescrizione per opporsi all'azione di nullita
del vincolo matrimoniale cosi come dedotta dalle parti per
impotenza perpetua, anteriore al matrimonio, di uno dei
coniugi, dovendosi i poteri a lui conferiti dall'art. 72 inten
dere nei senso che il P. m., nei pubblico interesse, puõ avva
lersi di ogni mezzo processualmente esercitabile, per contra
stare, o fare propria la pretesa dedotta in giudizio dalle
parti, sia appunto col produrre documenti, sia col dedurre
prove e sia, comunque, col prendere conclusioni nei limiti,
sempre, delle domande proposte dalle parti, e, perciõ, ne
cessariamente anche con l'eccepire l'avvenuta prescrizione della proposta azione di nullita del vincolo matrimoniale
per dedotta impotenza di uno dei coniugi. D'altro canto, se pure l'eccezione di prescrizione e nor
malmente opponibile solo dai soggetti del rapporto nei
quale il diritto si estrinseca ed b, come tale, eccezione in
senso sostanziale, tuttavia la stessa legge (art. 2939 cod.
civ.) concede anche ad altri soggetti di opporla, qualora la
parte non la faccia valere, legittimando ad opporre l'ecce
zione stessa i creditori e chiunque possa avere interesse a che
l'eccezione medesima sia resa operativa, il che basta a dimo
strare che non si tratta di diritti strettamente personali:
puõ, poi, considerarsi che il P. m. agisce nei pubblico inte
resse e per la retta applicazione della legge, a tutela, nei
caso propiio, dello stesso vincolo matrimoniale, cosicche
non sa vedersi la ragione per la quale, agendo tale oigano si intende nei limiti delle domande proposte dalle parti, non possa contrastarne l'accoglimento facendo valere l'ec
cezione di prescrizione eventualmente non opposta dalla
parte, il che 6 tanto piü sicuro dopo che la legge 30 luglio 1350 n. 534 hi appositamente modificato le disposmoni del codice di rito per conferire al P. m. pofceri piü idonei a
renderne efficace l'altissimo compito di difesa ed osservanza
della legge che ad esso compete, a noima del fondamentale
disposto dell'art. "3 dei vigente oidinamento giadiziario
app-ovato con t. decreto 30 gennaio 1941 n. 12. (Omissis) Per questi motivi, rigetta, ecc.
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE.
Sezione I civile ; sentenza 22 giugno 1963, n. 1694 ; Pres.
Celentano P., Est. Favaba, P. M. Maccabone (eonel.
eonf.) ; Pall. Soc. Andreoni (Aw. Battistini, Dal
Maktello) c. Soe. Paganoni (Aw. Nociti, Azzolina).
(Dichiara inammis sibile ricorso avverso Trib. Monza 14
luglio 1962)
Compctcnza e giurisdizione in materia civile — Fal
limento — Dichiaraziono di ineompetenza del tri
bunale iallimentare — Istanza di regolamento
Proponibilitä (Cod. proc. civ., art. 42 ; r. d. 16
marzo 1942 n. 267, disciplina del fallimento, art. 22).
Competenza e giurisdizione in materia civile — Re
rjolamcnto di competenza — lliictto <li lcgittima zione — Inammissibilitä.
Fallimento — Estensione a societä di cui il Hallitu e
socio di latto — Islanza del creditore — Difctto
di legittimazione (R. d. 16 marzo 1942 n. 267, art.
6, 147). Fallimento — Estensione a societä di cui la soeietä
failita e soeia di fatto — Competenza territoriale — Fattispecie (R. d. 16 marzo 1942 n. 267, art. 9,
147, 149).
II provvedimento, con cui il tribunale fallimentare dichiara
la propria incompetenza ad estendere il fallimento a so
cietä di fatto di cui il fallito e socio, & impugnabile con re
golamento di competenza. (1) II difetto di legittimazione, rilevabile di ufficio, determine
Vinammissibilitä delVistanza di regolamento di com
petenza. (2) I creditori della societä di fatto failita difettano di legittima
zione a chiedere Vestensione del fallimento ad altra societä
che si affermi legata alia prima da un rapporto socie
tario irregolare o comunque imprenditrice indiretta di
essa. (3)
(1) Oonf. App. Bari 19 aprile 1962, Foro it., Rep. 1962, voce Fallimento, n. 174.
Per riferimenti, si vedano : Cass. 24 marzo 1962, n. 596, id., 1962, I, 628, che ha ritenuto non proponibile il regolamento di competenza avverso il provvedimento adottato dal presi dente del tribunale che, con annotazione a margine di un'istanza di fallimento, la trasmette ad altro tribunale territorialmente competente (il cui presidente, nella specie, con identica formula, aveva trasmesso l'istanza al tribunale a quo). Oosi pure Cass. 6 novembre 1956, n. 4161, id., Hep. 1956, voce Competenza civ., n. 442, e 21 giugno 1957, n. 2357, id., 1957, I, 1165, hanno ritenuto non possa proporsi il regolamento avverso il decreto con il quale il tribunale si dichiara incompetente a dichiarare il fallimento se questo sia sottoscritto dal solo presidente. Per Cass. 21 luglio 1962, n. 2012, retro, 335, il tribunale a cui altro tribunale abbia trasmesso gli atti d'istanza del fallimento puõ richiedere il regolamento di competenza d'ufficio, anche se l'ordine di trasmissione degli atti aveva la forma del decreto.
Da Cass. 2 marzo 1961, n. 431, Foro it., 1961, I, 960, 6 stato ritenuto che la sentenza, con la quale il giudice d'appello revoca la dichiarazione di fallimento per incompetenza del tribunale e provvede sulle spese, possa essere impugnata solo con istanza di regolamento di competenza.
Per Cass. 4 agosto 1962, n. 2364, id., Rep. 1962, voce cit., n. 168 e Cass. 28 giugno 1961, n. 1563, id., 1961, I, 1453, la
procedura di regolamento di competenza e applicabile in caso di conflitto positivo di competenza determinatosi fra due tri
bunali, dai quali sia stato dichiarato il fallimento dello stesso
imprenditore. Ancora per riferimenti, in ordine alia prevalenza della so
stanza del provvedimento adottato dal tribunale fallimentare sulla forma del medesimo, ai fini della valutazione dell'ammissi bilitžt dell'impugnazione, cons. Cass. 6 ottobre 1962, n. 2851, retro, 768, che ha ritenuto ammissibile il ricorso per cassazione del decreto con cui il tribunale provvede in camera di consiglio sul reclamo proposto avverso il decreto del giudice delegato con cui era stato trasferito all'aggiudicatario della vendita fallimen tare a trattativa privata la propriety dei beni. V., suocessiva mente, Cass. 11 luglio 1963, n. 1867, 'retro, 1816, con ampia nota di richiami.
(2) Sulla questione relativa alla inammissibilitä del regola mento di competenza ove difetti la legittimazione del ricorrente, non constano altri precedenti oltre quelli richiamati in motiva zione.
(3) Oonf. Cass. 17 novembre 1960, n. 3091, Foro it., Rep. 1961, voce Fallimento, n. 588, per la medesima ipotesi di esten sione del fallimento dell'imprenditore alia society di fatto ; App. Bari 3 marzo 1961, ibid., n. 589, per il caso di estensione del fallimento dell'imprenditore ai soci illimitatamente responsa bili; Oass. 15 luglio 1957, n. 2922, id., 1957, I, 1625, ancora per l'estensione del fallimento dell'imprenditore individuale alia societä di fatto. La sentenza, pubblicata con osservazione di V. A. in Foro it., loc. cit., 6 approvata da Artese, Difetto di legit timazione del creditore al reclamo contro il decreto reiett ivo dell'« esten sione » di fallimento, in Dir. fall., 1957, II, 566 e da Bigiavi, Fallimento di societä occulta su domanda e reclamo (inammissi bili) di un creditore, in Giur. it., 1957, I, 1, 804, e, piü ampia
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