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Sezione I civile; sentenza 27 aprile 1961, n. 943; Pres. Verzì P., Est. Arienzo, P. M. Maccarone...

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Sezione I civile; sentenza 27 aprile 1961, n. 943; Pres. Verzì P., Est. Arienzo, P. M. Maccarone (concl. conf.); Lorrain (Avv. Ardito) c. Soc. Nova Genuensis (Avv. Oddi, Civiletti, Manca) Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 6 (1962), pp. 1171/1172-1173/1174 Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARL Stable URL: http://www.jstor.org/stable/23150765 . Accessed: 28/06/2014 13:46 Your use of the JSTOR archive indicates your acceptance of the Terms & Conditions of Use, available at . http://www.jstor.org/page/info/about/policies/terms.jsp . JSTOR is a not-for-profit service that helps scholars, researchers, and students discover, use, and build upon a wide range of content in a trusted digital archive. We use information technology and tools to increase productivity and facilitate new forms of scholarship. For more information about JSTOR, please contact [email protected]. . Societa Editrice Il Foro Italiano ARL is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Il Foro Italiano. http://www.jstor.org This content downloaded from 185.31.195.125 on Sat, 28 Jun 2014 13:46:47 PM All use subject to JSTOR Terms and Conditions
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Sezione I civile; sentenza 27 aprile 1961, n. 943; Pres. Verzì P., Est. Arienzo, P. M. Maccarone(concl. conf.); Lorrain (Avv. Ardito) c. Soc. Nova Genuensis (Avv. Oddi, Civiletti, Manca)Source: Il Foro Italiano, Vol. 85, No. 6 (1962), pp. 1171/1172-1173/1174Published by: Societa Editrice Il Foro Italiano ARLStable URL: http://www.jstor.org/stable/23150765 .

Accessed: 28/06/2014 13:46

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1171 PARTE PRIMA 1172

GORTE SÜPREMA DI GASSAZIONE.

Sezione I civile ; sentenza 27 aprile 1961, n. 943 ; Pres.

Verzi P., Est. Arienzo, P. M. Maccarone (concl.

conf.) ; Lorrain (Aw. Ardito) c. Soc. Nova Genuensis

(Aw. Oddi, Civiletti, Manca).

(Oonferma App. Genova 1 aprile 1959)

Cassazione in materia civile — Produzione cli nuovi

documenti — Ammissibilitä — Comlizioiti (Cod.

proc. civ., art. 372). Delibazione — Sentenza di tribunale di commercio

franeese — IVotilicazione ai proeuratore eostituito — Necessitä — Estremi (Cod. proc. civ., art. 797).

Delibazione — Sentenza di tribunale di commereio

Irancese — IMotitieazione ai proeuratore eosti

tuito — Ellieaeia (Cod. proc. civ., art. 797 ; 1. 7

gennaio 1932 n. 45, approvazione della Convenzione

sull'esecuzione delle sentenze in materia civile e com

merciale conclusa tra la Francia e 1'Italia il 3 giugno

1930, art. 1).

I documenti, non esibiti neile preeedenti fasi del processo,

possono prodursi nel giudizio di cassazione sol se riguar dino la nullita della sentenza impugnata ovvero Vammissi

bilitä del ricorso e del controricorso. (1)

(1) G-iurisprudenza costante : Cass. 6 febbraio 1962, n. 222, Foro it., Mass., 62 ; 16 marzo n. 595 e 3 agosto n. 1867 del 1961, id., Rep. 1961, voce Cassazione civ., im. 191, 190 ; 23 marzo n. 596 e 6 aprile n. 792 del 1960, id., Rep. 1960, voce eit., nn. 190, 191 ; 10 dicembre 1954, n. 4416, id., Rep. 1954, voce eit., n. 244, richiamata nella motivazione della presente sentenza ; 30 marzo 1951, n. 730, id., Rep. 1951, voce eit., n. 60 ; 3 luglio 1947, n. 1047, id., Rep. 1947, voce eit., n. 84 ; 31 maggio 1943, n. 1358, id., Rep. 1943-45, voce eit., n. 181, cui, adde, in senso so stanzialmente conforme, Oass. 8 gennaio 1943, n. 19, id., 1943, I, 520, con nota di richiami.

In particolare, sono state ritenute inammissibili, in forza dell'art. 372 cod. proc. civ., la produzione in Cassazione del certi ficato della cancelleria tendente a dimostrare il non avvenuto

rideposito in termini del fascicolo di parte nel giudizio di secondo

grado (Oass. 20 maggio 1958, n. 1678, id., Rep. 1958, voce eit., n. 52) ; la esibizione del certificato del caneelliere attestante il mancato deposito, in appello, da parte dell'impugnante della sen tenza di primo grado (Oass. 3 gennaio 1958, n. 10, ibid., n. 54) ; nonche la produzione della sentenza penale di assoluzione per amnistia di cui all'art. 4 r. decreto 17 agosto 1935 n. 1765, neces saria per ottenere la dichiarazione di responsabilitä civile del da tore di lavoro, prevista da taie articolo (Cass. 7 gennaio 1946, id., Rep. 1946, voce eit., n. 54). Mentre si 6 riconosciuta la validitä del deposito per la prima volta in Cassazione degli atti e docu menti diretti alla dimostrazione della eccepita necessity di inte

grare il giudizio (Oass. 8 marzo 1948, n. 355, id., Rep. 1948, voce eit., n. 62 ; pubblicata, in extenso, con nota di Fazzalari, in Giur. Cass. civ., 1948, 3° quadr., 10), nonchž della produzione della

pro va testimoniale (certificati di cancelleria) dalla quale risulti ehe erroneamente dal giudice di merito sia stata dichiarata la

perenzione d'istanza, mentre il termine di perenzione era stato interrotto da un atto del giudice (ordine di cancellazione della causa dal ruolo) (Oass. 6 luglio 1951, n. 1800, Foro it., Rep. 1951, voce eit., n. 62).

Secondo Oass. 21 aprile 1953, n. 1062, id., 1953, I, 938, con nota di richiami, la Oorte di cassazione in sede di regolamento di competenza puõ fondarsi su nuova e piü ampia doeumenta zione.

Nel senso ehe la tui!1 it ä della sentenza impugnata, presa in considerazione dall'art. 372 cod. proc. civ., in materia di produ zione di nuovi documenti in Cassazione, e soltanto quella ehe si assume derivante dalla mancanza dei requisiti formali in rela zione agli art. 132, n. 5, 156, 161 e 360, n. 4, stesso codice, sem

pre limitatamente alla pronuncia e non con riferimento alle irre

golaritä, del procedimento ehe possono ripereuotersi sulla sen

tenza, cons. Cass. 14 marzo 1961, n. 576, id., Rep. 1961, voce eit., n. 198 ; 24 maggio 1960, n. 1337, id., Rep. 1960, voce eit., n. 193 ; 23 luglio 1958, n. 2675, id., Rep. 1958, voce eit., n. 62 ; 31 ottobre 1955, n. 3564, id., Rep. 1955, voce eit., n. 206 ; 22

agosto n. 2844 e 26 settembre n. 3092 del 1953, id., Rep. 1953, voce eit., nn. 210, 212 ; 7 agosto 1952, n. 2560, id., Rep. 1952,

La sentenza, emessa da un tribunale di commeroio francese, di cui si chieda la delibazione in Italia, deve essere, a

pena di nullita, notificata, prima della sua esecuzione, al procuratore che ha assistito la parte in giudizio. (2)

L'adempimento della formalitä della notificazione, prescritta dalVart. 147 oode de procedure civile, conceme I'esecu

tivitä della sentenza e non la procedibilitä del giudizio di esecuzione. (3)

La Corte, ecc. — Preliminarmente, disposta la riunione

dei ricorsi, principale ed incidentale condizionato, avverso

la sentenza impugnata, devesi dicliiarare, ai sensi del

l'art. 372 cod. proc. civ., inammissibile il deposito, eseguito dal ricorrente, del parere del Presidente dell'Ordine inter -

dipartimentale di Costantina (Algeria) e l'estratto foto

grafico dei codici di procedura civile e di commercio francesi.

Nel giudizio di legittimitä presso questo Supremo col

legio non e consentita la produzione di document! che non

siano stati esibiti nei precedenti gradi del processo, ad

eccezione di quel I i che riguardino la nullita della sentenza

impugnata o l'ammissibilita del ricorso o del controricorso

(Cass. 10 dicembre 1954, n. 4416, Foro it., Eep. 1954, voce

Gassazione civ., n. 244). II precetto dell'art. 372 cod. proc. civ., infatti, pone,

in via di esclusione, il divieto assoluto di prove costi

tuende, per le quali la struttura del processo di cassazione

sarebbe peraltro inidonea, ma consente, solo eccezional

mente, la produzione di documenti diretti a dimostrare, non i vizi che eventualmente inficino il procedimento, bensi la inammissibilitä del ricorso o del controricorso, ov

vero la nullita della sentenza, questa intesa, in senso gene

rale, come derivante dalla mancanza di requisiti essenziali

di forma e di sostanza.

La tassativita del precetto, d'altro lato, non consente

di invocare, al fine di giustificare la produzione di docu

menti, il principio della collaborazione delle parti col giu dice per eliminare la incertezza sul diritto straniero da

applicare nella controversia : tuttavia, il giudice italiano, nella cui scienza ufficiale non rientra la conoscenza della

legge straniera, puõ applicarla, anche di ufficio, ove co

nosce quella che disciplina il caso sottoposto al suo esame.

Col primo motivo si deducono la violazione e falsa ap

plicazione degli art. 443, 444, 445, 147 e 472 cod. proc. civ.

francese, 796 e segg. cod. proc. civ. italiano e delle norme

della legge 7 gennaio 1932 n. 45, che approva la Conven

zione italo-francese del 3 giugno 1930 e si sostiene che la

Corte d'appello avrebbe erroneamente applicato l'art. 147

cod. proc. civ. francese, che dispone, a pena di nullita, la

notifica della sentenza al procuratore in causa prima del

l'esecuzione, ignorando l'art. 414 stesso codice, secondo il

quale «la procedure devant les tribunaux de commerce se

fait sans le ministere d'avoues ». Pertanto, si conclude, essendo vietato il patrocinio di un «avoue» dinanzi il

voce cit., n. 270 ; nonchfe, in senso sostanzialmente conforme, 4 aprile 1959, n. 1005, id., Hep. 1959, voce cit., n. 31.

In dottrina, sull'art. 372 cod. proc. civ., v. per tutti Andbioli, Commento, II8, pag. 552-553.

(2) Nel senso che non puõ essere delibata la sentenza stra niera definitiva di giudizio, il cui atto introduttivo non debba, ai sensi della legge straniera, essere e non sia stato in effetti noti

ficato, cons. App. Koma 15 aprile 1961, Foro it., 1961, I, 1550, con nota di richiami.

A proposito della validity della Oonvenzione sull'esecuzione delle sentenze in materia civile e commerciale conclusa tra la Prancia e l'ltalia il 3 giugno 1930, v. Cass. 3 maggio 1957, n. 1494, id., 1957, I, 741, con nota di richiami, pure eitata in motivazione ; cui, adde, nel senso che la legge 7 gennaio 1932 n. 45, con la quale si approvõ la Convenzione italo-francese del 3 giugno 1930, e una lex specialis che non e stata abrogata, neppure implicita mente, dalla sopravvenienza delle norme sull'efficacia delle sen tenze straniere contenute nel nuovo codice di rito, App. Genova 31 gennaio 1957, id., Rep. 1958, voce Delibazione, n. 15.

Per qualche riferimento, sulla natura del giudizio di deliba zione delle sentenze straniere, cons., in dottrina, MARRÜ, in que sta rivista, 1957, IV, 191.

(3) Questione nuova a quanto consta.

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1173 GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE E CIVILE 1174

Tribunale di commereio di Bona (Algeria), ehe aveva emesso la delibanda sentenza, non era necessaria la no

bifica, di cui all'art. 147 eit., all'« avoue » ehe aveva rap presentato in giudizio le parti sullo stesso piano degli « avocats ».

La doglianza e infondata sotto un duplice profilo : 1'uno di carattere sostanziale, relativo ai contenuto delle norme del oodice francese, e 1'altro di natura processuale, deri

vante dai limiti del sindacato del giudizio di delibazione. La tesi del ricorrente, ehe sarebbe vietata 1'assistenza

del proeuratore dinanzi ai tribunali di commereio e ehe

1'eventuale suo intervento sarebbe equiparabile a quella delPavvocato, posta come premessa per escludere 1'appli cazione dell'art. 147 eit., e in contrasto, innanzitutto, eol contenuto letterale e logico delle norme ehe disoiplinano la materia.

L'art. 414 cod. proc. civ. francese stabilisce ehe il pro cedimento dinanzi ai tribunali di commercio si svolge senza

1'assistenza del proeuratore (avoue), ma il contenuto della

norma, con riguardo alla letterale formulazione, non e

tassativo : sicche, attesa la natura del procedimento e la

materia di competenza, la disposizione deve essere intesa, sul piano logico, nel senso ehe detta assistenza non sia

necessaria e non in quello assoluto ehe sia vietata. Taie

interpretazione trova conferma ulteriore attraverso il coor

dinamento dell'art. 414 eit. eon l'art. 627 cod. comm. e con l'art. 97 legge fiscale 13 luglio 1911, il primo dei quali, richiamata la norma dell'art. 414 cod. proc. civ., aggiunge che non e consentito il patrocinio di una parte (« nul ne

pourra plaider pour une partie») dinanzi i tribunali di

commercio se la parte, presente in udienza, non l'auto rizzi o se non ii munito di una procura speeiale, che deve

essere esibita al cancelliere e da questi vistata, senza spesa,

prima che la causa venga chiamata. L'art. 97 legge cit., a sua volta, dispone che i proeuratori («les avoues ») presso i tribunali di prima istanza sono dispensati dal presentare una procura dinanzi al tribunale di commereio della loro circoscrizione.

Dal sistema delle norme sopra ricordate deriva, con

tutta evidenza, l'infondatezza della tesi del ricorrente, ri

sultando che 1'assistenza del proeuratore dinanzi al Tri

bunale di commercio non e necessaria, ma non õ neanche

vietata.

Ma, sotto un secondo aspetto piil generale, di oarattere

proeessuale ed assorbente, devesi respingere la doglianza del ricorrente. La dedotta questione non rientra tra le

condizioni che sono oggetto di controllo nel sommario giu dizio di delibazione per l'efficacia della sentenza francese

in Italia.

Infatti, l'assistenza della parte a mezzo proeuratore dinanzi al tribunale di commercio non integra le condizioni

di cui all'art. 796, nn. 2 e 3, relative alla legittimitä del

contraddittorio, nõ quelle del passaggio in giudioato e della

possibility di esecuzione espressamente previste dalla Con

venzione italo-francese 3 giugno 1930, resa esecutiva con

legge 17 gennaio 1932 n. 45, tuttora in vigore (Cass. 3

maggio 1957, n. 1497, Foro it., 1957, I, 741), applicabile alia presente controversia. In conseguenza del giudizio di

delibazione di una sentenza franeese, non costituisce oggetto di controllo la legittimita dell'assistenza di una parte a

mezzo di proeuratore dinanzi al tribunale di commercio.

Dimostrata l'infondatezza della premessa maggiore della

tesi del ricorrente consegue che, essendo stati gli attuali

resistenti rappresentati da un proeuratore dinanzi il Tri

bunale di Bona, che emise la sentenza delibanda, questa, ai sensi dell'art. 147 cod. proc. civ. francese, doveva essere

notificata al proeuratore in causa. Infatti, la norma stabi

lisce : « S'il y a avoue en cause, le jugement ne pourra etre

execute qu'aprcs avoir ete signifie ä avoue, k peine de

nullite ». La notifica, essendo prevista, a pena di nullitä,

prima di eseguire la sentenza, doveva essere effettuata al

proeuratore costituito, per effetto solo della sua presenza in causa ed indipendentemente dal carattere obbligatorio o meno della sua assistenza alia parte, mentre nella specie non. risulta che la notifica sia stata eseguita.

Il quesito, poi, che consegue dall'applicazione dell'art.

147 eit., se la detta norma riguardi la esecutivitä della sentenza ovvero soltanto la procedibilitä nel giudizio di

esecuzione, e posto col secondo motivo, clie deduce la vio lazione e falsa applicazione dell'art. 147 eit., 796 eod. proc. civ. e legge 7 gennaio 1932 n. 45.

Si sostiene, infatti, con taie censura ehe la preserizione dell'art. 147 eit. (notifica a pena di nullita) non attenga ai

requisite della esecutivitä, previsto dalla legge generate e da quella speciale perche la sentenza straniera põssa avere esecuzione in Italia, ma solo alla possibility di pro cedere, sulla base della sentenza stessa, ad esecuzione for

zata, in Francia.

Anche tale assunto, in contrasto col contenuto dell'art. 147 eit., quale si desume dal suo testo letterale e dalla sua

posizione nel sistema, e con l'art. 1, n. 3, legge 7 gennaio 1932 n. 45, 6 infondato.

La prevista nullita, obiettiva e testuale dell'art. 147

eit. «... le jugement ne pourra etre execute qu'apres avoir ete signifie a avoue, a peine de nullite», eleva il

formale adempimento della notifica a requisito essenziale della esecutivita della sentenza, dal ehe consegue che la

disposizione attiene al processo formativo della sentenza

eseguibile e non ancora al procedimento di esecuzione. La

notifica della sentenza al procuratore in giudizio, disposta

per un'ovvia esigenza di maggiore garanzia della parte, tanto e vero che le sentenze di condanna debbono essere

notificate anehe alia parte personalmente con la indica

zione dell'avvenuta notifica al procuratore (art. 147 cit.), b un atto conclusivo, quindi, del procedimento di cogni zione e non l'atto preliminare dell'esecuzione o un ele

mento che questa condizioni. La riprova h data dalla collocazione nel sistema dell'art.

147 cit. che e penultimo articolo del libro secondo, titolo

settimo relativo alle sentenze, mentre le norme sul processo di esecuzione sono comprese sotto il libro quinto, titolo

sesto.

Dall'esame particolare delle disposizioni, infine, emerge che il processo esecutivo non puõ avere inizio se la sen

tenza non sia fornita di formula esecutiva (art. 545 cod.

proc. civ. francese) e se non sia stata fatta intimazione al

debitore. contenente la notifica del titolo se non 6 stato

giä notificato (art. 583 cod. cit.). A parte la differente for

mulazione dell'art. 147 cit., per il quale la sentenza non

poträ «etre execute», e dell'art. 545 cit., secondo cui le

sentenze non potranno «etre mis a execution», che de

nuneia la sostanziale diversa finalitä dei ricordati adem

pimenti, la struttura del cennato sistema dimostra che la

notifica al procuratore attiene all'esecutivita della sentenza

e non al processo esecutivo come elemento che lo renda

possibile o lo condizioni.

In conseguenza, poieho la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Bona non potrebbe essere eseguita in

Francia per mancanza della notifica al procuratore dei

resistenti, difetta, come ha esattamente ritenuto la sen

tenza impugnata, per dichiararne l'efficacia in Italia attra

verso il giudizio di delibazione, il secondo dei requisiti ricbiesti dall'art. 1, n. 3, della Convenzione ricordata, e,

ciofe, che la sentenza francese sia esecutiva secondo la

legge del Paese dove fu emessa.

II ricorso devesi, pertanto, respingere, mentre quello

incidentale, che, per il contenuto e per la formulazione, ha

carattere condizionato, dato che attiene alia parte dell'im

pugnata sentenza relativa alia prima delle due condizioni

da accertare nel giudizio di delibazione, e, ciofe, al pas

saggio in giudicato della sentenza francese, resta assorbito.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

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